COMUNE DI MELDOLA Provincia di Forlì - Cesena

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1 COMUNE DI MELDOLA Provincia di Forlì - Cesena Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e di ordinanze comunali APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 DEL 29 APRILE 2013 ESECUTIVO DAL GIORNO 29 APRILE

2 I N D I C E TITOLO I - Principi ed elementi generali di riferimento ART. 1 - Oggetto e finalità ART. 2 Definizioni ART. 3 Applicazione delle disposizioni generali ART. 4 - Ambito di applicazione e relazione con altri regolamenti ART. 5 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità ART. 6 Concorso e solidarietà ART. 7 Non trasmissibilità dell obbligazione TITOLO II - Soggetti ART. 8 - Soggetti accertatori ART. 9 - Autorità competente a ricevere il rapporto TITOLO III - Determinazione delle sanzioni amministrative ART Sanzioni per la violazione dei regolamenti ed ordinanze comunali ART Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni Sequestro e dissequestro - Confisca ART. 12 -Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti TITOLO IV - Procedura per l applicazione delle sanzioni ART. 13 Elementi generali di riferimento ART Verbale di accertamento ART Pagamento in misura ridotta ART Rapporto all autorità competente ART Opposizione ai verbali di contestazione - Ordinanza - ingiunzione ART Applicazione delle sanzioni accessorie ART Pagamento rateale della sanzione pecuniaria ART. 20 Opposizione all ordinanza ingiunzione e difesa dell Ente nel giudizio di opposizione ART. 21 Esecuzione delle sanzioni recupero coattivo TITOLO V - Disposizioni finali ART Devoluzione dei proventi ART Disposizioni finali e di salvaguardia 2

3 Titolo I (Principi ed elementi generali di riferimento) Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento, nell ambito dell autonomia normativa conferita ai Comuni, disciplina la determinazione e la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di area, che comportano il pagamento di una somma di denaro, (con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico n. 267/2000), con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., nonché in attuazione degli artt. 3, 7 e 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., come introdotto dall art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3 e modificato dall art. 1 quater, comma 5 della legge 20 maggio 2003 n Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non definitorie della relativa sanzione. 3. Tutte le norme statali e regionali che richiamano il Sindaco quale autorità competente si deve intendere riferito al Comune, ossia agli organi di gestione, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali). 4. E fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d ufficio con clausola esecutoria. 5. Rimane altresì impregiudicata l applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C.P.) nei casi disciplinati dalla legge. 6. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari, a quelle in materia tributaria ed alle altre relative al Codice della Strada. 7. A norma dell art. 5 comma 3 della L.R. Emilia Romagna 28 aprile 1984 n. 21, sostituito con l art. 51 della L.R. Emilia Romagna 12 febbraio 2010 n. 4, (come modificata con L.R. Emilia Romagna 23 luglio 2010 n. 7), per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle aziende USL; qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all Azienda USL, l autorità competente è la Regione. 8. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma. Articolo 2 (Definizioni) 1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco che quelle emesse dai Responsabili di servizio. 3

4 2. I Responsabili di servizio sono identificati con apposito decreto del Sindaco. 3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente. Articolo 3 (Applicazione delle disposizioni generali) 1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare o di una ordinanza divenute esecutive prima della commissione della violazione. 2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati. 3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze si applicano le disposizioni generali della Legge n. 689 e successive modifiche. 4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge -riguardanti l applicazione di sanzioni amministrative- e disposizioni del presente regolamento queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate. Art. 4 (Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti) 1. Le disposizioni di regolamenti comunali con definizione di sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. 2. L Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e del presente regolamento. Articolo 5 (Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità) 1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, o definite da ordinanze comunali, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa. 2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età ovvero non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 3. Nei casi previsti dal comma 2, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell adempimento di un dovere o nell esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. 5. Se la violazione è commessa per ordine dell autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l ordine. Articolo 6 (Concorso e solidarietà) 4

5 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell apporto da essi arrecato al risultato finale. 2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, ovvero in sua vece l usufruttuario ovvero -se trattasi di bene immobile- il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 3. Se la violazione è commessa dal rappresentante ovvero dal dipendente di una persona giuridica, ovvero di un ente privo di personalità giuridica, ovvero di un imprenditore nell esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l ente o l imprenditore è obbligato in solido con l autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. 4. Nei casi previsti dai comma 2 e 3 del presente articolo chi ha proceduto al pagamento della sanzione amministrativa ha diritto di regresso nei confronti dell autore della violazione. Articolo 7 (Non trasmissibilità dell obbligazione) 1. L obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. 2. La norma del comma 1 non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie). Titolo II (Soggetti) Art. 8 (Soggetti accertatori) 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n Le funzioni di cui al comma precedente sono altresì esercitate dai competenti Uffici comunali secondo quanto prescritto dalle norme legislative vigenti, dal Regolamento comunale in materia di uffici e servizi e/o da specifici atti attributivi. 3. Il Sindaco può, con determinazione motivata, abilitare altro personale dipendente dal Comune all esercizio delle funzioni d accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia Locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell atto di nomina. 4. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 5. I soggetti addetti al controllo devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. 5

6 6. Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica ritenuta utile. 7. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all accertamento di illeciti amministrativi. Art. 9 (Autorità competente a curare il procedimento sanzionatorio) 1. Il procedimento sanzionatorio deve essere gestito in tutte le sue fasi dal responsabile dell area di competenza, cioè dal Responsabile preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali. E il suddetto Responsabile che deve ricevere il rapporto di cui all art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché gli scritti difensivi da parte del trasgressore entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione. 2. Il suddetto Responsabile potrà assegnare al responsabile del procedimento l esame degli atti e degli scritti difensivi e l audizione dell interessato. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l ufficio di appartenenza del soggetto verbalizzante trasmette all autorità competente: a) il rapporto; b) l originale del processo verbale, con prova di avvenuta contestazione o notificazione. c) le proprie osservazioni in ordine agi scritti difensivi eventualmente presentati. 4. Nel caso di eventuali ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, ovvero di verbali emessi da agenti della Comunità Montana, del Corpo Forestale dello Stato, dell ASL o altri agenti di controllo per violazioni di normative di competenza degli Enti di rispettiva appartenenza, l irrogazione della sanzione compete al Responsabile del servizio competente per materia. Titolo III (Determinazione delle sanzioni amministrative) Art. 10 (Sanzioni per la violazione di regolamenti ed ordinanze comunali) 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge statali e/o regionali, alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nell art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., come introdotto dall art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3 e modificato dall art. 1 quater, comma 5 della legge 20 maggio 2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma di denaro non inferiore ad 25,00 e non superiore ad 500, Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 3. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze in base a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2, possono prevedere minimi e massimi edittali diversi da quelli individuati dal precedente 6

7 comma 1, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. 4. Qualora regolamenti ed ordinanze, già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, stabiliscano sanzioni amministrative di importo contrastante con quelli fissati dal comma 1, si applicano i limiti stabiliti al precedente comma Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell agente accertatore. Art. 11 (Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni Sequestro e dissequestro - Confisca) 1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare: a. l obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; b. l obbligo di rimozione delle opere abusive; c. l obbligo di sospendere una data attività. 2. Nell ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest ultima si applica comunque di diritto. 3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. 4. In tal caso, l accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all entità dell opera di eliminazione del danno prodotto. 5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo. 6. L applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l oggetto dell illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione può essere disposta quale sanzione accessoria per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa; la confisca amministrativa deve essere disposta quale sanzione accessoria per i casi previsti dalla legge qualora l oggetto sia il prodotto dell illecito stesso, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 8. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 7

8 9. I soggetti di cui all art. 8 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. 10. A fronte delle specifiche deduzioni dell interessato presentate ai sensi dell art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose. Art. 12 (Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti) 1. Secondo quanto previsto dall art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall art. 10 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un ordinanza del Sindaco o del Responsabile di area compia ulteriori illeciti connessi tra loro, o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art L aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendenti da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall art. 8 della legge 24 novembre 1981, n L accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di area con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n Titolo IV (Procedura per l applicazione delle sanzioni) Art. 13 (Elementi generali di riferimento) 1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli. 2. I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di area per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall art. 13 della legge 24 novembre 1981, n Art. 14 (Verbale di accertamento) 8

9 1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un ordinanza del Sindaco o del Responsabile di area alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. 2. Il processo verbale di accertamento deve contenere: a) l indicazione della data, ora e luogo dell accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità dell autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell incapace ai sensi dell articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell articolo 6 della medesima legge; d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati; e) l indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; f) l importo della sanzione e l eventuale applicazione delle sanzioni accessorie; g) le eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione; h) le modalità per avvalersi delle facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta; i) l avvertenza che nel caso in cui il soggetto non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta entro i termini l accertatore inoltrerà il rapporto all autorità amministrativa competente a stabilire la sanzione, alla quale potranno presentarsi eventuali scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione; j) l avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; k) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. 3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale. 4. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale. 5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni. 6. La contestazione e la notificazione della violazione, per quanto non disciplinato dal presente articolo, sono regolate dall art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. 7. Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, l applicazione di sanzione accessoria, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l attività oggetto dell accertamento, copia degli atti è trasmessa al Responsabile di Area che dovrà adottare il provvedimento. Art. 15 (Pagamento in misura ridotta) 1. E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese 9

10 del procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. 4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell estinzione dell obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell obbligazione. 5. Quando dal fatto non consegue l applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi. 6. L importo delle spese di procedimento sono stabilite con deliberazione della giunta comunale e potranno essere oggetto di eventuali e successivi adeguamenti. 7. In nessun caso è ammesso il pagamento nelle mani dell accertatore. Art. 16 (Rapporto all autorità competente) 1. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (connessione obiettiva con un reato) qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l agente accertatore trasmette all autorità competente ad emanare l ordinanza ingiunzione ai sensi del precedente art. 9, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento : a) l originale del processo verbale; b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni; c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza. Art. 17 (Opposizione ai verbali di contestazione - Ordinanza-ingiunzione) 1. Le funzioni inerenti all istruttoria del procedimento sanzionatorio amministrativo, nonché la competenza ad emanare l ordinanza ingiunzione di pagamento ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio sono attribuite al responsabile dell area di competenza in relazione ai procedimenti assegnati. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell invio fa fede il timbro postale di spedizione. 3. Nell ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l errore sia dipeso dalle indicazione contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all autorità incompetente nei termini di cui al comma precedente. 10

11 4. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o non sia stato effettuato, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell eventuale opposizione, qualora ritenga fondato l accertamento, esaminato il rapporto di cui all art. 17, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, nei termini di legge Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l accertamento emette, entro i medesimi termini di cui al comma precedente, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all organo che ha redatto il rapporto ed ai soggetti interessati. 6. Nell ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l autorità cui è possibile ricorrere. 7. Fatto salvo il caso di concessione di rateizzazione, il pagamento della somma deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell ordinanza ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa; se l interessato risiede all estero il termine è di 60 giorni. Art. 18 (Applicazione delle sanzioni accessorie) Con l ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dall art. 11 del presente regolamento. Qualora per l esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall Amministrazione Comunale, quest ultima trasmette l ordinanza-ingiunzione divenuta esecutiva all ente di competenza, che provvede all esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all autorità che ha irrogato la sanzione. Art. 19 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al responsabile dell area di competenza il pagamento rateale della sanzione con l indicazione del numero di rate richieste e dell importo di ciascuna di esse. 2. Il richiedente deve documentare la situazione di disagio economico che viene valutata tenendo conto di quanto previsto dall art. 11 della Legge 689/ La decisione del responsabile dell area di competenza è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l ordinanza ingiunzione, con istanza inoltrata improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell ordinanza medesima. 5. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. 7. Nel caso in cui il beneficiario della dilazione presenti ricorso contro l ordinanza ingiunzione il procedimento di rateizzazione viene revocato. 11

12 8. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall art. 26 della legge 24 novembre 1981, n Art. 20 (Opposizione all ordinanza ingiunzione e difesa dell ente nel giudizio di opposizione) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che il giudice a norma dell art. 5 del D.Lgs. 150/2011, non ne sospenda l'efficacia esecutiva, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 3. Il Giudice, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, può disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma precedente. 4. Il Comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati. 5. L agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso. 6. In casi di particolare complessità può essere conferito l incarico ad un avvocato. Art. 21 (Esecuzione delle sanzioni recupero coattivo) 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall art. 19, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata. Titolo V (Disposizioni finali) Art. 22 (Devoluzione dei proventi) I proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per la violazione di norme contenute in regolamenti e in ordinanze comunali spettano al Comune di Meldola. Art. 23 (Disposizioni finali e di salvaguardia) 12

13 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e si applica in via generale con riferimento ai regolamenti ed alle ordinanze vigenti secondo quanto previsto dai precedenti artt. 1 e In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate. 13

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