I L M N O P Q. A Evoluzione della normativa nazionale F Guida alla classificazione della Commissione dell 8 giugno 2015

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1 Mauro Sanna

2 A INDICE F A Evoluzione della normativa nazionale F Guida alla classificazione della Commissione dell 8 giugno 2015 A1 A1 Decisione 3 maggio 2000 n. 532 G G Comparazione tra Legge 11 agosto 2014, n. 116 art, 13, e guida della Commissione per classificazione dei rifiuti con codici a specchio A2 A2 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002 H Procedura per l attribuzione del codice CER sulla base della origine A3 A3 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 I Procedura per la classificazione di un rifiuto con codice speculare A4 A4 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 L Modifiche intervenute a partire dal 1 giugno 2015 A5 H A5 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 M Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/Ce(CLP) A6 I L A6 Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 N Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue allegato III B B Procedura per la classificazione di un rifiuto O Introduzione dell allegato alla Decisione 2014/955/Ue C C Analisi percolato discarica P Modifiche introdotte dalla Decisione 2014/955/Ue D E Allegato alla Decisione 2000/532/Ce prima delle modifiche introdotte dalla Dec. 2014/955/Ue Premessa "All'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06- Classificazione dei rifiuti. M N O P Q Q Caratteristiche di pericolo e limiti di concentrazione

3 Tavola A Evoluzione della normativa nazionale in materia di classificazione dei rifiuti 1) 6 settembre 2000 pubblicazione della Decisione 3 maggio 2000 n. 532 contenente il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). (Tavola A1) 2) 9 aprile 2002 circolare Ministero dell'ambiente denominata Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, contenente le indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento co munitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (Tavola A 2) 3) 14 aprile 2006 pubblicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia di tutela ambientale Il nuovo testo normativo riprendeva integralmente quanto già riportato nei punti 3.4 e 5 dell allegato alla Circolare Ministeriale. e il Catalogo Europeo Rifiuti(Tavola A 3) 4) pubblicazione del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che riprendeva quanto già riportato nei punti 3.4 e 5 dell allegato alla Circolare Ministeriale. (Tavola A 4) 5) pubblicazione del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n che anche se in modo diverso continuava a proporre una versione tutta italiana della Decisione(Tavola A 5) 6) Decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 che modifica ed integra il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che contiene infine il testo della Decisione(Tavola (Tavola A 6)

4 Tavola A1 Decisione 3 maggio 2000 n. 532 (6 settembre 2000) Punti 4 e 6 dell allegato alla Decisione 2000/532/CE 4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.

5 Tavola A2 Direttiva 9 Aprile 2002 Del Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio. Circolare contenente le indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001. Punti 3, 4 e 5 dell allegato alla Direttiva Ministeriale 9 aprile I rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3aH8, H10 eh11 del medesimo allegato, una opiùdelleseguenti caratteristiche: omissis. limiti Art 2 Decisione n 2000/532/Ce 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva /CEE del Consiglio. Per le carat teristiche da H3 a H8, Hl0 e Hl1 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

6 TAVOLA A3 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia di tutela ambientale (14 aprile 2006) Punti 3, 4 e 5 dell allegato 3, 4. I rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: omissis limiti Art 2 Decisione n 2000/532/Ce 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni(ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva /CEE del Consiglio. Per le carat teristiche da H3 a H8, Hl0 e Hl1 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere corretta mente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

7 TAVOLA A4 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. che modifica ed integra il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia di tutela ambientale L allegato non presenta alcuna modifica

8 TAVOLA A5 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n che modifica ed integra Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Punti 3, 4 e 5 dell allegato D del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n ,4. I rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:..omissis.. limiti Art 2 Decisione n 2000/532/Ce Ai fini del presente Allegato per sostanza pericolosa si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per metallo pesante si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I.

9 TAVOLA A6 Decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2. che modifica ed integra il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Punto 5 dell allegato D del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 contenente Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 come modificato ed integrato dal. Decreto legge 25 gennaio 2012, n Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/Ce non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo lemodalitàdell'accordoadrperlaclasse9 M6eM7". Con il Decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 dopo 12 anni si è posto così fine alla farsa messa in scena in Italia al momento della entrata in vigore della Decisione 3 maggio 2000 n 532 (2000/532/CE) Nel decreto nuove considerazioni limitative sono però introdotte, rispetto a quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE, per l'attribuzione della caratteristica di pericolo ecotossico H14.

10 TAVOLA B Principali argomentazioni per non procedere alla corretta caratterizzazione di un rifiuto a) è impossibile determinare tutte le sostanze pericolose; b) è inutile determinare tutte le sostanze pericolose, un rifiuto ha caratteristiche specifiche precise, come se fosse un prodotto che scaturisce da un processo produttivo per cui, note le materie prime che intervengono in esso, sono conseguentemente note o comunque ipotizzabili le sostanze che possono essere presenti nel rifiuto. Non si tiene conto che spesso i rifiuti non derivano da un processo produttivo ma da processi di combustione o di trattamento termico, da processi di degradazione e lisciviazione o comunque per alterazione incontrollata del materiale originario. In questi casi, le sostanze che li costituiscono sono del tutto ignote e non ipotizzabili. a) è un rifiuto pericoloso solo presunto quello a cui sono attribuiti i codici speculari, ed perciò è da dimostrare che esso presenti effettivamente caratteristiche di pericolo, b) non è possibile determinare alcune classi di pericolo perché per esse non sono previsti i metodi, non si utilizzavano però specifici test, anche se ammissibili. c) si limitano le classi di pericolo da indagare, come ha fatto in modo errato per 12 anni la normativa italiana, non considerando, le classi di pericolo H1, H2, H9, H12, H13, H14, d) si rinvia l'adempimento della classificazione all'organo di controllo, come se questa non fosse condizione pregiudiziale alla sua gestione facente capo al detentore dello stesso e) Caratterizzazione insufficiente e non corretta

11 TAVOLA C Parametri ricercati in un percolato di discarica di RSU Parametri ricercati ph Solventi organici aromatici Clorometano Pesticidi fosforati Benzo(a)antracene Conducibilità Benzene 1,2 dicloropropano Azinfos etile Benzo(a)pirene Solidi sedimentabili Etilbenzene 1,2,3 tricloropropano Azinfos metile Benzo(b)fluorantene Solidi sospesi totali Stirene Esaclorobutadiene Bromofos Benzo(g,h,i)perilene COD Toluene Clorobenzeni Clorfenvinfos Benzo(k)fluorantene Metalli Para xilene 1,2,4 diclorobenzene Clorpirifos Crisene Alluminio Solventi organici alogenati 1,2,4,5 tetraclorobenzene Clorpirifos metile Dibenzo(a,h)antracene Arsenico Cloruro di vinile Pentaclorobenzene Demeton O Fenantrene Rame Cloroformio Esaclorobenzene Demeton S metile Fluorantene Cadmio Diclorometano Pesticidi clorurati Diazinone Fluorene Cromo Bromodiclorometano Aldrin Dimetoato Indeno(1,2,3 c,d)pirene Cromo esavalente VI Dibromoclorometano Endrin Eptenofos Naftalene Ferro Manganese Mercurio Nichel Tribromometano (bromoformio) Tetracloruro di carbonio 1,1 dicloroetano 1,2 dicloroetano Dieldrin Etion Pirene Alfaesaclorocicloesano Betaesaclorocicloesano Fenitrotion Fosalone Malaoxon Solventi organici azotati 2 metil 4,6 dinitrofenolo 2 nitrofenolo Piombo 1,2 dibromoetano Eptacloro Malation 4 nitrofenolo Stagno 1,1,1 tricloroetano p,p DDT Metidation Nitrobenzeni Zinco 1,1,2 tricloroetano o,p DDE Paraoxon Nitrobenzene Cloruri 1,1,1,2 tetracloroetano p,p DDD Paraoxon metile 1,2 dinitrobenzene Solfati 1,1,2,2 tetracloroetano o,p DDD Paration 1,3 dinitrobenzene Fosforo 1,1 dicloroetilene alfa clordano Paration metile Cloronitrobenzeni Azoto ammoniacale (NH4) 1,2 dicloroetilene gamma clordano Pirimifos metile Azoto nitroso Tricloroetilene alfa endosulfano Tetraclorvinfos Deltaesaclorocicloesano 1 cloro,3 nitrobenzene 1 cloro,4 nitrobenzene Azoto nitrico Tetracloroetilene beta endosulfano Vamidotion Ammine aromatiche Azoto totale Cloro benzene Metossicloro Idrocarburi policiclici aromatici Anilina Sostanze oleose totali 1,2 diclorobenzene Alaclor Acenaftene Difenilammina Idrocarburi totali 1,3 diclorobenzene Isodrin Acenaftilene p toluidina Fenoli 1,4 diclorobenzene Atrazina Antracene Tensioattivi anionici

12 TAVOLA D Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06, corrisponde all allegato alla Decisione 2000/532/Ce prima delle modifiche introdotte dalla Decisione 2014/955/Ue 6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.

13 TAVOLA E Art. 13 "b bis) bis) legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione del Dl 91/2014 Premessa "All'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 Classificazione dei rifiuti. 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce. 2. Se un rifiuto è classificato con Codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. 3. Se un rifiuto è classificato con Codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con Codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. 5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

14 TAVOLA F

15 TAVOLA G Comparazione tra quanto contenuto nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 art, 13, e quanto previsto dal documento della Commissione per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti identificati con codici a specchio. [Capitolo 3 del medesimo (pagine 24 30)] Commissione Europea Documento di riferimento per la definizione e classificazione dei rifiuti pericolosi Versione provvisoria del 15 giugno Tutti i rifiuti non esclusi esplicitamente dall applicazione delle Direttiva 2008/98/CE devono essere classificati in accordo con la medesima Direttiva ed in accordo con la Decisione 2000/532/CE e questo deve essere fatto in conformità a quanto riportato nel presente documento(righe ) Art. 13 "b bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 116 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento delle tariffe elettriche, il rilancio e lo sviluppo delle imprese Conversione del Dl 91/2014 "All'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 è premessa la seguente disposizione: Classificazione dei rifiuti: 1.La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce. Continua

16 TAVOLA G Documento Commissione Europea Art. 13 "b bis) della Legge 11 agosto 2014, n Nel caso in cui il rifiuto è identificato con un codice pericoloso assoluto esso è classificato come tale e nessun accertamento in proposito è necessario (Righe ) 2. Se un rifiuto è classificato con Codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. 3. Nel caso in cui il rifiuto è identificato con un codice non pericoloso assoluto esso è classificato come tale e nessun accertamento in proposito è necessario(righe ) 4. Nel caso in cui vi sia la possibilità di assegnare al rifiuto un codice pericoloso assoluto o in alternativa un codice non pericoloso assoluto è necessario procedere alla sua classificazione secondo i passaggi (3-5) indicati nel capitolo 3.2 al fine di determinare se ad esso debba essere assegnato il codice di rifiuto non pericoloso o un codice di rifiuto pericoloso(righe ) 3.Se un rifiuto è classificato con Codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con Codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Continua

17 TAVOLA G Documento Commissione Europea Art. 13 "b bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 116 Vi sono varie possibilità per determinare quali sostanze sono presenti in un rifiuto e se queste sono pericolose (Righe ): le informazioni possedute dal produttore originario della sostanza o oggetto prima che esso divenisse un rifiuto, ad esempio le schede di sicurezza o l etichettatura (vedere più in dettaglio l Annesso B) (Righe ); conoscenza approfondita del processo e delle reazioni chimiche da cui si genera il rifiuto e la conoscenza delle sostanze in ingresso al processo e quelle intermedie di reazione(righe ). Solo quando sono stati completati i passaggi del punto 3 è possibile conoscere la composizione del rifiuto in esame. Questo significa avere la conoscenza di quali sostanze sono contenute e come esse sono classificate chimicamente (ad esempio se ad esse è assegnata un codice di indicazione di pericolo in accordo al regolamento CLP)(Riga ). Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. Continua

18 TAVOLA G Documento Commissione Europea Art. 13 "b bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 116 Sulla base di tali conoscenze indirette mediante le due procedure seguenti è possibile stabilire se un rifiuto possiede le caratteristiche di pericolo e perciò esso è da classificare come pericoloso(righe ): verifica se le soglie limite per l assegnazione dei codici di indicazione di pericolo (determinati dalle caratteristiche di pericolo da HP4 a HP1, vedere Annesso C4) sono superate dalle sostanze presenti nel rifiuto in esame(righe ); sottoporre il rifiuto a test per verificare se esso presenta o no caratteristiche di pericolo(riga 769). 5. E da evidenziare in particolare in relazione alle sostanze chimiche inorganiche che le analisi chimiche possono non rilevare lo specifico composto presente nel rifiuto ma soltanto identificare i singoli cationi ed anioni. 5.Se i componenti di unrifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Infine se la composizione del rifiuto non è chiara e non vi è alcuna possibilità di procedere ad un approfondimento con gli ulteriori passaggi conoscitivi riportati nel capitolo seguente, il rifiuto è da classificare come pericoloso(righe ). 6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"

19 TAVOLA H Procedura da adottare per l attribuzione del codice CER sulla base dell origine del rifiuto Il rifiuto è compreso in uno dei seguenti capitoli del Catalogo da 01 a 12 e da 17 a 20? NO Il rifiuto è compreso in uno dei seguenti capitoli del Catalogo 13, 14, 15 NO IL rifiuto è compreso tra quelli indicati nel capitolo 16 del Catalogo? NO Il rifiuto viene classificato dal codice 99 del capitolo relativo all effettiva origine del rifiuto SI SI SI Il rifiuto vieneclassificato con il codice CER della categoria che gli compete Il rifiuto viene classificato con il codice CER della categoria che gli compete Il rifiuto viene classificato con il codice CER della categoria che gli compete

20 TAVOLA I Procedura per la classificazione di un rifiuto con codice speculare ai sensi della Decisione 2000/532/CE SI NO Il rifiuto è classificato come non pericoloso assoluto nell allegato alla Decisione 2000/532/CE e sm.i.? NO Il rifiuto è classificato come pericoloso assoluto nell allegato alla Decisione 2000/532/CE e sm.i.? NO Il rifiuto è classificato con un codice a specchio nell allegato alla Decisione 2000/532/CE e sm.i.. Il rifiuto è stato sottoposto a caratterizzazione chimica? SI NO SI Il rifiuto è stato valutato con un metodo di prova come SI pericoloso? NO La concentrazione delle sostanze pericolose presenti NO sono tali da fargli attribuire una o più caratteristiche di SI pericolo da HP1 a HP15 ai sensi del Reg. 1357/2014/CE? Il rifiuto è da classificare come non pericoloso Il rifiuto è da classificare come pericoloso

21 TAVOLA L Modifiche intervenute nella normativa europea a partire dal 1 giugno Regolamento (Ce) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica della normativa concernete l etichettatura, l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose [Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP) e Direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (DPP)] 2. Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue, modifica delle prescrizioni contenute nell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce Classi HP e Nuovi limiti 3. Decisione 2014/955/Ue che modifica la Decisione 2000/532/Ce (allegato D della 3. Decisione 2014/955/Ue che modifica la Decisione 2000/532/Ce (allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06) Nuovo elenco dei rifiuti

22 TAVOLA M Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/Ce Parlamento europeo e Consiglio dell'unione europea (CLP) Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 A partire dal 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) sostituisce la direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP) e la direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (DPP), abrogate dal 1 giugno Principale finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa.

23 TAVOLA N Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue della Commissione europea Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Modifica le prescrizioni incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, sostituito dal 1 giugno 2015dal Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue ed assegna i codici di classe e categoria di pericolo ed i codici di indicazione di pericolo per i componenti dei rifiuti ai fini della classificazione Le caratteristiche di pericolo sono così adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, conseguentemente sono mutate anche le prescrizioni della decisione 2000/532/Ce per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi.

24 TAVOLA O Introduzione all allegato alla Decisione 2014/955/Ue che ha modificato la Decisione 2000/532/Ce (allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06) Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce o, se non diversamente specificato nel regolamento (Ce) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (Ce) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

25 TAVOLA P Allegato alla Decisione 2000/532/Ce (allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06) prima delle modifiche introdotte dalla Decisione 2014/955/Ue che ha modificato l elenco dei rifiuti previsto dalla Decisione(allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06) Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica. Allegato alla Decisione 2014/955/Ue che ha modificato l elenco dei rifiuti previsto dalla Decisione 2000/532/Ce (allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06): Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinanonel rifiutouna o più delle caratteristiche di pericolodahp1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce o, se non diversamente specificato nel regolamento (Ce) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (Ce) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

26 TAVOLA Q Caratteristiche di pericolo e codici di pericolo dei rifiuti previsti dall'allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dal Regolamento n. 1357/2014/CE del 18 dicembre 2014, in vigore dal 1 giugno 2015, metodi di valutazione e limiti di concentrazione superati i quali il rifiuti è da classificare come pericoloso. HP1 - Esplosivo Caratteristiche di pericolo Codice di pericolo H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241 Metodi di valutazione e limiti di concentrazione Valutare con metodo specifico (Reg 440/08) HP 2 - Comburente H270, H271, H272 Valutare con metodo specifico (Reg 440/08) HP3 - Infiammabile H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228 Liquido: Pl < 60 C Gasolio, carburante diesel e oli da riscaldamento leggeri con PI tra 55 e 75 C Solido e liquido piroforico. Si infiamma in meno di 5 min a contatto con aria. Solido. Si infiamma per sfregamento Gassoso. Si infiamma a temp. < 20 C a contatto con aria e pressione di 101,3 kpa Idroreattivo. A contatto con acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose Altri rifiuti infiammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici e rifiuti autoreattivi infiammabili Continua

27 TAVOLA Q Caratteristiche di pericolo HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione Codice di pericolo Metodi di valutazione e limiti di concentrazione H314 1% H318 10% H 315 e H319 20% H370 1% H371 10% H335 2Q% H372 1% H373 10% H304 10% Continua

28 TAVOLA Q HP6 - Tossicità acuta Caratteristiche di pericolo Codice di pericolo Metodi di valutazione e limiti di concentrazione H300 Acute Tox 1 (oral) 0,1 % H300 Acute Tox 2 (oral) 0,25 % H301 Acute Tox 3 (oral) 5% H302 Acute Tox 4 (oral) 25% H310 Acute Tox 1 (dermal) 0,25 % H310 Acute Tox 2 (dermal) 2,5% H311 Acute Tox 3 (dermal) 15% H312 Acute Tox 4 (dermal) 55% H330 Acute Tox 1 (Inhal) 0,1% H330 Acute Tox 2 (Inhal) 0,5% H331 Acute Tox 3 (Inhal) 3,5% H332 Acute Tox 4 (Inhal) 22,5 % Continua

29 TAVOLA Q HP7 - Cancerogeno Caratteristiche di pericolo Codice di pericolo Metodi di valutazione e limiti di concentrazione H350 0,1% H351 1% HP8 - Corrosivo H314 5% HP9 - Infettivo La materia in Italia è regolata dal DPR 254/2003 HP10 - Tossico per la riproduzione HP11 - Mutageno H360 0,3% H361 3% H340 0,1% H341 1% HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta EUH029, EUH031, EUH032 Valutato con metodi di prova o linea guida HP13 - Sensibilizzante HP14 - Ecotossico HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarle successivamente H317 10% H334 10% H205, EUH001, EUH019, EUH044 In attesa di studio supplementare E' sufficiente che contenga la sostanza indipendentemente dalla sua concentrazione

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