CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VERBANIA

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1 CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VERBANIA

2 CITES Il sistema sanzionatorio V.Q.A. For. Valerio Cappello

3 Assetto normativo 1. L. 19/12/1975 n 874 Ratifica della Convenzione di Washington 2. Reg. CE 338/97 s.m.i. Regolamentazione generale 3. L. 150/92 s.m.i. Assetto penale

4 Licenze e certificati Licenze di importazione od esportazione Di competenza del MINAP Per esportazioni ed importazioni di parti od esemplari per scopi commerciali e non. Per le piante propagate artificialmente di Allegato B la competenza è dei Servizi fitosanitari. Certificati di ri-esportazione Di competenza del CFS (SCC) per ri-esportazioni di esemplari o parti già introdotte (anche dopo successiva lavorazione). Certificati comunitari per spostare esemplari all interno della comunità a scopo commerciale Competenza del CFS (SCC).

5 Le sanzioni penali Presupposto della violazione (Art. 1 L. 150/92 smi) è punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda da euro ad euro chiunque, in violazione a quanto prevsito dal Reg. CE 338/97 s.m.i., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell All. A del regolamento medesimo s.m.i.

6 Le sanzioni penali Art 1 L. 150/92 I comportamenti sanzionati 1. Importazione, esportazione, riesportazione senza licenza o certificato. 2. Omissione di osservanza delle prescrizioni finalizzate all incolumità degli esemplari specificate in una licenza o certificato. 3. Utilizzo degli esemplari in difformità alle dette prescrizioni 4. Trasporto, anche per conto terzi, di esemplari 5. Commercio di piante in difformità alle prescrizioni ex art. 7 Reg. CE 338/97 6. Detenzioni, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione, detenzione per fini commerciali, offerta in vendita o mera detenzione.

7 Le sanzioni penali Art. 2 L. 150/92 Come l art. 1 ma la sanzione è meno grave, arresto da 3 mesi ad un anno o ammenda da euro ad euro ed è imputabile alle violazioni relative ad esemplari di allegato B.

8 Il certificato o la licenza Allegato A 1. Licenza di importazione od esportazione o certificato di riesportazione. 2. Collegamento tra certificato ed esemplare (anello inamovibile o microchip). 3. Unicità ed irripetibilità del certificato. 4. Esclusività del certificato quale strumento probatorio (di liceità del comportamento).

9 Il certificato o la licenza Allegato B 1. Necessità all esportazione, importazione o riesportazione. 2. Necessità alla vendita (sufficiente anche il solo riferimento o la copia). 3. Genericità del certificato (imputabilità alla specie e non all esemplare). 4. Utilità alla prova della lecita detenzione ma non è esclusa altra prova.

10 Le nascite in cattività Obbligo di denuncia - in caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro Obbligo della certificazione. Obbligo della diretta ed esclusiva riconducibilità del certificato all esemplare (anellamento dell esemplare od apposizione di microchip). La nascita di Allegato A, certificata in cattività, produce la regressione dell esemplare dall Allegato A a quello B. La prova della nascita in cattività, in questo caso, è costituita dallo stesso certificato.

11 Gli oggetti di uso personale Natura e caratteristiche Parte di esemplare qualificabile come oggetto. Parte lavorata o, comunque, idonea ad un uso. Esclusione di destinazione od uso commerciale. Detenzione in ambiente privato e non commerciale. Eventuale effettivo utilizzo di natura privata. L importazione, l esportazione o la riesportazione di tali oggetti è sanzionata con la pena pecuniaria (amministrativa) dal minimo di euro al massimo di euro La loro commercializzazione o mera detenzione viola, invece, l art. 1 o 2 della L. 150/92 (salvo che si tratti di oggetti ad uso personale denunciati secondo l art. 5 bis L. 150/92).

12 Il controllo presso l operatore commerciale Tenuta del registro (la mancata tenuta è sanzionata con sanzione amministrativa da euro ad euro 9.296). Corrispondenza tra registro e certificati. Corrispondenza tra certificati ed esemplari. Corrispondenza (per specimen di allegato A) tra esemplari ed elemento di identificazione indicato sul certificato.

13 Il controllo presso il soggetto privato Acquisizione della prova della liceità detenzione. della Valutazione dell eventuale denuncia di detenzione (inversione dell onere della prova). La detenzione privata non è, in sé, sufficiente ad escludere la destinazione commerciale o l uso commerciale dell esemplare.

14 L elemento soggettivo del reato Comportamento doloso Comportamento colposo E esclusa l ignoranza sulla specie quale causa scriminante del reato (C. Cass. Pen. Sez. III sent. 9 ottobre 2008 n 38410). Il soggetto, pertanto, risponde anche soltanto per non aver preventivamente verificato la sussistenza di limiti o divieti sul bene o sull animale che importa, esporta o detiene.

15 Cites e caccia 1. La L. 150/92 tutela la fauna esotica di specie alloctone. 2. La L. 157/92 tutela la fauna nazionale di specie autoctone. (Cass. SS.UU. 15/94) la detenzione non immediatamente collegata ad attività di caccia è specificamente prevista dalla L. 150/92. La L. 157/92 è una normativa che mira a tutelare la fauna selvatica nell ambito dell esercizio dell attività venatoria (C. Cass. Sez. III sent. n 4752/2000).

16 La denuncia di possesso Denuncia iniziale entro il 30 giugno 1994 (30 agosto 1995 per le testuggini) Non ha effetto sanante e non esclude l illiceità dell atto (importazione, esportazione, detenzione) ma inverte l onere della prova. Obbligo di denuncia per i nuovi inserimenti in allegato A (ad eccezione degli oggetti di uso personale) con sanzione amministrativa da euro a euro.

17 Le cause di esclusione del regime di divieto Le attività con finalità scientifiche. I beni di valore artistico. I beni di valore storico (esistono da più di 50 anni dall entrata in vigore della Convenzione). Tutte le cause escludenti devono preventivamente essere accertate e riconosciute dall autorità CITES (C. Cass. Pen. Sez. III sent. 3 dicembre 2003 n per il caso di zanne di elefante dichiarate aventi più di 50 anni). Le cause escludenti non possono essere rappresentate unilateralmente dal detentore o commerciante.

18 Art. 4 L. 150/92 La confisca In caso di violazione degli artt. 1 e 2 la confisca è sempre disposta (art. 4 L. 150/92 smi. Gli esemplari devono, pertanto, sempre essere sequestrati al momento della contestazione del reato. La confisca amministrativa non è provvedimento accessorio ma principale.

19 La confisca amministrativa e la confisca penale L A.G. ha sempre l obbligo di disporre la confisca, al pari dell Autorità amministrativa. Le due confische operano in maniera indipendente l una dall altra in quanto tutelano due beni giuridici differenti. L Autorità amministrativa può prescindere dalla sentenza penale e dalla decisione dell A.G. disponendo, se del caso, la confisca anche in caso di assoluzione. In ogni caso, l Autorità amministrativa, accertata l illecita importazione, commercializzazione o detenzione, deve confiscare lo specimen. C. Cass. Pen. Sez. III sent. n 18805/2006

20 Altre violazioni amministrative 1. Mancata comunicazione dello spostamento di sede di esemplari vivi di allegato A. 2. Mancata denuncia di morte di esemplare di allegato A. 3. Sdoganamento dello specimen senza che l importatore o l esportatore abbia fatto apporre il visto di ingresso o uscita. 4. Mancata tenuta del registro di detenzione di esemplari Cites. In tutti i casi è prevista la sanzione amministrativa da euro ad euro (Art. 5 L. 150/92 smi).

21 La notifica all importazione Obbligatoria per gli esemplari di Allegato C (per i quali sarà anche necessaria la certificazione CITES, di provenienza o destinazione) e D (esemplari di specie di particolare interesse commerciale sottoposte a monitoraggio speciale). Obbligatoria soltanto all importazione. Sanzionata con sanzione amministrativa da euro ad euro (art. 2, c. IV L. 150/92).

22 Le piante Stesso regime per gli esemplari selvatici. Allegato A - piante propagate artificialmente in Italia (e loro parti e prodotti derivati) esportate per usi commerciali e non Licenza di import od export. Allegato B - Servizi Fitosanitari per le piante propagate artificialmente in Italia Certificato fitosanitario per import od export Riproduzioni in cattività Certificata a seguito di accertata riproduzione in cattività in assenza di immissioni esterne.

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