Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3. CAPO II Semplificazione della regolamentazione
|
|
- Costantino Di Stefano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3 CAPO II Semplificazione della regolamentazione ART. 3 Semplificazione amministrativa 1. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: <Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. É fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo>. 2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (Pra) può anche essere effettuata per istanza dell acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (Sta) di cui all'art. 2 del regolamento di cui decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del regolamento di cui decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Pag. 1 a 5
2 Alla rubrica dell'art. 8 del regolamento di cui decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 sono soppresse le seguenti parole: <e dichiarazione sostitutiva>; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati. 4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'automobile Club d'italia competenti. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e trasporti, il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero della Giustizia e il ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni. 6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata a un regolamento, adottato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell'infrastrutture e trasporti, il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro della Giustizia e il ministero dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico del finanza pubblica. 6-bis. L art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: A RT. 2. (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l adozione di un provvedimento l acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell art. 14, comma Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell amministrazione, ai sensi dell art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può Pag. 2 a 5
3 essere proposto anche senza necessità di diffida all amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell istanza. E fatta salva la riproponibilità dell istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 6-ter. L art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente: A RT. 20. (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l applicazione dell art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all interessato, nel termine di cui all art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma L amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente art. non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell amministrazione come rigetto dell istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis. 6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente art., sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente art.. 6-sexies. Le disposizioni di cui all art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente art., non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze. 6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l amministrazione non comunica all interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi Pag. 3 a 5
4 2, 3, 4 e 5 dell art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente art.. 6-octies. Il comma 2 dell art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal seguente: 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l istruttoria del procedimento, sono acquisiti d ufficio quando sono in possesso dell amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 6-novies. All art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all attività ai sensi degli articoli 19 e decies. Al comma 5 dell art. 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le controversie relative all accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 6-undecies. All art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: una sola volta sono sostituite dalle seguenti: due sole volte. 6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità. 6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6- duodecies é disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti. 6-quaterdecies. Per l attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di euro per l anno 2005, di euro per l anno 2006 e di euro per l anno Pag. 4 a 5
5 Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: al Ministero dell economia e delle finanze sono inserite le seguenti:, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari». Pag. 5 a 5
Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute
DettagliLegge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n.
Legge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
DettagliFUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica
FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica Lo scorso 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato
DettagliPratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso
Pratiche amministrative legate all inizio attività Maria Loreta Raso 1 L iniziativa economica privata è libera art. 41, comma1, Cost. 2 Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un attività economica
DettagliOGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011. nat a prov.
Allo Sportello Unico per le attività produttive Comune di SALA CONSILINA OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Apertura Filiale Agenzia di Viaggi e Turismo. DD.G.R. 816/2010 e 95/2011.
DettagliRegolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010)
Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20/07/2010) INDICE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI Art. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO Art. 3
DettagliCOMUNE DI GABICCE MARE
COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (Approvato con Delibera di Consiglio n.17 del 30/03/2006, modificato con Delibera di Consiglio n.29 del 12/07/2010
DettagliCapo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Legge 15 maggio 2005, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale
DettagliSegnalazione certificata di inizio attività (art. 19, L. 241/1990 e succ. mod.) SEZIONE 1 SCIA. nato a: il: residente in:
Segnalazione certificata di inizio attività (art. 19, L. 241/1990 e succ. mod.) SEZIONE 1 SCIA Marca da bollo ( 14,62) c. a. Sportello Unico per le Attività Produttive di... Il sottoscritto 1 : nato a:
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 3 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE 2 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT Cod. Fiscale 00 397 470 873 Documento informativo sui controlli
DettagliTesto in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010
DettagliSegnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.) Agenzie di viaggio e turismo: DD.G.R. 816/2010 e 95/2011 - Variazione della sede della filiale di agenzia di viaggi Allo Sportello
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506
SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 d'iniziativa del Sen. Renato Schifani " TEMPI BREVI PER DECISIONI AMMINISTRATIVE" 1 Relazione Onorevoli Senatori, uno dei principali costi burocratici è
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliN.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
DettagliLEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4
6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),
Dettagli1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:
Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
DettagliTITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria)
TESTO UNICO BANCARIO TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria) 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3369 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 ottobre 2015 (v.
DettagliDisegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.
Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. GIANLUCA CENCIA Direttore Federambiente Torino, 5 dicembre 2013 SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA
DettagliArticolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)
Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
DettagliPARTE II NORMATIVA RIGUARDANTE L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
PARTE II NORMATIVA RIGUARDANTE L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241* NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DettagliDECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85
DECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85 Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pubblicato nella
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE
Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
Dettagli(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.
L. 26-2-1999 n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50. L. 26 febbraio 1999, n. 42 (1). Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (1)
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Allegato alla delibera di C.C. n 49 del 27 settembre 2010 Il Segretario Direttore Generale Sacco Stevanella dott. Paolo CITTA di PIAZZOLA sul BRENTA Provincia di Padova Cap 35016 Cod.Fisc. 80009670284
DettagliDISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliDisposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (2).
L. 15-7-2002 n. 145 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.
DettagliALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI
L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO
DettagliMinistro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo
Ministro per la Semplificazione Normativa Ufficio legislativo p.c. Al dott. Daniele Belotti Assessore Territorio e Urbanistica Regione Lombardia Via Sassetti 32 20124 Milano Ministero dell economia e delle
DettagliArt. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
DettagliArticolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari
DettagliMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 14 febbraio 2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 febbraio 2014 Modalita di attuazione dei commi 194 e 196 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014). Estensione
DettagliSTATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA Articolo 1 Denominazione E costituita la società per azioni denominata SVILUPPO TOSCANA S.p.A.. Articolo 2 Sede 1.La società ha sede legale e amministrativa
DettagliDecreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343
Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
DettagliL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014 Regolamento concernente l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliEpigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.
D.P.R. 11-2-1998 n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 161 del 28 ottobre 1997, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio
DettagliLEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (1
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (1 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Testo aggiornato con le modifiche di cui alle leggi 11 Febbraio
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015. Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 30.06.2010 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2010
DettagliDISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliScuole e Pubblicità Legale
Scuole e Pubblicità Legale Le fonti normative L. n. 69 del 18-6- 2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile art. 32 1. A far
DettagliCapo I - PARTE GENERALE
Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,
DettagliTesto aggiornato al 7 marzo 2006. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192
Testo aggiornato al 7 marzo 2006 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
DettagliDECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
DettagliREGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali
REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche
DettagliSCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI. VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
DettagliAlberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca
Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione 1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. I complessi di cui al devono mantenere l'originaria
DettagliDecreto legge n. 90/2014 sulla pubblica amministrazione
TESTO Decreto legge n. 90/2014 sulla pubblica amministrazione NOTE CAPO I - PERSONALE Art.1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) 1. Sono abrogati l articolo 16 del
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliIl Decreto del Fare : le novità per il settore privato
Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)
DettagliIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.
DettagliNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Dati di pubblicazione: G.U. 18.8.1990 n.192 Testo coordinato con le
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010
DettagliTABELLA OBBLIGO-FACOLTÀ DAL 3 OTTOBRE 2013 Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti
TABELLA OBBLIGO-FACOLTÀ DAL 3 OTTOBRE 2013 Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti Merceologia Importo Amministrazioni statali Amministrazioni regionali i Enti del servizio sanitario
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Divisione Personale Docente Ufficio Professori Ordinari e Associati
Decreto Rettorale n. 1/2007 OGGETTO: Regolamento d Ateneo sulle modalità di trasferimento, mobilità interna, cambiamento di Settore Scientifico Disciplinare e chiamata degli idonei per posti di Professore
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (12G0046) Vigente al: 3-4-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 ottobre 2015 Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
Dettagli2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, per violazione
D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (1). Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n. 34. (2) Convertito in legge, con
DettagliREGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Comune di Castelfranco Emilia REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIB. C.C. 166 DEL 30.06.2010 Pagina 1 di 6 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 1 Oggetto
DettagliIl provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e
Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1226 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Disposizioni per il
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
DettagliCapo I PRINCIPI. Capo I PRINCIPI. Art. 1. Art. 1 (Princìpi generali dell attività amministrativa)
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U.
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
Dettagli1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.
1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto
DettagliModuli procedimento ordinario. Modelli di funzionamento istituzionale, organizzativo e gestionale POLO VALLI DEL VERBANO. Allegato
Moduli procedimento ordinario Modelli di funzionamento istituzionale, organizzativo e gestionale POLO VALLI DEL VERBANO Allegato Sommario 1 Richiesta pareri enti Richiesta pareri per verifica della sussistenza
DettagliArt. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,
DettagliIL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro
IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro corrispettivo o remunerazione è disciplinata dalla c.d.
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 18/07/2003 n. 266 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
DettagliLa prevenzione incendi
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della
DettagliSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell articolo 20, comma 1, della
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliAZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione
Dettagli