FONDO ASSISTENZA E BENESSERE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO

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1 FONDO ASSISTENZA E BENESSERE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FAB SMS REGOLAMENTO INTERNO APPLICATIVO DELLO STATUTO Gennaio 2017

2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dello Statuto, ha per oggetto la disciplina delle prestazioni socio-assistenziali in ambito sanitario e delle modalità operative di funzionamento di Fondo Assistenza e Benessere Società di Mutuo Soccorso - siglabile FAB SMS (d ora in avanti anche Società ), a seguito della trasformazione di FAB Fondo Assistenza Benessere in società di mutuo soccorso con Verbale dell Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2016 a rogito Notaio Andrea De Costa iscritto al Collegio Notarile di Milano, avente repertorio n Art. 2 - Pubblicità del Regolamento L iscrizione a FAB SMS presuppone, in capo a tutti i Soci, la conoscenza e l accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, delle quali sarà data comunicazione mediante la pubblicazione sul sito internet della Società MODALITA E TERMINI DI ADESIONE Art. 3 Categorie dei Soci e requisiti per l iscrizione 3.1. Soci Ordinari Possono richiedere l iscrizione a FAB SMS con la qualifica di: Soci Ordinari Individuali: intendendosi per tali le Persone Fisiche, i Liberi Professionisti ed i Lavoratori Autonomi che su base volontaria intendano avvalersi delle prestazioni erogate dalla Società così individuati: a) le persone fisiche nei confronti delle quali i Soci Sostenitori abbiano un interesse diretto per l importanza che queste rappresentano per il socio stesso, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, categorie di clienti o di fornitori e loro dipendenti, anche in quiescenza; b) le persone fisiche individuate, in via generale per categorie o caso per caso, dal Consiglio di Amministrazione, purché nell ottica di contribuire a conseguire condizioni economiche e normative di maggior favore per la generalità dei Soci. Soci Ordinari Collettivi: i Dipendenti, i Pensionati ed i Soggetti in genere legati ai Soci Sostenitori da un rapporto di collaborazione lavorativa comunque denominato, ai quali, debbano essere garantite prestazioni assistenziali, per disposizione di contratto collettivo nazionale, contratti, accordi, regolamenti aziendali o contratti individuali Soci Ordinari Familiari: tutte le persone fisiche appartenenti al Nucleo Familiare - come definito nel seguente art. 8 dei Soci Ordinari Collettivi e Individuali. Soci Ordinari Enti Mutualistici : le Società di Mutuo Soccorso in rappresentanza delle persone fisiche beneficiarie delle prestazioni e i fondi sanitari integrativi costituiti ai sensi del d.lgs n. 502/1992 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes Soci Sostenitori Le Associazioni intervenute all atto costitutivo sono iscritte di diritto alla Società come Socio Sostenitore.

3 Possono richiedere l iscrizione a FAB SMS con la qualifica di Socio Sostenitore le persone fisiche e i Soggetti Pubblici o Privati, Società di persone o di capitali, nonché altri Enti pubblici o privati, Associazioni, Sindacati, Casse di Assistenza, Casse Mutue, Società di Mutuo Soccorso, Fondi Sanitari, Enti Sanitari, Fondi di solidarietà istituiti presso gli Istituti bancari o Istituzioni che siano interessati all attività della Società, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere ricompresi tra i seguenti: le Ditte individuali, gli Studi e le Associazioni professionali, le Società, le Associazioni, le Fondazioni o gli Istituti di Credito. Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes Soci Onorari Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone fisiche per particolari benemerenze. Art. 4 - Perdita dei requisiti per l iscrizione Gli iscritti alla Società con la qualifica di Soci Ordinari Collettivi, nonché i Soci Ordinari Individuali iscritti tramite il Socio Sostenitore, qualora cessi il rapporto con il Socio Sostenitore perdono alla scadenza dell annualità i requisiti per l iscrizione. Gli stessi possonoreiscriversi con la qualifica di Soci Ordinari Individuali, mantenendo l adesione con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione autorizzi la prosecuzione diretta della contribuzione. Gli iscritti alla Società con la qualifica di Soci Ordinari Individuali per il tramite di un Socio Sostenitore, qualora cessi il rapporto con il medesimo, per mantenere i requisiti per l iscrizione con la qualifica di Socio Ordinario Individuale, alla scadenza della prima annualità, dovranno effettuare la richiesta di prosecuzione diretta come di seguito specificato. A tal proposito il Socio Ordinario Individuale, qualora vi sia il benestare del Consiglio di Amministrazione alla prosecuzione diretta, dovrà sottoscrivere un nuovo Piano Mutualistico. Per entrambe le tipologie di Soci per accedere alla prosecuzione diretta gli iscritti dovranno sottoscrivere un apposito modulo di richiesta predisposto dalla Società contenente l autorizzazione all addebito mediante procedura SDD dell importo relativo alla contribuzione dovuta per il mantenimento dell iscrizione quale Socio Ordinario, nella misura stabilita per ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. La Società comunicherà, con lettera inviata all indirizzo del richiedente, la decisione del Consiglio di Amministrazione fornendo in caso di accettazione della richiesta un nuovo codice Associato collegato alla diversa tipologia di adesione. Fermo il diritto del Socio Ordinario di fruire delle prestazioni della Società fino alla fine dell annualità nel corso del quale si è verificato l evento da cui deriva la perdita dei requisiti per la partecipazione alla Società come previsto al successivo art.6.2, per evitare soluzioni di continuità nella copertura, la richiesta di prosecuzione diretta dovrà essere effettuata nei 10 giorni successivi al verificarsi dell evento citato. In caso di ammissione alla prosecuzione diretta la stessa avrà decorrenza dalla prima annualità successiva a quella di scadenza. Art. 5 - Modalità operative per l iscrizione Per l adesione alla Società dovranno essere rispettate le seguenti modalità operative differenziate in base alle diverse categorie di Soci, in particolare: a) Soci Sostenitori Per richiedere l iscrizione in qualità di Socio Sostenitore, i Soggetti che non hanno partecipato all atto costitutivo, devono compilare e sottoscrivere l apposito modulo di richiesta predisposto dalla Società contenente le modalità operative specifiche per la gestione dei rapporti tra la Società e il Socio Sostenitore. L iscrizione diventa efficace dal giorno in cui il Socio Sostenitore viene a conoscenza dell accettazione della propria richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, da formalizzarsi mediante l invio di

4 comunicazione scritta. Da tale data potrà fare aderire, in qualità di Soci Ordinari Collettivi, i soggetti in possesso dei requisiti previsti all art. 3 del presente Regolamento. Il Socio Sostenitore dovrà predisporre l elenco dei nominativi richiedenti l iscrizione in qualità di Soci Ordinari Collettivi e degli eventuali componenti i loro nuclei familiari, sulla base del tracciato informatico fornito dalla Società, contenente il numero di iscrizione alla Società del Socio Sostenitore e i dati dei beneficiari delle prestazioni della Società. Il Socio Sostenitore dovrà trasmettere alla Società, entro il 10 del mese successivo, l elenco di cui al comma precedente. In allegato dovrà inoltre trasmettere la documentazione attestante l avvenuta consegna a ciascun richiedente dell informativa prescritta dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e l acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili (art. 23 della L. 196/2003). Con l accesso al Portale della Società il Socio Sostenitore potrà in ogni momento verificare la posizione anagrafica e contributiva relativa ai Soci Ordinari a lui riferibili. La comunicazione di accettazione della richiesta di iscrizione del Socio Sostenitore conterrà il numero di iscrizione alla Società oltre alla User Id e alla Password per l accesso alla procedura informatica (di seguito anche portale ) messa a disposizione dalla Società stessa e fruibile attraverso il proprio sito internet Il Socio Sostenitore dovrà inoltre comunicare alla Società, sempre mediante l inserimento dei dati sul Portale della Società, tutte le variazioni anagrafiche relative agli iscritti alla Società e dagli stessi comunicate, quali a mero titolo esemplificativo il cambio di residenza o la variazione dei componenti il proprio nucleo famigliare. Nel caso in cui l accesso al suddetto portale non sia disponibile, le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate mediante l invio, a mezzo posta, anche elettronica o via fax. b) Soci Ordinari Collettivi La richiesta di iscrizione in qualità di Socio Ordinario Collettivo può essere inoltrata alla Società da parte di un Socio Sostenitore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti all art. 3 del presente Regolamento oppure attraverso diretta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso la richiesta di iscrizione in qualità di Socio Ordinario Collettivo può essere inoltrata direttamente alla Società, attraverso raccomandata a/r, esclusivamente da parte del Socio Ordinario Collettivo. Per richiedere l iscrizione e l eventuale estensione delle prestazioni della Società ai componenti il proprio nucleo familiare quali Soci Ordinari Familiari, il soggetto interessato deve compilare e sottoscrivere l apposito modulo predisposto dalla Società che dovrà essere consegnato al Socio Sostenitore e da questi trasmesso alla Società con le modalità riportate al precedente comma o direttamente alla Società affinché il proprio Consiglio di Amministrazione possa autorizzarne l inclusione. L iscrizione del Socio Ordinario Collettivo, attraverso il relativo Socio Sostenitore, consegue automaticamente alla richiesta inoltrata alla Società con le modalità su indicate, senza la necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta da parte del socio e degli eventuali componenti il suo nucleo familiare, contenuti nel modulo di iscrizione. A decorrere da tale data ciascun iscritto è tenuto al versamento alla Società delle somme relative alla quota di iscrizione e ai contributi associativi di cui all art. 9 del presente Regolamento per beneficiare delle prestazioni. L iscrizione alla Società del Socio Ordinario Collettivo ha durata indeterminata, permanendo i requisiti per l iscrizione e fatta salva la facoltà di prosecuzione diretta e potrà essere oggetto di recesso con le modalità e le decorrenze previste dal successivo art. 6. Il Socio Ordinario Collettivo è tenuto a comunicare alla Società, per il tramite del Socio Sostenitore utilizzando l apposito modulo predisposto dalla Società, qualsiasi variazione o aggiornamento dei dati precedentemente dichiarati nel modulo di iscrizione o comunicati in momenti successivi, compresi quelli relativi al nucleo familiare. Il Socio Ordinario Collettivo è tenuto a rispettare gli obblighi indicati nel documento Piano Mutualistico, per poter usufruire delle prestazioni stesse. c) Soci Ordinari Individuali La richiesta di iscrizione in qualità di Socio Ordinario Individuale può essere inoltrata alla Società che accerterà la sussistenza dei requisiti previsti all art. 3 del presente Regolamento attraverso raccomandata a/r o a mezzo pec. La richiesta di iscrizione può anche essere inoltrata alla Società da parte di un Socio Sostenitore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti all art. 3 del presente Regolamento.

5 Per richiedere l iscrizione con le finalità indicate al successivo punto e) e l eventuale estensione delle prestazioni della Società ai componenti il proprio nucleo familiare quali Soci Ordinari Familiari, il soggetto interessato deve compilare e sottoscrivere l apposito modulo predisposto dalla Società che dovrà essere consegnato al Socio Sostenitore e da questi trasmesso alla Società con le modalità riportate al precedente comma o direttamente alla Società affinché il proprio Consiglio di Amministrazione possa autorizzarne l inclusione. L iscrizione del Socio Ordinario Individuale, attraverso il relativo Socio Sostenitore, consegue automaticamente alla richiesta inoltrata alla Società con le modalità su indicate, senza la necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta da parte del socio e degli eventuali componenti il suo nucleo familiare, contenuti nel modulo di iscrizione, salva diversa regolamentazione indicata all interno dei Piani Mutualistici. A decorrere da tale data ciascun iscritto è tenuto al versamento alla Società delle somme relative alla quota di iscrizione e ai contributi associativi di cui all art. 9 del presente Regolamento per beneficiare delle prestazioni. L iscrizione alla Società del Socio Ordinario Individuale ha durata indeterminata, permanendo i requisiti per l iscrizione e fatta salva la facoltà di prosecuzione diretta e potrà essere oggetto di recesso con le modalità e le decorrenze previste dal successivo art. 6. Il Socio Ordinario Individuale è tenuto a comunicare alla Società, per il tramite del Socio Sostenitore utilizzando l apposito modulo predisposto dalla Società, qualsiasi variazione o aggiornamento dei dati precedentemente dichiarati nel modulo di iscrizione o comunicati in momenti successivi, compresi quelli relativi al nucleo familiare. Il Socio Ordinario Individuale è tenuto a rispettare gli obblighi indicati nel documento Piano Mutualistico, per poter usufruire delle prestazioni stesse. d) Soci Ordinari Enti Mutualistici Le Società di Mutuo Soccorso, in rappresentanza delle persone fisiche beneficiarie delle prestazioni e i fondi sanitari integrativi costituiti ai sensi del d.lgs. 502/1992 in rappresentanza dei lavoratori iscritti al fine di richiedere l iscrizione in qualità di Socio Ordinario devono compilare e sottoscrivere l apposito modulo di richiesta predisposto dalla Società contenente le modalità operative specifiche per la gestione dei rapporti tra la Società e tale Socio. L iscrizione diventa efficace dal giorno in cui il Socio viene a conoscenza dell accettazione della propria richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, da formalizzarsi mediante l invio di comunicazione scritta. Il Socio dovrà predisporre l elenco dei nominativi dei soggetti rappresentati e degli eventuali componenti i loro nuclei familiari, per le finalità di cui al successivo art. 9, sulla base del tracciato informatico fornito dalla Società, contenente il numero di iscrizione alla Società del Socio Ordinario e i dati dei beneficiari delle prestazioni della Società. Il Socio dovrà trasmettere alla Società entro il 10 di ogni mese, l elenco di cui al comma precedente. In allegato dovrà inoltre trasmettere la documentazione attestante l avvenuta consegna a ciascun richiedente dell informativa prescritta dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e l acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili (art. 23 della L. 196/2003). Con l accesso al Portale della Società il Socio Ordinario Ente Mutualistico potrà in ogni momento verificare la posizione anagrafica e contributiva relativa ai Soci a lui riferibili. La comunicazione di accettazione della richiesta di iscrizione del Socio Ordinario Ente Mutualistico conterrà il numero di iscrizione alla Società oltre alla User Id e alla Password per l accesso alla procedura informatica (di seguito anche portale ) messa a disposizione dalla Società stessa e fruibile attraverso il proprio sito internet Il Socio Ordinario Ente Mutualistico dovrà inoltre comunicare alla Società, sempre mediante l inserimento dei dati sul Portale della Società, tutte le variazioni anagrafiche relative ai propri iscritti e dagli stessi comunicate, quali a mero titolo esemplificativo il cambio di residenza o la variazione dei componenti il proprio nucleo famigliare. Nel caso in cui l accesso al suddetto portale non sia disponibile, le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate mediante l invio, a mezzo posta, anche elettronica, o via fax.

6 e) Soci Ordinari Familiari Al solo fine di fruire delle prestazioni rese dalla Società, i famigliari in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento indicati dalle precedenti tipologie di Soci Ordinari sopra descritti che abbiano aderito a un Piano Mutualistico nella versione Famiglia, assumeranno la qualifica di Soci Ordinari Famigliari. A tale categoria di Soci, in ragione dell assenza di un adesione diretta e della mancanza di contribuzione da parte degli stessi, non viene riconosciuto un diritto di partecipazione alla vita sociale della Società e in particolare al diritto di voto. Art. 6 - Cause ed effetti della cessazione del Socio 6.1 Socio Ordinario Individuale Il Socio Ordinario Individuale che voglia esercitare il diritto di recesso al fine di impedire la prosecuzione della partecipazione alla Società per il periodo successivo a quello dell annualità in scadenza, deve compilare l'apposito modulo predisposto dalla Società in tempo utile per l invio alla stessa a mezzo raccomandata o a mezzo pec e comunque entro e non oltre 30 giorni precedenti alla scadenza dell annualità. La partecipazione del Socio Ordinario Individuale alla Società cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) decesso del Socio b) esclusione del Socio ai sensi art. 7 del presente Regolamento; c) inadempimento contributivo ai sensi dell art. 10 del presente Regolamento; d) cessazione del Socio Sostenitore di riferimento per il soggetto iscritto, salvo il caso di prosecuzione diretta ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento; e) cessazione del rapporto tra Il Socio Sostenitore ed il Socio Ordinario Individuale, salvo il caso di prosecuzione diretta ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento; f) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Società. In caso di recesso e nei casi previsti alle lettere d) ed e), permane in capo al Socio Ordinario Individuale l obbligo di versare la contribuzione dovuta e il diritto a ricevere le prestazioni della Società per sé e per gli eventuali componenti il suo nucleo famigliare fino al termine dell annualità in corso. Nel caso di decesso del Socio Ordinario Individuale gli eventuali componenti il suo nucleo famigliare alla data del decesso mantengono il diritto di ricevere le prestazioni della Società fino al termine dell annualità in corso. I Soci Ordinari Individuali che a seguito del recesso o di altra causa (cessazione o esclusione) abbiano perso la qualifica di Socio non possono più aderire alla Società in un momento successivo, fatta salva la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di riammetterli con apposita delibera motivata. In caso di riammissione, opera il termine di carenza previsto e tutti gli eventi insorti durante il periodo di scopertura si intendono preesistenti. In tutti i casi di cessazione di Socio Ordinario Individuale, alla scadenza annuale tale qualifica può essere rivestita da ciascun componente del nucleo familiare. 6.2 Socio Ordinario Collettivo Il Socio Ordinario Collettivo che voglia esercitare il diritto di recesso al fine di impedire la prosecuzione della partecipazione alla Società per il periodo successivo a quello dell annualità in scadenza, deve compilare l'apposito modulo predisposto dalla Società in tempo utile per l invio a cura del Socio Sostenitore e comunque entro e non oltre 30 giorni precedenti alla scadenza dell annualità. La partecipazione del Socio Ordinario Collettivo alla Società cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) decesso del Socio; b) esclusione del Socio ai sensi art. 7 del presente Regolamento; c) inadempimento contributivo ai sensi dell art. 10 del presente Regolamento;

7 d) cessazione del Socio Sostenitore di riferimento per il soggetto iscritto, salvo il caso di prosecuzione diretta ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento; e) cessazione del rapporto tra il Socio Sostenitore ed il Socio Ordinario Collettivo, salvo il caso di prosecuzione diretta ai sensi dell art. 4 del presente Regolamento; f) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Società. Al ricorrere dei casi previsti alle lettere a) ed e), il Socio Sostenitore deve darne immediata comunicazione alla Società. Sia nel caso di recesso che nei casi previsti alle lettere d) ed e) in cui cessi l iscrizione alla Società, permane in capo al Socio Ordinario Collettivo l obbligo di versare la contribuzione dovuta e il diritto a ricevere le prestazioni della Società per sé e per gli eventuali componenti il suo nucleo famigliare fino al termine dell annualità in corso. Nel caso di decesso del Socio Ordinario Collettivo gli eventuali componenti il suo nucleo famigliare alla data del decesso mantengono il diritto di ricevere le prestazioni della Società fino al termine dell annualità in corso. I Soci Ordinari Collettivi che a seguito del recesso o di altra causa (cessazione o esclusione) abbiano perso la qualifica di Socio non possono più aderire alla Società in un momento successivo, fatta salva la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di riammetterli con apposita delibera motivata. In caso di riammissione, opera il termine di carenza previsto e tutti gli eventi insorti durante il periodo di scopertura si intendono preesistenti. 6.3 Socio Ordinario Enti Mutualistici Il Socio Ordinario Enti Mutualistici che voglia esercitare il diritto di recesso al fine di impedire la prosecuzione della partecipazione alla Società per il periodo successivo a quello dell annualità in scadenza, deve compilare l'apposito modulo predisposto dalla Società in tempo utile per l invio alla stessa a mezzo raccomandata o a mezzo pec e comunque entro e non oltre 30 giorni precedenti alla scadenza dell annualità. La partecipazione del Socio Ordinario Enti Mutualistici alla Società cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) esclusione del Socio ai sensi art. 7 del presente Regolamento; b) inadempimento contributivo ai sensi dell art. 10 del presente Regolamento; c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Socio Ordinario Enti Mutualistici ; d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Società. I Soci Ordinari Enti Mutualistici che a seguito del recesso o di altra causa (cessazione o esclusione) abbiano perso la qualifica di socio non possono più aderire alla Società in un momento successivo, fatta salva la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di riammetterli con apposita delibera motivata. 6.4 Socio Sostenitore Il Socio Sostenitore che voglia esercitare il diritto di recesso al fine di impedire la prosecuzione della partecipazione alla Società per il periodo successivo a quello dell annualità in scadenza, deve compilare l'apposito modulo predisposto dalla Società in tempo utile per l invio alla stessa a mezzo raccomandata o a mezzo pec e comunque entro e non oltre 90 giorni precedenti alla scadenza dell annualità. La partecipazione del Socio Sostenitore alla Società cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) esclusione del Socio Sostenitore ai sensi art. 7 del presente Regolamento; b) inadempimento contributivo ai sensi dell art. 10 del presente Regolamento;

8 c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Socio Sostenitore; d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Società. I Soci Sostenitori che a seguito del recesso o di altra causa (cessazione o esclusione) abbiano perso la qualifica di socio non possono più aderire alla Società in un momento successivo, fatta salva la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione di riammetterli con apposita delibera motivata. 6.5 Socio Ordinario Familiare La partecipazione del Socio Ordinario Familiare alla Società, nei termini indicati al precedente art. 5 lettera e), cessa qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) decesso del Socio Ordinario Individuale o Collettivo; b) decesso del Socio Ordinario Familiare; c) esclusione del Socio Ordinario Familiare ai sensi art. 7 del presente Regolamento; d) inadempimento contributivo ai sensi dell art. 10 del presente Regolamento; e) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Società. Nel caso di decesso del Socio Ordinario Individuale e Collettivo gli eventuali componenti il suo nucleo famigliare alla data del decesso mantengono il diritto di ricevere le prestazioni della Società fino al termine dell annualità in corso. I Soci Ordinari Familiari che al verificarsi di una delle cause su indicate abbiano perso la qualifica di Socio possono aderire alla Società in un momento successivo, in qualità di Socio Ordinario con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per tale categoria di Soci. In tutti i casi di cessazione di Socio Ordinario, alla scadenza annuale tale qualifica può essere rivestita da ciascun componente del nucleo familiare. Tale possibilità, invece, non è configurabile per il Socio Ordinario Collettivo. Art. 7 - Esclusione del Socio Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione può disporre l'immediata esclusione del Socio (tutte le categorie) da comunicarsi all'iscritto e contestualmente al Socio Sostenitore di riferimento nel caso in cui siano stati accertati comportamenti dolosi per beneficiare di prestazioni e/o rimborsi non spettanti. Art. 8 Definizione Nucleo Famigliare dei Soci Ordinari e aventi Diritto Si considerano Soci della Società tutti i Soci, di cui all art. 4 dello Statuto della Società e indicati dall art. 3 del presente Regolamento. Per Soci Ordinari Familiari, quali componenti il nucleo familiare del Socio Ordinario Individuale e Collettivo, riportati sul suo stato di famiglia nei limiti e con le modalità di seguito indicate si intende: il coniuge o il convivente more uxorio fino al limite previsto per le prestazioni prescelte, fermo restando quanto indicato all art. 11 del presente Regolamento; ifigli legittimi, anche solo di uno dei coniugi o conviventi, fiscalmente a carico conviventi e non, compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati o affiliati. Ciascun Piano Mutualistico, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, potrebbe riportare l eventuale estensione di alcune o di tutte le prestazioni in esso descritte ai seguenti soggetti: gli ascendenti dei coniugi o dei conviventi di cui al Nucleo familiare sopradescritto; i fratelli dei coniugi o dei conviventi di cui al Nucleo familiare sopradescritto.

9 Il Socio Ordinario Individuale e Collettivo dovrà dichiarare sul modulo di richiesta di iscrizione alla Società la composizione del suo nucleo famigliare. Qualora venga meno in corso d anno la condizione di soggetto fiscalmente a carico, il Socio Ordinario dovrà informare la Società, anche per il tramite del socio Sostenitore, entro il 31 dicembre dell anno in cui si verifica la perdita della condizione. Resta ferma la facoltà della Società di effettuare controlli richiedendo certificazioni. I componenti del nucleo familiare del Socio Ordinario Individuale e Collettivo cesseranno comunque di beneficiare delle prestazioni rese dalla Società dal momento in cui il Socio Ordinario esca dalla Società o cessi di versare la contribuzione, ai sensi degli artt. 5-8 dello Statuto della Società. È comunque consentito ai componenti del nucleo familiare continuare a beneficiare delle prestazioni rese dalla Società, anche qualora il Socio Ordinario perdesse tale qualifica, mediante l assunzione da parte di uno dei componenti del nucleo famigliare della qualifica di Socio Ordinario. Tale possibilità, invece, non è configurabile per il Socio Ordinario Collettivo. CONTRIBUTI DEI SOCI Art. 9 - Determinazione e versamento della quota di iscrizione e/o del contributo associativo La quota di iscrizione e il contributo associativo (differenziato tra le opzioni di copertura, per nuclei famigliari unipersonali o pluripersonali) viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con delibera entro il 30 settembre di ogni anno. La Società ne dà comunicazione entro il 31 ottobre ai Soci Sostenitori, ai Soci Ordinari Enti Mutualistici e ai Soci Ordinari Individuali e Collettivi mediante qualsiasi mezzo postale, telefonico o informatico utile allo scopo (lettera, fax, , sms, ecc..) emediante pubblicazione sul sito internet della Società Art. 9.1 Soci Ordinari Individuali e Collettivi Per il Socio Ordinario Individuale, che ha aderito senza il tramite del Socio Sostenitore, il contributo associativo dovuto verrà versato direttamente dallo stesso Socio Ordinario Individuale alla Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di adesione alla Società; per gli anni successivi dovrà avvenire sempre entro il 10 del mese successivo alla scadenza annuale. I Soci Ordinari Collettivi e Individuali afferenti al Socio Sostenitore sono tenuti a versare alla Società la quota di iscrizione necessaria al suo funzionamento, al solo momento dell adesione, nonché a corrispondere annualmente il contributo associativo per le prestazioni, anche per il tramite del Socio Sostenitore. Entrambi gli oneri devono essere corrisposti dal Socio Ordinario Collettivo, entro il giorno 10 del mese successivo alla data dell adesione stessa o dalla data di rinnovo. I contributi associativi sono dovuti all atto dell ammissione di Socio e successivamente ogni anno, in relazione all anno successivo, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Art. 9.2 Soci Sostenitori e Soci Ordinari Enti Mutualistici I Soci Sostenitori e i Soci Ordinari Enti Mutualistici sono tenuti a versare annualmente alla Società, entro il giorno 10 del mese successivo alla data di adesione o di rinnovo, la quota di iscrizione necessaria al suo funzionamento. I suddetti Soci, relativamente al versamento dei contributi associativi riferiti alle prestazioni mutualistiche che vengono erogate ai propri soggetti afferenti, direttamente e/o indirettamente dalla Società, devono corrispondere i medesimi alla ricorrenza pattuita nei rispettivi accordi, ai sensi degli artt 3.1 lett. d) e 3.2 del presente Regolamento, in funzione del numero dei loro soggetti afferenti. Art Inadempimento contributivo della quota di iscrizione e/o del contributo associativo

10 10.1 Soci Sostenitori Nel caso in cui il Socio Sostenitore non corrisponda la quota annua di iscrizione, la Società comunicherà l inadempimento al Socio Sostenitore affinché regolarizzi la posizione entro un termine di 30 giorni. La mancata regolarizzazione della posizione entro 6 mesi dalla predetta comunicazione, costituisce giustificato motivo per l esclusione dalla Società che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Socio Sostenitore e ai Soci Ordinari Collettivi ad esso afferente Soci Ordinari Soci Ordinari Collettivi Nel caso in cui il Socio Sostenitore, relativamente alla posizione di tutti o di alcuni dei Soci Ordinari Collettivi ad esso riferibili, non versi l importo dovuto, la Società comunicherà l inadempimento al Socio Sostenitore e ai Soci Ordinari Collettivi interessati affinché regolarizzino la posizione entro un termine di 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporterà la sospensione delle prestazioni della Società, anche nei confronti dei Soci Ordinari Familiari interessati, che sarà prontamente comunicata al Socio Sostenitore e ai singoli Soci Ordinari Collettivi interessati dal provvedimento di sospensione. La successiva regolarizzazione farà venir meno il provvedimento di sospensione. La mancata regolarizzazione della posizione entro 6 mesi dalla comunicazione di sospensione al Socio Ordinario Collettivo, costituisce giustificato motivo per l esclusione dalla Società che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Socio Ordinario Collettivo interessato e al Socio Sostenitore di riferimento Soci Ordinari Individuali Nel caso in cui il Socio Ordinario Individuale non versi l importo dovuto, la Società comunicherà l inadempimento affinché regolarizzi la posizione entro un termine di 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporterà la sospensione delle prestazioni della Società, anche nei confronti dei Soci Ordinari Familiari interessati, che sarà prontamente comunicata al Socio Ordinario Individuale interessato dal provvedimento di sospensione. La successiva regolarizzazione farà venir meno il provvedimento di sospensione. La mancata regolarizzazione della posizione entro 6 mesi dalla comunicazione di sospensione al Socio Ordinario Individuale, costituisce giustificato motivo per l esclusione dalla Società che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Socio Ordinario Individuale, tale comunicazione potrà essere trasmessa anche all eventuale Socio Sostenitore di riferimento. I Soci Ordinari Familiari che a seguito dell esclusione sono stati esclusi potranno richiedere alla Società di essere riammessi. In caso di riammissione, opera il termine di carenza previsto e tutti gli eventi insorti durante il periodo di scopertura si intendono preesistenti Socio Ordinari Enti Mutualistici Nel caso in cui il Socio Ordinario Enti Mutualistici non corrisponda la quota annua di iscrizione, la Società comunicherà l inadempimento al Socio Ordinario Enti Mutualistici affinché regolarizzi la posizione entro un termine di 30 giorni. La mancata regolarizzazione della posizione entro 6 mesi dalla predetta comunicazione, costituisce giustificato motivo per l esclusione dalla Società che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Socio Ordinario Enti Mutualistici e ai Soggetti da esso rappresentati. Nel caso in cui il Socio Ordinario Enti Mutualistici, relativamente alla posizione di tutti o di alcuni dei Soggetti da esso rappresentati, non versi l importo dovuto per le prestazioni, la Società comunicherà l inadempimento al Socio Ordinario Enti Mutualistici e ai Soggetti interessati da questo rappresentati affinché regolarizzino la posizione entro un termine di 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporterà la sospensione delle prestazioni della Società che sarà prontamente comunicata al Socio Ordinario Enti Mutualistici e ai singoli Soggetti interessati da questo rappresentati dal provvedimento di sospensione. La successiva regolarizzazione farà venir meno il provvedimento di sospensione.

11 La mancata regolarizzazione della posizione entro 6 mesi dalla predetta comunicazione costituisce giustificato motivo per l esclusione dalla Società che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Socio Ordinario Enti Mutualistici e ai Soggetti interessati da questo rappresentati. PRESTAZIONI RESE DALLA SOCIETÀ Art Copertura delle prestazioni Le prestazioni assistenziali in ambito sanitario di cui all art. 3 dello Statuto vengono rese dalla Società a favore dei propri Soci a decorrere dal 1 giorno del mese successivo alla data di adesione. Tali prestazioni potranno essere rese dalla Società, anche attraverso accordi e convenzioni di carattere assistenziale in ambito sanitario, ovvero mediante la stipula di polizze assicurative, ovvero mediante l adesione ad altri Enti, Casse di Assistenza, Fondi Sanitari, Mutue, Società di Mutuo Soccorso aventi le medesime finalità. Le prestazioni della Società erogate ai propri Soci sono declinate sulla base di specifici livelli di copertura, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai Soci (modalità di pagamento indiretto) ovvero mediante il pagamento alla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione se convenzionata (modalità di pagamento diretto); b) l erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie, anche nei casi di infortunio e/o malattia e/o invalidità, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; c) l erogazione di prestazioni per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; d) l erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai famigliari dei soci deceduti. Per famigliari dei soci deceduti si intendono il coniuge o il convivente more uxorio o, in assenza, i famigliari risultanti nello stato di famiglia del Socio deceduto; e) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell improvvisa perdita, nella misura di almeno un terzo, di fonti reddituali da lavoro personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; f) la promozione e/o il sostegno di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, nonché iniziative di carattere sociale a beneficio dell intera collettività, anche promosse da altri enti aventi finalità di carattere sociale e assistenziale; g) la promozione e/o il sostegno di attività con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria a favore dei Soci. Più precisamente, le prestazioni potranno essere declinate mediante opzioni di copertura e sulla base della composizione del nucleo familiare, nonché sulla base dell età di soggetti beneficiari. Tali prestazioni sono contenute nel Piano Mutualistico che la Società provvederà a consegnare a ciascun Socio Ordinario all atto dell adesione. Art Erogazione delle prestazioni Le prestazioni rese dalla Società, i limiti, le esclusioni e le modalità per la fruizione delle stesse sono riportati nel Piano Mutualistico che viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione a formare parte integrante del presente Regolamento. Tutte le prestazioni, i servizi, i rimborsi vengono erogati esclusivamente per richiesta del Socio Ordinario, del Socio Ordinario Familiare o dell erede avente diritto direttamente interessato che deve pervenire alla Società - pena la decadenza dall esercizio del relativo diritto - nel termine tassativo e perentorio di 6 mesi dal verificarsi dell evento che dà titolo a prestazioni, servizi, rimborsi. La relativa azione giudiziaria si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento interno e dei singoli Piani Mutualistici la documentazione necessaria da produrre a supporto della domanda di prestazioni, servizi, rimborsi. Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la

12 documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della prestazione o servizio richiesto. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni, servizi, rimborsi, qualora la documentazione medesima richiesta ad integrazione non venga presentata entro 60 giorni dalla richiesta. Il Socio, all atto della richiesta di prestazioni, servizi, rimborsi, deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda stessa. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. Tutta la documentazione di spesa, in base a quanto definito nella domanda di prestazioni, servizi, rimborsi, può essere prodotta alternativamente: in fotocopia; su supporto informatico (fax, posta elettronica, area web). È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Società di richiedere la presentazione dell originale. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il Socio decade dal diritto a prestazioni, servizi, rimborsi al quale tali documenti si riferiscono. La documentazione fornita alla Società potrà essere archiviata anche tramite supporto informatico. Art. 13 Decadenza Il Socio decade dal diritto di ricevere il rimborso nei seguenti casi: - mancata trasmissione alla Società o alle Centrali Operative, di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento della documentazione relativa alle spese sostenute entro 6 mesi dal verificarsi dell evento; - mancata trasmissione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Società o dalle Centrali Operative ad integrazione della pratica di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta. DISPOSIZIONI FINALI Art Trattamento dei dati personali e sensibili Tutti i dati conferiti dai Soci Ordinari Individuali, dai Soci Sostenitori, dai Soci Enti Mutualistic i e dai Soci loro afferenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali componenti il loro nucleo famigliare, saranno trattati, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs.. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Art Call Center e Centrali Operative Per fornire informazioni e supporti operativi per la verifica dell erogabilità della prestazione, del convenzionamento della Società, delle strutture e del rilascio dell autorizzazione, la Società mette a disposizione dei Soci un servizio di call center erogato da una o più Centrali Operative attraverso uno o più numeri telefonici e caselle dedicate. Qualora sia previsto dalla convenzione stipulata dalla Società con la/e compagnia/e assicurativa/e, la/e Centrale/i Operativa/e potranno fornire inoltre eventuali servizi accessori. Art Modifiche del Regolamento Il presente Regolamento potrà essere modificato con le modalità previste dallo Statuto della Società. Art Norma di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento s intendono richiamate ed applicabili le disposizioni dello Statuto della Società.

13 Le disposizioni peggiorative rispetto a quelle del precedente Regolamento, che dovessero eventualmente essere normate nel presente Regolamento, trovano applicazione a decorrere dall anno di copertura successivo all entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente Regolamento si applica per le prestazioni inerenti a patologie sorte successivamente a tale decorrenza. Art. 18 Foro competente In caso di controversie di natura medica, la Società e il Socio beneficiario si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere se e in quale misura sia dovuto il rimborso, a norma e nei limiti delle condizioni del Piano Mutualistico, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Socio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Per le controversie di natura non medica, il Foro competente è quello di Torino.

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