RELAZIONE. 10 ottobre 1997 A4-0312/97

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1 0 ottobre 997 A4-032/97 RELAZIONE sulla3 ottobre 997 richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. António Carlos Ribeiro Campos (procedura 384/96 - L. EH-0) Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità Relatrice: on. Ana Palacio Vallelersundi

2 I N D I C E Pagina Pagina regolamentare... 3 A. PROPOSTA DI DECISIONE... 4 B. MOTIVAZIONE... 5 Allegato: Articolo 60 della Costituzione portoghese

3 Nella seduta del 9 giugno 997 il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di avere ricevuto una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. António Carlos Ribeiro Campos, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica portoghese in data 8 febbraio 997 (procedura 384/96 - L. EH-0), e di averla deferita alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, a norma dell'articolo 6, paragrafo del regolamento. Preliminarmente investita di una richiesta di audizione dell'interessato nella sua qualità di testimone (cfr. procedura 69/94.TD.LSB), la commissione aveva già nominato relatrice, il 0 settembre 996, l'on. Palacio Vallelersundi. Nella riunione del 2 settembre 997 ha ascoltato l'on. António Carlos Ribeiro Campos, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento, e ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle ragioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità. Nella riunione dell'8 ottobre 997 ha esaminato il progetto di relazione e ha approvato la proposta di decisione all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione gli onn. Fayot, presidente; Palacio Vallelersundi, relatrice; Fabre-Aubrespy, Filippi, Lehne, Mosiek-Urban, Rothley, Voggenhuber (in sostituzione dell'on. Aglietta), Wibe e Wijsenbeek. La relazione è stata depositata il 0 ottobre

4 A. PROPOSTA DI DECISIONE Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. António Carlos Ribeiro Campos Il Parlamento europeo, - vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. António Carlos Ribeiro Campos, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica portoghese in data 8 febbraio 997 e comunicata in seduta plenaria il 9 giugno 997 (procedura 384/96 - L.EH-0), - visti l'articolo 0 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 975 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 976, - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 maggio 964 e del 0 luglio 986( ), - visto l'articolo 60 della Costituzione portoghese, - visto l'articolo 6 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-032/97),. decide di non revocare l'immunità parlamentare; 2. incarica il suo Presidente di comunicare immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alle autorità competenti della Repubblica portoghese. () Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 964, pag. 397, causa 0/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 986, pag. 2403, causa 49/85 (Wybot/Faure)

5 B. MOTIVAZIONE I. I FATTI. Il Ministro dell agricoltura portoghese, Fernando Manuel Van-Zeller Gomes da Silva, ha sporto denuncia contro l'on. António Carlos Ribeiro Campos, membro del Parlamento europeo, per aver riferito a vari mezzi di comunicazione "fatti erronei e lesivi del suo onore e della sua dignità in quanto persona e in quanto Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca". Secondo l'accusa: ". Nell'intervista rilasciata al giornale Expresso il 28 dicembre 996 l'accusato, basandosi sull'asserzione di fatti erronei e lesivi dell'onore e della dignità del denunciante in quanto persona e in quanto Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, ha affermato che le sovvenzioni comunitarie avevano formato oggetto di un complotto in cui erano implicati il denunciante (che forniva il denaro), un'impresa appartenente ad amici e al figlio del denunciante (che procedeva ai controlli e alle verifiche contabili) e le "lobbies" (che cercavano di ottenere vantaggi a spese degli agricoltori e deviavano i fondi dai loro obiettivi reali) - stante che il Portogallo ha ricevuto dalla Comunità 50 miliardi di escudo, il 90% dei quali finiva nella saccoccia del 0% degli agricoltori. 2. Le asserzioni dell'accusato si riferivano altresì ai favori deliberatamente accordati dal denunciante all'impresa AGROGÉS, in primo luogo quando, in cambio del versamento di 330 milioni di escudo, l'impresa si sostituì ai servizi del ministero i cui "funzionari che dovevano svolgere questo tipo di lavoro, benché competenti, furono messi da parte" e, in secondo luogo, in occasione del trasferimento verso le Azzorre, in piena campagna elettorale, di miliardo di escudo per cercare di impedire la vittoria di Carlos César e assicurare il mantenimento in carica del governo precedente, presso il quale AGROGÉS interveniva in quanto consigliere tecnico. 3. Per ciò che riguarda gli interessi del denunciante in AGROGÉS, l'accusato afferma che "il Ministro ha ceduto le sue quote al figlio e non ne detiene più del 6%" e che ha "modificato lo statuto dell'impresa" affinché nulla si opponesse giuridicamente all'aggiudicazione dell'appalto. 4. Tutte queste dichiarazioni miravano a giungere alla conclusione che il denunciante doveva essere dimesso dalle sue funzioni per ragioni di ordine etico e morale e, soprattutto, di trasparenza". Il Procuratore della Repubblica, José Narciso Cunha Rodrigues, in una lettera inviata al presidente della commissione per il regolamento, ritiene che "i fatti denunciati sono suscettibili di costituire delitto di diffamazione a mezzo stampa, delitto questo previsto e punito dagli articoli 25 e 26 del decreto legge n. 85-C/75 del 26 febbraio che fa riferimento agli articoli 32, paragrafo 2, comma h), 80, 8, 83 e 84 del Codice penale portoghese"

6 II. TESTI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITÀ DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO 2. L articolo 0 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ( ) allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee 2 ( ), il quale raccoglie le disposizioni dell'articolo 9 di ciascuno dei protocolli allegati ai trattati istitutivi della CECA, della CEE e della CEEA, recita: "Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri." 3. I fatti contestati all'on. Ribeiro Campos, parlamentare europeo cittadino portoghese, sono stati commessi nel territorio della Repubblica portoghese. Di conseguenza, l'on. Ribeiro Campos beneficia dell'immunità riconosciuta ai membri del parlamento portoghese in conformità 3 dell'articolo 60 della Costituzione portoghese ( ). 4. La procedura nell'ambito del Parlamento europeo è disciplinata dall'articolo 6 del 4 regolamento( ). () Cfr. anche il testo dell art. 9 del suddetto Protocollo: "I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell esercizio delle loro funzioni." 2 () Al quale fa riferimento l art. 4, par. 2 dell Atto relativo all elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre () L articolo 60 della Costituzione portoghese figura in allegato. 4 () Articolo 6 del regolamento: ". Ogni richiesta diretta al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente. 2. La commissione competente esamina le richieste di revoca senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate. 3. La commissione può chiedere all'autorità che ha presentato la richiesta di revoca tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per farsi un'idea precisa circa l'opportunità di revocare l'immunità. Il deputato interessato è ascoltato, se lo desidera, e può produrre tutti i documenti o altri elementi scritti di giudizio che ritiene idonei ai fini della determinazione di detta opportunità. Se è detenuto, può farsi rappresentare da un'altro deputato. 4. La relazione della commissione contiene una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità. Tuttavia, qualora la richiesta di revoca si articoli in vari capi di accusa, ciascuno di questi può essere oggetto di una proposta di decisione separata. (segue...) - 6 -

7 5. Fin dalla prima legislatura quinquennale, il Parlamento europeo ha deliberato su un certo numero di richieste di revoca dell'immunità parlamentare dei suoi membri; le decisioni del Parlamento hanno fatto emergere alcuni principi generali che sono stati riconosciuti definitivamente nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo nella sua seduta del 0 marzo 987 ( ) sulla base della relazione dell'on. Donnez sul progetto di protocollo recante revisione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 965 per quanto riguarda i membri del Parlamento europeo (doc. A2-02/86). 6. Appare opportuno descrivere in questa sede i principi che si applicano nel caso specifico, insistendo sulla necessità che le decisioni adottate in materia di revoca dell'immunità dei deputati abbiano una base giuridica definita per non essere influenzate da considerazioni varie relative in particolare all'appartenenza politica o addirittura alla cittadinanza del deputato interessato. A. Finalità dell'immunità parlamentare L'immunità parlamentare non costituisce un privilegio di cui beneficiano i deputati al Parlamento in quanto tali, ma è piuttosto una garanzia dell'indipendenza del Parlamento e dei suoi membri nei confronti di altri poteri. In base a tale principio, è irrilevante che la data dei fatti imputati all'onorevole sia anteriore o posteriore alla sua elezione al Parlamento, poiché ciò che importa è esclusivamente la salvaguardia dell'istituzione parlamentare attraverso quella dei suoi membri. 4 ( ) (...segue) La relazione della commissione può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato. 5. In nessun caso la commissione si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. 6. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione. La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro ciascuna delle proposte di revoca o di mantenimento dell'immunità. La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione. Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione unica su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria. 7. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato sulle deliberazioni giudiziarie adottate in caso di revoca dell'immunità parlamentare. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna. 8. Nel caso in cui un deputato sia arrestato o sottoposto a procedimento penale in seguito a delitto flagrante, qualsiasi altro deputato può chiedere la sospensione del procedimento iniziato o dello stato di detenzione. () GU C 99 del , pag

8 B. Mancanza di efficacia giuridica della rinuncia all'immunità La commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità raccomanda di non discostarsi dal principio finora seguito dal Parlamento europeo, secondo il quale la rinuncia all'immunità parlamentare da parte del deputato interessato non ha efficacia giuridica. C. Limiti temporali dell'immunità La Corte di giustizia è stata consultata in due occasioni sull'interpretazione della frase "per la durata delle sessioni del Parlamento europeo", che figura all'articolo 0 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Dalle due sentenze della Corte di giustizia (Wagner/Fohrmann e Krier del 2 maggio 964, causa 0/63, Raccolta 964, pag. 397, e Wybot/Faure del 0 luglio 986, causa 49/85, Raccolta 986, pag. 2403) si deduce che il Parlamento europeo tiene una sessione annuale durante la quale i suoi membri, anche se esso non è effettivamente riunito, beneficiano delle immunità previste dal suddetto Protocollo. Inoltre, le finalità stesse dell'immunità parlamentare esigono che essa abbia efficacia per tutta la durata del mandato, che si tratti dell'avvio di un procedimento giudiziario o di provvedimenti istruttori o dell'esecuzione di sentenze già passate in giudicato ovvero di procedimenti di appello o di cassazione. D. Carattere autonomo dell'immunità parlamentare europea rispetto a quella dei parlamenti nazionali Il fatto che l'articolo 0, paragrafo, lettera a) del Protocollo faccia riferimento alle immunità di cui beneficiano i membri dei parlamenti nazionali non implica che il Parlamento europeo non possa emanare norme proprie che formino, in qualche modo, una "giurisprudenza"; quanto alla revoca dell'immunità parlamentare, è necessario distinguere tra l'immunità parlamentare, che è identica per i deputati nazionali e per quelli europei, e la revoca della stessa, che è di competenza di ogni singolo parlamento. Tali norme, che derivano da decisioni adottate a seguito di richieste di revoca dell'immunità, tendono a creare una nozione coerente di immunità parlamentare europea che, in linea di massima, presenta un carattere autonomo rispetto alle diverse procedure dei parlamenti nazionali; se così non fosse, si accentuerebbero le disparità tra i deputati di uno stesso parlamento in funzione della rispettiva cittadinanza. Pertanto, la commissione per il regolamento ritiene che occorra gettare le basi di un'autentica immunità europea autonoma nei principi, pur mantenendo i riferimenti nazionali previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità, soprattutto per quanto riguarda le questioni procedurali. 7. L'applicazione di questi principi ha dato luogo ad una costante nelle decisioni del Parlamento, che è divenuta un criterio fondamentale ai fini dell'esame dei seguiti da dare ad ogni richiesta di revoca dell'immunità: in tutti i casi in cui gli atti contestati al parlamentare europeo si inquadrano in un'attività politica l'immunità non è revocata. A questo criterio si affiancano altre considerazioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità, concernenti segnatamente: - 8 -

9 - il "fumus persecutionis", cioè la presunzione che all'origine dell'azione penale si trovi l'intenzione di nuocere all'attività politica del deputato (per citare solo qualche esempio: denunce anonime alla base dell'istruzione, carattere tardivo della richiesta rispetto ai fatti contestati); - il carattere particolarmente grave dei reati contestati. 8. In questo stesso senso, la commissione ritiene pertinente, quando ci si deve pronunciare su una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato, considerare il fatto che le legislazioni degli Stati membri diversi dallo Stato di origine del deputato prevedono sanzioni meno severe per l'atto contestatogli o addirittura non lo considerino illecito. III. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECISIONE 9. La commissione per il regolamento ritiene che il fascicolo trasmesso al Parlamento europeo, oltre alla citata lettera del Procuratore generale, contenga solo i termini della denuncia presentata da Fernando Manuel Van-Zeller Gomes da Silva. In mancanza dell'audizione dell'interessato o di una memoria difensiva, il magistrato incaricato del procedimento non ha potuto produrre conclusioni o atti d'accusa stabiliti sulla base di un contraddittorio. Allo stato attuale delle informazioni in suo possesso la commissione per il regolamento non può che constatare l'assenza di una messa in stato di accusa in via definitiva di cui all'articolo 60, paragrafo 3 della Costituzione portoghese, motivo per cui il Parlamento europeo non può pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell'immunità presentatagli per il caso specifico. IV. CONCLUSIONI 0. Alla luce delle precedenti considerazioni e conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma del regolamento, la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, esaminate le ragioni che militano a favore o contro la revoca dell'immunità, raccomanda al Parlamento europeo di non revocare l'immunità parlamentare nel caso specifico

10 ALLEGATO Articolo 60 della Costituzione portoghese. I deputati non rispondono civilmente, penalmente o disciplinarmente dei voti e delle opinioni espressi nell esercizio delle loro funzioni. 2. Nessun deputato può essere detenuto o arrestato senza autorizzazione dell'assemblea, salvo nel caso di reati per cui sono previste pene detentive superiori a tre anni e di flagranza di reato. 3. Una volta promosso il procedimento penale contro un deputato e messo questi in stato d'accusa in via definitiva, l'assemblea, salvo nel caso di reati per cui è prevista la pena di cui al paragrafo precedente, decide se il deputato debba o meno essere sospeso perché il procedimento possa avere corso

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