Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Dino Marchesi
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Nuovo regime forfettario: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Il nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva al 15% introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, pur penalizzato da un aliquota molto più alta di quella applicata dal regime dei minimi (fissata al 5%) può essere conveniente per chi può godere della riduzione prevista per le nuove attività. Secondo quanto previsto dalla bozza della Legge di Stabilità 2016, infatti, a partire dal prossimo anno per tali contribuenti si applicherà l aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfettario, attività d impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione ad un terzo del reddito imponibile; ciò significa che per questi soggetti, l aliquota ridotta del 5% può essere fruita dall anno d imposta 2016 all anno d imposta Premessa I contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) della Legge di Stabilità 2015 e che intraprendono un attività nuova godono di un imposta sostituiva più bassa rispetto a quella prevista ordinariamente. Per fruire di tale agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti: nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; 1
2 l'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio; in caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica. Come si può notare, si tratta delle medesime condizioni che permettevano l accesso al regime fiscale dei minimi ex art. 27, D.L. n. 98/2011, ed ancor prima al regime fiscale delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000. Si ritiene pertanto che si possano ritenere validi i chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria con riferimento a tali regimi, circa la rispondenza alle caratteristiche che consentono la riduzione dell imposta. Mancato esercizio dell attività nei tre anni precedenti Per l accesso al regime è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, alcuna attività d impresa/lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Come chiarito dalla Circolare 30 maggio 2012, n. 17, in merito al suddetto limite triennale...si ritiene che occorra far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l inizio della nuova attività. In sostanza, detto periodo temporale va individuato con riguardo alla data, e non al periodo d imposta, a partire dalla quale si intende accedere al regime in esame. Il sig. Rossi ha cessato un attività imprenditoriale in data 31 novembre Qualora il soggetto intraprenda una nuova attività dal 1 dicembre 2015, a tale data sono decorsi tre anni, determinati in base al giorno di cessazione dell attività precedente. Il contribuente può usufruire dell ulteriore agevolazione. 2
3 Esercizio effettivo: studio associato o in partecipazione L agevolazione non può essere applicata neanche da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore dell impresa familiare. Tuttavia, facendo riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/200, la Circolare 18 giugno 2001, n. 59/E, ha chiarito che la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l adozione del regime agevolato: occorre infatti fare riferimento all effettivo esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato, ad esempio, socio accomandante di S.a.s. o socio di S.r.l., può ugualmente fruire del regime agevolato (ossia della riduzione del reddito) purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all interno della società. La Circolare 30 maggio 2012, n. 17, con riguardo al nuovo regime dei minimi, ha chiarito che può comunque applicare il regime: il socio accomandante che intende intraprendere un attività, se lo stesso, nei tre anni precedenti, non ha svolto alcuna attività di gestione all interno della società, ossia ha conferito soltanto capitale, nonché il socio che partecipi in una società inattiva, considerata l assenza di un attività di gestione; l associato in partecipazione di solo lavoro, posto che il relativo reddito non è qualificabile attività artistica o professionale. Negli anni 2013 e 2014 il sig. Rossi era socio accomandante di una S.a.s. Nel 2015 il contribuente decide di iniziare per conto proprio un attività, aderendo al nuovo regime forfettario. Il fatto di essere stato socio accomandante di S.a.s. nel triennio precedente l inizio dell attività non compromette infatti la possibilità di beneficiare della riduzione del reddito, considerata l assenza di un attività di gestione da parte del contribuente all interno della società. Esercizio di attività nel triennio e lavoro autonomo occasionale L Agenzia delle Entrate con Risoluzione 26 agosto 2009 n. 239, con riferimento alle condizioni necessarie per accedere al regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex Legge n. 388/2000, aveva chiarito che, in linea generale, un soggetto che apre per la prima volta la partita IVA, può avvalersi del citato regime fiscale agevolato, anche nel caso in cui abbia precedentemente svolto attività di lavoro autonomo a livello occasionale. 3
4 Al riguardo, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito in commento, nonché del requisito della mera prosecuzione di attività precedente (di seguito commentato), la circostanza di aver svolto nell anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell art. 67, TUIR, e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Mera prosecuzione di attività precedente Il contribuente in regime forfettario ha diritto alla riduzione del reddito qualora l attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È fatto salvo il caso in cui l attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l accesso al regime. Il requisito della mera prosecuzione è stato chiarito dalle Circolari n. 1, n. 8 e n. 59 del 2001, con le quali si spiegò che in relazione alle neo-attività, la mera prosecuzione è quella che presenta il carattere novizio esclusivamente sotto il profilo formale, essendo invece svolta sul piano sostanziale utilizzando gli stessi beni dell attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti. In merito al concetto di mera prosecuzione di attività esercitata precedentemente, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17, ha fornito una serie di importanti chiarimenti, di seguito analizzati. Novità dell attività esercitata Con la citata Circolare 30 maggio 2012, n. 17 l Agenzia delle Entrate ribadisce sostanzialmente che la verifica del carattere di novità dell attività esercitata va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. In particolare, il requisito della mera prosecuzione sussiste quando la nuova attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto nello stesso luogo, con utilizzo dei medesimi beni e nei confronti della stessa clientela. 4
5 È il caso, ad esempio, di un soggetto dipendente di un impresa di autotrasporti che intraprende la medesima attività, utilizzando lo stesso mezzo e continuando a servire la stessa clientela: l identico contenuto economico della nuova attività nonché l utilizzo degli stessi mezzi configurano una situazione di mera prosecuzione. Diversamente, un dipendente di un impresa edile in qualità di manovale, che intende avviare l attività di costruzione edile con propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell ex datore di lavoro), potrà essere considerato una nuova attività e beneficiare della riduzione del reddito. Co.co.co e contratti di lavoro dipendente Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare n. 17/2012 la verifica della mera prosecuzione va sempre effettuata in presenza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Diversamente, in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro dipendente a tempo determinato, la verifica della mera prosecuzione va effettuata solamente se il contratto si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l inizio della nuova attività. Viceversa, se l attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, considerato che trattasi di forme di lavoro precario, non sussiste alcuna preclusione all accesso al nuovo regime. Ad ogni modo, l Agenzia delle Entrate precisa che anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o co.co.co. che si siano protratti per più di metà del triennio precedente, va verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente. Al riguardo, la Circolare evidenzia che se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la mera prosecuzione. Il signor Bianchi svolge l attività di segretario part-time in qualità di lavoratore dipendente. Lo stesso intende intraprendere l attività di musicista. In tal caso non si ravvisa la mera prosecuzione. 5
6 Diversamente, se la precedente attività e la nuova attività sono svolte nello stesso ambito professionale e con riguardo al medesimo mercato di riferimento, l accesso al nuovo regime non è ammesso. La signora Rossi svolge l attività di assistente alla poltrona come dipendente di uno studio dentistico. La stessa intende avviare un attività come igienista dentale. Se l utenza è analoga a quella relativa all attività svolta come lavoratore dipendente ed i clienti sono i medesimi pazienti in precedenza assistiti nell ambito dell attività di lavoro dipendente, si ravvisa la mera prosecuzione. Casistiche per le quali non è richiesta la verifica In presenza di particolari fattispecie, ai fini dell accesso al regime in esame, non è richiesta la verifica del requisito della mancanza di mera prosecuzione di una precedente attività. Ad esempio: l attività svolta in precedenza consiste nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di un attività professionale. Secondo quanto specificato nella Circolare n. 17/2012: tale principio opera anche in relazione alle attività che devono essere obbligatoriamente svolte per poter operare in uno specifico settore (si pensi alla pratica obbligatoria in alcuni settori dell artigianato); con riferimento al praticante avvocato che svolge tale attività con partita IVA, anziché in qualità di co.co. co., è possibile usufruire del regime forfettario con riduzione già al momento dell apertura della partita IVA e non dopo il superamento dell esame di abilitazione; il contribuente ha svolto, in precedenza, prestazioni occasionali. Collaboratore di impresa familiare La Circolare n. 17 in commento fornisce un ulteriore chiarimento in relazione alla specifica ipotesi di un impresa familiare costituita nell anno d imposta il cui collaboratore ha esercitato, fino all anno precedente un attività d impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l ipotesi di mera prosecuzione considerato che il collaboratore è soggetto diverso dal titolare dell impresa stessa, unico obbligato al versamento dell imposta sostitutiva. 6
7 Prosecuzione attività svolta da altri e limite dei ricavi Qualora l attività costituisca il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi del periodo d imposta precedente non deve essere superiore a quelli stabiliti dall art. 1, comma 54, lettera a). A tale proposito l Agenzia delle Entrate nella Circolare 30 maggio 2012, n. 17 precisa che: l acquirente/erede può applicare il nuovo regime se il cedente/de cuius nell anno precedente ha conseguito ricavi pari o inferiori al limite; i ricavi riferiti al cedente/de cuius devono essere considerati cumulativamente a quelli dell acquirente/erede. L imposta sostitutiva Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l anno di inizio attività e per i due successivi (equivale ad applicare l aliquota del 10%). Sulla base del testo del Disegno di Legge di Stabilità 2016, dal 2016 si applicherà, invece: l aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell applicazione dello stesso fino al compimento del 35 anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l aliquota del 15 per cento. Per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 e si sono avvalsi del regime forfettario, fruendo della riduzione di un terzo del reddito, è stata espressamente stabilita l applicazione delle nuove regole per i successivi quattro anni (dal 2016 al 2019). - Riproduzione riservata - 7
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