STATUTO SARDEGNA IT S.R.L. ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE ARTICOLO 2 STRUTTURA SOCIETARIA - SEDE
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- Aloisio Calabrese
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1 Allegato B alla Delib.G.R. n. 4/8 del STATUTO SARDEGNA IT S.R.L. ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: SARDEGNA IT S.R.L.. ARTICOLO 2 STRUTTURA SOCIETARIA - SEDE La società ha sede in Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente, l organo amministrativo della società ha facoltà trasferire la sede sociale nell ambito del Comune sopra indicato, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. La società è costituita per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti partecipanti ai sensi dell'art. 13, legge 4 agosto 2006 n. 248, e la fornitura degli stessi in regime di affidamenti in house. ARTICOLO 3 - OGGETTO La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in poi RAS). In particolare: la creazione e la conduzione di progetti per l introduzione e l utilizzo della tecnologia dell informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile; l individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi dell amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, 1
2 creino valore ai servizi per il cittadino, valorizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi ed ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni ed i ritorni di quelli da effettuare; l impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche per incarico della RAS, anche a favore di altri organismi di diritto pubblico di interesse regionale, per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di cui al punto precedente; il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla RAS, nell ambito di contratti scaturenti dalle gare di cui al punto precedente, allo scopo di identificarne gli impatti operativogestionali, di migliorare l operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dall amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato. I servizi e le prestazioni possono essere resi alla RAS e ai soci della "SARDEGNA IT S.R.L.". La Società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti, anche multilaterali, nei quali il corrispettivo sia determinato in base ai livelli di mercato. Essa può compiere, in via residuale e non prevalente e in modo strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell oggetto sociale. ARTICOLO 4 - DURATA La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta. ARTICOLO 5 - CAPITALE Il Capitale Sociale è di Euro ,00 (centomila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. 2
3 In caso di aumento del Capitale, i versamenti del Capitale sottoscritto sono richiesti dall organo amministrativo nei termini e nei modi che ritiene convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2481 bis del Codice Civile. L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi, secondo quanto infra indicato. In tal caso a ciascun socio che non abbia consentito alla decisione spetta la facoltà di recedere dalla società da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al successivo articolo 10 del presente statuto. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile. Possono essere soci la Regione Autonoma della Sardegna, Enti pubblici operanti sul territorio della Regione e società a partecipazione regionale. ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti di Legge, quello risultante dal libri sociali. Il domicilio dei Soci si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente. I Soci, gli Amministratori, i Sindaci e il Revisore hanno l obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio. ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di altre società nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 58 del giorno 11 marzo Pertanto detti finanziamenti potranno essere ricevuti ed erogati nel rispetto della seguente condizione: 3
4 i finanziatori dovranno essere titolari di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. La società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile, previa decisione dell'assemblea dei soci la quale, con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, determinerà i limiti e le modalità dell'emissione e potrà inoltre attribuire la relativa competenza agli amministratori. Non è ammessa l'emissione di titoli al portatore. ARTICOLO 8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE Fatta eccezione per quanto infra previsto per i diritti amministrativi particolari attribuiti alla RAS, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci. ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Il trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi è consentito unicamente a favore dei soggetti indicati nell'art. 5, ultimo comma. ARTICOLO 10 - RECESSO Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'articolo 2473, primo comma, del codice civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi ed alla soppressione delle clausole compromissorie del presente statuto oltre che negli altri casi previsti dalla legge. E' inoltre ammesso il recesso dalla società nei seguenti casi: 1) in caso di delibera di proroga della durata della società. In tal caso il diritto di recesso spetta ai soci che non abbiano espresso voto favorevole alla proroga; 4
5 2) modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote; 3) modifica della clausole concernenti il diritto di voto; 4) modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso. La soppressione di una o più delle suddette cause di recesso statutarie attribuirà a ciascun socio il diritto di recedere. Ciascuno dei soci ha inoltre diritto di recedere, nel caso la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altra società, nei casi previsti dall'articolo 2497 quater del codice civile. E' escluso il recesso parziale. Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci). L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla società a titolo di rimborso. Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso. Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile. Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata da parte della società. ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE Il socio può essere escluso dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 5
6 ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Nei casi di recesso o esclusione del socio, la relativa partecipazione deve essere rimborsata allo stesso nei modi e tempi stabiliti dall'articolo 2473 del codice civile. ARTICOLO 13 - DECISIONI DEI SOCI Sono riservate alla competenza dei soci, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile: 1) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile; 2) la decisione circa l'emissione di titoli di debito. I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. ARTICOLO 14 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi risultanti iscritti nel Registro delle Imprese competente. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione. ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti i soci. Le decisioni dei soci possono essere adottate solo dall'assemblea e non mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. L Assemblea è convocata dall organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli 6
7 aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali e ove non previsto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente. L avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e le materie da trattare. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione o ulteriori convocazioni, qualora nella prima non si sia raggiunto il quorum. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi da parte della società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari, oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. 7
8 Non possono svolgersi in teleconferenza le assemblee il cui verbale venisse redatto da un notaio in virtù di disposizioni inderogabili di legge. ARTICOLO 16 DELEGHE Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore. ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELL ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. ARTICOLO 18 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L'assemblea è regolarmente costituita con i quorum previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile, salvi i diritti amministrativi riservati alla RAS. L'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili sono adottate con il voto favorevole di tutti i soci; il consenso unanime dei soci è inoltre necessario per modificare o sopprimere tali diritti; in tal caso il socio i cui diritti vengono modificati o soppressi ha diritto di recedere dalla società secondo la disciplina sopra indicata. ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE 8
9 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri anche non Soci la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme delibera della Giunta. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, l'amministratore Delegato, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, ed un Segretario scelto al di fuori dei suoi componenti. ARTICOLO 20 - SOCI CON PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio, fatta eccezione per i seguenti diritti, attribuiti in via esclusiva alla RAS - che verranno esercitati dal Presidente previa conforme deliberazione della Giunta - e precisamente: approvazione del piano strategico, del programma annuale e del budget finanziario ed economico; nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione e determinazione dell'eventuale compenso; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dell eventuale compenso; nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell eventuale compenso. nomina del revisore contabile, se previsto, e determinazione dell eventuale compenso. ARTICOLO 21 - CESSAZIONE DALLA CARICA 9
10 La cessazione e la sostituzione degli amministratori avviene ai sensi dell'articolo 2385 e dell'articolo 2386 del Codice Civile, restano salvi i diritti attribuiti in via esclusiva alla RAS. ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri attribuiti. ARTICOLO 23 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è dovuto oltre al rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle proprie funzioni, un compenso annuale da corrispondersi in misura fissa, determinato all'atto di nomina; ai membri, componenti il Consiglio di Amministrazione, una indennità annuale fino al 30% del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, al suo insediamento, determina poteri ed un eventuale ulteriore emolumento, rispetto a quanto sopra definito, da assegnare all Amministratore Delegato, in misura proporzionale alle attività e compiti assegnati, ove non abbia provveduto l Assemblea dei soci. ARTICOLO 24 POTERI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa. Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a norma e con i limiti di cui all'art c.c. ad un proprio componente. L'Amministratore Delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne determina il compenso, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 10
11 Il Consiglio di Amministrazione può nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza generale della società spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore Delegato nell'ambito dei poteri agli stessi delegati. La rappresentanza sociale spetta anche agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina. L organo amministrativo opera sulla base di programmi strategici e attraverso programmi annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie, approvati dal Presidente della RAS previa conforme delibera della Giunta. Il programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività svolte interamente a favore della Regione, in considerazione del ruolo di servizio per la Regione medesima. L'organo amministrativo dovrà gestire la società nei limiti ed alle condizioni previsti dal sopra indicato programma annuale. ARTICOLO 25 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori e dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente con raccomandata A/R da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, o raccomandata a mano da trasmettere almeno 48 ore prima a ciascuno dei membri del Consiglio e a ciascun Sindaco Effettivo. Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. 11
12 ARTICOLO 26 VALIDITA DELLE DELIBERE Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, a parità di voto prevarrà il voto del Presidente. ARTICOLO 27 VERBALIZZAZIONE Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare nell'apposito libro con verbale da redigere a cura del segretario; detto verbale sarà firmato dal Presidente e dal segretario. ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO L Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un Revisore, in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. La nomina dei componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme delibera della Giunta. ARTICOLO 29 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, soci o non soci e di due sindaci supplenti. Esso dura in carica un triennio ed ha le attribuzioni ed i doveri di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. L'assemblea alla loro nomina, ne determina il compenso. 12
13 ARTICOLO 30 - REVISORE Si applicano al Revisore Contabile, se nominato, le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci. ARTICOLO 31 - VIGILANZA E CONTROLLO DEI SOCI SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA ART INDIRIZZI DELL'ASSEMBLEA Il Consiglio di Amministrazione deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'assemblea. ART VIGILANZA 1. La vigilanza sull'attività della società è esercitata dalla RAS tramite i propri rappresentanti in seno all'assemblea. 2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi e delle direttive formulate dall'assemblea. 3. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione deve inviare ai legali rappresentanti della RAS entro il 30 giorno successivo alla fine di ciascun semestre, una relazione concernente l'andamento della società e contenente in forma sintetica i dati significativi della gestione aziendale. La relazione deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. 4. L'informativa di cui sopra è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo dell assemblea. 5. L assemblea, ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione della società, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'assemblea adotta nei confronti del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto. ART ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA CUI ESECUZIONE È NECESSARIA L AUTORIZZAZIONE DELL ASSEMBLEA 13
14 1. Anche ai fini del controllo di cui all art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 267/00 il Consiglio di Amministrazione trasmette all Assemblea i sottonotati atti per l autorizzazione: a) acquisto e vendita di immobili; b) acquisto e/o vendita di partecipazioni azionarie e/o costituzione di società; c) prestazioni di garanzia e mutui; d) aumenti di capitale sociale. 2. Gli atti di cui al precedente comma devono essere autorizzati dall Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricezione. 3. Ai sensi dell articolo 2476 del codice civile, resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti ancorché autorizzati in tutto o in parte dall Assemblea che deve essere immediatamente trasmessa alla RAS. 4. Il Consiglio di Amministrazione che non intenda eseguire l atto autorizzato dall Assemblea, entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione. ART BUDGET ANNUALE 1. Il bilancio economico di previsione della società è approvato dal Consiglio di Amministrazione, di norma, entro il 30 gennaio dell anno di riferimento ed è tempestivamente trasmesso all assemblea per l autorizzazione all esecuzione di cui al precedente articolo 31-3 da deliberare entro il successivo mese. 2. Detto budget, che non potrà chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla società in base alle leggi statali e regionali. 3. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre tempestivamente all assemblea, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio. 4. Al bilancio preventivo devono essere allegati, in particolare: 14
15 a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; b) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo; 5. Il budget annuale deve essere corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulle previsioni della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società opera. ARTICOLO 32 - ESERCIZI SOCIALI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art c.c. ultimo comma. ARTICOLO 33 - UTILI Gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea ordinaria all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria. ARTICOLO 34 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. L'assemblea che delibera lo stato di liquidazione nomina i liquidatori determinando: il numero degli stessi; in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del Collegio; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 15
16 gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori. Per la liquidazione della società si applicano le vigenti norme di legge. ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONE GENERALE Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi in materia. 16
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