XXII LA SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "XXII LA SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE"

Транскрипт

1 XXII LA SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE La sospensione dell esecuzione forzata, dà luogo ad una stasi della procedura esecutiva che si risolve nell impossibilità di compiere atti per la sua durata (art. 626). Fanno eccezione gli atti conservativi eventualmente autorizzati dal giudice dell esecuzione. Sull istanza di sospensione il giudice provvede con ordinanza nel contraddittorio di tutte le parti. Nei casi urgenti egli può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l udienza di comparizione delle parti; all udienza provvede con ordinanza (art. 625 c. 2). La sospensione è regolata in via generale dall art. 623 (Limiti della sospensione) che distingue una sospensione disposta dalla legge, una sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, e una sospensione per provvedimento del giudice dell esecuzione. Al quadro dell art. 623 va peraltro aggiunta la sospensione disposta dal giudice dell opposizione a precetto (organo distinto dal giudice dell esecuzione). [ 1 ] Con impugnazione del titolo esecutivo l art. 623 si riferisce all impugnazione del provvedimento che funge da titolo esecutivo, cioè alla sua contestazione in sede di cognizione (appello contro la sentenza di condanna in primo grado, ricorso per cassazione contro la sentenza d appello o il provvedimento in unico grado, opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ecc.). In questo caso è alla disciplina delle impugnazioni (artt. 283, 373, 649 ecc.) che bisogna rivolgersi per conoscere presupposti e modalità della concessione della sospensione dell esecuzione. Delle sospensioni disposte dalla legge, residua oggigiorno solo la sospensione che, nell espropriazione di beni indivisi, opera di diritto finché non si perfezioni la divisione (art. 601 c. 1). In questo caso la sospensione si ricollega all esigenza, interna alla procedura esecutiva, di esattamente determinare il bene liquidabile a favore del creditore. [ 2 ] 1 Art. 615 c. 1, ma si vedano anche gli artt. 64 r. d. 1669/1933 (legge cambiaria) e 56 r. d. 1736/1933 (legge assegno) che prevedono espressamente la possibilità di sospensione dell efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice dell opposizione a precetto in caso di disconoscimento della sottoscrizione o di gravi e fondati motivi. 2 Questo tipo di sospensione si presenta nell interesse del creditore, laddove le sospensioni legate alle opposizioni soddisfano l interesse del debitore a ritardare o evitare la conclusione dell azione esecutiva. 1

2 Discrezionale (cioè rimessa a valutazione di opportunità del giudice dell esecuzione) è invece la sospensione della procedura esecutiva collegata all ipotesi dell art. 512 c. 2 (controversie sulla distribuzione del ricavato). In realtà però, a ben guardare, la situazione di stasi che si verifica nel caso dell art. 512 non dà luogo ad una vera sospensione del processo esecutivo: questo non entra in quiescenza in attesa dell esito di un processo di cognizione distinto ed esterno, bensì continua con la trattazione, da parte del giudice dell esecuzione, delle questioni sollevate dal progetto di riparto: questa trattazione è un momento della stessa procedura esecutiva. L alternativa, quindi, non è tra sospensione e continuazione dell esecuzione, ma tra distribuzione immediata secondo il piano di riparto e sospensione della distribuzione, cioè rinvio della distribuzione all esito dello scioglimento delle questioni poste da taluno dei creditori: si tratta, in ogni caso, di attività del procedimento esecutivo. Per la stessa ragione non può considerarsi sospensione dell esecuzione la sospensione della vendita. [ 3 ] Particolare attenzione meritano le sospensioni correlate alle opposizioni. La decisione sulla sospensione spetta al giudice dell esecuzione in caso di opposizione ad esecuzione già iniziata (art. 624 c. 1 che richiama l art. 65 c. 2), ovvero al giudice dell opposizione a precetto quando l opposizione precede l inizio dell esecuzione (art. 615 c. 1). In quest ultimo caso, non essendovi ancora alcun giudice dell esecuzione, la legge investe del giudizio sulla sospensione il giudice dell opposizione; naturalmente, in questo caso, la sospensione riguarderà non l esecuzione (che non è iniziata) bensì l efficacia esecutiva del titolo. Poiché, inoltre, dell opposizione a precetto conosce il giudice competente per materia o valore, il provvedimento di sospensione potrà provenire anche dal giudice di pace. Nell opposizione di terzo all esecuzione dell art. 619 la decisione sulla sospensione spetta sempre al giudice dell esecuzione (art. 624 c. 1). Nell opposizione agli atti esecutivi la previsione della sospensione è confinata all opposizione proposta dopo l inizio dell esecuzione (art. 617 c. 2): l art. 618 c. 2 prevede infatti che il giudice dell esecuzione, all udienza fissata per la trattazione della causa di opposizione, possa sospendere con ordinanza la procedura esecutiva (oltre a dare i provvedimenti che ritiene indilazionabili). Nulla è invece detto per il caso in cui il debitore faccia valere ragioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto prima dell inizio dell esecuzione; se ne è desunto che il giudice competente investito dell opposizione non abbia poteri sospensivi. 3 Per es. quando il g. e. ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto (art. 586 c. 1) ovvero ricorrano i gravi motivi di cui all art.591-ter. 2

3 Nell opposizione agli atti non vi è quindi un parallelismo assoluto con i poteri del giudice dell opposizione all esecuzione che, in caso di opposizione a precetto, è invece esplicitamente abilitato a sospendere il processo esecutivo. Si osserva quindi un limite di tutela del debitore a cui si è suggerito di rimediare ricorrendo al provvedimento d urgenza dell art. 700; la soluzione pone però vari problemi ed è tutt altro che pacifica. L opposizione del debitore all esecuzione e l opposizione del terzo consentono al giudice di sospendere il procedimento esecutivo su istanza di parte in presenza di gravi motivi. La sospensione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione (art. 624 c. 1, art. 86 disp. att.). Cosa si intende per gravi motivi? La formula evoca un concetto vago, sicché riesce difficile una definizione precisa; nella sostanza tuttavia si ritiene che il giudice non possa prescindere da una valutazione congiunta, da un lato, della probabilità di accoglimento dell opposizione (una sorta di fumus boni juris) e, dall altro, del confronto tra il danno che il creditore riceverebbe dall attesa connessa alla sospensione e il danno che il debitore subirebbe dalla prosecuzione dell esecuzione. È ovvio che, per essere preso in considerazione, il danno di quest ultimo non potrebbe limitarsi alla soggezione all esecuzione (che è fisiologico e scontato) ma deve consistere in qualcosa di più, in qualcosa di eccedente il pregiudizio da esecuzione in sé preso (talora la giurisprudenza ricorre al concetto di irreparabilità del danno). [ 4 ] Per la sospensione dell esecuzione in presenza di opposizione di terzo, bisognerà ovviamente comparare la prospettiva del danno del terzo con quella sia del danno del creditore sia di quella del debitore. La formula dei gravi motivi non è peraltro ripetuta dalla legge a proposito della sospensione correlata all opposizione agli atti esecutivi: l art. 618 c. 2 si limita infatti a prevedere che il giudice dell esecuzione, all udienza fissata per la trattazione della causa di opposizione, possa sospendere con ordinanza la procedura esecutiva (oltre a dare i provvedimenti che ritiene indilazionabili). Il criterio principale per la concessione del provvedimento resta allora il fumus dell opposizione accoppiato però ad una semplice ponderazione di opportunità. Si tenga peraltro presente che in molti casi il provvedimento che si rende necessario non consisterà in una sospensione vera e propria dell esecuzione, ma nella 4 Con riguardo alla posizione del creditore opponente, va considerato che, nell opposizione all espropriazione già iniziata egli è protetto dal pignoramento contro gli atti dispositivi del debitore, mentre nell opposizione a precetto non lo è. Questo dato incide sui parametri del giudizio di danno da compiersi per determinare i gravi motivi idonei a giustificare la sospensione prima o dopo il pignoramento. 3

4 deviazione dell esecuzione dal suo iter normale per permettere il compimento di distinte attività all interno della stessa procedura: se con l opposizione si chiede che venga rinnovato un atto viziato, occorrerà ritornare indietro nel procedimento per compiere di nuovo l atto emendato dai suoi vizi, ma questa non è una sospensione in senso proprio (che sarebbe incompatibile con il compimento di alcun atto). Una vera e propria sospensione si avrà solo se il vizio dedotto riguardi presupposti esterni all esecuzione (opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto proposte al giudice dell esecuzione che sia stato impossibile proporre prima dell inizio dell esecuzione ; opposizioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto ), ovvero se imponga la ripetizione dell atto iniziale dell esecuzione (per es. nullità del pignoramento per cessata efficacia del precetto). Contro l ordinanza che provvede sull istanza di sospensione in caso di opposizione (all esecuzione, di terzo e agli atti esecutivi), è ammesso reclamo ai sensi dell articolo 669-terdecies (art. 624 c. 2). [ 5 ] Si è già visto (parlando del procedimento delle varie forme di opposizione) che, se l ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, il giudizio di merito va ripreso nel termine perentorio assegnato dal giudice dell esecuzione; in mancanza di ripresa, il giudice dell esecuzione dichiara, anche d ufficio, con ordinanza, l estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese (art. 624 c. 3 che prevede la reclamabilità di quest ultima ordinanza ai sensi dell articolo 630 c. 3). [ 6 ] Come però la parte che subisce la misura cautelare può, in ogni momento, prendere l iniziativa per ottenere l accertamento negativo del diritto altrui, qui la parte che subisce la sospensione (il creditore procedente) può recuperare la domanda proposta con l opposizione per ottenerne un rigetto che valga da accertamento negativo delle pretese dell opponente. Il creditore procedente ha quindi l onere di riprendere il processo di opposizione segnandone il passaggio dalla fase dell udienza (camerale) per la 5 Si è già visto che la disposizione si applica anche al provvedimento di cui all articolo 512 c. 2. Sono parimenti reclamabili i provvedimenti sulla sospensione proveniente dal giudice dell opposizione a precetto (con la particolarità che se questo, come è possibile, è un giudice di pace, competente sul reclamo sarà il tribunale), compresi i provvedimenti pronunciati dal giudice dell opposizione a precetto cambiario. 6 Vicenda quindi distinta da quella del reclamo ex art. 669-terdecies previsto contro le ordinanze aventi ad oggetto il tema della sospensione: sul reclamo contro i provvedimenti sull estinzione il collegio provvede infatti con sentenza. 4

5 sospensione alla fase della trattazione ordinaria (artt. 616 e 68 c. 2: sul tema si vedano i capitoli sull opposizione all esecuzione e sull opposizione agli atti). Si ha qui applicazione del principio sottostante alla disciplina del provvedimento cautelare ad effetto anticipatorio, per cui chi ha ottenuto la misura cautelare può appagarsi del risultato pratico raggiunto e così disinteressarsi dell esercizio dell azione sottostante alla cautela concessagli. L applicazione del principio alla sospensione dell esecuzione presenta però un aspetto peculiare: l effetto della mancata apertura, da parte dell opposto, della fase di merito del giudizio di opposizione, trascende la vicenda della sospensione e produce addirittura l estinzione del processo esecutivo (nell espropriazione, il bene pignorato torna libero). In questa logica, è evidente che, in pendenza di sospensione, il creditore opposto non può limitarsi ad introdurre il merito dell opposizione ma deve condurre il relativo giudizio ad una sentenza di rigetto dell opposizione: se il giudizio si estingue si estingue anche l esecuzione da lui intrapresa. Il processo esecutivo deve essere riassunto non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che rigetta l opposizione: così l art. 627 che aggiunge o dalla comunicazione della sentenza d appello che rigetta l esecuzione. La norma dà luogo ad una disciplina asimmetrica: la sentenza di primo grado non esplica effetti sullo stato di quiescenza se non quando passa in giudicato, mentre consente la riassunzione del procedimento esecutivo di fronte al rigetto contenuto nella sentenza d appello ancora non definitiva (perché impugnata per cassazione). La riassunzione si effettua con ricorso al giudice dell esecuzione, che verifica la cessazione della causa di sospensione nel contraddittorio delle parti e riapre il procedimento attraverso il compimento dell atto opportuno ovvero (se si tratta di atto di parte) mettendo il creditore in condizione di compierlo. Se il termine perentorio di riassunzione non è rispettato, il processo esecutivo si estingue (art. 630 c. 1). L art. 624-bis regola la sospensione su istanza delle parti. Il giudice dell esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. Irrilevante è l accettazione o meno del debitore, che pure deve essere sentito (art. 624 c. 1). La sospensione può esser disposta per una sola volta con ordinanza revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore (munito, beninteso, di titolo esecutivo) e sentito comunque il debitore. [ 7 ] La sospensione cessa allo scadere del termine concesso 7 L istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di 5

6 dal giudice; entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell udienza in cui il processo deve proseguire. [ 8 ] La mancata riassunzione nel termine produce l estinzione dell esecuzione ai sensi dell art. 630 c. 1. Nonostante la fattura dell art. 624-bis (che evoca i creditori intervenuti e l udienza di prosecuzione) risenta della disciplina dell espropriazione, non può esservi dubbio che il meccanismo della sospensione concordata sia applicabile a tutti i tipi di esecuzione. sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. 8 Nelle espropriazioni mobiliari l istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. 6

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Подробнее

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti

Подробнее

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO SOMMARIO CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Introduzione... 1 2. I tipi di opposizione... 2 2.1. Il contenuto della domanda giudiziale... 3 3. Le opposizioni atipiche...

Подробнее

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) 1. Il titolo esecutivo... Pag. 1 CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.) 1. Il precetto... Pag. 13 2. L esecuzione

Подробнее

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica

Подробнее

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI INDICE SOMMARIO Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI F001 Istanza per rilascio di altre copie in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.)... Pag. 3 F002 Atto di precetto su sentenza (artt. 479 e 480 c.p.c.)...»

Подробнее

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI

Подробнее

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Ufficio Esecuzioni Mobiliari Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione

Подробнее

La procedura civile in venti giorni Claudio Mellone. Aggiornato al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116

La procedura civile in venti giorni Claudio Mellone. Aggiornato al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 La procedura civile in venti giorni Claudio Mellone Aggiornato al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 Questo volume è indirizzato agli studenti che devono affrontate l esame di procedura civile e

Подробнее

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Подробнее

INDICE SOMMARIO. Parte Prima L ARBITRATO 1 NOZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO. Parte Prima L ARBITRATO 1 NOZIONI GENERALI Parte Prima L ARBITRATO 1 NOZIONI GENERALI 1. La disputa sulla natura giuridica dell arbitrato... Pag. 3 2. Arbitrato rituale ed irrituale...» 7 3. Arbitrato con effetti di sentenza ed arbitrato con effetti

Подробнее

INDICE PARTE PRIMA IL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA CAPITOLO I IL PROCESSO DI ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI

INDICE PARTE PRIMA IL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA CAPITOLO I IL PROCESSO DI ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI Premessa alla tredicesima edizione 1 Premessa alla prima edizione 1 PARTE PRIMA IL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA CAPITOLO I IL PROCESSO DI ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI GENERALI 1. Orientamenti generali

Подробнее

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Подробнее

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione

Подробнее

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito LA CHIUSURA DEL PROCESSO Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito (-) Conciliazione giudiziale (art. 185, 185 bis; 320; 420 c.p.c.) (-) Cessazione della materia

Подробнее

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace 23 GLI ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELLE DISPOSIZIONI DI AttuAZIONE TOCCATI DALLA RIFORMA (tratto dal Compendio di diritto processuale civile) 7 Competenza del Giudice di pace rubrica intervento

Подробнее

LA SOSPENSIONE, L INTERRUZIONE E LA ESTINZIONE DEL. La sospensione del processo

LA SOSPENSIONE, L INTERRUZIONE E LA ESTINZIONE DEL. La sospensione del processo LA SOSPENSIONE, L INTERRUZIONE E LA ESTINZIONE DEL PROCESSO La sospensione del processo La sospensione del processo consiste nell arresto temporaneo del suo svolgimento, disposto dal giudice al verificarsi

Подробнее

SOMMARIO. Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE

SOMMARIO. Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE SOMMARIO Introduzione al processo di esecuzione 1 PARTE PRIMA FORMULE DI CARATTERE GENERALE 1. Atto di conferimento della procura 7 2. Dichiarazione del valore della causa 10 3. Nota di iscrizione a ruolo

Подробнее

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena

Подробнее

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Подробнее

Istituzioni di diritto processuale civile

Istituzioni di diritto processuale civile Giampiero Balena Istituzioni di diritto processuale civile Volume III I PROCESSI SPECIALI E L ESECUZIONE FORZATA L immagine in copertina è tratta dal frontespizio del volume di Vultejus, Tractatus de iudiciis,

Подробнее

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione... INDICE SOMMARIO Prefazione.................................... pag. VII CAPITOLO I L IPOTECA AUTOMOBILISTICA Decreto legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510 (legge) R.

Подробнее

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE pag. 15 1. IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO pag. 15 F1. Ricorso per l annullamento di un provvedimento amministrativo pag. 19 2. FORMULE

Подробнее

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE

Подробнее

Ingiunzione fiscale. Processo

Ingiunzione fiscale. Processo Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si

Подробнее

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile Presentazione............................................. pag. 5 Abbreviazioni.............................................» 6 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente

Подробнее

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Подробнее

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 SOMMARIO CAPITOLO 1 IL GIUDIZIO DI DIVISIONE: LE REGOLE DETTATE DALCODICEDIRITO 1. I fondamenti dispositivi... 1 1.1. La formazione della comunione ereditaria. Le condotte e le strategie del difensore

Подробнее

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Antonio LOMBARDI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Annotato con la giurisprudenza VII edizione SOMMARIO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,

Подробнее

PROCEDIMENTO CAUTELARE

PROCEDIMENTO CAUTELARE PROCEDIMENTO CAUTELARE PROCEDIMENTO SOMMARIO esigenza > garantire effettività tutela giurisdizionale urgenza di provvedere La tutela cautelare è essenziale per assicurare una tutela effettiva Corte cost.

Подробнее

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39 INDICE SOMMARIO 11 Premessa...................................................... pag. 5 Prefazione... 7 CAPITOLO I Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito

Подробнее

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68

Подробнее

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 25 CODICE

Подробнее

Diritto del contenzioso d impresa

Diritto del contenzioso d impresa Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 16 novembre 2015 «la sospensione, l interruzione e la estinzione del processo Le impugnazioni in generale» La sospensione del processo Art. 295 del c.p.c.

Подробнее

9. La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014)

9. La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014) Parte I Principi generali Capitolo 1: Il diritto processuale civile 1. Nozione 2. Caratteri 3. Cenni storici 4. Le riforme del processo civile 5. L efficacia della legge processuale Capitolo 2: L attività

Подробнее

Sommario. Premessa alla quarta edizione. pag. 1. INTRODUZIONE

Sommario. Premessa alla quarta edizione. pag. 1. INTRODUZIONE Sommario Premessa alla quarta edizione XV 1. INTRODUZIONE 1. Cenno storico 1 1.1. Il giudice tributario nella giurisprudenza costituzionale 4 1.2. Il disegno costituzionale 7 1.3. L indipendenza dei giudici

Подробнее

Sospensione dell'esecuzione - Reclamo Risulta notevolmente modificato anche il regime della sospensione dell'esecuzione.

Sospensione dell'esecuzione - Reclamo Risulta notevolmente modificato anche il regime della sospensione dell'esecuzione. Sospensione dell'esecuzione - Reclamo Risulta notevolmente modificato anche il regime della sospensione dell'esecuzione. In primo luogo va sottolineato che è consentita la sospensione anche in sede di

Подробнее