Articolo 1 - Associati Articolo 2 - Sede Articolo 3 - Durata Articolo 4 Scopi Articolo 5 - Attività di gestione

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1 Articolo 1 - Associati 1) Il nuovo IMAIE è una Associazione costituita e composta da artisti interpreti o esecutori che abbiano interpretato od eseguito opere, rispettivamente, fissate su fonogramma ovvero cinematografiche ed assimilate, poste in commercio e, comunque, pubblicamente divulgate. 2) Con il termine artisti interpreti o esecutori devono intendersi quegli artisti che abbiano svolto le attività indicate nel comma 1 dell art. 80 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e che rientrino nella definizione di cui all art. 82 stessa legge. 3) Gli artisti interpreti o esecutori associati al nuovo IMAIE sono assistiti, nei modi e termini previsti nel presente Statuto, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti o esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti o esecutori professionisti. Articolo 2 - Sede Il nuovo IMAIE ha sede in Roma ed ha carattere nazionale. Potranno essere costituite delegazioni, sedi secondarie o nominati incaricati e delegati in tutto il territorio nazionale. Articolo 3 - Durata La durata del nuovo IMAIE è a tempo indeterminato. L Istituto potrà essere sciolto nei casi previsti dalla legge ovvero solo con il voto unanime dei componenti della Assemblea dei delegati. Articolo 4 Scopi Il nuovo IMAIE svolge compiti e funzioni ad esso assegnati dalla legge, dal presente Statuto o che siano ad esso affidati da artisti interpreti o esecutori associati. Esso, inoltre, si propone di assumere tutte quelle iniziative che tutelino i diritti e gli interessi della categoria degli artisti interpreti o esecutori. L attività del nuovo IMAIE è improntata a criteri di trasparenza ed efficienza. Articolo 5 - Attività di gestione 1) Per realizzare gli scopi sopra indicati l'istituto dovrà: a) determinare, con i produttori di fonogrammi o con le loro associazioni o mandatari, le modalità di erogazione al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi, tra l altro, degli artt. 73, 73 bis e 71 octies, comma 1 legge 22 aprile 1941, n. 633 e di trasmissione della documentazione idonea alla identificazione e residenza degli artisti interpreti od esecutori ex art. 82 detta legge; b) determinare, con gli utilizzatori indicati nei commi 2, lettera f) dell art. 80, nei commi 2 e 3 dell art. 84 legge 22 aprile 1941 n. 633 e con le relative associazioni di categorie cui essi appartengono i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi delle predette norme e sottoscrivere i relativi accordi, anche ex artt. 80 comma 2, lettera f) ed 84 comma 4 detta legge; c) determinare, con i soggetti individuati ai sensi della lettera b) che precede, le modalità di erogazione al nuovo IMAIE dei compensi di cui all art. 71 octies comma 3 legge 22 aprile 1941 n. 633 e di comunicazione ed invio della documentazione necessaria alla identificazione e residenza degli artisti interpreti o esecutori ex art. 82 detta legge; 1

2 d) perfezionare, con SIAE, le convenzioni di cui all art. 180 bis legge 22 aprile 1941 n. 633; e) incassare per conto degli artisti interpreti o esecutori i proventi ad essi dovuti in conseguenza di quanto determinato sub lettere a), b) c) e d) ed attribuire a ciascuno di essi le somme loro dovute; f) determinare i criteri di attribuzione dei compensi incassati a ciascun artista interprete o esecutore avente diritto; g) assolvere ad ogni obbligo di comunicazione agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto di pubblicazione trimestrale secondo il disposto di cui agli artt. 5 e 6 legge 93 del 1992 e successive variazioni o modifiche; h) provvedere con periodicità semestrale alla distribuzione dei proventi maturati agli artisti interpreti o esecutori interessati; i) adempiere alle finalità di cui all art. 7 della legge 93 del Sempre al fine di adempiere ai propri scopi associativi il nuovo IMAIE dovrà: j) perfezionare con le associazioni o gli enti o istituzioni o le società operanti nel territorio nazionale quegli accordi finalizzati a rendere più agevole gli obblighi di legge e statutari su di esso gravanti, nell interesse degli artisti aventi diritto; k) perfezionare con organismi omologhi operanti all estero accordi di reciprocità e comunque finalizzati allo scambio di informazioni e/o dati e/o alla erogazione dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori di ciascun paese e maturati nel territorio ove opera l organismo; l) farsi promotore o comunque ricevere mandato dagli artisti interpreti od esecutori finalizzato alla gestione collettiva dei diritti primari o delle eventuali contitolarità dei diritti di utilizzazione acquisiti sulle opere e/o produzioni (di fonogrammi e/o cinematografiche od assimilate) cui essi hanno preso parte; m) perseguire con ogni mezzo ed in tutte le sedi nazionali ed internazionali il riconoscimento e la estensione dei diritti derivanti dallo sfruttamento del fonogramma ed in genere del videogramma; n) far conoscere con ogni mezzo i diritti degli artisti interpreti ed esecutori approfondendo lo studio dei mezzi di esercizio del diritto stesso e cooperando con tutte le autorità competenti che si occupano di tali diritti; o) svolgere opera di diffusione e di conoscenza della cultura musicale e cinematografica italiana, con riferimento agli artisti interpreti o esecutori italiani; p) promuovere la ricerca, lo studio e la conoscenza nel campo della produzione, della diffusione ed in genere del mercato musicale ed audiovisivo per quanto attiene agli artisti interpreti o esecutori; q) adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalla legge e comunque svolgere ogni attività direttamente od indirettamente finalizzata a tutelate gli artisti interpreti o esecutori. r) potrà aderire a organismi sovranazionali di coordinamento delle società di gestione collettiva e di rappresentanza degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori del diritto connesso; s) previa approvazione dell Assemblea dei Delegati, potrà costituire Enti, Società e/o assumere partecipazioni in Enti, Società con finalità connesse o strumentali agli scopi dell Associazione. Articolo 6 Approvazione Statuto e Regolamenti Con la iscrizione al nuovo IMAIE si intende che l associato abbia approvato il presente Statuto ed i relativi regolamenti ed al contempo, e per quanto possa occorrere, 2

3 conferito al nuovo IMAIE ogni rappresentanza, anche processuale, ed anche sotto il profilo dell art. 81 c.p.c., a promuovere azioni e/o controversie nell interesse proprio e della categoria, al fine di incassare la somma di cui agli artt. 73, 73 bis, 71 octies, 80 comma 2 lettera f), 84 commi 2 e 3 e 180 bis legge 22 aprile 1941 n Articolo 7 Delega Fermo quanto stabilito all art. 6, ai fini della tutela dei propri diritti ed alla esazione dei compensi di propria spettanza, maturato in ogni territorio ed in relazione ad ogni forma di utilizzazione dell opera cui ha preso parte, l artista interprete od esecutore conferirà espressa delega di rappresentanza all'istituto. Articolo 8 - Associati. Possono essere iscritti al nuovo IMAIE gli artisti interpreti od esecutori che abbiano interpretato o eseguito opere fissate su fonogramma ovvero abbiano preso parte ad opere cinematografiche ed assimilate, poste in commercio e comunque pubblicamente divulgate; fermo restando che con il termine artisti interpreti od esecutori devono intendersi quegli artisti che abbiano svolto le attività indicate nel comma 1 dell art. 80 e che rientrino nella definizione di cui all art. 82 della legge 22 aprile 1941, n Gli Associati verranno distinti in: a) semplici artisti aventi diritto; b) artisti aventi diritto professionisti. I criteri in base ai quali i singoli associati verranno qualificati quali semplici artisti aventi diritto ed artisti aventi diritto professionisti verranno assunti con il Regolamento di Iscrizione. I semplici artisti aventi diritto e gli artisti aventi diritto professionisti avranno identici diritti a partecipare alla vita democratica dell Istituto. Il Regolamento Elettorale tuttavia attribuirà agli artisti aventi diritto professionisti un voto cosiddetto pesante, per tale intendendo un voto con un valore superiore a quello dei semplici artisti aventi diritto. Al momento della richiesta di iscrizione, gli associati dovranno offrire agli uffici del nuovo IMAIE la documentazione necessaria e comunque richiesta dall Istituto per l attribuzione della qualifica di semplice artista avente diritto o di artista aventi diritto professionista. Contro il mancato accoglimento della domanda di associato ovvero contro il provvedimento di attribuzione al richiedente della qualifica di semplice artista avente diritto il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. Articolo 9 - Decadenza da associato 1) La qualità di associato, ai fini della vita associativa, si perde: a) per recesso comunicato con lettera raccomandata per la fine dell'anno solare: il preavviso deve essere di tre mesi. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione. Fino a tale data l associato resta impegnato dalle norme statutarie e dalle decisioni delle eventuali Assemblee. b) per esclusione, la quale può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell associato che non esegua le obbligazioni statutarie o non risponda più alle condizioni richieste per l'appartenenza all'istituto. Contro l'esclusione l associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. 1) La perdita della qualità di associato non comporta la perdita del diritto alla attribuzione delle somme maturate o maturande. 2) L associato sottoposto ad indagini dalla magistratura ovvero rinviato a giudizio in relazione a fatti commessi in danno di IMAIE o del nuovo IMAIE è sospeso e, 3

4 dunque, non potrà partecipare in alcun modo alla vita associativa del nuovo IMAIE, sino a sentenza di assoluzione. Articolo 10 - Organi dell'istituto Sono organi del nuovo IMAIE : - l'assemblea dei delegati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Comitato Audio; - il Comitato Video; - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei Probiviri. Tutti gli organi suddetti restano in carica per un quadriennio dalla loro elezione e/o nomina e prorogano la loro attività fino al loro rinnovo. Articolo 11 - Assemblea dei Delegati 1) Gli Artisti iscritti al nuovo IMAIE sono rappresentati dall Assemblea dei Delegati (di seguito Assemblea ) costituita da 40 (quaranta) componenti di cui 20 (venti) appartenenti all Area Musicale e 20 (venti) appartenenti all Area Audiovisiva. 2) I membri dell Assemblea dei delegati che sono anche componenti del Consiglio d Amministrazione non hanno diritto di voto per le materie previste ai punti b) e g) dell Art ) L Assemblea è eletta dagli associati al nuovo IMAIE secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento Elettorale. 4) L Assemblea rimane in carica 4 (quattro) anni dalla data di insediamento. Il rinnovo avviene con le modalità previste dal Regolamento Elettorale. 5) L Assemblea è presieduta dal Presidente del nuovo IMAIE. In assenza del Presidente essa è presieduta dal delegato anagraficamente più anziano. 6) I compiti di Segretario vengono svolti da un dipendente del nuovo IMAIE indicato dal Direttore Generale. 7) L assemblea si svolge in locali idonei. Articolo 12 - Compiti dell Assemblea dei delegati 1) L Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria. 2) L assemblea, in seduta ordinaria: a) discute e approva le linee programmatiche del nuovo IMAIE ; b) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno. Copia dei bilanci approvati alla assemblea dovranno essere trasmessi al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la approvazione; c) elegge, al proprio interno, i 7 (sette) componenti del Comitato Audio ed i 7 (sette) componenti del Comitato Video. I due componenti di ciascun Comitato che avranno ottenuto il maggior numero di voti andranno a costituire il Consiglio di Amministrazione; d) elegge 2 (due) componenti effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori; e) elegge i 3 (tre) componenti del Collegio dei Probiviri; f) elegge il Presidente onorario del nuovo IMAIE ; g) delibera, anche separatamente dall approvazione dei bilanci di cui al punto b), su proposta del Consiglio di Amministrazione, i compensi dei revisori, dei probiviri, dei Comitati Audio e Video, Consiglieri di Amministrazione e del Presidente onorario; 4

5 h) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; i) approva la nomina del Presidente scelto e designato dal C.d.A.. 3) L Assemblea in seduta straordinaria delibera su proposte di modifica statutarie o sullo scioglimento dell Istituto, con, rispettivamente, la maggioranza dei 2/3 e con il voto unanime. Articolo 13 - Convocazione dell Assemblea dei delegati di nuova nomina La prima Assemblea di nuova nomina è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal componente dell Assemblea anagraficamente più anziano indicato dal Presidente uscente del nuovo IMAIE. L o.d.g. conterrà esclusivamente la elezione dei 7 (sette) componenti il Comitato Audio ed i 7 (sette) componenti il Comitato Video e, dunque, automaticamente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Articolo 14 - Convocazione dell Assemblea dei delegati 1) L Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, dal Presidente del nuovo IMAIE su delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l anno. 2) La convocazione dell Assemblea deve contenere l o.d.g. approvato, con delibera, dal Consiglio di Amministrazione; la data e il luogo della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione. 3) In caso di particolare urgenza, ovvero con il consenso dei consiglieri è ammessa la convocazione per telegramma, per telefax, per posta elettronica e/o per pony express, anche 8 (otto) giorni prima. 4) L Assemblea è convocata in seduta ordinaria quando lo richiedano formalmente, con atto sottoscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) componenti l Assemblea o 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione. 5) L Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando lo richiedano formalmente, con atto sottoscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 25 (venticinque) componenti l Assemblea. In relazione a quanto previsto dai precedenti punti 4 e 5, il Presidente del nuovo IMAIE convoca l Assemblea con le modalità di cui al punto 2 indicando nell o.d.g. gli argomenti contenuti nella richiesta formale dei richiedenti. Articolo 15 - Rappresentanza nell Assemblea dei delegati 1) Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato e ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza oltre alla propria. 2) La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell Istituto. 3) La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all avviso di convocazione. 4) La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singola assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti sugli stessi punti all o.d.g.. 5) La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori. Articolo 16 - Deliberazioni dell Assemblea dei delegati 1) L Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno il 51% dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. 5

6 2) In caso di Assemblea Straordinaria la maggioranza necessaria per l approvazione delle delibere è di almeno i 2/3 dei voti espressi. Articolo 17 - Verbale delle deliberazioni dell Assemblea dei delegati 1) Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 2) Qualora siano previste modifiche statutarie, le deliberazioni dell Assemblea straordinaria sono assunte alla presenza di un notaio che redige il verbale relativo. Articolo 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto da 5 (cinque) membri così ripartiti: a) 2 (due) componenti del Comitato Audio che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella elezione dei componenti del Comitato stesso da parte della Assemblea dei delegati; b) 2 (due) componenti del Comitato Video che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella elezione dei componenti del Comitato stesso da parte della Assemblea dei delegati; c) dal Presidente nominato dai suddetti quattro componenti. Articolo 19 - Elezione dei membri dei Comitati Audio e Video e dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione 1) I 20 (venti) componenti dell Assemblea dei Delegati dell area audiovisiva e i 20 (venti) componenti dell Assemblea dei Delegati dell area musicale sono elettori ed eleggibili, ognuno per la propria area di appartenenza, per la elezione, rispettivamente, dei 7 (sette) componenti del Comitato Video e dei 7 (sette) Componenti del Comitato Audio e, conseguentemente, per i due componenti per ciascuna area del Consiglio di Amministrazione. 2) Alle operazioni di voto presiede la stessa Commissione Elettorale per la elezione dell Assemblea. In caso di rinuncia o indisponibilità del Presidente o di uno dei componenti, dovranno essere ripetute le operazioni che hanno portato alla nomina della Commissione Elettorale per la elezione dell Assemblea. 3) Le modalità di votazione saranno disciplinate dal Regolamento Elettorale. 4) Il Regolamento Elettorale dovrà prevedere che al termine della votazione saranno composte le liste dei votati, con il numero di preferenze avute. Articolo 20 - Atti del Consiglio di Amministrazione 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede a: a) scegliere e designare il Presidente. La scelta e designazione avverrà dai quattro componenti artisti del Consiglio; b) nominare il Direttore Generale; c) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni della Assemblea dei Delegati; d) provvedere a quanto occorra per il funzionamento e l'amministrazione dell'istituto stabilendo gli organici, ed elaborando gli opportuni regolamenti interni, tra i quali quelli di cui all art. 32; provvedere alla elaborazione dei Regolamenti Elettorali, del Regolamento dell art. 7 della legge 93/92, del Regolamento di Iscrizione prima dell invio degli stessi, per la approvazione, al Ministero per il Beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; e) sottoporre le modifiche dello Statuto, alla approvazione dell'assemblea dei delegati, e, in seguito all invio, per l approvazione al Ministero per il Beni e le 6

7 attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; f) proporre l'ordine del giorno dell Assemblea dei delegati; g) deliberare i criteri di ripartizione e il regolamento dell art. 7 legge 93 del 1992 così come adottati dai Comitati Audio e Video, salvo l ipotesi in cui essi violino la legge o lo Statuto e provvedere ad inviare gli stessi per l approvazione, al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; h) deliberare l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente dell'istituto fissandone il trattamento economico; i) conferire e revocare incarichi e deliberare la stipula di accordi e intese per il conseguimento dei fini sociali; j) deliberare le proposte da sottoporre all Assemblea dei Delegati relativamente a quanto previsto all art. 12, comma g). k) istituire uffici, comitati, incaricati di zona e altri organi rappresentativi; l) amministrare il patrimonio sociale compiendo atti di ordinaria e straordinaria disposizione; m) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei delegati; n) disporre, nei limiti del bilancio preventivo approvato dall Assemblea dei Delegati, dei fondi accantonati derivanti dagli avanzi di gestione, con obbligo di informativa alla prima Assemblea utile. 2) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri, in specie per la gestione e la rappresentanza di eventuali Comitati. Può altresì dare facoltà al Presidente di farsi sostituire da altra persona per lo svolgimento di particolari affari mediante rilascio di procura speciale. 3) Ferma la rappresentanza legale quale attributo istituzionale del Presidente, il Consiglio potrà disciplinare l'uso della firma per affari di normale amministrazione, con appositi regolamenti interni. Articolo 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo presiede di norma almeno ogni tre mesi e comunque quando ne facciano richiesta almeno 2 membri, o due membri del collegio dei Revisori. 2) Il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per almeno tre volte consecutive, decade dalla carica con delibera del C.d.A.. 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. 4) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se la votazione è palese; se la votazione è segreta la parità comporta il rinvio della proposta alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione. Articolo 22 - Presidente onorario dell'istituto 1) Il Presidente onorario è eletto dall Assemblea dei Delegati e scelto, alternativamente per ogni mandato, tra gli appartenenti all area musicale ed all area audiovisiva. Egli deve essere un artista interprete od esecutore avente diritto professionista, anche non appartenente alla Assemblea dei Delegati. 2) Il Presidente onorario non ha poteri gestori né ha la rappresentanza legale dell Istituto. Egli partecipa alle riunioni del C.d.A, senza diritto di voto. 3) Egli rappresenta il nuovo IMAIE negli incontri di pubblica rilevanza. 7

8 4) Dura in carica 4 (quattro) anni dalla data della nomina. Articolo 23 Presidente 1) Egli è individuato e designato dai componenti il C.d.A. eletti dall Assemblea, sottoposto alla approvazione della Assemblea e scelto tra professionisti competenti e di comprovata esperienza nel settore dello spettacolo e di gestione manageriale, con contratto a termine della durata degli organi. 2) Egli a tutti gli effetti ha la rappresentanza dell Istituto e la firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere sulla base delle procedure previste dal Regolamento Amministrativo, di cui all'art. 32, da Pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare, rilasciandone liberatoria quietanza. 3) Spetta al Presidente: a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; b) rendere conto al Consiglio di Amministrazione di tutti i provvedimenti presi; c) far rispettare le norme statutarie; d) provvedere alla convocazione dell'assemblea dei delegati di propria iniziativa o su richiesta motivata in sede ordinaria di almeno due componenti del C.d.A. o otto componenti della Assemblea dei delegati e in sede straordinaria ricorrendo i presupposti di cui all art. 14, n. 5; e) negoziare, con i soggetti interessati, gli accordi di cui alle lettere da a) a c) dell art. 5; f) proporre al C.d.A., eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti, prima della loro approvazione da parte della Assemblea dei Delegati e, in seguito, del Ministero per il Beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; g) assumere quelle decisioni e quelle iniziative che, conformemente alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, siano di beneficio degli associati e della categoria degli artisti interpreti od esecutori; h) attuare i deliberati del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali del nuovo IMAIE ; i) svolgere le funzioni di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali; j) intrattenere le attività negoziali con i soggetti di volta in volta individuati; k) provvedere all organizzazione di incontri periodici di carattere informativo con gli associati; l) garantire che l attività del nuovo IMAIE sia improntata a criteri di trasparenza ed efficienza; m) assumere quei provvedimenti urgenti nell interesse dell Istituto, anche se relativi a decisione di pertinenza del C.d.A., ma con onere di ratifica da parte dello stesso C.d.A., nella prima seduta utile successiva al provvedimento; n) inviare al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su richiesta di questi rendiconti o chiarimenti sulla attività di gestione del nuovo IMAIE. Articolo 23 bis Comitati Audio e Video 1) I Componenti del Comitato Audio e Video sono eletti dalla Assemblea dei Delegati conformemente allo Statuto. Essi durano in carico 4 (quattro) anni. 8

9 2) I due Comitati, ciascuno nell ambito del proprio settore: - propongono al C.d.A i criteri di ripartizione dei compensi agli artisti aventi diritto incassati dal nuovo IMAIE ; - propongono al C.d.A il Regolamento Attuativo dell art. 7 della legge n. 93 del 1992; - devono concordare con il Presidente le proposte negoziali di cui alle lettere da a) a c) dell art. 5 dello Statuto ed ogni attività del proprio settore di competenza. 3) I due Comitati sono presieduti dal Presidente, che non ha diritto di voto. I due Comitati, non appena insediati, adottano un Regolamento di Funzionamento del Comitato stesso, che dovrà prevedere le modalità di convocazione e quali delibere debbano essere adottate con la maggioranza semplice dei presenti ovvero con quella qualificata. Di volta in volta a secondo della necessità, sentito il presidente e di intesa con questi, si avvalgono della consulenza di professionisti per la stesura dei criteri di ripartizione e del Regolamento Attuativo dell art. 7 della legge n. 93 del Articolo 24 Rappresentanti delle organizzazione sindacali 1. Le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali svolgono un ruolo consultivo a beneficio degli organi del nuovo IMAIE. 2. Ciascuna delle predette organizzazioni sindacali, una volta indette le elezioni ed entro trenta giorni dall avvio delle stesse, indicherà un proprio rappresentante. 3. Il rappresentante nominato dalle predette organizzazioni sindacali potrà partecipare, con diritto di prendere la parola ma senza diritto di voto, all Assemblea dei Delegati ed alle riunioni dei Comitati Audio e Video. 4. Il Presidente potrà avvalersi dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nelle trattative finalizzate al perfezionamento degli accordi con gli utilizzatori. 5. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali decadranno automaticamente nella loro funzione una volta decaduti gli organi associativi. Articolo 25 - Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti. Ai sensi dell'art. 7 legge 100 del 2010 il presidente del Collegio è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell economia e delle finanze nominano un componente ciascuno. Due membri effettivi sono inoltre nominati dalla Assemblea dei Delegati, che elegge altresì due membri supplenti. 2. L Assemblea dei Delegati elegge, a maggioranza semplice e con una preferenza per ogni delegato, i due membri effettivi e, in una seconda votazione, i due supplenti. 3. I Revisori eletti dall'assemblea dei delegati durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato. 4. Il Collegio dei Revisori ha i poteri ed i doveri previsti dal Codice Civile, in particolare dall'art e segg. e funzionerà a norma di legge e di regolamento. Articolo 26 - Collegio dei Probiviri 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, 2 dei quali eletti dall'assemblea dei delegati tra gli associati non appartenenti ad altri organi del 9

10 nuovo IMAIE ed il terzo, con funzioni di Presidente, eletto dai due membri, tra i professionisti di chiara fama ed esperto nel diritto dello spettacolo. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. 2) L assemblea dei Delegati elegge il Collegio dei Probiviri con le seguenti modalità: a) nel caso di non più di tre candidati, l Assemblea elegge il collegio, nel suo insieme, con un unica votazione, a maggioranza semplice, con un unica preferenza per ogni delegato; b) nel caso di un numero di candidati superiore a tre, vengono eletti i tre candidati col maggior numero di preferenze, fermo restando l unica preferenza per ogni delegato. 3) I Probiviri deliberano secondo le norme sull'arbitrato limitatamente alle controversie insorte tra associati o tra questi ultimi e l Istituto, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione. 4) Contro i provvedimenti di esclusione di associato pronunciati dall'istituto o di attribuzione della qualifica di semplice artista avente diritto, l associato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Articolo 27 - Sostituzione dei componenti degli organi 1) Assemblea dei Delegati: qualora nel corso del mandato quadriennale venga a cessare dalla carica uno dei delegati, per dimissioni formalizzate, per decadenza da associato (come da art. 9) o per morte, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa lista del delegato cessato che rimarrà in carica fino al completamento del mandato dell Assemblea. Ove ciò non fosse possibile, non si provvederà ad alcuna sostituzione fintantoché l organo rimane composto dai suoi 2/3; al di sotto di tale composizione numerica, il C.d.A. provvederà ad indire nuove elezioni. 2) Consiglio di Amministrazione o dei Comitati Audio o Video: ove un componente di uno dei due Comitati Audio e Video e del C.d.A. eletto dall Assemblea dei Delegati cessi per qualsiasi motivo dalla carica prima della sua scadenza, esso dovrà essere sostituito con il primo dei candidati non eletti. 3) Collegio dei Revisori: ove un componente del Collegio dei Revisori, eletto dall Assemblea dei Delegati, cessi per qualsiasi motivo dalla carica, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente eletto dall Assemblea dei Delegati con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del Collegio. 4) Collegio dei Probiviri: ove un componente del Collegio dei Probiviri, eletto dall Assemblea dei Delegati, cessi per qualsiasi motivo dalla carica, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente eletto dall Assemblea con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del Collegio. Articolo 28 - Ruolo e funzioni del Direttore Generale 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con contratto a termine, per la durata del Consiglio e che potrà essere rinnovato al raggiungimento di obiettivi previsti nel contratto stesso. 2) Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso. In particolare, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, si occupa: a) della gestione organizzativa e amministrativa del nuovo IMAIE ; b) della gestione contabile e patrimoniale e della redazione del bilancio di esercizio; 10

11 c) per quanto di sua competenza, del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell Istituto secondo quanto previsto in materia di responsabilità dei dirigenti dal Codice Civile; d) della gestione del personale. 3) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti la gestione amministrativa ed interna dell Istituto. 4) Assiste ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e, ove necessario, relaziona il Consiglio sull Ordine del Giorno. 5) Partecipa alle riunioni dell Assemblea dei Delegati per relazionare sui punti all o.d.g. in merito alle proprie competenze. 6) Presenta al Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sull attività svolta e su proposte di programmi futuri. 7) Ha la direzione esecutiva nonché il ruolo di coordinatore e supervisore di tutte le aree operative tecnico/amministrative dell Istituto. 8) La discrezionalità di spesa senza obbligo di delibera consigliare e in autonomia è fissata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione. 9) Se richiesto, affianca il Presidente a incontri e/o a trattative di interesse per l attività dell Istituto. 10) E responsabile del personale in forza all Istituto con ogni qualifica e con qualsiasi natura giuridica di rapporto di lavoro; ne stabilisce gli incarichi e le mansioni secondo legge al contratto in vigore. Articolo 29 - Responsabilità dell'istituto 1) Il nuovo IMAIE esclude ogni fine di lucro. La responsabilità dell'istituto si limita all'ammontare del suo patrimonio. 2) Il patrimonio sociale è costituito: a) dalle eventuali quote di iscrizione e contributi sociali; b) dalla riserva ordinaria nella misura legale; c) dalle riserve straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate in sede di bilancio dall Assemblea dei delegati; d) dai fondi speciali istituiti a scopo di mutualità ed inoltre da contributi, donazioni, lasciti ed ogni altra entrata straordinaria proveniente dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti pubblici e privati, nonché da privati, da proventi e interessi derivanti dalla gestione del patrimonio; e) dagli incassi ottenuti dagli eventuali servizi resi a terzi o ai propri associati. Articolo 30 - Obblighi dal Codice Civile L'Istituto è tenuto alla regolare tenuta dei libri obbligatori ai sensi degli artt e ss. c.c. nonché dei libri sociali a norma dell'art c.c. Art Esercizio sociale e bilancio 1) L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2) Nel bilancio saranno rappresentate ove possibile, in maniera separata, le situazioni relative all area musicale e all area audiovisivo. 3) Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell esercizio, il C.d.A. provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in una stesura con evidenziazione contabile delle poste separata per i singoli settori (musica e audiovisivo), corredandolo di una propria relazione e di quella del Collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla approvazione da parte della Assemblea copia dei bilanci sono trasmessi alle autorità vigilanti per l approvazione. 4) Entro 3 (tre) mesi dall inizio di ogni esercizio finanziario, il C.d.A. deve provvedere alla redazione del bilancio generale di previsione, da sottoporre all approvazione 11

12 dell Assemblea dei Delegati, corredato da una propria relazione e da quella del Collegio dei revisori. Nelle more si applicano le norme dell esercizio provvisorio. 5) La destinazione d uso di eventuali eccedenze di esercizio è determinata dall Assemblea dei Delegati in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Le eventuali quote destinate al fondo di riserva per gestione sono utilizzate per la copertura di perdite e/o per finalità proprie dell Istituto, come da art. 20, comma 1, lett. n). Articolo 32 - Regolamento amministrativo di gestione Il funzionamento tecnico-gestionale del nuovo IMAIE sarà disciplinato dal Regolamento Amministrativo proposto dal Presidente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, come pure da susseguenti Regolamenti Interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il Regolamento Amministrativo sarà comunicato alle amministrazioni vigilanti, dopo l approvazione. Lo stesso Presidente dovrà sottoporre al C.d.A. un Codice Etico e un Regolamento idoneo a garantire il Controllo di Gestione, la Certificazione del Bilancio, l Internal Audit conformemente alla legge 231/2003. Articolo 33 - Scioglimento Il nuovo IMAIE può essere sciolto con il voto unanime della Assemblea dei delegati. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto degli accantonamenti individuali da restituirsi agli aventi diritto, sarà devoluto per finalità sociali. Articolo 34 - Norme di riferimento Codice Civile e leggi generali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché altre disposizioni di legge. Articolo 35 - Disposizioni transitorie e finali 1) Al momento della costituzione del nuovo IMAIE gli associati, al fine di maggiormente assicurare le Istituzioni vigilanti sul corretto andamento delle prime fasi successive alla costituzione, nominano il Presidente nella persona del Consigliere del Ministro per i beni e le attività culturali per le politiche in materia di tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, nonché della attività di difesa e promozione degli interessi collettivi delle predette categorie, giusto decreto del Ministro 5 agosto 2009, protocollo ) Il Presidente, così come sub 1 nominato: a) provvederà alla gestione ordinaria e straordinaria dell Istituto sino alla costituzione di tutti gli organi, assumendo funzioni e poteri ad essi assegnati dallo Statuto, salvo quelli attribuiti al Collegio dei Revisori ed al Collegio dei Probiviri, relazionando al Comitato consultivo di assistenza e controllo; b) adotterà, di comune intesa con il Comitato consultivo di assistenza e controllo, previa approvazione del Ministero per il Beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Regolamento Elettorale, quello di Iscrizione e quello dell art. 7 legge 93/92 provvisori ed ogni altro regolamento necessario, nonché i criteri di attribuzione dei compensi degli aventi diritto, per consentire la gestione ordinaria e straordinaria dell Istituto sino alle elezioni ed alla regolare costituzione degli organi; c) costituirà il Comitato consultivo di assistenza e controllo, che presiederà e di cui coordinerà i lavori; 12

13 d) adotterà, su proposta del Comitato consultivo di assistenza e controllo, un Regolamento per la Trasparenza degli Atti del nuovo IMAIE, cui si dovrà attenere l istituto. Il Comitato consultivo di assistenza e controllo proporrà eventuali modifiche allo Statuto che verranno sottoposte, in occasione della prima convocazione, all Assemblea dei Delegati prima dell invio, per l approvazione, al Ministero per il Beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato consultivo di assistenza e controllo è composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e da un rappresentante di ciascuna associazione di artisti interpreti esecutori che sia in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti o esecutori professionisti. I componenti del detto Comitato sono nominati dal Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni, previa verifica: a) quanto alle organizzazioni sindacali, di essere maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali; b) quanto alle associazioni, di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti od esecutori che svolgano la detta attività come professionisti. Il Comitato consultivo di assistenza e controllo automaticamente si scioglierà il giorno della prima convocazione della Assemblea dei delegati eletta nelle prime elezioni; e) costituirà il Collegio dei Probiviri che in via transitoria e sino alla costituzione degli organi sarà composto di tre membri: uno nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, che assumerà la carica di presidente del Collegio dei Probiviri, uno nominato dal Comitato consultivo e di assistenza e controllo, che sceglierà tra artisti di chiara fama che non abbiano partecipato in nessuna veste ad organi di IMAIE, ed uno nominato dal Presidente tra legali esperti nel settore del diritto di autore e dello spettacolo. Una volta costituiti gli organi, il Collegio dei Probiviri così come sopra composto automaticamente si scioglierà; f) assicurerà la pronta nomina del Collegio dei revisori da parte del Ministero per il Beni e le attività culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l informazione e l editoria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che, sino alla costituzione degli organi, opererà in assenza dei due membri eletti dalla Assemblea dei delegati. 3) Il Presidente, così come nominato ai sensi del presente art. 35, durerà in carica sino a 24 mesi successivi alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione che si terrà dopo lo svolgimento delle prime elezioni. Venuto meno il Presidente così come nominato ai sensi del presente art. 35, il C.d.A. provvederà alla nomina del Presidente come da art ) Il compenso spettante al Presidente così come nominato ai sensi del presente art. 35 sarà stabilito dal C.d.A. non appena insediato. Sino a quel momento il Presidente percepirà un compenso, su base annua, pari a quanto complessivamente percepito, su base annua, da tutti i componenti del Comitato di Presidenza di IMAIE. 5) In occasione della raccolta delle iscrizioni finalizzata alla prima tornata elettorale non verrà operata alcuna distinzione tra semplici artisti aventi diritto 13

14 ed artisti aventi diritto professionisti, così come prescritta dall art. 8; conseguentemente, in occasione delle prime elezioni degli organi di Nuovo IMAIE, il voto di ciascun associato avrà identico peso elettorale, in deroga a quanto prescritto dal richiamato art. 8. L Assemblea eletta in conseguenza di tali prime elezioni deciderà quale significato attribuire al termine professionista. 14

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