Normativa passaggi ed esami
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- Luca Pavone
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1 Normativa passaggi ed esami NORME che regolano i PASSAGGI al Cavour-Marconi Riferimenti normativi O.M. scrutini ed esami n.90 del art.24 comma 3- Legge Obbligo scolastico n.9 del D.M. obbligo di istruzione n.139 del Passaggi nel 1 anno gli alunni, già frequentanti il 1 anno di corso in altro Istituto secondario, che desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1 anno di un corso di studi dell Istituto Cavour-Marconi, possono chiedere ed ottenere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, senza alcun vincolo, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà al coordinatore. Lo stesso vale per gli alunni interni che intendono cambiare corso. Passaggi nel 2 anno. Cosa dice la normativa (O.M. 90 art.24 comma 3) A norma dell art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono prove integrative di cui all art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all inizio dell anno scolastico successivo. Passaggi prima dell'inizio dell anno: Gli alunni idonei al 2 anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2 anno di un corso di studi dell Istituto Cavour-Marconi devono presentare apposita istanza prima dell'inizio dell'anno scolastico (possibilmente a fine giugno) allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza e la pagella della classe prima. La presidenza comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. Conosciute le discipline i candidati potranno ritirare presso la segreteria i programmi delle
2 materie professionali svolte nelle classi prime del nostro Istituto. Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all Ufficio Segreteria dell Istituto, saranno evase entro 3 giorni dal loro ricevimento. La scuola ad inizio anno scolastico attiverà per questi alunni corsi di recupero, di breve durata, nelle materie professionali. Materie da studiare: o o Indirizzo chimico: Chimica e lab. Biologia e lab. Indirizzo elettrico/elettronico/telecomunicazioni: Tecnica professionale ed Esercitazioni pratiche; o Indirizzo Moda: Disegno, Laboratorio modellistica e confezione, Storia della Moda e del Costume, o Indirizzo Termico - Meccanico: Discipline Tecnologiche ed Esercitazione pratiche Passaggi durante l anno: Valgono le stesse disposizioni; in questo caso però occorre presentare oltre alla pagella della classe prima, un documento della scuola di provenienza attestante il voto conseguito nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda. NORME che regolano gli ESAMI INTEGRATIVI (per l iscrizione al 3 anno) Cosa dice la normativa Scrutini ed esami O.M. n. 90 del art. 24 Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di Istituti di istruzione secondaria superiore, valutata l'analisi del curricolo, la verifica della compatibilità dei curricoli e dell equipollenza dei piani di studio, possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese
3 nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell anno scolastico successivo. L'ammissione agli esami integrativi, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell attività lavorativa. Nota prot. MPI AOO DRLO R.U del 18 febbraio 2008: In risposta ai quesiti pervenuti e con riferimento all incertezza rilevata in alcune scuole, a proposito del cambio d indirizzo nelle scuole secondarie di secondo grado, si ribadisce che, in base alla normativa attualmente vigente, non sussiste, per la classe terza, la possibilità del passaggio tra indirizzi diversi secondo la sperimentata cosiddetta passerella. Il passaggio d indirizzo, valutato dal consiglio di classe della scuola ricevente è condizionato sia dall esito dell analisi del curricolo seguito dallo studente, della verifica della compatibilità dei curricoli e dell equipollenza dei piani di studio, sia dall'eventuale necessità d integrazione tramite prove, denominate appunto, esami integrativi. Suddetta valutazione è vincolata alla previa cosiddetta promozione (ammissione alla classe successiva) dello studente, tramite scrutinio nella scuola di provenienza, per la classe di pari livello di quella per cui chiede l iscrizione. Si ricorda, pertanto, che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo indirizzo di studi sia nel caso di passaggio previsto senza esami sia nel caso contrario. Ne consegue che lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato sopra). Gli esami integrativi alla Cavour-Marconi: I candidati con i requisiti di ammissione di cui sopra, devono presentare domanda per gli esami integrativi allegando il nulla osta della scuola di provenienza o il diploma di qualifica di altra scuola. Non esiste un termine di scadenza entro il quale presentare la domanda; tenendo tuttavia presente che tali esami si sosterranno prima dell inizio del nuovo anno scolastico, nel
4 mese di settembre, si consiglia, per quegli studenti che non hanno la sospensione del giudizio, di presentare la domanda entro giugno. Il Dirigente scolastico, valutata l'analisi del curricolo, la verifica della compatibilità dei curricoli e dell equipollenza dei piani di studio, individua, sulla base della differenza tra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l ammissione, le discipline o parti di esse su cui verterà l esame. Conosciute le discipline i candidati dovranno ritirare presso la segreteria di questo Istituto i programmi svolti nella classe prima e seconda relativi alle discipline da preparare. Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all Ufficio Segreteria dell Istituto, saranno evase entro 3 giorni dal loro ricevimento. Il consiglio di classe farà sostenere, all inizio dell anno scolastico, gli esami integrativi nelle materie o parti di materie non comprese nei programmi svolti. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte per le discipline che lo richiedono. I candidati sono valutati con l attribuzione di un voto nella disciplina d esame da parte della commissione. Materie d'esame da preparare (sia del primo che del secondo anno): Indirizzo elettrico/elettronico/telecomunicazioni: Tecnica professionale ed Esercitazioni pratiche Indirizzo Moda: Disegno, Laboratorio modellistica e confezione, Storia della Moda e del Costume Indirizzo Termico / meccanico: Discipline Tecnologiche ed Esercitazione pratiche Indirizzo Audiovisivo: per le particolari materie professionali svolte non è previsto il passaggio diretto in seconda o terza classe anche con esami. Commissione: D.L.vo n.297 art.198 comma 1. La commissione è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (dirigente scolastico o docente delegato).
5 NORME che regolano l'iscrizione per la terza volta alla stessa classe D.L.vo n.297 art.192 comma 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. NORME che regolano gli ESAMI DI IDONEITA' Riferimenti normativi O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 19 e 21 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994 Artt.192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352). Svolgimento esami idoneità Gli esami di idoneità di cui all articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994, si svolgono in un unica sessione estiva (Legge 8 agosto 1995 n. 352). Requisiti di ammissione al Biennio e Monoennio di qualifica Professionale: E' necessario che lo studente abbia una età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi fatta eccezione: dei candidati esterni che abbiano 18 anni compiuti entro il giorno precedente l'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità (art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994) dei candidati che nell'anno in corso abbiano compiuto 23 anni; questi sono dispensati altresì da presentare qualsiasi titolo di studio inferiore;
6 Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati esterni (che siano in possesso di licenza media, trascorso il prescritto intervallo, l'abbiano cioè conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi art.193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994) ed interni (che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell anno scolastico in corso). I candidati dell'istituto che intendano sostenere gli esami per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale (art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art.192, comma 5, del D.L.vo n. 297). Termine per la presentazione della domanda: fine gennaio per chi non ha frequentato; 25 MARZO per chi si è ritirato entro il 15 marzo, dopo la pubblicazione degli scrutini di giugno per chi è stato promosso. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta
7 ai sensi del D.P.R. n.403/98. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell inizio delle prove. Requisiti di ammissione al Biennio Postqualifica Professionale: (art.21 comma 3) Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. Prove d'esame: I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla
8 classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. Commissioni giudicatrici: La commissione è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente od un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare nei modi seguenti: con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto; con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale; con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto; con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri precedenti, i Dirigenti scolastici si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All'istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell'o.m
9 NORME che regolano i PASSAGGI tra Istituzione formativa e scolastica Riferimenti normativi: O.M. 87/04 (pdf.16 Kb) - D.M. 86/04 (pdf.37 Kb) e allegati - D.P.R 257/00 Destinatari: I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell art. 6 del D.P.R n.257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell esercizio dell apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli Istituti d arte, così come disposto dall art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d arte sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma di qualifica. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l ammissione al relativo esame di qualifica (di Stato) previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell art 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell art.5, comma 2, della stessa. Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.
10 Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età. Domanda di passaggio: I giovani di cui al precedente art.2, ai fini dell accesso al sistema dell istruzione, presentano apposita domanda all istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all art.4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute cioè Allegato A accordo : modello di certificazione, in generale e Allegato B accordo : certificato di competenze. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all articolo 5. La Commissione può chiedere l integrazione della documentazione presentata. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R. n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)". Documentazione: Sintesi ragionata della normativa O.M. 87/04 Prospetto riepilogativo sui passaggi tra i sistemi formativi Standard formativi minimi relativi alle competenze di base MODELLO A allegato al D.M. 86/04 che contiene l indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. MODELLO B allegato al D.M. 86/04 che contiene l indicazione dell ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo.
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