CONCORDATO CHE PREMESSO CHE

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1 ATTO AGGIUNTIVO ED INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ E FUNZIONI CONNESSE L'anno 2010 il giorno..del mese di... l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede in Roma, via della Luce n. 34/a, Codice Fiscale n , nella persona di..., E la società..., con sede in..., via...,codice Fiscale e Partita Iva n..., iscritta nel Registro delle Imprese di... Sezione ordinaria in data..., R.E.A. n (C.C.I.A.A. di...), nella persona di, nato a... in data..., Codice Fiscale n..., domiciliato per la carica presso la sede sociale di..., munito dei necessari poteri di rappresentanza, come risulta dall'atto di sottoscritto da... ed al presente allegato, di seguito denominato concessionario, CONCORDATO CHE salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nell'allegato 1 della convenzione di concessione "Nomenclatore unico delle definizioni", PREMESSO CHE a)la società., essendo risultata idonea alla procedura di selezione aperta per "l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse' (di seguito denominata la "concessione"), 1

2 pubblicata nella G.U.C.E. 2004/S 77 il 20 aprile 2004, ha stipulato, in data... luglio 2004, la convenzione di concessione con AAMS; b) (indicazione di eventuali eventi societari rilevanti ); c)... in data la società ha stipulato con AAMS un atto aggiuntivo ed integrativo alla convenzione di concessione; d)(indicazione di altri eventuali eventi societari rilevanti intervenuti successivamente ) ; TANTO PREMESSO a) Visto l'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2009 n. 77; b) Visto il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. c) 102. d) Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, relativo all'avvio dei sistemi di gioco (VLT) di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; e) Vista la richiesta di ammissione alla sperimentazione presentata dal concessionario; f) Vista la richiesta di installazione presentata dal concessionario ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009; CONSIDERATO CHE a) Il concessionario essendo risultato in termini per la presentazione della documentazione relativa ai sistemi di gioco (VLT) è stato ammesso alla fase di sperimentazione con nota prot. n. 2009/36898/Giochi/ADI del 29 settembre 2009; b) La richiesta di installazione presentata dal concessionario è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009; 2

3 c) Il concessionario ha versato, nei termini e per la totalità di apparecchi videoterminali da lui richiesti, la prima rata di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), punto 4) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2009 n. 77; d) L'articolo 14, comma 4 della convenzione di concessione prevede che: le integrazioni della concessione siano recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce ulteriore elemento integrante della convezione di concessione; e) Il capitolato tecnico contenente le opportune integrazioni relative ai sistemi di gioco (VLT) e i corrispondenti livelli di servizio, che saranno disponibili solo al termine della fase di sperimentazione, verrà recepito con successivo atto aggiuntivo alla convenzione; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 Integrazioni e modifiche alla convenzione di concessione 1 All'articolo 1 è inserito il seguente comma 2: "2 Salva l'applicabilità di quanto stabilito al comma precedente, con riferimento alla regolamentazione degli apparecchi videoterminali si rinvia, altresì, alle regole tecniche VLT, nonché alle integrazioni degli allegati tecnici alla convenzione di concessione che saranno formalizzate all'esito della fase di sperimentazione.'' 2 Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3- ter: "Articolo 3-bis: Adempimenti del concessionario inerenti l'installazione e la gestione dei sistemi di gioco (VLT) con apparecchi videoterminali 1. L'installazione definitiva in esercizio per la raccolta di gioco degli apparecchi videoterminali, con le modalità e presso le ubicazioni individuate dal decreto sulle regole tecniche VLT, può essere richiesta dal concessionario a conclusione delle seguenti fasi: i. esito positivo del collaudo del sistema di gioco (VLT); ii. esito positivo della verifica della idoneità della sala ove sono installati; 3

4 iii. individuazione, anche ai fini della gestione delle scorte di magazzino, di ciascun apparecchio videoterminale mediante apposito codice identificativo AAMS, visibile in sede di ispezione, nei modi e secondo quanto specificamente previsto dal capitolato tecnico e dalle vigenti disposizioni. 2. I concessionari che abbiano provveduto al versamento, entro il 30 ottobre 2009, della prima rata, di cui al punto 4, lettera l), comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 legge 24 giugno 2009 n. 77, sono tenuti a confermare, entro il 30 aprile 2010, il numero di apparecchi videoterminali che intendono installare. Entro il 30 giugno 2010 dovrà essere, quindi, versato un importo non inferiore a quello determinato in relazione al numero di apparecchi videoterminali confermati. 3. Gli apparecchi videoterminali resisi disponibili successivamente alla data del 30 giugno 2010 saranno assegnati mediante procedura concorsuale riservata ai restanti concessionari risultati aggiudicatari a seguito della procedura di selezione prevista dal comma 7 dell'articolo 21 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n I concessionari possono installare gli apparecchi videoterminali esclusivamente nelle tipologie di ubicazione indicate dal decreto sulle regole tecniche VLT; 5. Il concessionario, nella determinazione del numero massimo di apparecchi videoterminali installabili in ciascuna ubicazione, deve rispettare il criterio di determinazione di seguito riportato, stabilito dal decreto sulle regole tecniche VLT: - Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali deve rispettare i seguenti requisiti: Classe di mq Da 50 a 100 mq Tra 101 e 300 mq Oltre 300 mq valori sino a 30 apparecchi videoterminali sino a 70 apparecchi videoterminali sino a 150 apparecchi videoterminali 4

5 Fermo quanto stabilito nei commi precedenti, restano valide, ove compatibili, le prescrizioni del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e del decreto direttoriale AAMS del 18 gennaio Il concessionario è tenuto : a) ad assicurare che il funzionamento dei sistemi di gioco (VLT) e delle relative reti sia conforme a quanto previsto dalle regole tecniche VLT, nel rispetto delle modalità e dei termini definiti nel capitolato tecnico quale risulterà all'esito della fase di sperimentazione; b) a riscontrare tempestivamente, direttamente o sulla base di segnalazioni, ogni eventuale malfunzionamento attivandosi per l'immediata sospensione della raccolta di gioco, nonché, il ripristino del servizio; c) a raccogliere, conformemente alle disposizioni delle regole tecniche VLT, i dati registrati dai sistemi di gioco (VLT) ed a trasferirli al sistema di controllo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle regole tecniche VLT, nonché nel capitolato tecnico e nelle specifiche di comunicazione integrate come modificati e integrati all'esito della fase di sperimentazione; la raccolta e la produzione dei dati dovrà essere garantita, su specifica richiesta di AAMS, anche aldi fuori della periodicità stabilita; d) a procedere alla elaborazione e all'analisi dei dati raccolti, alfine di verificare la regolarità del funzionamento dei sistemi di gioco (VLT) alle regole tecnichevlt, nonché della predisposizione delle informazioni relative alla raccolta, anche su base territoriale, dei sistemi di gioco (VLT) ed alla loro trasmissione periodica ad AAMS; e) ad applicare e a far applicare ai terzi incaricati ai quali siano state affidate attività di raccolta dell'importo residuo le procedure di gestione amministrativa definite da AAMS per la gestione dei sistemi di gioco (VLT) e a trasmettere, tempestivamente e con le modalità dalla stessa stabilite, le informazioni per l'aggiornamento dei dati richiesti; f) a contabilizzare il PREU ed a contabilizzare e trasmettere periodicamente al sistema centrale le somme giocate e le vincite pagate; g) ad intervenire, nel caso di impossibilità di interrogazione del sistema di gioco (VLT), per la rimozione della causa, a segnalare immediatamente ad AAMS ogni informazione relativa alla possibile non conformità del sistema di gioco (VLT) alle prescrizioni per il gioco lecito, nonché qualsiasi altro elemento 5

6 utile al contrasto del gioco illecito e le situazioni che richiedano l'effettuazione di eventuali verifiche; h) a curare la tenuta del registro delle manutenzioni del sistema di gioco (VLT) sulla base di quanto disposto dalle regole tecniche VLT; i) a comunicare tempestivamente ad AAMS ogni eventuale variazione relativa alla ubicazione degli apparecchi videoterminali, nonché, la loro collocazione a magazzino sulla base delle procedure telematiche individuate nel capitolato tecnico e nelle specifiche di comunicazione integrate, come modificati all'esito della fase di sperimentazione; j) a provvedere che alla porzione della rete telematica di collegamento del sistema di gioco presente all'interno della sala si applichi quanto previsto per la sicurezza della rete stessa conformemente alle regole tecniche VLT; k) ad assicurare che gli ambienti nei quali vengono installati gli apparecchi videoterminali siano dotati di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. Articolo 3-ter: Protocollo di intesa tra concessionari 1. I concessionari devono trasmettere entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo una bozza di protocollo di intesa tra i concessionari stessi, nel quale vengano definite, su base collaborativa, le procedure operative per la condivisione delle informazioni necessarie alla realizzazione di una efficace ed efficiente azione di contrasto all'illegalità, alla luce di quanto disposto dal decreto sui terzi incaricati della raccolta e in considerazione degli strumenti messi a disposizione dal decreto 10 agosto 2009 sulla determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica. Tale protocollo d'intesa verrà sottoscritto una volta recepite le osservazioni di AAMS. 2. Il mancato rispetto degli impegni assunti con il protocollo d'intesa di cui al comma 1, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma5-quater." 3 Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4-bis: "Articolo 4-bis: Numero massimo di apparecchi videoterminali collegabili alla rete telematica 6

7 1. Al fine di evitare l'instaurarsi di posizioni dominanti, il numero massimo di apparecchi videoterminali in carico a ciascun singolo concessionario non potrà superare l'indice di concentrazione del 25% del totale degli apparecchi videoterminali peri quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione. Tale percentuale è calcolata, fino alla scadenza della convenzione di concessione, sul numero di autorizzazioni, previste dall'avviso pubblico del 23 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 ottobre 2009 conformemente a quanto disposto dal decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009 n. 77,pari a unità." 4 Dopo l'articolo 6-bis è aggiunto il seguente articolo 6-ter: "Articolo 6-ter: Contenuti del contratto avente ad oggetto l'attività di raccolta di gioco mediante apparecchi videoterminali nelle sale 1. Il concessionario può stipulare contratti aventi ad oggetto l'attività di gestione di sala con i soggetti che, in aggiunta ai requisiti richiesti per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, siano in possesso dei requisiti richiesti dal decreto dei terzi incaricati della raccolta mediante apparecchi con vincite in denaro. La regolamentazione contrattuale dovrà altresì contenere la previsione di idonea garanzia a tutela della corretta gestione delle attività concernenti la conduzione dei sistemi di sala e degli apparecchi videoterminali. 2. E ' fatto obbligo per il concessionario di escludere dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. 3. Il concessionario è tenuto a stipulare con il gestore di sala un contratto che preveda i seguenti contenuti minimi: a) l'obbligo da parte del gestore di sala al quale siano state revocate le autorizzazioni di cui agli articoli 86 od 88 del T.U.L.P.S. ovvero che non sia più in possesso dei requisiti previsti dal decreto dei terzi incaricati della raccolta, di comunicare immediatamente al concessionario tali mutamenti e di rimuovere gli apparecchi videoterminali ivi installati ovvero di consentirne la rimozione al concessionario o a soggetto da questi incaricato; b) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di custodire con diligenza tutti gli apparati di pertinenza del sistema di gioco (VLT), comunicando immediatamente al concessionario qualsiasi danno od anomalia rilevata su qualunque delle dotazioni tecnologiche, che impediscano la raccolta del gioco ovvero il regolare funzionamento dei sistemi di gioco (VLT); 7

8 c) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di non porre in essere alcuna condotta tesa ad alterare il funzionamento degli apparecchi videoterminali, nonchéla rete di comunicazione tra apparecchi videoterminali e sistemi di sala; d) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di consentire al concessionario od a soggetto da questi incaricato, durante l'orario di apertura ed anche senza necessità di preventivo avviso, l'accesso pereffettuare controlli ovvero attività di manutenzione degli apparecchi videoterminali e della rete di comunicazione tra apparecchi videoterminali e sistemi di sala; e) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di assicurare costantemente la corretta esposizione e l'integrità del codice identificativo AAMS; f) l'obbligo, da parte del gestore di sala, di porre in essere attività di informazione agli utenti, relativamente sia alle regole di funzionamento e di gioco degli apparecchi videoterminali sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS; g) l'obbligo, da parte del gestore di sala, qualora effettui attività di raccolta e messa a disposizione del concessionario dell'importo residuo, di effettuare i riversamenti al concessionario stesso esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito (c.d. RID) su un conto corrente bancario intestato al gestore stesso, con espressa esclusione della facoltà di storno; h) la previsione, in caso di decadenza dalla concessione ovvero di revoca della concessione stessa, di subentro di altro concessionario ovvero di un soggetto terzo designato da AAMS, previa comunicazione da parte di AAMS stessa; i) Gli accordi tra il concessionario ed il gestore di sala possono essere formalizzati anche mediante adesione a contratti tipo predisposti dal concessionario, per i quali sarà necessaria la preventiva verifica della sussistenza di contenuti minimi da parte di AAMS." 5 All'articolo 8, comma 1 le parole "...collegati alla rete telematica" sono sostituite da:"e degli apparecchi videoterminali per i quali è stato rilasciato da AAMS rispettivamente un nulla osta di esercizio ovvero un codice identificativo AAMS. " 6 L'articolo 9 è sostituito dal seguente: Articolo 9: Responsabilità economica del concessionario 8

9 1. Il concessionario provvede, per gli apparecchi di gioco e gli apparecchi videoterminali, alla raccolta dell'importo residuo e al versamento del PREU e del canone di concessione nella misura e con modalità conformi a quanto stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti sostenendo ogni costo, diretto o indiretto, afferente la raccolta dell'importo residuo e il versamento del PREU e del canone di concessione, nonché quelli relativi alla gestione di tutte le attività e funzioni affidate in concessione, ferma restando a proprio carico ogni obbligazione nei confronti dell'erario e di AAMS. 7 Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo 12-bis: Articolo 12-bis: Garanzie relative ai requisiti tecnici dei sistemi di gioco (VLT) 1. Il concessionario, con riferimento ai sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo precedente anche in relazione alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco e alla rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, sulla base delle prescrizioni contenute nei documenti tecnici, modificativi ed integrativi del capitolato tecnico allegato alla convenzione di concessione, che saranno formalizzate all'esito della fase di sperimentazione. 8 All'articolo 15 il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 11 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, al termine del periodo di concessione, il concessionario devolve gratuitamente ad AAMS la proprietà di tutti i beni, materiali ed immateriali che costituiscono le reti telematiche di collegamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) delt.u.l.p.s., compresa la disponibilità delle apparecchiature, degli impianti e di quanto altro occorre per il completo funzionamento e gestione delle reti stesse. I beni, al momento della devoluzione, devono essere liberi da ogni gravame e da qualsiasi rivendicazione di terzi. 9 All'articolo 16 è aggiunto il comma 3-bis: 3-bis. Il collaudo dei sistemi di gioco (VLT), degli apparecchi videoterminali che ne costituiscono parte integrante e dei giochi, è 9

10 effettuato da AAMS, per il tramite del suo partner tecnologico (Sogei), nel rispetto delle regole e secondo le modalità definite nel manuale di collaudo. Il collaudo dei sistemi di gioco (VLT) sottoposti alla sperimentazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dovrà completarsi entro sessanta giorni dalla conclusione della sperimentazione stessa, salvo che il concessionario del sistema di gioco non richieda la proroga di tale termine per ulteriori trenta giorni. I termini di cui al periodo precedente non si applicano a far tempo dalla data di chiusura della fase di sperimentazione. L'installazione degli apparecchi videoterminali è subordinata al rilascio da parte di AAMS delle autorizzazioni all'installazione di cui ai decreti direttoriali 6 agosto 2009 prot. n /GIOCHI/ADI e 15 settembre 2009 n. 1078/CGV, nonché al verificarsi delle condizioni previste dalle regole tecniche VLT. 10 L'articolo 20 è sostituito dal seguente: Articolo 20 Garanzie: 1. Il concessionario presta le garanzie di cui al presente articolo in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, istituti di credito o istituti assicurativi; dette garanzie devono essere irrevocabili, autonome rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. 2. A far data dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto, le garanzie sono determinate come segue: a) A garanzia del tempestivo ed esatto versamento del PREU, il concessionario è tenuto a prestare una cauzione determinata con cadenza semestrale, in misura pari al 50 per cento della media bimestrale degli importi relativi al PREU convenzionale maturato nel semestre precedente alla determinazione. Tale importo viene calcolato e comunicato da AAMS nei venti giorni successivi alla conclusione di ciascun semestre. b) A garanzia del tempestivo ed esatto versamento del canone di concessione, il concessionario è tenuto a prestare una cauzione determinata con cadenza semestrale, in misura pari al 50 per cento della media bimestrale degli importi relativi al canone convenzionale di concessione maturato nel semestre precedente alla determinazione. Tale importo viene 10

11 calcolato e comunicato da AAMS nei venti giorni successivi alla conclusione di ciascun semestre. c) A garanzia della predisposizione e dell'adeguamento delle infrastrutture dedicate per la connessione dei punti di accesso al sistema di elaborazione nonché della corretta esecuzione delle altre attività e funzioni affidate in concessione, il concessionario è tenuto a prestare una cauzione pari ad euro (tremilioni). 3. Il PREU convenzionale ed il canone convenzionale di concessione assumono valore esclusivamente ai fini del calcolo delle cauzioni di cui ai commi precedenti. In particolare, la determinazione del PREU, per gli effetti tributari, avviene solo ed esclusivamente in base alla disciplina vigente in materia. La determinazione del canone di concessione avviene ai sensi del decreto del canone di concessione. 4. Le cauzioni a garanzia del tempestivo ed esatto versamento del PREU e del canone di concessione sono valide fino al termine del quinto anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa o della sua eventuale proroga. La cauzione di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo è valida fino al termine dell'anno successivo alla data di scadenza della concessione o della sua eventuale proroga. 5. AAMSprovvede a svincolare le cauzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo entro il novantunesimo giorno successivo ai termini di validità definiti nel comma 4. Nel caso di giudizi pendenti o arbitrati promossi da AAMS per inadempienze da parte del concessionario, le cauzioni sono svincolate solo all'esito definitivo dei procedimenti medesimi, previa deduzione dei crediti ed oneri dovuti ad AAMS, maggiorati degli eventuali interessi e sanzioni relativi agli importi stessi. 6. In caso di totale o parziale incameramento delle garanzie di cui al presente articolo, il concessionario è tenuto a reintegrarle, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. La mancata reintegrazione, nel termine suddetto, è causa di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione. 7. In caso di mancato versamento, che si protragga oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, di quanto dovuto a titolo di PREU, AAMS alternativamente all'escussione della fideiussione, potrà, a suo insindacabile giudizio e fino alla concorrenza del mancato versamento, attingere alle somme relative allo 0,5 per cento della raccolta accantonate dal concessionario a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 530, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli importi prelevati non concorreranno al calcolo dell'importo da restituire, se non reintegrati. 8. In caso di cessione della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 21, il concessionario subentrante è tenuto a 11

12 presentare le garanzie di cui al presente articolo nelle forme previste dal comma 1. La presentazione di tali garanzie è condizione per ottenere l'autorizzazione di AAMS prevista dall'articolo All'articolo 24 il comma 1 è sostituito dal seguente: AAMS, considerata la gravità delle violazioni e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, può avviare il procedimento di revoca della concessione nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, anche nei casi di: a) mancato completamento dell'attivazione della rete telematica entro il centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, per cause imputabili alla responsabilità del concessionario; b) omesso o parziale versamento, per tre volte, anche non consecutive, nel corso del periodo di imposta, degli importi dovuti a titolo di PREU, eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria del PREU stesso (versamenti di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452/CGV e rateizzazioni delle imposte, incluse quelle eventualmente iscritte a ruolo). Ai fini della reiterazione, non verranno conteggiati, fino alla loro definizione in contraddittorio, i parziali versamenti derivanti da diversa determinazione della base imponibile da parte del concessionario causata da un disallineamento della propria banca dati con i dati resi disponibili da AAMS nell'area riservata a ciascun concessionario, comunicato entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento. Non saranno, altresì, considerati i versamenti parziali regolarizzati prima che AAMS possa attivare la facoltà di cui al precedente articolo 20, comma 7. c) violazioni delle norme vigenti che disciplinano il gioco lecito, imputabili alla responsabilità del concessionario. 12 All'articolo 27 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi 5-bis, 5-ter e 5-quater: 5-bis. I livelli di servizio e le relative penali ad essi collegate, previste dagli allegati 3 e 3bis alla convenzione di concessione, non sono 12

13 applicabili con riferimento alla gestione dei sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS. 5-ter. Nel caso di inadempimento da parte del concessionario all'obbligo di risoluzione dei contratti stipulati con i soggetti per i quali AAMS abbia comunicato, nei quaranta giorni precedenti, la perdita dei requisiti di cui al decreto sui terzi incaricati della raccolta delle giocate, AAMS può applicare una penale pari ad euro per ciascun contratto non risolto. 5-quater. Per gli inadempimenti del concessionario agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, ovvero dalla convenzione di concessione, AAMS può applicare, ove non altrimenti sanzionato, una penale da un minimo di euro (mille) ad un massimo di euro (diecimila). 13 L'articolo 28 è soppresso 14 L'allegato 1 alla convezione di concessione è sostituito dal seguente: ALLEGATO 1: (alla convenzione di concessione) NOMENCLATORE UNICO DELLE DEFINIZIONI Nomenclatore delle definizioni utilizzate nella convenzione di concessione ed in tutti gli altri documenti relativi alla procedura di selezione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse I termini in grassetto contenuti nel presente allegato, che costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione di concessione, assumono, anche nel capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico e relativi allegati, il significato indicato affianco di ciascuno di essi. 1) AAMS, indica l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 2) adeguamenti tecnologici, indica gli interventi richiesti periodicamente da AAMS, anche su proposta del concessionario, alfine di garantire nel tempo l'allineamento delle prestazioni e della funzionalità della rete telematica alle evoluzioni tecnologiche, alle insorgenti esigenze connesse al 13

14 controllo della regolarità del gioco nonché all'assolvimento degli obblighi erariali 3) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, indica un apparecchio da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., conforme alle regole tecnichedegli apparecchi di gioco 4) apparecchio/i videoterminale/i, indica ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smartcard, dei software e dei dispositivi hardware perlo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco; 5) apparecchio/i collegato/i, indica l'apparecchio di gioco, già fornito di nulla osta e, dunque, registrato nelle banche dati di AAMS di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto della rete di AAMS e sottoposto alla disciplina autorizzatoria e tributaria degli apparecchi di gioco 6) apparecchio/i attivato/i indica l'apparecchio di gioco installato in un esercizio, per il quale, successivamente alla connessione, è possibile estrarre per la prima volta e trasmettere al sistema di elaborazione tutti i dati di funzionamento e di gioco registrati a decorrere dall'inizializzazione dell'apparecchio stesso 7) apparecchio/i connesso/i indica l'apparecchio di gioco, collegato edattivato, in condizione di trasmettere al sistema di elaborazione, sulla base di quanto previsto dal capitolato tecnico, i dati di funzionamento e di gioco 8) attivazione della rete, indica l'insieme delle attività e delle risorse necessarie per realizzare la configurazione di rete prevista dalle specifiche tecnico-funzionali e per collegare al sistema centrale i relativi sistemi di elaborazione ed a questi i punti di accesso e gli apparecchi di gioco indicati nella dichiarazione iniziale 9) avviamento della rete telematica, indica l'attivazione tecnica, di competenza del concessionario, della parte di rete telematica, realizzata secondo i criteri definiti nel capitolato tecnico, necessaria ai fini del collaudo banca dati anagrafica gestionale, indica la banca dati del sistema di elaborazione contenente i dati validati dal sistema centrale relativi agli apparecchi di gioco, ai punti di accesso cui sono connessi, agli esercizi nei quali sono ubicati ed ai relativi esercenti titolari, nonché ai proprietari o 14

15 possessori o terzi incaricati della gestione degli apparecchi stessi 10) banca dati anagrafica transitoria, indica la banca dati del sistema di elaborazione contenente i dati relativi agli apparecchi di gioco, ai punti di accesso cui sono connessi, agli esercizi nei quali sono ubicati ed ai relativi esercenti titolari, nonché ai nonché ai proprietari o possessori o terzi incaricati della gestione degli apparecchi stessi, da trasmettere al sistema centrale per la loro validazione 11) banca dati di gioco, indica la banca dati, il cui contenuto informativo è riportato nell'allegato 2 del capitolato tecnico, nella quale il concessionario registra i dati estratti dagli apparecchi di gioco, raccolti dal concessionario stesso 12) banca dati di gioco gestionale, indica la banca dati del sistema di elaborazione contenente i dati di gioco validati dal sistema centrale relativi agli apparecchi di gioco 13) banca dati di gioco transitoria, indica la banca dati del sistema di elaborazione contenente i dati di gioco da trasmettere al sistema centrale per la loro validazione 14) banca dati di monitoraggio, indica la banca dati utilizzata dal concessionario, il cui contenuto informativo è riportato nell'allegato 3 del capitolato tecnico, che contiene i dati per la rilevazione ed il monitoraggio dei livelli di servizio 15) banca dati di servizio, indica la banca dati del sistema di elaborazione del concessionario, il cui contenuto informativo è riportato nell'allegato 3 del capitolato tecnico utilizzata, tra l'altro, per registrare i risultati delle elaborazioni, previste dal capitolato tecnico, eseguite dal concessionario stesso 16) banca dati Pda-esercizi, indica la banca dati, contenuta nella banca dati anagrafica gestionale e descritta nel capitolato tecnico, nella quale il concessionario registra i dati dei propri punti di accesso, associandoli agli esercizi/magazzini nei quali sono installati 17) canone di concessione, indica il canone dovuto dai concessionari a titolo di corrispettivo dell'affidamento della concessione 18) canone convenzionale di concessione, indica il canone di concessione determinato da AAMS esclusivamente per il calcolo dell'importo delle cauzioni di cui all'articolo 20 19) capitolato d'oneri, indica il documento, parte integrante dell'avviso di selezione, che disciplina le modalità di selezione dei candidati, cui affidare in concessione talune attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse; il documento riporta, inoltre, i 15

16 principali contenuti dello schema di convenzione di concessione 20) capitolato tecnico, indica il documento, parte integrante della convenzione di concessione, che definisce le modalità tecniche di attuazione delle attività e funzioni pubbliche affidate da AAMS, le prestazioni richieste nonché i livelli di servizio che il concessionario è tenuto a garantire, in vigore dalla data di stipula dell'atto aggiuntivo ed integrativo alla convenzione di concessione 21) ciclo complessivo di partite, indica un numero di partite consecutive, predeterminato dal produttore della scheda di gioco e, comunque, non superiore a ) codice identificativo, indica il CODEID di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettera a), punto i, delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, assegnato alla newslot2 all'attivazione dell'apparecchio 23) codice identificativo provvisorio, indica il CODEID assegnato alla newslot2 e valido sino 24) all'attivazione dell'apparecchio; successivamente dovrà essere utilizzato solo il codice identificativo 25) codice identificativo AAMS, indica il codice identificativo univoco rilasciato da AAMS per l'identificazione di ciascun apparecchio videoterminale, visibile in fase di ispezione 26) concessionario/i, indica il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione 27) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. nonché delle attività e funzioni connesse 28) conduzione della rete, indica l'insieme delle attività e delle funzioni pubbliche per la gestione telematica del gioco lecito nonché gli investimenti finalizzati all'adeguamento della rete telematica, effettuati dai concessionari a partire dalla data stabilita con un apposito provvedimento di AAMS 29) contatore/i, indica l'insieme di dati, descritto in dettaglio nell'allegato A, paragrafo 1, lettera da b) a g) delle regole tecniche degli apparecchi di gioco 30) contatore/i annuale/i, indica l'insieme di dati, descritto nell'allegato A delle regole tecniche degli apparecchi di gioco 16

17 31) contratto/i con l'esercente/i, indica il contratto che regola i rapporti tra il concessionario e l'esercente per l'installazione, il funzionamento e la connessione alla rete telematica di uno o più apparecchi di gioco 32) contratto/i proposto/i ai titolari di nulla osta (periodo transitorio), indica uno o più contratti - redatti dai concessionari secondo termini e modalità definiti dalla procedura di selezione e dalla convenzione di concessione - in cui sono esplicitate le condizioni che il concessionario offre ai titolari di nulla osta per connettere gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS; il contenuto dei contratti è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana unitamente all'elenco dei concessionari 33) contributo per il gioco lecito e responsabile, indica il contributo una tantum che il soggetto candidato si impegna ad offrire nel caso di affidamento della concessione, destinato da AAMS a campagne di comunicazione a favore del gioco lecito e responsabile 34) controllo/i del concessionario, indica il controllo, con accesso presso l'esercizio, che il concessionario effettua al fine di monitorare il rispetto delle procedure tecnicoamministrative da parte degli esercenti 35) convenzione/i di concessione o convenzione/i, indica l'atto o gli atti di affidamento in concessione delle attività di attivazione e di conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 36) dati degli eventi, indica l'insieme di dati, descritto in dettaglio nell'allegato A, paragrafo 1, lettera h) delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, costituiti da: la data, l'ora ed il minuto dell'evento; il tipo di evento definito come "EVNT" dati delle partite, indica l'insieme di dati, descritto in dettagli nell'allegato A, paragrafo 1, lettera i) delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, costituiti da: la data della partita la durata di ciascuna partita, definita come "ELPTM" l'importo della vincita, definito come "IMP" dati di funzionamento, indicano i contatori nonché i dati degli eventi e i dati delle partite decreto dei terzi incaricati della raccolta, indica il decreto direttoriale di AAMS del 17 17

18 maggio 2006, n. 311/CGV, disciplinante i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchicon vincite in denaro decreto del canone di concessione, indica il decreto direttoriale di AAMS del 4 luglio 2007 che disciplina i termini e le modalità di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi di gioco nonché le modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario decreto della rete di AAMS, indica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, adottato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, concernente la definizione delle funzioni della rete proprietaria di AAMS decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio, indica il decreto direttoriale di AAMS del 8 aprile 2004 che disciplina, in attuazione dell'articolo 6 del decreto della rete di AAMS, le procedure amministrative di sostituzione dei nulla osta rilasciati antecedentemente all'individuazione dei concessionari ed i contenuti dei contratti proposti ai titolari di nulla osta (periodo transitorio) 43)dichiarazione/i dell'esercente/i, indica la dichiarazione, redatta sullo schema di cui all'allegato 4 del capitolato d'oneri e riportata anche su specifico supporto informatico di cui all'allegato 5 del capitolato tecnico, con la quale, l'esercente assicura al candidato l'attivazione dei punti di accesso presso gli esercizi di cui è titolare, perla connessione alla rete telematica degli apparecchi costituenti il lotto iniziale di apparecchi di gioco 44)dichiarazione/i iniziale/i, indica la dichiarazione, di cui all'allegato 3 del capitolato d'oneri, che il soggetto candidato, nell'ambito della documentazione richiesta, consegna per partecipare alla procedura di selezione. Il lotto iniziale di apparecchi di gioco è desumibile, in generale, dalla sezione 1 del medesimo allegato 45) dispositivo di controllo di AAMS, indica il componente da installare nell'apposito alloggiamento collocato nella scheda di gioco definito all'articolo 1, comma 4, lettera i), delle regole tecniche degli apparecchi di gioco 46) elenco dei concessionari, indica il documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attraverso il quale si rendono noti i concessionari; unitamente all'elenco dei concessionari sono pubblicati i contratti proposti ai titolari di nulla osta (periodo transitorio) predisposti da ciascuno di essi 47) esercente/i, indica il terzo incaricato dal concessionario e titolare dell'esercizio della presso il quale si effettuano le attività di raccolta del gioco 18

19 48) esercizio/i, indica gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, del 27 ottobre 2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco, nonché, gli ambienti dedicati individuati per l'installazione degli apparecchi videoterminali dalla regole tecniche VLT 49) gestore, indica il terzo incaricato dal concessionario delle attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni necessarie al funzionamento degli stessi presso gli esercizicon modalità conformi alle prescrizioni normative in materia 50) gestore/i di reti di sistemi, indica un soggetto con competenze specialistiche, maturate in Italia od all'estero, nella gestione di reti di sistemi informatici e telematici costituiti complessivamente da un numero minimo di punti terminali 51) gestore di sala, indica il soggetto gestore degli ambienti nei quali sono installati gli apparecchi videoterminali 52) gateway di accesso, indica la porzione del sistema di elaborazione, costituito da apparati hardware dedicati e da appositi componenti software, che consente ad AAMS l'interrogazione degli apparecchi di gioco 53) importo residuo, indica l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate ed i premi erogati 54) jackpot, indica la parte della raccolta di gioco, individuata secondo i criteri di accantonamento definiti da ciascun concessionario da erogare sotto forma di vincita tra gli apparecchi videoterminali che concorrono all'accantonamento e secondo le modalità previste nelle specifiche del sistema di gioco 55) lotto iniziale di apparecchi di gioco, indica gli apparecchi di gioco, di cui all'allegato 3, sezione 1, del capitolato d'oneri, in possesso di nulla osta ed installati presso un esercizio alla data di consegna della domanda di partecipazione, che il soggetto candidato si impegna a collegare alla rete telematica in caso di affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto di concessione 56) mac-address, indica il codice assegnato in modo univoco al punto di accesso dal produttore di tale dispositivo e non modificabile 57) manutenzione ordinaria, indica gli interventi sulla rete telematica finalizzati a garantire il regolare funzionamento dei dispositivi hardware o dei programmi software 58) manutenzione straordinaria, indica gli interventi sulla rete telematica che modificano significativamente le specifiche tecnico-funzionali; possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, a 19

20 titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di applicazioni software del sistema di elaborazione oppure l'utilizzo di diverse modalità di connessione o di nuovi dispositivi da impiegare per i punti di accesso, con caratteristiche tecniche diverse da quelle descritte nelle specifiche stesse 59)newslot, indica un apparecchio di gioco conforme alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica fissate con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre )newslot2, indica un apparecchio di gioco conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco come modificate dalla revisione del 19 settembre 2006, in applicazione dell'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni 61) nulla osta, indica il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni 62) operatore/i di gioco, indica un soggetto con competenze specialistiche, maturate in Italia od all'estero, nella fornitura di servizi di gioco in generale (quale concessionario o gestore autorizzato di giochi, fornitore di servizi specialistici in materia di giochi ovvero gestore di apparecchi da divertimento ed intrattenimento) 63)parte/i, indica, a seconda dei casi, AAMS od il concessionario ovvero congiuntamente AAMS ed il concessionario 64)periodo/i contabile/i, indica iperiodi individuati ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni 65) PREU, indica il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n )PREU convenzionale, indica il PREU determinato da AAMS esclusivamente per il calcolo dell'importo delle cauzioni di cui all'articolo 20 il quale non assume alcun significato e valore ai fini tributari 67) procedura/e di blocco, indica l'insieme delle procedure, automatiche e non, idonee ad impedire l'utilizzo dell'apparecchio di gioco descritte nel paragrafo 6.9 del capitolato tecnico 68)procedura di selezione, indica le procedure ad evidenza pubblica, poste in essere secondo la normativa nazionale e comunitaria, per l'individuazione dei concessionari 20

21 69) protocollo di comunicazione, indica l'insieme di regole definite per assicurare la comunicazione tra la scheda di gioco, il dispositivo di controllo di AAMS e la rete telematica, di cui all'articolo 1, comma 6, punto 1, delle regole tecniche degli apparecchi di gioco 70)punto/i di accesso, indica un idoneo dispositivo connesso alla rete di comunicazione del concessionario ed alla porta di comunicazione dell'apparecchio di gioco e/o del videoterminale 71) regole tecniche degli apparecchi di gioco o regole tecniche, indica le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni 72) regole tecniche VLT, indica la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco (VLT) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Direttore Generale AAMS prot. n. 124/CGV del 22 gennaio )rete di comunicazione, indica la rete di trasmissione dati che connette i punti di accesso con il sistema di elaborazione 74)rete proprietaria di AAMS, indica l'intera infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche 75)rete/i telematica/che, indica l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che connette gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale. Tale infrastruttura deve essere utilizzata esclusivamente per la gestione del gioco lecito attraverso gli apparecchi di gioco; relativamente alla connessione del punto di accesso al sistema di elaborazione, il concessionario, fino al 30 settembre 2005, può utilizzare anche infrastrutture preesistenti ed impegnate anche per altri fini 76)rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del sistema di gioco (VLT) 77) rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che connette il sistema di gioco (VLT) al sistema di controllo 78) RTI, indica un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito 21

22 79) sala/e, indica l'ambiente dedicato dove è autorizzata l'installazione di apparecchi videoterminali 80) scheda di gioco, indica l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i dati di cui all'allegato A, paragrafo 1, delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, nonché l'alloggiamento per il dispositivo di controllo di AAMS e le interfacce 81) seconda rata di acconto del canone di concessione, indica la rata di cui all'articolo 4 del decreto direttoriale di AAMS del 8 aprile 2004, n ) sistema centrale, indica lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi di gioco forniti dal sistema di elaborazione, compresi quelli relativi al canone di concessione sulle somme giocate 83) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica) indica il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi connessi alla rete telematica 84) sistema/i di gioco (VLT), indica la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema di gioco (VLT), ovvero: i. sistema centrale VLT; ii. sistema di recovery e di backup; iii. sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto; iv. apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con il sistema centrale VLT, in maniera diretta o tramite il sistema di sala; 85) sistema/i centrale/i VLT, indica l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità, del sistema di gestione dei giochi e del RNG, di seguito definiti: i. sistema/i di audit, indica la porzione del sistema/i centrale (VLT) contenente l'insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i 22

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