PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta. 29 maggio 2000 FINALE A5-0151/2000. sulla richiesta di revoca dell'immunità di Andreas Brie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta. 29 maggio 2000 FINALE A5-0151/2000. sulla richiesta di revoca dell'immunità di Andreas Brie"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Documento di seduta 29 maggio 2000 FINALE A5-0151/2000 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Andreas Brie Commissione giuridica e per il mercato interno Relatore: Donald Neil MacCormick RR\ doc PE

2 PE /11 RR\ doc

3 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE...4 PROPOSTA DI DECISIONE...5 MOTIVAZIONE...6 RR\ doc 3/11 PE

4 PAGINA REGOLAMENTARE Nella seduta del 16 marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di avere ricevuto una richiesta di revoca dell'immunità di Andreas Brie, trasmessa dal Ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, in data 25 febbraio 2000, su richiesta della Generalstaatsanwalt bei dem Landesgericht Berlin (Procuratore generale presso il tribunale di Berlino), e di averla deferita alla commissione giuridica e per il mercato interno, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento. Nella riunione del 18 aprile 2000 la commissione ha nominato relatore Donald Neil MacCormick. Nella riunione del 9 maggio 2000 ha ascoltato Andreas Brie, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, e ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle ragioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità. Nella riunione del 25 maggio 2000 ha esaminato il progetto di relazione e ha approvato la proposta di decisione all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi (presidente), Ward Beysen (vicepresidente), Donald Neil MacCormick (relatore), Luis Berenguer Fuster, Paulo Casaca (in sostituzione di Luis Marinho, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Klaus-Heiner Lehne, Helmuth Markov (in sostituzione di Alain Krivine, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bill Miller, Sérgio Sousa Pinto, Feleknas Uca e Diana Paulette Wallis. La relazione è stata depositata il 29 maggio PE /11 RR\ doc

5 PROPOSTA DI DECISIONE Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità di Andreas Brie Il Parlamento europeo, vista la richiesta di revoca dell'immunità di Andreas Brie, trasmessa dal Ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, in data 25 febbraio 2000, e comunicata in seduta plenaria il 16 marzo 2000, visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio , visto l'articolo 46 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, visto l'articolo 6 del suo regolamento, vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0151/2000), 1. decide di non revocare l'immunità di Andreas Brie; 2. incarica la sua Presidente di comunicare immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione all'autorità competente della Repubblica federale di Germania. 1 Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 383, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure). RR\ doc 5/11 PE

6 MOTIVAZIONE 1. I fatti Alle 6.00 del mattino del 12 settembre 1998 l'on. Brie spiegava, sulla carreggiata stradale dinanzi alla Porta di Brandeburgo, insieme ad altre 8 persone circa, uno striscione largo 1 metro e lungo 25 recante la scritta "Auch die Grenze zwischen oben und unten muß weg. PDS" (Anche il confine fra sopra e sotto deve sparire. PDS). La manifestazione richiamava l'attenzione sulla "giornata di protesta contro la disoccupazione". L'on. Brie non aveva notificato le autorità competenti che avrebbe organizzato una riunione. Il 14 settembre 1998 alle 6.50 del mattino l'on. Brie, insieme con altre 6 persone, fissava alla porta di Brandeburgo lo stesso striscione senza avere preventivamente informato le autorità competenti delle sue intenzioni. Il Procuratore generale ha qualificato tali fatti di fronte all'amtsgericht (ufficio giudiziario di prima istanza) di Berlino-Tiergarten come una riunione non autorizzata ai sensi del paragrafo 26(2) della legge tedesca sulle riunioni (Versammlungsgesetz). 2. Quadro giuridico La sezione 26(2) della legge sulle riunioni recita: "Chiunque organizza o guida una riunione pubblica all'aperto o un corteo senza darne preavviso (Sezione 14) è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria." Si osservi che il Parlamento non deve esaminare il merito della questione (articolo 6, paragrafo 5). Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, recitano: 9. I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; 10. Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento nel loro paese, PE /11 RR\ doc

7 b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri." La procedura in seno al Parlamento europeo è disciplinata dall'articolo 6 del regolamento. L'articolo 46 della Costituzione (legge fondamentale) della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz), modificata da ultimo dalla legge del 16 luglio 1998, recita: Articolo Un deputato non può mai essere perseguito, sia in sede giudiziaria, sia disciplinare, né essere in genere chiamato a render conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag o in una delle sue commissioni. Questa disposizione non ha valore per ingiurie diffamanti. 2. Per un atto, per il quale è prevista una sanzione penale, un deputato può essere chiamato a rispondere od essere arrestato solo previa autorizzazione del Bundestag, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo. 3. L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale di un deputato o per iniziare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo Ogni procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell'articolo 18 contro un deputato, ogni arresto e ogni altra limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag. 3. L'on. Brie gode dell'immunità per quanto concerne il reato ipotizzato? a) L'on. Brie è stato eletto deputato al Parlamento europeo per la prima volta nel giugno Il suo mandato di deputato europeo ha avuto inizio nel luglio Poiché i fatti oggetto dell'accusa a suo carico si sono verificati nel settembre 1998, cioè prima che l'on. Brie diventasse membro del Parlamento europeo, l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità (PPI) (" nell'esercizio delle loro funzioni") non è di applicazione. b) A norma dell'articolo 10, lettera a), del PPI, l'on. Brie beneficia delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento tedesco. RR\ doc 7/11 PE

8 A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della Grundgesetz, l'on. Brie può essere "chiamato a rispondere" ("zur Verantwortung gezogen werden") solo previa autorizzazione del Bundestag (nel caso in esame: con l'approvazione del Parlamento europeo; cfr. articolo 10 del PPI, ultimo comma). L'immunità a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della Grundgesetz costituisce un impedimento all'azione penale ("Strafverfolgungshindernis") in caso di reato ("mit Strafe bedrohte Handlungen", "atto per il quale è prevista una sanzione penale"). Che i fatti si siano verificati prima che l'on. Brie diventasse deputato europeo è pertanto irrilevante. L'impedimento all'azione penale persiste fino alla revoca dell'immunità ovvero fino alla cessazione del mandato parlamentare. Poiché è indubbio che gli atti che l'on. Brie avrebbe commesso costituiscano reato ("mit Strafe bedrohte Handlungen"), egli beneficia dell'immunità a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della Grundgesetz. 4. E' opportuno revocare l'immunità dell'on. Brie? a) L'immunità dell'on. Brie può essere revocata dal Parlamento europeo in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 del PPI. b) Il Parlamento applica in genere i seguenti criteri per la valutazione dell'opportunità di una revoca: Le relazioni sull'immunità contengono generalmente il seguente testo standard: 2 [ ] A. Finalità dell'immunità parlamentare L'immunità parlamentare non costituisce un privilegio a beneficio di un membro del Parlamento, ma è piuttosto una garanzia dell'indipendenza del Parlamento e dei suoi membri nei confronti degli altri poteri. In virtù di tale principio, è irrilevante che la data dei fatti imputati sia anteriore o posteriore all'elezione del parlamentare, perché l'unico elemento che deve essere preso in considerazione è la protezione dell'istituto parlamentare attraverso quella dei suoi membri. B. Assenza di effetto giuridico della rinuncia all'immunità La commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità [le cui funzioni sono attualmente esercitate dalla commissione giuridica e per il mercato interno] ritiene di non dover discostarsi dal principio seguito sinora dal Parlamento europeo, secondo il quale la rinuncia all'immunità parlamentare da parte del deputato interessato non ha alcun effetto giuridico. 2 Ad es. A4-0317/98 (Immunità dell'on. Le Pen). PE /11 RR\ doc

9 Commento: questa posizione è stata adottata sistematicamente da tutti i parlamenti eletti a suffragio universale diretto (cfr. ad esempio relazioni A2-145/86 (immunità di Lionel Jospin, con una spiegazione completa della decisione di principio presa nel 1980), A2-309/87 (immunità di Emma Bonino), A3-0377/90 (immunità di Marco Pannella) o A4-0317/98 (immunità di Jean-Marie Le Pen). C. Limiti temporali dell'immunità La Corte di giustizia è stata chiamata due volte a interpretare l'espressione "per la durata delle sessioni del Parlamento europeo", figurante all'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Da due sentenze della Corte (Wagner/Fohrmann e Krier, dell'11 maggio 1964, Causa 101/63, Raccolta 1964, pag. 383), e Wybot/Faure del 10 luglio 1986, Causa 149/85, Raccolta 1986, pag. 2403) risulta che il Parlamento tiene una sessione annuale che si estende all'intero anno, durante la quale i suoi membri beneficiano delle immunità previste dal Protocollo anche nei periodi di interruzione della sessione. Discende inoltre dalla finalità stessa dell'immunità parlamentare il fatto che i suoi effetti si mantengano per tutta la durata del mandato, che si tratti dell'avvio di un procedimento giudiziario, di provvedimenti istruttori, dell'esecuzione di sentenze già passate in giudicato o di procedimenti di appello o di cassazione. L'immunità cessa alla fine del mandato parlamentare. D. Carattere autonomo dell'immunità parlamentare europea rispetto all'immunità parlamentare nazionale Il fatto che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo faccia riferimento alle immunità riconosciute ai membri dei parlamenti nazionali non significa che il Parlamento europeo non possa darsi regole proprie, vale a dire una propria "giurisprudenza"; per quanto concerne la revoca dell'immunità parlamentare, non vanno confuse l'immunità parlamentare, che è identica per i deputati nazionali e per quelli europei, e la revoca della stessa, che è di competenza di ciascuno dei parlamenti interessati. Tali norme, che derivano da decisioni adottate in seguito a richieste di revoca dell'immunità, mirano a forgiare una nozione coerente di immunità parlamentare europea, che in linea di principio presenta un carattere autonomo rispetto alle diverse prassi dei parlamenti nazionali: se così non fosse, si accentuerebbero le disparità tra i deputati di uno stesso Parlamento in funzione della rispettiva cittadinanza. E. L'applicazione di tali principi ha dato luogo a una costante nelle decisioni del Palamento, che è divenuta un criterio fondamentale per l'esame del seguito da dare a ogni richiesta di revoca dell'immunità: in tutti i casi in cui i fatti imputati a un parlamentare europeo rientrano in un'attività politica, l'immunità non è revocata. Tale criterio si accompagna ad altre considerazioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità, in particolare il "fumus persecutionis", vale a dire la presunzione che all'origine dell'azione penale figuri l'intenzione di nuocere all'attività politica del deputato (ad esempio: denunce anonime alla base dell'istruzione dell'azione o il carattere tardivo della richiesta rispetto ai fatti imputati); RR\ doc 9/11 PE

10 il carattere particolarmente grave dell'imputazione. 5. Precedenti 1) Precedenti riguardanti le riunioni pubbliche 1. L'immunità dell'europarlamentare tedesco Michael Klöckner (relazione A2-13/85), accusato di recarsi a una manifestazione vietata (in occasione di una visita del Presidente degli Stati Uniti a Berlino) portando con sè una pietra e una bomboletta di gas corrosivo, è stata revocata (risoluzione del 15 aprile 1985, GU C 122, pag. 17). 2. L'immunità dell'europarlamentare tedesco Friedrich Wilhelm Graefe zu Barindorf (relazione A2-214/85) non è stata revocata. Era stato accusato di avere spiegato, insieme ad altre 4 persone, nella galleria dei visitatori del Bundestag, uno striscione recante la scritta "Milchquoten = Ruin der Kleinbauern", di avere opposto resistenza a un funzionario di polizia che lo voleva allontanare dalla galleria e di avere insultato alcuni funzionari di polizia dicendo loro che applicavano "metodi nazisti" e rispondendo, essendogli stata chiesta la sua professione, di essere un "Bauer mit B wie Bulle". 3. Nel caso in un certo senso particolare degli europarlamentari tedeschi Barbara Simonis e Gerd Walter, il Parlamento europeo ha chiesto una sospensione dell'azione penale istituita nei confronti dei due deputati (relazione A2-35/86, risoluzione del 12 maggio 1986, GU C 148, pag. 16). I due parlamentari avevano partecipato a una riunione pubblica di fronte all'ambasciata sudafricana e avevano ignorato l'ordine di disperdersi dato dal responsabile del servizio di polizia, il che costituisce un reato ai sensi del paragrafo 20 della legge sulle riunioni pubbliche. 4. Tre casi hanno riguardato l'europarlamentare italiano Roberto Cicciomessere (relazioni A2-36/87, A2-37/87 e A2-38/87, tre risoluzioni dell' ). Nelle tre occasioni il parlamentare era accusato di avere organizzato una riunione in luogo pubblico a Roma senza averne notificato la polizia con tre giorni di anticipo. Il Parlamento europeo ha deciso di non revocare la sua immunità. 5. L'immunità dell'europarlamentare tedesca Breyer (relazione A3-0009/91), accusata di aver partecipato a un blocco della base aerea USAF di Bitburg insieme a circa altre 200 persone, non è stata revocata (risoluzione del 18 febbraio 1991). 6. L'immunità degli europarlamentari tedeschi Birgit Trude von Cramon, Claudia Roth e Wilfried Telkämper (relazione A3-0407/92) non è stata revocata (risoluzione del ). Essi erano stati accusati di avere spiegato uno striscione nella galleria dei visitatori del Bundestag al grido di "No all'esercito federale nel Golfo" e di avere lanciato verso l'aula volantini del seguente tenore: "Appoggiamo gli obiettori di coscienza e i disertori degli eserciti interessati (Azione "Campagna d'inverno"). PE /11 RR\ doc

11 2) Precedenti riguardanti opinioni espresse in pubblico Per quanto riguarda i reati d'opinione, l'immunità in genere 3 non è stata revocata (anche in casi concernenti l'on. Le Pen 4 ), tranne quando l'opinione espressa è stata considerata violazione della legislazione contro la negazione dell'olocausto 5 o quando l'opinione espressa è stata considerata costituire un crimine 6 o un reato 7 con connotazioni antisemitiche. 6. Conclusioni Spetta ai membri della commissione decidere se i fatti imputati all'on. Brie rientrino nella sua attività politica (nota: all'epoca dei fatti egli non era deputato al Parlamento europeo), se vi sia un "fumus persecutionis" e se proporre conseguentemente all'aula di revocare l'immunità. 3 Elenco non esaustivo: cfr. ad esempio le relazioni A3-0066/91, risoluzione del ; A3-0039/92, risoluzione del ; A3-0076/92, risoluzione del ; A3-0077/92, risoluzione del ; A3-0196/92, risoluzione dell' ; A3-0269/92, risoluzione del ; A3-0142/93, risoluzione del ; A3-0021/93, risoluzione dell' ; A3-0170/93, risoluzione del ; A3-0255/93, risoluzione del ; A3-0167/94, risoluzione del ; A4-0311/97, risoluzione del ; A4-0076/99, risoluzione del Cfr. relazione A3-0230/91, risoluzione del A4-0317/98 (immunità dell'on. Le Pen; reato di «minimizzazione dei fatti», paragrafo 130, terzo comma del Codice penale tedesco), risoluzione del Cfr. relazioni A3-88/89 (immunità dell'on. Le Pen; «reato di pubbliche ingiurie a un ministro», articoli 31 e 33 della legge francese del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa), risoluzione dell' A3-0040/90 (immunità dell'on. Le Pen; «reato di complicità in diffamazione razziale in violazione degli articoli 59 e 60 del Codice penale francese e dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa»), risoluzione del RR\ doc 11/11 PE

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0301/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0301/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0301/2016 18.10.2016 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Evelyn Regner

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0217/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0217/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0217/2017 12.6.2017 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Evelyn Regner

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0333/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0333/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0333/2018 16.10.2018 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Manolis Kefalogiannis (2017/2133(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Jean-Marie

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0397/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0397/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0397/2017 8.12.2017 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Jean-Marie

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT A8-0149/ sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT A8-0149/ sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM)) PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Documento di seduta 11.5.2015 A8-0149/2015 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Laura Ferrara

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0014/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0014/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0014/2016 28.1.2016 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Florian Philippot (2015/2267(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Laura Ferrara

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0319/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0319/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0319/2016 10.11.2016 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Kostas

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0325/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0325/ Parlamento europeo 204-209 Documento di seduta A8-0325/208 5.0.208 RELAZIONE sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità di Alfonso Luigi Marra (208/2058(IMM)) Commissione giuridica Relatore:

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0259/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0259/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0259/2017 17.7.2017 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Heidi

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0163/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0163/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0163/2017 18.4.2017 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Gilles

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0229/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0229/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0229/2015 16.7.2015 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Evelyn

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0229/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0229/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0229/2016 14.7.2016 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi (2015/2237(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Tadeusz Zwiefka

Dettagli

RELAZIONE. 10 ottobre 1997 A4-0312/97

RELAZIONE. 10 ottobre 1997 A4-0312/97 0 ottobre 997 A4-032/97 RELAZIONE sulla3 ottobre 997 richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. António Carlos Ribeiro Campos (procedura 384/96 - L. EH-0) Commissione per il regolamento, la

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0016/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0016/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0016/2016 28.1.2016 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM)) Commissione giuridica Relatore:

Dettagli

E m a n a il seguente decreto legislativo:

E m a n a il seguente decreto legislativo: 1 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151).

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)

Dettagli

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione (Legge sulle garanzie, LGar) 1 del 26 marzo 1934 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0015/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0015/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0015/2016 28.1.2016 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM)) Commissione giuridica Relatore:

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

Codice penale militare e Procedura penale militare

Codice penale militare e Procedura penale militare Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) ---------------------------------------------------------------

Dettagli

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue

Dettagli

Art. 1. (Modifiche all'articolo 121della Costituzione)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 121della Costituzione) Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante " Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni " Art. 1. (Modifiche all'articolo

Dettagli

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle

Dettagli

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011 La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte

Dettagli

E m a n a il seguente decreto legislativo:

E m a n a il seguente decreto legislativo: DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

Dettagli

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011 La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale 35 Art. 101 Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici

Dettagli

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola

Dettagli

Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario

Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 Testo a fronte a cura di Astrid Testo della Costituzione vigente Art. 87.

Dettagli

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE Circolarità punitiva: quando punire Reo fatto (diritto penale) Carcere processo Principio di legalità Principio di materialità Principio della tutela

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291-ter DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale

Dettagli

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto LE LEGGI ELETTORALI L. n. 150 del 1977 L. 6 aprile 1977, n. 150( 1 ) - Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

ALLEGATO IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

ALLEGATO IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA Articolo 64 Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato

Dettagli

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. E M A N A il seguente decreto legislativo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. E M A N A il seguente decreto legislativo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2002/465/GAI DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2002 RELATIVA ALLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI Visti gli articoli 76 e 87 della

Dettagli

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144 "Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate " pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 252-B) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) (V. Stampato n. 252) approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del

Dettagli

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Adeguamento alla nuova Costituzione

Dettagli

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: ORGANI COSTITUZIONALI PROF.SSA CRISTIANA VIANELLO

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: ORGANI COSTITUZIONALI PROF.SSA CRISTIANA VIANELLO ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: ORGANI COSTITUZIONALI PROF.SSA CRISTIANA VIANELLO Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marie Curie A.S. 2018-2019 LA COSTITUZIONE In vigore dal primo gennaio 1948.

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.465 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0230/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0230/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0230/2016 15.7.2016 RELAZIONE sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Rosario Crocetta (2016/2015(IMM)) Commissione giuridica Relatore:

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt. 1-16 (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo

Dettagli

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA Articolo 8 L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'irlanda le normali disposizioni del

Dettagli

C 326/266 Gazzetta ufficiale dell Unione europea PROTOCOLLO (N. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA CAPO I

C 326/266 Gazzetta ufficiale dell Unione europea PROTOCOLLO (N. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA CAPO I C 326/266 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.10.2012 PROTOCOLLO (N. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5019-bis DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) Delega al Governo in materia di sospensione del

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Allegato 1. Ricerca sul calcolo delle astensioni.

Allegato 1. Ricerca sul calcolo delle astensioni. Allegato 1 Ricerca sul calcolo delle astensioni. Regolamento della Camera dei Deputati Art. 46 3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 maggio 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 maggio 2015 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 21 maggio 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 2006/126/CE Riconoscimento reciproco delle patenti di guida Periodo di divieto Rilascio della patente di guida da

Dettagli

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0218/

RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0218/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0218/2017 12.6.2017 RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) Commissione giuridica Relatore: Tadeusz

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 675 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) (V. Stampato Camera n. 764) approvato

Dettagli

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,

Dettagli

TITOLO I - Rapporti civili 25

TITOLO I - Rapporti civili 25 TITOLO I - Rapporti civili 25 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 25 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del

Dettagli

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani. D.L. 28 settembre 2001, n. 353 (1). Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2001,

Dettagli

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Codice penale svizzero e Codice penale militare Codice penale svizzero e Codice penale militare Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012 1, decreta: I Le leggi

Dettagli

Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO

Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO DM 406/98 Art. 10 Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'albo 2. Per l'iscrizione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI

Dettagli

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9 Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. (15G00020) (GU n.44 del

Dettagli

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010) Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010) 4.2.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 879 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori BUEMI, LONGO e NENCINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013 Revisione dell articolo 68

Dettagli

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione

Dettagli

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.517 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni

Dettagli

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006)

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006) Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario del 21 dicembre 1995 (Stato

Dettagli

Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza

Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza Dott.ssa Laura Frizza 1 Il Presidente della Repubblica È il capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale; È un organo costituzionale monocratico;

Dettagli

PROTOCOLLO (n. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

PROTOCOLLO (n. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA C 115/266 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.5.2008 PROTOCOLLO (n. 7) SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343

Dettagli

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL

Dettagli

L APPLICAZIONE DEL DASPO SOGGIACE NECESSARIAMENTE AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÁ DELLA SANZIONE: IMPORTANTE ARRESTO GIURISPRUDENZIALE DEL TAR TOSCANA

L APPLICAZIONE DEL DASPO SOGGIACE NECESSARIAMENTE AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÁ DELLA SANZIONE: IMPORTANTE ARRESTO GIURISPRUDENZIALE DEL TAR TOSCANA Nella mirabile e recente ordinanza che segue, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana afferma il principio secondo cui l applicazione del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni

Dettagli

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del

Dettagli

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.

Dettagli

Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 20.4.2004 L 113/37 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004 sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/ 18/CE del Consiglio relativa alle

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1 CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 10.11.2015 L 293/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1970 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 20-2-2006 n. 106. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150. Pubblicato nella

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.8.2018 COM(2018) 565 final 2018/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione europea nella riunione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 204 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori CAVALLARO, FILIPPELLI, DALLA CHIESA, FORMISANO e TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2001 Istituzione

Dettagli

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, n. 122 (GU n. 097 del 27/04/1993) MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA.

DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, n. 122 (GU n. 097 del 27/04/1993) MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA. DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, n. 122 (GU n. 097 del 27/04/1993) MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA. Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI GLI ARTICOLI 77

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26. (GU n.64 del )

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26. (GU n.64 del ) DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso

Dettagli

5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali. Consiglio Nazionale dei Chimici Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell Ordine dei Chimici, a norma dell articolo 8, comma 3, del D. P. R. 7 ago-sto 2012,

Dettagli

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (14G00112) (Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2014) Vigente al

Dettagli

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO 1. D.L.vo 11 febbraio 2015, n. 9. Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull ordine di protezione europeo (Gazzetta

Dettagli

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale

Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale 18.464 Iniziativa parlamentare Aumento dei posti a tempo pieno presso la Corte d appello del Tribunale penale federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 novembre

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica del Paraguay sul trasferimento dei condannati

Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica del Paraguay sul trasferimento dei condannati Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica del Paraguay sul trasferimento dei condannati Conclusa il 30 giugno 2009 Entrata in vigore con scambio di note il 15 novembre 2010 La Svizzera e

Dettagli

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. SEZIONE II La formazione delle leggi SEZIONE II La formazione delle leggi Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati esamina i disegni

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE 408 PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE 18 ottobre 2013 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente INDICE 2 Dottrina e giurisprudenza.

Dettagli

Legge di conversione. Art. 1.

Legge di conversione. Art. 1. Legge 31 luglio 2005, n. 155 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale pubblicata nella Gazzetta

Dettagli