La Convenzione di Washington (CITES) e la sua attuazione in ITALIA: disposizioni per il commercio di specie vegetali incluse negli Allegati del

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1 La Convenzione di Washington (CITES) e la sua attuazione in ITALIA: disposizioni per il commercio di specie vegetali incluse negli Allegati del Reg(CE) 338/97 e s.m.i

2 LE APPENDICI DELLA CITES Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie minacciate di flora e fauna CITES (che si fonda sull accertamento della situazione biologica delle suddette specie) in tre categorie ed elencate in tre Appendici. APPENDICE I APPENDICE III APPENDICE II

3 Come funziona la CITES La CITES regolamenta l'esportazione, la riesportazione e l importazione di animali e piante vive o morte e loro parti o prodotti derivati (solo le specie iscritte negli Allegati) I controlli si basano su un sistema di permessi e certificati che vengono rilasciati a certe condizioni, che devono essere presentati in uscita del paese o in entrata Per le specie iscritte negli Allegati I e II, la condizione piu importante è che il commercio internazionale non sia nocivo alla sopravvivenza delle specie in natura

4 Come funziona la CITES I documenti CITES sono standardizzati a livello: di formato di compilazione & terminologia di informazioni di durata di validità di procedura di rilascio di procedura di approvazione Ci sono quattro tipi di documenti CITES: Permesso di esportazione Permesso d importazione Certificato di riesportazione Altri certificati

5 IL REG.(CE) 338/1997 Dal 1 giugno 1997 l Unione Europea si è impegnata a difendere in modo più incisivo la diversità delle specie viventi tramite la adozione del Regolamento nr. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Sostituisce ed integra il Regolamento 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione di flora e fauna, tenendo conto delle conoscenze acquisite negli anni e della attuale struttura degli scambi, che in particolare si è venuta a modificare all interno della Unione Europea per la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico.

6 IL REG.(CE) 338/1997 Oltre a recepire integralmente le disposizioni della Convenzione di Washington amplia il campo di applicazione del controllo del commercio e del prelievo in natura anche a specie autoctone e controlla l introduzione nella comunità di specie esotiche che, liberate in natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento genetico per le specie nostrane.

7 ALLEGATI DEL REG.(CE) 338/97 Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base al Regolamento in diverse categorie ed elencate in quattro Allegati. ALLEGATO A ALLEGATO D ALLEGATO B ALLEGATO C

8 Allegato A Ariocarpus hintoni Ariocarpus retusus comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie inserite in questo allegato secondo diversi criteri (rarità, pressione commmerciale di utilizzo, somiglianza con specie dell Appendice I); ad esempio Hystrix cristata (Istrice europeo) e Ursus artcos (orso bruno), trattate dalla Cites rispettivamente come Appendice III e Appendice II, al fine di controllare più efficacemente le popolazioni europee di queste specie; analogamente si sono incluse nell Allegato A specie di uccelli come la garzetta, l airone bianco e alcuni falconiformi. MOLTE SPECIE DI CACTACEE, alcune di AGAVACEE e altre succulente SONO INCLUSE NELL ALLEGATO A

9 Allegato B comprende sostanzialmente le specie che figurano nella Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell Allegato A), specie della Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, altre specie inserite secondo diversi criteri, quali volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o -di estrema importanza dal punto di vista ecologico - specie per le quali si è stabilito che l introduzione di esemplari vivi nell ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene(ad esempio, per quest ultimo aspetto, Trachemys scripta elegans (tartaruga americana a guance rosse) e la Rana catesbeiana (rana toro). TUTTE LE SPECIE DI CACTACEE NON INCLUSE NELL ALLEGATO A sono incluse NELL ALLEGATO B

10 ESENZIONI Allegato B #4 Serve designare parti e prodotti derivati eccetto: semi (comprese capsule di Orchidaceae ), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar; colture di piantine di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; fiori recisi di piante propagate artificialmente; frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere vanilla (orchidacea) e della famiglia Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente; fusti, fiori, nonché parti e prodotti derivati dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e prodotti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio

11 ESENZIONI (12) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana X Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana X Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides X Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (cultivar) Cacatacea spp cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia jusbertii, Hylocereus trigonus e Hylocereus undatus Opuntia microdasys

12 Allegato C comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva Gnetum montanum Dalbergia retusa

13 Allegato D Calibanus hookeri comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni cominitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La creazione di tale allegato D è di estrema importanza perchè elencando specie non-cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione costituisce un importante contributo per il principio Cautelativo (es. piante medicinali quali Arnica montana e Gentiana lutea) Dasylirion longissimum

14 La CITES in Italia L Italia è stata firmataria della Convenzione sin dal 1979, ma solamente dal 1992 con l entrata in vigore della legge 150 del 7 febbraio 1992, che prevede sanzioni penali ed amministrative alla violazione delle norme della CITES, si è potuto iniziare ad operare in maniera concreta ed efficace nella applicazione della Convenzione.

15 La CITES in Italia Ai sensi dell art. 8 della Legge 150/92 il Ministero dell Ambiente (ora Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio) cura l adempimento della Convenzione di Washington POTENDOSI AVVALERE DELLE ESISTENTI STRUTTURE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. La stessa Legge 150/92 attribuisce poi specifici compiti al CFS fra cui quelli di certificazione e controllo.

16 Le amministrazioni preposte alla gestione della CITES in Italia Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione Natura Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES Ministero dello Sviluppo Economico Dir. Gen. Politiche Commerciali Commissione Scientifica CITES Rilascia pareri tecnico-scientifici Autorità responsabile in via principale dell applicazione della CITES (AUTORITA di GESTIONE) Rilascia certificati di (ri)export e certificati art. 10 Reg. (CE) 338/97 28 SCT 15 SCR Espleta la funzione di Autorità amministrativa 23 NOC Rilasciano notifiche ed effettuano i controlli in dogana Svolge l attività di controllo ed investigativa sul territorio Rilascia licenze di import-export

17 SPECIE di Allegato A e B COMMERCIO INTERNAZIONALE: - IMPORTAZIONE e (RI)- ESPORTAZIONE in e dalla Unione Europea (art. 4 e 5 del Reg(CE) 338/97 e smi) è necessario richiedere al CFS (riesportazione) o al Min. Sviluppo Economico (esportazione ed importazione) i relativi certificati/permessi

18 COMMERCIO NAZIONALE e INTRACOMUNITARIO (art. 8 Reg(CE) 338/97 e smi) - Piante propagate Allegato A artificialmente in Italia Allegato B - Piante propagate artificialmente in altri paesi UE documenti fiscali integrati da dichiarazione sulla origine delle piante (importate da paesi terzi e relativo numero licenza importazione CITES o propagate in vivaio UE conforme art. 56 Reg(CE) 865/06 smi)

19 Art. 8 par. 3 lettera d) Reg. (CE) 338/97 prevede esenzione divieto di commercio di cui all art. 8.1 Reg.(CE) 338/97 per esemplari di specie di Allegato A che siano: ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITA DI UNA SPECIE ANIMALE ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE DI UNA SPECIE VEGETALE o parti e prodotti derivati da tali esemplari Condizioni di verifica di tali requisiti CAPO XIII del Reg.(CE)865/06

20 CAPO XIII Reg.(CE) 865/06 modif 100/08 ART. 56 esemplare di specie vegetali vengono considerati riprodotti artificialmente quando: AUTORITA DI GESTIONE in consultazione AUTORITA SCIENTIFICA con AUTORITA SCIENTIFICA accerta: accerta:

21 a) sono piante o derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate, ossia in un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la conciliazione o fertilizzazione, il controllo radicale, l'irrigazione o operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie; b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo; d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto siano stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c). Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del primo comma.

22 CAPO XV Reg.(CE) 865/06 modif 100/08 ART. 62 lettera b) Divieti ex art 8.1 Reg.(CE) 338/97 e disposto art. 8.3 Reg.(CE) 338/97 (rilascio certificato di esenzione ai divieti) NON si applicano a: Esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente secondo i requisiti art. 56 del Reg.(CE)865/06 una volta che sia riconosciuta la propagazione artificiale secondo l art.56 non è necessario rilasciare certificati per ogni evento di propagazione. COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO ex art 56?

23 Modello compilabile SCT2VA

24 Commercio di piante di allegato B Art. 8.5 Reg(CE) 338/97 Ogni attività commerciale è vietata MA Tali attività sono consentite se si puo provare che: gli specimens sono stati acquisiti legalmente all interno della UE gli specimens sono stati legamente introdotti legalmente nella UE Non ci sono specifici requisiti per provare queste esenzioni!

25 COMMERCIO DI PIANTE DI ALLEGATO B Piante di allegato B introdotte nella UE con licenza di importazione (copia gialla licenza di import o indicazione nr di tale documento con paese e anno rilascio) Piante di Allegato B propagate artificialmente in Europa prova sufficiente della loro acquisizione

26 Prova della legale acquisizione Ogni prova della legale acqusizione deve contenere alcune informazioni minime : Nome scientifico delle specie Numero, dimensioni o misura per esemplari vivi (in particolare animali) Origine (selvatica o di propagazione artificiale) e data acquisizione Nominativo ed indirizo del vivaio di propagazione (se propagate nella UE) In caso di una precedente importazione il numero del permesso di importazione e il paese che lo ha 26 rilasciato

27 PER PIANTE di Allegato B PROGATE ARTIFICIALMENTE in Italia

28 La compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali Tale obbligo è previsto dal Decreto 8 gennaio 2002 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio (G.U.nr.15 del 18 gennaio Serie generale). Con apposita Circolare esplicativa interministeriale (Circolare CITES nr. 08/2002) sono state indicate le relative modalità applicative del decreto in questione. Con Decreto 31 ottobre 2005 è stata prevista una proroga dei termini previsti dall art.4 commi 3 e 4 del D.M. 8 gennaio 2002 (30 giorni anziché 15 giorni per le registrazioni) Con decreto 5 ottobre 2010 sono state chiarite alcune esenzioni dagli obblighi di registrazione (es. lavoraazione in conto terzi ) ed è stata sancita possibilita utilizzo REGISTRO INFORMATICO

29 Tipi di registro Registro EA: registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie di animali di Allegato A. Registro EB : registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie di animali di Allegato B. Registro PAB: registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali di Allegato A e B. Registro VAB: registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali di Allegato A e B

30 Il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB) nr. 100 pagine, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;

31 I soggetti tenuti alla compilazione Le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite Coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una trasformazione in prodotto derivato I giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti ed itineranti Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private non esentate ai sensi dell art.3, comma 1, lett. b) del D.M Chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o chiunque ceda a fini commerciali, scambi, permuti, affitti esemplari Chiunque detenga, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, fatte salve le disposizioni della L.157/92.

32 I soggetti esclusi dalla compilazione (1/2) Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell art.12 del decreto leg.vo 27 gennaio 1992, n.116 Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministero dell Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica I soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell Allegato X, che risultino conformi alle disposizioni dell art.62, comma 1, lett.a) del Reg. (CE) 865/06 modif 100/08 Coloro che, limitatamente a esemplari morti e alle parti di esemplari animali e vegetali, esercitano commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

33 I soggetti esclusi dalla compilazione (2/2) Coloro che detengono a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale o domestico, i manufatti o prodotti derivati I detentori di animali o piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti I soggetti le cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell art.4, comma 6, della L.157/92 e che già dispongano di un registro di detenzione degli esemplari affidati Le aree protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini dell art.2, comma 1, lett.c) del D.M. 8 gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca, affidamento

34 Gli esemplari che sono esclusi dall obbligo di registrazione I prodotti derivati da animali e piante Gli esemplari riprodotti artificialmente di specie vegetali incluse nell All.B il registro è necessario per attività commerciali relative a -piante di allegato A (sia selvatiche che propagate artificialmente) - piante di Allegato B selvatiche

35 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Per ulteriori informazioni:

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