ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE: Circolare 22/02/2008 N. 23

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1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE: Circolare 22/02/2008 N. 23 Intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'art. 5 del D.LGS. 80/92. Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati - prestazioni garantite - presupposti di intervento - domanda - documenti a corredo - decorrenza della garanzia - istruzioni Oggetto: intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'art. 5 del D.LGS. 80/92. Indice: 1. Premessa. 2. Il Fondo di Garanzia. 3. I soggetti assicurati. 4. Le prestazioni. 5. Procedure che danno titolo all'intervento. 6. I presupposti per l'intervento del Fondo. 7. La domanda. 8. I documenti a corredo della domanda. 9. Decorrenza della garanzia. 10. Istruzioni operative provvisorie. 1. Premessa. Con Direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 il Consiglio delle Comunità Europee ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. La tutela riguarda non solo i crediti di lavoro [1], ma anche la posizione di previdenza complementare. L'art. 8 della citata Direttiva (All. 1), infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire "gli interessi dei lavoratori subordinati" per quanto riguarda i "diritti maturati ed in corso di maturazione" in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza. Lo Stato Italiano ha dato attuazione a questa direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 1992, n. 36 S.O. ed entrato in vigore il 28 febbraio successivo. 2. Il Fondo di garanzia. L'art. 5 del D.Lgs. 80/92 (All. 2) ha previsto l'istituzione presso l'inps di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare. La norma prevede che tale fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, (All. 3) pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare. 3. I soggetti assicurati. Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'isvap, così come previsto dall'art. 13, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 252/05 (All. 4).

2 In caso di morte dell'assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell'ago alla pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare. Nel caso di morte del titolare di una prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell'assicurazione generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni. Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi. 4. Le prestazioni Considerato che l'art. 5 del D.Lgs. 80/92 rinvia all'art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito con L , n. 166 il quale fa generico riferimento alle contribuzioni ed alle somme versate o accantonate alla previdenza complementare, sono garantiti dal Fondo: a) il contributo del datore di lavoro; b) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato; c) la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il T.F.R. di cui all'art. 2 della L. 297/82 (All. 5). Al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del T.F.R. È esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio. È altresì esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia. Si precisa che i contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa. 5. Procedure che danno titolo all'intervento. In virtù del rinvio dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 80/92 alle procedure previste dall'art. 1 dello stesso decreto, danno titolo all'intervento del Fondo le seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria (art. 1 comma 1 D.Lgs. 80/92 - All. 6); inoltre, qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1 della L.F.(All. 7), il Fondo potrà intervenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1 comma 2, D.Lgs. 80/92). Con riferimento al concordato preventivo si precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 L.F.- All. 8) e pertanto il Fondo potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a periodi precedenti la data del citato decreto. 6. Presupposti per l'intervento del Fondo Analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dall'art. 2 della L. 297/82, le modalità di intervento del Fondo differiscono a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali citate al paragrafo precedente.

3 Per l'individuazione dei criteri distintivi tra le due categorie si rinvia al par della circolare 7 marzo 2007 n In caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l'intervento del Fondo sono: a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda; b) cessazione del rapporto di lavoro; c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'unione Europea; d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo. a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. L'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); in secondo luogo, soddisfa il requisito, espressamente previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 80/92, che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare. Il lavoratore che chiede l'intervento del Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di previdenza complementare regolamentate dal D.Lgs. 252/05 [2]. Il Fondo di garanzia può intervenire anche per le forme di previdenza complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, purché esse abbiano ottenuto l'iscrizione all'apposito albo tenuto dalla COVIP. Il fondo di previdenza complementare presso il quale il Fondo di garanzia è chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è verificata l'omissione contributiva nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione. b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato. La domanda di intervento del Fondo potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di lavoro insolvente. Si rinvia al par lett. a) della circolare 7 marzo 2007, n. 53 per gli ulteriori chiarimenti. c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedura concorsuali previste dall'art. 1 del D.Lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'unione Europea. Si rinvia alle disposizioni impartite al par lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo. L'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 80/92 prevede che il lavoratore possa chiedere l'intervento del Fondo, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che, in via generale l'accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura. Di conseguenza, analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dalla L. 297/82 è escluso l'intervento del Fondo quando la tardiva ammissione del credito sia impedita dall'avvenuta chiusura della procedura concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal 1 comma dell'art. 101 L.F. (All. 9). Invece, diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del T.F.R. e dei crediti di lavoro, il Fondo potrà

4 intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere all'accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L.F. - All. 10) purché il credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo. Sempre con riferimento all'accertamento del credito si precisa che qualora l'importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell'istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l'effettiva entità degli stessi In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l'intervento del Fondo sono: a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda. Si rinvia al par. 6.1 lett. a). b) cessazione del rapporto di lavoro. Si rinvia al par. 6.1 lett. b). c) accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare. Si rinvia al par lett. d) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. d) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.. Si rinvia al par lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. e) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata. Si rinvia al par lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n Domanda La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata alla Sede dell'inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio. La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (PPC/D) oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello. Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere presentata a partire dalle date di seguito indicate: a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 31 giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L.F. (All. 11 e 12); b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse; c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni; d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione; e) in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione

5 all'interessato del ricavato dell'esecuzione. In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l'intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art c.c. (All. 13) decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 8. I documenti a corredo della domanda 8.1. Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'istituto); - modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura; - modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; - copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo; - attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e' stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2 e 3 comma art. 98 L.F. (All. 14) (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale); - copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo l'importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri crediti) Concordato preventivo - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'istituto); - modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni; - modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; - copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'unione Europea - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'istituto); - copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di contribuzione alla previdenza complementare); - dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche; - mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; - modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi.

6 8.4. Esecuzione individuale - copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'istituto); - mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; - modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; - decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 della L. F.; - originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata; - copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi; - copia autentica del verbale di pignoramento negativo, come precisato al paragrafo lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n. 53; - visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro; - certificato di residenza del datore di lavoro. 9. Decorrenza della garanzia Per espressa previsione normativa (art. 5 comma 4 del D.Lgs. 80/92) la garanzia del Fondo opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del decreto. In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale in un altro Stato dell'unione Europea, la garanzia del fondo decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 186/05). Resta inteso che le domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione indicata al par Istruzioni operative provvisorie Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 252/05 ed attualmente giacenti presso la D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi territorialmente competenti per l'istruttoria e la successiva liquidazione. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere che la procedura concorsuale è stata chiusa: a) se il fallimento è stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell'attivo, il lavoratore dovrà produrre: copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione della cancelleria Tribunale che non vi sono stati riparti parziali, in caso contrario copia autentica anche dei riparti parziali; b) se il fallimento è stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà produrre copia autentica del decreto di chiusura (solo per le procedure aperte prima del , data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare); c) per i fallimenti aperti dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento interviene senza che si sia proceduto alla verifica dello stato passivo (previsione insufficiente realizzo - art. 102 L.F.) il lavoratore oltre al decreto di chiusura dovrà dimostrare che il credito per i contributi omessi alla previdenza complementare è stato accertato giudizialmente.

7 [1] Per la tutela dei crediti di lavoro vedi circolare 7 marzo 2007, n. 53. [2] Fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti ad adesione collettiva o individuale, contratti di assicurazione sulla vita, forme pensionistiche complementari comunitarie operanti in Italia ai sensi dell'art. 15 ter del D.Lgs. 252/05. Allegato 1 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 8 direttiva n. 80/987/CEE Dir n. 80/987/CEE Direttiva del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Articolo 8 Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale. Allegato 2 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 5, D.lgs. n. 80/1992 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 Attuazione della Direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 5. Disposizioni in materia di previdenza complementare. 1. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia. 2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi. 3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. [Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione dell'inps, vengono determinate: a) le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1; b) la parte del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'art. 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, che deve essere destinata al finanziamento del Fondo] (10). 6. [A partire dal 1 gennaio 1993, se necessario, si procederà all'elevazione della misura del contributo medesimo, in relazione alle esigenze di gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1] (11).

8 (10) Comma abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005 come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n (11) Comma abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005 come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n Allegato 3 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 9 bis, DL n. 103/1991 D.L , n. 103 Disposizioni urgenti in materia previdenziale convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 1 giugno 1991, n bis. Interpretazione autentica. 1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione (29) (30). 2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori (31). 3. Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione (32). (29) Con sentenza 6-8 settembre 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 13 settembre 1995, n Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, primo periodo, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n Successivamente, detto comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 193, L. 23 dicembre 1996, n (30) La Corte costituzionale sentenza 6-8 settembre 1995, n. 421 (Gazz. Uff. 13 settembre 1995, n. 38, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (31) Vedi, anche, l'art. 58, comma 11, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 16, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

9 (32) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n Allegato 4 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 13, D.lgs. n. 252/2005 D.Lgs , n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari. 13. Forme pensionistiche individuali. 1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12; b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi (30). 2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c) (31). 4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. 5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. (30) Con Provv. ISVAP 10 novembre 2006, n (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 272) sono state dettate disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera. (31) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

10 Allegato 5 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 2, L. n. 297/1982 L , n. 297 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. 2. Fondo di garanzia. 1. È istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (3). 2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4 bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia (4). 5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. 6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. 8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento (5) della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'inps, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. 9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n.

11 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (6). (3) La Corte costituzionale con sentenza luglio 1995, n. 334 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione; con successiva sentenza 5-12 febbraio 1996, n. 30 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n (5) Per l'adeguamento del contributo vedi il D.M. 16 luglio 1987, il D.M. 9 febbraio 1988 e l'art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n (6) Vedi, anche, l'art. 102, D.Lgs. 8 luglio 1999, n Allegato 6 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 1, D.lgs. n. 80/1992 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 Attuazione della Direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro 1. Garanzia dei crediti di lavoro. 1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

12 Allegato 7 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 1, R.D. n. 267/1942 R.D , n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti : a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento (5). (5) Articolo prima modificato dall'articolo unico, L. 20 ottobre 1952, n. 1375, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto e dall'art. 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1989, n. 570 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, così come modificato dall'articolo unico, L. 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevedeva che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila". Allegato 8 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 184, R.D. n. 267/1942

13 R.D n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Effetti del concordato per i creditori. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (345). Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (346). (345) Vedi l'art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n (legge cambiaria). (346) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 106 (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione. Allegato 9 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati istruzioni - art. 101, R.D. n. 267/1942 R.D , n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Domande tardive di crediti. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 (194). Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (195).

14 (194) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto. (195) Articolo così sostituito dall'art. 86, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Allegato 10 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati - prestazioni garantite - presupposti di intervento - domanda - documenti a corredo - decorrenza della garanzia - istruzioni - art. 102, R.D. n. 267/1942 R.D , n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Previsione di insufficiente realizzo. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura (196). Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo (197). Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito (198). (196) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto. (197) Comma così sostituito dal comma 6 dell'art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto. (198) Articolo così sostituito dall'art. 87, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Allegato 11 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati - prestazioni garantite - presupposti di intervento - domanda - documenti a corredo - decorrenza della garanzia - istruzioni - art. 97, R.D. n. 267/1942

15 R.D , n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. 97. Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione (187). (187) Articolo così sostituito dall'art. 82, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Allegato 12 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati - prestazioni garantite - presupposti di intervento - domanda - documenti a corredo - decorrenza della garanzia - istruzioni - art. 209, R.D. n. 267/1942 R.D , n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Formazione dello stato passivo. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore (366). Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito [264]. (366) L'attuale secondo comma così sostituisce gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre - 2 dicembre 1980, n. 155 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1980, n. 338), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, nella parte in cui prevedeva che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorresse dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa aveva la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché non dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore avesse dato notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non fossero state in tutto o in parte ammesse.

16 Con altra sentenza 20 maggio 1987, n. 181 (Gazz. Uff. 27 maggio 1987, n Serie speciale), la Corte aveva così statuito: "Dichiara l'illegittimità dell'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D. L. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare". Con successiva sentenza aprile 1993, n. 201 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevedeva che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorresse dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario avesse dovuto dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. Allegato 13 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati - prestazioni garantite - presupposti di intervento - domanda - documenti a corredo - decorrenza della garanzia - istruzioni - art codice civile Codice Civile Art Prescrizione ordinaria. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480, 2953]. Allegato 14 - Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - insolvenza del datore di lavoro - soggetti assicurati - prestazioni garantite - presupposti di intervento - domanda - documenti a corredo - decorrenza della garanzia - istruzioni - art. 98, R.D. n. 267/1942 R.D , n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. 98. Impugnazioni. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2008) Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata (188).

17 (188) Articolo così sostituito dall'art. 83, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale: - con sentenza 16 aprile 1986, n. 102 (Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 17, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma primo del presente decreto, nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potessero fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo; - con sentenza 24 aprile 1986, n. 120 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 98, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore; b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 100, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati. Copyright Il Sole 24 Ore

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