TESTO UNICO AMBIENTALE D.Lgs. 152/2006
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- Niccoletta Spada
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1 TESTO UNICO AMBIENTALE D.Lgs. 152/2006 Il 3 aprile 2006 è stato firmato dal Presidente della Repubblica il nuovo Decreto Legislativo in materia ambientale approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva lo scorso 29 marzo in attuazione della legge delega 308/2004. Il nuovo testo unico è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 14 aprile Il provvedimento entra quindi in vigore il 29 aprile 2006 Il provvedimento riscrive le principali regole in materia ambientale, introducendo nuovi adempimenti ad abrogandone altri. Esso è articolato in sei sezioni che disciplinano le diverse tematiche ambientali: 1. Disposizioni comuni 2. Procedure per la valutazione di impatto ambientale e strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC) 3. Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche 4. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquianti 5. Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera 6. Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all ambiente Senza la pretesa di essere esaustivi, vista l importanza e la complessità del provvedimento (318 articoli e più di 400 pagine di allegati tecnici), e rimandando a comunicazioni ed incontri successivi alcuni approfondimenti su temi specifici, riportiamo di seguito, raggruppati per categorie (acqua, aria, rifiuti e bonifiche) le novità più importanti e gli adempimenti di immediato interesse. RIFIUTI: Dal 29 aprile 2006: - Viene meno l obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti MUD per tutte le imprese (anche artigiane) e gli enti che producono solo rifiuti non pericolosi. - Tutti le attività che devono presentare il MUD e tutte le attività industriali, artigiane (anche ditte individuali senza dipendenti) e commerciali che producono rifiuti non pericolosi sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico - L esenzione del formulario per il trasporto dei rifiuti in conto proprio è ristretta ai soli rifiuti non pericolosi per quantitativi che non superino i trenta chilogrammi o trenta litri - le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dovranno iscriversi all Albo
2 Mud: La dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) deve essere comunicata annualmente alle camere di commercio, industria ed artigianato territorialmente competenti da parte di: 1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 2. chiunque effettua operazioni di recupero e smaltimenti rifiuti; 3. tutte le imprese (anche artigiane) e gli enti che producono rifiuti pericolosi; 4. tutti i consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto. L obbligo di inviare la dichiarazione annuale viene quindi meno per i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, previa apposita convenzione, la comunicazione MUD sarà effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Registri di carico/scarico: Tutti coloro che sono obbligati a fare la dichiarazione MUD (punti da 1 a 4 del paragrafo precedente) e tutti coloro che producono rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali e commerciali hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Sono stati aumentati i tempi di registrazione per le attività di carico e scarico dei rifiuti e quindi il produttore ha tempo 10 giorni lavorativi (rispetto ai 7 giorni di prima) per registrare le operazioni di carico e altrettanti per lo scarico su registri regolarmente vidimati. Vengono raddoppiati i quantitativi di rifiuti non pericolosi (da 5 a 10 tonnellate) e pericolosi (da 1 a 2 tonnellate) per i quali è possibile adempiere all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (SAPI) che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile. Trasporto dei rifiuti: L albo nazionale dei gestori rifiuti viene sostituito dall Albo nazionale gestori ambientali, che avranno anche sezioni regionali/provinciali. Durante il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnanti dal formulario di identificazione. Non sono obbligati alla tenuta del formulario unicamente coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (precedentemente era ammesso anche il trasporto di rifiuti pericolosi), in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammo o di trenta litri.
3 Iscrizione all Albo: Viene soppresso l Albo dei gestori rifiuti e viene costituito l Albo nazionale dei gestori ambientali. L iscrizione all albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti. Per tali iscrizioni, della durata di 5 anni, sarà necessario prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello stato. Anche le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dovranno iscriversi all Albo nazionale tramite richiesta scritta alla sezione dell Albo territorialmente competente (Albo di Trento), senza l obbligo di prestare alcuna garanzia finanziaria. Tali imprese dovranno però corrispondere un diritto annuale di iscrizione pari a 50. Per coloro che, alla data del 29 aprile p.v.,, non saranno iscritti all Albo, è prevista la pena dell arresto da tre mesi ad un anno o l ammenda da a Condizione del deposito temporaneo: I rifiuti pericolosi/non pericolosi devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: 1. Con cadenza almeno bimestrale nel caso di rifiuti pericolosi, trimestrale se non pericolosi, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2. Quando il quantitativo di rifiuti raggiunge i 10/20 m 3 (se pericolosi o non pericolosi); in ogni caso se il quantitativo in deposito non supera i 10/20 m 3 il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno. SCARICHI IDRICI: Nel nuovo Testo Unico, così come nella normativa attuale, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Nuova definizione di scarico: Scarico è qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
4 Rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente (D.lgs 152/1999), la nuova definizione si differenzia in maniera marcata in quanto viene meno la necessità di immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide. Un'altra importante novità che riguarda gli scarichi consiste nella possibilità, per più stabilimenti, effettuare scarichi in comune anche senza la costituzione di un consorzio; l'autorizzazione sarà in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività, e del gestore dell'impianto di depurazione, in caso di violazioni delle disposizioni previste dal decreto; il rilascio dell'autorizzazione o il rinnovo sarà subordinato all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità di parzializzare gli scarichi BONIFICHE: Per i progetti di bonifica approvati ex DM 471/99 ma non ancora in fase esecutiva, entro 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto (ovvero entro il 14 ottobre 2006), sarà possibile presentare all'autorità competente una relazione tecnica per rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei nuovi criteri. L'autorità competente esaminerà la documentazione e disporrà le varianti al progetto necessarie. Nuovi limiti di riferimento: Sul tema delle bonifiche il nuovo Testo Unico introduce sostanziali novità. Rispetto alle procedure previste dal precedente Decreto Ministeriale 471/99, il superamento in concentrazione dei limiti tabellari (CSC) non è più indice di sito contaminato, ma bensì di sito potenzialmente inquinato. Nella sostanza, oltre ai precedenti limiti chiamati CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), vengono definiti dei nuovi limiti CSR (Concentrazione Soglia di Rischio), sito specifici, che vengono determinati attraverso l analisi di rischio. Solo a questo punto, qualora l inquinamento superi i limiti CSR, il sito verrà dichiarato inquinato è si dovranno attuare le procedure di bonifica previste dalla normativa. Qualora invece, a fronte di un inquinamento, si accerti che il livello delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, il responsabile dell inquinamento comunicherà agli Enti competenti, tramite autocertificazione, il risultato, mettendo fine al procedimento stesso. Acque di falda: Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee che possono essere scaricate direttamente, o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, in acque superficiali. Pertanto sono assimilate alle acque reflue per lo scarico e non sono più considerate rifiuti.
5 Transitorio: Per quanto riguarda il transitorio, entro 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto, fatti salvi gli interventi realizzati, sarà possibile presentare all'autorità competente una relazione tecnica per rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei nuovi criteri. L'autorità competente esaminerà la documentazione e disporrà le varianti al progetto necessarie. EMISSIONI IN ATMOSFERA: Il nuovo testo unico, riguardo le emissioni in atmosfera, prevede il riordino e coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione dell inquinamento dell aria; promozione del ricorso alle migliori tecniche disponibili; introduzione di una durata fissa per l autorizzazione pari a 15 anni. Nuova definizione di impianto: Impianto è il macchinario o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di un'autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività ; la specifica attività a cui è destinato può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. Emissioni diffuse: In sede di autorizzazione, l autorità competente verificherà se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, predisponendone eventualmente la captazione ed il convogliamento. In caso di emissioni convogliate ciascun impianto dovrà avere un solo punto di emissione. I valori limite di emissione si applicheranno al punto di emissione.
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