REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

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1 COMUNE DI BARZANO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 25 del 06/07/2005 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 07/06/2010 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 24 del 29/06/2012 1

2 INDICE CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art.1 OGGETTO p. 4 Art.2 FINALITA p. 4 Art.3 OBIETTIVI... p. 4 Art.4 DESTINATARI p. 5 Art.5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE p. 5 CAPO II - PARAMETRI ECONOMICI Art.6 RIFERIMENTI NORMATIVI.. p. 7 Art.7 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE p. 7 CAPO III - SERVIZI ED INTERVENTI Art.8 TIPOLOGIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI.p. 9 CAPO IV - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Art.9 ASSISTENZA DOMICILIARE. p. 10 CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA Art.10 PRINCIPI GENERALI. p. 18 Art.11 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE.. p. 18 Art.12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.. p. 19 Art.13 TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI.... p. 19 Art.14 CONTRIBUTI PER RICOVERO DI SOGGETTI ANZIANI E/O DISABILI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI p. 20 Art.15 Art.16 CONTRIBUTI PER RICOVERO DI MINORI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI.p. 21 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI p. 22 2

3 CAPO VI - CONTRIBUTI E/O SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI Art.17 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO..p. 23 Art.18 INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO..p. 23 CAPO VII - PROCEDURE Art.19 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI. p. 24 Art.20 ISTRUTTORIA....p. 24 CAPO VIII - BENEFICI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Art.21 DESTINATARI DELL INTERVENTO. p. 25 Art.22 INTERVENTI ORDINARI. p. 25 Art.23 INTERVENTI STRAORDINARI.. p. 26 Art.24 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI COMUNALI p. 26 CAPO IX - SERVIZI EROGATI A TITOLO GRATUITO O AGEVOLATO Art.25 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI..p. 27 Art 26 ASSISTENZA AD PERSONAM. p. 28 Art 27 SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI, MINORI, DISABILI..p. 28 CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI Art.28 DISPOSIZIONI FINALI.. p. 29 Art.29 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.. p. 29 Art.30 PUBBLICITA. p. 29 Art.31 ENTRATA IN VIGORE.. p. 29 3

4 CAPO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO In attuazione dei principi costituzionali e delle normative dello Stato e della Regione Lombardia vigenti in materia (D.P.R. n. 616/1977 L. n. 328/2000 L.R. n. 1/1986 L.R. n. 1/2000), il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi. L'azione del Comune si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e/o relazionale e a rischio di emarginazione. L'assistenza economica non è considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete. Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale. ART. 2 FINALITÀ Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità: assistenza, sicurezza sociale e integrazione sociale; istruzione e cultura; sviluppo dell occupazione e dell economia; promozione della pratica dello sport, di attività ricreative e di tempo libero, in particolare in favore della popolazione anziana e giovanile; tutela dei valori ambientali. ART. 3 OBIETTIVI Il Comune svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali: Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro; Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo 4

5 modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, nel rispetto della specificità delle esigenze; Sviluppare il massimo dell autonomia e dell autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali; Sostenere le persone socialmente disadattate e/o affette da minorazioni psico-fisiche e sensoriali, favorendone l inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo; Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate; Promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita. ART.4 DESTINATARI Hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento, i soggetti residenti nel comune. Gli interventi potranno eccezionalmente essere indirizzati, qualora sussistano motivo di urgenza indilazionabile, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune tenuto ad intervenire. In base all art.2 della L. n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i soggetti in condizione di povertà, o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. In riferimento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento: enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune; enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all art. 2 ed effettuano in via continuativa iniziative a beneficio della popolazione del Comune o la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio. ART.5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente regolamento, come definito dal D.Lgs n. 109/98, dal successivo D.Lgs n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n 242/2001, per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai conviventi. Sono considerate componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità familiari purché la convivenza risulti anagraficamente. Esemplificando, le persone che costituiscono il nucleo familiare sono: 5

6 1. le persone che compongono la famiglia anagrafica (ogni persona può appartenere ad un solo nucleo); 2. le persone a carico IRPEF, appartengono al nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se membri di altra famiglia anagrafica, oppure: se a carico IRPEF di più persone appartengono al nucleo della persona con cui sono residenti; se a carico IRPEF di più persone e non sono residenti con loro, fanno parte del nucleo della persona obbligata agli alimenti (o di quella tenuta in misura maggiore). 3. i coniugi: se hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo anche se sono a carico IRPEF di altri (si applica il solo criterio anagrafico); non separati ma con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare (nella famiglia anagrafica di uno dei due). 4. il figlio minore: fa parte del nucleo familiare del genitore con cui è residente, anche se è a carico IRPEF di altri; in affidamento fa parte del nucleo dell affidatario, a prescindere dalla residenza anagrafica e dai carichi IRPEF; in affidamento che vive in comunità fa nucleo a sé stante. 5. convivenze: le persone che vivono in comunità fanno nucleo familiare a sé stante, fatte salve le norme sui coniugi e sulle persone a carico IRPEF. 6

7 CAPO II PARAMETRI ECONOMICI ART. 6 RIFERIMENTI NORMATIVI I riferimenti normativi del presente regolamento sono: D.Lgs. n. 109 del "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L , n. 449"; D.P.C.M. n. 221 del "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"; D.P.C.M. n. 305 del "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 109 del "; D.M "Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestata provvisoria certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. n. 109 del "; D.Lgs. n. 130 del "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs , n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate". D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e art. 2 comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130 D.P.C.M. del "Approvazione dei modelli - tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. n. 130/00". L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali agli artt. 2 comma 4, 4 comma 2 e 25 Il presente regolamento integra ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali che prevedano autocertificazioni del richiedente della propria situazione economica familiare. Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell'ente Locale, i regolamenti dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso. ART. 7 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento e 7

8 degli eventuali obbligati, si utilizza l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dalle norme precedenti (D. Lgs. n. 109/98, modificato dal D.Lgs. n. 130/00, ed il D.P.C.M. del , n.242). E fatto obbligo agli utenti di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli elementi comprovanti lo stato di bisogno. Allorché tale stato risulti radicalmente modificato, per la prestazione verrà considerata la situazione corrente. A seguito di mancata comunicazione o dichiarazione mendace è prevista l azione di rivalsa da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate. La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile è individuata con i criteri di cui al presente articolo. 8

9 CAPO III SERVIZI ED INTERVENTI ART. 8 TIPOLOGIE DI SERVIZI E Dl INTERVENTI Ai fini dell applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi: a) Servizi socio-assistenziali: 1. Assistenza domiciliare 2. distribuzione pasti a domicilio 3. Telesoccorso b) Interventi di assistenza economica: 1. assistenza economica di integrazione al minimo 2. assistenza economica straordinaria 3. contributi per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali 4. contributi per ricovero di minori presso strutture residenziali 5. contributi economici a famiglie affidatarie di minori c) Contributi e/o servizi per interventi a favore dei disabili: 1. centro socio educativo diurno 2. inserimento lavorativo in ambiente protetto d) Benefici concessi ad enti ed associazioni: 1. interventi ordinari 2. interventi straordinari 3. utilizzo di immobili, strutture e beni comunali e) Servizi erogati a titolo gratuito 1. assistenza domiciliare a minori 2. assistenza ad personam 3. trasporto per anziani, minori e disabili 9

10 CAPO IV SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ART. 9 ASSISTENZA DOMICILIARE Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale effettuate prevalentemente al domicilio dell utente con particolare riferimento a categorie di soggetti quali anziani, disabili e comunque a favore di quei soggetti che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia. Riferimenti normativi Il presente articolo fa riferimento alle disposizioni della legislazione nazionale, regionale e di programmazione zonale, in particolare: Legge nazionale n. 328/00 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; Legge regionale n. 3/08 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario ; Decreto Legislativo n. 130/00 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri uniformati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ; Il vigente Piano di Zona dell Ambito Distrettuale di Merate per la programmazione della rete d offerta sociale; La Linea Guida del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), approvato dall Assemblea Consortile di Retesalute Azienda Speciale Consortile di Merate il 29 ottobre 2009; La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 11 novembre 2008 in merito al conferimento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) a Retesalute Azienda Speciale Consortile da parte del Comune di Barzanò. A SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E/O NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (S.A.D.) Definizione Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è un servizio assistenziale che aiuta le persone con problemi di non autosufficienza a svolgere le attività della vita quotidiana, affinché esse possano continuare a vivere nella propria casa e nel proprio ambiente di vita. Il Servizio consiste in un insieme di interventi di assistenza svolti da operatori specializzati al domicilio della persona assistita. Nel realizzare questi interventi, viene dedicata attenzione alla relazione con la persona stessa, con i suoi familiari e con coloro che le prestano le cure necessarie. 10

11 Finalità Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone di: provvedere alle mancanze di autonomia dell assistito nelle sue personali necessità igienico sanitarie e di relazione; mantenere e/o recuperare il benessere fisico e mentale della persona assistita; evitare o comunque ridurre i rischi di isolamento e di solitudine cui può andare incontro la persona assistita. Bacino d utenza Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere richiesto da tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Barzanò, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali. Le persone non residenti ma domiciliate nel Comune, possono usufruire del S.A.D. solo attraverso specifici accordi con il loro Comune di residenza, che deve rispondere del costo del servizio. Destinatari Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge a persone e famiglie che si trovano in particolari situazioni sociali e sanitarie, nello specifico a: 1. anziani in condizioni di totale o parziale non autosufficienza; 2. persone riconosciute disabili o temporaneamente non autosufficienti; 3. nuclei familiari in difficoltà. Hanno priorità nell erogazione del servizio concordato e nella definizione delle fasce orarie di intervento: 1. le persone sole, di qualsiasi età, rese gravemente inabili da infermità o da handicap, con priorità agli ultra-sessantacinquenni; 2. le persone di qualsiasi età rese gravemente inabili da infermità o da handicap che vivono in famiglia, come integrazione nel soddisfacimento delle necessità più elementari, con priorità agli ultra-sessantacinquenni; 3. tutte le altre situazioni di bisogno, anche temporanee. A parità di esigenze ha la precedenza il cittadino con un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore. Tra le tipologie di prestazione richieste ha la precedenza l intervento di igiene personale. Caratteristiche delle prestazioni Gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare, distinti per tipologie e corrispondenti a specifiche aree di bisogno, sono i seguenti: a) IGIENE PERSONALE: cure igieniche parziali e/o totali, alzata dal letto, vestizione, movimento degli arti invalidi, 11

12 accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, utilizzo di ausili, corretta deambulazione. b) AIUTO E CURA NELL ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CASA: pulizia ordinaria dell alloggio della persona assistita al fine di garantire un ambiente di vita igienico, nel rispetto delle abitudini e delle esigenze dell utente coinvolgendolo nelle attività domestiche per mantenere o recuperare autonomia. Dalle prestazioni di igiene ambientale sono da escludere: - lavori di pulizia e riordino di locali non abitati dalla persona assistita, - qualsiasi intervento sia diretto che indiretto a favore di familiari dalla persona assistita che non usufruiscono del S.A.D., - lavori di pulizia e riordino di soffitte, cantine, spazi quali scale, pianerottoli in uso comune con altri inquilini, - qualsiasi tipo di intervento di pulizia e riordino di locali all interno dell alloggio dalla persona assistita dati in affitto anche temporaneo, - lavori di pulizia e riordino di cortili e/o giardini, anche se di uso esclusivo dalla persona assistita. c) CURA DELL ALIMENTAZIONE, PREPARAZIONE O FORNITURA DEL PASTO: - acquisto degli alimenti quando la persona non è in grado di procurarseli autonomamente, oppure quando è necessario contenere e/o aiutare nell organizzazione degli acquisti (quantità / qualità), - preparazione o eventuale fornitura del pasto quando non è possibile coinvolgere l utente o i familiari nella preparazione del pasto o nel caso in cui la cucina non sia idonea. d) INTERVENTI IGIENICO-SANITARI DI SEMPLICE ATTUAZIONE: controllo nell assunzione di farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni, su prescrizione medica, prevenzione delle lesioni da decubito, cura del collegamento fra la persona assistita ed i servizi sanitari territoriali. e) ATTIVITA TENDENTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE: contatto ed eventuale attivazione di servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi e delle strutture amministrative del territorio, contatto ed eventuale attivazione dei servizi pubblici di sostegno domestico (mense, lavanderie, ecc), accompagnamento dell utente per visite mediche o altre necessità, quando questi non sia in grado di recarvisi da solo e non possa provvedere con altri aiuti (familiari, volontari, ecc.), accompagnamento della persona assistita in iniziative di socializzazione e/o di recupero. f) PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE (a cura dell Assistente Sociale): informazioni su diritti e pratiche amministrative, informazioni riguardo ad altri servizi socio-sanitari del territorio. 12

13 Tempi del S.A.D. Il Servizio di Assistenza Domiciliare funziona: per tutto il corso dell anno, tranne i giorni festivi (non esistono cioè periodi di chiusura del servizio durante l anno); con cadenza settimanale dal lunedì al sabato; tutti i giorni: o dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 21.00; o il sabato dalle ore 7.00 alle ore I giorni e gli orari effettivi di ciascun singolo intervento vengono definiti nel Piano Assistenziale Individualizzato e stabiliti dall Assistente Sociale, in base al bisogno del richiedente. Modalità e procedure di accesso A seguito di una segnalazione di un bisogno assistenziale, oppure di una richiesta diretta dell utente o dei suoi familiari/parenti, l Assistente Sociale Comunale approfondisce la situazione attraverso un indagine sociale finalizzata alla valutazione della situazione specifica. Se il Servizio di Assistenza Domiciliare è la risposta al bisogno, l interessato (oppure il familiare/parente o l amministratore di sostegno) presenta al Servizio Sociale comunale la richiesta formale di servizio domiciliare. L Assistente Sociale comunale costruisce il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) entrando nel merito della situazione familiare e coinvolgendo i richiedenti. La richiesta di attivazione del servizio S.A.D. con il progetto di assistenza domiciliare condiviso da tutti gli attori viene inviato all Azienda Speciale Consortile Retesalute. Il Coordinatore S.A.D. di Retesalute programma l intervento, individua l operatore Ausiliario socio-assistenziale adeguato e comunica il nominativo ed anche l orario settimanale dell intervento all Assistente Sociale Comunale. L Assistente Sociale comunale si accorda con l operatore Ausiliario socio-assistenziale per un momento di presentazione della situazione e per una visita domiciliare di presentazione presso l utente. L intervento di assistenza domiciliare può essere modificato, su indicazione dell Assistente Sociale, in base alla rivalutazione dei bisogni della persona assistita. Diritti e doveri dell utenza I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in clima di serena e cordiale collaborazione. Per un migliore svolgimento del servizio, l utente deve attenersi a quanto segue: - confermare le prestazioni che gli vengono erogate firmando l apposito modulo; - avvertire il Coordinatore del S.A.D. e/o l Ausiliario socio-assistenziale nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio; - non richiedere al personale prestazioni fuori dall orario di lavoro, né prestazioni non previste nel piano assistenziale concordato; - non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio. 13

14 L utente nulla deve al personale del servizio a lui preposto; secondo le modalità previste dal presente regolamento, il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa del servizio, quando prevista, deve essere effettuato a favore del Comune. Ogni persona che usufruisce delle attività del Servizio di Assistenza Domiciliare, e che non fosse pienamente soddisfatta riguardo ai servizi ed agli interventi offerti, può avanzare segnalazioni o suggerimenti riguardo agli aspetti critici ed anche sporgere reclamo, se ritiene che si sia verificato un mancato rispetto degli impegni previsti nella Carta dei Servizi relativa al S.A.D.. Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile dell Area Anziani e Disabili dell Azienda Retesalute; per reclami di particolare gravità, il Responsabile potrà chiedere alla persona di formalizzare per iscritto la segnalazione ed è tenuto a dare una risposta scritta entro trenta giorni alla persona interessata. Cessazione del Servizio Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di: - rinuncia al servizio da parte dell utente e/o dei familiari; - decesso o ricovero definitivo presso strutture residenziali, qualora i restanti familiari conviventi non necessitino ulteriormente del servizio stesso; - venir meno dei requisiti e/o dei motivi d ammissione al servizio; - non accettazione da parte dell utente e/o dei suoi familiari delle prestazioni previste nel piano assistenziale concordato; - mancanza di rispetto nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.); - ripetute assenze da parte della persona assistita durante l orario del servizio senza avere preventivamente avvertito il Coordinatore del S.A.D. o l Ausiliario socioassistenziale; - mancato pagamento della quota oraria a carico dell assistito, dopo un primo sollecito scritto. Risorse finanziarie e costo del Servizio Il costo del servizio è sostenuto con fondi del Comune, con Fondo Sociale Regionale (ex Circolare n. 4) e mediante la compartecipazione dell utenza. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato in base alle proprie condizioni economiche. In fase di presentazione della domanda il richiedente verrà informato dall Assistente Sociale in merito alla procedura per la determinazione della quota effettiva di partecipazione e per il pagamento della stessa. La quota di partecipazione al costo del servizio da parte dell utenza è determinata in base al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, applicando la tabella n. 1 delle fasce I.S.E.E. di contribuzione di cui al presente articolo. 14

15 TABELLA N. 1 n. fascia da euro a euro % compartecipazione ,00 esenzione , ,00 15% , ,00 25% , ,00 40% , ,00 60% 6 oltre ,00 80% Vengono applicati i seguenti correttivi e criteri: Se l anziano vive con i figli o con altri parenti (situazione che deve risultare anche dallo stato di famiglia), si considera come valida al fine della determinazione della tariffa la fascia I.S.E.E. che precede, come forma di riconoscimento dell impegno del parente. Se l anziano è titolare dell indennità di accompagnamento (e in questo caso è tenuto a comunicarlo al Servizio Sociale comunale) si considera come valida al fine della determinazione della tariffa la fascia I.S.E.E. che segue, in quanto l indennità di accompagnamento non è considerato nel calcolo dell I.S.E.E.. Il criterio con cui si definisce la fascia più bassa è il valore della pensione minima INPS dell anno precedente (nel 2009 corrisponde a un I.S.E.E. di 5.957,00). Il livello minimo viene quindi rivisto anno per anno, con formula matematica ed automatica. Di conseguenza vengono anche riviste le fasce; il livello minimo così definito corrisponde anche al livello dell esenzione dalla compartecipazione al costo del servizio. A chi decide di non presentare la dichiarazione I.S.E.E., viene attribuito l intero costo (100%) del servizio. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati sulla base di quanto disposto dalla disciplina generale dell I.S.E.E.. Le somme dovute sono addebitate all utente quadrimestralmente sulla base delle ore di servizio effettivamente usufruite. La tariffa oraria è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base dell ammontare dei costi preventivati per l anno di riferimento. B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO Quale prestazione complementare del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), è istituito il servizio di distribuzione pasti a domicilio. L utente è tenuto a contribuire al costo totale della fornitura del pasto. Rimane a carico del Comune il costo e l organizzazione del trasporto. 15

16 C - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA Destinatari Il servizio di TeleAssistenza è rivolto in particolare ad anziani soli e disabili residenti in Barzanò in precarie condizioni di salute, ai quali non sia possibile assicurare un assistenza continuativa attraverso altre forme d intervento integrato. Esso assicura un assistenza ed un controllo di emergenza. Finalità Il servizio si pone nella stessa ottica del servizio di assistenza domiciliare, come un supporto volto a prolungare la permanenza della persona nella propria abitazione e nella comunità di appartenenza, garantendo la promozione della salute intesa non solo come benessere fisico, ma anche come benessere psicologico e sociale. Modalità di accesso Il servizio sarà attivato su richiesta dell interessato. La richiesta potrà essere avanzata compilando il modulo disponibile presso l ufficio Servizi Sociali. Gestione del servizio L installazione del terminale presso il domicilio dell utente assicura un presidio di ascolto permanente, 24 ore su 24. In caso di chiamata il servizio si attiverà: 1. stabilendo un tempestivo contatto con l utente; 2. attivando, nel caso in cui l utente non risponda al contatto inviato, i soccorritori di prima istanza previsti nella mappa personalizzata; 3. richiedendo l intervento delle Forze dell Ordine e/o di Pronto Soccorso una volta esaurite le reperibilità dei soccorritori di prima istanza o in caso di effettiva necessità. Contribuzione dell utente al costo del servizio I soggetti che beneficiano del servizio di TeleAssistenza sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato in base alle proprie condizioni economiche. In fase di presentazione della domanda il richiedente verrà informato dall Assistente Sociale in merito alla procedura per la determinazione della quota effettiva di partecipazione e per il pagamento della stessa. La quota di partecipazione al costo del servizio da parte dell utenza è determinata in base al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) individuale, applicando la tabella n. 2 delle fasce I.S.E.E. di contribuzione di cui al presente articolo. TABELLA N. 2 n. fascia da euro a euro % compartecipazione ,59 30% , ,00 60% 3 oltre ,00 100% 16

17 A chi decide di non presentare la dichiarazione I.S.E.E., viene attribuito l intero costo (100%) del servizio. Per situazioni di particolare disagio economico, il Comune si riserva di erogare il servizio senza chiedere la compartecipazione dell utenza. Le somme dovute sono addebitate all utente quadrimestralmente. La tariffa mensile è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, dell ammontare dei costi preventivati per l anno di riferimento. sulla base 17

18 CAPO V INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ART. 10 PRINCIPI GENERALI Il Comune effettua interventi di natura economica prioritariamente a favore di soggetti residenti in Barzanò, in stato di bisogno tenuto conto della seguenti condizioni: insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale, di tutti i componenti il nucleo familiare; mancanza di proprietà immobiliari (diverse dall alloggio abitato adeguato alle esigenze del nucleo familiare e/o di beni mobili registrati che siano strumenti di lavoro); inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale; disoccupazione stabile; condizioni sociali o familiari; reddito accertabile; richieste non ripetute ed abitudinarie. ART.11 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE Per minimo vitale s intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale decorosa in ordine particolarmente all alimentazione, all abbigliamento, igiene e sanità e vita di relazione. Al fine di ottenere un indicazione economica di fabbisogno la soglia di minimo vitale, è rapportata all importo della pensione sociale I.N.P.S.. La seguente tabella di riferimento dei livelli di minimo vitale è aggiornata annualmente in base alla pensione INPS. N COMPONENTI SCALA PARAMETRALE MINIMO VITALE ANNUO (Base pensione sociale INPS importo in Euro) 1 1 Attualmente. 309,02 per 13 mensilità

19 ART.12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA ED AMMISSIONE AL CONTRIBUTO La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall interessato o da un parente obbligato agli alimenti,(art. 433 Codice Civile) su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale e dovrà essere correlato da tutta la documentazione utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l origine e l entità del bisogno. L istruttoria della domanda, in base alle circostanze, dovrà essere promossa dall Ufficio di Servizio Sociale. L Assistente Sociale attraverso l indagine accerterà la sussistenza delle condizioni di cui all Art. 10. L ammissione al contributo avviene con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della relazione dell Assistente Sociale nell ambito dei vincoli di bilancio del Comune. ART.13 TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere: a) integrativi l intervento integrativo consiste nell assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga il cosiddetto minimo vitale. Il soggetto beneficiario ha l obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d Ufficio. b) Straordinari Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi: intervento a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili; per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di alvoro di individui emarginati; copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari. Il Servizio Sociale, può proporre di sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici di natura non finanziaria, attraverso: pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto, ecc.; esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa, rette asilo nido e scuola materna, trasporti, ecc.); pagamento di tasse e servizi Comunali (tassa smaltimento rifiuti, acquedotto, ecc.). 19

20 Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente Regolamento Comunale di contabilità. ART.14 CONTRIBUTI PER RICOVERO DI SOGGETTI ANZIANI E/O DISABILI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno in case di riposo, istituti, comunità e servizi semi-residenziali secondo le modalità di seguito specificate. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica. Destinatari Hanno diritto a fruire dell intervento, i soggetti anziani e disabili RESIDENTI NEL Comune all atto del ricovero Modalità dell intervento Il Comune interverrà nel pagamento delle rette di ricovero quando l interessato non sia in grado di provvedervi direttamente con il proprio reddito e/o patrimonio, tenuto conto della quota per le sue spese personali (. 60,00 mensili) e in subordine, qualora il costo non sia interamente coperto, dai familiari tenuti al mantenimento ai sensi degli art 433 e 434 del Codice Civile sulla base di istruttoria reddituale e patrimoniale (ISEE). L integrazione della retta non verrà effettuata fino a quando l anziano disporrà di un patrimonio mobiliare superiore a Euro 5.000,00. I diversi soggetti obbligati hanno la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri. L'intervento economico del Comune ad integrazione della retta di ricovero verrà stabilito per differenza di quanto dovuto dai soggetti obbligati in base alla tabella n. 2. L impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell ingresso nella struttura dell utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente. 20

21 TABELLA N. 2 FASCE ISEE per nucleo familiare % di contribuzione a carico dei tenuti agli alimenti % di contribuzione erogata dal Comune 1 fino a euro % 80% 2 fino a euro % 70% 3 fino a euro % 60% 4 fino a euro % 50% 5 fino a euro % 40% 6 oltre a euro % 0 I valori indicati nella suestesa tabella saranno adeguati annualmente all indice comunicato dall ISTAT nel mese di gennaio dell anno di riferimento. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute. Qualora il ricoverando sia solo e proprietario di abitazione potrà concordare con il Comune una delle sotto elencate forme di garanzia con le modalità previste dal Codice Civile: 1. contratto di rendita vitalizia, ex art.1872 e seguenti del Codice Civile contro cessione d immobile a favore del Comune. 2. dichiarazione di riconoscimento del debito, atta a garantire il Comune del diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 del Codice Civile; 3. donazione al Comune dell immobile ai sensi dell art. 769 e successivi del Codice Civile. Per valutare l entità dell integrazione della retta a carico degli obbligati agli alimenti verrà considerato il valore ISEE dell intero nucleo familiare di questi ultimi. ART. 15 CONTRIBUTI PER RICOVERO DI MINORI C/O STRUTTURE RESIDENZIALI Destinatari Il Comune interviene a favore dei minori mediante il pagamento di rette residenziali, sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale che disposto dall Autorità Giudiziaria. Nei casi di trasferimento di residenza a seguito d inserimento in struttura, l eventuale intervento economico integrativo spetterà al Comune dell ultima residenza anagrafica dell interessato. Modalità d intervento L inserimento del minore in struttura è determinato da: segnalazione e proposta dai Servizi Sociali competenti all interno di un progetto complessivo d intervento sul caso, di cui viene data notizia al Giudice Tutelare; 21

22 provvedimenti assunti dall Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposte dei Servizi Sociali. Nel primo caso l intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è assunto dall Autorità Giudiziaria. In entrambi i casi, l assunzione dell onere della retta, è a carico del Comune. ART. 16 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI Alle famiglie che accettano l affidamento temporaneo di un minore, si riconosce la possibilità di beneficiare di contributi ordinari e straordinari per sostenere le spese legate alla cura degli stessi, tenuto conto del valore sociale del servizio da loro offerto. I contributi ordinari verranno erogati a prescindere dalla situazione economica della famiglia affidataria, secondo i seguenti criteri: TIPOLOGIA DI AFFIDO CONTRIBUTO MENSILE AFFIDO PART-TIME Euro 180,00 AFFIDO A PARENTI ENTRO IL 4 GRADO A TEMPO PIENO Euro 260,00 AFFIDO CONSENSUALE A PERSONE NON PARENTI A TEMPO PIENO Euro 410,00 AFFIDO GIUDIZIALE A PERSONE NON PARENTI A TEMPO PIENO Euro 500,00 L'importo del contributo mensile potrà essere periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale. 22

23 CAPO VI CONTRIBUTI E/O SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI ART. 17 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO (centro Diurno Disabili) Il centro socio educativo per persone disabili, è una struttura diurna che accoglie soggetti che presentano una notevole compromissione dell autonomia delle funzioni elementari (disabili gravi e gravissimi). La quota della retta mensile di frequenza ai centri della Provincia di Lecco a carico del Comune è determinata annualmente dall Assemblea Distrettuale dei Sindaci. Per quanto riguarda i centri educativi diurni non presenti sul territorio provinciale, il Comune contribuisce al pagamento della retta mensile fino alla concorrenza della quota determinata al comma precedente. ART. 18 INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente, di persona svantaggiata seguita dal Servizio Sociale del Comune. Lo scopo dell inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l esperienza lavorativa consente: a) di utilizzare capacità produttive che, se non potenziate, andrebbero totalmente sprecate; b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, realizzazione personale e valorizzazione delle proprie capacità sostenendo lo sviluppo e la dignità sociale della persona svantaggiata; c) di prevenire, limitando le situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio. L inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio sociale del Comune. Il Servizio Sociale individua i soggetti che abbiano necessità di essere inseriti in ambiente lavorativo e predispone progetti individuali di inserimento. Le modalità di accesso e di svolgimento delle attività di inserimento lavorativo e di formazione all autonomia sono definite con regolamentazione dall Assemblea Distrettuale dei Sindaci. 23

24 CAPO VII PROCEDURE ART. 19 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI Il procedimento preordinato all erogazione di servizi e contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell interessato, dei familiari o su proposta dell assistente sociale. L istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso l ufficio servizi sociali. Per una corretta istruzione della pratica l assistente sociale provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e la seguente documentazione: stato delle relazioni familiari dell utente; condizioni abitative dell utente; dichiarazione sostitutiva unica del richiedente contenente gli elementi per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE); a tale proposito l ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità dei dati; autocertificazione circa l esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento. In caso di esistenza dichiarazione sostitutiva unica di cui al punto che precede; impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute. Per interventi particolari oltre alla suddetta documentazione è richiesta: documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate; cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l accesso a determinati servizi; ogni altro documento ritenuto idoneo all istruttoria della pratica. ART. 20 ISTRUTTORIA L assistente sociale, ricevuta l istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori: esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta; accertamento sulla situazione economica dell interessato e degli eventuali obbligati; accertamento sulla situazione sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare; valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio; relazione con eventuale progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune. 24

25 CAPO VIII BENEFICI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ART. 21 DESTINATARI DELL INTERVENTO Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali. Possono ricevere inoltre contributi Enti e Associazioni senza fini di lucro che, pur operando fuori dal territorio comunale, coinvolgano direttamente, cittadini di Barzano. I contributi predetti possono essere erogati anche ad enti ed associazioni operanti su tutto il territorio nazionale per le iniziative di cui al comma 1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari. ART. 22 INTERVENTI ORDINARI Gli interventi ordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno dell attività ordinaria dell Ente o Associazione richiedente. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell anno in corso per l assegnazione nell esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell Ente richiedente nonché del rendiconto delle iniziative attuate nell anno precedente e del programma delle iniziative per l anno in corso con la previsione dei relativi costi. In casi particolari il Comune potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, dalla quale risultino gli scopi e le finalità dell Associazione richiedente, sottoscritta dal Presidente o dal Responsabile legale. Il Comune delibera annualmente, l erogazione delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari. L erogazione viene deliberata dalla Giunta Comunale tenendo conto: a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; b) del rendiconto delle attività dell anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate; c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati, salvo che gli stessi abbiano subito modificazioni. 25

26 ART. 23 INTERVENTI STRAORDINARI Gli interventi straordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell Ente o Associazione richiedente. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell iniziativa e dovrà essere corredata: a) da una dettagliata relazione sull iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale; b) da una dettagliata previsione di spesa con l indicazione delle risorse con le quali l Ente richiedente intende farvi fronte. La Giunta Comunale deciderà, sulla richiesta entro 30 giorni, tenendo conto delle risorse disponibili e determinando l entità del contributo e le modalità della sua erogazione. L assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi. L Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedono l intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all aperto, ecc.) l assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall Assessore comunale competente. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente. L erogazione del contributo straordinario avverrà dopo la presentazione dell idonea documentazione comprovante l entità della spesa. ART. 24 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI COMUNALI L utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Il Comune può consentire l uso di beni immobili o mobili da parte di Enti per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. L uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull uso specifico del bene richiesto. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l uso dei beni. L uso può essere consentito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l integrità e la correttezza dell uso del bene. 26

27 CAPO IX SERVIZI EROGATI A TITOLO GRATUITO O AGEVOLATO ART. 25 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI L assistenza domiciliare minori è un servizio preventivo che ha come obiettivo primario di consentire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, offrendo un supporto per favorire la crescita educativa e sociale del minore insieme alla sua famiglia, sostenendola in particolari momenti di difficoltà nella gestione genitoriale. Tale intervento è attivato dall Assistente Sociale Comunale dietro diretta rilevazione del bisogno, su segnalazione delle scuole, dell A.S.L. e su richiesta delle famiglie oppure su disposizioni dell Autorità Giudiziaria Minorile. Il servizio sarà attivato fino a completa disponibilità di bilancio. Il servizio è gratuito esclusivamente per le situazioni sottoposte a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria mentre se richiesto dai genitori titolari della potestà del minore è prevista la compartecipazione al costo del servizio erogato, in base alle condizioni economiche del nucleo familiare. In fase di presentazione della domanda i richiedenti verranno informati dall Assistente Sociale in merito alla procedura per la determinazione della quota effettiva di partecipazione e per il pagamento della stessa. La quota di partecipazione al costo del servizio da parte dell utenza è determinata in base al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, applicando la seguente tabella delle fasce I.S.E.E. di contribuzione. TABELLA DI COMPARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO n. fascia da euro a euro % compartecipazione ,00 Esenzione , ,00 30% , ,00 60% 4 oltre ,00 100% A chi decide di non presentare la dichiarazione I.S.E.E., viene attribuito l intero costo (100%) del servizio. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati sulla base di quanto disposto dalla disciplina generale dell I.S.E.E.. Per situazioni di particolare disagio, il Comune si riserva di erogare il servizio senza chiedere la compartecipazione dell utenza. 27

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