Gilda degli Insegnanti
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- Evaristo Grosso
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1 Regolamento regionale della Gilda degli Insegnanti [Approvato dall'assemblea regionale di Padova del 27 gennaio 2007] Art. 1 Finalità a. Le Gilde degli insegnanti delle province, in coerenza con lo Statuto nazionale, costituiscono un organizzazione a livello regionale disciplinata dal presente Regolamento. b. L organizzazione regionale ha come scopi fondamentali quello di gestire i rapporti politici tra le Gilde provinciali e le Istituzioni pubbliche a livello regionale, sia dello Stato che della Regione, in rapporto alle competenze scolastiche ad esse attribuite e quello di stipulare accordi ed eventuali contratti decentrati coerenti con la linea politica delle strutture provinciali, le quali restano l ossatura portante della Gilda nazionale. Art. 2 Organi regionali a. Organi dell'associazione a livello regionale sono: l Assemblea regionale dei delegati, il Coordinamento regionale, il Coordinatore regionale, il vice Coordinatore regionale, la Delegazione regionale trattante, il Tesoriere regionale. Art. 3 Assemblea regionale dei delegati a. L Assemblea regionale, costituita dai delegati delle province all'assemblea Nazionale, elegge il Coordinatore regionale e il Vice coordinatore regionale a maggioranza assoluta del totale dei voti provinciali aventi diritto a partecipare all Assemblea. Essa approva con votazione a maggioranza qualificata di due terzi il Regolamento regionale e le sue eventuali modifiche. Ogni altra delibera è presa a maggioranza dei voti presenti al momento della votazione. b. Il delegato impossibilitato a partecipare all Assemblea può trasmettere la propria delega per iscritto ad altro delegato della stessa provincia. Nessun delegato può ricevere più di tre deleghe. I Coordinatori Provinciali non possono ricevere deleghe. c. Le riunioni dell Assemblea regionale sono valide se è presente la metà più uno dei voti provinciali.
2 d. Al momento del suo insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano il Presidente dell Assemblea e il segretario verbalizzante più un membro scrutatore nel caso in cui debbano svolgersi elezioni. Presidente, segretario e membro scrutatore fungono da Commissione elettorale. e. L Assemblea viene convocata dal Coordinatore regionale mediante lettera di invito inviata a tutti i delegati, quindici giorni prima della data del suo svolgimento, con posta ordinaria. f. L elezione degli organi regionali avviene a scrutinio segreto, come dal presente Regolamento. Il presidente scioglierà l Assemblea solo dopo l avvenuta proclamazione degli eletti. Art. 4 - Assemblea regionale ordinaria e straordinaria. a. L Assemblea regionale è convocata in via ordinaria almeno una volta all anno nel mese di ottobre per l approvazione di documenti di indirizzo politico con carattere annuale. b. Ogni due anni l Assemblea viene convocata nel mese di ottobre anche per eleggere il Coordinatore regionale. c. L Assemblea regionale è convocata in via straordinaria nel caso ricorrano necessità di modifiche del Regolamento, difficoltà economiche della struttura regionale, per la sostituzione o in caso di dimissioni del Coordinatore regionale o su richiesta di due terzi dei componenti il Coordinamento regionale o di un terzo dei membri dell Assemblea regionale. La convocazione è fatta con le medesime modalità della convocazione dell'assemblea regionale ordinaria. Art. 5 Coordinamento regionale a. Il Coordinamento regionale è costituito da coordinatori delle province del veneto. b. Il Coordinamento regionale si riunisce per deliberare sulle questioni di interesse regionale non espressamente attribuite alla competenza di altri organi regionali; può riunirsi come organismo tecnico o di dibattito politico con la presenza di altri iscritti interessati. In materia di delibere hanno diritto di voto solo i membri del Coordinamento regionale. c. Le riunioni ordinarie del Coordinamento regionale si tengono presso le varie sedi provinciali a rotazione, con cadenza almeno trimestrale a partire dal mese di settembre. Riunioni straordinarie possono essere convocate nei casi in cui il Coordinatore ne ravveda la necessità e l urgenza o su richiesta di almeno tre Coordinatori provinciali.
3 d. I membri del Coordinamento regionale vengono convocati dal Coordinatore tramite lettera di invito, con indicazione dell ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima della riunione con posta prioritaria, e, solo in caso di particolare grave necessità, con comunicazione diretta telefonica almeno 48 ore prima. e. Le riunioni del Coordinamento regionale sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione basta la presenza di un rappresentante della Direzione provinciale di almeno quattro province che rappresentino la maggioranza degli iscritti. f. I componenti del Coordinamento regionale che per personali impedimenti non possano essere presenti alla riunione possono conferire delega di voto per iscritto ad altro membro della stessa provincia, purché comunichino tempestivamente al Coordinatore la futura mancata partecipazione. g. Il Coordinamento regionale delibera a maggioranza dei voti provinciali presenti; ogni voto provinciale viene moltiplicato per un coefficiente pari al numero di iscritti della relativa provincia diviso per cento, facendo riferimento al tabulato nazionale dei mesi di dicembre e di giugno. Art. 6 Compiti del Coordinamento regionale a. Il Coordinamento regionale promuove lo sviluppo dell Associazione su scala regionale, prepara le riunioni delle Assemblee regionali e ne redige l ordine del giorno, attua le delibere assembleari in materia di indirizzo politico, contrattuale, economico, amministrativo, mantiene attraverso suoi membri delegati i rapporti con le altre Organizzazioni sindacali, politiche, associative e con la stampa, mantiene attraverso suoi membri designati i rapporti con gli altri Coordinamenti regionali Gilda e con la struttura nazionale dell Associazione, predispone materiali per la partecipazione alle elezioni degli organismi scolastici e concorre ad organizzare le relative campagne elettorali. b. Nella prima riunione di settembre il Coordinamento regionale si insedia ed elegge tra i suoi membri il Segretario e un Vice segretario supplente, che provvedono in via continuativa alla stesura dei verbali delle riunioni, il Tesoriere regionale e - tra i rappresentanti di una provincia diversa da quella del Coordinatore regionale - il Vice coordinatore regionale. c. Il Coordinamento regionale affida annualmente, nella riunione di settembre, incarichi di responsabilità settoriale, organizzativi e di cura del contenzioso; delibera sugli oneri economici che ne derivano.
4 d. In mancanza di uno specifico finanziamento nazionale, le singole province concorrono al finanziamento della struttura regionale con una quota pari a 1 euro annuale per ogni iscritto. Art. 7 - Coordinatore regionale a. Il Coordinatore regionale, che è membro di diritto del Coordinamento regionale, viene eletto dall Assemblea regionale ogni due anni nel mese di ottobre. b. Ogni iscritto alle Gilde, purché docente in servizio, può presentare la sua candidatura. Il Coordinatore regionale viene eletto a scrutinio segreto con un solo voto di preferenza. Il candidato Coordinatore regionale non deve rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre Associazioni sindacali e professionali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche, né può espletare al contempo incarichi di natura politico-amministrativa pena la decadenza dall'incarico. c. Il Coordinatore regionale è revocabile in qualsiasi momento su proposta del Coordinamento regionale o di un terzo dei membri dell Assemblea regionale in seguito a voto di sfiducia dell Assemblea Regionale, anche straordinaria. In vacanza di Coordinatore regionale, il Vice-coordina-tore assume i suoi poteri fino alla nuova elezione in Assemblea regionale. d. Il Coordinatore regionale rappresenta l Associazione presso i vari organismi regionali, sia dello Stato che della Regione Veneto, e nei confronti degli organi di informazione per quel che concerne le posizioni dell Associazione che investono il rapporto con le istituzioni regionali. e. Ha la direzione politica del sito Gilda triveneto, sentiti ove lo ritenga opportuno o su loro richiesta i Coordinatori delle province afferenti al sito medesimo. f. Cura la convocazione del Coordinamento regionale di cui redige l ordine del giorno, cura i rapporti con le Gilde delle province, cura i rapporti con la Direzione nazionale per le questioni di interesse regionale. g. Cura i rapporti con le forze politiche, con le altre componenti sindacali e con la stampa nei limiti del mandato del Coordinamento regionale e in collaborazione di altri membri designati dal Coordinamento regionale. h. Di concerto con i membri eletti della Delegazione regionale trattante, di cui è membro di diritto, cura lo svolgimento della contrattazione decentrata regionale. i. Predispone tutti gli elementi utili per una corretta convocazione delle Assemblee previste in questo Regolamento.
5 j. Organizza sulla base delle delibere del Coordinamento regionale l ufficio operativo della Gilda regionale presso la sede provinciale di appartenenza, in collaborazione con i colleghi che hanno avuto incarichi affidati dal Coordinamento regionale. A tal fine può organizzare riunioni tecniche per un migliore svolgimento degli impegni. k. Per renderne più efficace la funzione al Coordinatore regionale viene di norma attribuito un semiesonero dall insegnamento, computandolo fra quelli spettanti alla provincia di appartenenza del Coordinatore. Art. 8 - Delegazione regionale trattante a. La Delegazione regionale trattante è composta dal Coordinatore regionale e dai membri nominati dal Coordinamento regionale. b. Non devono rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre Associazioni sindacali e professionali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche, né possono espletare al contempo incarichi di natura politico-amministrativa pena la decadenza dall incarico. c. La Delegazione regionale è delegata a condurre le trattative contrattuali decentrate a livello regionale, attenendosi alle indicazioni definite dal Coordinamento regionale nel rispetto degli indirizzi dell Assemblea regionale e della linea politica della Gilda nazionale. Art. 9 Tesoriere regionale a. Il Tesoriere regionale viene eletto dal Coordinamento regionale all'atto del suo insediamento nel mese di settembre. La sua carica termina nel momento in cui il nuovo Coordinamento regionale si insedia ed elegge il nuovo tesoriere. b. Il tesoriere regionale redige, sulla base degli indirizzi economici e amministrativi del Coordinamento regionale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che, esaminati dal Coordinamento regionale, vengono da questo sottoposti all approvazione dell Assemblea ordinaria di ottobre; attua le delibere di spesa del Coordinamento regionale; redige di concerto con il Coordinatore regionale il resoconto della situazione di cassa e informa il Coordinamento regionale della situazione aggiornata. Custodisce il Registro delle entrate e delle u- scite e conserva la relativa documentazione. Cura, dopo averli sottoposti al visto del Coordinatore regionale, i rimborsi spese ai membri designati dal Coordinamento regionale nei limiti delle delibere del Coordinamento stesso. Cura i rapporti con i Tesorieri delle Gilde provinciali per la verifica del versamento dei contributi provinciali alla struttura regionale.
6 Art Rinvio a. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto nazionale della Gilda, al suo Regolamento di attuazione ed alle norme di Legge vigenti.
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