ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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1 1 Allegato 1 al decreto n. 133 del 19 novembre 2007 ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Servizio Aiuti diretti e altri interventi di mercato e promozionali Istruzioni generali per la gestione delle domande di aiuto nel settore dei foraggi essiccati Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati Reg. (CE) 1786/03

2 2 SOMMARIO 1. QUADRO NORMATIVO SETTORE DI INTERVENTO DEFINIZIONI RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DEGLI ACQUIRENTI Adempimenti delle imprese di trasformazione e degli acquirenti che per la prima volta presentano la domanda di riconoscimento Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute e degli acquirenti riconosciuti che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute che apportano variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative Principali caratteristiche dello stabilimento idoneo alla trasformazione Domanda di riconoscimento AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE PRODOTTI TRASFORMATI AMMISSIBILI AL BENEFICIO DELL AIUTO IMMISSIONE DI PRODOTTI NELL IMPRESA DI TRASFORMAZIONE CONTENUTO DEI CONTRATTI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONSEGNA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONSEGNA DICHIARAZIONE IN DOMANDA UNICA DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI Presentazione della domanda di aiuto Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali Contenuto delle domande di aiuto... 15

3 3 13. ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DELL ACQUIRENTE RICONOSCIUTO Adempimenti dell imprese di trasformazione Determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata, misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare Pesatura dei foraggi da trasformare Misurazione e registrazione della temperatura di disidratazione Determinazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati in uscita Pesatura dei foraggi trasformati in uscita Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita Corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino Adempimenti relativi alla contabilità ordinaria Adempimenti relativi alla contabilità industriale Adempimenti dell acquirente riconosciuto PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna Controlli sulle domande di aiuto CONTROLLI IN LOCO Controlli in loco presso le imprese di trasformazione Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita Controllo sulla contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale Controllo dei consumi energetici Verifica della giacenza del prodotto trasformato Controlli presso gli acquirenti riconosciuti Controlli presso i produttori agricoli dei foraggi da trasformare Controlli presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione e destinatari finali dei foraggi trasformati CONTROLLI DI FINE CAMPAGNA CONTROLLI DA SVOLGERSI FUORI DELL AMBITO TERRITORIALE DELL ARTEA APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI DELL AIUTO Errori formali ed anomalie riscontrabili durante i controlli Anticipo e garanzia Calcolo dell importo dell aiuto... 30

4 Pagamento del saldo Restituzione delle fidejussioni APPENDICE...31 Note per la compilazione dei registri Compilazione Registro carico/scarico dell Impresa di Trasformazione e/o dell Acquirente Riconosciuto Tempistica di registrazione sul registro carico/scarico Pagamenti Regolamentazione delle compensazioni Verifica dei controlli contabili Certificazione della documentazione Note relative alla procedura per il rilevamento delle temperature Premessa Posizionamento del sensore di temperatura Descrizione del funzionamento del sistema di registrazione, controllo della temperatura Operatività Controllo dei consumi energetici Raccolta delle informazioni di ore di funzionamento ed impegno del personale Note per l'esecuzione della rilevazione fisica degli stoccaggi di foraggi disidratati ed essiccati al sole Premessa Rilevazione fisica degli stoccaggi Determinazione dei quantitativi di pellets Determinazione del quantitativo di balloni Confronto con i dati contabili Tempistiche di esecuzione Note per prelievo dei campioni di foraggio essiccato Premessa Prelievo di un campione da un mezzo in uscita Strategia del campionamento in contraddittorio Gestione dei campioni Detenzione dei campioni/esemplari Distruzione dei campioni/esemplari a valle dell esecuzione delle analisi ALLEGATO 1. MODELLO RICONOSCIMENTO ALLEGATO 2. LETTERA CONTROLLI IN AUTODICHIARAZIONE...40

5 5 1. Quadro normativo NORMATIVA COMUNITARIA: Reg. (CE) n del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001 Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al reg. (CE) n. 1782/2003; Reg. (CE) n del Consiglio del 23 settembre 2003 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati Reg. (CE) n. 382 della Commissione del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 e successive modifiche e integrazione NORMATIVA NAZIONALE: Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio e n. 382/2005 della Commissione concernenti il regime di sostegno nell ambito dell organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati DISPOSIZIONI ARTEA: Decreto del Direttore di ARTEA n. 197 del 21 novembre 2002, che dispone in merito alle condizioni per l accesso e l uso dei dati contenuti nei programmi informatici on line di ARTEA ai fini dell assistenza alla compilazione Decreto del Direttore di ARTEA n. 162 del 18 settembre 2003, che dispone le modalità di iscrizione ed il trattamento dei dati dell'anagrafe attraverso il Sistema Informativo di ARTEA Nel caso in cui entrino in vigore disposizioni normative successive all adozione del presente provvedimento, la normativa vigente si intenderà integrata di diritto con quella sopravvenuta.

6 6 2. Settore di intervento Il presente provvedimento stabilisce le istruzioni generali per la gestione delle domande di aiuto nel settore dei foraggi essiccati in conformità con quanto previsto dai Regg. (CE) 1786/03 e 382/05 e successive modifiche ed integrazioni. Allo scopo è indicata anche la procedura di riconoscimento delle imprese di trasformazione di foraggi e degli acquirenti di foraggi secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) 382/ Definizioni «Foraggi essiccati»: prodotti riportati nella seguente tabella di cui all art. 1 del Reg. (CE) 1786/2003: Codice NC Designazione delle merci a) ex Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore; - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata; ex 1214 ex e b) ex Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno; - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati - Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba; - Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino. Tali prodotti si raggruppano, ai sensi dell art. 2 del Reg. (CE) 382/2005, nelle categorie: 1. foraggi disidratati, ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo trattino, della tabella sopra riportata, essiccati artificialmente al calore; gli altri simili prodotti da foraggio, di cui alla lettera a), terzo trattino, sono tutti i prodotti erbacei da foraggio di cui al codice NC , in particolare: - le leguminose erbacee, - le graminacee erbacee, - i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all allegato IX, punto 1, del Reg. (CE) n. 1782/2003; 2. foraggi essiccati al sole, ossia i prodotti di cui alla lettera a), secondo e quarto trattino della tabella sopra riportata, essiccati secondo una tecnica diversa dall essiccazione artificiale al calore e macinati; 3. concentrati di proteine, ossia i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino della tabella sopra riportata; 4. prodotti disidratati, ossia i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino della tabella

7 7 sopra riportata. «Produttori di foraggi» : persone fisiche o giuridiche che provvedono alla produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, per consegnarli alle imprese di trasformazione; «Impresa di trasformazione»: azienda, ufficialmente riconosciuta, dotata di impianti ed attrezzatura idonee a tale scopo che effettua la trasformazione dei foraggi e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o più stabilimenti di trasformazione; «Acquirente di foraggi»: persona fisica o giuridica, ufficialmente riconosciuta, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione; «Ditta di pura o prevalente commercializzazione»: operatore, che in misura prevalente, vende quantitativi di foraggi trasformati acquistati dall impresa di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto «Partita»: quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall impresa di trasformazione in una sola volta; «Miscela»: prodotto destinato all alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall impresa di trasformazione, e aggiunte ; «Aggiunte»: prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove; «Destinatario finale del prodotto»: ultimo soggetto giuridico che ha ricevuto la partita di foraggi nella stessa forma che aveva al momento dell uscita dall impresa di trasformazione e che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l alimentazione degli animali; «Campagna di commercializzazione»: ha inizio il 1 aprile e termina il 31 marzo dell anno successivo.

8 8 4. Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti Per operare nel territorio della Regione Toscana nell ambito dell organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi devono essere riconosciuti da ARTEA come previsto dagli artt. 2, 5 e 6 del Reg. (CE) 382/05. Tale condizione per le imprese di trasformazione è necessaria per accedere all aiuto previsto alla trasformazione di cui all art. 4 Reg. (CE) 1786/ Adempimenti delle imprese di trasformazione e degli acquirenti che per la prima volta presentano la domanda di riconoscimento Le imprese di trasformazione e gli acquirenti al fine di ottenere il riconoscimento sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento ad ARTEA (allegato I) entro il termine del 15 marzo di ciascun anno corredata dalle informazioni di seguito indicate: per le imprese di trasformazione la sottoscrizione riguarda i seguenti impegni: o redigere regolare contabilità prevista per le imprese; o tenere separati i foraggi da disidratare dai foraggi essiccati al sole ed in tal senso ad eseguire le lavorazione in locali distinti ed a immagazzinare i foraggi ottenuti da queste due lavorazioni in luoghi diversi; o non miscelare tra loro, all interno dell impresa, i foraggi disidratati ed i foraggi essiccati al sole; o tenere separati dai foraggi disidratati e dai foraggi essiccati al sole (sia nella lavorazione che nell immagazzinamento) gli altri prodotti non soggetti all aiuto; o redigere e tenere specifica contabilità di magazzino: o -registri di carico e scarico dei foraggi; o -registri di carico scarico di sostanze leganti o aggiunte (nel caso della lavorazione di miscele); o redigere registri, come sopraindicati, per eventuali prodotti trasformati ad altre imprese; o redigere per iscritto, e presentarli ad ARTEA, almeno due giorni prima della data di consegna, i contratti con i produttori e le dichiarazioni; o presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; o mettere a disposizione dell ARTEA la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie; Inoltre, occorre l impresa di trasformazione deve produrre la seguente documentazione: atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia; certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445; atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato; planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all interno del perimetro dell impresa di trasformazione, con l indicazione precisa dei luoghi che servono all immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione dei prodotti finiti, nonché degli impianti per la trasformazione;

9 9 descrizione degli impianti tecnici per la trasformazione ed in particolare: o dei macchinari per la pesatura, dei forni per la disidratazione, dei macchinari per la macinazione e degli impianti per la fabbricazione di concentrati di proteine; o della indicazione della capacità di evaporazione oraria nel caso dei forni per la disidratazione; o presenza nell impianto di disidratazione di strumenti di un registrazione della temperatura di funzionamento, di un allarme e di un blocco della lavorazione che si attivano automaticamente quanto la temperatura è inferiore a 250 C; elenco delle eventuali aggiunte che saranno addizionate prima o durante il processo di disidratazione nonché elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti L impresa è tenuta a comunicare ad ARTEA le variazioni inerenti il perimetro dell impresa di trasformazione, gli impianti tecnici, l elenco delle eventuali aggiunte, i modelli di registro della contabilità di magazzino entro 10 giorni di calendario per ottenere la conferma del riconoscimento come indicato all art. 5 secondo comma del Reg. (CE) n. 3 82/05. per l acquirente di foraggi la sottoscrizione riguarda i seguenti impegni: o redigere per iscritto, almeno due giorni prima della data di consegna, i contratti con i produttori e le dichiarazioni ed a presentarli all ARTEA; o presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; o tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare secondo il modello predisposto da ARTEA; o mettere a disposizione dell ARTEA la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie; o presentare nel caso di utilizzo di magazzini per lo stoccaggio dell atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato della planimetria dei siti e con la descrizione dei macchinari necessari alla movimentazione dei foraggi da trasformare. Fermo restando l obbligo per l interessato di rispettare il termine ultimo di deposito della domanda di riconoscimento sopraindicato, ARTEA in casi eccezionali può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi successivi all inizio della campagna in questione (DM prot. D/99 del 15 marzo 2005). In tal caso l impresa di trasformazione e l acquirente sono considerati riconosciuti fino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte di ARTEA. 4.2 Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute e degli acquirenti riconosciuti che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative Le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi già riconosciuti che mantengono invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative per le quali è stato rilasciato il riconoscimento, devono far pervenire all ARTEA una comunicazione entro il 15 marzo, con la quale si conferma la prosecuzione dell attività e la permanenza requisiti riconosciuti. In assenza di tale comunicazione si intende rinunciatario del titolo di impresa di trasformazione e/o acquirente riconosciuto.

10 Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute che apportano variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative Come sopraindicato le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi già riconosciuti devono comunicare ad ARTEA entro il 15 marzo la prosecuzione dell attività. Nel caso i soggetti riconosciuti vogliono effettuare all inizio o durante la campagna di commercializzazione variazioni alle caratteristiche tecniche e/o amministrative sulla base delle quali è stato rilasciato il riconoscimento, sono tenuti a comunicare all ARTEA le variazioni da apportare attraverso la presentazione della richiesta di variazione con allegata la documentazione del caso e nel rispetto di quanto indicato nella normativa comunitaria. ARTEA dopo le verifiche e le istruttorie di competenza valuta se confermare il riconoscimento precedentemente rilasciato. Nel caso in cui l impresa di trasformazione modifichi uno o più elementi della documentazione e delle informazioni richieste all art. 5 del Reg. (CE) 382/05, informa ARTEA entro 10 giorni di calendario al fine di ottenere la conferma del riconoscimento (DM prot. D/99 del 15 marzo 2005). 4.4 Principali caratteristiche dello stabilimento idoneo alla trasformazione Lo stabilimento idoneo alla trasformazione deve poter garantire a seconda del processo trasformazione: a) la pesatura e la registrazione del peso del foraggio da trasformare in entrata e trasformato in uscita attraverso pese certificate; b) la sfibratura delle balle di foraggio da trasformare; c) per il processo di disidratazione del foraggio verde l utilizzo di un essiccatoio (a tunnel, a griglia, o di altra natura) che abbia: la temperatura dell aria all entrata non inferiore a 250 C (tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell aria all entrata non inferiore a 110 C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito); la presenza del dispositivo di controllo locale atto a rilevare la temperatura dell aria all entrata nel processo di disidratazione dei foraggi verdi, dotato di un strumento di registrazione del dato; tale sistema deve essere tarato annualmente dal fornitore dello strumento; per gli impianti con produzione inferiore alle ton. taratura può essere effettuata ogni 2 anni. Il certificato di taratura dovrà essere inoltrato ad ARTEA entro il 15 marzo contestualmente alla comunicazione di proseguo dell attività di cui al punto 5.2; la durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore; in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad 1 metro; d) la pressatura dei balloni di foraggio trasformato, nel caso della produzione di balloni di foraggio disidratato; e) la macinazione di foraggi essiccati al sole e/o di foraggi disidratati; f) la fabbricazione di pellets di foraggi essiccati al sole e/o di foraggi disidratati; g) la fabbricazione di concentrati proteici; h) magazzini di stoccaggio atti alla conservazione dei foraggi da trasformare e trasformati. 4.5 Domanda di riconoscimento ARTEA dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, effettua le verifiche dei requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e

11 11 nazionale. Relativamente al riscontro dei requisiti tecnici ARTEA accerta presso gli stabilimenti dell impresa di trasformazione e presso i siti di stoccaggio dell acquirente le caratteristiche tecniche ed operative dichiarate con la domanda di riconoscimento. Gli accertamenti in loco sono formalizzati con il verbale di accertamento. ARTEA a seguito dell esito positivo degli accertamenti e delle istruttorie di rito rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti di foraggi attribuendo a ciascun soggetto riconosciuto un codice identificativo. ARTEA nell ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione verifica che le condizioni per le quali è stato rilasciato il riconoscimento sono invariate e può predisporre, in qualunque momento, verifiche inerenti il riconoscimento precedentemente concesso. Si evidenzia che ARTEA ai sensi dell art. 7 comma 3 del Reg. (CE) 382/05 può, qualora cessino di essere soddisfatte una o più condizioni di cui agli articoli 5 o 6 del Reg. (CE) 382/05, revocare il riconoscimento a meno che l impresa di trasformazione o l acquirente di foraggi destinati all essiccazione e/o alla macinazione ottemperino alle indicazioni di ARTEA entro un termine da quest ultima stabilito. Inoltre, come indicato all art. 2 comma 5 del DM prot. N. D/99 del 15 marzo 2005, nel caso in cui un acquirente di foraggi ed una impresa di trasformazione non osservino una o più condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, ARTEA revoca, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento precedentemente accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni. ARTEA comunica ad AGEA Coordinamento i dati relativi al numero di nuovi riconoscimenti, di riconoscimenti ritirati e riconoscimenti provvisori. 5. Aiuto alla trasformazione L aiuto alla trasformazione, fissato a 33 euro/t come previsto all art. 4 del Reg. (CE) N. 1786/03 fatto salvo l art. 6 dello stesso regolamento, è concesso alle imprese di trasformazione riconosciute che: abbiano una contabilità di magazzino relativa ai prodotti trasformati (ai sensi dell art. 12 del Reg. 382/05); forniscano tutti i documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all aiuto; rientrino in almeno una delle seguenti categorie: - imprese che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare; - imprese che lavorino la propria produzione o in caso di associazioni quella dei loro soci; - imprese che siano approvvigionate da acquirenti riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare e che abbiano concluso contratti con i produttori di foraggi da essiccati. 6. Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell aiuto I prodotti oggetto dell aiuto sono i foraggi essiccati che al momento dell uscita dall impianto di trasformazione rispondano ai seguenti requisiti in conformità con quanto previsto all art. 3 del Reg. (CE) 382/2005: i) tenore massimo di umidità del: - 12% per i foraggi essiccati al sole, per i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati;

12 12-14% per gli altri foraggi disidratati; ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del: - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati; % per i concentrati di proteine. In conformità all art. 2, comma 1, del Reg. (CE) 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell aiuto, i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, rispondenti ai requisiti prescritti in materia di commercializzazione e destinati all alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si trovano, o sotto forma di miscela, il perimetro dell impresa di trasformazione riconosciuta. 7. Immissione di prodotti nell impresa di trasformazione Per l immissione di prodotti diversi dai foraggi destinati all essiccazione e/o alla macinazione all interno del perimetro che delimita l impresa di trasformazione riconosciuta, ai fini della fabbricazione di miscele, l impresa è tenuta ad informare preventivamente ARTEA (almeno 48 ore prima), specificando il periodo di lavorazione, la natura e i quantitativi dei prodotti oggetto della lavorazione. Qualora l immissione si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un altra impresa di trasformazione, l impresa ricevente comunica ad ARTEA l origine e la destinazione di tali foraggi e il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni (art. 9 Reg. CE 382/05). I foraggi trasformati usciti dall impresa di trasformazione possono essere riammessi nella stessa impresa soltanto per esservi nuovamente imballati, come indicato dall art. 9 del Reg. CE 382/2005, modificato dal Reg. CE 432/2006, previo accordo con ARTEA ai fini dei controlli di competenza di quest ultima. I foraggi riammessi nel perimetro dell impresa di trasformazione devono essere immagazzinati separatamente dagli altri prodotti (foraggi trasformati e da trasformare). La riammissione deve essere registrata nella contabilità di magazzino dell impresa a norma dell art. 12, par. 1 del Reg. CE 382/ Contenuto dei contratti e delle dichiarazioni di consegna Ai sensi dell art. 10 lettera c) del Reg. (CE) n. 1786/2003 e degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) 382/2005, i contratti e le dichiarazioni di consegna (secondo la modulistica predisposta all interno dell anagrafe di ARTEA) devono riportare le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e l indirizzo delle parti contraenti (anche in caso di cedente socio di associazione o acquirente riconosciuto); b) la data di stipula; c) la campagna di commercializzazione; d) le specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi prevedibili; e) l identificazione delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla Domanda Unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della Domanda Unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella Domanda Unica di aiuto; f) il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o essiccati al sole; g) le modalità di consegna e di pagamento; h) la data di consegna prevista. Nel contratto e nella dichiarazione di consegna deve essere altresì specificata, così come indicato dalla

13 13 nota prot. AGR del 28 settembre 2006 della Commissione UE, la campagna di coltivazione dei foraggi e le date di inizio e fine della stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla occupazione della superficie agricola indicata. Nel caso in cui un impresa di trasformazione sia approvvigionata da un acquirente riconosciuto, nella dichiarazione di consegna vanno inoltre specificati i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra l acquirente e i produttori, con l indicazione dei riferimenti di detti contratti (art. 15 paragrafo 2 punto c) Reg. (CE) n. 382/05). Nel caso di contratto speciale di lavorazione deve essere indicato ai sensi dell art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 1786/2003: a) il prodotto finito da consegnare; b) le spese a carico del produttore; c) una clausola che obblighi l impresa di trasformazione a versare al produttore l aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto. Inoltre è indispensabile indicare la finalità di presentazione del contratto o della dichiarazione di consegna, specificando se si tratta di: 1. contratto/dichiarazione di consegna iniziale; 2. contratto di variazione; 3. dichiarazione di consegna di variazione; 4. annullamento di un contratto/dichiarazione di consegna. Non possono essere oggetto di variazione o annullamento contratti/dichiarazioni di consegna che riguardano aziende agricole selezionate per i controlli in loco. La variazione ad un contratto precedentemente presentato può essere fatta in diminuzione, escludendo parte delle particelle precedentemente dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici investite e i quantitativi di prodotto da consegnare, oppure in correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo. Il contratto e la dichiarazione di consegna di variazione sostituisce completamente il contratto e la dichiarazione di consegna precedentemente presentati. I contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna dei foraggi da trasformare. Qualora invece un contratto o la dichiarazione di consegna viene a concludersi prima del termine inizialmente previsto, avendo comunque dato luogo a consegne di prodotto, tale evenienza deve essere comunicata all ARTEA. 9. Modalità di comunicazione dei dati e della documentazione I registri di magazzino devono essere compilati secondo il modello predisposto da ARTEA e disponibile presso la Struttura competente della stessa, dovrà essere sottoscritto con firma digitale su CD non riscrivibile e inoltrato il 15 e l ultimo giorno di ogni mese.

14 Presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna Come precedentemente indicato l ARTEA definisce le modalità della presentazione della documentazione e della comunicazione, considerando quanto segue: 1. i contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere stipulati per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della consegna del prodotto, considerando che la campagna di commercializzazione, come disposto all art. 2 del Reg. (CE) n. 1786/2003, ha inizio il 1 aprile e termina il 31 marzo dell anno successivo; 2. il contratto è stipulato in tre copie: a. ciascun contraente conserva una copia del contratto, l agricoltore consegna la copia del contratto al CAA delegato per la verifica e la conservazione nel fascicolo del produttore. b. la terza copia deve essere presentata all ARTEA dall impresa di trasformazione o dall acquirente riconosciuto. 3. le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti trasmettono all ARTEA l elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente. Tale comunicazione è contenuta all interno del file del registro di magazzino. 11. Dichiarazione in Domanda Unica I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005 e successive modifiche) che intendono stipulare contratti e/o dichiarazioni di consegna del foraggio da destinare alla trasformazione sono tenuti a presentare la Domanda Unica di pagamento ai sensi del Reg. CE 1782/03, dichiarando le superfici coltivate a foraggio da destinare alla trasformazione. 12. Domanda di aiuto foraggi essiccati 12.1 Presentazione della domanda di aiuto Al fine di beneficiare dell aiuto previsto all art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003 l impresa di trasformazione è tenuta a presentare all ARTEA (secondo la modulistica on.line disponibile all interno dell Anagrafe) la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti, con allegata la documentazione richiesta, entro 45 giorni dalla fine del mese nel corso del quale hanno avuto luogo le uscite di foraggio trasformato dall impresa (art. 18 paragrafi 1 Reg. (CE) N. 382/05). Salvo che ulteriori ritardi non siano imputabili a documentate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (di seguito indicate), trascorso il termine sopraindicato l importo a cui l impresa avrebbe avuto diritto, se la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti, è ridotto dell 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per ogni campagna è il 15 aprile successivo alla fine della stessa (art. 18 paragrafi 2 Reg. (CE) N. 382/05). Ai fine del computo dei giorni di ritardo per la presentazione della domanda di aiuto, fa fede la data di ricezione di ARTEA.

15 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, come da art. 31 del Reg. (CE) n. 382/2005, unitamente alla relativa documentazione di supporto, devono essere comunicati per iscritto all ARTEA entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria sono le seguenti: a. il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell ambito del regime di aiuto dei foraggi essiccati ; b. l incapacità professionale di lunga durata degli stessi soggetti; c. l espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell impresa; d. la calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti Contenuto delle domande di aiuto Ai sensi dell art. 19 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 382/2005 la domanda di aiuto, relativa ai foraggi trasformati usciti dall impresa di trasformazione, deve contenere le seguenti informazioni: a) dati anagrafici e fiscali (Codice fiscale, P. IVA, CUAA) e firma del richiedente; b) quantitativi per i quali è richiesto l aiuto, suddivisi per partita; c) data in cui ogni partita è uscita dall impresa di trasformazione; d) indicazione che da ogni partita sono stati prelevati dei campioni, a norma dell art. 10 par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al momento dell uscita dall impresa di trasformazione, o al momento della fabbricazione, nell impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria per l identificazione dei predetti campioni; e) indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito; d) in caso di miscela, l indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte. Si evidenzia che l aiuto da corrispondere ad un impresa di trasformazione riguarda esclusivamente i foraggi essiccati e/o macinati nella medesima, previa deduzione del peso di tutte le aggiunte come indicato dall art. 19 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 382/05. Alla domanda di aiuto unitamente alla copia del documento d identità in corso di validità del rappresentante legale dell impresa, deve essere allegata la seguente documentazione: - certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445; - la documentazione relativa al referto delle analisi di laboratorio dei campioni di prodotto prelevati dalle partite per le quali si richiede l aiuto; - la polizza fidejussoria, in caso di richiesta dell anticipo nella misura dell 80%.

16 Adempimenti delle imprese di trasformazione e dell acquirente riconosciuto Di seguito sono riportati gli adempimenti relativi alle imprese di trasformazione e agli acquirenti riconosciuti che operano nell ambito della organizzazione comune dei mercati nel settore foraggi essiccati Adempimenti dell imprese di trasformazione L impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare: la determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata ed eventuale misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare; la misurazione e la registrazione della temperatura di disidratazione; la determinazione dei quantitativi dei foraggi trasformati in uscita e verifica delle caratteristiche qualitative attraverso il prelievo dei campioni ed analisi degli stessi; la compilazione del registro di magazzino predisposto in formato excel in ogni suo campo, ivi inclusa la sezione relativa a prodotto non comunitario ove lavorato, alla sua sottoscrizione con firma digitale e l inoltro ad ARTEA il 15 e l ultimo giorno di ogni mese; la registrazione corretta e regolare della contabilità di magazzino; la regolare e corretta contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale). Qualora un impresa di trasformazione proceda alla produzione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse linee di lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 8 del Reg. CE n. 382/2005) ed in particolare: o la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole; o i prodotti ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi distinti; o è vietato miscelare all interno dell impresa diverse tipologie di foraggi trasformati (disidratati ed essiccati al sole). Si evidenzia che nel caso in cui l'impresa di trasformazione, nel corso della campagna, abbia necessità di utilizzare per la lavorazione di foraggi essiccati al sole l impianto impiegato per la trasformazione dei foraggi verdi, o viceversa (o nel caso di utilizzo dell'impianto per la lavorazione di prodotti diversi dai foraggi essiccati) deve darne comunicazione all ARTEA con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo Determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata, misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare L impresa di trasformazione è tenuta alla registrazione delle caratteristiche qualitative (misura del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare calcolato come di seguito indicato) e quantitative (peso) dei foraggi da trasformare in entrata nell impresa Pesatura dei foraggi da trasformare L impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare la pesatura sistematica di tutti i foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati al sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione. In tal senso l impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non modificabile. I valori delle pesate dei foraggi da trasformare saranno riportati sul registro di magazzino (operazioni

17 17 di carico) e nel campo predisposto sul DDT o documento equivalente e saranno relativi al peso netto del carico in entrata del foraggio da trasformare. Si ricorda che l obbligo della pesatura sistematica non è applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall impresa non è superiore a tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all ARTEA, di non aver la possibilità di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall ARTEA (Reg. 382/2005 art. 11 comma 2) Misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare L impresa è tenuta alla registrazione delle operazione al massimo entro il quindicesimo giorno successivo alla operazione, sul registro di magazzino di carico e scarico, del tenore medio di umidità dei foraggi in entrata da disidratare calcolata, dal confronto tra i quantitativi di foraggi verdi da disidratare e i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (Reg. 382/2005 art. 11 comma 3). L impresa trasformazione è altresì tenuta a comunicare all ARTEA, il tenore medio di umidità rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare da esse trasformati, come previsto al punto 4 dell art. 11 del Reg.(CE) n. 382/2005 contenuto all interno del registro di magazzino Misurazione e registrazione della temperatura di disidratazione L impresa di trasformazione è tenuta a dotarsi di un dispositivo di controllo e di registrazione della temperatura dell aria all entrata del disidratatore. Il tracciato record per la registrazione della temperatura di esercizio del disidratatore dovrà essere vidimato a cura dell impresa di trasformazione dopodiché dovrà essere inoltrato ad ARTEA per la relativa vidimazione. Si rammenta che tracciati record vidimati per una campagna di commercializzazione anche se non utilizzati, non possono essere impiegati nella campagna di commercializzazione successiva, pena l esclusione di tutto il prodotto lavorato e registrato su quel tracciato. La registrazione della temperatura deve essere correlata alla data e alle ore di funzionamento del disidratatore. Nel periodo giornaliero di funzionamento del disidratare sono permessi solo due periodi di funzionamento al di sotto dei 250 C, uno per l avvio e uno la fermata. Altri momenti di fermata dell impianto e/o funzionamento del disidratatore devono essere giustificati con autodichiarazione a cura del titolare/rappresentante legale indicante data, orario completo di discesa e/o risalita della temperatura al di sotto/sopra dei 250 e causa. Tale autodichiarazione dovrà obbligatoriamente essere allegata alla relativa domanda di aiuto con il tracciato record della registrazione della temperatura. L impresa di trasformazione dovrà procedere a verifica annuale della strumentazione di registrazione della temperatura annualmente e a far pervenire ad ARTEA entro il 15 marzo contestualmente alla comunicazione di proseguo dell attività del relativo certificato di verifica Determinazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati in uscita Le caratteristiche qualitative (tasso di umidità e contenuto in proteine grezze totali) e quantitative (peso) dei foraggi trasformati, in uscita dall impresa, sono vincolanti ai fini della determinazione dell aiuto da erogare.

18 18 Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi trasformati in uscita sono finalizzati all accertamento di quanto sopraindicato. I risultati delle analisi di laboratorio, dei campioni prelevati, hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell aiuto. Le spese relative alle analisi sono a carico dell impresa di trasformazione. Gli aiuti sono erogati per tutte le partite di foraggi trasformati usciti per le quali l esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (art. 3 del Reg. (CE) n. 382/2005) Pesatura dei foraggi trasformati in uscita L impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare la pesatura sistematica di tutti i foraggi trasformati in uscita. In tal senso l impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non modificabile I valori delle pesate dei foraggi trasformati in uscita sono riportati sia sul registro di magazzino (operazioni di scarico) che nel campo predisposto sul DDT o documento equivalente, e saranno relativi al peso netto del carico in uscita del foraggio trasformato. Si ricorda che l obbligo della pesatura sistematica non è applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall impresa non è superiore a tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all ARTEA, di non aver la possibilità di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall ARTEA (art. 11 comma 2 Reg. 382/2005) Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita L impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso su tutte le partite di foraggi trasformati al momento dell uscita (fatte salve le partite di foraggi controllate e campionate dall ARTEA), ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, rispettando la metodologia indicata rispettivamente con il decreto ministeriale 18 luglio 1975 e il decreto ministeriale 12 aprile 1994 come indicato art. 4 dal Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo L impresa di trasformazione individua univocamente sulla planimetria dell impianto di trasformazione i locali di stoccaggio della materia grezza/finita, comunitaria/non comunitaria, essiccata/disidrata in più zone di stoccaggio, queste coincideranno con le zone di stoccaggio individuate sul registro di magazzino carico/scarico. Se i foraggi trasformati sono miscelati nell impresa di trasformazione con materie diverse da quelle di cui all art. 1 del Reg. (CE) 1786/2003, il prelievo di campioni e la determinazione del peso sono effettuati prima della miscelazione. Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi trasformati in uscita dall impresa di trasformazione o miscelati nell impresa stessa, nel rispetto della metodologia indicata dalle direttive 76/371/CEE, 71/393/CEE e 72/199/CEE della Commissione (art. 10 al comma 1 del punto 3 del Reg.(CE) n. 382/2005). Inoltre il punto 4) dell art. 2 del Reg.(CE) n. 382/2005 definisce <<partita>> una quantità di foraggi di

19 19 qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall impresa di trasformazione in una sola volta, pertanto possono essere accorpate in una stessa partita i soli carichi che rispettino tali condizioni e siano usciti dall impresa di trasformazione. Ogni partita di foraggi trasformati in uscita (anche costituita da più carichi) deve risultare identificata e rintracciabile attraverso l attribuzione di un numero progressivo, che dovrà essere associato al relativo campione prelevato. La rintracciabilità delle partite deve essere completata con l indicazione dei singoli carichi che le costituiscono, identificabili attraverso i DDT e/o buona di consegna, le fatture di pagamento e le registrazioni sul registro di magazzino nello scarico. In caso di uscita dall impresa di trasformazione o di miscelatura di più partite, che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni (art. 10 Reg. paragrafo 3 secondo comma Reg. (CE) 382/05). Tuttavia nel caso in cui la miscela venga preparata prima o durante l essiccazione, il campione viene prelevato dopo l essiccazione artificiale ed è accompagnato da un avvertenza che indica che si tratta di una miscela precisando la natura dell aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d incorporazione nel prodotto finito. I campioni prelevati, in quattro esemplari, saranno cartellinati e sigillati mediante contenitori/buste e sigilli antimanomissione, riportante un numero identificativo univoco che sarà riportato sul cartellino applicato sul campione e nel relativo verbale di prelievo. Relativamente alle partite campionate da ARTEA, verranno prelevati n. 4 campioni sigillati, di questi n. 2 verranno rilasciati all impresa di trasformazione e due verranno trattenuti da ARTEA. Ognuna della due parti procederà autonomamente alla realizzazione della medesime analisi in contraddittorio immediato su uno dei due campioni in loro possesso. Nel caso in cui uno dei due risultati non risponda ai requisiti di ammissibilità, si procederà alla realizzazione della terze analisi consistenti nella ricongiunzione dei campioni residui in possesso delle parti e all invio presso un terzo laboratorio di anali differente dai primi due e scelto di comune accordo. Le terze analisi avranno valore vincolante. Successivamente al campionamento e prima della ricezione dell esito delle analisi, le partite di prodotto da cui sono stati prelevati i campioni, possono comunque uscire dall impresa. Nel referto di analisi deve essere inoltre dichiarato che l accertamento è stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. L impresa è obbligata, ai sensi dell art. 10 del Reg. (CE) n. 383/05 e dell art. 4 comma 1 del DM prot. n. D/99 del 15 marzo 2005 e dell art, a notificare per iscritto all ARTEA almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la data, l orario presunto di uscita, la ragione sociale dell acquirente e l indirizzo di destinazione del prodotto onde permetterle di operare i controlli. Per il prodotto la cui uscita è prevista per il lunedì la comunicazione deve pervenire in ARTEA entro il giovedì precedente pena l esclusione della partite uscenti il lunedì. Inoltre ARTEA, al fine di rispettare la percentuale minima dei controlli in contraddittorio, può

20 20 indicare specifiche modalità e tempistica con cui l impresa di trasformazione è tenuta ad comunicare i dati relativi alle quantità di foraggi trasformati in uscita Corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino L impresa di trasformazione è tenuta ad avere una corretta e regolare contabilità di magazzino con l evidenza delle operazioni che intercorrono con i produttori agricoli e/o acquirenti riconosciuti dei foraggi da trasformare, le ditte commerciali e/o i destinatari finali dei foraggi trasformati attraverso la registrazione dell entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei foraggi. La contabilità di magazzino deve essere distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati. Se l impresa di trasformazione lavora o tratta prodotti diversi dai foraggi essiccati che non percepiscono aiuto comunitario è tenuta a mantenere distinto il processo di lavorazione/stoccaggio e alla registrazione nella relativa colonna del registro di magazzino. Per i prodotti miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati deve essere rintracciabile la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca ed il tasso di incorporazione nel prodotto finito (art. 12 punto f) Reg. n. 382/05). L impresa di trasformazione deve mettere a disposizione la propria contabilità di magazzino e tutti i documenti giustificativi necessari a supporto del controllo (quali DDT, dati di pesatura, fatture, contratti e/o dichiarazioni di consegna, modalità di pagamento, estratti conto corrente e ogni altro documento ritenuto utile al fine della completezza del controllo). Tra i documenti giustificativi deve essere compreso il bilancio di energia elaborato in base allo schema schede energetiche-umidità del registro di magazzino. Le operazioni contabili saranno registrate, nel rispetto della successione temporale, sul registro di magazzino. Qualora i foraggi trasformati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell impresa di trasformazione ogni luogo di deposito esterno che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati deve essere preventivamente comunicato dall ARTEA per le opportune verifiche e autorizzazioni Adempimenti relativi alla contabilità ordinaria L impresa di trasformazione è tenuta a mettere a disposizione dell ARTEA per i controlli di congruità della contabilità di magazzino e della contabilità ordinaria i seguenti documenti giustificativi: per le operazioni di entrata dei foraggi verdi e/o essiccati al sole: a) se trattasi di un impresa di trasformazione che acquista i foraggi da trasformare: le fatture di acquisto con l indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi acquistati; - del nome e indirizzo del fornitore; - degli estremi dei DDT per cui è emessa la fattura; la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa ed il buon fine del pagamento;

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