COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
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- Gianleone Bianchini
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1 COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI Settore IV Urbanistica e Gestione del Territorio Prot n del 06/05/2011 E p.c. A tutto il personale del IV Settore Al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive All Assessore all Urbanistica A tutti i tecnici esterni DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n 03 / 2011 OGGETT O Direttive in ordine all applicazione di alcune definizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione, nel regolamento edilizio, e nella vigente normativa regionale e nazionale Istruzioni per l esclusione dei sottotetti dal computo del volume dei fabbricati IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE Visti il Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del C.C. n 17 del 10/04/2002 con emendamenti ed approvato con Decreto 616/DRU del ; Viste le Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale adottate con deliberazione del C.C. n 17 del 10/04/2002 con emendamenti ed approvate con Decreto 616/DRU del ; Vista la variante al Regolamento edilizio, adottata con deliberazione di C.C. n 48 del 04/12/08 regolarmente pubblicata e trasmessa per l approvazione all Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; Vista la variante alle Norme Tecniche di attuazione, adottata con deliberazione di C.C. n 47 del 04/12/08 regolarmente pubblicata e trasmessa per l approvazione all Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in atto divenute efficaci per decorrenza del termine di 270 giorni assegnato all Assessorato per l approvazione; Richiamato l art. 9 delle norme tecniche di attuazione del PRG recante le: definizioni dei parametri urbanistici e degli indici edilizi ; Richiamato l art. 77 del Regolamento Edilizio che disciplina i sottotetti; Considerato che successivamente al periodo in cui il Regolamento Edilizio e le Norme tecniche di attuazione del PRG sono state elaborate, il quadro di riferimento normativo sia nazionale che regionale ha subito profonde modificazioni soprattutto per l entrata in vigore del testo unico dell edilizia di cui al DPR 380/2001 nonché della legislazione in materia di
2 contenimento del consumo di nuovo territorio di cui alla L.R. 4/2003, in particolare articoli 18 e 20; Preso atto del parere dell UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE SICILIANA 235/2004 del 20 dicembre 2004, da cui si evince che: Fermo restando che in Sicilia non è di per sé applicabile il T.U. sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/ dovendo piuttosto rinviarsi alle norme statali già applicabili o espressamente richiamate dall'ordinamento regionale nella loro formulazione originaria - non possono comunque non trovare applicazione le singole disposizioni statali trasfuse nel T.U. laddove le norme regionali ne abbiano operato un recepimento dinamico. Vista la sentenza del C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE n 481 del 25 maggio 2009 da cui si evince che: A seguito dell'entrata in vigore del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (1 luglio 2003), nel testo modificato dall'art. 1 co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 301/2002, in attuazione dell'art. 1 co. 14, L. n. 443/2001 (c.d. legge Obiettivo), il nuovo discrimen tra gli interventi soggetti e quelli non soggetti a permesso di costruire (in Sicilia, ancora concessione edilizia) non passa più tra la lett. c) e la lett. d) degli artt. 31, L. n. 457/1978, 20, L.R. n. 71/1978 e 3, D.P.R. n. 380/ nel senso che solo gli "interventi di restauro e di risanamento conservativo" non abbisognano di permesso di costruire, o titolo equivalente di contro necessario per tutti gli "interventi di ristrutturazione edilizia" - ma, è, invece, interno alla lett. d) di tutte le citate disposizioni legislative (nazionali e regionali) nel senso che, il titolo abilitativo viene richiesto esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia stabiliti dall'art. 10 co. 1, lett. c), del T.U. n. 380/2001, vale a dire, quelli che "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Considerato pertanto che sono applicabili in Sicilia tutte le definizioni di cui all art. 3 DPR 380/2001 in cui risultano trasfuse le definizioni contenute nell art. 31 L. 457/78 che coincidono esattamente con le definizioni di cui all art. 20 L.R. 71/78; Considerato che sono altresì contenute nel DPR 380/2001 nuove a più esaurienti definizioni relativamente ai concetti di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia pesante (art. 3 e 10 DPR 380/2001); Visto l art. 18 della LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 4, pubblicata sulla G.U.R.S. 17 aprile 2003, n. 17; Viste le Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato come modificate dal D.M. Sanità 5 luglio 1975 recante Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione. Visto in particolare l art. 1 del D.M. Sanità 05/07/75 il quale, modificando le istruzioni ministeriali del 20/06/1896, ha stabilito che: L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli ; Visto il D.M. 10 maggio 1977 che disciplina le modalità di calcolo del costo di costruzione dei fabbricati residenziali in base alla superficie utile abitabile e alla superfine non residenziale per servizi e accessori, comprendenti cantinole, soffitte, ecc;
3 Considerato che in base al D.M. 10/05/1977 e ai successivi decreti recanti i nuovi limiti massimi del costo di costruzione, sono considerate superfici non residenziali quelle relative a: androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, autorimesse o posti macchina coperti e altri locali a stretto servizio delle residenze; Considerato che, fino all entrata in vigore della deroga di cui all art. 18 L.R. 4/2003, le disposizioni vigenti in materia di altezza minima dei sottotetti abitabili erano contenute all art. 63 delle citate istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, che testualmente recita: Sarà solo permessa un'altezza minima di m.2,00 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento e il soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m.2,50. Considerato, quindi, che, in base alle disposizioni sopra citate, in assenza della deroga introdotta dall art. 18 L.R. 4/2003, ai fini del recupero abitativo i sottotetti con copertura a falde inclinate per essere abitabili devono avere altezza minima di metri 2,00, misurata tra il pavimento e la linea di imposta del soffitto, e altezza media di metri 2,70 per i locali di abitazione e di metri 2,40 per ambienti destinati a servizi igienici, disimpegni e ripostigli (determinata come altezza media tra la quota di imposta della copertura e l altezza utile all intradosso del colmo della copertura, in conformità al citato art. 63 delle istruzioni ministeriali 20/06/1896); Rilevato che l art. 18 L.R. 4/2003: Promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti destinati in tutto o in parte a residenza e regolarmente realizzati, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici; precisa che il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati si attua mediante interventi edilizi purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, ed introducendo espressamente una deroga relativamente all altezza; Definisce sottotetti: i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici; Definisce pertinenze, locali accessori e seminterrati: i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi; Introduce per il recupero abitativo dei sottotetti una deroga alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, come modificate dal D.M. Sanità 5 luglio 1975, relativamente ai requisiti di altezza che i sottotetti devono possedere per essere dichiarati abitabili, fissando l'altezza minima superiore a 1,50 m e l altezza media ponderale pari a m. 2,00 - calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa; Stabilisce altresì, sempre in deroga alle norme igienico-sanitarie, l altezza minima di m.2,40 per l abitabilità delle pertinenze, accessori e seminterrati soggetti a recupero abitativo;
4 Stabilisce che gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione nonché con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. Rilevato che le vigenti N.T.A., in palese contrasto con le disposizioni di cui alle istruzioni ministeriali 20/06/1896 come modificate dal D.M. Sanità 05/07/75, definiscono non abitabili i sottotetti che hanno altezza minima inferiore a m. 2,20, altezza media inferiore a m. 2,70, pendenza delle falde inferiore al 35%, e se destinati a deposito, servizi accessori tecnici, magazzini; Rilevato, altresì, che, ove dovessero ritenersi applicabili le definizioni delle vigenti NTA, l eventuale ipotetica realizzazione di un piano sottotetto soprastante un fabbricato esistente, purché caratterizzato da misure conformi a quelle sopra indicate e destinato a deposito, servizi accessori tecnici, magazzini, andrebbe teoricamente inquadrato tra gli interventi edilizi privi di rilevanza urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al volume del fabbricato, alla superficie lorda del fabbricato, al numero dei piani e al numero dei piani fuori terra, rilevando invece in ordine all altezza delle fronti del fabbricato, all altezza del fabbricato e alle distanze tra edifici; Considerato, tuttavia, che la realizzazione di un sottotetto sopra un esistente fabbricato comporta certamente modifiche della sagoma della costruzione e dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, ed inoltre potrebbe comportare incremento dell altezza delle fronti del fabbricato o del fabbricato nel caso in cui il piano di imposta delle falde di copertura non coincida con l esistente piano di copertura dell edificio esistente, e potrebbe altresì comportare incremento delle unità immobiliari e/o mutamento della destinazione d uso; Considerato, quindi, che l intervento edilizio relativo alla realizzazione di un sottotetto rientra certamente tra gli interventi di nuova costruzione di cui all art. 3 lettera e) punto 1) del DPR 380/2001 che include: la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente ; Considerato che ai sensi dell ultimo comma del citato art. 3 DPR 380/2001 le definizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e devono pertanto ritenersi applicabili anche nell ambito della Regione Siciliana, come costantemente ribadito dai continui richiami operati dalla recente giurisprudenza con particolare riferimento alle definizioni di cui all art. 3 DPR 380/2001; Considerato che l intervento edilizio relativo alla realizzazione di un sottotetto sopra un esistente fabbricato rimane subordinato al rilascio della concessione edilizia in quanto tale intervento non rientra in alcuno dei casi disciplinati dall art. 5 L.R. 37/85 che disciplina le opere soggette ad autorizzazione edilizia, dall art. 6 L.R. 37/85 che disciplina le opere non soggette né ad autorizzazione edilizia né a comunicazione, dall art. 9 L.R. 37/85 e dall art. 20 L.R. 4/2003 che disciplinano le opere interne;
5 Considerato che, ai sensi dell articolo 1, comma 6 lettera d), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, reso operante in Sicilia dall art. 14 L.R. 2/2002, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici recanti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; Ritenuto necessario formulare una apposita disposizione che consenta ai tecnici esterni e ai cittadini di elaborare i progetti edilizi e al personale tecnico dell ufficio di valutare i progetti edilizi secondo criteri univocamente definiti da applicarsi a regime in ogni caso in cui ricorra la tematica dei sottotetti, in modo da rendere possibile la realizzazione degli interventi anche mediante denuncia di inizio attività; Preso atto che le Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed il Regolamento edilizio, pur assurgendo ad equivalenza normativa nella gerarchia delle fonti per effetto della riforma del titolo V della Costituzione, non possono comunque entrare in conflitto con norme imperative di legge quali possono essere considerate le norme a contenuto urbanistico; Ritenuto quindi di applicare quanto disposto sia dall art. 18 L.R. 4/2003 e dagli art. 3 e 10 DPR 380/2001 in ordine alle definizioni di sottotetti, ecc; Visto l art. 29 della L.R. 10/91 che dispone l obbligo per le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, di pubblicare: le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi. DISPONE Per i procedimenti di competenza del IV Settore, l attività istruttoria dei progetti allegati alle denunce di inizio attività e alle istanze di concessione o autorizzazione edilizia, nonché l attivtà di prevenzione e repressione dell abusivismo, deve essere condotta applicando le seguenti disposizioni: A. Ai sensi dell art. 18 L.R. 4/2003, si definiscono: 1. sottotetti: i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici; 2. pertinenze, locali accessori e seminterrati: i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi; B. Le definizioni di cui agli articoli 3 e 10 DPR 380/2001, prevalgono sulle disposizioni dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio; C. A seguito dell entrata in vigore dell art. 18 L.R. 4/2003, i requisiti di abitabilità dei sottotetti esistenti alla data indicata nel medesimo articolo 18 L.R. 4/2003 e sottoposti, si intendono soddisfatti quando è assicurata l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa, e purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti;
6 D. Ai fini del calcolo del volume del fabbricato di cui al punto 5) art. 9 NTA e ai fini dell applicazione delle esclusioni di cui al punto 6) dell art. 9 delle NTA, dopo avere individuato preliminarmente le porzioni di sottotetto con altezza utile minore o uguale metri 2,00 e le porzioni di sottotetto con altezza utile maggiore di metri 2,00, si escludono dal calcolo del volume del fabbricato: a) le porzioni di sottotetto aventi altezza utile minore o uguale a m. 2,00; b) le porzioni di sottotetto aventi altezza utile maggiore di metri 2,00 a condizione che l altezza media ponderale - calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 2,00 per la superficie relativa - risulti inferiore o uguale a metri 2,35; E. Le disposizioni di cui al precedente punto D), - tanto nel caso di progetti di nuove costruzioni che per gli interventi su fabbricati esistenti che prevedono la realizzazione di sottotetti da destinare a soffitta/deposito - si applicano, per qualsiasi zona territoriale omogenea in cui ricade l intervento, indipendentemente dalla eventuale previsione nel sottotetto di distribuzione interna per la suddivisione in vani, di scala di accesso (di tipo condominiale, interna all unità immobiliare, esterna, a chiocciola, fissa o mobile, ecc), nonché di accesso diretto a lastrici solari o balconi accessibili attraverso il sottotetto; F. La superficie utile dei sottotetti aventi i requisiti di cui al precedente punto D lettera b), va computata ai fini del calcolo della superficie non residenziale del fabbricato secondo le modalità di cui al D.M. 1977; G. Sono comunque sempre esclusi dal calcolo del volume e della superficie complessiva i volumi sottotetto aventi caratteristiche di spazio non delimitato inferiormente da solaio oppure di spazio chiuso ed inaccessibile con funzione di isolamento termico rispetto al piano sottostante, a condizione che, rispetto al piano di imposta della copertura oppure rispetto al piano di calpestio del sottotetto, l altezza massima netta al colmo non superi m. 2,40 e l altezza minima non superi cm 50. DISPONE Ai sensi e per gli effetti dell art. 29 L.R. 10/91 la pubblicazione della presente sul sito comunale. Il Responsabile del IV Settore F.to Ing. Francesca Usticano
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