IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA. VISALLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
|
|
- Gildo Nobile
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Giurisdizione del giudice amministrativo - limite esterno - diritto dell'unione Dott. GIORGIO SANTACROCE Dott. MASSIMO ODDO Dott. GIOVANNI AMOROSO - Primo Presidente R.G.N / Presidente Sezione cron2 3 (4.6' - Presidente Sezione - Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere - Ud. 20/10/2015 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere - PU Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - CA.3. Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - /talele Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VISALLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dagli, avvocati MARIO INTILISANO, PIETRO INTILISANO, per delega a margine del ricorso; - ricorrente -
2 t. v contro ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1212/2012 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 14/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3 RG N.7 PU SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il CoAsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, riformando la sentenza del TAR Sicilia, sezione di Catania, rigettava la domanda del lavoratore in epigrafe, proposta nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana e dell'assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, avente ad oggetto l'annullamento della nota con la quale era stata respinta la sua domanda diretta al riconoscimento, ex art. 11 della legge regionale n. 11 del 1988, del servizio prestato quale operaio specializzato avventizio alle dipendenze del predetto Assessorato. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il citato art. 11 della legge regionale n. 11 del 1988 era inapplicabile agli operai forestali per i servizi resi, come avventizi presso l'assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, precedentemente alla loro assunzione nei ruoli pubblici poiché le modalità di assunzione non integravano gli estremi di un rapporto di pubblico impiego, bensì di diritto privato essendo privo ogni carattere di concorsualità. Avverso questa sentenza il lavoratore in parola ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura. Resistono con un unico controricorso le parti intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, deducendosi violazione della giurisdizione in ordine alla commessa violazione dei principi di diritto comunitario ed in particolare della direttiva 199/70/CEE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, in ordine al divieto di discriminazione fra dipendenti a
4 - tempo determinato ed indeterminato, si sostiene sussistente una evidente violaione della giurisdizione del giudice amministrativo per aver questi reso una pronuncia in palese violazione dei denunciati principi di diritto comunitario. Il ricorso è, alla stregua di specifico precedente di queste Sezioni Unite in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, cui va data continuità giuridica, inammissibile. Si è, infatti,sancito il principio che in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione - non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell'unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato - quale giudice di ultima istanza - garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformità del diritto interno a quello dell'unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione europea, mentre, per contro, l'ordinamento nazionale contempla - per reagire ad una lesione principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell'unione - altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta ( Cass. S.U. 4 febbraio 2014 n.2403). 2
5 - Senza necessità di dovere ripercorrere i vari passaggi motivazionali della richimata sentenza, cui comunque si rinvia, è sufficiente, in questa sede, rimarcare che, con riferimento alla questione dell'esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'unione europea e della necessità che le disposizioni di legge vigenti siano conformi ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'unione, ai sensi dell'art. 117 Cost., queste Sezioni Unite avevano già escluso che la violazione del diritto dell'unione da parte del giudice amministrativo potesse valere, di per sè, ad integrare un superamento delle attribuzioni del giudice amministrativo rilevandosi (Cass. S. U. 1 marzo 201 n. 3236) che la primazia del diritto dell'unione europea non sovverte gli assetti procedimentali degli ordinamenti nazionali (e la relativa funzione di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici) sicché, per un verso, il mancato accoglimento, da parte del Consiglio di Stato (organo di vertice dell'ordinamento giurisdizionale di appartenenza), di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del Lussemburgo... è determinazione che, essendo espressione della potestas iudicandi devoluta a quel giudice, non esorbita i limiti interni della sua giurisdizione, e, per l'altro verso, il ricorso per cassazione, teso ad accertare la ricorrenza, esclusa dal Consiglio di Stato, delle condizioni per il rinvio pregiudiziale alla C ae"----3:;t te di giustizia, è inammissibile, giacché si risolve in una impugnativa diretta, non già a prospettare una questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a denunciarne un (supposto) errore di giudizio. Nè il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia è stato ritenuto integrante una questione attinente allo 3
6 -sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, e tanto affermandosi altresì che, impugnata per cassazione una decisione del giudice amministrativo, non sussistono neppure le condizioni perché la Corte, la cui cognizione è limitata ai motivi attinenti alla giurisdizione, prospetti alla Corte di giustizia "quesiti interpretativi che attengono al merito della vertenza e non al tema della giurisdizione"(cass. S.U. 20 gennaio 2014 n. 1013). Del resto l'ordinamento giuridico interno assicura comunque un'effettività di tutela rispetto al pregiudizio ipoteticamente subito a fronte della lesione di un diritto riconosciuto dal Trattato europeo, ben potendo il preteso danneggiato ottenere il relativo ristoro in sede risarcitoria (Cass. S.U. 5 luglio 2013 n ). Nel caso concreto il ricorrente non denuncia un rifiuto di giurisdizione. Non si deduce, difatti, che il giudice amministrativo si sia rifiutato di erogare la richiesta tutela per l'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda proposta. Si denuncia,invece,che il giudice amministrativo, nel pronunciarsi sulla domanda, l'ha rigettata incorrendo in un errore interpretativo, non avendo dato all'art. 11 della L.R. Siciliana n. 11 del 1988, una lettura conforme a quella risultante da pronunce della Corte di giustizia con riguardo direttiva 1999/70/CE del Consiglio. In questa sede, quindi, si critica la legittimità del concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo, e sostanzialmente si chiede un sindacato per violazione di legge. Né questa Corte ritiene, in continuità giuridica con la sentenza del 4 4
7 %febbraio 2014 n.2403 cit., che, nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato: il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione che la Costituzione affida alla Corte di cassazione includa anche la funzione di finale verifica della conformità di quelle decisioni al diritto dell'unione europea. La prospettazione, come si è osservato nella sentenza da ultimo citata, "di una funzione di nomofilachia della Corte di cassazione estesa fino a comprendere l'esercizio di un sindacato sull'osservanza, da parte del giudice amministrativo, della giurisprudenza della Corte di giustizia o dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, non tiene conto della circostanza che - fermo il compito affidato dalla Costituzione alle Sezioni Unite della Cassazione di verificare il mantenimento delle varie giurisdizioni speciali, compreso il Consiglio di Stato, nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze - nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato, alle sue sezioni e all'adunanza plenaria, quale giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, coma 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (ex art. 234 TCE), garantire, nello specifico ordinamento di settore, la compatibilità del diritto interno a quello dell'unione, anche e soprattutto attraverso l'operazione interpretativa del diritto eurounitario, originario e derivato, svolta dalla Corte di giustizia, all'uopo sollecitata, se del caso, mediante il meccanismo della questione pregiudiziale, e così contribuire alla formazione dello jus commune europaeum". La complessità della questione trattata induce alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 5
8 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228'del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 20 ottobre 2015 Il Presidente Dott. Giorgio Santacroce Il Consigliere est. Dott. G useppe Napoletano 6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
Dettagli15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. - Presi:lente Soz ORDINANZA
5 2 o g ns LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Renato RORDORF Dott. Giovanni AMOROSO Dott. Giuseppe NAPOLETANO Dott. Pietro CURZIO Dott. Adelaídé
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
Dettagli\S RE PUBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AULA 'A' \S RE PUBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 3965/2013 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. PAOLO STILE - Presidente
Dettagli, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009
04674.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto., IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18669/2009 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati : C.ron.4 ~ l'-; Rep. Dott. GA3RIELLA
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
Dettagli- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta
1360 5113 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luigi Antonio ROVELLI - Presidente R.G. 14468/12
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. CAPUT GIUSEPPE C.F. CPTGPP57C06L860F, elettivamente
AULA 'B' 11628.16 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2561/2015 Cron,./4/(a2 Rep. Dott.
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico -
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 3 r 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - IRPEG IRES RISCOSSIONE Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
DettagliVI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,
19576/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI-2 SEZIONE CIVILE R.G.N.29410/14 Composta dagli Illmi Sigg.ri, Magistrati: cron. )9 Dott. Stefano PETITTI Dott. Felice MANNA Dott. Pasquale D'ASCOLA Dott. Alberto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 265 49/ 14 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. FEDERICO ROSELLI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 20068 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 06/10/2016 SENTENZA sul ricorso 9590-2015 proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona dei
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19114 Anno 2014 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/09/2014 SENTENZA sul ricorso 11812-2013 proposto da: C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliMercoledì 03 Agosto :54 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Agosto :55
Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16195 - Licenziamento per impossibilità di indossare calzat Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16195 - Licenziamento per impossibilità di
DettagliSentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere
DettagliSENTENZA DEL 27 SETTEMBRE 2010
SENTENZA 20273 DEL 27 SETTEMBRE 2010 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 23/06/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 30195/2006 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9199/2008 SEZJ:ONE LAVORO
AULA 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE,, i;j! 14110.1 4 2 O GIU 2014 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9199/2008 SEZJ:ONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliSEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA
TE -) P r A 1/ 15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Stefano PETITTI - Presidente Rel. R.G. 29156/2011 Dott. Felice MANNA - Consigliere
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Dettagli- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia professionale ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24600 - Rendita di inabilità per malattia
Dettagli/.41W2h. -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
/.41W2h -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magistrati : Dott. Camilla Di Iasi Dott. Biagio Virgilio
DettagliA 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 18571 Anno 2016 Presidente: RORDORF RENATO Relatore: MATERA LINA Data pubblicazione: 22/09/2016 SENTENZA sul ricorso 28667-2014 proposto da: INZERILLO BIAGIO, MIRAGLIA MARIA, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 20545 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: ROSELLI FEDERICO Data pubblicazione: 13/10/2015 SENTENZA sul ricorso 946-2015 proposto da: ILACQUA FRANCESCO C.F. LCOFNC68R09H501H,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità
Il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonchè
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2014, n. 172 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.
Dettaglie 5 REPUBBLICA ITALIANA
e 5 REPUBBLICA ITALIANA 114 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonino Di Blasi Presidente Oggetto Contributi consortili.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO J A% 9 /1^ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Oggetto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7709 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: ORICCHIO ANTONIO Data pubblicazione: 19/04/2016 SENTENZA sul ricorso 21472-2012 proposto da: ATTENE ANGELINO TTNNLN51S14E788L,
Dettagli- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:
«Avvocato docente: possibile l iscrizione all albo solo se insegna materie giuridiche» (Cass. civ. Sez. Unite, sent., 28.10.2015, n. 21949) Istruzione pubblica professione legale e pubblico impiego libertà
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo
Dettagli- Malattie Professionali
Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2014, n. 12201 - Sussistenza della malattia professionale e sussistenza del nesso di causalità tra l'infermità riscontrata ed il servizio espletato - Malattie Professionali
DettagliCassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio
Cassazione penale, n. 32947/10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell art. 22 del TU n. 380/2001 in cui la DIA si pone come titolo abilitativo
DettagliCassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza
Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti
Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione all'eseouzione e agli atti esoussi R.G.N.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24708 Anno 2015 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE Data pubblicazione: 04/12/2015 SENTENZA sul ricorso 9407-2015 proposto da: CALBI FRANCESCO, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società
DettagliIN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,
154 14/16 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Nullità della citazione. Rimessione al primo
DettagliCorte di Cassazione, Sezione L civile. Sentenza 15 marzo 2016, n Integrale PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PENSIONE - ANZIANITA' E VECCHIAIA
Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 15 marzo 2016, n. 5052 Integrale PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PENSIONE - ANZIANITA' E VECCHIAIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta
Dettagli«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo. aziendale»
«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale» (Cassazione civile sez. lav., 15 settembre 2014 n. 19396) LAVORO SUBORDINATO (Contratto collettivo di) -
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore,
i 7291/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Irap - Medicina di gruppo R.G.N. 22538/2013
DettagliC "" Dott. FELICE MANNA - Consigliere - [Id. 14/07/2016
o REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto OWORta PVrir; *CONTRATT E OBBLI ZIONI GENERE R.G.N.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO. Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - ud. 13/01/2016. Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - SENTENZA
1 i APR. 2018 AULA 'B' e REPUBBLICA ITALIANA 07033/16 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28476/2010 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cr on
DettagliORDINANZA. contro. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore; e nei confronti di
11 50 4 3/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Renato RORDORF Dott. Giovanni AMOROSO Dott. Giuseppe NAPOLETANO Dott. Pietro CURZIO Dott.
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19394 Anno 2014 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 15/09/2014 SENTENZA sul ricorso 13162-2008 proposto da: GEYMONAT S.P.A. C.F. 00192260602,
DettagliCASSAZIONE SENTENZA N.9557/2010
CASSAZIONE SENTENZA N.9557/2010 Nella sentenza in rassegna la Suprema Corte ha statuito che per avere diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92 è necessario che l assistenza
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23708 Anno 2014 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE Data pubblicazione: 06/11/2014 a 2014 2063 SENTENZA sul ricorso 14696-2009 proposto da: Soc.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 4914 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: AMOROSO GIOVANNI Data pubblicazione: 14/03/2016 SENTENZA sul ricorso 8244-2014 proposto da: COMUNE DI MASSA, in persona del
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 10252 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: BRONZINI GIUSEPPE Data pubblicazione: 18/05/2016 SENTENZA sul ricorso 19210-2013 proposto da: METRO ITALIA CASH AND CARRY
DettagliLavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità
Lavoro, lettera di licenziamento, mancanza della sottoscrizione, produzione in giudizio, validità Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16/05/2017 n 12106 La scrittura con la quale sia intimato il licenziamento
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. DE CHIARA - Consigliere rel. Dott. Mauro DI MARZIO - Consigliere -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12.1 hi Oggetto FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. Renato BERNABAI - Presidente - Dott. Carlo DE CHIARA -
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22884 Anno 2016 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2016 SENTENZA sul ricorso 3273-2013 proposto da: GALLUZZI CORRADO GLLCRD70D221726M,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22190 Anno 2011 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 05/05/2011 sul ricorso proposto da: SENTENZA 1) LOMBARDO ALESSANDRO N. IL 06/04/1990 2)
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.. 2614/198.6 N. 131 TA3.ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 9593 14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V CIVILE-TRIBUTARIA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2016 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CAPPABIANCA AURELIO Data pubblicazione: 22/01/2016 SENTENZA sul ricorso 6401-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 13530 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: CURZIO PIETRO Data pubblicazione: 01/07/2016 SENTENZA sul ricorso 969-2014 proposto da: ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim
Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
11552: 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI I R.G.N. 24845/2010 cron.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Notificazioni e comunicazioni in materia civile Notificazione A mezzo posta Perfezionamento Consegna al destinatario Prova Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento Sussistenza Conseguenza
DettagliIl Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:
Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto: sospende l efficacia dei provvedimenti impugnati; 1 / 8 - con cui è stata
DettagliA cura della Dott.ssa Stefania Pallotta
Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2008, n. 14024: in materia di formulari e registri di carico e scarico dei rifiuti è inammissibile l impugnazione dei verbali di contestazione A cura della Dott.ssa
DettagliNOME DEL POPOLO ITALIANO. Giudice di pace - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE equità - TERZA SEZIONE CIVILE SENTE. na del suo Direttore Generale
[ORIGINALE 1 REPUBBLICA ITALIANA g t NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice di pace - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE equità - TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI BATTISTA
DettagliGRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (PATROCINIO DEI NON ABBIENTI).
GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (PATROCINIO DEI NON ABBIENTI). CASS. CIV., SEZ. II, 23 NOVEMBRE 2011. Il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato
DettagliSESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 13483 / 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR ACCERTAMENTO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 20722 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 14/10/2015 SENTENZA sul ricorso 19913-2011 proposto da: SESA S.P.A. SOCIO UNICO (già SESA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 27557 Anno 2016 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 30/12/2016 SENTENZA sul ricorso 13614-2011 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE
DettagliPer essere un buon genitore non basta voler bene al figlio, ma bisogna garantirgli un sano sviluppo psicofisico
Per essere un buon genitore non basta voler bene al figlio, ma bisogna garantirgli un sano sviluppo psicofisico a cura dello Studio Legale Campanelli La situazione di abbandono è ravvisabile solo quando
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliCorte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n
www.lex24.ilsole24ore.com Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29128 Integrale - TRIBUTI LOCALI - IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITà PRODUTTIVE) REPUBBLICA
Dettaglic7- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE 4135Consigliere SE NZA vamente domiciliato in ROMA VIA DEI contro
c7-2, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 11997/2011 Cr024q31 C 9
Dettagli«Il danno alla reputazione va provato da chi ne chiede il risarcimento» (Cassazione civile sez. III, 30 settembre 2014, n )
«Il danno alla reputazione va provato da chi ne chiede il risarcimento» (Cassazione civile sez. III, 30 settembre 2014, n. 20558) danni reputazione risarcimento prova - in genere Il danno alla reputazione
DettagliIL RAPPORTO DI LAVORO TRA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA E IL DIPENDENTE TECNICO HA NATURA PRIVATISTICA Cassazione civile Sent., Sez. SS.UU., n.
RIVISTA DI ISSN 1825-6678 DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. II, Fasc. 3, 2006 IL RAPPORTO DI LAVORO TRA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA E IL DIPENDENTE TECNICO HA NATURA PRIVATISTICA Cassazione civile Sent.,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:
N. 00632/2012 REG.PROV.CAU. N. 00746/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di
Dettagli