DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO MOSCADELLO DI MONTALCINO. Articolo 1
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- Matteo Ferrario
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1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO MOSCADELLO DI MONTALCINO Approvato con DPR Modificato con DM Modificato con DM Modificato con DM Modificato con DM G.U G.U G.U G.U Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 La denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Il vino a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell ambito aziendale dal vitigno Moscato Bianco. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Il vino a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino può essere prodotto nelle tipologie Tranquillo, Frizzante e Vendemmia Tardiva, alle condizioni previste dal presente disciplinare. Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti. Articolo 3 La zona di produzione delle uve comprende l intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena. Articolo 4 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono. Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Giacitura: collinare. Altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.. Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve. 1
2 Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall anno 1996, la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro. Nei primi due anni di vegetazione dall impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui all art.4. Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell uva e dei vini. Pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita la pratica dell irrigazione di soccorso. La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino non deve essere superiore a T. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 65 in vino finito per i tipi Tranquillo e Frizzante. Per il tipo Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a T. 5 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino. Per le uve atte a produrre la tipologia Vendemmia Tardiva è consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie. Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,00% vol per i tipi Tranquillo e Frizzante. Le uve destinate alla produzione della tipologia Vendemmia Tardiva, ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,00% vol. Articolo 5 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La presa di spuma per il tipo Frizzante deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale. La resa massima dell uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi Tranquillo e Frizzante e al 45% per il tipo Vendemmia Tardiva. Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all art. 3. Conformemente all articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l efficacia dei controlli. L eventuale arricchimento per le tipologie Tranquillo e Frizzante potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo per il vino Moscadello di Montalcino o con Mosto Concentrato Rettificato. Per la tipologia Vendemmia Tardiva è vietato qualsiasi tipo di arricchimento. 2
3 Articolo 6 I vini a DOC Moscadello di Montalcino all atto dell immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie: Tipologia Tranquillo colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell uva moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol di cui almeno un quarto ancora da svolgere; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. Tipologia Frizzante colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace; odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell uva moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol di cui almeno un quarto ancora da svolgere; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Tipologia Vendemmia Tardiva colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; odore: caratteristico, delicato e persistente; sapore: aromatico, dolce ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% vol in alcol potenziale; acidità totale minima: 4,0 g/l; acidità volatile massima: 25,0 millequivalenti/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Il vino a DOC Moscadello di Montalcino qualificato Vendemmia Tardiva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1 gennaio dell anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1 gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Durante l affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi. Articolo 7 I vini a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero. Sono vietati il confezionamento e l abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC Moscadello di Montalcino deve sempre figurare l indicazione dell annata di produzione delle uve. 3
4 È vietato usare, insieme alla denominazione Moscadello di Montalcino, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi Extra, Fine, Scelto, Selezionato, Superiore, Vecchio, Riserva e similari. È consentito, in sede di designazione, l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l attività agricola dell imbottigliatore quali Viticoltore, Fattoria, Tenuta, Podere, Cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata Moscadello di Montalcino di cui all art.1 può essere utilizzata la menzione vigna a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell apposito elenco regionale ai sensi dell art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). Nella designazione e presentazione in etichetta del vino Moscadello di Montalcino nei tipi Frizzante e Vendemmia Tardiva, deve sempre figurare una delle dizioni Frizzante o Vendemmia Tardiva, secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione Moscadello di Montalcino. Articolo 8 Legame con l ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione del vino Moscadello di Montalcino, che corrisponde all area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri. L area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio. La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all argilloso. La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell Appennino Centrale. Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli. 2. Fattori umani rilevanti per il legame Montalcino è conosciuto da secoli come la patria del Moscadello. Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino lo ringrazia elogiandolo per il dono di un caratello di prezioso, delicato Moscadello, 4
5 tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la sete in su le labbra.... Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591, dimostrano che nei poderi di proprietà dell Abbazia di Sant Antimo i mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei primi decenni del Seicento, lo apprezzava per la sua gagliardia e sapore e con grande discrezione solea spesso richiederlo per sé e per la sua Corte. Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell Ottocento, non mancava mai la citazione con elogio del Moscadello di Montalcino fra i più rari e rinomati vini di Toscana. Molto nota è la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta aretino, uomo di raffinate qualità e scienziato insigne, che compose nel 1685 il Bacco in Toscana, in onore ai migliori vini della sua terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito del Moscadello di Montalcino decantava: Del leggiadretto/del sì divino/moscadelletto/di Montalcino. Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi che testimoniano l apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle di Bellosguardo (nel ), nel periodo più drammatico della sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attività antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere di Moscadello di Montalcino, che offriva con orgoglio ai suoi amici. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Il Moscadello di Montalcino, alla vista, si presenta giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire più cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l olfatto: aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il tipo con appassimento. Il palato è piacevolmente appagato dal dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante offre l invitante brio del leggero perlage, mentre la tipologia Vendemmia Tardiva dimostra la vellutata eleganza e l avvolgenza di un vino passito. Il Moscadello di Montalcino Tranquillo e Frizzante è da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva può essere conservato anche negli anni. Trova la sua collocazione naturale a fine pasto, accompagnando piacevolmente pasticceria e dolci secchi. In cucina viene usato come base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati. Felicissimo risulta l accompagnamento con formaggi erborinati. Il vino Moscadello di Montalcino deve essere servito in calici di media capacità e a una temperatura di C. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) La combinazione dei fattori naturali suolo e clima con i fattori umani, definisce l interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Moscadello di Montalcino. La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sui vitigni e sul loro sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per l accumulo di acqua a livello 5
6 dell apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente nei mesi estivi la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative. Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Moscato Bianco e degli altri vitigni autorizzati durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario. Articolo 9 Riferimenti alla struttura di controllo L attività di controllo della Denominazione di Origine Controllata Moscadello di Montalcino, è affidata alla società Valoritalia, i cui dati sono riportati di seguito. Nome e Indirizzo: Valoritalia Unità operativa 26 Montalcino Piazza Cavour, MONTALCINO - SI Telefono Fax ; info@valoritalia.it La società ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ed opera con l Unità n 26 che ha sede a Montalcino. Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all art. 25, paragrafo 1, 1 capoverso, lettere a) e c), ed all art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell arco dell intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2 capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata: il Piano dei Controlli attivato permette di monitorare costantemente la produzione lungo tutta la filiera, dal vigneto e fino al momento dell imbottigliamento. Tutte le partite di vino devono essere dichiarate idonee prima dell immissione al consumo. Ciascun lotto di prodotto viene campionato e portato all approvazione di una Commissione di Degustazione appositamente dedicata. Presso la Commissione viene fatta una analisi chimico-fisica per verificare la rispondenza dei parametri analitici previsti, nonché una analisi organolettica da parte di un panel di cinque esperti. Solo sulla base dell idoneità è possibile effettuare l immissione in commercio. 6
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