DEFINIZIONE AGEVOLATA
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- Aureliano Valsecchi
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1 Anno 2014 N.RF017 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ENTRO IL 28 FEBBRAIO RIFERIMENTI ART. 1 CO L. N. 147/2013; CIRCOLARE DEL 21/01/2014 Sintesi: per effetto della Legge di stabilità 2014 è stata introdotta la possibilità di estinguere, senza la corresponsione di alcune tipologie di interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli agenti della riscossione entro il 31/10/2013, tramite il pagamento: di quanto iscritto a ruolo ovvero dell ammontare residuo; dell aggio dovuto all agente della riscossione. Detta definizione agevolata riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi mentre è esclusa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti. Dal punto di vista procedurale, la definizione si perfeziona con l integrale versamento di quanto dovuto entro il 28/02/2014; mentre entro il 30/06/2014, il contribuente è informato dell estinzione del debito. Inoltre, restano sospesi fino al 15/03/2014 la riscossione delle somme a ruolo ed i termini di prescrizione. Nell ambito della Legge di Stabilità 2014, è stata riproposta la possibilità: di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di uffici pubblici (cd. Rottamazione delle cartelle ) affidati agli agenti della riscossione (Equitalia) fino al 31/10/2013 tramite il pagamento in unica soluzione entro il 28/02/2014 di quanto iscritto a ruolo (o dell ammontare residuo) a titolo di imposta + sanzioni dell aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all agente della riscossione. senza corresponsione di alcun tipo di interessi. N.B.: l agevolazione riguarda la mancata corresponsione dei soli interessi, in relazione: sia a quelli di mora (che maturano dalla notifica della cartella di pagamento, se questa non viene pagata nei 60 giorni successivi) che per ritardata iscrizione a ruolo (dalla scadenza originaria alla consegna dei ruoli) Condono 2002: la norma ripropone una rottamazione analoga a quella dell art. 12 L. 289/2002, anche se in forma ridotta; quest ultima, infatti, prevedeva, oltre all estinzione degli interessi di mora: - anche uno sconto sulle somme dovute pari al 75% - potendosi versare il residuo 25% in 2 rate annuali - prevedeva la comunicazione dei ruoli definibili da parte di Equitalia - prevedeva la sottoscrizione di un atto di adesione. In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritengono applicabili molti chiarimenti forniti per quest ultima. DEFINIZIONE AGEVOLATA Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - SOMME DOVUTE SOMME NON DOVUTE 100% DI IMPOSTA + SANZIONI 100% AGGIO + SPESE PROCEDURA INTERESSI DI MORA INTERESSI DI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO
2 Redazione Fiscale Info Fisco 017/2014 Pag. 2 / 6 SOGGETTI INTERESSATI La disposizione non prevede alcuna limitazione di tipo soggettivo, potendo accedere alla definizione qualsiasi destinatario dei ruoli (privato, soggetto passivo individuale o societario, ecc.). RUOLI DEFINIBILI La sanatoria è applicabile (art. 1 c. 618 L. 147/2013): ai ruoli ed agli avvisi di accertamento esecutivi emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni consegnati/affidati all agente della riscossione entro il 31 ottobre Consegna del Ruolo ad Equitalia 31/10/ /12/2013 Ruoli definibili in via agevolta Ruoli non definibili DATA DI TRASMISSIONE Ruoli - data di trasmissione: si tratta di un dato che: non viene ordinariamente indicato sulla cartella di pagamento (non è obbligatorio) pertanto, ove il contribuente si trovi nel dubbio (la cartella di pagamento è recente) dovrà contattare l Agente della riscossione competente, che sarà tenuto a comunicare il dato. CM 22/2003: la data di trasmissione o consegna del ruolo rilevante ai fini della definizione in argomento si evince dalla documentazione in possesso del richiamato Consorzio Nazionale, predisposta in occasione della consegna del ruolo medesimo. Accertamenti esecutivi - data di trasmissione: la data che rileva è quella di affidamento del credito ad Equitalia che, di norma, avviene decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento (che, a sua volta, coincide con quello per il ricorso, e cioè entro 60gg dalla notifica dell accertamento). In tal caso, l affidamento formale della riscossione in carico all agente ( ) si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico (art. 3 provv. 30/06/2011): pertanto, la data di affidamento si evince dalla comunicazione che Equitalia è tenuto ad inviare al contribuente per informarlo della ricezione delle somme (in caso di incertezze nulla vieta di rivolgersi all Agente della riscossione). RUOLI OGGETTO DELLA SANATORIA L art. 1 della legge di stabilità 2014 sancisce che la sanatoria riguarda: comma 618 comma 624 i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione emessi da: uffici statali (es: multe automobilistiche) Agenzie fiscali (verbali di Agenzia Entrate, del Demanio, di Dogane e dei Monopoli) Regioni, Province (es: per Apiet), Comuni (es.: per ICI/IMU, Tarsu, ecc.). gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31/10/2013.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 017/2014 Pag. 3 / 6 Rientrano nell ambito applicativo della sanatoria: tutti gli importi iscritti a ruolo dai suddetti Enti a prescindere dal fatto che le somme abbiano natura tributaria o meno. Inoltre, dal tenore letterale della disposizione, si ritiene che: rientrano nella sanatoria anche le somme relative ai ruoli emessi per i dazi doganali RUOLI ESCLUSI DALLA SANATORIA: non sono rottamabili: le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti (come stabilito dall art.1 c.619, L. 147/2013) gli importi relativi a sanzioni pecuniarie di natura penale (richiamando quanto affermato dalla Corte Costituzionale in occasione dell art. 12 della L. 289/2002) RUOLI/AVVISI DI ADDEBITO DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI La definizione può riguardare i ruoli emessi dagli uffici statali ; ciò porta a sostenere che: rientrino non solo i debiti dell INPS ma anche di altri istituti previdenziali/assistenziali, a condizione che si tratti di uffici statali. Attenzione: in relazione al Condono 2002, l Agenzia (Com. Stampa del 28/02/2003) aveva ritenuto che per uffici statali andassero intesi i soli Ministeri, non anche gli enti previdenziali. Ove la tesi fosse nuovamente accolta dall Agenzia, i ruoli dell Inps sarebbero esclusi dalla nuova sanatoria. Ulteriore elemento a favore dell esclusione deriva da testo letterale dell art. 1 c. 624 L. 147/2013, che parla di avvisi esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali (alludendo all Agenzia delle Entrate e alle Dogane), con ciò escludendo gli avvisi di addebito esecutivi emessi dall INPS. Si attendono opportuni chiarimenti da parte dell Inps. PENDENZA DELLA LITE La norma non disciplina gli effetti provocati dalla sanatoria sulle eventuali controversie in corso. Facendo riferimento a quanto precisato per i ruoli disciplinati dal Condono 2002, si avrà che: a) se la controversia ha per oggetto il contenuto del ruolo: con la definizione si estingue il giudizio per il venir meno dell oggetto del contendere. Esempio1 un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa in base a liquidazione automatica della dichiarazione (art. 36-bis Dpr 600/73) ed opta per la definizione; col pagamento degli importi dovuti causa l estinzione del giudizio (per cessazione della materia del contendere) b) se la lite ha per oggetto l atto di accertamento in base al quale è stato formato il ruolo: il contenzioso prosegue ai fini della quantificazione sia dell imposta dovuta che delle sanzioni (l iscrizione a ruolo provvisoria non ha infatti riguardato l interezza di tali importi) gli importi a ruolo rottamati : vengono scomputati dall importo dovuto come da sentenza (in caso di successiva sentenza sfavorevole, anche solo parzialmente) non sono rimborsabili in caso di sentenza favorevole (CM 3/2003 e CM 12/2003).
4 Redazione Fiscale Info Fisco 017/2014 Pag. 4 / 6 Esempio2 Un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento, prontamente impugnato, per: - maggiore Irpef sanzioni interessi L ufficio ha messo a ruolo 1/3 di imposta + interessi, per complessivi Se il contribuente vuole definire la cartella, sarà tenuto a versare (1/3 dell imposta); l importo: se la sentenza sarà sfavorevole: sarà dedotto dal totale dovuto ( ) se la sentenza sarà favorevole: non sarà rimborsato al contribuente. DISPOSIZIONI PROCEDURALI La definizione si perfeziona mediante il versamento, in un'unica soluzione, entro il 28/02/2014: delle somme: originariamente iscritte a ruolo: imposta + sanzioni ovvero del residuo (in caso di pagamento rateale in corso o di pagamento parziale precedente) degli aggi di riscossione dovuti (art. 17, DLgs.112/99) delle spese di procedura da rimborsare (spese di notifica) DISCARICO DELLE SOMME: una volta che il contribuente ha proceduto al pagamento: agenti della riscossione: sono automaticamente discaricati dell importo residuo enti creditori: al fine di permettere loro di eliminare dalle proprie scritture contabili i crediti definiti dal contribuente, entro il prossimo 30/06/2014, gli agenti della riscossione devono trasmettere a ciascun ente anche in via telematica: l elenco dei debitori che si sono avvalsi della sanatoria precisando i codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. Avviso ai contribuenti: entro il medesimo 30/06/2014 gli enti creditori comunicheranno (tramite posta ordinaria) ai contribuenti dell avvenuta estinzione del debito. VERSAMENTI Non sono previste particolari modalità di versamento; il debitore dovrà quindi versare le somme: tramite le ordinarie forme di pagamento della cartella di pagamento o dell accertamento esecutivo. Nota: a differenza di quanto previsto in occasione del Condono 2002: non vi è necessità che il debitore sottoscriva alcun atto di adesione Equitalia non informa i debitori circa i carichi pendenti definibili in sanatoria. Un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per liquidazione automatica della dichiarazione (contenente un ruolo consegnato entro il 31/10/2013) dalla cui notifica non sono ancora spirati i 60 gg per l acquiescenza / proposizione del ricorso. Esempio Il contribuente intende fare acquiescenza fruendo della sanatoria: dovrà versare tutte le somme richieste (imposta + sanzioni da omesso versamento + compensi di riscossione + spese di notifica), ad eccezione degli interessi con pagamento da eseguire mediante le modalità contemplate nella medesima cartella di pagamento.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 017/2014 Pag. 5 / 6 Ad oggi, né Equitalia né gli altri enti creditori hanno comunicato se, in merito alla sanatoria, saranno istituite speciali forme di pagamento. In attesa di tali chiarimenti si deve attualmente ritenere possibile che il pagamento delle somme avvenga: per le cartelle di pagamento: mediante bollettino F35 oppure presso gli sportelli di Equitalia (come evidenziato nelle istruzioni riportate nelle cartelle di pagamento) per gli accertamenti esecutivi: mediante F24, con l utilizzo dei relativi codici tributo (RM n. 95/2011 e n. 78/2012); In quest ultimo caso, se le somme intimate non vengono pagate entro il termine per il ricorso, per fruire della sanatoria è necessario pagare anche i compensi di riscossione. Somme rateizzate: ove il contribuente avesse in essere una dilazione di pagamento (art. 19 Dpr 602/73), per fruire della sanatoria dovrà comunque corrispondere tutto in una unica soluzione. SOSPENSIONE DELLE RISCOSSIONE Al fine di consentire: ai contribuenti: il versamento delle somme dovute entro il 28/02/2014 agli enti creditori: la registrazione delle relative operazioni restano sospesi fino al 15/03/2014: la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli e negli avvisi di accertamento esecutivi che sono potenzialmente oggetto della sanatoria i termini della prescrizione. Art.1 c.623 L. 147/2013: per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. TABELLA DI SINTESI SOGGETTO ADEMPIMENTO TERMINE PRECISAZIONI ENTE CREDITORE CONTRIBUENTE CONTRIBUENTI/ENTI CREDITORI AGENTE DELLA RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE consegna del ruolo o affidamento del credito versamento delle somme richieste in unica soluzione elenco dei debitori che hanno fruito della definizione Informazione ai debitori circa l estinzione del debito 31/10/ /02/ /03/ /06/ /06/2014 sono esclusi dal versamento gli interessi di mora e quelli da ritardata iscrizione a ruolo Sospensione della riscossione e ripresa della prescrizione
6 Redazione Fiscale Info Fisco 017/2014 Pag. 6 / 6 BENEFICI DELLA SANATORIA ESTINZIONE DEGLI INTERESSI Come anticipato, il principale beneficio connesso alla sanatoria attiene alla mancata corresponsione: degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, DPR 602/73) degli interessi di mora (art. 30, DPR 602/73) INTERESSI DA RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO 4% annuo SAGGIO DI MORA 5,2233% annuo (dal 01/05/ Provv. Entrate n /2013) ECCEZIONI: in base alla norma, non sono oggetto di sanatoria altri tipi di interessi quali: gli interessi relativi all imposta sulle successioni non versata entro 60 gg dalla notifica dell avviso di liquidazione (art. 37 co. 2, DLgs. 346/90) gli interessi da sospensione amministrativa (art. 39, DPR 602/73) Nota: il DLgs.46/99 stabilisce che gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/73) si applicano solo alle entrate tributarie dello Stato; pertanto si ritengono non dovuti in caso di accertamenti in materia di fiscalità locale. ATTENUANTE AI FINI PENALI Per i delitti tributari (art. 13, DLgs.74/2000): le pene previste sono diminuite sino a 1/3 non si applicano le pene accessorie se il contribuente estingue i debiti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie. Al riguardo, ci si potrebbe chiedere se la sanatoria in esame integri la circostanza attenuante; in occasione ai Condono 2002, la dottrina si era espressa in senso negativo, in quanto l art. 13 DLgs.74/2000 parla di procedure di definizione dell accertamento, non inerenti alla successiva fase di riscossione.
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