Proposta di nuovo Stato democratico italiano

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1 Proposta di nuovo Stato democratico italiano

2 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ITALIANA di CATERINA Democrazia PRESENTAZIONE DEL FEDERALISMO ITALIANO Con il termine Repubblica Federale Italiana si intende la condizione di un insieme di Stati autonomi, legati tra loro dal vincolo di un patto di alleanza. I diversi Stati di questo insieme si riconoscono nell autorità di un Assemblea Nazionale che li rappresenti tutti. Il federalismo politico italiano è quello che appoggia e favorisce un processo di unione tra diversi Stati (denominati Regioni), che mantengono in diversi settori le proprie leggi particolari, ma hanno una costituzione condivisa e un governo comune. L unità che si viene a creare è chiamata federazione. I due livelli in cui è costituzionalmente diviso il potere sono distinti tra loro: il governo centrale e i singoli Stati federati, hanno sovranità nelle rispettive competenze. In senso più ampio, inoltre, si parla di federalismo in riferimento ad un crescente decentramento nella gestione pubblica, in cui si vuole attribuire ai singoli enti locali una maggiore autonomia nella raccolta delle imposte e nell amministrazione delle proprie entrate e delle spese. Il federalismo italiano formulato in questo progetto identifica due condizioni essenziali per la formazione di uno Stato federale: la prima è l esistenza di un gruppo di popoli aventi somiglianza di storia, di razza, di luoghi vicinissimi, capaci di portare, negli occhi dei loro abitanti, uno spirito di nazionalità comune; la seconda condizione è il desiderio di unità nazionale e la determinazione di mantenere l indipendenza di ogni uomo, come di ogni Stato separato. La definizione di governo federale è un sistema di governo che incorpora prevalentemente una divisione dei poteri tra autorità della Nazione generale e dei singoli Stati Federati, ognuno dei quali nella sua propria sfera, è coordinata con le altre e indipendente da esse. Il risultato della distribuzione dei poteri è che nessun autorità può esercitare lo stesso livello di potere che avrebbe in uno Stato unitario. In un sistema federale la costituzione è la norma suprema da cui deriva il potere dello Stato. Un potere giudiziario indipendente è necessario per evitare e correggere ogni atto legislativo che sia incongruente con la costituzione. Perciò, il federalismo è delimitato dalla legalità. La costituzione deve necessariamente essere rigida e snella. Le sue prescrizioni devono essere legalmente immutabili o capaci di essere cambiate soltanto dal Popolo, autorità che sta al di sopra e oltre gli ordinari corpi legislativi. Il federalismo aiuta a concretizzare il principio del governo della legge, limitando l azione arbitraria da parte dello Stato. Primo, il federalismo può limitare il potere del governo di violare i diritti, poiché esso crea la possibilità che se il potere legislativo desidera ridurre la libertà, non ne avrà il potere costituzionale, mentre il livello di governo che possiede tale potere non ne avrà il desiderio. Secondo, i procedimenti di formazione delle decisioni di tipo legalistico che caratterizzano i sistemi federali limitano la velocità con la quale il governo può reagire.

3 Nelle più piccole unità politiche, gli individui possono partecipare più direttamente che in un governo monolitico unitario. Inoltre, gli individui insoddisfatti per le condizioni in uno Stato possono scegliere di andare in un altro. Certamente, questo argomento assume che una libertà di movimento tra Stati sia necessariamente assicurata da uno Stato federale. PREAMBOLO In nome della Dignità umana, Il Popolo italiano e gli Stati Federati, Consci della loro responsabilità di fronte alla Collettività istituita, Risoluti a rinnovare l alleanza nazionale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell unità, nella considerazione e nel rispetto reciproco, coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, consci che libero è soltanto chi usa la sua libertà entro regole della legalità, e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione: PRINCIPI FONDAMENTALI Titolo primo: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 L Italia è una Repubblica democratica federale, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nella forma di democrazia rappresentativa e referendaria, nei limiti della Costituzione. Il Popolo è l autorità suprema sulle autorità istituzionali ed ha facoltà di decisione in ultima istanza su applicazione delle disposizioni di norme costituzionali. Gli atti legislativi, italiani o internazionali, prodotti dalla rappresentanza dei tre poteri: Parlamento, Governo, Potere Giudiziario, a livello federale, regionale e comunale, sono sottoposti a referendum richiesto da membri del popolo. Da ogni norma suprema della Costituzione discendono leggi con disposizioni conforme ai principi della stessa Costituzione. Art. 1b Il Popolo italiano e gli Stati Federati di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle D Aosta, Veneto, costituiscono la Repubblica Federale Italiana, suddivisa in tre livelli politici: Stato, Regioni e Comuni. 1. Stato. La Federazione è la designazione italiana di Stato. La Costituzione le assegna determinate competenze; tutti gli altri compiti rientrano nella competenza delle Regioni. 2. Regioni. L Italia è composta da 20 Stati Federati denominati Regioni, a cui lo Stato attribuisce una parte della sua sovranità. 3. Comuni. Tutti Stati Federati sono suddivisi in Comuni politici. Oltre ai compiti attribuiti loro dallo Stato e dal proprio Stato Federato denominato Regione, i Comuni svolgono anche compiti di propria particolare competenza. 4. Federazione 1. La Federazione è la designazione italiana di Stato.

4 2. Nella Federazione esistono tre differenti poteri: Esecutivo (Consiglio governativo), Legislativo (Parlamento), Giudiziario (Tribunale). 3. Il Popolo ha potere di revoca di singoli rappresentanti, revoca parziale e totale dei rappresentanti eletti, prima del termine del loro mandato, mediante referendum. 4. Il Popolo ha potere di destituire autorità e altri membri del Potere Giudiziario, dell esercito, della burocrazia, di tutti i settori pubblici della Federazione. Art. 2 Scopo 1. La Repubblica Italia tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l indipendenza e la sicurezza del Paese. 2. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. 3. Provvede ad assicurare, per quanto possibile, pari opportunità ai cittadini. 4. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico. 5. L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 3 Federalismo Le Regioni sono sovrane, sovranità non limitata dalla Costituzione. Esercitano tutti i diritti non delegati alla Nazione. Art. 4 Lingua e Bandiera nazionali 1. La lingua nazionale è l Italiano. 2. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 3. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Art. 5 Stato di diritto 1. Il diritto è fondamento e limite dell attività dello Stato. 2. L attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. 3. Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. 4. Lo Stato e le Regioni rispettano il diritto internazionale approvato dai Popoli con voto popolare. L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto ed approvato con voto popolare. Art. 5a Sussidiarietà Nell assegnazione e nell adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. Art. 6 Responsabilità individuale e sociale Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. Titolo secondo: DIRITTI FONDAMENTALI, DIRITTI CIVICI E OBIETTIVI SOCIALI Capitolo 1: Diritti fondamentali Art. 7 Dignità umana La dignità della persona va rispettata e protetta.

5 Art. 8 Uguaglianza giuridica 1. Tutti sono uguali davanti alla legge e nell applicazione della Giustizia. 2. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell origine, della razza, del sesso, dell età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. 3. La Repubblica Federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 4. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 5. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. 6. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 7. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 8. Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l istruzione e il lavoro. 9. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 10. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 11. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 12. La Repubblica Federale tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 13. La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. 14. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 15. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 16. L assistenza privata è libera. Art. 9 Protezione dall arbitrio e tutela della buona fede Ognuno ha diritto d essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale 1. Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. 2. Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. 3. La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. Art. 11. La libertà personale è inviolabile 1. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

6 3. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 4. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 6. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 7. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 8. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. 9. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 12 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 1. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. A tale scopo i genitori hanno l obbligo di conoscenza di norme che tutelano i minori. 2. Nei limiti delle loro capacità, i fanciulli esercitano autonomamente i loro diritti. Art. 13 Diritto all aiuto in situazioni di bisogno Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un esistenza dignitosa. Art. 14 Protezione della sfera privata 1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. 2. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 3. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 3. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 4. Ognuno ha diritto d essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Art. 15 Diritto al matrimonio e alla famiglia 1. Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. 2. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 4. La Repubblica Federale agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 16 Libertà di credo e di coscienza 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 2. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

7 3. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 4. Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. 5. Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. Art. 17 Libertà d opinione e d informazione 1. La libertà d opinione e d informazione è garantita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. 2. Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. Art. 18 Libertà dei media 1. La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita purché i titolari dei mezzi privati abbiano proprie risorse finanziarie per il mantenimento. Il segreto redazionale è garantito. 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto. 3. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 4. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 19 Libertà di lingua La libertà di lingua è garantita. Art. 20 Diritto all istruzione scolastica di base 1. Il diritto a un istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. La scuola dev essere a tempo pieno e statale. Deve impartire lezioni teoriche e manuali per sviluppare senso pratico. Dev essere fornita vitto e di locali di svago nelle ore di intervallo. 2. Oltre ad una istruzione generale, impartire: a. istruzione politica con principi democratici; b. istruzione che sviluppa nei ragazzi responsabilità collettiva e il sentimento sociale. c. impartire lezioni della Costituzione della Repubblica Federale e nozioni del diritto civile; d. insegnare come si presenta una citazione o qualsiasi altro atto all autorità giudiziaria. 3. La scuola ha il compito di combattere l antagonismo sociale, le forme dell odio tra ceti o tra classi sociali e anche tra individui dello stesso ceto o classe. 4.La popolazione scolastica, attraverso l istruzione ed educazione, deve sperimentare il significato della democrazia diretta stabilita dalla Costituzione Federale. 5. L istruzione politica deve servire a scongiurare un involuzione della democrazia, affidare allo stesso popolo le sorti del proprio destino, maturare la capacità di autogestirsi e di difendersi direttamente contro attacchi dannosi interni ed esteri.

8 6. La Costituzione della Repubblica deve costituire materia scolastica da impartire agli alunni a partire dalla prima media inferiore e in ogni indirizzo scolastico superiore; giungere a compimento di un percorso di cultura e di maturazione democratica, suggerito dalla Costituzione. 7. L educazione scolastica deve sviluppare negli alunni capacità di difendere anche diritti individuali e collettivi di categorie diverse dalla propria sanciti dalla Costituzione contro violazioni del Governo o altri enti. Art. 21 Libertà della scienza La libertà della ricerca e dell insegnamento scientifico è garantita. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 22 Libertà artistica La libertà dell arte è garantita. Art. 23 Libertà di riunione 1. La libertà di riunione è garantita. 2. Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 3. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 24 Libertà d associazione 1. La libertà d associazione è garantita. 2. Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative. 3. Nessuno può essere costretto ad aderire a un associazione o a farne parte. 4. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 25 Libertà di domicilio 1 Ogni persona di cittadinanza italiana può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. 2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica Federale e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 26 Protezione dall espulsione, dall estradizione e dal rinvio forzato 1. Le persone di cittadinanza italiana non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un autorità estera soltanto se vi acconsentono. 2. I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati. 3. Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. 4. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica Federale, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

9 Art. 27 Garanzia della proprietà 1. La proprietà è garantita. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 2. La proprietà privata non può essere soppressa con una eccessiva pressione fiscale adottata da un sistema politico corrotto. La legge dovrà stabilire Aliquota e destinazione pubblica delle tasse su di essa. Nel caso che si verifichi abuso, il popolo potrà intervenire mediante referendum per destituire e far condannare i responsabili. 3.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 4. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. 5. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 28 Libertà economica 1. La libertà economica è garantita. 2. Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un attività economica privata e il suo libero esercizio. La pressione fiscale non può causare la chiusura di un attività. Se si verifica tale effetto, i membri responsabili dello Stato potranno essere destituiti e risponderanno personalmente con condanne civili e penali previste da una legge approvata con voto popolare. Art. 29 Libertà sindacale 1. I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. 2. I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa. 3. Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione. 4. La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone. Art. 30 Garanzie procedurali generali 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. 2. Le parti hanno diritto d essere sentite. 3. Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura della sua causa, facoltà di stare in giudizio con o senza il difensore. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per incapacità di esporre i fatti e per tutelare i suoi diritti. 4. L assistenza dei difensori legali in tutti i gradi di giudizio dev essere facoltativa, non un obbligo, una libera scelta del cittadino. Può scegliere difensori di cittadinanza straniera con conoscenza del diritto italiano. Può sceglier un Tribunale diverso dal suo domicilio, purché competente nella materia del processo.

10 La volontà legale di ogni cittadino non può essere impedita da nessuna autorità e procedura giudiziaria. Art. 31 Garanzia della via giudiziaria Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Nazione e le regioni possono escludere per legge la via giudiziaria. Art. 32 Procedura giudiziaria 1. Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d eccezione sono vietati. 2. Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio o di sua scelta. La legge può prevedere un altro foro. 3. L udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. Art. 33 Privazione della libertà 1. Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. 2. Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. 3. Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la libera. 4. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. 5. Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. Art. 34 Procedura penale 1. Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. 2. L accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. 3. Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale Federale giudica come istanza unica. Art. 35 Diritto di petizione 1. Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi. 2. Le autorità devono prendere atto delle petizioni. Art. 36 Diritti politici 1. I diritti politici sono garantiti. 2. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l espressione fedele del voto. 3. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 4. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Non possono astenersi dal votare, possono lasciare in bianco la scheda. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 5. La legge stabilisce requisiti e modalità per l esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all estero e ne assicura l effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

11 6. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Art. 37 Attuazione dei diritti fondamentali 1. I diritti fondamentali devono improntare l intero ordinamento giuridico. 2. Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. 3. Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. Art. 38 Limiti dei diritti fondamentali 1. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3. Esse devono essere proporzionate allo scopo. 4. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici Art. 39 Diritti di cittadinanza 1. Ha la cittadinanza italiana chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di uno Stato Federato denominato Regione. 2. Nessuno dev essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione regionale. Art. 40 Acquisizione e perdita della cittadinanza 1. Lo Stato disciplina l acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza italiana per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. 2. Lo Stato emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte delle regioni e rilascia il relativo permesso. 3. Esso agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi. Art. 41 Esercizio dei diritti politici 1. Lo Stato disciplina l esercizio dei diritti politici in materia federale e le regioni in materia regionale e comunale. 2. I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. Lo Stato e le Regioni possono prevedere eccezioni. 3. Nessuno può esercitare i diritti politici in più di una Regione. 4. Le Regioni possono prevedere che i neo-domiciliati esercitino il diritto di voto in materia regionale e comunale soltanto dopo un termine d attesa che non può superare tre mesi. Art. 42 Italiani all estero 1. Lo Stato promuove le relazioni degli italiani all estero tra loro e con la Federazione. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo. 2. Lo Stato emana prescrizioni sui diritti e doveri degli italiani all estero, in particolare sull esercizio dei diritti politici nello Stato, sull adempimento dell obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull assistenza, come pure nell ambito delle assicurazioni sociali.

12 Capitolo 3: Obiettivi sociali Art A complemento della responsabilità e dell iniziativa private, lo Stato e le Regioni si adoperano affinché: a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c. lo Stato tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti; d. nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge; e. la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; f. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; g. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; h. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; i. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; l. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica. 2. Lo Stato e le Regioni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell invalidità, della malattia, dell infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell orfanità e della vedovanza. 3. Lo Stato e le Regioni perseguono gli obiettivi sociali nell ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. 4. Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato. Titolo terzo: REGIONI E COMUNI Capitolo 1: Relazioni tra Stato e Regioni Sezione 1: Compiti di Stato e Regioni Art. 44 Compiti dello Stato 1. Lo Stato adempie i compiti che gli sono assegnati dalla Costituzione Federale della Repubblica. 2. La Repubblica, composta da Stati federati denominati Regioni, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. Art. 45 Compiti degli Stati Federati denominati Regioni Le Regioni determinano quali compiti esse adempiono nell ambito delle loro competenze. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre ché le norme stesse non siano in contrasto con l interesse federale e con quello di altre Regioni: 1. ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione: circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

13 istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche d interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. 2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi federali della Repubblica ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. 3. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi federali della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica Federale. 4. La Regione non può istituire dazi d importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Art. 46 Principi per l assegnazione e l esecuzione dei compiti federali 1. Lo Stato assume unicamente i compiti che superano la capacità delle Regioni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. 2. La collettività che fruisce di una prestazione federale ne assume i costi. 3. La collettività che assume i costi di una prestazione federale può decidere in merito a questa prestazione. 4. Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile. 5. I compiti federali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni. Sezione 2:Collaborazione fra Stato e Regioni Art. 47 Principi 1. Lo Stato e le Regioni collaborano e si aiutano reciprocamente nell adempimento dei loro compiti. 2. Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

14 3. Le controversie tra le Regioni o tra i Comuni e lo Stato vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. Art. 48 Partecipazione al processo decisionale dello Stato 1. Gli Stati Federati denominati Regioni partecipano al processo decisionale dello Stato, in particolare all elaborazione del diritto federale, secondo quanto previsto dalla Costituzione Federale Della Repubblica. 2. Lo Stato informa tempestivamente e compiutamente gli Stati Federati sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. Art. 49 Attuazione e esecuzione del diritto federale 1. Gli Stati Federati attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione Federale e dalla legge. 2. Per l attuazione del diritto federale lo Stato e Stati Federati possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi regionali sostenuti finanziariamente dallo Stato. 3. Lo Stato lascia agli Stati Federati denominati Regioni la massima libertà d azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. Art. 50 Autonomia degli Stati Federati 1. Lo Stato salvaguarda l autonomia degli Stati Federati denominati Regioni. 2. Lascia alle Regioni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. 3. Lascia alle Regioni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch esse dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. Art. 51 Trattati interregionali 1. Le Regioni possono concludere trattati interregionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d interesse regionale. 2. Lo Stato può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. 3. I trattati interregionali non devono contraddire al diritto e agli interessi dello Stato, né ai diritti di altre Regioni. Devono essere portati a conoscenza dello Stato. 4. Mediante trattato interregionali le Regioni possono autorizzare organi interregionali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l attuazione di un trattato interregionale, a condizione che il trattato autorizzante: a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni. 5. Le regioni rispettano il diritto interregionale. Art. 52 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione 1. Su domanda delle Regioni interessate, lo Stato può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati interregionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinate Regioni a parteciparvi: a. esecuzione di pene e misure; b. scuola; c. scuole universitarie regionali; d. istituzioni culturali d importanza sovra-regionale; e. gestione dei rifiuti; f. depurazione delle acque; g. trasporti negli agglomerati; h. medicina di punta e cliniche speciali; i. istituzioni d integrazione e assistenza per gli invalidi. 2. L obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale. 3. La legge definisce le condizioni per il conferimento dell obbligatorietà generale e per l obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

15 Art. 53 Preminenza e rispetto del diritto federale 1. Il diritto federale prevale su quello regionale contrario. 2. Lo Stato vigila sul rispetto del diritto federale da parte delle Regioni e Comuni. Art. 54 L autonomia comunale 1. L autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto regionale. 2. Nell ambito del suo agire, lo Stato tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. 3. Lo Stato prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle Regioni di montagna. Sezione 3: Garanzie federali Art. 55 Costituzioni degli Stati Federati denominati Regioni 1. Ogni Regione si dà una costituzione democratica. La costituzione regionale richiede l approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. 2. Le costituzioni regionali devono ottenere la garanzia federale. Lo Stato conferisce tale garanzia se la costituzione regionale non contraddice al diritto federale. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica Federale, stabilisce le norme relative all organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Parlamento regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica Federale. 3. Sono organi della Regione: il Parlamento regionale e il suo presidente, il Governo regionale e il suo presidente. Il Parlamento esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione Federale e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 4. Il Governo regionale è l organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente del Governo regionale rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi, alle istruzioni del Governo centrale. 5. Il sistema d elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari regionali sono stabiliti con legge della Repubblica Federale. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Parlamento regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Parlamento regionale. Il Parlamento regionale elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle loro funzioni in rispetto del Popolo regionale. Il Presidente ed i membri del Governo regionale sono eletti dal Parlamento regionale tra i suoi componenti. 6. Il Parlamento regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione Federale o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all invito dell Assemblea nazionale di sostituire il Governo regionale o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dell Assemblea nazionale, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica Federale. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Parlamento regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all ordinaria amministrazione di

16 competenza del Governo regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento. 7. Ogni legge approvata dal Parlamento regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Parlamento regionale, la promulgazione e l entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. 8. I Comuni sono enti autonomi nell ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica Federale, che ne determinano le funzioni. I Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. 9. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. 10. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. 11. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica Federale. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Parlamento regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l ordinamento stabilito da legge della Repubblica Federale. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. Art. 56 Ordine costituzionale 1. Lo Stato tutela l ordine costituzionale degli Stati Federati chiamati Regioni. 2. Lo Stato interviene se l ordine interno di una Regione è turbato o minacciato e la regione interessata non è in grado di provvedervi da sé o con l aiuto di altre Regioni. Art. 57 Esistenza e territorio delle Regioni 1. Lo Stato protegge l esistenza e il territorio delle Regioni. 2. Qualsiasi modifica del numero delle Regioni richiede il consenso del Popolo e delle Regioni interessate, nonché quello del Popolo italiano e delle Regioni. 3. Le modifiche territoriali tra Regioni richiedono il consenso del Popolo e delle Regioni interessate, nonché un decreto d approvazione dell Assemblea nazionale. 4. Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra le Regioni. Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l estero Art. 58 Affari esteri 1. Gli affari esteri competono allo Stato. 2. Lo Stato si adopera per salvaguardare l indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. 3. Lo Stato tiene conto delle competenze degli Stati Federati chiamate Regioni e ne salvaguarda gli interessi.

17 Art. 59 Collaborazione degli Stati Federati alle decisioni di politica estera 1. Le Regioni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. 2. Lo Stato informa tempestivamente e compiutamente le Regioni e le consulta. 3. Ai pareri delle Regioni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. 4. In questi casi le Regioni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. Art. 60 Relazioni degli Stati Federati con l estero 1. Le Regioni possono concludere con l estero trattati nei settori di loro competenza. 2. Tali trattati non devono contraddire al diritto statale e agli interessi dello Stato né ai diritti di altre Regioni. Prima di concluderli, le Regioni devono informare lo Stato. 3. Le Regioni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni delle Regioni con l estero si svolgono per il tramite dello Stato. Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile Art. 61 Sicurezza 1. Nell ambito delle loro competenze, lo Stato e gli Stati Federati chiamate Regioni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. 2. Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. Art. 62 Esercito 1. L Italia ha un esercito. L esercito italiano è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. 2. L esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti. 3. Soltanto lo Stato ha il potere di disporre dell esercito. Art. 63 Servizio militare e servizio sostitutivo 1. Gli uomini italiani sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. 2. Per le donne il servizio militare è volontario. 3. Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dallo Stato mediante imposizione ed esazione da parte delle Regioni. 4. Lo Stato emana prescrizioni per un adeguata compensazione della perdita di guadagno. 5. Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte dello Stato. Art. 64 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell esercito 1. La legislazione militare nonché l organizzazione, l istruzione e l equipaggiamento dell esercito competono allo Stato. Il popolo può decidere mediante referendum sulle azioni abusive ed anomalie di competenza. 2. Lo Stato può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari regionali. Art. 65 Protezione civile 1. La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete allo Stato. 2. Lo Stato emana prescrizioni sull impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

18 3. Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario. 4. lo Stato emana prescrizioni per un adeguata compensazione della perdita di guadagno. 5. Chiunque, nell adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte dello Stato. Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura Art. 66 Spazio formativo italiano 1. Lo Stato e gli Stati Federati provvedono insieme nell ambito delle rispettive competenze a un elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo italiano. 2. Lo Stato e le Regioni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. 3. Nell adempimento dei loro compiti, lo Stato e le Regioni s impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. Art. 67 Scuola 1. Il settore scolastico compete alle Regioni. La Repubblica Federale detta le norme generali sull istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l abilitazione all esercizio professionale. 2. Le Regioni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni e l istruzione superiore per cinque anni, sono obbligatorie e gratuite. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto facendosi carico di tutte le spese scolastiche. 3. Le Regioni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. 4. Le Regioni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale di recupero per tutti i disabili adulti fino a conseguire un diploma professionale. 5. Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l età d inizio della scolarità e la scuola dell obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall una all altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, lo Stato emana le norme necessarie. 6. Lo Stato disciplina l inizio dell anno scolastico. 7. È attribuita particolare importanza alla partecipazione delle Regioni all elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. Art. 68 Formazione professionale 1. Lo Stato emana prescrizioni in materia di formazione professionale. 2. In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell offerta. Art. 69 Scuole universitarie

19 1. Lo Stato gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. 2 Lo Stato sostiene le scuole universitarie regionali e può sussidiare altri istituti accademici da esso riconosciuti. 3. Lo Stato e le Regioni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. 4. Per adempiere i loro compiti, lo Stato e le regioni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l organizzazione e le modalità del coordinamento. 5. Se lo Stato e le Regioni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, lo Stato emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall una all altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. Lo Stato può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. Art. 70 Ricerca 1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica e l innovazione. 2. Può subordinare il suo sostegno in particolare all assicurazione della qualità e al coordinamento. 3. Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca. Art. 71 Perfezionamento 1. Lo Stato stabilisce principi in materia di perfezionamento. 2. Può promuovere il perfezionamento. 3. La legge ne determina i settori e i criteri. Art. 72 Statistica 1. Lo Stato rileva i dati statistici necessari sullo stato e l evoluzione della popolazione, dell economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell ambiente in Italia. 2. Può emanare prescrizioni sull armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l onere dei rilevamenti. Art. 73 Sussidi all istruzione 1. Lo Stato può sussidiare le Regioni per le loro spese in materia di sussidi all istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l armonizzazione interregionale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione. 2. A complemento delle misure regionali, nel rispetto dell autonomia regionale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione. Art. 74 Promozione dell infanzia e della gioventù 1. Nell adempimento dei loro compiti, lo Stato e le Regioni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell infanzia e della gioventù. 2. A complemento delle misure regionali, lo Stato può sostenere l attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti. Art. 75 Sport 1. Lo Stato promuove lo sport, in particolare l educazione sportiva. 2. Gestisce una scuola di sport. 3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l insegnamento dello sport nelle scuole.

20 Art. 76 Cultura 1. Il settore culturale compete alle Regioni. 2. Lo Stato può sostenere attività culturali d interesse nazionale e promuovere l espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. 3. Nell adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. Art. 77 Lingue 1. La lingua ufficiale dello Stato è l Italiano. 2. Per divulgare la Costituzione, principi e organizzazione della Democrazia referendaria fra i popoli nel mondo, lo Stato italiano traduce testi in varie lingue attribuendo competenza all Istituto Referendario. Art. 78 Cinematografia 1. Lo Stato può promuovere la produzione cinematografica italiana e la cultura cinematografica. 2. Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell offerta cinematografica. Art. 79 Chiesa e Stato 1. I Patti Lateranensi del 11 febbraio 1929, firmati dal cardinale Gasparri per la Santa Sede e da B. Mussolini come capo del Governo italiano e successivi strumenti legislativi che prescrivono finanziamenti e privilegi alla Chiesa, verranno aboliti. 2. Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete alle Regioni. 3. La Chiesa potrà ampiamente diffondere il culto religioso senza oneri da parte di Stato e Regioni. la Chiesa è uno Stato perfettamente in grado di sostenersi con proprie risorse; possiede ricchezze di beni mobili ed immobili, migliaia di attività economiche redditizie su tutto il territorio, risulta uno Stato ricco superiore allo Stato italiano. 4. Nell ambito delle loro competenze, lo Stato e le Regioni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose. 5. L edificazione di minareti è vietata. Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio Art. 80 Sviluppo sostenibile Lo Stato e gli Stati Federati denominati Regioni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell uomo. Art. 81 Protezione dell ambiente 1. Lo Stato emana prescrizioni sulla protezione dell uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. 2. Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. 3. L esecuzione delle prescrizioni compete alle Regioni, per quanto la legge non la riservi allo Stato. Art. 82 Pianificazione del territorio 1. Lo Stato stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta agli Stati Federati ed è volta a un appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. 2. Lo Stato promuove e coordina gli sforzi delle Regioni e collabora con loro. 3. Nell adempimento dei loro compiti, lo Stato e le Regioni considerano le esigenze della pianificazione territoriale. Art. 83 Misurazione 1. La misurazione federale compete allo Stato.

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