FASIF FONDO INTEGRATIVO del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGOLAMENTO OPERATIVO. Indice. Gestione dei rischi connessi all erogazione delle prestazioni

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1 FASIF FONDO INTEGRATIVO del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGOLAMENTO OPERATIVO Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Oggetto del Regolamento Operativo Gestione dei rischi connessi all erogazione delle prestazioni Adesione al Fondo 3.1 Iscrizione e decorrenza 3.2 Prosecuzione volontaria 3.3 Iscrizione del nucleo familiare Cessazione della partecipazione al Fondo 4.1 Recesso e cessazione del lavoratore associato o del prosecutore volontario 4.2 Recesso dell azienda associata Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Oneri contributivi Modalità di versamento dei contributi Omissioni contributive e ritardati versamenti Termini di decorrenza dell assistenza sanitaria Prestazioni e reclami Controlli sanitari e accertamenti amministrativi Prestazioni in forma indiretta - Termine per la richiesta di rimborso Privacy e tutela dei dati personali e sensibili Art. 13 Clausola compromissoria

2 Art. 1 Oggetto del Regolamento Operativo 1. Il presente Regolamento Operativo disciplina il funzionamento del FASIF Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, in breve FASIF, regolamentato dall accordo sindacale dell 11 ottobre 2012, sottoscritto da Fiat S.p.A., Fiat Industrial S.p.A. (oggi FCA N.V. e CNH Industrial N.V.) e le OO.SS. FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCF (oggi AQCF Rappresentanza), che si assume come accordo istitutivo. 2. Il Regolamento Operativo è adottato ai sensi dell articolo 27 dello Statuto del Fondo. Art. 2 Gestione dei rischi connessi all erogazione delle prestazioni 1. La gestione dei rischi connessi all erogazione delle prestazioni di cui al successivo articolo 9 è attuata dal Fondo mediante la stipula di apposite convenzioni con compagnie autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione nel ramo malattia. Il Fondo può altresì sottoscrivere specifiche convenzioni assicurative a garanzia dell ulteriore rischio connesso all attivazione di coperture integrative, su base volontaria e con specifica contribuzione al Fondo a totale carico dell Associato, per le spese sanitarie sostenute, per sé e/o per i propri familiari, dai soggetti di cui all articolo 5 dello Statuto iscritti ai piani di Assistenza Completa, non rimborsabili in base ai piani sanitari del FASIF. 2. In considerazione della particolare tipologia dei rischi assicurati, anche al fine di evitare la concentrazione degli stessi su una sola compagnia assicurativa, il Consiglio di amministrazione del Fondo può provvedere, a norma dei commi successivi, ad assegnare la gestione dei rischi connessi con l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma a più compagnie in regime di coassicurazione. 3. Il Consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni e comunque con frequenza coordinata con le convenzioni in essere, procederà alla puntuale definizione delle prestazioni garantite dal Fondo, anche attraverso l'aggiornamento dei piani di assistenza, e alla conseguente attivazione di formale processo di selezione, attraverso invito a offrire, di una compagnia di assicurazione idonea a garantire le coperture predette. 4. L'individuazione della compagnia di assicurazione aggiudicataria dovrà avvenire nel rispetto della seguente procedura : a. il Consiglio di amministrazione provvederà, in base all esito dell analisi delle offerte ricevute dalle compagnie partecipanti al processo di selezione, ad assegnare a ciascuna di esse un punteggio correlato alla quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi offerti, in relazione a quanto richiesto nell invito a offrire: al termine di tale fase sarà redatta una short-list delle migliori offerte; b. le compagnie facenti parte della short-list saranno invitate dal Consiglio di amministrazione a fornire eventuali ulteriori informazioni utili alla valutazione finale; in tale fase il Consiglio di amministrazione dovrà effettuare anche un attenta analisi e comparazione delle condizioni economiche delle offerte, rapportandole con i contenuti delle stesse; c. il Consiglio di amministrazione procederà quindi a individuare la compagnia di assicurazione aggiudicataria, nel corso di specifica riunione, deliberando al riguardo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora sia attivato un regime di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria dovrà assumere una quota di rischio almeno pari al 60% del rischio complessivo assicurato; la - 2 -

3 restante quota di rischio potrà essere assegnata, a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, ad altre compagnie rientranti nella short-list, in qualità di coassicuratrici, alle medesime condizioni della compagnia aggiudicataria. La procedura definita dal presente comma potrà essere integrata tramite specifica delibera del Consiglio di amministrazione, anche in relazione alle ulteriori esigenze relative alla selezione della società di service cui assegnare la gestione amministrativa e contabile del Fondo. 5. Il Fondo formalizzerà con la compagnia aggiudicataria il contratto di assicurazione finalizzato a porre in essere le coperture assicurative definite. Il contratto sarà stipulato con la compagnia aggiudicataria in qualità di società delegataria: le altre compagnie eventualmente selezionate in qualità di società coassicuratrici non avranno pertanto deleghe operative. Art. 3 Adesione al Fondo 3.1 Iscrizione e decorrenza 1. Hanno diritto di iscrizione al Fondo i soggetti di cui all articolo 5 dello Statuto. L iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Operativo, delle loro eventuali successive modifiche, nonché delle altre norme collettive che regolano le attività del Fondo. 2. Le aziende di cui alle lettere a, b e c dell articolo 5 dello Statuto sono iscritte automaticamente al Fondo. L iscrizione delle aziende di cui alla lettera d dell articolo 5 dello Statuto, che si sia perfezionata ai termini di Statuto, decorre dal primo giorno del mese di competenza della prima contribuzione versata al Fondo; tali aziende hanno l obbligo di comunicare al Fondo, mediante la specifica procedura informatizzata definita dallo stesso, i dati anagrafici necessari per la registrazione dei lavoratori associati che abbiano chiesto l iscrizione ai sensi del presente Regolamento Operativo. Nel caso di impossibilità di utilizzo di procedura informatizzata, l azienda potrà concordare con il Fondo altre modalità di comunicazione dei suddetti dati. 3. L iscrizione di un azienda comporta l attivazione dell Assistenza Base per tutti i suoi lavoratori dipendenti, secondo le previsioni dello Statuto del Fondo, e consente agli stessi l adesione volontaria all Assistenza Completa prevista per la categoria contrattuale di appartenenza, a partire dal primo giorno del mese di competenza della prima contribuzione versata al Fondo da parte della società neo iscritta. L iscrizione all Assistenza Completa deve essere effettuata dai sopracitati lavoratori attraverso specifica domanda al Fondo, utilizzando la modulistica all uopo predisposta dallo stesso, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti, siglata dal richiedente e consegnata al Fondo unitamente alla documentazione prevista nella stessa. La consegna del modulo di iscrizione potrà avvenire sia in forma cartacea che in forma elettronica accedendo alla propria area iscritti. 4. In caso di passaggio del lavoratore iscritto all Assistenza Completa a una categoria contrattuale che dia diritto a un diverso piano di assistenza, l accesso a quest ultimo decorrerà automaticamente dal mese successivo al passaggio, con contestuale applicazione dei connessi oneri contributivi. 5. L iscrizione all Assistenza Completa dovrà avvenire, secondo le previsioni dello Statuto del Fondo, entro il sesto mese successivo all assunzione o, per i lavoratori già in forza, all adesione al Fondo della società di appartenenza

4 6. L iscrizione all Assistenza Completa, fatto salvo quanto più avanti previsto per l eventuale periodo di carenza, decorrerà, ai fini del pagamento della contribuzione e dell accesso alle prestazioni: a. per le richieste pervenute al Fondo entro il quindicesimo giorno del mese, dal mese successivo; b. per le richieste pervenute al Fondo dopo il quindicesimo giorno del mese, dal secondo mese successivo. 7. Le eventuali richieste di adesione presentate successivamente al termine di cui al comma 5 saranno sottoposte all esame del Consiglio di amministrazione e potranno essere accolte a discrezione dello stesso. In caso di rigetto della richiesta di adesione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. Per i lavoratori e relativi familiari associati ai termini del presente comma ferma restando la decorrenza della contribuzione dalla data deliberata dal Consiglio di amministrazione - l assistenza sanitaria decorrerà in ogni caso dal primo giorno del settimo mese successivo all inizio della contribuzione (cosiddetto semestre di carenza). È fatta salva la facoltà da parte del Consiglio di amministrazione di prevedere, d intesa con la compagnia assicurativa e sulla base delle regole ivi convenute, l apertura di finestre di adesione straordinaria: in tal caso dovrà essere conseguentemente definito il periodo in cui la disciplina del presente comma resterà sospesa. 8. L adesione al Fondo ha durata indeterminata, permanendone le condizioni, e potrà essere oggetto di recesso con le decorrenze e secondo le modalità previste dal successivo articolo Prosecuzione volontaria 1. Possono mantenere l adesione, con le modalità e i limiti previsti dal presente Regolamento Operativo, i soggetti di cui all articolo 5, lettera f dello Statuto, ai quali il Consiglio di amministrazione autorizzi la prosecuzione volontaria con versamento a loro carico della specifica contribuzione tempo per tempo prevista. L attivazione della prosecuzione volontaria dovrà essere richiesta attraverso l apposito modulo predisposto dal Fondo; la richiesta sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di amministrazione, che deciderà in merito a suo insindacabile giudizio. Non possono aderire al Fondo coloro che, in virtù di contrattazione collettiva o di regolamento aziendale, abbiano titolo ad aderire ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio di amministrazione a suo insindacabile giudizio. In ogni caso, non potranno essere richieste al Fondo prestazioni per le quali sia già stata inoltrata domanda ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa aziendale cui il prosecutore volontario aderisca. 2. La misura della contribuzione dovuta dal prosecutore volontario è definita dal Consiglio di amministrazione a copertura dello stesso e del nucleo familiare già iscritto al Fondo, anche in misura differenziata in ragione dell età anagrafica del prosecutore volontario al 1 gennaio dell anno di riferimento, al fine del corretto equilibrio tecnico-economico del Fondo; il Consiglio di amministrazione prevede anche l importo dello specifico onere a carico del prosecutore volontario per la copertura delle spese amministrative di cui all articolo 9, comma 2, dello Statuto. 3. Il prosecutore volontario ha la sola facoltà di mantenimento dell iscrizione al Fondo dei componenti del suo nucleo familiare già assistiti al momento della richiesta di prosecuzione volontaria, alle condizioni tempo per tempo vigenti

5 4. Ferma restando la continuità della copertura fino alla fine dell anno nel corso del quale si verifica l evento da cui deriva il venir meno della partecipazione al Fondo, la prosecuzione volontaria dovrà essere richiesta entro il 30 novembre successivo alla data in cui si sono verificati gli eventi indicati e, in caso di accoglimento, avrà effetto dal primo giorno dell anno successivo. Nel caso in cui gli eventi indicati abbiano luogo nel mese di dicembre, la richiesta di prosecuzione volontaria dovrà essere presentata al Fondo tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio dell anno successivo, con decorrenza della copertura dal primo giorno dell anno stesso. 5. In caso di decesso del dipendente, il coniuge superstite già iscritto al Fondo o, in sua assenza, il componente più anziano del nucleo familiare iscritto, subentrerà nella qualifica di capo nucleo fino alla fine dell anno in corso alla data del decesso, con continuità delle coperture previste dal piano di Assistenza Completa relativo alla categoria del dipendente deceduto. Ai sensi di quanto stabilito dall articolo 7, comma 2 dello Statuto, il capo nucleo subentrante al lavoratore deceduto potrà attivare la prosecuzione volontaria, a favore proprio e degli altri eventuali familiari già iscritti, attraverso lo specifico modulo, da consegnare al Fondo entro il 30 novembre dell anno in cui si è verificato il decesso oppure, qualora questo sia successivo a detta data, entro il 31 gennaio dell anno seguente; tale richiesta dovrà essere valutata e approvata dal Consiglio di amministrazione e, se accolta, avrà effetto a partire dal primo giorno dell anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso del lavoratore. 3.3 Iscrizione del nucleo familiare 1. Il lavoratore aderente al piano di Assistenza Completa previsto per la sua categoria contrattuale può richiedere al Fondo l iscrizione dei soggetti appartenenti al suo nucleo familiare, così come definito dall articolo 6, comma 2 dello Statuto, dietro presentazione della seguente documentazione: - certificato di matrimonio o stato di famiglia per il coniuge; - stato di famiglia da cui risulti la convivenza per il convivente more uxorio; - stato di famiglia per i figli fino al compimento del ventiseiesimo anno; in caso di adozione o affido occorre presentare copia del relativo provvedimento; - certificato di invalidità permanente non inferiore a due terzi per i figli invalidi fiscalmente a carico, oltre all autocertificazione del carico fiscale se maggiorenni. L estensione dell assistenza ai familiari dovrà essere richiesta dal lavoratore all atto della sua iscrizione al piano di Assistenza Completa e per l intero nucleo familiare esistente, a eccezione del caso del coniuge o del convivente more uxorio che risulti già iscritto ad analoga forma di assistenza integrativa risultante da idonea documentazione fornita al Fondo. Eventuali comportamenti elusivi sono sanzionabili secondo quanto previsto dall articolo 4.1, comma 6. L assistenza dei familiari che entrino a far parte del nucleo in un momento successivo all adesione del lavoratore al piano di Assistenza Completa dovrà essere richiesta entro sei mesi dall evento che origina il loro ingresso nel nucleo familiare. In caso di nascita di un figlio, l iscrizione di quest ultimo comporterà necessariamente quella dell intero nucleo familiare, qualora questo non risulti, al momento, già assistito dal Fondo. Qualora intervenga sentenza di separazione, il capo nucleo può chiedere al Fondo l esclusione del coniuge separato, purché quest ultimo non abbia diritto a percepire l assegno alimentare. 2. Il lavoratore che, unitamente alla propria adesione volontaria al piano di Assistenza Completa, faccia richiesta di estensione della stessa anche ai componenti del proprio nucleo familiare, deve trasmettere al Fondo, al momento dell iscrizione, unitamente - 5 -

6 all atto della propria adesione, i documenti sopra specificati, che sono condizione necessaria per l attivazione dell assistenza del nucleo familiare. In caso di contestuale adesione ai piani di Assistenza Completa del Fondo in qualità di titolari da parte di entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, soltanto uno dei due potrà richiedere l estensione dell assistenza agli eventuali figli. Il coniuge e il convivente more uxorio iscritti al Fondo non potranno variare nel corso dell anno solare. 3. Il diritto alle prestazioni per i familiari iscritti decorrerà: a. per le richieste pervenute al Fondo entro il quindicesimo giorno del mese, dal mese successivo; b. per le richieste pervenute al Fondo dopo il quindicesimo giorno del mese, dal secondo mese successivo. 4. Nei casi in cui la possibilità di iscrizione di un familiare richieda che lo stesso sia fiscalmente a carico del capo nucleo, quest ultimo sarà tenuto a informare tempestivamente il Fondo qualora questa condizione venga meno; in tal caso l eventuale obbligo contributivo a carico del capo nucleo per l assistenza del familiare in questione e la relativa fruizione delle prestazioni da parte di quest ultimo saranno dovuti fino alla fine dell anno solare in corso. 5. Ai fini della prosecuzione dell assistenza dei figli di età compresa tra i 26 e i 30 anni, il capo nucleo dovrà presentare al Fondo apposita domanda entro quattro mesi dalla data di compimento del 26 anno, compilando l apposito modulo, debitamente sottoscritto anche dal figlio. Tale iscrizione decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo al compimento del 26 anno di età, avrà durata annuale e, pertanto, il capo nucleo dovrà provvedere al suo rinnovo entro il mese di gennaio di ogni anno. L assistenza prevista dal presente comma cesserà in ogni caso automaticamente al 31 dicembre dell anno in cui il figlio assistito compirà 30 anni e, pertanto, il relativo obbligo contributivo a carico del capo nucleo resterà attivo fino a tale scadenza. Sono fatte salve le tutele previste dallo Statuto per i figli con invalidità permanente non inferiore a due terzi, con i relativi oneri contributivi a carico del capo nucleo. 6. L assistenza nei confronti dei familiari iscritti al Fondo cessa in ogni caso a partire dal momento in cui il capo nucleo associato esca dal Fondo o cessi di versare la contribuzione richiesta per la loro assistenza. 7. I soggetti che hanno titolo a iscriversi al Fondo in qualità di capo nucleo non possono essere assistiti dallo stesso in qualità di familiari di altro capo nucleo. Eventuali violazioni di tale regola rilevate dal Fondo comporteranno l automatica decadenza dall adesione in qualità di componente del nucleo familiare a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà riscontrata l anomalia, con conseguente recupero da parte del Fondo degli importi erogati per eventuali prestazioni indebitamente riconosciute. Art. 4 Cessazione della partecipazione al Fondo 4.1 Recesso e cessazione del lavoratore associato o del prosecutore volontario 1. Il lavoratore associato, in base alle previsioni dell articolo 7 dello Statuto, può recedere volontariamente dalla partecipazione al Fondo, limitatamente all adesione volontaria ai piani di Assistenza Completa, ferma restando la necessità, comunque, di assicurare l intera contribuzione prevista per l anno solare in cui manifesta la volontà di recedere, con conseguente diritto alle prestazioni. A questi fini, l Associato deve far pervenire al - 6 -

7 Fondo, entro il 30 novembre, l'apposito modulo a ciò predisposto, debitamente compilato e sottoscritto. L Associato può revocare il recesso già comunicato al Fondo solamente entro e non oltre il 31 dicembre dell anno in cui ha comunicato la volontà di recesso; la revoca deve essere formalizzata inviando al Fondo, tramite raccomandata AR, l apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto. E data facoltà al lavoratore in forza, anche in relazione al proprio nucleo familiare, di reiscriversi al Fondo trascorso un periodo minimo di due anni dal recesso, presentando apposita domanda al Consiglio di amministrazione. La reiscrizione è concessa per una sola volta e avrà effetto come nuova iscrizione, senza alcuna continuità con il precedente periodo di associazione al Fondo. In questa ipotesi, l'obbligo contributivo decorrerà dalla data deliberata dal Consiglio di amministrazione, con diritto alle prestazioni del Fondo dal settimo mese successivo a quello della reiscrizione. 2. In caso di perdita della qualità di Associato per cessazione del rapporto di lavoro, l iscrizione al Fondo verrà meno il 31 dicembre dell anno in cui il rapporto di lavoro è cessato, con obbligo di versamento dell intera contribuzione residua dovuta al Fondo a esclusivo carico dell iscritto, compresa la quota normalmente dovuta dall azienda; l aderente potrà richiedere al Fondo la prosecuzione volontaria secondo quanto disposto dall articolo 3.2. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l iscrizione al Fondo cesserà invece contestualmente alla chiusura del rapporto stesso, con interruzione della contribuzione e delle prestazioni dal mese successivo; in tali fattispecie non sarà inoltre possibile per il lavoratore aderire al Fondo in qualità di prosecutore volontario né come familiare di altro capo nucleo iscritto. Qualora intervenga un provvedimento giudiziario definitivo di reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore potrà essere riammesso al Fondo con decorrenza dalla data di reintegrazione, fermo restando che il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione non sarà assistito dalle garanzie offerte dal Fondo, né sarà dovuta per tale periodo contribuzione alcuna. Il lavoratore sarà riammesso al Fondo qualora formuli richiesta scritta in tal senso entro trenta giorni dalla riattivazione del rapporto di lavoro; in tal caso, la contribuzione e il conseguente accesso alle prestazioni decorreranno dal mese successivo a quello in cui sarà effettuata la suddetta richiesta. Decorso il termine di cui sopra, l eventuale richiesta di adesione sarà considerata a tutti gli effetti una reiscrizione, da regolarsi ai sensi del comma precedente. 3. In caso di perdita del requisito di partecipazione al Fondo dovuto al passaggio dell Associato alla categoria dirigenziale, la cessazione avrà effetto dal mese successivo a quello della nomina. 4. Qualora la cessazione della partecipazione al Fondo del lavoratore derivi dalla perdita della qualità di associato della società di appartenenza o da decesso del lavoratore, l iscrizione al Fondo sarà mantenuta fino alla fine dell anno in corso al momento in cui si verifica l evento, a fronte del versamento in unica soluzione anticipata delle quote di contribuzione residue per l anno in corso. Il versamento della contribuzione residua dovrà essere effettuato dalla società di appartenenza a proprio carico, incluse le quote ordinariamente dovute dal lavoratore. 5. Nei casi di cessazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la società di appartenenza deve darne immediata comunicazione al Fondo. 6. Nell ipotesi in cui il Fondo abbia accertato comportamenti fraudolenti posti in essere dall Associato, finalizzati all acquisizione di prestazioni e/o rimborsi non dovuti, ovvero all elusione degli obblighi contributivi di cui al successivo articolo 5, il Consiglio di amministrazione potrà disporre l'immediata espulsione dell'associato dal Fondo. E fatta - 7 -

8 salva la facoltà del Fondo di intraprendere le procedure necessarie per il recupero delle somme di propria spettanza. Parimenti, nei casi in cui il Fondo abbia accertato da parte dell'associato o di componenti del nucleo familiare comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti del personale operante per il Fondo, il Consiglio di amministrazione potrà disporre l'immediata espulsione dell'associato. In entrambi i casi la delibera dovrà essere assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione e notificata all'associato mediante lettera raccomandata AR, con contestuale avviso alla società di appartenenza. In alternativa all espulsione, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà deliberare, con le stesse modalità, la sospensione dell Associato per uno o più trimestri. L eventuale provvedimento di sospensione comporta la cessazione temporanea delle prestazioni garantite dal Fondo a favore dell Assistito e del suo nucleo familiare, con automatica ripresa delle stesse al termine del periodo di sospensione; gli obblighi contributivi nei confronti del Fondo restano invece in essere per tutta la durata della sospensione. La delibera di espulsione o sospensione potrà essere impugnata dall Associato innanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa, ridotti a quindici nel caso di sospensione per un singolo trimestre. In caso di accoglimento del ricorso sarà ripristinata l adesione al Fondo senza soluzione di continuità. L espulsione dell Associato comporta l immediata cessazione delle prestazioni garantite dal Fondo e la cessazione della contribuzione dal mese successivo a quello in cui è adottata la delibera di espulsione. L Associato espulso non potrà accedere alle prestazioni del Fondo come familiare di altro Associato e potrà essere riammesso al Fondo su specifica richiesta presentata dallo stesso in forma scritta, decorsi almeno 24 mesi dalla fine dell anno in cui è stato attuato il provvedimento di espulsione: in questo caso il Consiglio di amministrazione delibererà a suo insindacabile giudizio e, qualora la richiesta venga accolta, la contribuzione decorrerà dal mese successivo a quello in cui sarà adottata la delibera di riammissione all iscrizione, mentre l assistenza sanitaria decorrerà in ogni caso dal primo giorno del settimo mese successivo. 7. L'uscita dal Fondo del lavoratore comporta la contestuale uscita dei componenti del nucleo familiare eventualmente iscritti, fatto salvo quanto specificamente previsto dallo Statuto per i familiari del lavoratore deceduto Recesso e cessazione dell azienda associata 1. Le società, gli enti e i consorzi associati al Fondo in base all articolo 5, lettera d dello Statuto possono recedere dal Fondo comunicando la loro volontà in tal senso al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata AR e/o posta elettronica certificata o con avviso di lettura. Detta comunicazione dovrà pervenire al Fondo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del periodo di vigenza del contratto assicurativo in corso e il recesso decorrerà dal primo giorno successivo a tal scadenza; in caso di comunicazione pervenuta in data successiva ma comunque entro il 30 novembre dell anno, il Consiglio di amministrazione valuterà a suo insindacabile giudizio la possibilità di accoglimento della stessa e l eventuale decorrenza degli effetti del recesso. 2. In caso di morosità nel versamento della contribuzione dei soggetti di cui al comma precedente, protratta per più di tre mesi, il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare i termini e le modalità per la regolarizzazione contributiva; in caso di ripetuti ritardati - 8 -

9 versamenti, il Consiglio di amministrazione potrà valutare, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, l espulsione dell azienda morosa. Art. 5 Oneri contributivi 1. Il finanziamento del Fondo relativo al piano di Assistenza Base previsto a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti di cui al precedente articolo 3.1 sarà garantito dalle società di appartenenza degli stessi mediante il versamento al Fondo, per ciascun lavoratore dipendente, di uno specifico contributo annuo, nella misura e con le modalità definite dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. 2. Il finanziamento del Fondo relativo ai piani di Assistenza Completa previsti a beneficio dei lavoratori di cui al precedente articolo 3.1 che aderiscano volontariamente agli stessi, sarà garantito mediante il versamento dei contributi annui definiti a carico azienda e dipendente per i lavoratori interessati e per i loro familiari dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. Il Consiglio di amministrazione stabilirà la misura del contributo a carico dei prosecutori volontari nonché lo specifico contributo dovuto dal capo nucleo ai fini del mantenimento dell iscrizione dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra i 26 e i 30 anni, secondo le modalità di versamento definite per la contribuzione dovuta dal capo nucleo. 3. Per la copertura delle spese di funzionamento del Fondo, le Società aderenti dovranno versare allo stesso la specifica contribuzione prevista a tal fine dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. Per le società, gli enti e i consorzi associati al Fondo in base all articolo 5, lettera d dello Statuto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare un contributo spese amministrative aggiuntivo, da corrispondere al Fondo entro il mese di febbraio di ogni anno. Per il primo anno di adesione al Fondo, il suddetto contributo sarà corrisposto con il versamento della contribuzione di competenza del mese successivo all adesione al Fondo. 4. In caso di aspettativa non retribuita richiesta da lavoratore in malattia al termine del periodo di comporto contrattuale, nonché in caso di sospensione del rapporto di lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, la società di appartenenza dovrà assicurare la continuità dei versamenti della contribuzione, a carico sia della medesima che del lavoratore, anticipando gli importi dovuti dal dipendente. 5. Nei casi, diversi da quello indicato al comma precedente, in cui il lavoratore, in base a norme di legge o di contratto, si trovi in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la continuità di copertura gli sarà garantita dal Fondo dietro versamento dell intera contribuzione dovuta per il periodo dell anno coperto dall aspettativa, relativa sia alla quota a carico dipendente che a quella a carico della società di appartenenza, da operarsi in unica soluzione anticipata mediante trattenuta sull ultimo stipendio o, qualora ciò non sia possibile, tramite bonifico bancario effettuato entro due mesi dal versamento dell ultima contribuzione. Qualora l aspettativa non retribuita si protragga negli anni successivi, il lavoratore, ai fini della continuità della copertura, dovrà versare al Fondo, tramite bonifico bancario, l intera contribuzione di cui sopra, in unica soluzione anticipata, entro il primo mese di ogni anno di durata dell aspettativa

10 Art. 6 Modalità di versamento dei contributi 1. La contribuzione obbligatoria relativa all Assistenza Base sarà versata al Fondo dalle società associate con le modalità previste dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. 2. La contribuzione dovuta dalle società e dai lavoratori per i piani di Assistenza Completa dovrà essere versata al Fondo mensilmente: qualora l adesione ai piani avvenga in corso d anno, saranno dovute al Fondo le quote di contribuzione mensile previste dal mese in cui si è verificata l adesione. 3. Sono fatte salve le diverse specifiche previsioni in materia di modalità di versamento della contribuzione definite dal presente Regolamento Operativo per singole particolari fattispecie. 4. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi, il Fondo definirà e aggiornerà le opportune procedure operative e ne darà informazione agli aderenti in tempo utile. In ogni caso le aziende associate al Fondo di cui all articolo 5, lettera d, dovranno effettuare il versamento della contribuzione dovuta per l Assistenza Base e per i piani di Assistenza Completa mensilmente, in unico bonifico bancario, il cui importo deve coincidere esattamente con il totale presente nella corrispondente distinta di contribuzione. Il bonifico deve essere ordinato con data certa di valuta e disponibilità dell importo versato entro il iorno 15 del mese successivo a quello di competenza. 5. I versamenti della contribuzione da parte dei lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dovranno essere effettuati con le modalità indicate dal Fondo, con data certa di valuta e disponibilità dell importo versato secondo quanto stabilito tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione. Art. 7 Omissioni contributive e ritardati versamenti 1. Nel caso in cui il versamento effettuato dall azienda associata risulti inesatto o incompleto o non siano rispettate le scadenze di pagamento, il Fondo informerà la società interessata affinché provveda tempestivamente alla relativa regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla prima scadenza di versamento successiva alla ricezione della comunicazione. 2. Qualora il ritardo nel versamento dei contributi si protragga per 6 mesi e non sia stato rispettato il programma di rateizzazione dei versamenti dovuti predisposto dal Consiglio di amministrazione come previsto dall art. 4.2, lo stesso potrà procedere all espulsione dell associata morosa, previo invio alla stessa e per conoscenza ai lavoratori interessati di una specifica comunicazione di sollecito alla regolarizzazione, che dovrà essere garantita entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Il Consiglio di amministrazione valuterà comunque positivamente l eventuale richiesta di prosecuzione volontaria dei lavoratori della società morosa espulsa, secondo le modalità e le tempistiche previste dall art. 3.2 del presente Regolamento Operativo. In ogni caso il Consiglio di amministrazione potrà deliberare, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale riammissione della società esclusa per morosità, che ne abbia fatto formale richiesta. 3. Il Fondo non è responsabile di eventuali danni ai lavoratori associati derivanti dall omissione e/o morosità contributiva imputabile alle società aderenti. 4. Qualora l omissione contributiva o il ritardato versamento riguardi un prosecutore volontario, il Consiglio di amministrazione potrà disporne l espulsione dal Fondo in base alle previsioni del precedente articolo 4.1, comma

11 Art. 8 Termini di decorrenza dell assistenza sanitaria 1. L assistenza sanitaria per i lavoratori e i relativi familiari associati entro i termini di cui al precedente articolo 3.3, comma 1 è prestata dal primo mese di versamento della contribuzione mensile al Fondo. 2. Per i lavoratori e i relativi familiari associati successivamente a detti termini - ferma restando la decorrenza della contribuzione dalla data deliberata dal Consiglio di amministrazione - l assistenza sanitaria decorrerà in ogni caso dal primo giorno del settimo mese successivo all inizio della contribuzione (cosiddetto semestre di carenza). Art. 9 Prestazioni e reclami 1. Il Fondo eroga le prestazioni in favore degli Assistiti e dei beneficiari in forma diretta attraverso specifiche convenzioni e, nei casi definiti dal Consiglio di amministrazione, in forma indiretta attraverso rimborso. 2. L'elenco delle prestazioni erogabili, le rispettive modalità di fruizione, nonché le prestazioni escluse sono riportati nei piani di Assistenza Completa, definiti dal Consiglio di amministrazione, che formano parte integrante del presente Regolamento Operativo e sono disponibili nell area iscritti del sito internet del Fondo. 3. L Associato potrà richiedere la revisione di una pratica di rimborso seguendo la specifica procedura di reclamo disponibile nel sito internet del Fondo. Art. 10 Controlli sanitari e accertamenti amministrativi 1. Per la valutazione delle pratiche relative agli Assistiti, il Fondo può avvalersi dell ausilio di consulenti sanitari all uopo prescelti, ai quali sottoporrà le singole casistiche secondo le procedure dallo stesso stabilite. 2. Il Fondo può disporre accertamenti amministrativi a sua discrezione. Art. 11 Prestazioni in forma indiretta - Termine per la richiesta di rimborso 1. L' Associato dovrà presentare domanda per il rimborso entro quattro mesi dalla data di emissione della documentazione di spesa. 2. L Associato è tenuto a trasmettere, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di cui al comma precedente, la documentazione integrativa eventualmente richiestagli dal Fondo. Il suddetto termine è prorogato fino a trenta giorni dalla richiesta di integrazione documentale, qualora la stessa sia formulata all Assistito a meno di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. 3. Per quanto riguarda le pratiche riferite a un ricovero, la documentazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di dimissioni. Art Privacy e tutela dei dati personali e sensibili Tutti i dati conferiti dalle società e dagli assistiti saranno trattati dagli Organi del Fondo e dagli operatori secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

12 Art. 13 Clausola compromissoria 1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Fondo, gli Associati, i Delegati, gli Amministratori e i liquidatori in relazione al presente Regolamento Operativo, se non risolte in via amichevole dal Collegio dei Probiviri, saranno deferite al giudizio di un Collegio di Arbitri in applicazione dell art. 30 dello Statuto e secondo le modalità ivi definite. 2. Qualora sia adita l Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Torino

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