CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI
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- Carmelo Bevilacqua
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1 CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI Art. 1 FINALITA Il presente Codice di Comportamento contiene norme finalizzate a qualificare le imprese di mediazione immobiliare secondo principi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza a tutela dei clienti nonché del lavoro e della professione dei mediatori immobiliari per la salvaguardia degli interessi di entrambe le parti nelle seguenti operazioni commerciali: compravendita immobiliare locazione ad uso abitativo locazione ad uso diverso da abitativo (uso commerciale) compravendita ed affitto di azienda (e ramo di azienda) locazione ad uso turistico di case e appartamenti per vacanze. Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L esercizio della professione di mediatore immobiliare è disciplinato da: Codice Civile: Art Diligenza nell adempimento Artt Del mandato (attività di mandatario a titolo oneroso) Art Mediatore Art Provvigione Art Rimborso delle spese Art Provvigione nei contratti condizionali o invalidi Art Pluralità di mediatori Art Responsabilità del mediatore Art Diligenza nell adempimento Art bis Trascrizione dei contratti preliminari Altra normativa: Legge n. 39/89 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore D.M. n. 452/1990 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione Legge n. 57/2001 art. 18; D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 122/2005 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo, a norma dell art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 (obbligo di dichiarazione in sede di stipula dell intervento dell agente immobiliare) 1/6
2 Legge n. 248/2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale, art. 2: disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali; Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 46 (nuovi obblighi agenti immobiliari) D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche (adempimenti in materia di antiriciclaggio) D.Lgs. n. 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, art. 73 D.Lgs n. 28/2010 Attuazione dell art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Art. 13 del D.Lgs. n. 28/2011 (certificazione energetica) Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercenti l attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Art. 3 ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO L adesione al Codice di Comportamento è aperta ad ogni singola impresa, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, che svolga la propria attività di mediazione immobiliare nella provincia di Lecce. L adesione, volontaria, comporta l accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Codice. La Camera di Commercio di Lecce, che si incarica di vigilare, in collaborazione con gli Enti aderenti al Codice, sull osservanza dello stesso, rende visibile l adesione pubblicando l elenco degli aderenti, cui potrà concedere successivamente - in uso gratuito - un Marchio Collettivo di Garanzia. La Camera di Commercio, altresì, qualora ricorrano i presupposti per l adozione di procedimenti sanzionatori nei confronti dell agente di affari in mediazione, avvia il procedimento ai sensi della vigente normativa. Gli Enti, Istituzioni e Associazioni di Categoria e dei Consumatori che hanno contribuito alla stesura del Codice, si impegnano a pubblicizzare, attraverso i propri siti internet e/o utilizzando altri sistemi di comunicazione, l iniziativa e l elenco degli aderenti alla stessa. I sottoscrittori del Codice si impegnano a garantire una leale e costante collaborazione con le istituzioni, gli Ordini Professionali e gli altri aderenti al Codice di Comportamento. Art. 4 REVISIONE DEL CODICE Il Codice di Comportamento verrà rivisto dal Tavolo di Lavoro presso la Camera di Commercio di Lecce ogni due anni o qualora se ne ravvisi l esigenza, in relazione all evoluzione normativa del settore. Il testo aggiornato verrà trasmesso a mezzo P.E.C. - dalla Camera di Commercio ad ogni aderente e, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, si intenderà integralmente e tacitamente accettato. 2/6
3 La mancata accettazione da parte degli aderenti dovrà essere comunicata per iscritto alla Camera di Commercio di Lecce e costituirà anche motivo di rinuncia ed inibizione all uso del Marchio Collettivo di Garanzia. RAPPORTO MEDIATORE/CLIENTE Art. 5 COMPORTAMENTO DEL MEDIATORE E DEL CLIENTE Nell esercizio dell attività di cui all art. 1 il mediatore immobiliare ed il cliente devono porre in essere comportamenti trasparenti e/o non ingannevoli. Art. 6 QUALIFICA DEL MEDIATORE Fin dal primo incontro con il cliente, il mediatore immobiliare, od il suo collaboratore, fornirà di sua iniziativa: 1. le informazioni relative alla qualifica dell impresa di mediazione; 2. la prova della sua iscrizione al Registro delle imprese per l attività di agente immobiliare; 3. l esibizione del tesserino identificativo rilasciato dalla Camera di Commercio; 4. l adesione al presente Codice di Comportamento ; 5. la dimostrazione dell eventuale deposito presso la Camera di Commercio di competenza dell eventuale modulistica utilizzata; 6. l elenco dettagliato dei servizi e prestazioni unitamente al preventivo delle relative spese; 7. la dimostrazione dell avvenuto adempimento relativo all obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ai sensi dell art. 18 della legge n. 57/2001; 8. il mediatore si fa carico di esporre chiaramente e con la massima visibilità all interno della sua agenzia un organigramma relativo al mansionario dei collaboratori. Art. 7 IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE Fin dal primo incontro, il cliente fornirà di sua iniziativa le proprie generalità ed il consenso al trattamento dei dati sensibili, ove richiesto, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Art. 8 RAPPORTI CON IL VENDITORE E/O LOCATORE Il mediatore immobiliare dovrà illustrare diligentemente e dettagliatamente le caratteristiche peculiari del proprio operato. In sede di determinazione del prezzo di compravendita o del canone di locazione, in assenza di specifica perizia estimativa, il mediatore immobiliare, su richiesta del venditore e/o locatore, effettuerà una sua valutazione commerciale del bene in forma scritta, esponendo il criterio di stima seguito ed i relativi computi, concordando con il cliente consumatore, preferibilmente per iscritto, l eventuale costo della perizia. 3/6
4 In caso di incarico verbale, il mediatore immobiliare comunicherà per iscritto al cliente, previo suo consenso anche verbale, tutte le condizioni dell accordo, anche sotto il profilo economico (prezzo di vendita/canone di locazione e compenso per l attività di mediazione), con specificazione accurata delle proprie prestazioni e competenze, allegando la copia del presente Codice di Comportamento. (A titolo di esempio: valutazione dell immobile, esame ed analisi della documentazione relativa, pubblicità con inserimento di annunci pubblicitari/promozionali, esposizione cartello presso la vetrina dell agenzia, esposizione cartello sull immobile, accompagnamento dei clienti interessati a visionare l immobile, invio periodico dell elenco dei clienti a cui è stato proposto l immobile, assistenza nella ricerca della documentazione relativa all immobile, stesura contratto preliminare/contratto di locazione, spese generali di agenzia). Il testo della lettera raccomandata, vincolante per gli aderenti al Codice, verrà concordemente elaborato e messo a disposizione della Camera di Commercio di Lecce. Al mediatore immobiliare, a fronte della manifestazione di un reale interesse da parte del cliente per il conferimento d incarico, in esclusiva o in non esclusiva, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: il titolo di provenienza, al fine di accertare la proprietà e la disponibilità dell immobile e la sussistenza di eventuali vincoli, servitù o altro; il certificato di agibilità e/o abitabilità, al fine della verifica dello stato dell immobile secondo la normativa edilizia ed urbanistica vigente; elaborato progettuale del fabbricato con timbro di approvazione del progetto da parte dell Ente competente con indicazione di dettaglio dei dati di consistenza; planimetrie catastali (nel caso di fabbricati), conformi alla normativa vigente; elaborato planimetrico catastale (nel caso di fabbricati condominiali), conformi alla normativa vigente; estratto di mappa catastale (nel caso di terreni); autocertificazione relativa all assenza di opere abusive o in difformità al progetto approvato; due verbali di assemblee di condominio e/o dei bilanci preventivi e consuntivi o l autorizzazione, per iscritto, del venditore all invio/consegna da parte dell amministratore di condominio dei medesimi documenti; APE (Attestato di Prestazione Energetica). alla definizione della transazione (locazione o vendita ) il mediatore è tenuto all emissione della fattura relativa ai compensi percepiti. Il mediatore immobiliare potrà richiedere qualunque documento integrativo idoneo a precisare la consistenza e/o la legittimità del bene. Art. 9 RAPPORTI CON L ACQUIRENTE, IL LOCATARIO E L AFFITTUARIO Ai soggetti di cui al presente articolo non potranno essere addebitate spese che non siano state preventivamente concordate con il mediatore immobiliare. Sono escluse le spese (non precedentemente preventivate tra le parti) che rientrano nella gestione turistica di case vacanza ove il mediatore immobiliare agisce con mandato e sostiene i costi in nome e per conto del proprietario. 4/6
5 Art. 10 CONTROLLI Il mediatore immobiliare ha l obbligo di effettuare almeno una visura ipotecaria al massimo entro i 10 giorni antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto preliminare, ovvero prima del trasferimento di qualsiasi somma di denaro, a qualsiasi titolo corrisposta, a mani del venditore. Art. 11 ATTIVITA Il mediatore immobiliare nella gestione dell affare, a seguito d incarico, dovrà seguire le seguenti direttive: 1. dovrà osservare l art c.c. che dispone: Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell ultima girata dei titoli emessi per il suo tramite ; 2. sarà obbligato a fornire una corretta informazione che non si esaurisce nel vincolo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, ma comprende, altresì, quello di fornire informazioni veritiere e comunque tali da indurre la parte a non concludere l affare senza la necessaria consapevolezza circa le caratteristiche dell affare medesimo; 3. sarà tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale che comprende, in positivo, l obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle; 4. potrà far sottoscrivere all acquirente locatario affittuario regolare proposta irrevocabile d acquisto di locazione di affitto, con le precise condizioni richieste per la sottoscrizione del conseguente contratto preliminare o di locazione o di affitto; 5. dovrà sottoporre al venditore locatore, concedente la proposta irrevocabile di acquisto di locazione di affitto ricevuta e, se da questi accettata, darne notizia al proponente per la sottoscrizione del conseguente preliminare di compravendita nei tempi e nei modi proposti; 6. nella conduzione del rapporto di mandatario per la locazione di case vacanza, il mediatore immobiliare si impegna a gestire gli immobili con la diligenza e la serietà del buon padre di famiglia, rispettare le indicazioni riportate nel mandato ed effettuare la rendicontazione sull operato, fatto salvo il rispetto del mandante degli obblighi di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l esecuzione del mandato (e per l adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in nome proprio), nonché di rimborsare le anticipazioni con gli interessi legali, il compenso che gli spetta e risarcire gli eventuali danni subiti dal mandatario a causa dell incarico. Art. 12 FORMAZIONE Il mediatore iscritto al presente Codice è tenuto a partecipare ogni anno ad eventi formativi che prevedano l attribuzione di crediti formativi professionali. 5/6
6 Art. 13 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE L impresa aderente al Codice di Comportamento si impegna a proporre ai clienti l inserimento nell incarico di vendita, nella proposta d acquisto e nel contratto preliminare, nonché nel contratto di locazione, della seguente clausola di Conciliazione ed Arbitrato: Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Lecce presso la Camera di Commercio di Lecce e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Lecce, secondo il suo Regolamento, alla quale è demandata la nomina dell Arbitro Unico. Gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente Codice di Comportamento s impegnano a promuovere l utilizzo del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Lecce. Art. 14 SPECIFICHE La regolamentazione dei crediti formativi, nonché le norme contenute nel presente Codice, potranno essere ulteriormente specificate con l adozione di appositi regolamenti. Art. 15 ENTRATA IN VIGORE Il Codice entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Lecce. 6/6
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