LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
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- Agata Corsini
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1 AMIANTO : aggiornamenti normativi e gestione delle segnalazioni Seminario 22 maggio 2009 LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Checchi Lella ARPA Sezione Provinciale di Modena Servizio Territoriale Distretto Urbano
2 NORMATIVA VIGENTE norme in materia ambientale Decreto Legislativo 152/06 Decreto Legislativo 4/08 (correttivo ed integrativo) normativa tecnica Decreto Min. Sanità 06/09/94 Decreto Min. Sanità 14/05/96 Decreto Min. Sanità 20/08/99 norma di coordinamento Decreto 29/07/04, n. 248 disciplinari tecnici amianto
3 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Devono essere iscritte all Albo le imprese che effettuano l attività di: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Bonifica di siti Bonifica dei beni contenenti amianto Commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzioni Gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi Gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti
4 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali L iscrizione costituisce titolo per lo svolgimento delle attività Le imprese sono iscritte all Albo nella persona del: Titolare dell impresa oppure Legale rappresentante della società
5 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Le Ditte devono essere dimostrare di possedere specifici requisiti Iscrizione registro imprese Solidità e onestà dell azienda (no fallimento, no interdizione dagli uffici direttivi, no pene detentive per reati ambientali, in regola con obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali) Possedere requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria previsti per la specifica categoria Avere nominato un responsabile tecnico
6 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Responsabile tecnico Chi??? Titolare o socio dell impresa Dipendente della ditta Professionista esterno Deve essere in possesso di idonei requisiti professionali
7 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Responsabile tecnico e responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell idoneità dei beni strumentali utilizzati
8 Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
9 Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto Categoria 10: suddivisa in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili Classe A oltre ,49 Classe B fino a ,49 Classe C fino a ,70 Classe D fino a ,52 Classe E fino a ,69
10 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali CATEGORIA 5 Raccolta e trasporto di rifiuti
11 Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Procedure di iscrizione semplificate a seguito di semplice richiesta scritta e con pagamento di diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro: No garanzie finanziarie, capacità finanziaria, idoneità tecnica, responsabile tecnico Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare Trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30 kg al giorno o 30 litri al giorno
12 D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta elenco dei rifiuti Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002 Codice CER * * * * * denominazione Imballaggi metallici contenenti amianto Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere Pastiglie per freni contenenti amianto Materiali isolanti contenenti amianto Materiali da costruzioni contenenti amianto classificazione Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi
13 D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta I rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in conc. totale 20%,
14 D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in conc. 0,1%, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in conc. 1%;
15 Prodotti contenenti amianto e relative percentuali presenti. PRODOTTI PESO % TIPO DI FIBRE Cemento - amianto per edilizia Crisotilo, Crocidolite Amosite Cemento - amianto per condutture Crisotilo, Crocidolite, Amosite Pannelli isolanti ignifughi Crisotilo, Amosite Pannelli isolanti (+ quelli a spruzzo) Crisotilo, Crocidolite Amosite Guarnizioni e sigillanti Crisotilo, Crocidolite Pavimenti, mattonelle vinilici Crisotilo Materiali di attrito Crisotilo Prodotti tessili Crisotilo, Crocidolite Materie plastiche ed involucri Crisotilo, Crocidolite Materiali di concia e di rinforzo Crisotilo, Crocidolite Cartoni, carte e prodotti affini 100 Crisotilo Funi, corde e tessuti 100 Crisotilo (in passato anche altri)
16 Decreto Legislativo 152/2006 Definizione di rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi
17 Decreto Legislativo 152/2006 Definizione di produttore La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti
18 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 6 settembre 1994 Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi.
19 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 6 settembre 1994 I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.
20 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi
21 ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.
22 DPR 215 del 24/05/1988 ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso: a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di lunghezza; b) essa è divisa in due parti: 1. la parte superiore (h1-40% H) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero; 2. la parte inferiore (h2-60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso chiaramente leggibile;
23 DPR 215 del 24/05/1988
24 ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio Trasporto dei rifiuti tossici e nocivi Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi - colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme Adr devono essere in ogni caso apposti a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile; b) sui colli, una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme Uni.
25 ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
26 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
27 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
28 CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
29 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) Definizione di deposito temporaneo: Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni...
30 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Modalità: I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
31 Decreto Legislativo 152/2006 Deposito Temporaneo Rifiuti Pericolosi cadenza trimestrale 10 metri cubi un anno Rifiuti non Pericolosi cadenza trimestrale 20 metri cubi un anno
32 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi.
33 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 06/09/94 Rifiuti contenenti amianto in matrice compatta I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.
34 D.M. 06/09/94 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Rifiuti contenenti amianto in matrice friabile Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un area controllata.
35 Decreto Legislativo 152/2006 Obblighi del produttore di rifiuti Sostenere gli oneri relativi alle attività di smaltimento Confezionare, etichettare e detenere i rifiuti presso la sede aziendale secondo le modalità previste Consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato
36 Decreto Legislativo 152/2006 Ulteriori obblighi del produttore di rifiuti pericolosi compilare il formulario di identificazione al trasporto; tenere il registro di carico e scarico; inviare annualmente la dichiarazione ambientale (MUD)
37 Decreto Legislativo 152/2006 Chi deve effettuare annualmente la dichiarazione ambientale (MUD)? Trasportatori, intermediari, smaltitori, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi art.184 comma 3 lettere c,d,g
38 REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI I produttori di rifiuti pericolosi devono tenere un registro di carico e scarico (D.Lgs 152/2006, art. 190). Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA
39 D.Lgs 152/2006, art. 193 FORMULARIO Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: A. Nome e indirizzo del produttore e del detentore; B. Origine, tipologia e quantità del rifiuto; C. Impianto dei destinazione; D. Data e precorso dell istradamento; E. Nome ed indirizzo del destinatario.
40 D.Lgs 152/2006, art. 193 FORMULARIO Sono esonerati dall emissione del formulario solamente i trasporti dei rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e i trasporti dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri.
41 Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto Decreto 3 agosto 2005 Allegato 2 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO 1. Principi. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti ; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purche' sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicita' stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di trattamento.
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