Diritto Processuale Civile I. Indice
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- Pio Mattei
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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I LEZIONE XI LA FASE DECISORIA E IL PROCESSO DI COGNIZIONE PROF. ROMANO CICCONE
2 Indice 1 La Fase Decisoria Il Procedimento Di Cognizione Innanzi Al Giudice Di Pace di 10
3 1 La fase decisoria La fase decisoria, ultima delle tre fasi in cui si struttura il processo di cognizione, é volta all'emissione della sentenza da parte dell'autorità giudicante. Il D. Lgs. 19/12/1998 n. 51, già analizzato in precedenza, in linea con il dettato normativo pre-vigente ha confermato l'affidamento dell'attività istruttoria al giudice monocratico e l'attività decisoria al Collegio solo, però, per le cause individuate nell'art. 50 bis c.p.c.; pertanto, ad eccezione dei casi indicati in quest'ultimo articolo, il tribunale giudicherà sempre in composizione monocratica. Il procedimento decisorio innanzi al collegio ha una propria autonoma disciplina che necessita di una particolare attenzione. Il collegio é un organo composto da tre membri: il presidente (generalmente individuato nel presidente del tribunale o nel presidente di sezione nei casi in cui il tribunale sia diviso in più sezioni) che presiede il collegio, e altri due giudici, uno dei quali è il giudice istruttore della causa; é proprio quest'ultimo che deve provvedere alla rimessione della causa al collegio per la decisione. In base all'art. 275 c.p.c., una volta rimessa la causa al collegio, la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di repliche ex art. 190 c.p.c. Ciascuna delle parti, tuttavia, nel precisare le conclusioni, può richiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio; in questo caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nel richiamato art. 190 c.p.c., la richiesta deve essere nuovamente proposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede su tale richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi, comunque, entro sessanta giorni; in tale udienza, il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e, dopo, le parti sono ammesse alla discussione. 3 di 10
4 Al termine della discussione il collegio provvede alla deliberazione, che avviene in segreto in camera di consiglio e alla presenza soltanto dei giudici che hanno partecipato alla discussione. Il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio, per poi decidere sul merito della causa. La decisione viene presa a maggioranza di voti, il primo a votare é il relatore (il giudice istruttore), poi l'altro giudice ed infine il presidente. Al termine della votazione il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo; la motivazione é in genere stesa dal relatore a meno che il presidente non decide di provvedere egli stesso alla stesura o di affidarla all'altro giudice. Di particolare interesse é il dettato normativo contenuto nell'art. 277 c.p.c., in base al quale: Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'art. 187, primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione é di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza. Ebbene, da quanto su esposto si evince come la pronuncia sul merito dovrebbe, di regola, essere unica e tale da definire il giudizio; di converso, la previsione indicata nel secondo comma del summenzionato articolo, va a porsi come eccezione. Ulteriore eccezione a quanto statuito nel primo comma dell'art. 277 c.p.c. é la previsione individuata dal successivo art. 278 c.p.c., condanna generica - provvisionale, in virtù del quale Quando é già accertata la sussistenza di un diritto, ma é ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. I provvedimenti che il collegio può emettere, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, posso pertanto essere: sentenze, definitive e non, e ordinanze. 4 di 10
5 Il collegio pronuncia sentenza quando: a) definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza; b) definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; c) definisce il giudizio decidendo totalmente il merito; d) definendo una delle suindicate questioni, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; e) valendosi della facoltà di cui all'art. 103 comma 2 c.p.c., e 104 comma 2 c.p.c. decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre causa e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti sono quelli a mezzo dei quali il collegio, senza definire il giudizio, da disposizioni in merito all'istruzione della causa o per l'ulteriore corso del processo; essi possono essere autonomi, allorquando il collegio emette un provvedimento istruttorio senza decidere alcuna questione, o dipendenti, allorquando il collegio emette una sentenza non definitiva disponendo con ordinanza il prosieguo del giudizio. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio e non sono soggetti ai mezzi di impugnazioni previsti per le sentenze Con l'ordinanza il collegio fissa l'udienza di comparizione delle parti o davanti al giudice istruttore, che viene investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o dinanzi a sé, nel caso in cui disponga la riassunzione di uno o più mezzi di prova. Analizziamo, adesso, il processo decisorio innanzi al tribunale in composizione monocratica. Il nostro legislatore ribadisce fortemente che, nelle materie sottratte alla competenza del collegio, il giudice monocratico decide con pienezza di poteri e facoltà, ovvero con con tutti i poteri del collegio. 5 di 10
6 In base all'art. 281 quinquies c.p.c. - decisione a seguito di trattazione scritta o mista - il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 c.p.c., dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.; successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, deposita la sentenza in cancelleria. Anche dinanzi al giudice monocratico, se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto il solo scambio delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza sarà depositata entro trenta giorni successivi alla discussione. Nel caso in cui il giudice non proceda ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., egli, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, pronunciando poi la sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di diritto e fatto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed é immediatamente depositata in cancelleria. Il nuovo dettato normativo introdotto dal d. Lgs. n disciplina anche i rapporti tra giudice monocratico e collegio, individuando e risolvendo eventuali problematiche relative all'attribuzione delle controversie. Ed invero, nel caso in cui il collegio rilevi che una causa rimessa dinanzi a lui per la decisione debba, invece, essere decisa dal giudice monocratico, provvede alla rimessione della causa dinanzi al giudice monocratico che provvederà ai sensi dell'art. 281 quater, quinquies e sexies c.p.c. Di converso, nel caso in cui il giudice monocratico rileva che una causa riservata davanti a sé per la decisione debba, invece, essere rimessa al collegio, provvederà ai sensi degli artt. 187, 188, 189 c.p.c. L'ultima parte del nostro esame della fase decisoria, é rivolto alla sentenza, precisamente alla esecutività, alla notificazione e all'ipotesi di correzione della sentenza. 6 di 10
7 In base all'art. 282 c.p.c. La sentenza di primo grado é provvisoriamente esecutiva tra le parti. Tuttavia, a norma dell'art. 283 c.p.c. il giudice di appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, qualora sussistono fondati e gravi motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, può sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Ne consegue, logicamente, che l'esecuzione della sentenza impugnata non é sospesa per effetto del gravame, salvo le disposizioni di cui agli artt. 283, 373, 401 e 402 c.p.c. Una volta avvenuto il deposito della sentenza in cancelleria il cancelliere ne da notizia alle parti costituite, a mezzo biglietto contenente il dispositivo comunicato ai rispettivi procuratori. Il deposito della sentenza in cancelleria ha un'importanza molto particolare in quanto, dalla data di deposito decorre il termine annuale per proporre l'eventuale impugnazione, trascorso il quale la sentenza passa in giudicato e diviene definitiva. Qualora, però, una delle parti ha interesse a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, ha l'onere di notificare la sentenza all'altra parte; detta notifica deve essere eseguita al procuratore costituito, a meno che la parte sia costituita personalmente o che si sia verificata la morte o l'impedimento del procuratore. Nell'ipotesi di contumacia di una delle parti, la sentenza va notificata personalmente alla parte rimasta contumace. Nell'art. 287 c.p.c. il nostro legislatore disciplina i casi di correzione delle sentenze e delle ordinanze statuendo espressamente che: Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in errori materiali o di calcolo ; in merito, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 335 del 10/11/2004, ha dichiarato l'incostituzionalità del richiamato articolo limitatamente alle parole contro le quali non sia stato proposto appello. Qualora tutte le parti concordano nel richiedere la correzione il giudice provvede con decreto. 7 di 10
8 Se é chiesta soltanto da una delle parti, il giudice con decreto da notificare col ricorso a norma dell'art. 170 comma 1 e 3, fissa l'udienza nella quale le parti devono comparire dinanzi a lui; sull'istanza il giudice provvede con ordinanza che andrà annottata sull'originale del provvedimento. Nel caso in cui la richiesta di correzione é avanzata dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso e il decreto devono essere notificati alle parti personalmente. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui é stata notificata l'ordinanza di correzione; non é impugnabile, invece, il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione. 8 di 10
9 2 Il procedimento di cognizione innanzi al giudice di pace Al fine di ridurre, o quantomeno ridimensionare, il carico di lavoro incombente sui giudici togati e per assicurare risposte rapide alle domande inerenti controversie minori, il nostro legislatore con la Legge 374/1991, poi integrata e modificata dalla Legge n. 468/99, ha istituito il giudice di pace. Il giudice di pace é un giudice ordinario onorario, ovvero, non selezionato tramite concorso pubblico né appartenente all'amministrazione statale, a cui sono assegnate funzioni contenziose e funzioni conciliative. Come per il processo innanzi al tribunale, anche i giudizi innanzi al giudice di pace iniziano con la citazione a comparire a udienza fissa; citazione, però, che può essere proposta anche verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che dovrà, poi, essere notificato a cura dell'attore con citazione a comparire a udienza fissa. Innanzi al giudice di pace le parti possono stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore nelle cause di valore non superiore ad. 516,46 o, comunque, se autorizzate dal giudice stesso. L'art. 318 c.p.c. disciplina il contenuto della domanda introduttiva di lite statuendo, precisamente, che: La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quelli della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis, ridotti alla metà. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione é di ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva. Le parti si costituiscono in giudizio depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura; la costituzione può avvenire anche presentando i suindicati documenti al giudice in udienza. 9 di 10
10 La fase di trattazione della causa é disciplinata dall'art. 320 c.p.c., in base al quale Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese e eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Quando la causa é matura per la decisione, il giudice di pace deve invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa; entro 15 giorni dall'udienza di discussione, il giudice deposita la sentenza in cancelleria. Particolarmente interessante é il compito attribuito dal nostro legislatore al giudice di pace in materia di preventiva composizione delle controversie civili, ovvero la cd. attività conciliativa extragiudiziale, così come statuito dall'art. 322 c.p.c. In base al suindicato articolo, il giudice di pace é competente per materia e per valore su tutte le istanze di conciliazione, eccezion fatta per: le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; le controversie per le quali sono previsti appositi organi per la composizione stragiudiziale della lite. Qualora la controversia rientri tra quelle la cui competenza é propria del giudice di pace, il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo. Nel caso in cui la controversia esuli da quelle di competenza del giudice di pace, il verbale di conciliazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. 10 di 10
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