DELIBERAZIONE DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 5 DEL 31 GENNAIO 2013

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1 DELIBERAZIONE DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 5 DEL 31 GENNAIO 2013 Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto. La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, citata in epigrafe, reca, tra l altro, nuove misure per l ulteriore riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali in recepimento e attuazione del decreto legge del 10 ottobre 2012, n In particolare, l articolo 2 della citata legge regionale 47/2012 così sostituisce l articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali : Art. 1 - Indennità dei consiglieri. 1. L indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600, Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata: a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell opposizione; c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti. 3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta. 4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale. 6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto. L articolo 3 della citata legge regionale 47/2012 così sostituisce l articolo 3 della legge regionale 5/1997: Art. 3 - Rimborso delle spese per l esercizio del mandato. 1/6

2 1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell ambito del territorio regionale. 2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati. 3. L importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500, L importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che perle loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l esercizio del mandato. 5. L importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. 6. L Ufficio di presidenza emana, d intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5. L articolo 4 della citata legge regionale 47/2012 così sostituisce l articolo 4 della legge regionale 5/1997: Art. 4 - Servizi logistici e di trasporto per l accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto. 1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia. L articolo 5 della citata legge regionale n. 47/2012 così sostituisce l articolo 7 della legge regionale 5/1997: Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all effettiva partecipazione alle attività istituzionali. 1. Il rimborso di cui all articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. 3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall Ufficio di presidenza medesimo. 4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale. 5. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo. Occorre quindi provvedere ad emanare le disposizioni attuative delle norme della legge regionale 5/1997, così come novellate dalla legge regionale 47/2012, con particolare riferimento al comma 6 dell articolo 3 (riduzione del rimborso delle spese per utilizzo di mezzi di trasporto regionali), all articolo 4 (servizi logistici e di trasporto) e al comma 5 dell articolo 7 (riduzione del trattamento indennitario in caso di mancata o carente partecipazione alle attività istituzionali). Riduzione del rimborso spese forfettario in caso di utilizzo continuativo o temporaneo di mezzi di trasporto posti a disposizione dalla Regione Si confermano le disposizioni attuali adattandole alla nuova articolazione del trattamento indennitario. 2/6

3 Commisurazione del trattamento indennitario all effettiva partecipazione alle attività istituzionali Si confermano le disposizioni attuali adattandole alla nuova articolazione del trattamento indennitario. Servizi logistici e di trasporto per l accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto I servizi logistici e di trasporto che l Ufficio di Presidenza assicura, con oneri a carico del bilancio consiliare, in attuazione delle disposizioni contenute nell articolo 4 della lr 5/1997, come modificato dalla lr 47/2012, sono i posteggi a Venezia presso l Autorimessa comunale che il Comune di Venezia con il proprio regolamento riserva agli enti pubblici con sede nel centro storico al fine di favorirne la permanenza agevolandone l accesso reso difficile dalla particolare collocazione geografica e il servizio natanti nelle modalità previste dal relativo disciplinare approvato dall Ufficio di Presidenza. Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all approvazione dell Ufficio di presidenza il seguente provvedimento. L'UFFICIO DI PRESIDENZA - udito il relatore, il quale dà atto che le strutture consiliari competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l osservanza delle norme regionali e statali in materia; - visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; - vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47; - vista la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5; - a voti unanimi e palesi; DELIBERA 1) di approvare le disposizioni allegate al presente provvedimento Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2010, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, di cui formano parte integrante; 2) di dare atto, con riferimento al contenuto delle disposizioni di cui al punto 1): - dell intesa espressa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2013 con riferimento ai paragrafi 3.3 e 3.4; - del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2013 alla disciplina di cui al paragrafo 4, relativa alle trattenute per le assenze dagli organi della regione; 3/6

4 - del recepimento di quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2013 in merito alle modalità per le comunicazione relative alle assenze dagli organi e all utilizzazione dell auto di servizio; 3) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1), per effetto di quanto disposto dall articolo 32, comma 1, della legge regionale 47/2012, hanno decorrenza dal 1 gennaio 2013, e che pertanto da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni approvate con la deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 11 del 15 marzo 2012; 4) di demandare al dirigente della struttura consiliare competente, individuata alla data di adozione del presente provvedimento nella Direzione amministrazione bilancio e servizi, l approvazione delle procedure e delle istruzioni necessarie per l applicazione delle disposizioni di cui al punto 1); 5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale. 4/6

5 ALLEGATO Disciplina del trattam ento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2010, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terrem otate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto. In d i c e 1. INDENNITÀ DI CARICA MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 5/1997) 2. INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 5/1997) I 3. RIMBORSO MENSILE DELLE SPESE PER L ESERCIZIO DEL MANDATO II (ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 5/1997) II 4. COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO ALL EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (ART. 7 LEGGE REGIONALE 5/1997) II 4.1 Riduzione del rimborso mensile delle spese per l esercizio del mandato II 4.2 Riduzione dell indennità di carica III 5. TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE (ART. 6 LEGGE REGIONALE 5/1997) IV 5.1 Missioni presso gli organi dello Stato IV 5.2 Missioni presso gli organi della Ue IV 5.3 Altre missioni in territorio nazionale o nel territorio di paesi Ue IV 5.4 Missioni di commissioni o deputazioni consiliari IV 5.5 Disposizioni per la limitazione delle spese di missione V 5.6 Criteri per il calcolo del rimborso spese in caso di utilizzo di auto propria per missioni fuori dal territorio regionale V 6. SERVIZI LOGISTICI E DI TRASPORTO PER L ACCESSO ALLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE DEL VENETO (ART. 4 LEGGE REGIONALE 5/1997) V 1. INDENNITÀ DI CARICA MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 5/1997) Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come sostituito dall articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, sono autoapplicative. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l indennità di carica mensile lorda è pari a euro 6.600,00 (seimilaseicento/00). 2. I n d e n n it à d i f u n z i o n e m e n s il e l o r d a (a r t ic o l o 1, c o m m a 2, l e g g e r e g io n a l e 5/1997) Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 2, della legge regionale 5/1997, come sostituito dall articolo 2, comma 1, della legge regionale 47/2012, sono autoapplicative. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l indennità di funzione mensile lorda è pari a: I/VI

6 a) euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell opposizione; c) euro 2.100,00 (duemilacento/00) per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti. 3. Rim b o r s o m e n s il e d e l l e s p e s e p e r l e s e r c iz io d e l m a n d a t o (ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 5/1997) 3.1 Le disposizioni di cui all articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale 5/1997, come sostituito dall articolo 2, comma 1, della legge regionale 47/2012, sono autoapplicative. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il rimborso mensile delle spese per l esercizio del mandato è pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 3.2 Per gli assessori non consiglieri il rimborso delle spese per l esercizio del mandato è quantificato secondo quanto disposto per gli assessori consiglieri ai sensi dell articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 5/ Per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per l intero mese o per una frazione, il rimborso spese mensile di cui al 3.1 è ridotto del dieci per cento, pari a un importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00). 3.4 Il rimborso spese mensile di cui al 3.1 è ridotto di un centesimo, pari ad un importo di euro 45,00 (quarantacinque/00), per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. Analoga riduzione è operata per gli assessori previa comunicazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di affari generali. 4. Co m m is u r a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o i n d e n n i t a r i o a l l e f f e t t i v a p a r t e c i p a z i o n e a l l e A TTIVITÀ ISTITUZIO N A LI (ART. 7 LEGGE REGIONALE 5/1997) 4.1 Riduzione del rimborso mensile delle spese per l esercizio del mandato Il rimborso mensile delle spese per l esercizio del mandato di cui al 3 è ridotto, in caso di assenza dalle sedute degli organi consiliari cui appartengono i consiglieri e della Giunta regionale, nella misura di euro 60,00 (sessanta/00) Ai fini della riduzione di cui al punto sono considerate, oltre alla Giunta regionale, le sedute dei seguenti organi consiliari: a) Consiglio regionale; b) commissioni consiliari permanenti di cui il consigliere fa parte ai sensi dei commi 1 e 2 dell articolo 16 del Regolamento (cosiddette commissioni di prima scelta ); II/VI

7 4.1.3 La riduzione si applica quale che sia il motivo dell assenza alle sedute degli organi consiliari, compresi il congedo formalmente comunicato e la delega regolarmente affidata ad altro consigliere, ad eccezione dei seguenti casi: a) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente del Consiglio; b) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente della Giunta, previa comunicazione al Presidente del Consiglio; c) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente del Consiglio, per i consiglieri; d) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente della Giunta regionale, per gli assessori Ai fini della non applicazione della riduzione del rimborso mensile delle spese per l esercizio del mandato, il mandato formale del Presidente della Giunta di cui alla lettera d) del 4.1.3, è comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale per gli assessori e a cura della propria Segreteria particolare per il Presidente Per le sedute della Giunta regionale la Segreteria della Giunta regionale comunica alla competente struttura del Consiglio regionale le assenze per le quali si applica la riduzione del rimborso mensile delle spese per l esercizio del mandato ai sensi della lettera d) del La riduzione non si applica se il consigliere nella giornata partecipa ad almeno una delle sedute degli organi consiliari di cui fa parte con diritto di voto. 4.2 Riduzione dell indennità di carica Ai consiglieri regionali che non partecipano ad almeno il venti per cento (con arrotondamento all unità superiore) delle votazioni consiliari utili - escluse quindi quelle in cui manca il numero legale -, effettuate mediante procedimento elettronico ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto con chiamata nominale, nel corso della medesima seduta consiliare, eccettuati i consiglieri che pur presenti in aula dichiarino formalmente di non partecipare al voto, si applica una riduzione pari a euro 40,00 (quaranta/00) La riduzione di cui al 4.2.1, ai sensi del comma 4 dell articolo 7 della legge regionale 5/1997, non si applica a: a) Il Presidente del Consiglio regionale; b) il Presidente della Giunta regionale; c) i vicepresidenti del Consiglio regionale La riduzione non si applica ai consiglieri che risultano assenti dalla seduta La riduzione non si applica quando il numero di votazioni, effettuate nella medesima seduta con le modalità indicate al punto 4.2.1, risulti inferiore a 5 (cinque). III/VI

8 5. Tr a t t a m e n t o d i m is s io n e d e l c o n s ig l ie r e r e g io n a l e f u o r i d a l t e r r it o r io r e g io n a l e (a r t. 6 l e g g e REGIONALE 5/1997) 5.1 Missioni presso gli organi dello Stato Le missioni presso gli organi centrali dello Stato, nella capitale, per lo svolgimento di attività inerenti il mandato, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale entro i seguenti limiti: a) permanenza massima di due giorni; b) utilizzo per il trasporto di mezzi pubblici (treno, aereo, etc); c) ammissione delle spese per il trasporto a mezzo taxi (o servizi simili) nella capitale; d) limite massimo di venti missioni per legislatura per i consiglieri regionali, elevato a quaranta per i componenti dell Ufficio di Presidenza e per i presidenti dei gruppi consiliari. 5.2 Missioni presso gli organi della Ue Le missioni presso gli organi dell Unione europea con sedi a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, per lo svolgimento di attività inerenti il mandato, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale entro i seguenti limiti: a) permanenza massima di due giorni; b) utilizzo di mezzi pubblici (treno, aereo, etc); c) ammissione delle spese per il trasporto a mezzo taxi (o servizi simili) nelle città di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo; d) limite massimo di cinque missioni per legislatura per tutti i consiglieri regionali. 5.3 Altre missioni in territorio nazionale o nel territorio di paesi Ue Possono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale quando la missione sia correlata a: a) funzioni di rappresentanza in manifestazioni o celebrazioni ufficiali; b) congressi o adunanze di organismi istituzionali che trattano argomenti relativi alle competenze regionali e per i quali sia pervenuto un invito ufficiale; c) convegni o simili iniziative di particolare rilievo su argomenti di considerevole interesse regionale, secondo la valutazione del Presidente Le missioni sono autorizzate entro i seguenti limiti: a) permanenza massima di due giorni, salvo diversa autorizzazione del Presidente; b) utilizzo prioritario di mezzi pubblici (treno, aereo, etc), con facoltà del Presidente di autorizzare l utilizzo dell auto propria qualora il luogo della missione sia raggiungibile con più facilità con tale mezzo; c) ammissione delle spese per il trasporto a mezzo taxi (o servizi simili) nelle località di missione. 5.4 Missioni di commissioni o deputazioni consiliari Le missioni di commissioni e di deputazioni consiliari sono autorizzate dall Ufficio di presidenza Le modalità di effettuazione della missione sono definite dall Ufficio di presidenza con il provvedimento di autorizzazione. IV/VI

9 5.5 Disposizioni per la limitazione delle spese di missione Per tutte le missioni in Italia e all estero sono utilizzati alberghi di categoria non superiore a quattro stelle, salvo diversa autorizzazione del Presidente Per tutte le missioni in Italia ed all estero il viaggio in treno può essere effettuato in prima classe Per tutte le missioni in Italia e all estero il viaggio aereo può essere effettuato soltanto in classe turistica, salvo diversa autorizzazione del Presidente Il limite massimo del rimborso per ogni pasto è determinato in euro 55,00 (cinquantacinque/00) per le missioni in territorio nazionale e in euro 75,00 (settantacinque/00) per le missioni all estero I limiti di spesa di cui al punto sono annualmente aggiornati dal dirigente della struttura consiliare competente sulla base della variazione accertata dall ISTAT dell indice FOI dei prezzi al consumo verificatasi a decorrere dal mese di gennaio dell anno precedente In caso di utilizzo autorizzato dell auto propria, il rimborso spese è calcolato con l applicazione della tariffa ACI come determinata al 5.6 e il percorso stradale più breve individuato con l utilizzazione dell applicazione informativa di cui Criteri per il calcolo del rimborso spese in caso di utilizzo di auto propria per missioni fuori dal territorio regionale Costituiscono parametro di riferimento per il calcolo del rimborso i costi standard di esercizio come calcolati dall ACI (tariffa ACI) per un autovettura a benzina in produzione di cilindrata compresa tra i e i centimetri cubici, con una percorrenza annua non superiore a chilometri Il costo di esercizio di cui al punto è aggiornato annualmente dal dirigente della competente struttura consiliare relazione agli aggiornamenti emessi dall ACI Il percorso stradale più breve di cui al è calcolato automaticamente mediante l applicazione informatica Route 66 ed è determinato dal dirigente della competente struttura consiliare L applicazione informatica utilizzata è aggiornata almeno annualmente con le mappe dei nuovi stradari. E facoltà del dirigente della struttura consiliare competente provvedere alla sostituzione della applicazione informatica con altra eventualmente risultante, sulla base di indagine di mercato, più efficace e precisa nel calcolo delle percorrenze. 6. Se r v iz i l o g is t ic i e d i t r a s p o r t o p e r l a c c e s s o a l l e s e d i is t it u z io n a l i d e l l a Re g io n e d e l V e n e t o (ART. 4 LEGGE REGIONALE 5/1997) Ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 5/1997, come sostituito dall articolo 4 della legge regionale 47/2012, e nelle more dell approvazione del Regolamento interno di amministrazione e organizzazione di cui all articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 Autonomia del Consiglio regionale, continuano ad essere garantiti ai consiglieri regionali i seguenti servizi logistici e di trasporto: a) con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale e con le modalità vigenti alla data di adozione del presente provvedimento: i) il parcheggio nell autorimessa del Comune di Venezia di Piazzale Roma dell autovettura propria; ii) il servizio natanti di cui all articolo 73 del Regolamento interno per l amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008; V/VI

10 b) con spese a carico del consigliere regionale l abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell ambito del territorio della Regione del Veneto. VI/VI

1. INDENNITÀ DI CARICA MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 5/1997)

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