SANZIONI PER LA MANCATA
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Commissione Diritto Tributario Nazionale SANZIONI PER LA MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Sandro Botticelli Milano 17 settembre 2010
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Commissione Diritto Tributario Nazionale INDICE Evoluzione della normativa e della prassi. Applicazione delle sanzioni Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso Ravvedimento operoso per gli anni pregressi Attività costituite con redditi di lavoro Omessa presentazione del quadro RW in caso di attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata
3 Evoluzione della normativa e della prassi: sanzioni fino al 2001 Le sanzioni per l omessa compilazione del quadro RW hanno avuto una evoluzione degna di nota dal 1990 ad oggi. Si possono distinguere tre periodi: settembre settembre giugno 2009 Dal 1 luglio 2009 Nel primo periodo, la Circolare 98/E del 2000 par , attua un coordinamento tra il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D. Legislativo 471/97 art. 8 comma 1 e le sanzioni dell art 5 D.L. 197/90, commi 2, 4, 5, 6,abrogandole e introducendo la sanzione residuale da 500 mila lire a quattro milioni: questa è la normativa sino alle dichiarazioni presentate entro il 26 settembre 2001, o meglio l interpretazione del Ministero che colma le lacune della normativa. 3
4 Sanzioni dal 2001 al 2009 Il sistema sanzionatorio di cui all art. 5 del D.L. 167/90 è stato notevolmente inasprito dal 2001 dall art 19 D.L. 350/2001, con l introduzione di sanzioni dal 5 al 25% delle attività o dei trasferimenti non dichiarati nel quadro RW (a partire dalle dichiarazioni presentate dal 27 settembre 2002), e la previsione della confisca di beni di corrispondente valore ( a partire dalle dichiarazioni presentate dal 25 novembre 2001) 4
5 DL 78/2009: le nuove sanzioni per omessa compilazione RW Il DL 78/2009, art 13-bis comma 7, raddoppia le sanzioni sulla mancata compilazione delle sezioni II e III portandole al 10% e 50% del non dichiarato, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1 luglio Il contrasto all evasione fiscale mediante occultamento di capitali all estero diventa sempre di più la funzione caratteristica del quadro RW e questo giustifica l onerosità delle sanzioni.proprio per questo bisogna valutare se vi è stata la volontà o meno di evadere il pagamento delle imposte, ad esempio nel caso in cui i redditi delle attività non indicate in RW sono stati regolarmente dichiarati. 5
6 DL 78/2009:presunzioni ai fini delle imposte sui redditi Art 12 comma 2 D L 78/2009 inasprisce il sistema sanzionatorio ai fini delle imposte dirette introducendo una presunzione legale relativa ( quindi è ammessa la prova contraria) che gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001) NON indicati in RW si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione: in questo caso le sanzioni art 1 D Lgs 471/97 sono raddoppiate.e evidente il giro di vite rispetto alla precedente presunzione di rendimento al tasso legale delle somme trasferite o costituite all estero SENZA dichiararne i redditi effettivi e senza indicazione in RW. 6
7 ESEMPIO PRATICO Fonte: elaborazione del prof Raffaele Rizzardi Capitale detenuto in un Paese Black List Titolo obbligazionario acquistato il 1 gennaio 2008 Redditi prodotti all estero Interessi 2% percepiti sul titolo IMPOSTE DOVUTE Sul capitale riqualificato reddito Reddito di capitale (43% Ipotesi Aliquota marginale IRPEF massima + Addizionali) Sul reddito prodotto all estero Aliquote: 12,50% o 27% Ipotesi 12,50% SANZIONI RW Sez II Consistenza Dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (ipotesi sanzione minima sul capitale + interessi) RW Sez III - Trasferimenti Dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull estero (ipotesi sanzione minima sul capitale esportato + interessi percepiti) INFEDELE DICHIARAZIONE Sul capitale riqualificato reddito Dal 200% al 400% dell imposta evasa. Ipotesi di sanzione minima Sul reddito prodotto all estero 3.333,33 Dal 100% al 200% dell imposta evasa aumentato di un terzo. Ipotesi di sanzione minima 7
8 Omessa indicazione per attività detenute in Paradisi Fiscali L art. 1 comma 3 del D L 194 del 30 dicembre 2009 aggiunge all art.12 del D L 78/2009 i commi 2-bis e 2-ter che portano a: 1 Raddoppio dei termini per l accertamento di redditi non dichiarati in Italia provenienti da investimenti e attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio 2 Raddoppio dei termini del D Lgs 472/1997 per l irrogazione di sanzioni relative alla violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW per investimenti e attività estere di natura finanziaria non dichiarati e detenuti nei paesi a fiscalità privilegiata Per la corretta definizione dei paesi a fiscalità privilegiata bisogna far riferimento ai paesi elencati nei DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni previste in quest ultimo decreto. 8
9 Il Ravvedimento Fonte normativa: Art. 13 D Lgs. 472 del 1997 Il quadro RW è oggetto di ravvedimento in quanto la sua mancata o inesatta compilazione ha natura di violazione tributaria ( Circ. 9/2002 punto 1.14) A seguito dell inasprimento delle sanzioni con D.L. 350/2001, art. 19, anche il ravvedimento diviene più oneroso perché parametrato alle nuove sanzioni che scattano per le dichiarazioni presentate dal 27 settembre Il riferimento agli art. 8 comma 1 e art 16 del D.Lgs 471/1997, cioè considerare omessa compilazione RW come violazione residuale viene esplicitamente negato dalla Circolare 9/ 2002 punto 1.15, e dalla giurisprudenza (Cassazione n.9320 dell 11 giugno 2003), con lo scopo di contrastare un interpretazione puramente formale della norma che avrebbe coperto illeciti fiscali e valutari, con rilievo penale.così anche le sentenze e del luglio 2010 della Cassazione 9
10 Nuove interpretazioni dell Agenzia delle Entrate Le Circolari 48 e 49 del 2009, 11 del 12 marzo 2010 e 45 del 13 settembre 2010 rappresentano a mio parere un importante segno di apertura dell Amministrazione Finanziaria rispetto alle difficoltà incontrate dai contribuenti ed è opportuno esaminarle organicamente, anche alla luce delle innovazioni portate dal D L 78/2010 art 38 comma 13. Dalla lettura coordinata di queste norme si individuano 3 categorie di contribuenti: 1)Dipendenti pubblici che lavorano all estero per lo Stato, sue suddivisioni o Enti, Enti internazionali riconosciuti 2)Dipendenti privati che lavorano in zone di frontiera o paesi limitrofi 3) Altri contribuenti 10
11 Dipendenti pubblici e privati che lavorano all estero La Circ. 48/2009 e la Circ. 11/2010 vanno lette alla luce dell art.38 comma 13 del D L 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010 che, come chiarisce la Circ. 45/2010 introduce dal periodo di imposta 2009 un esonero soggettivo dall obbligo di compilare RW per i dipendenti pubblici che lavorano all estero per lo Stato o sue suddivisioni o per Enti Internazionali riconosciuti dallo Stato, finchè lavorano all estero, per tutte le attività e anche per i familiari a carico i dipendenti privati residenti in Italia che svolgono la loro attività lavorativa in via continuativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi per tutte le attività detenute solo nel paese in cui lavorano L esonero vale dal 2009, mentre per il 2008 vale il ravvedimento speciale della Circ 11/2010 pag. 5 e 6: Conti correnti per accredito stipendio dichiarazione tardiva entro 30 aprile 2010 sanzione 21 euro dichiarazione integrativa (SE presentata dichiarazione originaria, anche tardiva) entro 30 settembre 2010 sanzione 25 euro -> N.B. in questo modo si sana il 2008 e gli anni precedenti, anche per quanto riguarda i redditi (interessi su cc ) che si sarebbero dovuti dichiarare nel quadro RM ( Circ. 11/2010 pag. 6) 11
12 Segue ravvedimento dipendenti Altre attività detenute dai dipendenti pubblici e privati sino al 2008 Il ravvedimento è possibile alle stesse condizioni degli Altri Contribuenti, che sono esaminate di seguito L invio del questionario sulle disponibilità all estero è equiparato al controllo, e inibisce il ravvedimento operoso 12
13 Altri contribuenti Sono i dipendenti, anche di multinazionali, che lavorano in Italia stabilmente e tutti gli altri contribuenti, a mio parere anche coloro che lavorano all estero ma NON in paesi limitrofi, per le attività possedute e non dichiarate sino al ( naturalmente che non hanno fatto lo Scudo) Bisogna distinguere: E stata presentata la dichiarazione ( o non vi era obbligo di presentarla) Oppure Non è stata presentata la dichiarazione 13
14 Dichiarazione presentata Si può presentare dichiarazione integrativa e versare imposte e sanzioni con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) Se l omissione riguarda RW posso presentare solo quello con dichiarazione tardiva o integrativa, se invece sono stati omessi quadri di reddito devo ripresentare tutta la dichiarazione con le integrazioni necessarie. 14
15 Dichiarazione tardiva redditi 2008 Se entro il 30 settembre 2009 non è stata presentata la dichiarazione relativa al 2008 si poteva presentare dichiarazione tardiva entro 29 dicembre 2009 ( chi era esonerato dalla presentazione della dichiarazione poteva presentare solo Frontespizio e RW) con sanzioni ridotte e pagamento eventuali imposte ( tabelle a pag. 14 e 16 Circ. 11/2010) 15
16 Dichiarazione integrativa, se presentata dichiarazione originaria ANNO 2008 Art 2 DPR 322/1998 comma 8-bis dichiarazione integrativa entro termini per presentazione dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e versamento imposte e sanzioni con ravvedimento ( vedi tabelle pag e 18 Circolare 11/2010) ANNI da 2005 a 2007Art 2 DPR 322/1998 comma 8 dichiarazione integrativa e pagamento di imposte e interessi se dovute, ma non è più possibile il ravvedimento e si devono aspettare le sanzioni dall Agenzia delle Entrate 16
17 Dichiarazione non presentata Se la dichiarazione è stata omessa NON posso fare presentare dichiarazione integrativa e pagare le sanzioni con ravvedimento operoso: attendere accertamento e le sanzioni potranno essere definite in forma agevolata ( vedi pag. 19 Circolare 11/2010) 17
18 CASI PRATICI Ravvedimento dipendente italiano non obbligato a presentare la dichiarazione nel 2008 e negli anni precedenti Ravvedimento 2008 funzionario CEE che ha disponibilità negli Stati Uniti 18
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