Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3. CAPO II Semplificazione della regolamentazione

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1 Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3 CAPO II Semplificazione della regolamentazione ART. 3 Semplificazione amministrativa 1. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: <Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. É fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo>. 2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (Pra) può anche essere effettuata per istanza dell acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (Sta) di cui all'art. 2 del regolamento di cui decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del regolamento di cui decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Pag. 1 a 5

2 Alla rubrica dell'art. 8 del regolamento di cui decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 sono soppresse le seguenti parole: <e dichiarazione sostitutiva>; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati. 4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'automobile Club d'italia competenti. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e trasporti, il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero della Giustizia e il ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni. 6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata a un regolamento, adottato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell'infrastrutture e trasporti, il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro della Giustizia e il ministero dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico del finanza pubblica. 6-bis. L art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A RT. 2. (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l adozione di un provvedimento l acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell art. 14, comma Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell amministrazione, ai sensi dell art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può Pag. 2 a 5

3 essere proposto anche senza necessità di diffida all amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell istanza. E fatta salva la riproponibilità dell istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 6-ter. L art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente: A RT. 20. (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l applicazione dell art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all interessato, nel termine di cui all art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma L amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente art. non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell amministrazione come rigetto dell istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis. 6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente art., sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente art.. 6-sexies. Le disposizioni di cui all art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente art., non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze. 6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l amministrazione non comunica all interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi Pag. 3 a 5

4 2, 3, 4 e 5 dell art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente art.. 6-octies. Il comma 2 dell art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal seguente: 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l istruttoria del procedimento, sono acquisiti d ufficio quando sono in possesso dell amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 6-novies. All art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all attività ai sensi degli articoli 19 e decies. Al comma 5 dell art. 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le controversie relative all accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 6-undecies. All art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: una sola volta sono sostituite dalle seguenti: due sole volte. 6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità. 6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6- duodecies é disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti. 6-quaterdecies. Per l attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di euro per l anno 2005, di euro per l anno 2006 e di euro per l anno Pag. 4 a 5

5 Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: al Ministero dell economia e delle finanze sono inserite le seguenti:, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari». Pag. 5 a 5

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