E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

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1 Roma 14 settembre 2012 E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO RELAZIONE SUL BILANCIO TECNICO AL AGGIORNATO AL REDATTO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL (PUBBLICATO IN G.U. n. 31 DEL ) NUOVO QUADRO NORMATIVO Giuseppe ORRU Alessandra MORGANTE Via Donatello, 75 Tiziana TAFARO Roma Micaela GELERA Cod. Fisc. e P.Iva Francesca EVANGELISTA Tel Antonella ROCCO Fax Massimo DI PIETRO attuari@studioattuarialeorru.it Laura BRUSCO

2 2 INDICE DEI PARAGRAFI 1. Considerazioni preliminari...pag Contenuti del D.M. Lavoro 29 novembre " 7 3. Principali norme riguardanti il sistema previdenziale dell E.N.P.A.C.L... " Le collettività assicurate al " Situazione finanziaria della gestione... " Impostazione delle valutazioni attuariali... " Metodologia seguita nelle valutazioni... " Basi tecniche demografiche... " Evoluzione dei gruppi... " Attribuzione dei volumi di affari ai fini IVA e dei redditi... " Ipotesi evolutive economico-finanziarie... " Tassi di sostituzione... " Risultati delle valutazioni attuariali... " Conclusioni... " 50

3 3 INDICE DI TAVOLE E GRAFICI 1. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche degli iscritti in attività al per classi di età...pag Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati contribuenti al per classi di età... " Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati al , per tipo di pensione... " Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei contribuenti volontari al , per classi di età... " Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei silenti al , per classi di età... " Probabilità di eliminazione degli attivi... " Distribuzione percentuale per età dei nuovi ingressi... " Sviluppo delle collettività partecipanti all Ente nuovo quadro normativo... " Tassi di sostituzione lordi e netti per alcune figure-tipo nuovo quadro normativo... " Bilancio previsivo nuovo quadro normativo... " Coefficienti di copertura della riserva legale (pensioni correnti) nuovo quadro normativo... " Coefficienti di copertura della riserva legale (pensioni ex d. lgs. n. 509/1994) nuovo quadro normativo... " Rapporto tra (pensioni-contributi) e monte reddituale nuovo quadro normativo... " Sviluppo degli attivi per gli anni nuovo quadro normativo... " Sviluppo dei pensionati contribuenti per gli anni nuovo quadro normativo... " Sviluppo dei pensionati per gli anni nuovo quadro normativo... " Sviluppo delle spese assistenziali per gli anni " 54 Grafico 1: Distribuzione dei pensionati al per tipo di prestazione e sesso... " 23

4 4 1. Considerazioni preliminari L Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro E.N.P.A.C.L. (nel seguito per semplicità Ente ), è un associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge n. 537/1993 e del d. lgs. n. 509/1994. Sulla base delle previsioni del d.lgs. 509/1994 l E.N.P.A.C.L. è rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell Ente previdenziale già esistente e del rispettivo patrimonio, continuando a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore della categoria di professionisti per la quale era stato originariamente istituito. Al fine di assicurare la continuità nell erogazione delle prestazioni è stata prevista (art. 1, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 509/1994) una riserva legale, in misura non inferiore a cinque annualità dell importo delle pensioni in essere nel 1994 e, nell ambito delle regole di gestione (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 509/1994), la necessità di redigere bilanci tecnici con periodicità almeno triennale. Il comma 12, art. 3 della l. n. 335/1995 ha poi previsto per gli Enti previdenziali di cui al d. lgs. n. 509/1994, tra i quali l E.N.P.A.C.L., la necessità di ricondurre, nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dallo stesso d.lgs. n. 509/1994, la stabilità della gestione ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, indicando ai fini del raggiungimento di tale stabilità, provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico (tra cui l opzione per il sistema di calcolo contributivo), nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate. Il comma 763 dell articolo unico della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in sostituzione di quanto previsto nel predetto art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ha poi indicato che, per tutte le gestioni previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (nel seguito Enti ), la stabilità della gestione sia da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Sulla scorta del predetto comma il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ha emanato, in data , un decreto interministeriale (nel seguito Decreto ), pubblicato in G.U. n. 31 il , contenente i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, prevedendone una redazione al e confermandone la periodicità triennale. La Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell Economia e delle Finanze del ha adottato come indicatore della stabilità trentennale l anno in cui il saldo corrente assume strutturalmente segno negativo.

5 5 Il è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative riguardanti alcune disposizioni del Decreto. In relazione alle previsioni normative, in particolare delle disposizioni del Decreto, è stato redatto in data il bilancio tecnico dell Ente al , sulla base della normativa vigente a tale data. Successivamente gli Organi competenti hanno avviato un piano di riforma dell assetto regolamentare dell E.N.P.AC.L. finalizzato: al passaggio ad un sistema di calcolo della contribuzione in percentuale del reddito; all aumento del contributo integrativo, con destinazione di una quota a solidarietà; all innalzamento dei requisiti per l accesso al pensionamento; all adozione di un sistema di calcolo della prestazione di tipo contributivo. In data è stato emanato il d.l. n. 201/2011, poi convertito, il , nella legge n. 214/2011; l art. 24, comma 24 della predetta legge ha previsto che gli Enti adottino, entro il termine del (poi prorogato al dal comma 16-novies, art. 29 del d.l. n. 216/2011, convertito il nella legge n. 14/2012), misure volte ad assicurare l equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Il , la Direzione Generale delle politiche previdenziali e assicurative ha comunicato agli Enti che le misure volte ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo delle gestioni pensionistiche debbano essere valutate aggiornando il bilancio tecnico vigente (per l Ente quello redatto al ) con riferimento ai parametri macroeconomici individuati nella Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell Economia e delle Finanze (ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto) del In data con nuova Comunicazione della Direzione Generale delle politiche previdenziali e assicurative è stato indicato quanto segue: la valutazione di cui al comma 24, art. 24 del d.l. n. 201/2011 riveste carattere di straordinarietà seppur con effetti permanenti e strutturali sui Regolamenti degli Enti; ai fini della verifica straordinaria di cui al punto precedente rimangono validi i criteri indicati nel Decreto, con previsioni per cinquant anni; è necessario aggiornare i bilanci tecnici in funzione della Conferenza dei Servizi di giugno 2012;

6 6 ai fini della verifica di cui al comma 24, art. 24 del d.l. n. 201/2011 il tasso di rendimento reale non può essere superiore all 1%; sono possibili saldi previdenziali negativi di natura contingente e di durata limitata purché compensati dai rendimenti annuali. Il , infine, si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha individuato i parametri macroeconomici per la redazione dei bilanci tecnici ai sensi del comma 24, art. 24 d.l. n. 201/2011. Scopo del presente bilancio tecnico è quello di valutare, sull andamento delle principali voci di conto economico e sul patrimonio, gli effetti delle modifiche normative proposte che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio successivo a quello dell approvazione da parte dei Ministeri competenti. L impatto di tali modifiche normative è stato stimato a partire dall , aggiornando al il bilancio tecnico vigente al e considerando i parametri macroeconomici contenuti nella Conferenza dei Servizi del Al riguardo si avverte che nel presente bilancio tecnico si è previsto che: 1. la collettività degli iscritti all Ente si evolva in relazione all andamento dell occupazione complessiva; tale ipotesi è stata adottata in quanto dai dati rilevati nel consuntivo 2011 risultano esauriti gli effetti dell art.8-bis l. n. 12/79 (aggiunto dall art. 5-ter, d.l. n.10/2007), in relazione ai quali si era ipotizzata, nel bilancio tecnico al a normativa vigente del , una crescita del numero degli iscritti nei primi anni di valutazione superiore rispetto all occupazione complessiva, e non si prevedono ad oggi elementi di specificità che possano determinare un andamento della collettività diverso rispetto all andamento dell occupazione complessiva a livello nazionale; 2. i redditi della categoria crescano in linea con il PIL nominale; tale ipotesi è stata adottata tenendo conto che l incremento medio del volume medio di affari IVA dei dichiaranti negli ultimi 10 anni (2,32%) è risultato in linea con l incremento nominale medio del PIL nello stesso periodo (2,27%) ed è presumibile che mediamente, nel lungo periodo la categoria produca una ricchezza interna in linea con quella del Paese. Tenuto conto delle considerazioni sopra illustrate si è proceduto alla redazione di un unico bilancio tecnico, redatto sulla base delle indicazioni fornite nell art. 3 del Decreto e, come detto, dei parametri macroeconomici definiti nella Conferenza dei Servizi del Nei successivi paragrafi saranno riportati, oltre ai risultati degli accertamenti attuariali, anche una sintesi del Decreto e delle variabili macroeconomiche individuate dalla citata Conferenza dei Servizi del , le principali disposizioni regolamentari vigenti presso l Ente, i dati demografici, economici e finanziari della gestione, le informazioni

7 7 riguardanti il sistema finanziario di gestione, la metodologia utilizzata per le valutazioni e le basi tecniche adottate. Si sottolinea che le previsioni attuariali non considerano, tra le entrate annue, i contributi di maternità e, tra le uscite annue, le prestazioni per indennità di maternità, in quanto è assicurato annualmente l equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate; pertanto tali voci sono ininfluenti ai fini del bilancio previsivo dell Ente. È opportuno inoltre ricordare che il bilancio tecnico viene redatto in base al principio della competenza, ipotizzando quindi che i flussi economici siano pagati nello stesso anno in cui sono dovuti, e pertanto non si tiene conto di eventuali morosità, interessi e sanzioni contributive. In ultimo si fa presente che nelle previsioni sono stati proiettati i dati rilevati al tenendo conto, per quanto possibile, dei dati riportati nei consuntivi 2010 e 2011 e che le proiezioni delle principali voci di conto economico partono dal patrimonio netto al e si estendono al periodo Per quanto concerne la normativa di riferimento, oltre alle nuove disposizioni che, come detto, sono state ipotizzate in vigore dall , sono riportate le norme vigenti fino al in quanto il periodo che precede l entrata di vigore di tali nuove disposizioni è compreso nelle previsioni. 2. Contenuti del D. M. Lavoro 29 novembre 2007 Il Decreto Interministeriale del ha delineato i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, analizzando tutti gli aspetti ad esso connessi: periodicità, ampiezza del periodo di valutazione, criteri per la verifica della stabilità, ipotesi economiche, demografiche e finanziarie, indicatori; il Decreto ha prescritto altresì le modalità per la rappresentazione dei risultati. Nel seguito sono riportate sinteticamente le disposizioni in oggetto e le variabili macroeconomiche individuate nella Conferenza dei servizi del , utili per l aggiornamento del bilancio tecnico al Periodicità e ampiezza del periodo di valutazione L art. 2, comma 3 conferma l obbligo di redazione del bilancio tecnico almeno con periodicità triennale, nonché in occasione dell adozione di modifiche statutarie e/o

8 8 regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull evoluzione della gestione economica e finanziaria degli Enti. Anche riguardo all ampiezza del periodo di valutazione il Decreto (art. 1, comma 1) conferma, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 1, comma 763, della l. n. 296/2006, il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti. Il Decreto sottolinea peraltro l opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell elaborazione, ai fini di una migliore cognizione dell andamento delle gestioni nel lungo termine Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie L art. 2, comma 2, del Decreto prevede che la scelta delle basi tecniche debba essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell art. 3 del Decreto medesimo; tuttavia, lo stesso comma ammette che, ai fini della verifica di stabilità, qualora l Ente presenti elementi di specificità che rendono l adozione delle ipotesi indicate dal Decreto non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico sviluppi proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità e fornendo nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico adeguate motivazioni in ordine all adozione delle ipotesi specifiche. La valutazione effettuata in base alle ipotesi indicate dal Decreto dovrà in ogni caso essere prodotta in via aggiuntiva. L art. 3 del Decreto fornisce in dettaglio le indicazioni in ordine all adozione delle basi tecniche, che sono così specificate: a) andamento della numerosità della collettività degli attivi: in linea con lo sviluppo dell occupazione complessiva a livello nazionale; b) andamento del reddito medio imponibile: in linea con lo sviluppo della produttività media del lavoro a livello nazionale; c) rapporto fra volume di affari dichiarato ai fini IVA e reddito professionale: media dei valori osservati nell ultimo quinquennio; tale rapporto dovrà essere mantenuto costante per l intero periodo di previsione; d) probabilità di morte: stimate sulla collettività degli iscritti all Ente e aggiornate nel tempo in funzione dell aumento atteso della speranza di vita, valutato secondo criteri di prudenza sulla base delle indicazioni desumibili dall esperienza passata; in ogni caso detto aumento non può essere inferiore a quanto ipotizzato dalle più recenti previsioni ISTAT relative alla popolazione italiana;

9 9 e) tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri fiscali e gestionali: determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell Ente realizzato nell ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all ultimo piano di investimento programmato o in fase di attuazione, al netto delle rivalutazioni degli immobili e delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso il tasso di redditività non può essere superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo. In data , ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell Economia e delle Finanze, finalizzata all aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l intero sistema pensionistico pubblico. La citata conferenza dei servizi ha individuato i valori dei parametri di cui alle lett. a), b) ed e), nonché del tasso di inflazione e del PIL reale con riferimento al periodo ; per i valori relativi al periodo fino al 2015 è previsto di fare riferimento al quadro macroeconomico sottostante al documento di Economia e Finanza 2012; i relativi dati sono riportati in percentuale nella tabella che segue: Tasso di inflazione 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Occupazione complessiva -0,6 0,1 0,4 0,6 1,1 0,7 0,0-0,4 0,0 Produttività -0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 1,2 1,5 1,6 1,5 PIL reale -1,3 0,5 0,9 1,3 1,7 1,9 1,5 1,2 1,5 Tassi di interesse reale per il calcolo del debito pubblico (a) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 (a) Al lordo del prelievo fiscale e delle spese di amministrazione Inoltre, in relazione alle ipotesi demografiche, la citata Conferenza dei Servizi ha indicato la necessità, nella rielaborazione del bilancio tecnico, dell adozione delle nuove previsioni demografiche prodotte dall Istat con base Infine il comma 5 dell art. 6 del Decreto stabilisce che, per gli Enti ai quali si applica il calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo, le proiezioni devono tener conto dell aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

10 Indicatori Il Decreto dedica gli artt. 4 e 5 alla previsione di adeguati indicatori della stabilità degli Enti e dell adeguatezza delle prestazioni. - Indicatori di adeguatezza Il bilancio tecnico deve essere corredato dall analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferito ad alcune figure tipo particolarmente significative, tra cui quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e anzianità. Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo. Il calcolo dei tassi deve coprire l intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale. - Indicatori di stabilità - Riserva legale: fatto salvo quanto previsto dall art. 59, comma 20 della l. n. 449/1997, gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione devono calcolare, per ogni anno di proiezione, la riserva legale in misura pari a cinque annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto; - Congruità dell aliquota contributiva: per gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile. Per gli Enti di cui al d.lgs. n. 103/1996, il citato rapporto deve essere calcolato in valore attuale medio per l intero periodo. 2.4 Rappresentazione dei risultati L art. 6 dispone che gli Enti devono redigere, per ogni singola gestione amministrata, un prospetto analitico nel quale è illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione, l andamento delle entrate e delle uscite (entrambe suddivise nelle diverse componenti), del saldo previdenziale e complessivo, nonché la consistenza del patrimonio a fine esercizio (Mod. BTA, allegato al Decreto).

11 11 Gli Enti ex d.lgs. n. 103/1996 devono redigere anche il prospetto sintetico del bilancio tecnico (Mod. BTS allegato al Decreto), recante le attività e le passività riportate all anno di elaborazione, utilizzando quale tasso tecnico il tasso di redditività del patrimonio. Gli Enti gestiti secondo il criterio finanziario della ripartizione devono invece redigere anche il prospetto della riserva legale. Tutti i prospetti devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell ultimo bilancio consuntivo disponibile. Si ricorda infine che il è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. 11/I/ ) al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative relative ad alcune disposizioni del Decreto riguardanti l applicazione di alcuni parametri standard; in particolare i punti richiamati dalla circolare sono i seguenti: 1) modalità di redazione del bilancio tecnico: nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più parametri standard, è necessario giustificare esaurientemente l adozione di parametri diversi da quelli standard; deve comunque essere redatto il bilancio tecnico con i parametri standard (nel seguito bilancio ministeriale ), evidenziando gli effetti derivanti dall adozione di parametri specifici; 2) criteri per lo sviluppo dei redditi del bilancio tecnico redatto sulla base dei criteri e parametri standard: le disposizioni del Decreto in merito all evoluzioni dei redditi nel bilancio ministeriale sono soddisfatte se il contingente dei contribuenti evolve in base al tasso di variazione dell occupazione complessiva e se il reddito medio imponibile evolve in termini reali in base alla produttività; ciò implica quindi che il monte redditi evolve in linea con il PIL; 3) criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio: si suggerisce di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato, per tener conto sia del criterio di prudenza richiamato dal Decreto stesso, sia per la reale situazione dei mercati finanziari; 4) criteri per la definizione dei costi di gestione: l incidenza dei costi connessi con la gestione del patrimonio va ricompresa nella determinazione del tasso di rendimento del patrimonio, mentre le spese per il funzionamento dell Ente, al netto delle voci imputabili alla gestione del patrimonio, vanno evidenziate nelle spese di gestione ; avendo tale criterio carattere generale, deve essere adottato anche per l eventuale redazione del bilancio specifico ;

12 12 5) criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche: a soli fini informativi, devono essere evidenziate, in apposito allegato, le eventuali prestazioni non pensionistiche erogate dall Ente e le eventuali contribuzioni previste per il relativo finanziamento. 3. Principali norme riguardanti il sistema previdenziale dell E.N.P.A.C.L. Le principali variazioni al Regolamento dell Ente che entreranno in vigore dal 1 gennaio successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri competenti riguardano il regime dei contributi e quello delle prestazioni, oltre ai requisiti per l accesso al pensionamento. Nel seguito sono riportate in sintesi le norme considerate vigenti fino alla data di entrata in vigore del Regolamento e le modifiche proposte, sulla base delle quali sono state realizzate le valutazioni. Regime dei contributi A partire dall e fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il contributo soggettivo è dovuto in misura crescente in relazione all anzianità di iscrizione all Ente (compresa eventuale anzianità riscattata o ricongiunta) secondo la seguente tabella: Contributo soggettivo Anzianità di iscrizione Euro Meno di 6 anni Da 6 a 10 anni Da 11 a 15 anni Da 16 a 20 anni Da 21 anni in poi Gli importi dei contributi soggettivi sopra indicati si incrementano annualmente, fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, in base alle variazioni dell indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall Istat. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento il contributo soggettivo è calcolato in percentuale del reddito annuo professionale prodotto nell anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale.

13 13 L aliquota contributiva soggettiva è individuata nella misura del 12% del reddito professionale annuo prodotto nell anno precedente; il reddito professionale massimo sul quale si applica l aliquota contributiva è pari a euro. Il reddito professionale minimo su cui è pagata la contribuzione annua, rapportato ai mesi di effettiva iscrizione, è di euro. I livelli di reddito minimi e massimi si rivalutano annualmente in funzione del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall Istat nell anno precedente quello da rivalutare. Dall alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento i pensionati che mantengono l iscrizione all Ordine e quindi all Ente hanno facoltà di corrispondere il contributo soggettivo tempo per tempo in vigore per la prima fascia contributiva, in luogo di quello dovuto in relazione all anzianità di iscrizione effettivamente raggiunta. A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento i pensionati iscritti devono la contribuzione soggettiva nella misura ordinaria ma hanno la facoltà di chiedere la riduzione al 50% dell aliquota del contributo soggettivo. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento coloro che si iscrivono per la prima volta, ed al momento dell iscrizione hanno meno di 35 anni di età, hanno facoltà di chiedere la riduzione al 50% dell aliquota del contributo soggettivo, per l anno di iscrizione e i 4 anni successivi. Per i Consulenti che fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento risultano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria il contributo soggettivo è, a domanda, ridotto alla metà a partire dal sesto anno di iscrizione; detta contribuzione soggettiva versata in forma ridotta comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione base per la quota fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento in relazione ai periodi per i quali è stato versato il contributo ridotto. Il contributo integrativo, dovuto dagli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro e dai pensionati iscritti all Ente, è pari fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento al 2% di tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d affari ai fini dell imposta sul valore aggiunto (IVA); tale percentuale è elevata al 4% dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il contributo integrativo viene corrisposto, indipendentemente dal possesso di partita IVA, nella misura minima di euro 300, rivalutata annualmente sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall Istat nell anno precedente quello da rivalutare.

14 14 Regime delle prestazioni L Ente corrisponde a favore degli iscritti una pensione di base e una pensione aggiuntiva per vecchiaia, vecchiaia anticipata (fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento denominata pensione di anzianità), inabilità, invalidità, morte in attività (pensione indiretta) o nel periodo di pensionamento (pensione di reversibilità). Fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento sono validi i seguenti requisiti: per la pensione di vecchiaia: 65 anni di età dopo almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione all Ente; per la pensione di anzianità: 58 anni di età con 35 anni di iscrizione e contribuzione (compresa l anzianità ricongiunta o riscattata) ovvero, indipendentemente dall età, 40 anni di iscrizione e contribuzione (compresa l anzianità ricongiunta o riscattata). La corresponsione di tale pensione è subordinata alla cancellazione dall Albo per i professionisti che abbiano maturato un anzianità contributiva e di iscrizione inferiore ai 40 anni. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento i requisiti per il pensionamento sono: per la pensione di vecchiaia: 66 anni di età con 5 anni di iscrizione e contribuzione all Ente, sempreché la misura della prestazione non sia inferiore a 5 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di maturazione del diritto a pensione. Tale misura minima di pensione non è richiesta qualora al momento del pensionamento l interessato abbia maturato i 70 anni di età; per la pensione di vecchiaia anticipata: 60 anni di età con 36 anni di iscrizione e contribuzione (compresa l anzianità ricongiunta o riscattata) ovvero, indipendentemente dall età, con 40 anni di iscrizione e contribuzione (compresa l anzianità ricongiunta o riscattata). Fermo restando il requisito contributivo minimo, il requisito anagrafico di vecchiaia di cui sopra sarà aumentato dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di un anno ogni tre anni solari fino a 70 anni. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia anticipata è aumentato di uno per ogni due anni solari, sino a 40 anni. Per l accesso al pensionamento di vecchiaia anticipata con requisito contributivo inferiore ad anni 40 è obbligatoria la cancellazione dall Albo per i professionisti. La pensione di inabilità spetta all iscritto che a causa di malattia o infortunio abbia subito successivamente all iscrizione all Ente, la perdita totale e permanente della capacità

15 15 all esercizio della professione in presenza di almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all Ente; nei casi di inabilità dovuta a infortunio si prescinde dal requisito contributivo. La pensione di invalidità spetta all iscritto la cui capacità all esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio e che vanti almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione (in caso di infortunio sono sufficienti cinque anni). La pensione indiretta spetta al coniuge e ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del consulente deceduto senza diritto a pensione, sempre che quest ultimo abbia maturato cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all Ente nei dieci anni antecedenti l evento. Ai superstiti dell iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta, spetta, in presenza di un anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno tre anni, la restituzione dei contributi versati rivalutati sulla base del tasso di interesse legale. Nel caso di morte di un pensionato la pensione di reversibilità spetta ai superstiti del Consulente deceduto. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento è introdotto il metodo di calcolo della pensione di tipo contributivo. Per le anzianità maturate dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento la pensione è pertanto calcolata sul montante contributivo, ottenuto rivalutando i contributi tempo per tempo versati sulla base del 90% del rendimento medio dell Ente rilevato nel quinquennio precedente quello da rivalutare, con una rivalutazione minima pari all 1,5% e una rivalutazione massima pari alla variazione media quinquennale del Pil di cui all art. 1 comma 9 della legge n. 335/1995; il montante così definito è trasformato in rendita utilizzando i coefficienti di trasformazione tempo per tempo in vigore nel sistema contributivo ex legge n. 335/1995. Per gli iscritti che alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento possono far valere periodi di contribuzione antecedenti tale data, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al e dall alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, delle pensioni base in misura fissa, stabilite per ciascun periodo dalla normativa vigente a tale data e in vigore nell anno di pensionamento. Secondo quanto previsto dal Regolamento dell Ente, l importo annuo della pensione base di vecchiaia e anzianità per gli anni di iscrizione maturati fino al è di euro 8.773; dall l importo della pensione base, per gli anni di iscrizione e contribuzione

16 16 maturati a partire da tale data alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, è pari a euro Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall Istat nell anno precedente quello da rivalutare fino all anno di pensionamento. Per tutti gli iscritti la pensione è aumentata in funzione di versamenti per contribuzione integrativa nella misura così determinata: di una quota pari al 7,5% dell'ammontare dei contributi per marche Russo Spena apposte fino al ; di una quota pari al 10% dei contributi integrativi (al 2%) versati sino al ; di una quota pari all 8% dei contributi integrativi (al 2%) versati dall al dell anno precedente quello di entrata in vigore del nuovo Regolamento; di una quota calcolata sul montante contributivo, definito su un importo pari al contributo integrativo versato nell anno di entrata in vigore del nuovo Regolamento e ai tre quarti del contributo integrativo tempo per tempo versato a partire dall anno successivo alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, con esclusione da tale epoca dell importo relativo al quarto residuo, ovvero - ove superiore - dell importo minimo come annualmente determinato, per il coefficiente di trasformazione tempo per tempo in vigore nel sistema contributivo ex legge n. 335/1995. Il montante contributivo sarà ottenuto rivalutando gli importi di cui sopra sulla base del 90% del rendimento medio dell Ente rilevato nel quinquennio precedente quello da rivalutare, con una rivalutazione minima pari all 1,5% e una rivalutazione massima pari alla variazione media quinquennale del Pil di cui all art. 1 comma 9 della legge n. 335/1995. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata (concessa con almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione) continuano l esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento di pensione, da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione. Tale supplemento è pari: fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, all 8% dell ammontare complessivo dei contributi versati (soggettivi ed integrativi) nei tre anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione; qualora il pensionato abbia optato per il pagamento del contributo soggettivo nella misura tempo per tempo prevista per la prima fascia contributiva il predetto supplemento è calcolato sul solo contributo integrativo; dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, al montante dei contributi soggettivi e integrativi versati, calcolati con le modalità del sistema contributivo come sopra definito.

17 17 La misura della pensione di invalidità è, fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, pari al 70% di quella risultante dal calcolo della pensione di vecchiaia e anzianità. La misura della pensione di invalidità è, dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, calcolata con le stesse modalità della pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata e la relativa misura non può essere inferiore a 3,5 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di maturazione del diritto a pensione. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità. La misura della pensione di inabilità è, dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, calcolata con le stesse modalità della pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata e la relativa misura non può essere inferiore a 5 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di maturazione del diritto a pensione. La pensione indiretta o di reversibilità spetta ai superstiti nelle seguenti misure: 60% nel caso di nucleo superstite costituito da coniuge superstite o orfano inabile, minore o studente, o in caso di due genitori inabili; 80% nel caso di nucleo superstite costituito da coniuge e orfano minorenne o inabile o nel caso di nucleo superstite costituito da due orfani minorenni, inabili o studenti; 100% nel caso di nucleo superstite costituito da coniuge e due o più orfani minori, inabili o studenti o nel caso di nucleo superstite costituito da tre o più orfani minori, inabili o studenti; 50% nel caso di nucleo superstite costituito da un genitore inabile, in assenza del coniuge e degli orfani. La pensione indiretta per la parte relativa alla contribuzione versata dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, nel caso in cui il decesso dell iscritto avvenga ad un età inferiore a quella di vecchiaia, si ottiene applicando il coefficiente di trasformazione relativo al requisito anagrafico di vecchiaia vigente nell anno del decesso. I superstiti di iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta, ma in presenza di almeno tre anni di anzianità di iscrizione e contribuzione, possono ottenere su richiesta la restituzione dei contributi soggettivi versati. Sulle somme da restituire è dovuto l interesse legale dall 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Dall alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino o abbiano cessato l iscrizione all Ente

18 18 senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, ma con almeno tre anni di iscrizione e contribuzione, è erogata una prestazione sotto forma di rendita calcolata esclusivamente sulla base dei contributi soggettivi versati (compresi quelli riscattati). Detta rendita è ottenuta applicando i coefficienti di trasformazione tempo per tempo in vigore nel sistema contributivo ex legge n. 335/1995 al montante dei contributi soggettivi rivalutati sulla base del 90% del rendimento medio dell Ente rilevato nel quinquennio precedente quello da rivalutare, con una rivalutazione minima pari all 1,5% e una rivalutazione massima pari alla variazione media quinquennale del Pil di cui all art. 1 comma 9 della legge n. 335/1995. La predetta rendita contributiva è reversibile ai superstiti dell iscritto nelle misure sopra indicate. L art. 10 dello Statuto dell Ente, stabilisce infine la facoltà, per tutti gli iscritti, fatta eccezione per i pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (anzianità), di versare volontariamente un contributo aggiuntivo facoltativo in misura pari a 500 euro o a multipli di essa. La rendita spettante per tale contribuzione aggiuntiva è calcolata, con un sistema di tipo contributivo, analogo a quello in vigore dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Gli importi delle pensioni erogate sono incrementati annualmente in base alle variazioni dell indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall Istat. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la rivalutazione è applicata annualmente nella seguente misura: 100% del suddetto tasso fino al limite di 2/3 il contributo soggettivo minimo vigente nell anno; 75% del suddetto tasso per la parte eccedente tale limite. Nelle elaborazioni si è previsto che detta approvazione della nuova normativa avvenga entro la fine del 2012 e che l entrata in vigore della stessa abbia pertanto luogo dall Le collettività assicurate al Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei dati relativi agli iscritti (attivi e pensionati contribuenti) e ai pensionati al forniti dai competenti Uffici dell Ente. Oltre alle predette collettività sono stati rilevati ai fini delle valutazioni attuariali anche i differiti (non più iscritti all Ente che non hanno ancora richiesto la prestazione) e gli optanti (non più iscritti all Ente che hanno in passato versato contributi integrativi all Ente

19 19 in quanto percettori di un reddito come Consulenti; una parte di tali Consulenti ha optato a partire dal 2003 per il versamento della contribuzione soggettiva volontaria all Ente). I dati rilevati sono stati sottoposti ad un attento controllo di congruità; conseguentemente in qualche caso sono state introdotte opportune rettifiche. In particolare sia per gli attivi sia per i pensionati contribuenti non è stato possibile rilevare il volume d affari ai fini IVA per il 2009 e pertanto, ai fini delle elaborazioni, si è proceduto all attribuzione di un volume IVA sulla base delle informazioni desunte dai dati rilevati per l anno Ai fini delle elaborazioni inoltre, si è proceduto ad attribuire a ciascun iscritto il reddito 2008, calcolato sul volume IVA relativo allo stesso anno, in funzione del rapporto medio tra il reddito e il volume IVA rilevato per ogni provincia per il Al gli iscritti all Ente in attività sono ( al ) con un età media di 45,5 anni e un anzianità contributiva totale (intera + ridotta) di 14,8 anni; il volume di affari ai fini IVA medio annuo relativo a detti iscritti ammonta per il 2008 a euro , il reddito attribuito per il 2008 ammonta mediamente a euro. I dati essenziali relativi ai predetti iscritti attivi, suddivisi per classi di età, sono riportati nella Tavola 1. Dalle cifre riportate si osserva la presenza di iscritti anche nelle età superiori a quella pensionabile (65 anni); gli iscritti al sono per il 55,1% uomini. Gli iscritti all Ente in qualità di pensionati contribuenti al sono (1.396 al ) con un età media di 68,5 anni, un anzianità contributiva media (calcolata dalla data di erogazione dell ultimo supplemento) di 2,6 anni, un volume di affari ai fini IVA medio annuo per il 2008 di euro , un reddito medio annuo per il 2008, attribuito, di euro e una pensione media annua base al di euro La distribuzione per classi di età dei pensionati contribuenti è riportata nella Tavola 2. I pensionati dell Ente sono (4.442 al ) di cui di vecchiaia, 219 di invalidità, 448 di anzianità, superstiti di attivo e superstiti di pensionato; l età media dei pensionati (ottenuta considerando per i superstiti l età del titolare più anziano) è di 74 anni, l anzianità media contributiva è di 23,9 anni, la pensione media annua base è di euro 6.432, la pensione media aggiuntiva annua è di euro 481 e infine il supplemento medio annuo è di euro 384. Nella Tavola 3 si forniscono alcuni dati sui pensionati al suddivisi per tipo di pensione. Il Grafico 1 evidenzia poi la distribuzione delle pensioni in essere al

20 20 TAVOLA 1 CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA AL PER CLASSI DI ETÀ Classi di età N. Età in anni Anzianità in anni (a) Volume IVA (b) Reddito (c) ,8 1, ,7 2, ,3 4, ,0 6, ,1 10, ,9 14, ,1 21, ,0 27, ,8 30, ,2 28, ,3 22, ,2 28, e ,0 24, Complesso ,5 14, a) Anzianità contributiva presso il Fondo. b) Volume d affari medio annuo ai fini IVA per il 2008, in euro. C) Reddito per il 2008 in euro, attribuito in funzione del rapporto medio rilevato nella provincia di appartenenza di ciascun iscritto, tra reddito medio annuo e volume d affari medio annuo ai fini IVA per il 2008.

21 21 TAVOLA 2 CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE DEI PENSIONATI CONTRIBUENTI AL PER CLASSI DI ETÀ Classi di età N. Età in anni Anzianità in anni (a) Volume IVA (b) Reddito (c) Pensione base (d) < ,6 2, ,2 4, ,6 5, ,4 4, ,3 2, ,2 2, ,6 2, ,7 2, ,7 3, e ,5 4, Complesso ,5 2, a) Per vecchi e anziani si tratta dell anzianità contributiva presso l Ente dalla data di liquidazione dell ultimo supplemento, per gli invalidi dell anzianità contributiva dal pensionamento. b) Volume d affari medio annuo ai fini IVA per il 2008, in euro. c) Reddito per il 2008 in euro, attribuito in funzione del rapporto medio rilevato nella provincia di appartenenza di ciascun iscritto, tra reddito medio annuo e volume d affari medio annuo ai fini IVA per il d) Pensione base annua media spettante al

22 22 TAVOLA 3 CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE DEI PENSIONATI AL , PER TIPO DI PENSIONE Tipo di pensione N. Età in anni Anzianità in anni (b) Pensione Base (c) Pensione Aggiuntiva (d) Supplemento (e) Vecchiaia ,7 26, Anzianità ,4 35, Invalidità ,5 21, Sup. att. (a) ,4 18, Sup. pens. (a) , Complesso ,0 23, a) L età media è calcolata considerando il titolare più anziano. b) Anzianità contributiva presso l Ente. c) Pensione base annua media base spettante al in euro. d) Pensione aggiuntiva annua media spettante al in euro. e) Supplemento di pensione annuo medio spettante al in euro.

23 23 GRAFICO 1 DISTRIBUZIONE DEI PENSIONATI AL PER TIPO DI PRESTAZIONE E SESSO Vecchiaia Invalidità Anzianità Sup. att. Sup. pen. Maschi Femmine

24 , distinte per tipo di prestazione e sesso; si fa presente che per quanto concerne le pensioni ai superstiti si è tenuto conto del sesso del dante causa. Si osserva che l indice di pensionamento (rapporto pensionati/attivi) risulta pari al 24,2%. Al risultano inoltre differiti e optanti, non iscritti all Ente, dei quali 152 hanno optato per la contribuzione volontaria soggettiva all Ente; nella Tavola 4 sono riportate le principali notizie relative ai predetti 152 contribuenti volontari (compreso il reddito attribuito per il 2008). In seguito dai rimanenti individui, ai soli fini valutativi, sono stati scartati i non iscritti con età superiore a 85 anni oppure con un età superiore a 65 e con meno di 3 anni di contribuzione. I differiti e optanti restanti dopo la predetta esclusione sono stati considerati nelle valutazioni un gruppo indistinto e nel seguito denominati silenti. Nella Tavola 5 sono illustrate le principali caratteristiche anagrafiche ed economiche relative a detti silenti al In definitiva la collettività oggetto di valutazione risulta così costituita: Consulenti in attività; Pensionati contribuenti 152 Contribuenti volontari Pensionati Silenti Si fa infine presente che, nelle elaborazioni, non disponendo di informazioni in merito è stato necessario procedere all attribuzione del nucleo superstite tramite sorteggio (come meglio specificato nei successivi paragrafi 6 e 7) al momento dell eliminazione per morte di ciascun pensionato.

25 25 TAVOLA 4 CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE DEI CONTRIBUENTI VOLONTARI AL PER CLASSI DI ETÀ Classi di età N. Età in anni Anzianità in anni (a) Volume IVA (b) Reddito (c) Fino a ,3 15, , 19, ,4 25, ,7 26, Oltre ,4 25,1 - - Complesso ,3 24, a) Anzianità contributiva presso l Ente. b) Volume d affari medio annuo ai fini IVA per il 2008, in euro. c) Reddito per il 2008 in euro, attribuito in funzione del rapporto medio rilevato nella provincia di appartenenza di ciascun iscritto, tra reddito medio annuo e volume d affari medio annuo ai fini IVA per il 2008.

26 26 TAVOLA 5 CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE DEI SILENTI AL PER CLASSI DI ETÀ Classi di età N. Età in anni Anzianità in anni (a) < ,7 1, ,4 3, ,1 3, ,1 4, ,8 6, ,4 8, ,1 12, ,0 15, ,8 16, ,6 16, ,0 16, ,1 17, ,0 16,2 Complesso ,9 11,2 a) Anzianità contributiva presso l Ente.

27 27 5. Situazione finanziaria della gestione La situazione patrimoniale della gestione dell Ente al , riportata nel bilancio consuntivo 2011, evidenzia un patrimonio netto a fine anno di 640,4 milioni di euro con un avanzo contabile di esercizio pari a 36,1 milioni di euro. Rispetto al si registra un aumento del patrimonio netto dell Ente del 6%, mentre, rispetto all esercizio chiuso al , l aumento è pari all 11,6%. Le attività dell Ente sono costituite essenzialmente da titoli e partecipazioni per 399,4 milioni di euro (59,2%) e da immobili per 124,4 milioni di euro (18,4%). Le entrate contributive dell Ente sono state, per il 2011, pari nel complesso (compreso il contributo per maternità) a 119,1 milioni di euro, di cui le principali voci sono rappresentate per 73,4 milioni di euro dai contributi soggettivi, per 39,1 milioni di euro dai contributi integrativi, per 1,1 milioni di euro dai contributi per trasferimento e per 1,8 milioni euro dai contributi per maternità. Nel corso dell esercizio l Ente ha erogato prestazioni previdenziali e assistenziali per 76,4 milioni di euro (comprese le indennità di maternità che ammontano a 2,9 milioni di euro e le pensioni da totalizzazione, pari a 5,6 milioni di euro). Le spese di amministrazione ammontano nel 2011 a 10,3 milioni di euro (12,2 milioni di euro nel 2010). Il tasso di rendimento nominale del patrimonio dell ultimo quinquennio, al netto delle ritenute e dei costi di gestione, calcolato dai competenti Uffici dell Ente è riportato nel seguente prospetto. Anno Tasso nominale netto ,19% ,42% ,15% ,49% ,86% Si può osservare come il tasso medio di rendimento netto nominale dell ultimo quinquennio sia inferiore all 1%. Tale livello particolarmente ridotto del tasso di rendimento è strettamente connesso alla negativa situazione degli anni 2008 e 2010.

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