Raccomandata a/r Lugo di Vicenza, 15 settembre 2009
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- Nicola Tommaso Fontana
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1 Raccomandata a/r Lugo di Vicenza, 15 settembre 2009 Ill.mo Prefetto di Gorizia Piazza della Vittoria, GORIZIA E per conoscenza Al Capo dell Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo Alla cortese attenzione del Dr. Antonio Infante Direzione Centrale per l Amm.ne Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali MINISTERO DELL INTERNO piazza del Viminale, ROMA All Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti via San Niccolò, FIRENZE Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n Il sottoscritto (omissis)residente a (omissis)in qualità di proprietario dell autocaravan targata (omissis)espone quanto segue. FATTO In data 11 aprile 2009 giungevo con mia moglie a bordo dell autocaravan in epigrafe nel territorio del comune di Grado per visitare il paese. Dopo aver circolato per verificare la migliore sistemazione ed evitare i luoghi con specifico divieto di sosta permanente per le autocaravan (ad esempio nei parcheggi defilati dell isola della Schiusa) sostavo regolarmente alle ore in un parcheggio tra viale Italia e viale Argine dei Moreri (mappa sottostante).
2 Trattasi di un parcheggio a pagamento con orario 08,00 20,00 dal 15 aprile al 15 ottobre 2009 e libero dal 16 ottobre al 14 aprile. Non essendovi altre limitazioni procedevo a sostare regolarmente alla pari di alcune autovetture all interno degli stalli di sosta, senza invadere gli spazi contigui (fotografie sottostanti). Inaspettatamente alle ore 15,45 circa rinvenivo sul veicolo l avviso di accertamento di violazione n. (omissis)con il quale l agente accertatore della polizia municipale di Grado identificato con matricola n. 6 accertava la seguente violazione sostava nonostante la segnaletica lo vietasse (doc. 1). Successivamente, in data 29 luglio 2007 veniva notificato verbale di contestazione di violazione al codice della strada n. (omissis)redatto dalla Polizia municipale di Grado con il quale si contesta che Il giorno 11/04/2009 alle ore 14,50 in VIALE ITALIA VIALE DEI MORERI il conducente del veicolo AUTOCARAVAN FIAT targa (omissis)ha violato l art. 7/1-14 del C.d.S. poiché: In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale (doc. 2). In particolare l agente accertatore veniva individuato con la matricola n. 7. Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti MOTIVI Sul luogo oggetto di accertamento non è installata alcuna segnaletica di divieto di sosta ovvero divieto di fermata ovvero divieto di transito. Come risulta dalla rappresentazione fotografica inoltre, il parcheggio non è riservato a particolari categorie di utenti o di veicoli: infatti il relativo segnale prevede solamente il periodo durante il quale è soggetto a pagamento e le corrispondenti tariffe. Essendo l area oggetto di accertamento priva di qualsivoglia segnaletica di divieto la sanzione è nulla in quanto il codice della strada all art. 5 comma 3 prevede che i
3 provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari con ordinanze rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Fermo restando quanto sopra, ancorché fossero installati segnali di prescrizione di divieto di sosta o di transito alle autocaravan il disposto sarebbe comunque illegittimo per violazione dei principi sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan sanciti dal codice della strada alla luce delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell art. 5, comma I del codice stesso. Il Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007 prot. n ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che Ai sensi dell articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la autocaravan (autoveicolo ai sensi dell articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione ( ). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro. L A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 ha recepito la direttiva prot datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali. L U.P.I. (Unione delle Province d Italia) in data 18 aprile 2008 con circolare n n. 631 recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan; Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale Divisione I - in data 7 maggio 2008 con la circolare /B recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti n /07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan; Il Ministero dell Interno ha recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti prot del 02 aprile 2007 ed ha inviato a tutte le Prefetture Uffici Territoriali del Governo, la nota prot. n del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell art. 35 del codice della strada - Linee guida
4 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare il Ministero dell Interno riferendosi ai destinatari della direttiva dispone Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell espletamento delle competenze di cui all articolo 12 (doc. 3). Già codesta Prefettura U.T.G. di Gorizia con ordinanza di archiviazione n. 2008/339 del 14 luglio 2008 ha accolto il ricorso della sig.ra Ansalone colpevole di aver sostato con la propria autocaravan. Nell ordinanza codesto Prefetto ha preso atto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot del 02 aprile 2007 e ha disapplicato l ordinanza 26/ del 16 ottobre 2006 in ragione della sua illegittimità (doc. 4-5). Con la recentissima direttiva prot del 25 giugno 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 6). In particolare il Ministero ha sancito che Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria (pag. 3, rigo 26). Prosegue il Ministero affermando che se l ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie (pag 4, rigo 9). Infine il Ministero ribadisce che In ogni caso l ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria (pag. 7 rigo 13).
5 La limitazione contestata con verbale risulta illegittima anche sotto altro profilo. Appare difficile che il Comune di Grado abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicato articoli 6 e 7 dello stesso codice della strada. A tal proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n ha chiarito che qualora nelle ordinanze di cui all articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria. Vale ricordare che l articolo 5 del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade. Di conseguenza, in caso di inosservanza delle direttive per l applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l ente proprietario della strada e il Prefetto incorre nella violazione dell art. 5 del D.Lgs. 285/1992. A prescindere da quanto sinora esposto si rileva l indeterminatezza della contestazione. Invero nel verbale si contesta l aver lasciato in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale ma non si specifica quale tipo di divieto verticale sarebbe imposto. In particolare non è chiaro se il divieto imposto con segnaletica verticale sia un divieto di sosta oppure un divieto di transito o ancora un divieto di fermata etc La circostanza appare non secondaria atteso che le disposizioni del codice della strada relative all istituzione delle singole prescrizioni prevedono requisiti e caratteristiche diverse a seconda del divieto che si intende predisporre. Inoltre il verbale non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata. Infatti l unico richiamo alle norme del codice della strada è fatto in relazione all art. 7, comma 1 e 14. Superflua è ogni considerazione sul comma 14 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall art. 7 e che pertanto non rappresenta essa stessa norma primaria. Quanto alla disposizione di cui al comma 1, essa è articolata in ben nove previsioni, formulate in altrettante lettere.
6 Merita notare come sia sufficiente tale considerazione per evidenziare la totale indeterminatezza della norma violata. Invero anche riferendosi a titolo esemplificativo alla lettera a) del comma 1, la disposizione opera un rinvio all articolo 6 comma 1, 2 e 4 non fornendo alcuna indicazione sostanziale. Peraltro il comma 4 dell art. 6 è strutturato in ben sei norme formulate in ulteriori altrettante lettere. Pertanto il verbale è illegittimo per violazione dell art. 201 del codice della strada il quale espressamente sancisce che nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata il verbale deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e per violazione dell art. 383 del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione secondo cui il verbale deve contenere la citazione della norma violata. Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell emissione del verbale impugnato. E ciò da un lato per il tenore inequivoco delle due sopra citate norme del codice della strada e dall altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7 del codice stesso. Infine si rinviene una discrasia tra preavviso e verbale di violazione laddove l atto di accertamento è stato redatto e firmato dalla matricola n. 6 mentre nel verbale notificato si dichiara che l accertamento è stato compiuto dalla matricola n. 7. Orbene si ritiene che l accertamento compiuto debba perfettamente corrispondere in entrambi gli atti (avviso e verbale) sì da consentire al presunto trasgressore, da un lato, un pagamento anticipato della sanzione inflitta (senza aggravio di spese di notifica e di procedimento) e, dall altro, un possibile riscontro ex post della regolarità e legittimità del verbale di contestazione rispetto all atto di accertamento. In virtù dei sopra esposti motivi CONSIDERATO CHE Il Ministero dell Interno ha emanato e trasmesso la circolare prot del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell art. 35 del codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo dipendono gerarchicamente e sono organi periferici del Ministro dell Interno. La stessa Prefettura U.T.G. di Gorizia ha già annullato un verbale in materia di circolazione e sosta alle autocaravan applicando la direttiva del Ministero dei Trasporti prot del 02 aprile 2007 e disapplicando l ordinanza sindacale. Anche la Prefettura U.T.G. di Ancona con ordinanza di archiviazione prot. n /07 del 18 aprile 2008 ha annullato il verbale in considerazione di quanto precisato in merito dal Ministero dell Interno con circolare n. 277 del avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell art. 35 del Codice della Strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
7 Recentemente anche la Prefettura U.T.G. di Savona a seguito di un incontro in Prefettura ha invitato i comandanti delle Polizie municipali a non applicare ordinanze che limitano la circolazione e sosta alle autocaravan, ottemperando alla direttiva del Ministero dell Interno n del 14 gennaio Il Ministero dei Trasporti impartisce agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di codice della strada ai sensi dell art. 5, D.Lgs. 285/1992; Il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero non si esaurisce con le prerogative di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate. CHIEDE che la S.V. voglia annullare il verbale di accertamento n. (omissis)redatto dalla Polizia municipale di Grado respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti. In fede (omissis), 15 settembre 2009 (omissis) Si producono in allegato i seguenti documenti: 1. Avviso di accertamento di violazione n. (omissis)in copia. 2. Verbale di contestazione di violazione al codice della strada n. (omissis) redatto dalla Polizia municipale di Grado, in copia. 3. Ministero dell Interno, direttiva 14 gennaio 2008 prot. n Prefettura di Gorizia, ordinanza di archiviazione n. (omissis)del 14 luglio Ordinanza del Comune di Grado n. 26/ del 16 ottobre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva 25 giugno 2009 prot. n Numero due fotografie del luogo oggetto di accertamento.
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