SCHEDA DI SINTESI (giugno 2015)
|
|
|
- Jacopo Bonifacio Pandolfi
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SCHEDA DI SINTESI (giugno 2015) I Congedi e Permessi disciplinati dalla legislazione sono riferiti alle seguenti causali: maternità e paternità assistenza per disabilità formazione e altre motivazioni Le norme di riferimento essenziali sono: Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Legge 5 febbraio 1992 n Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili in situazioni di gravità Legge 8 marzo 2000 n Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città Altre norme possono rinvenirsi nella contrattazione collettiva. MATERNITA e PATERNITA (DLgs. 151/2001) Il DLgs. 151/2001 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori (compresi apprendisti e soci-lavoratori) connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento e il relativo sostegno economico (art. 1). A) CONGEDO DI MATERNITA Nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, vige il divieto di adibire al lavoro la lavoratrice (congedo di maternità astensione obbligatoria) (art. 16). Tale periodo può essere diversamente modulato (1 mese prima del parto e 4 mesi successivi) dalla lavoratrice, purché ammesso da valutazione medica (art. 20). Qualora la lavoratrice sia addetta a mansioni pericolose e/o faticose (Allegati A e B) e non sia possibile adibirla ad altre attività, l Azienda Sanitaria Locale (dal 2012 in precedenza la Direzione Territoriale del Lavoro) dispone l interdizione anticipata dal lavoro con prolungamento del congedo di maternità (art. 7) (art. 12) (art. 17). Durante il congedo di maternità (compreso l eventuale prolungamento), la lavoratrice ha diritto a percepire l indennità giornaliera a carico dell Inps, determinata nella misura del 80% della retribuzione (art. 22); ai fini del calcolo si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, comprensiva dei ratei di mensilità supplementari (art. 23). La contrattazione collettiva può prevedere ulteriori integrazioni retributive. L indennità è normalmente anticipata dall azienda; tuttavia, è previsto il pagamento diretto da parte dell Inps: a) nel caso di azienda sottoposta a procedura concorsuale; b) in presenza di azienda che si rifiuti espressamente di provvedervi malgrado diffida (Messaggio Inps 28997/2010) (art. 24) L indennità di maternità spetta anche nei casi in cui la lavoratrice perda il posto di lavoro nel periodo del congedo di maternità a seguito di: cessazione dell attività aziendale; scadenza del termine del contratto; esito negativo del periodo di prova; licenziamento per giusta causa (sentenza Corte Costituzionale n. 405)
2 Il congedo di maternità è considerato utile per l anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresa la maturazione delle mensilità supplementari e delle ferie (art. 22). Ai fini pensionistici, è previsto l accredito della contribuzione figurativa (art. 25). L indennità di maternità compete anche alla lavoratrice disoccupata purché non siano trascorsi più di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora siano trascorsi più di 60 giorni e la lavoratrice percepisca l indennità di disoccupazione, quest ultima viene sostituita dall indennità di maternità. Nel caso siano trascorsi più di 60 giorni e la lavoratrice non percepisca l indennità di disoccupazione, si ha diritto all indennità di maternità purché non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e risultino versati contributi per almeno 26 settimane nell ultimo biennio (art. 24). L interruzione della gravidanza (spontanea o volontaria) è considerata malattia (art. 19), ma il periodo di assenza è escluso dal computo per il periodo di comporto (Interpello MinLav n. 32/2008). Se avviene dopo il 180 giorno dall inizio della maternità o se si verifica il decesso del bambino, la lavoratrice può riprendere l attività lavorativa, purché ammesso dal medico e con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. (art. 16 comma 1-bis) B) CONGEDO DI PATERNITA Il lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di maternità (in tutto o per la parte residua) nel caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino (art. 28). Valgono in tal caso i trattamenti economici, normativi e previdenziali del congedo di maternità (artt. 29 e 30). La Legge 92/2012 ha introdotto, per il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), il congedo obbligatorio retribuito di un giorno (non frazionabile in ore). Esso va esercitato nel termine di cinque mesi dalla nascita del figlio, di norma in coincidenza del giorno della nascita e comunque previo preavviso di 15 gg. al datore di lavoro. (D.M ) Inoltre è possibile utilizzare ulteriori due giorni di congedo, scomputandoli dal congedo di maternità. C) CONGEDO PARENTALE Ciascun genitore può astenersi dal lavoro fino all età di dodici anni del bambino - per un periodo massimo di 6 mesi e complessivamente non superiore a 10 mesi. Qualora il padre ne usufruisca per un periodo complessivo pari ad almeno 3 mesi, la durata del suo congedo è estesa a 7 mesi (art. 32). Detto congedo è utilizzabile anche ad ore (Legge 228/2012). L inizio e la fine di ciascun periodo di congedo deve essere comunicata al datore di lavoro con preavviso di almeno 5 giorni (2 giorni se congedo ad ore). Il congedo parentale può essere utilizzato anche ad ore, sulla base di modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di settore (anche di secondo livello Interpello MinLav n. 25/2013) Durante il congedo parentale esercitato entro i primi sei anni del bambino compete un indennità a carico dell Inps pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi; ai fini del calcolo si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, con esclusione dei ratei di mensilità supplementari (art. 34 comma 1). Il periodo di congedo eccedente la durata dell indennità è indennizzabile secondo limiti di reddito (art. 34 comma 3).
3 Il congedo parentale è considerato utile per l anzianità di servizio a tutti gli effetti, esclusa la maturazione delle mensilità supplementari e delle ferie (art. 34 comma 5). Ai fini pensionistici, è previsto l accredito della contribuzione figurativa (art. 35). A fronte del ricorso al congedo parentale, è possibile richiedere l anticipazione del trattamento di fine rapporto, anche qualora versato a forme pensionistiche integrative (art. 5) La Legge 92/2012 ha introdotto una novità importante, a carattere sperimentale per il triennio e nel limite delle risorse stanziate: la lavoratrice alla fine del congedo di maternità ed entro i successivi 11 mesi - può richiedere un contributo economico (pari a 300 mensili per 6 mesi) per la spesa connessa all assistenza al bambino (baby sitting). Tale contributo comporta la corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale. Il contributo è erogato in forma di buoni lavoro (lavoro accessorio ex art. 72 DLgs. 276/2003) se si ricorre all assistenza da parte di una persona fisica; in pagamento diretto alla struttura pubblica o privata accreditata se ci si avvale di tale servizio. L opzione è esercitabile anche per singoli mesi. D) RIPOSI La lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo giornalieri retribuiti di un ora ciascuno (un solo periodo se l orario giornaliero è inferiore a 6 ore) (artt. 39 e 43). Il diritto compete in alternativa al padre, anche nel caso in cui la madre sia casalinga (sentenza Consiglio di Stato ). Per i periodi di riposo è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici (art. 44) Fermo restando che i riposi ( ) devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato del lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo. (Art. 10 D.P.R n. 1026) E) PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE La lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per effettuare visite specialistiche prenatali, qualora esse debbano essere svolte durante l orario di lavoro, dietro presentazione della relativa documentazione. (art. 14) F) PERMESSI PER MALATTIA (artt. 47, 48 e 49) Entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro in occasione di malattie del bambino fino a tre anni di età e per l intera durata delle stesse. I periodi non sono retribuiti, ma sono computati ai fini dell anzianità di servizio (escluse mensilità supplementari e ferie); ai fini pensionistici, è accreditata la contribuzione figurativa. I permessi competono anche per figli di età compresa tra tre e otto anni: in questo caso vi è un limite di durata pari a 5 giorni lavorativi all anno); ai fini pensionistici, è accreditata la contribuzione figurativa. Se si dà luogo a ricovero del bambino durante il periodo di ferie del lavoratore, si ha diritto di tramutare le ferie in permesso per malattia del figlio. Il lavoratore non è soggetto alle fasce orarie di reperibilità previste per le visite di controllo.
4 G) TUTELE La lavoratrice non può essere licenziata dall inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino (art. 54 commi 1 e 5). Nello stesso periodo, la lavoratrice non può essere inserita in procedure di licenziamento collettivo, salvo nel caso di cessazione dell attività aziendale (art. 54 comma 4). La medesima tutela si applica nel caso di adozione o affidamento di minore entro il primo anno dal provvedimento (art. 54 comma 9). Il divieto di licenziamento non opera nei seguenti casi: cessazione dell attività aziendale; scadenza del termine del contratto; esito negativo del periodo di prova, salvo il carattere discriminatorio dell atto; licenziamento per giusta causa. E altresì nullo il licenziamento per richiesta di utilizzo del congedo parentale o dei permessi per malattia del bambino (da parte della madre o del padre) o del congedo di paternità. Le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore entro i tre anni di età del bambino devono essere convalidate (art art. 4 Legge 92/2012). La norma vale anche nei casi di contratto a progetto (art. 4 Legge 99/2013). Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del bambino, non si è tenuti all obbligo di preavviso (Interpello MinLav n. 28/2014). Il diritto all indennità di disoccupazione (ASpI) spetta solo nel caso in cui le dimissioni intervengano nel periodo di divieto del licenziamento (primo anno di età del bambino) (Interpello MinLav n. 6/2013) Al termine del congedo di maternità si ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva e di rimanervi fino al compimento del primo anno di età del bambino, nonché di essere adibiti alle stesse mansioni o ad altre equivalenti. Analogo diritto compete al termine del congedo parentale, dei riposi e dei permessi per malattia del figlio. Dalla data di accertamento della gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino è vietato adibire la donna al lavoro notturno (dalle 24 alle 06). Possono rifiutare il lavoro notturno: - il genitore di un bambino di età inferiore a tre anni; - il genitore unico affidatario di un bambino di età inferiore a dodici anni; - il lavoratore o la lavoratrice che abbia a carico un soggetto disabile. H) ADOZIONI e AFFIDAMENTI L adozione di un minore comporta il diritto (per la madre o per il padre) al congedo di maternità per una durata massima di 5 mesi (artt. 26 e 31). Tale limite permane anche se, nel frattempo, il minore diventa maggiorenne (Circ. Inps 16/2008) L affidamento di un minore comporta il diritto al congedo di maternità per una durata massima di 3 mesi da esercitarsi entro cinque mesi dal provvedimento (art. 26). Si ha inoltre diritto al congedo parentale nel caso di adozione o affidamento, entro i primi dodici anni e non oltre la maggiore età del bambino; l indennità è riconosciuta nei primi sei anni, alle stesse condizioni di durata e di importo (art. 36). Spettano altresì i periodi di riposo giornalieri per il primo anno di ingresso in famiglia del minore (art. 45) e i permessi per malattia del bambino (art. 50). Le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore entro tre anni dall inserimento del minore in famiglia devono essere convalidate (art art. 4 Legge 92/2012).. In questo caso, non si è tenuti all obbligo di preavviso. Al termine del congedo di maternità si ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva e di
5 rimanervi fino al compimento del primo anno di età del bambino, nonché di essere adibiti alle stesse mansioni o ad altre equivalenti. Analogo diritto compete al termine del congedo parentale, dei riposi e dei permessi per malattia del figlio. ASSISTENZA per DISABILITA (Legge 104/1992) Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, anche continuativi. Ai fini pensionistici, è riconosciuta la contribuzione figurativa. Il soggetto assistito può essere il coniuge o un parente/affine entro il secondo grado; qualora un genitore o il coniuge del soggetto da assistere sia mancante o abbia compiuto 65 anni o sia affetto da patologie invalidanti, il diritto si estende ai parenti/affini entro il terzo grado (Interpello MinLav 19/2014). Con il termine patologie invalidanti si intendono le fattispecie indicate nel D.M n. 278 (Interpello MinLav n. 43/2012) Il permesso retribuito per l assistenza al soggetto disabile è riconosciuto ad un solo lavoratore; il lavoratore può assistere più soggetti e fruire dei permessi se si tratta del coniuge o di un parente/affine entro il primo grado; qualora i genitori o il coniuge del soggetto da assistere siano mancanti o abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, il diritto si estende ai parenti/affini entro il secondo grado. Con il termine patologie invalidanti si intendono le fattispecie indicate nel D.M n. 278 (Interpello MinLav n. 43/2012) Qualora il soggetto disabile sia il figlio, il diritto al permesso retribuito è riconosciuto ad entrambi i genitori che ne possono usufruire alternativamente. Questo permesso è cumulabile con il congedo parentale e con i permessi per malattia del bambino. (art. 42 comma 4 DLgs. 151/2001) Se il soggetto disabile risiede in comune distante oltre 150 km dalla residenza del lavoratore, occorre comprovare il tragitto effettuato (art. 33 comma 3-bis). Il lavoratore che usufruisce del permesso ha diritto di scegliere ove possibile la sede più vicina al domicilio del soggetto da assistere e non può essere trasferito senza consenso (art. 33 comma 5). E ammissibile la richiesta del datore di lavoro di programmazione da parte del lavoratore dell utilizzo del permesso retribuito, purché ciò sia possibile e senza cagionare l assistenza al soggetto disabile. I criteri di programmazione possono essere concordati con le rappresentanze sindacali (Interpello MinLav n. 31/2010) Al lavoratore affetto da disabilità grave è riconosciuto il diritto al permesso retribuito di tre giorni mensili. Ha inoltre diritto di scegliere ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza consenso (art. 33 comma 6). (art. 42 comma 5 DLgs. 151/2001) Il lavoratore che assiste un familiare convivente in condizione di disabilità grave può usufruire di un periodo (frazionato o continuativo) di congedo della durata massima di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa. I soggetti aventi diritto a fruire del congedo sono: il coniuge convivente; i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
6 i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti. Il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore (Circolare Inps 28/2012). Con il termine patologie invalidanti si intendono le fattispecie indicate nel D.M n. 278 (Interpello MinLav n. 43/2012) Il congedo è retribuito dal datore di lavoro con un indennità a carico Inps ed è coperto da contribuzione figurativa con importi massimali. Non è computabile ai fini delle ferie, delle mensilità supplementari e del trattamento di fine rapporto. ALTRI CONGEDI (Legge 53/2000) a) DECESSO GRAVE INFERMITA In caso di decesso o grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), del convivente o di un parente entro il secondo grado (anche non convivente), si ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni all anno (art. 4). Il permesso va utilizzato entro 7 giorni dall insorgenza dell evento. b) GRAVI MOTIVI FAMILIARI A fronte di gravi motivi, personali o familiari, è possibile ricorrere ad un periodo (frazionato o continuativo) di congedo della durata massima di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa. Il congedo non è retribuito e non è computato né ai fini dell anzianità lavorativa a quelli previdenziali. Le motivazioni possono riguardare lo stato di salute di uno dei componenti del nucleo familiare per la presenza di gravi patologie (indicate nel Regolamento DPR n. 278); sono altresì ammesse necessità derivanti dal decesso di un familiare o da un particolare impegno di assistenza nei suoi confronti (DPR n. 278 formulazione molto generica) Il datore di lavoro può negare o differire l utilizzo del congedo con adeguata motivazione organizzativa circa la non sostituibilità del dipendente interessato. (DPR n. 278) Il lavoratore può rientrare anticipatamente al lavoro, con un preavviso di 7 giorni. (DPR n. 278) c) FORMAZIONE (art. 5) Il lavoratore può richiedere un periodo continuativo o frazionato di congedo per la durata massima di undici mesi ed una sola volta nell arco della vita lavorativa per esigenze di formazione: completamento della scuola dell obbligo, conseguimento del diploma di scuola secondaria o di laurea, altre attività formative. Il congedo non è retribuito e non è computato nell anzianità di servizio; occorre avere un anzianità aziendale di almeno cinque anni. Il datore di lavoro può negare o differire l utilizzo del congedo con adeguata motivazione organizzativa. La contrattazione collettiva può ulteriormente disciplinare la materia.
L INDENNITÀ DI MATERNITÀ. INAPA - aprile 2012 Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione
L INDENNITÀ DI MATERNITÀ 1 Decreto legislativo n. 151/2001 trattamento sostitutivo della retribuzione garantito alla lavoratrice assente dal lavoro per GRAVIDANZA in casi particolari al padre lavoratore
STRUMENTI DI LAVORO. Coordinamento Donne Cisl Lombardia. Tutela della maternità/paternità e congedi parentali
Coordinamento Donne Cisl Lombardia STRUMENTI DI LAVORO Tutela della maternità/paternità e congedi parentali La tutela della lavoratrice madre e le agevolazioni per maternità e paternità La materia è stata
I Congedi Parentali. CGIL FP Friuli Venezia Giulia Pasian di Prato, 21 ottobre 2008
I Congedi Parentali CGIL FP Friuli Venezia Giulia Pasian di Prato, 21 ottobre 2008 1 I Congedi Parentali Introduzione storica Quadro normativo vigente Testo Unico 26/03/2001 n. 151 Legge 5/02/1992, n.
LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA
LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI PRENATALI/VISITE SPECIALISTICHE DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI PERICOLOSI E INSALUBRI In tali casi, destinare la lavoratrice
MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO
MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 33. Agevolazioni
Articolo 96 ASTENSIONE DAL LAVORO E PERMESSI PER ASSISTENZA AL BAMBINO CONGEDO DI MATERNITA (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
CONGEDO DI MATERNITA (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) MADRE PADRE 5 mesi più eventuali altri periodi che siano Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce autorizzati dalla Direzione Provinciale del Lavoro
CONGEDO DAL LAVORO IN CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
CONGEDO DAL LAVORO IN CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 1) È PREVISTA UNA FORMA DI CONGEDO DAL LAVORO PER IL PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO PER TUTTA LA DURATA DELLA PRATICA DELL'ADOZIONE? Sì, per i lavoratori
Legge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010. ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2]
Legge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010 ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2] 1. [3] 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
Dispensa sulla Normativa Materno-Infantile
Dispensa sulla Normativa Materno-Infantile Riferimenti normativi Gravidanza a rischio Circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali 16/2/2012 Valutazione dei rischi ) art. 6-7-8-11-12 Nel caso
Maternità e paternità Diritti e tutele
Maternità e paternità Diritti e tutele Il congedo di maternità L astensione obbligatoria dal lavoro comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo la data del parto, salva
CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI
CONGEDO STRAORDINARIO 2 ANNI NORMATIVA: Art. 42/5 D. lgvo 151/2001 BENEFICIARI: Genitori ( anche adottivi ) in caso di loro decesso o totale inabilità i fratelli, le sorelle conviventi di soggetti andicapatti
Congedo di maternità. Congedo di paternità
Maternità e Paternità Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità, Dlgs 151 /2001, attualmente in vigore, armonizza e coordina tutta la
Assistenza ai disabili INPS
INPS Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave,
Legge 104 e Permessi e Congedi parentali
Legge 104 e Permessi e Congedi parentali I permessi lavorativi Legge 104/1992: gli aventi diritto È necessario comprendere chi siano gli aventi diritto, cioè quali siano quei lavoratori che possono richiedere
Roma, 13/07/2015. Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del CNR Loro Sedi USGTEP 653/15
Roma, 13/07/2015 DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del
Fondazione AVSI. Sostegno a distanza Adozioni a distanza Cooperazione allo sviluppo
1 Fondazione AVSI Sostegno a distanza Adozioni a distanza Cooperazione allo sviluppo Diritti e congedi È prevista una forma di congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all estero per tutta la durata
L art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative.
Congedi e permessi, una riforma che limita gli abusi La riforma mira a superare alcune delle principali e più diffuse difficoltà interpretative ed applicative relative ai congedi ed ai permessi per maternità/paternità,
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa) 1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Lavoratrici/lavoratori agricoli
APPROFONDIMENTO MATERNITA E CONGEDI PARENTALI SETTORE COMMERCIO
APPROFONDIMENTO 2016 Lavoro Ai gentili clienti Loro sedi A cura del dipartimento Risorse Umane Francesca Mengotti e Marialuisa De Cia [email protected] [email protected] La presente è da considerarsi
Tutela della maternità e della paternità. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L)
Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L) Lavoratrice/Lavoratore Definizione (art. 2) per «lavoratrice» o «lavoratore»,
CONGEDO PER MATERNITA /PATERNITA, CONGEDI PARENTALI
CONGEDO PER MATERNITA /PATERNITA, CONGEDI PARENTALI CONTROLLI PRENATALI L art. 14 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
(L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)
(L. 104/1992 art. 33, D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011) I permessi retribuiti. Come già sappiamo con riguardo al minore, dichiarato disabile, e con
Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio
Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio Corso propedeutico all'esame di Stato per Consulenti del Lavoro Organizzato da Ordine CDL AP Relatore e coordinatore Dott.ssa Roberta Sgattoni Lezione n.
L'INDENNITA' DI MATERNITA'
L'INDENNITA' DI MATERNITA' CHE COS'E' E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio. A CHI SPETTA A) INDENNITA' PER ASTENSIONE
OGGETTO RAPPORTO NON ESCLUSIVO E BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104
1 OGGETTO RAPPORTO NON ESCLUSIVO E BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104 QUESITO (posto in data 19 gennaio 2015) Vorrei sapere se legge 104 e rapporto di lavoro in extramoenia sono incompatibili? Ovvero un dirigente
Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a rispettare, nell esecuzione del contratto di lavoro i divieti di:
LEGGE 1204/1971 La tutela accordata dalla Costituzione e dalla legge alle lavoratrici madri è diretta a garantire la funzione essenziale della donna nella famiglia ed a garantirle contemporaneamente i
congedi per maternità ed handicap nei contratti del pubblico impiego
Legge contratti Principi universali condizioni di maggior favore trattamento economico; modalità fruizione congedi e permessi; effetti su alcuni istituti (13^ mensilità e ferie) 2 mesi prima del parto
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si applica per il congedo di maternità la relativa legge statale.
Capo II Tutela e sostegno della maternità e della paternità Art. 20 - Definizioni 1. Ai fini del presente contratto, si intende: a) per congedo di maternità, l astensione obbligatoria dal lavoro della
Elevazione dei limiti temporali di fruibilità e di indennizzo del congedo parentale da 8 a 12 anni
QUESITO Elevazione dei limiti temporali di fruibilità e di indennizzo del congedo parentale da 8 a 12 anni D.lgs 80 del 15 giugno 2015 in attuazione della legge delega 183 del 2014 ( Jobs Act) 1 Congedo
COSA SPETTA A CHI SPETTA A CHI SPETTA
Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti
Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto
Congedi e permessi: nuovi cambiamenti in arrivo! Le novità saranno in vigore dal 11 agosto. Facciamo il punto A cura dell area comunicazione e politiche sociali Anffas Onlus Il 27 luglio scorso è stato
Allegato N.1. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
Allegato N.1 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «Disposizioni
Riordino Normativa in Materia di Congedi, Aspettative e Permessi
Roma, 17 giugno 2011 n.53/2011 Riordino Normativa in Materia di Congedi, Aspettative e Permessi La Legge n. 183/10 (c.d. Collegato Lavoro) ha previsto all art. 23 la delega al governo per adottare un Decreto
CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO il decreto legislativo n. 80
CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO il decreto legislativo n. 80 PERIODO TRATTAMENTO ECONOMICO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 5 MESI di cui 2 mesi prima della data presunta del parto 3 mesi dopo il parto IN ASSENZA DI
Testo delle disposizioni vigenti con integrazioni ai sensi del d.lgs. 119/2011
1 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
I PERMESSI PARENTALI di Luciano Piccoli
I PERMESSI PARENTALI di Luciano Piccoli Una premessa doverosa: questo argomento, come tutti quelli che concernono il welfare, è oggetto di continue rivisitazioni a causa della forte crisi economica che
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 729 del 10/07/2015
FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 729 del 10/07/2015 PROPONENTE: OGGETTO: U.O.C.``Gestione Risorse
Congedi per eventi e cause particolari
Congedi per eventi e cause particolari (D.M. n. 278/2000, pubblicato in G.U. n. 238 dell 11/10/2000; art. 4, L. 53/2000) entrata in vigore : 11 ottobre 2000 Permessi retribuiti per decesso o grave infermità
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA
Settore Risorse umane, salute e sicurezza TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA Riferimenti normativi: Legge 53/2000; D.Lgs. 151/2001 Ccnl 14.9.2000 Dpr 1026/76 - D.Lgs. 119/11 D.Lgs. 5/2012
Portatori di handicap in situazione di gravità: il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi?
Portatori di handicap in situazione di gravità: il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi? Per una corretta gestione aziendale il datore di lavoro può chiedere una programmazione
Capo V - Congedo parentale. Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
Capo V - Congedo parentale Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore
Congedi parentali: Legge n.53 del 8.3.2000 e successive disposizioni attuative.
CIRCOLARE INPDAP N. 49 del 27.11.2000 Congedi parentali: Legge n.53 del 8.3.2000 e successive disposizioni attuative. La legge 8 marzo 2000 n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo
Riordino in materia di Congedi, Aspettative e permessi. Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119
UILposte Verona - Newsletter Faxinforma n. 035 del 25 agosto 2011 Riordino in materia di Congedi, Aspettative e permessi Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 E stato pubblicato sulla Gazzetta
DISPOSIZIONI E PRASSI DISABILITA PERMESSI LAVORATIVI. Normativa. Art. 4 del Decreto Legislativo n.119 del 18/7/2011
DISPOSIZIONI E PRASSI DISABILITA PERMESSI LAVORATIVI Normativa Art. 4 del Decreto Legislativo n.119 del 18/7/2011 Art.24 della Legge n.183 del 4/11/2010 Artt.33,42 e 43 del Decreto Legislativo n.151 del
MATERNITA e LAVORO. LINEE GUIDA per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. Tutela sul Lavoro della maternità
MATERNITA e LAVORO LINEE GUIDA per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità Tutela sul Lavoro della maternità - D. Lgs n. 151/2001 e ss.mm.ii. - L. 104/92 - D. Lgs n. 80/15 Maternità La
ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON HANDICAP
SCHEDA N. 4 ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON HANDICAP I dipendenti portatori di handicap, i dipendenti genitori di figli portatori di handicap ovvero parenti - affini di portatori di
Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti previdenziali
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL SISTEMA FISCALE NELL ATTUALE SCENARIO ITALIANO: RIPERCUSSIONI SULLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITA Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti
AI DIRIGENTI GENERALI AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI AUTONOMI LORO SEDI
ROMA, 27.11.2000 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE UFFICIO II VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI e per il loro tramite : - Alle Amministrazioni dello Stato - Agli
MATERNITÀ E PATERNITÀ
Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Direttore responsabile: Edi Sommariva Numero 16-2010 MATERNITÀ E PATERNITÀ Area Lavoro a cura di : Area Lavoro Silvio Moretti con la collaborazione
MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992
MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992 Ddl n. 1167-B, approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010 Legge 104/92 Art. 24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l assistenza
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 169 DEL 08/09/2017 OGGETTO: Permessi mensili retribuiti ai sensi dell art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dipendente B. A. - matricola 56. RICHIAMATO l art. 14,
Congedi parentali. Parto prematuro. Sospensione del congedo in caso di ricovero del neonato. Congedi Parentali
Congedi parentali Il Governo, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità/paternità. Le nuove riforme si applicano in via sperimentale
