Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche

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1 3 D I C E M B R E 2014 Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche di Roberto Santi Avvocato in Roma Socio CdTA

2 Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche * di Roberto Santi Avvocato in Roma Socio CdTA Sono sempre più frequenti i casi in cui negli ultimi anni i fornitori di energia elettrica e di gas richiedono a distanza di molti anni somme non corrisposte dagli utenti anche a titolo di conguaglio. Al fine di valutare la legittimità di tali richieste occorre brevemente ricordare che, come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza, i contratti mediante i quali i privati richiedono l attivazione delle proprie utenze domestiche, nonché la fornitura del servizio attinente alle utenze medesime (attinenti, ad esempio, alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ovvero di servizi di telefonia e di internet) vengono pacificamente ricondotti alla fattispecie contrattuale disciplinata dagli artt e ss. del Codice Civile, relativa alla somministrazione a prestazione continuativa (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. III^, sent. n del 2013). Ebbene, il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo dunque un rapporto di durata. All interno di tale rapporto, ogni singola prestazione ed in particolare quelle relative al pagamento del corrispettivo relativo alla fruizione delle utenze domestiche è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur essendo riferibile ad un unica causa contrattuale. La riconducibilità dei rapporti negoziali di utenza domestica al contratto di somministrazione continuativa determina quindi l applicazione della prescrizione breve sancita dall art. 2948, n. 4, * Articolo richiesto dalla Direzione. 2 federalismi.it n. 23/2014

3 del Codice Civile. In particolare, a norma di tale disposizione, si prescrivono in cinque anni ( ) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, quello alla stregua del quale la prescrizione quinquennale prevista dall art c.c., n. 4, è applicabile solo a condizione che l obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Essa si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. Civ., Sez. I^, sent. n del 2014). Ancor più chiaramente, la giurisprudenza ha rammentato che, con riferimento alle obbligazioni periodiche, soltanto attraverso il protrarsi dell adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere appagato l interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 3162del 2011, già in precedenza, ex plurimis, Sez. I^, sent. n del 2007). Orbene, non è revocabile in dubbio che il pagamento dei corrispettivi sorti in virtù degli accordi negoziali di somministrazione delle utenze domestiche sia certamente soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall art. 2948, n. 4,Cod.Civ., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo, che diventa esigibile solo alle scadenze convenute. Pertanto, ne consegue che le bollette mediante le quali si ingiunge il pagamento di tali crediti debbano essere notificate al privato entro cinque anni dall espletamento della prestazione di erogazione del servizio cui i crediti specificamente si riferiscono. Ed infatti, come rammentato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un Ente fornitore di servizi, che venga pagato dall utente annualmente o a scadenze inferiori all anno, in relazione ai consumi verificatesi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art n. 4 c.c., con l ulteriore conseguenza dell assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore (Cass. Civ., Sez. II^, sent. n. del 1999; Sez. Un., sent. n del 1985; Sez. I^, sent. n del 1994). 3 federalismi.it n. 23/2014

4 In ultimo, va precisato che il semplice cumulo di crediti arretrati, concernenti differenti periodi di consumo, operato dall Ente creditore non è certo giuridicamente idoneo a mutare in istantanea l obbligazione di pagamento della bolletta, per sua natura periodica, ovverosia a modificare la causa della debenza. Tale richiesta cumulativa, infatti, non trasforma i crediti arretrati in un credito unico, macostituisce meramente il risultato aritmetico della somma di ciascun credito periodico. Di conseguenza, come espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da quanto appena osservato discende... che ciascun credito per canone annuale è soggetto ad una sua propria prescrizione quinquennale (Cass. civ., Sez. Un., sent. n del 2011). Le richieste di pagamento relative a forniture effettuate più di 5 anni prima sono, dunque, da considerarsi illegittime e come tali devono essere contestate. A tal fine si ricordi che, in materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale. Tale canone di diligenza viene definito dall art. 18, comma 1, lett. h), del codice del consumo, come il normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti. Sul punto, di sicuro interesse è una sentenza del Consiglio di Stato (n. 720/2011) che aiuta a definire limiti e presupposti della definizione di pratica commerciale scorretta in materia di utenze domestiche. Secondo tale pronuncia, la minaccia di distacco della fornitura elettrica, unitamente all'indiscriminato sollecito di pagamento nei confronti del consumatore, sono atteggiamenti che configurano un ipotesi di coercizione e indebito condizionamento, tali da limitare libertà di scelta del contraente più debole. 1 Nel caso di specie, l AGCM aveva sanzionato il comportamento scorretto, posto in essere dall'enel Energia SPA per "non avere eseguito la lettura dei gruppi di misura, nonché nell aver emesso alcune erronee, nonché esorbitanti, fatturazioni presuntive, in ordine ai consumi di gas, stimate in base a criteri non precisati. 1 La sentenza decide un ricorso presentato da ENEL Energia spa per la riforma della precedente decisione del TAR Lazio (8399/2009) che aveva confermato, in toto, il provvedimento sanzionatorio dell'autorità Garante della Concorrenza del 3 dicembre 2008; 4 federalismi.it n. 23/2014

5 L Autorità aveva, quindi, riconosciuto che "la scorrettezza della pratica consiste nel non aver tenuto indenne il consumatore dalle conseguenze negative di tali errori, provvedendo a bloccare in via provvisoria la procedura di fatturazione a seguito della presentazione di legittimi reclami". Secondo l AGCM, in particolare, "la mancata sospensione dei termini di pagamento genera un indebito condizionamento nei confronti di coloro che legittimamente contestano la fattura". Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso promosso dall ENEL Energia SpA, ha affermato come "il rispetto delle normativa di settore non valga ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore. A tali chiare regole fissate dalla giurisprudenza civile e amministrativa occorre dunque rifarsi per valutare la legittimità dei comportamenti degli operatori che richiedono conguagli e pagamenti relativi a prestazioni già da lungo tempo trascorse. 5 federalismi.it n. 23/2014

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