INGEGNERI E ARCHITETTI TARIFFE E NORMATIVE

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1 34 a Edizione INGEGNERI E ARCHITETTI TARIFFE E NORMATIVE Ferruccio Marafini I N D I C E PRESENTAZIONE NOVITÀ INTRODOTTE DAL «DECRETO BERSANI» ONORARI PER LE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELL AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI NOTA ILLUSTRATIVA D.M. 4 aprile 2001 Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 4, n. 109, e successive modifiche Allegati al D.M. DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE RELATIVE A: TABELLA A - VARIE CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI TABELLA B, B1 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI TABELLA B2 TABELLA B3.1 TABELLA B3.2 TABELLA B4 TABELLA B5 TABELLA B6 - PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI - RILIEVI PLANOALTIMETRICI CON METODI CELERIMETRICI - RILIEVI DEI MANUFATTI - STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE - PIANI PARTICELLARI DI ESPROPRIO - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI L. 2 marzo 1949, n. 143 Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti. (aggiornata nei compensi e maggiorata nelle tabelle in conformità dei DD.MM. 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 28 giugno 1981, 11 giugno 1987, 3 settembre Decreti di adeguamento e modifica della L , n

2 PROBLEMI INTERPRETATIVI CRITERI DI APPLICAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI DEI COMPENSI ABROGAZIONE MINIMI TARIFFARI («decreto Bersani») LETTERA DI AFFIDAMENTO D INCARICO PER LAVORI PRIVATI ESEMPI DI CALCOLO DELL ONORARIO CON APPLICAZIONE DI RIDUZIONE Incarico di DIA Incarico per l ottenimento di permesso di costruire PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE ALLO STATO O AD ENTI PUBBLICI ONORARI A VACAZIONE GARANZIE NEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE SPESE E COMPENSI ACCESSORI Per i lavori pubblici Per i lavori privati CONSUNTIVO LORDO E ATTENDIBILE PREVENTIVO ADEGUAMENTO D.M PER LAVORI SUPERIORI A ,50 78 PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI Livelli di progettazione secondo il Regolamento LL.PP. - Progettazione integrale e coordinata - Frazionamento dell incarico - Incarico di progettazione a più professionisti - Onorario subordinato al finanziamento dell opera - Incarichi e incentivi per i tecnici della P.A. LAVORI PRIVATI - Prestazioni di progetto variamente articolate - Progettazione integrale e coordinata - Casi particolari nelle prestazioni di progetti - Strutture in calcestruzzo PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE DIREZIONE DEI LAVORI Maggiorazione Stati di avanzamento Interruzione di incarico Direttore di cantiere Direzione lavori di progetto stralcio Direzione lavori di variante COLLAUDI Affidamento a dipendenti pubblici o a professionisti esterni Collaudo tecnico-amministrativo Collaudo statico Collaudo tecnico-funzionale relativo agli impianti Casi particolari VARIE (Misure e contabilità, Urgenza, Incarichi parziali ecc.)

3 PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA T.P. ARREDAMENTO IN QUALUNQUE CAMPO APPLICATO Opere edili di preparazione Arredamento acquistato dal mercato Opere d antiquariato Arredo urbano Progettazione e realizzazione di giardini FOGNATURE E ACQUEDOTTI Opere elementari Reti e depuratori Manufatti in c.a. Separazione o conglobamento di opere fognarie e acquedottistiche IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLETI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA A GAS IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI LEGNO LAMELLARE - PROGETTAZIONE STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI MANUFATTI DI SOSTEGNO OPERE PROVVISIONALI - PROGETTAZIONE PONTEGGI OSPEDALI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Progetti di massima Appalti concorso STRADE Asfaltature, bitumature, ecc. Piazze Lavori stradali di modesta entità Selciatura ONORARI PER PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA TARIFFA SICUREZZA NEI CANTIERI (Lavori privati) ACUSTICA E VIBRAZIONI CATASTO - TARIFFA PER PRATICHE CATASTALI CONDONO EDILIZIO L. 10/ CERTIFICAZIONE ENERGETICA

4 ENERGIA - ENERGY MANAGER PRESTAZIONI GEOTECNICHE Onorario Competenze e modalità della relazione geotecnica IMPIANTI INDUSTRIALI - INQUINAMENTO TARIFFA INFORMATICA INGEGNERIA ANTINCENDIO SICUREZZA SUL LAVORO TARIFFA PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI URBANISTICHE Circ. Min. LL.PP. 1 dicembre 1969, n (Tariffa urbanistica) Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976, n. 22/SEG/V (Adeguamento) Certificazione ISTAT (Adeguamento del 10% dal a luglio 2010) PIANI GENERALI DEL TRAFFICO URBANO - ONORARI E SPESE PER LA REDAZIONE ONORARI PER I COLLAUDI RELATIVI ALL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Circ. LL.PP. 21 agosto 1962, n Liquidazione parcelle dei collaudatori di opere con contributo di Stato D.M. 18 settembre 1967, n Onorari per le prestazioni relative alla costruzione di opere di edilizia sovvenzionata Circ. LL.PP. 15 febbraio 1968, n. 2942/3415 Liquidazione onorari per opere di edilizia sovvenzionata (collaudo)199 Schema di parcella per collaudo GIUDIZI ARBITRALI DISPOSIZIONI E COMPENSI

5 RITARDATO PAGAMENTO DELL ONORARIO AZIONI DEL PROFESSIONISTA - INTERESSI -RIVALUTAZIONE INDICI ISTAT ELENCAZIONE TASSI UFFICIALI DI SCONTO RITARDATO PAGAMENTO TRANSAZIONI COMMERCIALI (concorsi di progettazione) CONSULENTI GIUDIZIARI D. Min. Giustizia 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell autorità giudiziaria in materia civile e penale. 218 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Stralcio) L. 8 luglio 1980, n. 319 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell autorità giudiziaria. (Stralcio Art. 4) Circ. Pres. Trib. Civile e Penale di Roma 14 aprile 1984 Prot Liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici Circ. Min. G. e G. 14 novembre 1984 n. 1231/14-4 D.P.R n. 820 di approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili spettanti a periti e consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell Autorità Giudiziaria in materia civile e penale PRESCRIZIONE ONORARI R.D. 3 maggio 1923, n Determinazione delle competenze dovute al testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte. INDENNITÀ DI TRASFERTA

6 ORDINAMENTO PROFESSIONALE L. 24 giugno 1923, n Tutela del titolo e dell esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti R.D. 23 ottobre 1925, n Regolamento per le professioni d ingegnere e di architetto L. 25 aprile 1938, n. 897 Norme sulla obbligatorietà dell iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi L. 23 dicembre 1939, n Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali D.M. 1 ottobre 1948 e D.M. 10 novembre 1948 Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli Ingegneri e degli Architetti L. 8 dicembre 1956, n Esami di Stato di abilitazione all esercizio delle professioni (stralcio) D.P.R. 3 luglio 1961, n Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1956, n concernente l abilitazione definitiva all esercizio professionale (stralcio) D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti CASSA DI PREVIDENZA (2011) ISCRIZIONE INARCASSA CONTRIBUTI PRESTAZIONI UTILIZZO DI TIA GUIDA PER L UTILIZZO DEL SOFTWARE DI CALCOLO DELLE PARCELLE

7 PRESENTAZIONE ADEGUAMENTO ALL EURO Pur essendo le norme relative alle parcelle professionali antecedenti all entrata in vigore dell Euro, gli onorari dovuti ai professionisti riportati in questo volume sono espressi in Euro. In mancanza di una specifica disposizione ministeriale si è fatto riferimento al D.Leg.vo del 24 giugno 1998, n. 213 che reca «Disposizioni per l introduzione dell euro nell ordinamento nazionale, a norma dell art. 1, comma 1, della L , n. 433», il cui articolo 4 al comma 1 così recita: Art. 4. (Importi in lire contenuti in norme vigenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l importo convertito va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire. Alla stessa disposizione si sono già attenute amministrazioni statali e regionali per adeguare all Euro prezzi, tariffe, limiti di soglia per appalti, ecc.. Per le conversioni degli importi stabiliti in misura fissa (minimi o massimi, onorari forfettari, ecc. o comunque non derivanti da calcolo) si consiglia l approssimazione all unità (di Euro) in analogia a quanto suggerito dalla Circolare Ministero Finanze del , n. 106, che indica questo tipo di approssimazione per l imposta di registro e per l imposta ipotecaria e catastale. TARIFFE PER LAVORI PUBBLICI Il decreto 4 aprile 2001 fissa i corrispettivi dei professionisti per le attività eseguite nell ambito della Legge quadro 109/94 sui lavori pubblici, attualmente sostituita dal D. Leg.vo 163/2006 Nuovo Codice dei Contratti, decreto previsto dall articolo 17 comma 14-bis della legge stessa. Le innovazioni introdotte, ed alcuni problemi che si sono originati con la sua emanazione, sono esposti nella nota che precede il decreto. Sono riportati anche i chiarimenti emanati con deliberazioni dell Autorità dei LL.PP. su alcune problematiche, riportando anche ampi stralci delle stesse. 11

8 TARIFFE PER LAVORI PRIVATI Il volume riporta, ovviamente, anche la Tariffa professionale che ha per base la legge 2 marzo 1949, n. 143, e che continua a valere per i lavori privati. Ampio spazio è riservato: ai Problemi interpretativi, agli Onorari per prestazioni riconducibili alla T.P., agli Onorari per prestazioni non previste dalla T.P., quali ad esempio attività professionali in materia di acustica ambientale, condono edilizio, certificazione energetica, pratiche catastali, relazioni geotecniche, informatica, antincendio ecc. secondo i suggerimenti dei Consigli Nazionali o di vari Ordini professionali. ONORARI PER I CONSULENTI GIUDIZIARI Il decreto 30 maggio 2002 adegua, con decorrenza 20 agosto 2002, i compensi per i Consulenti Giudiziari; vengono quindi sostituiti i precedenti D.P.R. 352/1988 e D.M (relativo agli onorari a vacazione). Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «T.U. in materia di spese di giustizia» abroga, raccogliendone i contenuti la L. 319/1980 di cui resta in vigore il solo articolo 4 relativo agli onorari a vacazione. ULTERIORI CONTENUTI Seguono l analisi del ritardato pagamento degli onorari, la Tariffa Urbanistica con il relativo collaudato metodo di aggiornamento, gli onorari relativi ai Collaudi per l Edilizia Residenziale, gli onorari relativi ai Piani urbani di traffico. Conclude il volume un compendio delle disposizioni sulla Cassa di Previdenza e sull Ordinamento professionale, comprendente anche il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, in vigore dal 1 settembre 2001, che riforma radicalmente gli ordinamenti professionali degli ingegneri e degli architetti, con l istituzione delle lauree triennali e dei relativi professionisti «iunior». 12

9 NOVITÀ INTRODOTTE DAL «DECRETO BERSANI» ABROGAZIONE MINIMI TARIFFARI Il decreto «Bersani» (D.L. 232/2006, conv. in L , n. 248 riportato alla pag. 59) ha introdotto l abrogazione delle disposizioni normative che prevedevano tariffe minime inderogabili per i servizi svolti dai professionisti. Nel caso degli ingegneri ed architetti si precisa che la disposizione sull inderogabilità dei minimi tariffari aveva valore per i rapporti intercorrenti fra i privati in base a quanto disposto dal comma 2 dell articolo unico della Legge 143/1958 che così recita: «I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge sono inderogabili. L inderogabilità non si applica per gli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all articolo 5 della T.P. approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143». Tale prescrizione è quindi ora da considerarsi nulla. Per i servizi erogati dai professionisti, sono ora ammesse parcelle «negoziate» fra le parti (legate al risultato della prestazione o in altro modo). Sia per quanto riguarda i rapporti professionali svolti nell ambito delle committenze pubbliche, sia in caso di liquidazione giudiziale delle competenze professionali nei rapporti fra privati, le tariffe vigenti costituiscono comunque ancora valori di riferimento, come precisato dal comma 2 dell articolo 2 del decreto Bersani. Peraltro già nel passato la normativa italiana aveva previsto eccezioni all inderogabilità dei minimi con la legge 155/1989 (riduzione del 20% sulla T.P. del 1949), ed anche con riduzioni operate da Enti pubblici in proprie delibere relative all applicazione del D.M sulle parcelle per i lavori pubblici. L incongruenza con gli articoli 92 e 253 del nuovo Codice dei Contratti è stata superata dall aggiornamento dello stesso Codice in base al D. Leg.vo 31 luglio 2007, n Si va quindi consolidando la natura pattizia della parcella professionale che deve essere determinata secondo quanto stabilito nel disciplinare di incarico o nei bandi di gara. Gli Ordini professionali continueranno comunque a vigilare sulla correttezza e congruità delle parcelle in osservanza dei Codici deontologici, che peraltro non riportano più riferimenti espliciti all inderogabilità dei minimi tariffari. In tutto lo svolgimento dell attività professionale le linee guida supportate, sia dalle tuttora vigenti tariffe professionali pur nella loro nota inadeguatezza perché oramai «anziane» ( ), sia dalle numerose note interpretative e delibere dei Consigli Nazionali, costituiscono un sicuro punto di riferimento per la redazione di una proposta di parcella. Non è infatti vero che la redazione degli onorari dei professionisti non deve più seguire il rispetto delle tariffe professionali ma la liberalizzazione ha riguardato solamente la quantificazione della parcella. L intenzione del legislatore è stata quella di 13

10 contribuire alla trasparenza del rapporto tra committente e prestatore del servizio senza per questo mortificare chi questo servizio deve espletare nella maniera più professionale e soprattutto rispettando la massima sicurezza. Le modalità di calcolo e valutazione dei compensi per le attività professionali permangono: dove è previsto un onorario a percentuale o a quantità o dove invece, a discrezione, il professionista è tenuto naturalmente a rispettare quanto indicato dal legislatore; così come, ove previsto, sono legittime maggiorazioni per particolari attività, per lo svolgimento di incarichi parziali ecc. Non si pongono naturalmente in discussione ambiti di competenza delle diverse qualifiche professionali diversi da quanto stabilito dagli ordinamenti, dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata. La trasparenza auspicata dal decreto Bersani si traduce quindi in una chiarezza da parte del professionista tecnico che deve in fondo, a parte casi particolari richiesti dal committente stesso, assicurare un «risultato». Il ricorso ad un abbattimento del costo delle prestazioni professionali deve comunque rispettare quanto disposto dall articolo 2233 del Codice Civile che enuncia «In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera e al decoro della professione». A tale proposito, anche se nella realtà scarsamente innovativi, sono intervenuti puntuali nuovi codici deontologici, redatti dagli Ordini professionali, previsti dal decreto Bersani che sono stati adeguati, nei tempi previsti, al dettato del decreto. Vengono proposti nel testo uno schema di lettera per l affidamento di incarico per Lavori privati ed, a titolo di esempio, il calcolo dell onorario per due attività molto comuni: una richiesta di DIA ed un permesso di costruire. La lettera di affidamento costituisce quindi il documento che il professionista deve redigere basandosi certamente sui tariffari professionali per quello che riguarda la parte normativa, ma avvalendosi, nel determinare l importo delle parcelle, dei più moderni metodi di individuazione dei costi delle commesse, integrandosi così in un regime di libera concorrenza. A tale proposito estremamente utili risultano quindi tutte le metodologie di gestione che tendono a pianificare e controllare l andamento del costo di progettazione all interno degli studi professionali; in questa direzione si sono già indirizzati anche lavori promossi da associazioni di categoria per permettere una standardizzazione della verifica della congruità della parcella, che al di là della riduzione su quanto previsto dalle disposizioni statali, deve essere congrua con la giusta remunerazione del lavoro professionale. Per quanto riguarda l affidamento degli incarichi di progettazione in appalti pubblici il documento di riferimento è il bando, che deve contenere esplicitamente il riferimento al criterio di calcolo degli onorari professionali. 14

11 PUBBLICITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI Sono inoltre abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa sui titoli professionali ed i servizi offerti all utenza; la norma, nel caso degli ingegneri ed architetti, si traduce nell annullare le limitazioni imposte dall articolo 1 della Legge 1815/1939, che stabiliva una dizione standard per gli studi tecnicoprofessionali. STUDI INTERDISCIPLINARI ASSOCIATI È inoltre esplicitamente permessa la costituzione in forma societaria di studi professionali interdisciplinari composti da ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, avvocati, notai, dottori commercialisti ecc. con la limitazione che l oggetto sociale deve essere esclusivo e che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società, ferma restando la responsabilità personale dei singoli. RISCOSSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI I commi 12 e 12-bis dell articolo 35 del decreto Bersani che disciplinavano le modalità di riscossione dei compensi professionali sono stati abrogati dalla Legge 133/2008 e quindi in pratica a far data dal è caduto l obbligo per i professionisti di riscuotere i compensi mediante assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre l articolo 20 della manovra Finanziaria (L. 30 luglio 2010, n. 122), con decorrenza dal 31/05/2010 (entrata in vigore del D.L.), modifica l art. 49 del D. Leg.vo 231/2007 (Decreto antiriciclaggio), relativo alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore. Con la modifica viene di nuovo ridotto a Euro il limite massimo entro il quale sono ammessi pagamenti in contanti o con assegni trasferibili. POSSIBILI ADEGUAMENTI NORMATIVI Si auspica comunque, al fine di fare chiarezza su queste ed altre problematiche, una attuazione della tanto invocata riforma delle professioni, che sarà ovviamente concertata con le rappresentanze di tutte le categorie. A tal fine si segnala anche la comunicazione del Ministro della Giustizia Angelino Alfano nella quale si conferma che i liberi professionisti dovranno aver diritto «ad una retribuzione realmente proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto». Le nuove eventuali disposizioni saranno segnalate, oltre che agli abbonati alle nostre pubblicazioni sia cartacee che su Internet, anche ai possessori della presente Tariffa che comunicheranno il loro indirizzo o la loro . 15

12 Sicurezza nei cantieri PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. ONORARI PER PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA TARIFFA Vengono raccolte in questo capitolo alcune indicazioni degli Ordini professionali che hanno deliberato a proposito di prestazioni non previste dalla legge 143/1949 e che altrimenti avrebbero dovuto essere compensate a discrezione. Si ricorda che ciascun Ordine professionale ha potestà autonoma e vincolante per i propri iscritti, in merito alle liquidazioni di onorari e spese (art. 5, c. 3 della L. 1395/1923, vedi nel capitolo dell Ordinamento professionale). I compensi determinati in Lire dai vari Ordini professionali prima del 2002 non sono stati adeguati all Euro; vanno ovviamente convertiti dividendo per 1936,27; in questi casi si suggerisce di limitare l arrotondamento all unità di Euro, in analogia a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze del , n. 106 per gli importi stabiliti in misura fissa e non derivante da calcolo. È indicato anche l anno delle delibere e gli adeguamenti all anno in corso dovranno essere effettuati secondo l indice Istat riportato nel capitolo sul ritardato pagamento. Anche ad alcune prestazioni stabilite nell ambito dei lavori pubblici individuate nel D.M. 4 aprile 2001 e non previste dalla legge 143/49 effettuate nell ambito dei lavori privati (sicurezza nei cantieri, rilievi, studi di impatto ambientale, piani particellari di esproprio), possono, per analogia, o con opportuni correttivi, essere applicate le aliquote stabilite nel citato decreto. A questo criterio si sono già adeguati numerosi Ordini professionali con proprie delibere. PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI (Derivanti dall applicazione del D.Leg.vo 494/1996 (ora D.Leg.vo 81/2008) - Estensione del D.M ai lavori privati) (Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri dell Emilia Romagna ) CD In considerazione della valenza normativa della nuova tariffa per i lavori pubblici, si ritiene che essa possa essere applicata anche a quelli privati, con conseguente decadenza di precedenti indicazioni tariffarie approvate dai vari ordini professionali. Si precisa quindi che nei casi al di fuori dei lavori pubblici: Non potendosi applicare quanto disposto nel D.M. all art. 1, si dovranno applicare le percentuali della tabella «A» di cui alla L n. 143 e non quella della tabella «A» allegata al nuovo decreto citato, applicando invece la parzializzazione del compenso secondo le prestazioni e le percentuali indicate dalla tabella B2 introdotta dal D.M Sugli onorari andranno applicati i compensi accessori in percentuale secondo l art. 13 della L n. 143, non potendosi applicare quanto disposto nel citato Decreto all art. 3 circa il rimborso spese. Non potendosi applicare quanto disposto nel citato Decreto all art. 4, l aumento per incarico parziale di cui all art. 18, primo comma della L. 143/49, dovrà essere applicato: a) Al compenso previsto per il Coordinatore in fase di Progettazione in tutti quei casi ove ad esso, per cause non dipendenti dal Professionista, non segua l incarico di Coordinatore per l Esecuzione; b) Al compenso previsto per il Coordinatore in fase di Esecuzione in tutti quei casi ove lo stesso non abbia rivestito la funzione di Coordinatore per la Progettazione. Tale aumento per incarico parziale è pertanto indipendente dal fatto che il Coordinatore risulti o meno essere anche progettista e/o direttore dei lavori delle opere. 129

13 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Acustica e vibrazioni ACUSTICA E VIBRAZIONI (Ordine Ingegneri di Roma ) La tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire: A. per gli adempimenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 Titolo VIII Capo II (esposizione lavoratori al rumore) B. per le valutazioni di impatto acustico C. per le Valutazioni di clima acustico D. per le zonizzazioni acustiche dei comuni E. per gli adempimenti richiesti dal D.P.C.M (Requisiti acustici passivi) F. per gli adempimenti richiesti dal D. Leg.vo n. 81/2008 Titolo VIII Capo III (Esposizione lavoratori alle vibrazioni) G. per le misure dei parametri di qualità che caratterizzano la risposta acustica degli ambienti confinati (Tempi di riverbero, Indice STI, indice RASTI, Chiarezza ecc. ecc.) H. per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi ai sensi del D.P.C.M. n. 215/1999 I. per pareri preventivi e valutazioni sommarie in relazione alle problematiche acustiche riportate nei punti precedenti e ne qualifica i relativi compensi. ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI Dai compensi calcolati sono espressamente esclusi: I rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche; Le eventuali prestazioni di progettazione delle opere di bonifica acustica; La loro eventuale direzione dei lavori; I compensi accessori. Come da artt. 4 e 6 della legge 02/03/1949 n.143 e come da art. 3 del D.M. 04/04/2001. Tali oneri saranno dunque valutati a parte. A) ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LEG.VO N. 81/2008 (RUMORE) Titolo VIII Capo II (Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore) La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al datore di lavoro in adempimento di quanto richiesto dal decreto legislativo 81/2008 Titolo VIII Capo II «Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro» e quantifica i relativi compensi. A1 Individuazione delle prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. A1.1 Valutazione preliminare con raccolta dati (nominativi e mansioni dipendenti, loro esposizione alle varie sorgenti di rumore) A1.2 Esecuzione di rilievi fonometrici A1.3 Redazione di relazione tecnica (elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione giornaliera e settimanale, valutazione dei Dispositivi di Protezione Personale) A1.4 Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 130

14 Acustica e vibrazioni PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. A2 Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Il compenso è dato dalla seguente formula: C rum = ( x n + 35 x m x D) x A dove: n = numero di dipendenti o di gruppi omogenei (cioè di dipendenti sottoposti ad uguali situazioni acustiche giornaliere o settimanali); m = numero di misure D = coefficienti di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale diurno; D=1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno; D = 2) A = ISTAT/128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5 Nota: Nel caso di incarico congiunto con gli adempimenti richiesti dal D. Leg.vo n. 81/2008 Titolo VIII Capo III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni), la quota fissa per la valutazione dei rischi derivanti dal rumore scende da 800 ad 600. B) VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO La presenta tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per le previsioni di impatto acustico (art. 8 legge n. 447 «Legge quadro sull inquinamento acustico» e art. 18 della L.R. 18/2001 «Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico ed il risanamento del territorio - Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14») e quantifica i relativi compensi. B1 Individuazione delle prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. B1.1 Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (zonizzazione del comune, ubicazione della nuova attività, planimetria dell area di studio, verifica e studio dell area limitrofa con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti ante operam) B1.2 Acquisizione dei dati costruttivi della nuova attività (elaborati grafici, materiali impiegati, tipologie costruttive, ecc.) B1.3 Acquisizione dei dati relativi alle nuove attività (orari, macchinari utilizzati con le loro caratteristiche sonore, ecc.) B1.4 Rilievi fonometrici B1.5 Eventuale utilizzo di software previsionale di modellazione acustica e mappatura del rumore B1.6 Redazione della documentazione di impatto acustico congrua con quanto richiesto dall art. 18 della L.R. 18/2001. B2 Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. 131

15 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Acustica e vibrazioni Il compenso è dato dalla seguente formula: 4 C impatto = ( x r x K + Σ b i ) x A Dove: r = numero dei ricettori così definito: numero di appartamenti disturbati in caso di esecuzione di misure all interno di ambienti abitativi numero di palazzi potenzialmente disturbati in caso di utilizzo di un software previsionale di modellazione acustica e mappatura del rumore K = 1, 2, 3,..= coefficiente da introdurre nel caso di utilizzo di un software previsionale di modellazione acustica e mappatura del rumore. Questo coefficiente verrà stabilito in accordo con la committenza in ragione della complessità, e delle variabili che concorrono alla redazione del progetto come ad esempio: numero di sorgenti da esaminare, lunghezza del tracciato, numero di intersezioni, numero degli insediamenti urbani interessati (nel caso di valutazione per infrastrutture lineari di trasporto), ecc. ecc. 4 Σ b i = coefficiente così definito: i=1 b 1 = n x 80 x D (con n = numero di misure di pressione sonora) b 2 = 1000 x D (per misure di 24 ore assistite) b 3 = 500 (per misure di 24 ore non assistite) b 4 = 3000 (per misure di una settimana non assistite) D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) A = ISTAT/128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5 i=1 C) VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per le previsioni di clima acustico (art. 8 legge n. 447 «Legge quadro sull inquinamento acustico» ed art. 19 della L.R. 18/2001 «Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico ed il risanamento del territorio - Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ) e quantifica i relativi compensi. C1 Individuazione delle prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. C1.1 Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (zonizzazione del comune, ubicazione della nuova attività, planimetria dell area di studio, verifica e studio dell area limitrofa con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti ante operam) C1.2 Acquisizione dei dati costruttivi della nuova attività (elaborati grafici, materiali impiegati, tipologie costruttive, ecc.) 132

16 Acustica e vibrazioni PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. C1.3 acquisizione dei dati relativi alla nuova attività (orari, macchinari utilizzati con le loro caratteristiche sonore, ecc.) C1.4 Rilievi fonometrici C1.5 Eventuale utilizzo di software previsionale di modellazione acustica e mappatura del rumore C1.6 Redazione della documentazione di clima acustico congrua con quanto richiesto dall art. 19 della L.R. 18/2001. C2 Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Il compenso è dato dalla seguente formula: 4 C clima = ( x a x K + Σ b i ) x A dove: a = numero dei punti di misura K = 1, 2, 3,..= coefficiente da introdurre nel caso di utilizzo di un software previsionale di modellazione acustica e mappatura del rumore. Questo coefficiente verrà stabilito in accordo con la committenza in ragione della complessità, e delle variabili che concorrono alla redazione del progetto come ad esempio: numero di sorgenti da esaminare, presenza fasce di pertinenza relative ad infrastrutture lineari di trasporto ecc. ecc.. Σ b = coefficiente così definito: b 4 = n x 80 x D (con n = numero di misure di pressione sonora) b 4 = 1000 x D (per misure di 24 ore assistite) b 4 = 500 (per misure di 24 ore non assistite) b 4 = 3000 (per misure di una settimana non assistite) D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) A = ISTAT / 128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5 i=1 D) ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per la realizzazione o la revisione dei piani comunali di zonizzazione acustica (Legge n Legge quadro sull inquinamento acustico e L. R. 18/2001 «Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico ed il risanamento del territorio - Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14») e quantifica i relativi compensi. D1 - Individuazione delle prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzato come segue. D1.1 - Acquisizione ed analisi della documentazione relativa al territorio comunale (piano regolatore e sue varianti, flussi di traffico, problematiche acustiche del territorio) 133

17 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Acustica e vibrazioni D1.2 - Eventuali rilievi fonometrici D1.3 - Sviluppo proposta di azzonamento acustico D1.4 - Analisi congiunta con l Amministrazione per la stesura definitiva del piano D1.5 - Individuazione delle situazioni conflittuali D1.6 - Redazione del piano di zonizzazione acustica (Titolo II L.R. 18/2001) D2 - Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Il compenso è dato dalla seguente formula: C zon = ( x n 0, x m) x A Dove: n = numero abitanti m = numero di frazioni A = ISTAT / 128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5 E) ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.P.C.M (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire in adempimento di quanto richiesto dal D.P.C.M «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici» e quantifica i relativi compensi. E1 Individuazione delle singole prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. E1.1 - Valutazione preliminare con raccolta dati (progetto architettonico con destinazione d uso ad elaborati grafici, situazione al contorno, tipologie costruttive e materiali che si intendono utilizzare) E1.2 - Verifica delle scelte progettuali ed individuazione di interventi e varianti E1.3 - Eventuale utilizzo di un software previsionale per l'acustica edilizia E1.4 - Redazione di relazione tecnica (analisi dei dati, scelte progettuali, elaborazione di una scheda per ogni tipologia costruttiva interessata, particolari costruttivi con schemi grafici) E1.5 - Collaudo strumentale finale delle presentazioni acustiche (verifica dei requisiti acustici passivi) E2 Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Il compenso per le prestazioni progettuali (punti E1.1, E1.2, E1.3 ed E 1.4) è dato dalla seguente formula: C rap = ( x S x i ) x A Dove: S = Superficie netta dei pavimenti i = numero di impianti diversi da valutare A = ISTAT / 128,5 definito come sopra 134

18 Acustica e vibrazioni PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Il compenso per le prestazioni di collaudo (punto E1.5) è dato dalla seguente formula: C rap = ( x s + 80 x i ) x A Dove: s = numero di strutture da collaudare i = numero di impianti da collaudare A = ISTAT / 128,5 definito come sopra F) ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LEG.VO N. 81/2008 (VIBRAZIONI) Titolo VIII Capo III (protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato al fornire al datore di lavoro in adempimenti di quanto richiesto all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e quantifica i relativi compensi. F1 Individuazione delle prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. F1.1 - Valutazione preliminare con raccolta dati (nominativi e mansioni dipendenti, individuazione di macchine ed attrezzature interessate, l esposizione dei dipendenti alle varie sorgenti di vibrazione) F1.2 - Eventuale esecuzione di misure strumentali F1.3 - Redazione di relazione tecnica (valutazione delle informazioni fornite dai fabbricanti e/o dalle banche dati, elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio ed al corpo intero) F1.4 Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell aggiornamento del documento di valutazione dei rischi F2 Compensi Il compenso per la prestazione di consulenza nella campo delle vibrazioni va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Nel caso di non effettuazione delle misure strumentali (utilizzo delle informazioni fornite dai fabbricanti e/o dalle banche dati) il compenso è dato dalla seguente formula: C vibbd = ( x m x D) x A Dove: m = numero di macchine/attrezzature da valutare D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno: D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) A = ISTAT / 128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5. Nel caso di effettuazione delle misure strumentali il compenso è dato dalla seguente formula: C vibms = ( x m x D) x A 135

19 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Acustica e vibrazioni Dove: m = numero di macchine/attrezzature da esaminare D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno: D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) A = ISTAT / 128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5 Nota: Nel caso di incarico congiunto con gli adempimenti richiesti dal D. Leg.vo n. 81/2008 Titolo VIII Capo II (esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore), la quota fissa per la valutazione dei rischi derivanti dalle vibrazioni scende da e 600 ad 450. G) ADEMPIMENTI RICHIESTI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DI QUALITÀ PER GLI AMBIENTI CONFINATI La presente tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per le misurazioni dei parametri di qualità che caratterizzano la risposta acustica degli ambienti confinati (Tempi di riverbero, Indice STI, indice RASTI, Chiarezza ecc. ecc.) G1 Individuazione delle singole prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. G1.1 - Valutazione preliminare con raccolta dati (progetto architettonico con destinazione d uso ad elaborati grafici, situazione al contorno, tipologie costruttive e materiali che si intendono utilizzare) G1.2 - Verifica delle scelte progettuali ed individuazione di interventi e varianti G1.3 - Eventuale utilizzo di un software previsionale per l'acustica architettonica G1.4 - Redazione di relazione tecnica (analisi dei dati, scelte progettuali, particolari costruttivi con schemi grafici) G1.5 - Collaudo strumentale finale delle prestazioni acustiche (elaborazioni dei risultati) G2 Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Il compenso per le prestazioni di collaudo è dato dalla seguente formula: C architett = (500 + Σ b) x A dove: Σ b = coefficiente così definito: n x 50 (con n = numero di misure di pressione sonora) A = ISTAT / 128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128,5 Compenso per le prestazioni progettuali ed eventuale utilizzo di un software previsionale: Da concordare con il committente o considerare a vacazione con riferimento a quanto previsto dal D.M. del 3/9/

20 Acustica e vibrazioni PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. H) PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEL D.P.C.M. N 215/1999 La presenta tariffa individua le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per le per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi ai sensi del D.P.C.M. n 215/1999 e quantifica i relativi compensi (N.B. per le problematiche relative all impatto acustico verso terzi dell attività oggetto della valutazione fare riferimento al punto B del presente tariffario). H1 Individuazione delle prestazioni L individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue. H1.1 - Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (ubicazione della nuova attività, planimetria dell area di studio) H1.2 - Acquisizione dei dati costruttivi dell attività (elaborati grafici, materiali impiegati, tipologie costruttive, ecc.) H1.3 - Acquisizione dei dati relativi all attività (orari; impianti elettroacustici con le loro caratteristiche sonore, elenco dettagliato dei componenti, ecc.) H1.4 - Rilievi fonometrici H1.5 - Redazione della documentazione congrua con quanto richiesto dal D.P.C.M. n 215/199 H2 Compensi Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Il compenso è dato dalla seguente formula: C 215 = (500 + Σ b) x A Dove: Σ b = coefficiente così definito: Σ b = n x 50 x D (con n = numero di misure di pressione sonora) D = coefficiente di disagio, che tiene conto del periodo in cui si effettuano le misurazioni (periodo feriale diurno: D = 1; periodo feriale notturno e festivo diurno; D = 1,5; periodo festivo notturno: D = 2) A = ISTAT/128,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l indice ISTAT del gennaio 2007 pari a 128, I) ADEMPIMENTI RICHIESTI PER PARERI PREVENTIVI E VALUTAZIONI SOMMARIE La presente tariffa individua il compenso per le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire per pareri preventivi e valutazioni sommarie nel campo delle problematiche acustiche specificate nei punti precedenti. Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione. Tale compenso sarà valutato a vacazione con riferimento a quanto previsto dal D.M. del 3/9/

21 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Pratiche catastali CATASTO - TARIFFA PER PRATICHE CATASTALI (Ordine Ingegneri di Terni ) Nel Cd-Rom sono riportati calcoli secondo indicazioni di altri Ordini. 1. Pratiche presso il N.C.E.U. Accatastamento di fabbricati rurali. L onorario comprende tutte le prestazioni necessarie, dalla verifica delle planimetrie esistenti alla consegna degli elaborati all UTE. Le spese per viaggi, bollati, visura, riproduzioni, stampati, diritti e simili sono da elencare analiticamente. L onorario viene riferito ai mq. di superficie verificata e disegnata al lordo dei muri perimetrali esterni secondo le seguenti tariffe, a scaglioni con un minimo di 258,00. sino a: 200 mq 2,58 /mq 516,00 da : 201 a : 1000 mq 2,38 /mq 1.904,00 da : 1001 a : 5000 mq 1,65 /mq 6.600,00 da : 5001 a : mq 0,93 /mq 9.300,00 da : a : mq 0,72 /mq 7.200,00 da : oltre 0,57 /mq La tariffa di cui sopra sarà maggiorata fino al 50% in caso di: particolari difficoltà di accesso e rilievo dei locali; edifici soggetti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni ambientali; complessità planoaltimetriche degli immobili; mancanza di planimetrie esistenti. La stessa tariffa sarà invece ridotta fino al 60% nel caso di planimetrie particolarmente semplici, per capannoni industriali, per ripetitività delle piante; fino al 30% nel caso di variazioni catastali. Nel caso di più unita immobiliari nello stesso fabbricato, gli importi suddetti si applicheranno a scalare sulla superficie complessiva, ottenuta dalla somma delle superfici delle singole unità immobiliari. 2. Pratiche presso il N.C.T. L onorario comprende tutte le prestazioni per la redazione delle planimetrie necessarie alla redazione dei tipi di frazionamento, dei tipi mappali e delle operazioni connesse al catasto rustico, dal rilievo degli elementi di appoggio (punti fiduciari), sino alla stesura e verifica delle planimetrie esistenti ed alla consegna delle stesse e dei modelli prescritti all U.T.E. per l approvazione. Le spese per viaggi, bollati, visura, riproduzioni, stampati, diritti e simili sono da elencare analiticamente. L onorario viene riferito ai mq. di superficie rilevata, oppure alla somma delle superfici oggetto della variazione o del frazionamento, con un minimo di 310,00. sino a : 500 mq 0,62 /mq 310,00 da : 501 a : 1000 mq 0,52 /mq 260,00 da : 1001 a : 5000 mq 0,26 /mq 1.040,00 da : 5001 a : mq 0,18 /mq 900,00 da : a : mq 0,15 /mq 750,00 da : a : mq 0,10 /mq 1.000,00 da : oltre 0,08 /mq La tariffa di cui sopra sarà maggiorata fino al 50% in presenza di: particolari difficoltà nel terreno da frazionare (boschi, fiumi e montagne); mancata rispondenza tra le planimetrie U.T.E. e lo stato dei luoghi, per vetustà delle mappe catastali; complessità di rilevamento dovuta ad oggettive difficoltà planoaltimetriche; complessità di accesso, per causa di forza maggiore o inaccessibilità di punti fiduciari. La stessa tariffa sarà ridotta fino al 30% nel caso di terreni pianeggianti, di facile percorso e punti facilmente accessibili. Può inoltre essere ridotta della stessa aliquota, nelle ipotesi che le unità da frazionare siano inferiori o uguali a 3. Nel caso di più mappali frazionati, riguardanti un unica prestazione, gli importi si applicheranno a scalare sulla superficie complessiva, ottenuta dalla somma dei singoli mappali.

22 Condono edilizio PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. CONDONO EDILIZIO (Ordine Ingegneri di Bari ) Per la compilazione delle parcelle del professionista che si occupa delle pratiche di condono edilizio, riportiamo qui di seguito schemi indicati da una delibera dell Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari. Gli importi sono aggiornati al Il condono edilizio 2004 prevedeva inoltre alcune prestazioni non presenti nei precedenti condoni, e cioè la denuncia ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e la denuncia ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per il compenso delle quali si possono utilizzare onorari a vacazione. Occorre infine tenere anche conto del differente costo relativo all accatastamento, ora da effettuare mediante la procedura informatizzata DOCFA, poiché nei precedenti condoni era in uso la tradizionale denuncia cartacea. Il tutto fermo restando che, trattandosi di prestazioni eterogenee e di difficoltà variabili, non previste dal Testo unico della tariffa per gli Ingegneri ed Architetti di cui alla L , n. 143, può anche essere richiesto un compenso forfettario a discrezione. A. Prestazioni A.1 Fase preliminare Assunzione incarico. Accertamento preliminare. Sopralluogo preliminare. A.2 Fase istruttoria. Ricerca presso gli uffici per determinazione periodo di effettuazione dell abuso edilizio e reperimento precedente documentazione progettuale; Determinazione della tipologia dell abuso; Sopralluoghi conoscitivi della situazione esistente, con rilievi e documentazione fotografica. A.3 Fase operativa. Elaborazione e rappresentazione grafica oggetto in sanatoria; Determinazione dell acconto forfettario per oblazione preliminare; Determinazione dell oblazione complessiva in base alla superficie dell immobile o dell unità immobiliare oggetto dell abuso; Determinazione dell importo forfettario nel caso di infrazioni minime; Definizione oneri di concessione per versamenti in anticipazione; Redazione di domande di autorizzazione o concessione; Definizione - quadro di ripartizione rateizzata dell oblazione; Redazione di relazione giurata e non; Redazione dei moduli allegati alla L. 306/2003. A.4 Fasi di adeguamento catastale delle opere abusive Raccolta informazioni e dati di base situazione catastale; Controlli, visure di partite; Richiesta di certificati e planimetrie; Dichiarazione sostitutiva di conformità; Denuncia di nuova costruzione o di variazione al C.T.; Denuncia di nuova costruzione o di variazione al N.C.E.U. e redazione di tipo mappale. A.5 Fase di rispondenza e risoluzione vincoli Vincolo idrogeologico; Vincolo monumentale (ex L. 1089/1939); Vincolo ambientale (ex L. 1497/1939). A.6 Fase di certificazione di idoneità statica Accertamento delle condizioni statiche dell opera abusiva; Rilievo delle strutture; Revisione calcoli di stabilità; Eventuali prove di carico, sondaggio. A.7 Aggiornamenti pratiche legge 47/1985 e 724/1994 Determinazione in aggiornamento oneri pratiche precedenti condoni di cui alla legge 47/1985 e 724/1994 non concluse. 139

23 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Condono edilizio B. Onorari per le fasi di cui sopra B.1 Onorari a discrezione sulla base dei seguenti parametri Fase preliminare: Convegno preliminare, accertamento preliminare, indagine, assunzione incarico, determinazione della prestazione. Eventuali spese in caso di mancata prosecuzione dell incarico. 200 Fase istruttoria e fase operativa: Compenso fisso per abusi di cui alle categorie Compenso fisso per abusi di cui alle categorie Compenso integrativo: per superfici dell immobile o della singola unità immobiliare: - fino a 100 mq 3,0/mq - oltre 100 mq e sulla superficie eccedente 3,5/mq Fase di adeguamento catastale: Raccolta informazioni, visure di partite e richieste certificati: - Costo fisso 45,00 - Per ogni unità immobiliare di origine 25,00 Dichiarazione sostitutiva per conformità alla mappa e denuncia di nuova costruzione o di variante al C.E. e C.T. per le opere che non comportano variazioni di mappa da 180 a 300 Denuncia di nuova costruzione o di variazione al C.T. per le opere non riportate in mappa o che modificano la sagoma planimetrica della costruzione e tipo mappale da 240 a 360 Denuncia di nuova costruzione o di variazione al C.E. per le opere non riportate in mappa o che modificano la sagoma planimetrica della costruzione e tipo mappale da 240 a 360 Fase di rispondenza e risoluzione vincoli: Redazione di elaborati, preparazione e presentazione pratiche ed ottenimento nulla-osta da parte degli Enti preposti: - Vincolo idrogeologico Vincolo monumentale (D.Leg.vo 490/1999) (*) Vincolo ambientale (D.Leg.vo 490/1999) (*) 350 Trattandosi di prestazioni valutate a discrezione non è possibile alcuna valutazione a percentuale del rimborso degli oneri accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa, ma gli stessi dovranno essere valutati in forma analitica. B.2 Onorari a percentuale Fase di certificazione di idoneità statica: Certificato di idoneità statica obbligatorio per opere abusive di consistenza superiore a 450 mc paragonabile alla prestazione di collaudo statico. L importo da prendere a base per le opere è quello delle strutture. B.3 Rimborso delle spese Trattandosi di prestazioni valutate a discrezione non è possibile alcuna valutazione a percentuale. Il rimborso va determinato sempre in riferimento agli oneri accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa, ma in forma analitica. 140 (*) Dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Leg.vo 42/2004.

24 Tariffa L. 10/91 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. TARIFFA L. 10/91 VERIFICA TERMICA - PRESTAZIONI EX LEGGE 10/91 0. Premessa 1. Il compenso per gli adempimenti relativi alla legge 10/91 viene calcolato «a discrezione», come previsto dall art.2, lett. d), della legge n.143 (Tariffe Professionali per Ingegneri ed Architetti) e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il criterio qui indicato costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente, sia pubblico, sia privato. 3. Esso costituisce un riferimento omogeneo anche per la liquidazione delle parcelle. 4. Pur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio consente di definire il valore minimo del compenso. 5. Il presente criterio non tiene conto di: metodologia di calcolo adottata metodologia di compilazione delle relazioni verifica della possibilità di impiego delle fonti rinnovabili 1. Oggetto Gli adempimenti oggetto del presente criterio di definizione sono definiti nell Allegato A. Lo stesso criterio si applica a quegli adempimenti che, senza essere elencati nell Allegato A, sono ad essi riconducibili per similitudine. 2. Definizioni 2.1 Volume Il volume da porre a base del calcolo è quello oggetto della relazione ex legge 10/91, così come definito dalle norme UNI. 2.2 Locale Per locale si intende ogni volume parziale, delimitato dalle partizioni interne, che concorre a formare il volume di cui al punto Impianto Per impianto si intende ciascun apparato atto a modificare il clima di tutto o di parte il volume di cui al punto 2.1; il tutto come definito dalle norme UNI. 3. Variabilità Ferma restando la unitarietà dei compensi, esso può essere aumentato: 3.1 Fino a un massimo del 60% per tenere conto delle spese ed oneri sostenuti dal Professionista. 3.2 Fino a un massimo del 25% se l incarico non viene esteso alla progettazione degli impianti. 4. Modalità di presentazione Gli elaborati saranno forniti in tre esemplari firmati dal Professionista, oltre ad un eventuale supporto magnetico. I relativi oneri sono compresi nel punto Aggiornamento Il compenso calcolato in base al presente criterio sarà aggiornato in conformità alle variazioni dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese in cui viene affidato l incarico, rispetto al giugno Esclusioni Il presente criterio non si applica al caso della mera sostituzione del generatore. In questa eventualità, il compenso sarà calcolato a discrezione. CD 141

25 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Certificazione energetica CD CERTIFICAZIONE ENERGETICA STESURA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Federazione Ordini Ingegneri Liguri Le presenti linee guida si intendono riferite alla produzione della certificazione energetica e quant altro necessario per la redazione del certificato. Nonostante la deplorevole abolizione dei minimi tariffari si ricorda che l ingegnere, così come ogni prestatore di opera professionale, è tenuto a farsi pagare un compenso che tenga conto del decoro della professione e dell importanza dell opera progettata e/o diretta, ( art c.c. ). Si ricordano inoltre le responsabilità che comunque derivano da un atto quale è quello di certificare un prodotto. Le presenti linee guida sono state studiate tenendo ben presente queste finalità. Prestazioni tipo richieste per la stesura del Certificato Energetico per gli edifici. 1. Ricerca e raccolta della documentazione tecnico-amministrativa; 2. Analisi della documentazione raccolta; 3. Visite di sopralluogo presso l edificio interessato; 4. Valutazione della geometria dell edificio; 5. Calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture opache; 6. Calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture trasparenti; 7. Verifica delle caratteristiche dell impianto termico; 8. Calcolo del fabbisogno di energia primaria; 9. Classificazione secondo l Eph, fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale; 10. Analisi dei possibili interventi per il miglioramento della prestazione energetica. ONORARIO = Qf + Qv + Spese (sino al 30%) 1. EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA SUPERFICIE NETTA, (MURI PERI- METRALI ESCLUSI): A) Nuova costruzione: 142

26 Certificazione energetica PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. b) Costruzioni esistenti: Per la certificazione energetica di una singola unità immobiliare in edificio multipiano (condominio) la tariffa indicativa è di 650,00 omnicomprensiva di spese. 2. EDIFICI DIVERSI DA CIVILE ABITAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA VOLUMETRIA LORDA: Nuove costruzioni con disponibilità di elaborati cartacei e/o digitali e della relazione tecnica di cui ai D. Leg.vi 192/2005 e 311/2006. Le seguenti note sono valide solo per edifici di volume oltre i mc. ( 1 ) Per edifici esistenti con disponibilità dei disegni cartacei e della relazione tecnica di cui alla Legge 373/76 o 10/91 si applica una maggiorazione alle tariffe sopra esposte variabile a discrezione dal 10 % al 20 %. ( 2 ) Per edifici esistenti senza disegni e relazioni tecniche specifiche per il contenimento dei consumi energetici si applica, oltre alla maggiorazione di cui alla nota ( 1 ), un onorario a vacazione per rilievi, sondaggi e restituzione grafica con descrizione delle strutture dell edificio il cui importo minimo è valutato secondo la tariffa a vacazione vigente. 143

27 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Certificazione energetica Ordini degli Ingegneri della Regione Lombardia 1. EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE (CAT. E1), CON RIFERIMENTO ALLA SUPERFICIE NETTA A) Nuova costruzione: Esempio: edificio 1000 mq. 500,00 + ( 1,65 x 1000 mq.) = 2.150,00 edificio 1001 mq. 700,00 + ( 1,45 x 1000 mq.) = 2.150,00 b) Costruzioni esistenti: Per la certificazione energetica di una singola unità immobiliare in edificio multipiano (condominio) il costo indicativo, comprensivo di ogni prestazione, è di 650,

28 Certificazione energetica PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. 2. EDIFICI DIVERSI DA CAT. E1, CON RIFERIMENTO ALLA VOLUMETRIA NETTA Edifici nuovi con disponibilità dei disegni cartacei o digitali e della relazione tecnica di cui ai D. Leg.vi 192/2005 e 311/2006 ovvero alla D.G.R. Lombardia n. 5773/2007. (1) Per edifici esistenti con disponibilità dei disegni cartacei e della relazione tecnica di cui alla legge 10/1991 o 373/1976 si applica una maggiorazione alle tariffe sopra esposte variabili da un minimo del 10% ad un massimo del 20% secondo difficoltà oggettiva. (2) Per edifici esistenti senza disegni e relazioni tecniche per il contenimento dei consumi energetici si applica la maggiorazione di cui alla nota1 e si aggiunge un onorario a vacazione per rilievi, sondaggi e traduzione in elaborato grafico con descrizione delle strutture dell edificio il cui importo minimo viene suggerito in: Prestazioni richieste per la stesura dell Attestato di Certificazione Energetica degli Edifici. 1. Ricerca e raccolta della documentazione tecnica ed amministrativa; 2. Visita presso l edificio interessato; 3. Analisi della documentazione raccolta; 4. Calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture opache; 5. Calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture trasparenti; 6. Calcolo della geometria dell edificio; 7. Verifica delle caratteristiche dell impianto termico; 8. Calcolo del fabbisogno di energia primaria; 9. Classificazione secondo l Eph; 10. Analisi dei possibili interventi per il miglioramento della prestazione energetica. 145

29 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Certificazione energetica Ordini degli Ingegneri delle Marche - Ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle Marche 1. Tariffe indicative per le procedure di certificazione Preme innanzitutto chiarire che le tariffe si riferiscono alle sole prestazioni relative alla Certificazione come di seguito specificato: Certificazione della fase di progetto (fasi 1 e 2): consiste in una verifica e validazione effettuata (anche a più step) da un Soggetto Certificatore e si conclude con l emissione di un Attestato di conformità del progetto. Oggetto della valutazione sono i risultati di una autovalutazione propedeutica effettuata da un Progettista/Responsabile di progetto che non può coincidere con il Certificatore medesimo ma deve essere un tecnico iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all esercizio della professione relativa alla progettazione, nell ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Si ritiene che la verifica e la validazione della certificazione nella fase di progetto non si limiti alla mera verifica dei soli risultati inseriti nelle «Schede di verifica», compito per altro già effettuato automaticamente dagli strumenti informatici messi a disposizione della Regione, ma debba spingersi a valutare i calcoli che portano a tali risultati a partire dai dati di progetto, dagli elaborati e dai calcoli prodotti dal progettista per dimostrare il raggiungimento dei risultati inseriti nelle «Schede di verifica». Certificazione della fase di costruzione (Fasi 3 e 4): consiste in una verifica in corso d opera e in una verifica/collaudo finale effettuate dal Soggetto Certificatore che si conclude con il rilascio di un Certificato energetico-ambientale Itaca-Marche. Il Soggetto Certificatore non si sostituisce al Direttore dei Lavori e al Progettista, ma si limita ad effettuare una analisi dei documenti forniti da questi ultimi e a verificare e validare le eventuali revisioni della valutazione as build sempre effettuate dal Responsabile di Progetto e/o Direttore dei Lavori. Sono previste inoltre almeno una verifica in cantiere in una fase significativa della costruzione (in Fase 3), in cui sia possibile constatare la rispondenza al progetto ed una verifica/collaudo in cantiere in Fase 4, con particolare riferimento ad eventuali rilievi evidenziati in Fase 3 (vedi eventuali prescrizioni). Si ritiene doveroso chiarire quindi che le tariffe non comprendono le prestazioni per la progettazione energetico-ambientale dell edificio, l autovalutazione e la direzione dei lavori (aspetti da approfondire e valutare a parte). Per quanto attiene alle tariffe indicative proposte dalla Regione, si rileva che quelle delle Fasi 1 e 3, definite a quantità in funzione dei mq di superficie utile dell edificio, non hanno un andamento sempre crescente con i mq di superficie e non si differenziano tra il caso di nuova costruzione ed il caso di recupero. Si ritiene infatti che la certificazione in caso di edifici esistenti da recuperare sia più onerosa in quanto è necessaria la verifica di due situazioni: lo stato esistente e lo stato di progetto. Si ritiene utile inoltre chiarire che per Superficie Utile debba intendersi la Superficie Utile Lorda (SUL). 146

30 Certificazione energetica PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Si propone quindi di modificarle come segue: NUOVA COSTRUZIONE: Fase 1 (Onorario a quantità) - Quota fissa (A): 300 Spese (C): 30% (A+B) ONORARIO = A+B+C Fase 2 (Onorario a vacazione) con importo orario di: Fase 3 (Onorario a quantità) - Quota fissa (A): 300 Spese (C): 30% (A+B) ONORARIO = A+B+C Fase 4 (Onorario a vacazione) con importo orario di: 147

31 PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLA T.P. Certificazione energetica RECUPERO: Fase 1 (Onorario a quantità) - Quota fissa (A): 400 Spese (C): 30% (A+B) ONORARIO = A+B+C Fase 2 (Onorario a vacazione) con importo orario di: Fase 3 (Onorario a quantità) - Quota fissa (A): 300 Spese (C): 30% (A+B) ONORARIO = A+B+C Fase 4 (Onorario a vacazione) con importo orario di: 148

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