ADEMPIMENTI TRIBUTARIDEL CUSTODE
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- Donata Pace
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1 TRIBUTARIDEL CUSTODE LINEE GUIDA ADOTTATE DALL'UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI TERNI NELL'INCONTRO DEL 29/10/2009 La normativa iva, DPR 633/72, non disciplina al figura del Custode giudiziario e delegato e né indica incompenze. Nella procedura dell'esecuzione immobiliare il soggetto passivo è e rimane il debitore esecutato. L'Agenzia delle Entrate al fine di colmare il vuoto normativo con risoluzione n. 158/E dell'11/11/2005 e con risoluzione n. 62 del 16/5/2006 cerca di disciplinare le problematiche fiscali inerenti alle Esecuzioni Immobiliari. Questa Commissione non ritiene condivisibili gli assunti dell'agenzia I V A delle Entrate in merito agli adempimenti del Custode tuttavia, in considerazione alle finalità Erariali e alle funzioni pubbliche svolte dal Custode si ritiene, essenzialmente, di aderire alle indicazioni fornite nelle circolari sopra indicate. LOCAZIONI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E CESSIONI DI FABBRICATI (Al fine di accertare se il debitore è collaborativo invitarlo, scattato il momento impositivo, con raccomandata A.R. ed emettere la fattura. Se non provvede è da considerare non collaborativo) Debitore collaborativo Il momento impositivo si ritiene quello previsto dall' EMISSIONE FATTURA Art. 6 c.2 lett.a) DPR 633/72 e cioè al momento del pagamento del prezzo. REGISTRAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE IMPOSTA VERSAMENTO D'IMPOSTA Debitore non collaborativo o irreperibile EMISSIONE FATTURA Onere del Custode che agisce in nome per conto del del debitore esecutato. La fattura- con numerazione attribuita dal Custode- "Esempio n. 1/E.I." deve essere trasmessa al debitore. Il momento impositivo si ritiene quello previsto dall' Art. 6 c.2 lett.a) DPR 633/72 e cioè al momento del pagamento del prezzo. REGISTRAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE IMPOSTA
2 Onere del Custode che provvederà al versamento VERSAMENTO D'IMPOSTA attraverso il mod. F24 codice 6501 " IVA Relativa alla vendita, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., di I V A beni immobili oggetto di espropriazione forzata. Note Il Custode non si ritiene possa esercitare l'opzione di cui all'art. 10 del DPR 633/72 LOCAZIONI E OCCUPAZIONE LOCATO CON TITOLO Nessun adempimento a carico OPPONIBILE ALLA PROCEDURA del Custode OCCUPATO SENZA TITOLO Nessun adempimento a carico REGISTRO OPPONIBILE ALLA PROCEDURA del Custode NON LOCATO V E N D I T A VENDITA IMMOBILI Se viene consentita l'occupazione con pagamento di una Indennità (di occupazione) sono a carico del custode tutti gli adempimenti relativi alla registrazione e al pagamento dell'imposta al 2% (avente natura corrispettiva) Tutti gli adempimenti relativi alla liquidazione e al versamento delle imposte (Registro,Ipotecarie e Catastali) sono a carico del Custode. Nessun adempimento a carico del Custode. Tuttavia si ritiene opportuno IMPOSTE LOCAZIONE comunicare al debitore esecutato, entro DIRETTE il termine di ogni periodo di imposta, i canoni di locazioni percepiti. VENDITA Nessun adempimento a carico del Custode I C I LOCAZIONE E VENDITA Nessun adempimento a carico del Custode
3 SOSTITUTO D'IMPOSTA SOSTITUTO D'IMPOSTA Il Custode non è sostituto d'imposta. Tuttavia, visto la Sent. della Cassazione n del 16/6/2006 che ritiene obbligato anche il sostituito, si ritiene prudente effettuare, personalmente, ma a nome del debitore, il versamento della R.A. relativo al proprio compenso. Il professionista delegato pone in essere una determinata attività (fatturazione, versamento imposte ecc) per conto del debitore esecutato non in forza di un incarico ricevuto da quest'ultimo, nel suo interesse, ma in forza della posizione assunta nell'ambito della procedura esecutiva e nell'interesse (oggettivo) di quest'ultima. SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 2 c.2 D.LGS. 472/97 è responsabile la persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. RESPONSABILITA art. 5 c.2 D.LGS. 472/97 l'autore della violazione è punibile se la stessa è dolosa o colposa. Nel caso di violazioni relativi a problemi di speciale difficoltà è punibile solo nel caso di dolo o colpa grave. art. 6 c.2 D.LGS. 472/97 l'autore della violazione non è punibile quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma art. 7 c.2 D.LGS. 472/97 per le violazioni riferibili al rapporto tributario fecente capo a una persona giuridica ne risponde solamente la stessa persona giuridica. CONSIDERAZIONI Per le eventuali violazioni commesse dal professionista delegato sussistono forti dubbi in ordine alla sua imputabilità.
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