FASIF. FONDO INTEGRATIVO del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGOLAMENTO OPERATIVO. Indice
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1 FASIF FONDO INTEGRATIVO del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGOLAMENTO OPERATIVO Indice TITOLO I FONTE ISTITUTIVA DEL FASIF Art. 1 Oggetto del Regolamento Operativo Art. 2 Gestione dei rischi connessi all erogazione delle prestazioni TITOLO II ASSOCIAZIONE AL FASIF Art. 3 Diritto di associazione ed iscrizioni Art. 4 Modalità di iscrizione Art. 5 Modalità di iscrizione del nucleo familiare Art. 6 Mantenimento dell iscrizione per modifiche aziendali Art. 7 Cessazione della partecipazione al Fondo- Recesso dell Associato TITOLO III CONTRIBUZIONI Art. 8 Contribuzione Art. 9 Modalità di versamento dei contributi Art. 10 Omissioni contributive e ritardati versamenti TITOLO IV PRESTAZIONI E MODALITA DI RIMBORSO Art. 11 Termini di decorrenza dell assistenza sanitaria e prestazioni rimborsabili Art. 12 Erogazioni delle prestazioni Art. 13 Accertamenti amministrativi e controlli sanitari Art. 14 Termine per l esercizio del diritto al rimborso TITOLO V - NORME FINALI Art. 15 Privacy e tutela dei dati personali e sensibili
2 TITOLO I FONTE ISTITUTIVA Art. 1 Oggetto del Regolamento Operativo 1. Il presente Regolamento Operativo disciplina il funzionamento del FASIF, di seguito definito il Fondo, nato con atto pubblico di fusione, redatto il 10 dicembre 2012 con effetto dal 1 gennaio 2013, per incorporazione del FASIFIAT nel FASIQ, costituito con atto pubblico il 13/11/1991, sulla base dell accordo dell 11 ottobre 2012, sottoscritto da Fiat S.p.A. Fiat Industrial S.p.A. e le OOSS FIM-CISL UILM-UIL FISMIC UGLM e AQCF, che si assume come accordo istitutivo. 2. Il Regolamento Operativo è adottato ai sensi dell art. 27 dello Statuto del Fondo. Art. 2 Gestione dei rischi connessi all erogazione delle prestazioni 1. La gestione dei rischi connessi con le prestazioni di cui al successivo articolo 11 sarà attuata dal Fondo mediante la stipula di apposite convenzioni con Compagnie autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione nel ramo malattia. Il Fondo potrà altresì sottoscrivere specifiche convenzioni assicurative a secondo rischio per le spese sanitarie sostenute dagli Assistiti iscritti ai piani di Assistenza Completa per consentire a ciascun Iscritto di estendere la copertura e/o personalizzarne l estensione alle tipologie di prestazioni sanitarie che rivestono per lui un maggiore interesse. L eventuale adesione a questi contratti è in ogni caso volontaria e potrà essere effettuata dal caponucleo per sé e/o per eventuali familiari già iscritti al Piano di Assistenza Completa. Il relativo contributo sarà a totale carico dell Assistito. 2. In considerazione della particolare tipologia di garanzia assicurativa, anche al fine di evitare la concentrazione del rischio su una sola Compagnia assicurativa, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà provvedere, a norma dei commi successivi, ad assegnare in regime di coassicurazione la gestione dei rischi connessi con l'erogazione delle prestazioni di cui al successivo articolo In attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni e comunque con frequenza coordinata con le convenzioni in essere, procederà ad una puntuale definizione delle prestazioni garantite dal Fondo provvedendo all'aggiornamento dei Nomenclatori / Tariffari. Una volta definito lo standard minimo delle prestazioni da garantire, il Consiglio di amministrazione inviterà più Compagnie di Assicurazione, in possesso dei requisiti dallo stesso stabiliti in apposita delibera, ad offrire le coperture predette. 4. L'individuazione della Compagnia aggiudicataria dovrà avvenire nel rispetto della seguente procedura di selezione. Detta procedura potrà essere integrata dalla specifica delibera del Consiglio di amministrazione, anche in relazione alla selezione della società di Service amministrativo cui assegnare la gestione amministrativa e contabile del Fondo: a. il Consiglio di amministrazione provvederà, in base all esito dell analisi della documentazione ricevuta, ad assegnare a ciascuna Compagnia un punteggio correlato alla quantità e qualità dei servizi e delle prestazioni offerte in relazione - 2 -
3 alle indicazioni che saranno all uopo fornite ed alle tipologie che saranno richieste: sarà a tal fine individuata una short-list delle migliori offerte; b. la Compagnia delegataria dovrà assumere una quota di rischio almeno pari al 50% del rischio complessivo assicurato; c. la restante quota di rischio potrà essere assegnata in parti uguali alle altre Compagnie, in qualità di coassicuratrici, rientranti nella short-list; d. le Compagnie coassicuratrici dovranno assumere la quota di rischio alle medesime condizioni della Compagnia delegataria; e. qualora una delle Compagnie coassicuratrici non si dichiari disponibile ad accettare la propria quota di rischio il Consiglio di amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, attribuire la quota non assegnata alla Compagnia delegataria ovvero proporre la ripartizione proporzionale tra la delegataria e la eventuale altra coassicuratrice; f. qualora nessuna Compagnia acconsenta a assumere la quota residua di rischio, la stessa potrà essere assegnata, a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, alla Compagnia delegataria. 5. Il Fondo definirà con la Compagnia aggiudicataria il contratto finalizzato a porre in essere in concreto le coperture assicurative. Il contratto sarà stipulato dall aggiudicataria in qualità di società delegataria e dalle altre eventualmente selezionate in qualità di società coassicuratrici. TITOLO II ASSOCIAZIONE AL FASIF Art. 3 Diritto di associazione e iscrizioni Art Diritto di associazione - decorrenza 1. Possono essere associati al Fondo i soggetti indicati dall art. 5 dello Statuto, con riferimento ai piani di Assistenza Base e Completa, AC1 e AC2. 2. Tutti i lavoratori, associati al piano di Assistenza Base, hanno diritto di aderire su base volontaria esclusivamente come titolari al piano di Assistenza Completa relativo alla propria categoria di appartenenza. 3. Le domande di iscrizione, sia per il lavoratore che per gli eventuali componenti del nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per eventuale periodo di carenza, avranno decorrenza dal mese successivo a quello di consegna del modulo di iscrizione qualora pervenute al Fondo entro il 15 di ciascun mese, mentre per quelle pervenute successivamente la decorrenza sarà assicurata dal secondo mese successivo, sia ai fini del pagamento della contribuzione che ai fini dell accesso alle prestazioni
4 4. L iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Operativo, delle loro eventuali successive modifiche, nonché delle altre norme collettive che regolano le attività del Fondo. Art. 3.2 Diritto di mantenimento dell associazione Prosecuzione volontaria 1. Possono mantenere l adesione, con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento Operativo, coloro che, nei casi previsti dall art. 7, comma 5, lettere b), e c), abbiano perso i requisiti richiesti per l iscrizione e ai quali il Consiglio di amministrazione autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione a proprio carico purché, a fronte di una nuova attività lavorativa, non aderiscano ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa. 2. In caso di decesso del dipendente il coniuge superstite o, in sua assenza, il componente più anziano del nucleo familiare già iscritto al Fondo subentreranno nella qualifica di capo nucleo fino alla fine dell esercizio in corso alla data del decesso, con continuità delle coperture previste dal piano di Assistenza Completa relativo alla categoria del dipendente deceduto. La contribuzione relativa alla copertura fino alla fine dell anno in corso del capo nucleo e degli eventuali componenti del nucleo familiare sarà versata alla prima scadenza mensile successiva all evento, in unica soluzione anticipata, dalla società di appartenenza del lavoratore deceduto. Le quote delle suddette contribuzioni, sia quella a carico della società che quella a carico del lavoratore, anche per l eventuale copertura di familiari iscritti, saranno a carico della società di appartenenza del lavoratore deceduto. 3. Il capo nucleo subentrante al lavoratore deceduto, come definito e ai sensi di quanto stabilito al comma precedente, potrà attivare nel rispetto delle regole generali in materia di capacità d agire la prosecuzione volontaria a favore suo proprio e degli eventuali familiari iscritti. La prosecuzione volontaria, con effetto a partire dall anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso del lavoratore, potrà essere attivata, previa valutazione e decisione del Consiglio di amministrazione, in base a quanto previsto ai punti seguenti, mediante consegna del modulo di prosecuzione volontaria entro il 30 novembre dell anno in cui si è verificato il decesso oppure, qualora questo sia successivo a detta data, entro il 31 dicembre del medesimo anno. 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le richieste di attivazione della prosecuzione volontaria saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio di amministrazione che potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere in merito, con esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In caso di reintegrazione a seguito di provvedimento del giudice del lavoro, il lavoratore, qualora risultasse già iscritto al Fondo al momento del licenziamento, sarà riammesso all iscrizione con la decorrenza coerente con la data di reintegrazione indicata dal giudice, fermo restando che il periodo intercorso tra il licenziamento del lavoratore associato e la sua reintegrazione, per quanto attiene alle garanzie offerte dal Fondo, non sarà valido a nessun effetto; in questi casi, la - 4 -
5 contribuzione decorrerà, con il conseguente accesso alle relative garanzie, dal mese successivo a quello in cui sarà data esecuzione al provvedimento del giudice, sempre che l associato si avvalga della facoltà di richiedere l iscrizione entro l ultimo giorno del mese di riattivazione del rapporto di lavoro, Decorso detto termine, l eventuale domanda di iscrizione sarà considerata come una reiscrizione di cui all art. 7, comma Il prosecutore volontario dovrà compilare l apposito modulo per l attivazione della prosecuzione volontaria ed effettuare bonifico bancario a suo totale e esclusivo carico, per il mantenimento dell iscrizione e della qualità di associato, comprensivo anche di una quota a copertura delle spese amministrative di cui all art. 8, comma 1. Detto importo viene determinato nella misura definita dal Consiglio di amministrazione. 6. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di rideterminare la quota contributiva a carico del prosecutore volontario al fine di mantenerla allineata al corretto equilibrio tecnico-economico della convenzione in atto, anche in misura differenziata in ragione dell età anagrafica degli interessati. Il prosecutore volontario ha la facoltà d iscrizione o di mantenimento dell iscrizione dei componenti del suo nucleo familiare alle condizioni tempo per tempo vigenti. Il prosecutore volontario quiescente ha la sola facoltà di mantenimento di iscrizione dei componenti del suo nucleo familiare così come definito al momento dell iscrizione alle condizioni tempo per tempo vigenti. Qualora per la copertura degli stessi il piano di Assistenza Completa del titolare prosecutore volontario preveda il versamento di una contribuzione a totale carico del medesimo, essa sarà determinata secondo gli importi correlati alle specifiche fasce di età di ciascun componente del nucleo familiare. Nel caso in cui il piano di Assistenza Completa del titolare prosecutore volontario preveda il versamento di una contribuzione complessiva a copertura anche dell eventuale nucleo familiare, essa sarà dovuta nella misura determinata dalla fascia d età del titolare prosecutore volontario. 7. Ferma restando la continuità della copertura fino alla fine dell anno nel corso del quale si verifica l evento da cui deriva il venir meno della partecipazione al fondo, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7, comma 5, lettere a), b) e c), la prosecuzione volontaria dovrà essere attivata entro il 30 novembre successivo alla data in cui si sono verificati gli eventi indicati, con effetto dal primo giorno dell anno successivo a quello in cui si sono verificati gli stessi. Nel caso in cui gli eventi indicati abbiano luogo nel mese di dicembre, al fine di non generare discontinuità nella copertura, la prosecuzione volontaria dovrà essere attivata contestualmente con il verificarsi degli stessi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre. 8. Per tutto il periodo in cui è sospesa la corresponsione della retribuzione, il lavoratore che si venga a trovare in una delle condizioni previste, in base a norme di legge o di contratto, per l aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché il lavoratore che sia sospeso con intervento della cassa integrazione hanno piena continuità nell associazione al Fondo secondo quanto previsto al successivo art. 8.2 comma
6 9. Non possono aderire al Fondo in qualità di lavoratori aventi titolo alla copertura di Assistenza Completa quei lavoratori che, in virtù di contrattazione nazionale o aziendale o di regolamento aziendale, aderiscano ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa applicate dalle società di appartenenza, salvo che non intervengano specifici accordi che saranno oggetto di valutazione a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione. 10. Qualora per effetto di quanto previsto dal precedente comma, un associato abbia diritto contemporaneamente alle medesime prestazioni in entrambe le coperture, lo stesso potrà chiedere al Fondo per il medesimo evento il rimborso solo qualora non abbia fatto analoga richiesta all altra forma integrativa. 11. Non è possibile per lo stesso lavoratore aderire contemporaneamente allo stesso o ad altro piano di Assistenza Completa del Fondo in qualità di componente del nucleo familiare di altro lavoratore associato e in qualità di titolare. Né possono aderire ai piani di Assistenza Completa del Fondo in qualità di componenti del nucleo familiare del lavoratore associato lavoratori che abbiano aderito volontariamente al medesimo o ad altro piano di Assistenza Completa del Fondo in qualità di lavoratori associati. Eventuali doppie iscrizioni comporteranno l automatica decadenza dall adesione in qualità di componente del nucleo familiare a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà riscontrata l anomalia. 12. E' prevista la possibilità di iscrizione al Fondo dei componenti del nucleo familiare del lavoratore, con oneri contributivi determinati per l adesione agli specifici piani di Assistenza Completa, in base alla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente per i lavoratori in servizio, e in base agli importi differenziati per fasce di età determinati a seguito di specifica valutazione del Consiglio di amministrazione per i prosecutori volontari, qualora il relativo piano di Assistenza Completa di appartenenza del titolare caponucleo preveda una contribuzione specifica per la copertura degli stessi a proprio esclusivo carico. Qualora gli oneri per l estensione della copertura sanitaria ai componenti del nucleo familiare sia a totale carico del lavoratore associato, detta estensione è condizionata all iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare aventi diritto all iscrizione ai sensi del seguente art. 5. Eventuali comportamenti elusivi sono sanzionabili secondo quanto previsto dal successivo art. 7 comma 9. Parziale deroga è prevista per i componenti che risultino già iscritti a analoghe forme integrative e che non intendano aderire al Fondo. 13. Il mantenimento dell iscrizione da parte del lavoratore associato tramite la prosecuzione volontaria, anche nel caso di eventuale reiscrizione di cui al successivo art. 7 comma 4, comporta necessariamente la continuità dell obbligo contributivo relativo al piano di Assistenza Completa. 14. Il mantenimento dell iscrizione da parte del lavoratore associato tramite la prosecuzione volontaria, comporta necessariamente la continuità a suo totale carico dell obbligo contributivo relativo al piano di Assistenza Base relativamente alla sola quota afferente la copertura LTC nel solo caso in cui detta copertura sia stata attivata nel corso del periodo di iscrizione quale lavoratore in servizio
7 Art. 4 Modalità di iscrizione 1. Ferma restando l adesione di tutti i lavoratori di cui al precedente art. 3.1 limitatamente al piano di Assistenza Base a totale carico dell azienda, l'adesione dei lavoratori ed eventualmente dei componenti del loro nucleo familiare al piano di Assistenza Completa spettante per la categoria del lavoratore stesso, avviene mediante manifestazione di volontà espressa tramite compilazione di apposito modulo predisposto dal Fondo, completo dell informativa in merito alla protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia; il lavoratore provvederà a consegnarlo al proprio datore di lavoro che ne curerà la trasmissione al Fondo. In caso di passaggio di categoria l iscrizione al relativo piano di Assistenza Completa sarà automatica, con applicazione dei connessi oneri contributivi. 2. L'adesione potrà avvenire entro il sesto mese successivo all acquisizione del diritto di iscrizione e, quindi, entro il sesto mese successivo all assunzione o al superamento dell eventuale periodo di prova, e, per i lavoratori già in forza al momento dell adesione della società di appartenenza, entro il semestre previsto per l adesione iniziale. In tutte le ipotesi di cui ai precedenti alinea, gli effetti dell adesione decorreranno sulla base dei criteri previsti dal successivo comma 8 e, per quanto attiene alle prestazioni, sulla base di quanto previsto dall art. 11, comma 1. Qualora i lavoratori manifestino la volontà di aderire durante il periodo di prova, gli effetti dell adesione saranno subordinati al superamento del periodo di prova e decorreranno dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento della prova e con la decorrenza prevista dall art. 3.1 comma Le adesioni successive al periodo di cui al comma 2 sono sottoposte al previo esame delle richieste da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrà riunirsi allo scopo con cadenza almeno bimestrale. In caso di approvazione della richiesta di adesione, gli effetti della stessa decorreranno sulla base dei criteri previsti dal successivo art. 11, comma 2. Contro eventuali decisioni negative del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. 4. Qualora gli oneri per l estensione della copertura sanitaria ai componenti del nucleo familiare sia a totale carico del lavoratore associato l eventuale adesione dei componenti del nucleo familiare potrà essere richiesta dal lavoratore unitamente con la propria, avendo effetto con le decorrenze previste dal successivo comma 8. La specifica iscrizione dei componenti del nucleo familiare successiva al suddetto termine e dei figli di età compresa fra i 26 e i 30 anni successiva al suddetto termine, potrà aver luogo con la decorrenza prevista dal secondo comma del successivo art. 11. In caso di nascita di un figlio la relativa iscrizione come nuovo componente del nucleo familiare già iscritto al Fondo dovrà aver luogo, con la decorrenza di cui al successivo comma 8, entro il sesto mese successivo all evento. Qualora il nucleo familiare non risulti già iscritto al Fondo al momento in cui si verifichi la nascita di un figlio, l iscrizione di quest ultimo comporterà necessariamente l iscrizione dell intero nucleo, come previsto dal precedente art. 3.2 comma 10, e avrà effetto - 7 -
8 con la decorrenza di cui al successivo comma 8 relativamente al neonato, qualora avvenga entro il sesto mese successivo alla nascita, e con la decorrenza di cui all art. 11 secondo comma relativamente ai restanti componenti del nucleo familiare. 5. L'iscrizione della società indicate nell art. 5 dello Statuto ha automatica applicazione dal giorno di versamento al Fondo del primo contributo. 6. Le società comunicano al Fondo, mediante una procedura informatizzata, i dati anagrafici necessari per la registrazione dei lavoratori associati e degli eventuali componenti del nucleo familiare per il quale il lavoratore abbia chiesto l'iscrizione ai sensi del successivo articolo Nel caso di impossibilità di utilizzo della predetta procedura informatizzata, la comunicazione di cui al comma precedente avverrà tramite l invio, a mezzo posta, del modulo di iscrizione reperibile nel sito del Fondo - debitamente compilato in ogni sua parte. 8. Ferma restando l adesione di tutti i lavoratori di cui al precedente art. 3.1 limitatamente al piano di Assistenza Base, l'iscrizione al piano di Assistenza Completa di specifico riferimento decorre dal mese successivo a quello in cui sono stati comunicati al Fondo, i dati degli associati. Il lavoratore dovrà comunque consegnare l apposito modulo compilato in ogni sua parte al datore di lavoro affinché, esperiti i dovuti controlli amministrativi, trasmetta il modulo in originale al Fondo, che ne determinerà la decorrenza dal mese successivo al ricevimento dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall art. 3.1 comma 3. In ogni caso la decorrenza dell iscrizione comporta l obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore e ai relativi eventuali familiari iscritti. 9. L iscrizione ha durata indeterminata, permanendo le condizioni di adesione e fatta salva la facoltà di prosecuzione volontaria, e potrà essere oggetto di recesso con le decorrenze previste dal successivo art Il lavoratore associato o è tenuto a comunicare al Fondo direttamente, anche tramite il sito web, o tramite la società di appartenenza, ogni variazione o aggiornamento dei dati precedentemente comunicati. 11. L elenco dei dipendenti deve essere raccolto in apposite liste di contribuzione di cui al successivo art. 9, secondo i modelli informatici forniti dal Fondo e contenenti la denominazione sociale della società e i dati dell iscritto, quali nome, cognome, sesso, codice fiscale, data di nascita, l indirizzo della sede lavorativa, l eventuale indirizzo di posta elettronica, la residenza o domicilio, e l eventuale codice identificativo aziendale, la data di assunzione e gli altri eventuali dati richiesti dai tracciati dati. 12. I lavoratori, per mezzo della user predefinita e della password da essi stessi prescelta, avranno l accesso alle possibilità di utilizzo dei servizi tramite il sito web. 13. Tutte le variazioni dei dati relativi all anagrafe dei dipendenti associati al Fondo (a titolo esemplificativo, cambi di residenza o domicilio, codice fiscale, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate dalla società al Fondo secondo le procedure informatiche presenti nel sito internet del Fondo, entro il ventesimo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione
9 Art. 5 Modalità di iscrizione del nucleo familiare 1. Per nucleo familiare si intende: - il coniuge, anche legalmente separato purché con diritto all assegno periodico di mantenimento oppure - il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato; - i figli minorenni; - i figli maggiorenni fiscalmente a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno e, se richiesto, i figli fiscalmente a carico di età compresa fra i 26 e i 30 anni, sulla base di una specifica contribuzione a totale carico del lavoratore associato, specificamente individuata e aggiuntiva rispetto a quella eventualmente dovuta per i componenti del nucleo familiare; - i figli maggiorenni fiscalmente a carico (senza limiti d età) con invalidità permanente non inferiore a due terzi. 2. I figli che possono beneficiare delle prestazioni del Fondo ai sensi dell art. 6 dello Statuto, sono tutti i figli, naturali o adottivi, del lavoratore associato, non necessariamente conviventi, nei limiti di età e nelle condizioni di cui al precedente comma, tenuto conto del fatto che non devono comunque possedere un reddito superiore ai limiti annualmente previsti dalle vigenti leggi per essere considerati fiscalmente a carico. Il lavoratore che, unitamente alla propria adesione volontaria al piano di Assistenza Completa, faccia richiesta di estensione della stessa anche ai componenti del proprio nucleo familiare, deve trasmettere al Fondo all atto dell iscrizione, unitamente all atto della propria adesione, lo stato di famiglia o documento che attesti la coabitazione per i conviventi. In caso di contestuale adesione ai piani di Assistenza Completa del Fondo in qualità di titolari da parte di entrambi i coniugi o conviventi, soltanto uno dei due potrà assumere il ruolo di caponucleo riferito ad eventuali figli. La composizione del nucleo familiare limitatamente al nominativo del coniuge/convivente non potrà subire variazioni nel corso dell anno solare. 3. Il lavoratore, in caso di iscrizione di figli minorenni, deve trasmettere all atto della richiesta estratto per riassunto dell atto di nascita o certificato di nascita dal quale risulti la paternità e la maternità. La copertura decorrerà dalla data di nascita qualora l iscrizione avvenga nel mese corrispondente oppure dal mese successivo all iscrizione qualora effettuata successivamente, purché entro i sei mesi dal verificarsi dell evento. 4. In caso di variazione in corso d'anno della condizione di soggetto fiscalmente a carico, il lavoratore dovrà informare tempestivamente il Fondo. Resterà in ogni caso l eventuale obbligo contributivo, con possibilità di fruire delle prestazioni, fino alla fine dell anno solare in cui detta variazione abbia corso, salvo quanto diversamente previsto per l estensione della copertura ai figli di età compresa tra i 26 ed i 30 anni. A questo fine il lavoratore associato dovrà presentare apposita - 9 -
10 domanda entro 120 giorni dalla data di compimento del 26 anno compilando l apposito modulo messo a disposizione dal Fondo e consegnarlo alla società di appartenenza, affinché possano essere espletate le necessarie pratiche amministrative e attivata la trattenuta della specifica contribuzione prevista da versare mensilmente ma con impegno vincolante per tutto il periodo ferma restando la fruibilità delle relative garanzie fino al 31 dicembre dell anno di compimento del trentesimo anno di età. 5. Il lavoratore, in caso di iscrizione di figli maggiorenni, deve trasmettere all atto della richiesta estratto per riassunto dell atto di nascita o certificato di nascita dal quale risulti la paternità e la maternità, nonché la dichiarazione in autocertificazione del carico fiscale o il certificato di invalidità rilasciato dall INPS o da altra autorità competente. 6. La documentazione di cui ai precedenti commi potrà essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità firmata dal lavoratore. In questo caso, come nel caso dell autocertificazione di cui al comma 5, il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli chiedendo all associato idonea certificazione; nel caso in cui l associato non riscontri la richiesta del Fondo, il familiare interessato decadrà dal diritto all assistenza sanitaria. In caso di false dichiarazioni, il familiare interessato decade dal diritto all assistenza sanitaria ed il lavoratore può incorrere nelle ulteriori conseguenze collegate all indebito comportamento tenuto, tra le quali l esclusione di cui all ultimo comma del successivo art I familiari di cui al primo comma cesseranno dall essere assicurati a partire dal momento in cui il lavoratore associato esca dal Fondo o cessi di versare la contribuzione a suo totale carico per la copertura del nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto per la contribuzione da versare al fine di assicurare la continuità d iscrizione dei figli di età compresa tra i 26 e i 30 anni. Art. 6 Mantenimento dell iscrizione per modifiche aziendali 1. Secondo quanto previsto dallo Statuto nell art. 5 co. 3, 4 e 5, qualora le aziende associate perdano i requisiti previsti per l adesione al Fondo le società interessate a rimanere associate dovranno far domanda di mantenimento dell iscrizione al Fondo al Consiglio di amministrazione dello stesso. 2. Il Consiglio di amministrazione concede a suo insindacabile giudizio di mantenere l'iscrizione al Fondo delle società di cui al precedente comma. 3. In caso negativo, resterà la possibilità individuale in capo ai lavoratori interessati di far domanda in base a quanto previsto dallo Statuto (art. 5 co 6) per la prosecuzione volontaria ai sensi dall art. 3.2, comma 4 e 5 con le modalità ivi indicate
11 Art. 7 Cessazione della partecipazione al Fondo Recesso dell associato a) CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE ASSOCIATO - RECESSO DEL LAVORATORE ASSOCIATO 1. Oltre alle ipotesi di cessazione dal Fondo individuate dall art. 7, comma 1, dello Statuto e richiamate dal successivo comma 5, l associato può recedere volontariamente dalla partecipazione al Fondo di cui all art. 3.1, limitatamente all adesione volontaria ai piani di Assistenza Completa, ferma restando la necessità, comunque, di assicurare l intera contribuzione prevista per l anno solare in cui si manifesta la volontà di recedere. In caso di recesso, l associato deve compilare l'apposito modulo predisposto dal Fondo in tempo utile affinché possa pervenire, o il datore di lavoro possa provvedere a inviarlo, al Fondo entro e non oltre il 30 novembre. Qualora pervenga in data successiva e comunque precedente al 31 dicembre, il Consiglio di amministrazione valuterà la decorrenza degli effetti del recesso con decisione libera e non sindacabile. 2. Nel caso di recesso, l'obbligo contributivo di cui sopra ed il diritto alle prestazioni persistono sino alla fine dell'anno solare in corso al momento del recesso. Nel solo caso di perdita del requisito in caso di passaggio dell associato alla categoria dei Dirigenti, il recesso avrà effetto dal mese successivo a quello della nomina. 3. L associato può revocare il recesso comunicato al Fondo purché la revoca pervenga al Fondo mediante raccomandata AR entro e non oltre il 31 dicembre dell anno in cui ha comunicato la volontà di recesso. 4. E data facoltà al lavoratore in forza, anche in relazione al proprio nucleo familiare, di riscriversi al Fondo, a seguito di specifica delibera del Consiglio di amministrazione, presentando apposita domanda trascorso un periodo minimo di un anno successivo al recesso. La reiscrizione è concessa per una sola volta e avrà effetto come nuova iscrizione senza alcuna continuità con il precedente periodo di associazione al Fondo. In questa ipotesi l'obbligo contributivo decorre dal mese successivo alla delibera di accettazione della reiscrizione ed il diritto alle prestazioni del Fondo decorre da quando sono trascorsi sei mesi dal mese della reiscrizione. 5. Secondo quanto già previsto dallo Statuto, l iscrizione al Fondo cessa altresì a seguito di: a) perdita della qualità di associato da parte della società di appartenenza del lavoratore associato, salvo il caso previsto per l attivazione della prosecuzione volontaria di cui all art. 10, comma 5; b) cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore associato nell ambito di quanto previsto dall art. 3.2, comma 4 e fatto salvo il caso di attivazione della prosecuzione volontaria; c) decesso, salvo il caso di prosecuzione in capo al familiare subentrante nella qualifica di capo nucleo, ai sensi dell articolo Con esclusione dei casi di scioglimento, liquidazione o cessazione del Fondo o di esclusione dell associato di cui al successivo comma 8, i casi di cui alle lettere a), b) e c) non determinano l uscita dal Fondo e la perdita della qualità di associato fino alla fine dell anno in corso al momento in cui si verifica l evento, dando luogo al
12 mantenimento della qualità di associato a fronte del versamento in unica soluzione anticipata delle quote di contribuzione residue per l anno in corso al momento in cui si verifica l evento. Nel caso di cui alla lettera a) il versamento di dette quote sarà effettuato dalla società di appartenenza a proprio carico, incluse le quote ordinariamente previste a carico del lavoratore. Nel caso di cui alla lettera b) il versamento dell intero ammontare della contribuzione al Fondo delle quote sarà effettuato dalla società di appartenenza, con trattenuta, sulle spettanze di fine rapporto del lavoratore, dell intera contribuzione che sarà posta a suo carico, anche con riferimento alle quote ordinariamente previste a carico della società medesima. Nel caso di cui alla lettera c), si applica quanto previsto dall art. 3.2 commi 2 e 3. In tutti i suddetti casi, la società di appartenenza deve darne immediata comunicazione al Fondo e comunque entro il mese stesso in cui si verifica l'evento. 7. L'uscita dal Fondo del lavoratore comporta la contestuale uscita dei componenti del nucleo familiare eventualmente iscritti, fatto salvo che per i familiari del lavoratore deceduto. 8. Qualora il figlio di età compresa tra i 26 ed i 30 anni, per il quale sia stata fatta richiesta di mantenimento di iscrizione con versamento di specifica contribuzione, esca dal nucleo o cessi di essere fiscalmente a carico, l obbligo contributivo a totale carico del caponucleo associato, insieme con il conseguente diritto alle prestazioni, permarrà per l intero periodo pattuito al momento della specifica iscrizione per la permanenza nel Fondo, cioè fino al 31 dicembre dell anno di compimento del trentesimo anno di età. 9. Nell ipotesi in cui il Fondo abbia accertato da parte dell'associato comportamenti dolosi di carattere fraudolento, finalizzati all acquisizione di prestazioni e/o rimborsi non dovuti, ovvero all elusione degli obblighi contributivi di cui al successivo articolo 8, il Consiglio di amministrazione può disporre l'immediata esclusione dell'associato dal Fondo. E fatta salva la facoltà del Fondo di intraprendere le procedure necessarie per il recupero delle somme di propria spettanza. Nei casi in cui il Fondo abbia accertato da parte dell'associato o di componenti del nucleo familiare comportamenti di carattere palesemente scorretto o dichiarazioni di carattere ingiurioso o di minaccia nei confronti del personale operante nel e per il Fondo, il Consiglio di amministrazione può disporre l'immediata sospensione o espulsione dell'associato e del relativo nucleo familiare dal Fondo. In entrambi i suddetti casi il Consiglio di amministrazione delibera la sospensione, fissandone la decorrenza e definendone la durata per periodi trimestrali, che in ogni caso non potranno essere inferiori a uno e non potranno eccedere i quattro, o l espulsione. In entrambi i casi la delibera deve essere assunta a maggioranza assoluta dei due terzi dei componenti e notificata mediante lettera raccomandata AR all'associato, informando contestualmente il Service e nel solo caso dell espulsione la Società di appartenenza. Le delibere di sospensione o di espulsione potranno essere impugnate dall associato innanzi al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 21 dello Statuto entro quindici giorni dal ricevimento della stessa nel caso della sospensione trimestrale o di trenta giorni in tutti gli altri
13 casi di sospensione o nel caso dell espulsione. In caso di accoglimento del ricorso sarà ripristinata l adesione in continuità con la precedente iscrizione. La sospensione dell associato avrà effetto immediato con riferimento all eventuale intero nucleo familiare e comporterà il versamento della contribuzione dovuta per il periodo di sua applicazione, durante il quale l associato, nonché l eventuale nucleo familiare, non potrà fruire delle prestazioni previste da ogni Piano di Assistenza del Fondo, né le spese eventualmente sostenute nel corso del periodo saranno in alcun modo rilevanti ai fini del rimborso, ancorché previsto in forma indiretta dal Nomenclatore del piano di Assistenza Completa di eventuale adesione. Decorso il suddetto periodo la possibilità di accesso alle prestazioni riprende automaticamente, senza necessità di alcuna specifica comunicazione da parte del Fondo. L espulsione dell associato comporta l esclusione dell eventuale intero nucleo familiare a lui facente capo essendo il suo rapporto presupposto necessario per l iscrizione del nucleo, con cessazione della contribuzione dal mese successivo a quello in cui è adottata la delibera e cessazione dell accesso alle prestazioni con effetto immediato dalla data della delibera stessa. L associato espulso non potrà reiscriversi come familiare di altro associato. L associato espulso potrà essere riammesso all iscrizione al Fondo su specifica richiesta presentata dallo stesso in forma scritta decorsi almeno 24 mesi dal provvedimento di esclusione. In questo caso la contribuzione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è adottata la delibera di riammissione all iscrizione, mentre l assistenza sanitaria decorrerà in ogni caso dal primo giorno del settimo mese successivo. b) CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ ASSOCIATA - RECESSO DELLA SOCIETÀ ASSOCIATA 1. Le altre società, enti e consorzi associati al Fondo in base a quanto previsto dal comma 1, lettera d), e dai commi da 3 a 5, possono aderire al Fondo limitando la loro adesione, delimitando l adesione all Assistenza Base in modo coerente in base a motivata richiesta al Consiglio di amministrazione che decide a suo insindacabile giudizio. Le stesse possono recedere dal Fondo a condizione che sia comunicato al Consiglio di amministrazione a mezzo Raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata o con avviso di lettura. Detta comunicazione dovrà pervenire con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del periodo di vigenza del contratto assicurativo vigente al momento della comunicazione. Qualora pervenga in data successiva e comunque in data precedente al 31 dicembre dell anno medesimo, il Consiglio di amministrazione valuterà la possibilità di accoglimento della stessa e l eventuale decorrenza degli effetti del recesso con decisione libera e non sindacabile. 2. I soggetti di cui al comma precedente possono essere espulsi dal Fondo secondo quanto previsto dal successivo art. 10 in caso di morosità protratta per oltre sei mesi nel versamento della contribuzione o in caso di ripetuti ritardati versamenti
14 TITOLO III CONTRIBUZIONI Art. 8 Contribuzione Art. 8.1 Contribuzione collegata all Assistenza Base 1. Il finanziamento del Fondo relativo all eventuale piano di Assistenza Base è previsto a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti di cui all art. 3.1 e sarà attuato dalle società di appartenenza di cui all art. 3.1 (oppure art. 5 dello Statuto) mediante il versamento di uno specifico contributo annuo per ciascun lavoratore dipendente nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente ed applicata al Fondo. Art. 8.2 Contribuzione collegata ai piani di Assistenza Completa per le diverse categorie 1. Il finanziamento del Fondo per i piani di Assistenza Completa specifici per le diverse categorie di appartenenza dei lavoratori di cui all art. 3.1 che aderiscano volontariamente agli stessi, sarà attuato mediante il versamento di un contributo annuo per ciascun lavoratore dipendente associato, nelle misure e con le modalità previste dalla contrattazione aziendale tempo per tempo vigente, nonché dal Consiglio di amministrazione relativamente ai prosecutori volontari (art 5 comma 6 dello Statuto). Il Consiglio stabilirà inoltre il contributo richiesto per il mantenimento dell iscrizione dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra i 26 e i 30 anni, in misura specifica, in ogni caso a totale carico del lavoratore titolare e aggiuntiva rispetto a quella dovuta per sé e per i componenti del nucleo familiare. Per la copertura delle spese di funzionamento del Fondo, potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sulla base della contrattazione aziendale, specifici oneri aggiuntivi a carico degli associati. Per le società di cui all art. 5, commi 3, 4 e 5 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare un contributo aggiuntivo finalizzato alla copertura delle spese amministrative di segreteria ed a quanto connesso con lo svolgimento delle attività degli organi del Fondo. Detto contributo dovrà essere riconosciuto anticipatamente con il primo versamento utile dei contributi dell anno solare. Per il primo anno di adesione al Fondo, il suddetto contributo sarà corrisposto con il versamento della contribuzione di competenza del mese successivo al termine del semestre previsto per la raccolta delle adesioni. 2. Ogni futura variazione della contribuzione annua dovrà essere definita tenendo anche conto della ripartizione delle singole quote mensili, analogamente alle modalità di versamento della contribuzione facoltativa prevista in caso di adesione del nucleo familiare a totale carico del lavoratore dipendente. 3. Oltre a quelli eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva tra le Parti, i casi di possibile carenza di contribuzione a carico del dipendente, quale quello relativo ai lavoratori in aspettativa non retribuita per superamento dei limiti di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, saranno integralmente coperti, anche con riferimento alla quota di contribuzione a
15 carico del lavoratore prevista per l iscrizione del medesimo, da contribuzione a carico della società di appartenenza. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, la società dovrà comunque assicurare la continuità dei versamenti della contribuzione, a carico sia della medesima che del lavoratore, anche in caso di pagamento diretto dell integrazione salariale da parte dell INPS, anticipando gli importi a carico del dipendente. 4. Nel caso in cui il lavoratore si venga a trovare in una delle condizioni previste, in base a norme di legge o di contratto, per l aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro per cause diverse da quelle di cui al comma 3, sarà integralmente coperto a fronte del versamento in unica soluzione anticipata delle relative quote contributive per la copertura dell anno in cui si verifica l evento, mediante trattenuta sull ultimo stipendio, dell intera contribuzione prevista per gli associati in servizio, compresa quella obbligatoria prevista a carico della società di appartenenza - relativa quindi sia alla quota a carico suo che a quella a carico della società di appartenenza. Il lavoratore di cui sopra, per dare continuità alla copertura, dovrà provvedere al versamento a proprio carico, tramite bonifico bancario, dell intera contribuzione di cui sopra, in unica soluzione anticipata entro il primo mese dell anno successivo e di ogni eventuale ulteriore periodo di permanenza nella condizione prevista al presente comma. Art. 9 Modalità di versamento dei contributi 1. La contribuzione obbligatoria relativa all Assistenza Base sarà versata al Fondo dalle società associate nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione tempo per tempo vigente. 2. A partire dal mese di decorrenza della contribuzione per la copertura dei piani di Assistenza Completa, è necessario determinare l importo complessivo mensile della contribuzione da versare al Fondo con riferimento a tutti i lavoratori associati. La periodicità è mensile, fatta salva: a) la previsione dell art. 7 per il versamento in unica soluzione anticipata delle quote di contribuzione residue nei diversi casi previsti per il mantenimento dell iscrizione fino alla fine dell anno in cui si verifica l evento che dà luogo alla perdita della qualità di associato; b) la facoltà del lavoratore ammesso alla prosecuzione volontaria di disporre il versamento della contribuzione prevista a suo totale carico tramite Bonifico bancario in una o più soluzioni anticipate, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. A. Procedura per le società associate che si avvalgono del servizio di gestione delle retribuzioni a favore delle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial A.1 Gli elenchi nominativi dei lavoratori associati, di cui al precedente art. 4, comma 11, completi dell indicazione dei contributi a carico azienda e a carico dei lavoratori medesimi, saranno comunicati mensilmente al Service amministrativo e alla segreteria del Fondo entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza
16 Nella medesima comunicazione dovranno essere indicati i lavoratori associati che abbiano cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro nel mese di competenza. A.2 Il versamento dei contributi obbligatori per l Assistenza Base sarà effettuato dalle società secondo le modalità definite dagli Accordi vigenti con la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria. A.3 Il versamento dei contributi relativi alla contribuzione volontaria per i piani di Assistenza Completa, sarà effettuato dalle società, sia per quanto concerne le quote a proprio carico che per quanto attiene alle quote trattenute ai lavoratori associati, nelle misure previste dalla contrattazione tempo per tempo vigente, con cadenza mensile, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la contribuzione medesima, in quote di un dodicesimo delle suddette misure di contribuzione. Il versamento comprenderà sia la quota a carico della società stessa, sia la quota a carico del lavoratore associato, comprensiva dell eventuale contribuzione aggiuntiva annua prevista dall art. 5 comma 1 in caso di iscrizione di figli maggiorenni, fiscalmente a carico, di età compresa fra i 26 e i 30 anni, nonché il contributo per i soggetti del relativo nucleo familiare, nel caso di iscrizione di quest'ultimo al Fondo. Le quote a carico del dipendente saranno versate al Fondo mediante trattenuta mensile sulla retribuzione dell aderente. A.4 Il versamento dei contributi, costituito dall'ammontare totale dei contributi dovuti con riferimento a tutti gli associati, deve essere effettuato dalla società sul conto intestato al Fondo, presso l'istituto bancario da questo prescelto, tramite disposizioni di addebito interno da parte del Fondo per le società del Gruppo FCA o del Gruppo CNH Industrial impartite alle rispettive Tesorerie centrali. A.5 Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi procrastinata al primo giorno lavorativo successivo. B. Procedura per le società associate che non si avvalgano del servizio di gestione delle retribuzioni a favore delle società dei Gruppi FCA e CNH Industrial B.1 Gli elenchi nominativi dei lavoratori associati, di cui al precedente art. 4, comma 11, completi dell indicazione dei contributi a carico azienda e a carico dei lavoratori medesimi, saranno comunicati mensilmente al Service Amministrativo e alla segreteria del Fondo entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza. Nella medesima comunicazione dovranno essere indicati i lavoratori associati che abbiano cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro nel mese di competenza. B.2 Il versamento dei contributi obbligatori per l Assistenza Base sarà effettuato dalle società secondo le modalità definite dagli Accordi vigenti con la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria e saranno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. B.3 I contributi relativi alla contribuzione volontaria per i piani di Assistenza Completa a carico azienda e dei lavoratori associati, saranno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza
17 B.4 Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile e consiste in unico bonifico bancario il cui importo deve coincidere esattamente con il totale presente nella corrispondente distinta di contribuzione. Il bonifico deve essere ordinato con data certa di valuta e disponibilità dell importo versato entro il suddetto termine del giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. B.5 Nel caso in cui l adesione della società sia riferita a inizio anno ad un numero di lavoratori associati ex art. 3.1 pari o inferiore a dieci, il versamento della contribuzione dovuta al Fondo dovrà essere effettuato in unica soluzione a inizio d anno, entro il 15 gennaio, per l intero anno. B.6 Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi procrastinata al primo giorno lavorativo successivo. B.7 Tutti gli importi bonificati saranno accreditati sul conto corrente di raccolta del fondo FASIF, tramite bonifico bancario. C. Procedura per la raccolta delle contribuzioni dei lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria C.1 I versamenti della contribuzione da parte dei lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dovranno essere disposti tramite bonifico bancario annuale o semestrale, ordinato con data certa di valuta e disponibilità dell importo versato secondo quanto stabilito tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione. C.2 Il Service amministrativo redigerà l elenco dei lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria e assicurerà la riconciliazione con i contributi versati tramite bonifico bancario con cadenza mensile entro il giorno 15 di ciascun mese. Art. 10 Omissioni contributive e ritardati versamenti 1. Nel caso in cui il versamento effettuato risulti inesatto o incompleto, il Fondo informerà la società affinché provveda tempestivamente alla relativa regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla prima scadenza di versamento successiva alla comunicazione ricevuta. Trascorso tale termine senza che la società abbia provveduto alla regolarizzazione del versamento, il Fondo informerà la società stessa ed i lavoratori interessati, sospendendo l'erogazione delle prestazioni. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione, ovvero dal mese concordato nel caso che sia stata accordata dal Consiglio di amministrazione del Fondo una pianificazione del pagamento dei contributi dovuti. 2. Qualora il ritardo del versamento dei contributi sia superiore ad un mese troveranno applicazione gli interessi legali maggiorati di 5 punti rispetto alla misura prevista dalla normativa vigente al tempo, a totale carico del datore di lavoro, salvo il caso del lavoratore associato che abbia a suo tempo optato per la prosecuzione volontaria dell adesione
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