Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

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1 1 di 12 10/09/ :50 Decr. 21 marzo 2006, n. 278/2006 (1) Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 278/2006) (2) (3) IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose; Vista la Risoluzione dell'organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul

2 2 di 12 10/09/ :50 trasporto marittimo dei rifiuti in colli; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose; Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 18 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali; Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 125 del citato decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 230, relative al trasporto di materiali radioattivi, approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 gennaio 2006; Ritenuto necessario aggiornare le procedure amministrative di cui al citato decreto 13 gennaio 2004, alla luce delle disposizioni di legge e Risoluzioni IMO nel frattempo intervenute, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose; Decreta: 1. Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al presente decreto. 2. Il decreto 13 gennaio 2004, citato in premessa, è abrogato. Allegato PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e transhipment che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli ed unità di trasporto del carico. Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali, a terra. 2. DEFINIZIONI 2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) normativa nazionale: la normativa, citata in premessa, in materia di trasporto marittimo di merci pericolose nonché in materia di sicurezza nave; b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3 3 di 12 10/09/ : Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale. 3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO 3.1 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel codice IMDG e quelle espressamente autorizzate dall'amministrazione. 4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 4.1 Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate: a) navi costruite il 1 settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; b) navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate; devono essere in possesso del documento di conformità, di cui al paragrafo 4 regola 19 capitolo II-2 SOLAS (modello allegato alla circolare MSC/ riportato in annesso 1), rilasciato dall'amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa per le navi di bandiera straniera, o un organismo tecnico per le navi di bandiera italiana Il documento di conformità: a) per le navi di bandiera italiana: ha validità non superiore a 5 anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza; b) per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche stabilite dall'amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa. 4.2 Le navi di seguito indicate: a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1 settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000; b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1 febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000; devono esser in possesso dell'attestazione di idoneità, di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rilasciata da un organismo tecnico L'attestazione di idoneità, il cui modello è riportato in annesso 2 (modello conforme all'allegato II al D.P.R. n. 134/2005), ha validità non superiore a cinque anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.

4 4 di 12 10/09/ : Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, possono essere in possesso del «documento di conformità» di cui allo stesso punto. 4.3 Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio di cui all'art. 176 del regolamento di sicurezza, rilasciata da un organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS. 4.4 Le navi di seguito indicate: a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda; b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale; c) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, con esclusione della navigazione nazionale locale, entro il 31 luglio 2006; devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5 del capitolo VII SOLAS. 4.5 Tutte le navi devono essere in possesso del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla regola 4.5 capitolo VII della SOLAS e della regola 4(3) dell'annesso III alla MARPOL. 4.6 Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del codice IMDG. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano regolarmente determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto codice è sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione. 5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14) 5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato dall'amministrazione del paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa. 6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO 6.1 L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi annesso 3). In sede locale l'autorità marittima determina tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico. Per il trasporto di materiale radioattivo, il vettore autorizzato dovrà altresì comunicare all'autorità marittima del porto di partenza e, per spedizioni nazionali anche all'autorità marittima del porto di arrivo, almeno 15 giorni prima della data di spedizione, quanto segue: a) informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio; b) nome e caratteristiche fisico-chimiche delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate;

5 5 di 12 10/09/ :50 c) attività massima e quantità in massa. 6.2 L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sui bollo l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto. 6.3 L'istanza (vedi annessi 3 e 4), riferita alla totalità delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere: a) dati nave: 1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione; 2. data e ora di previsto arrivo; 3. ormeggio previsto in porto; b) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare: 1. porto di destinazione o di provenienza; 2. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e quando assegnato gruppo di imballaggio (Packing Group); 3. quantità, numero dei colli, tipo o codice di identificazione imballaggio e massa lorda/netta o volume; 4. codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta in contenitore; 5. targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli stradali; 6. numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti di merce posta su carro ferroviario; 7. numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce posta in chiatta; 8. se trattasi di inquinante marino (marine pollutant); c) nell'istanza deve essere attestato, come appropriato, che: 1. sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validità; 2. sulla base delle dichiarazioni ricevute:.1 gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità alle norme dei decreti 27 febbraio 2002 o 18 novembre 2005; 72;.2 i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC.3 i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;

6 di 12 10/09/ :50.4 i veicoli cisterna (inclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme contenute nel vigente codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità al decreto 18 novembre 2005;.5 i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;.6 i veicoli stradali sono in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);.7 i veicoli stradali sono altresì in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione; 3. sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto (vedi traduzione del capitolo 5.4 del codice IMDG in annesso 5):.1 i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;.2 le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto; 4. sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato, a cura dello stesso comando di bordo, tenendo conto:.1 della certificazione della nave;.2 delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;.3 dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;.4 di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto). 6.4 Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all'autorità marittima, al visto della locale autorità di polizia. 6.5 All'istanza devono essere allegati i documenti indicati al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo o l'armatore deve, inoltre: a) avere nella sua disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'autorità marittima, copia della seguente documentazione: 1. certificazione di idoneità nave ai trasporto di merci pericolose e autoveicoli di cui ai punti 4.1/4.2 e/o 4.3 del presente allegato; 2. documento di trasporto; b) provvedere ad acquisire, ove espressamente richiesto dall'autorità marittima, copia dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna o, in alternativa, del certificato di visita periodica. 6.6 L'autorità marittima - mediante l'esame della documentazione presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la

7 7 di 12 10/09/ :50 nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame l'autorità marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi annesso 3). 6.7 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'autorità marittima può restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 6.8 Nei porti ove ha sede l'autorità portuale, l'autorità marittima provvederà ad inviare alla predetta autorità copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994, n Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non è ancora presente in porto, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l'autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purché: a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali; b) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi: 1. contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari; 2. veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3; c) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3; d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a novanta giorni. Copia della stessa dovrà essere preventivamente inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'autorità marittima del porto di sbarco; e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'autorità marittima del porto di sbarco; f) sia data preventiva comunicazione scritta all'autorità marittima del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio; g) qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa essere effettuato, il comandante della nave informi tempestivamente a mezzo di comunicazione scritta, le autorità marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovrà essere apposto il visto dell'autorità marittima del porto di imbarco Nel caso di relazioni fra porti nazionali, non è necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, ma è sufficiente che l'autorità marittima del porto di sbarco sia posta a conoscenza, delle merci pericolose in arrivo (sono fatte salve eventuali limitazioni a carattere locale in materia di sicurezza portuale); a tal fine l'autorità marittima del porto di imbarco trasmette via fac-simile, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, a quella del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa. La trasmissione è effettuata in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo

8 8 di 12 10/09/ :50 della nave Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del documento di cui al punto 4.5 all'autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci pericolose ivi riportate Al comandante della nave debbono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo: a) appropriate informazioni (fornite dallo speditore) circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da: 1. schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio; o in alternativa 2. copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o in alternativa 3. estratto della scheda EmS e della scheda MFAG; o in alternativa 4. informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose; b) in luogo della documentazione di cui al precedente punto a) per le spedizioni in conformità al decreto 18 novembre 2005, copia delle istruzioni scritte (fornite dallo speditore) per il conducente del veicolo stradale. 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 7.1 Per le materie radioattive: a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive (non necessario nei caso di trasporto singolo occasionale; b) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare; c) dichiarazione, a cura del vettore, di un esperto qualificato, per imbarco sbarco e transito, attestante che sono state osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive. 7.2 Per gli esplosivi: a) copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata dall'autorità competente, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore; la predetta documentazione non è necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle Forze Armate e dei corpi armati; b) la sottoelencata documentazione per veicoli e carri ferroviari:

9 9 di 12 10/09/ :50 1. carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sull'idoneità degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorità estera. Qualora tale certificazione manchi, essa dovrà essere richiesta alla competente autorità italiana; 2. dichiarazione del caricatore attestante che:.1 i veicoli ed i carri ferroviari sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;.2 lo stivaggio sui veicoli e carri ferroviari è stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità ai decreti 27 febbraio 2002 e 18 novembre 2005;.3 i veicoli ed i carri ferroviari non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro;.4 i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;.5 i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;.6 i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati; 3. il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al punto.2. sopraccitato, attesta che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre; c) la sottoelencata documentazione per i contenitori: 1. dichiarazione del caricatore attestante che:.1 i contenitori sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformità a quanto prescritto dal codice IMDG;.2 i contenitori non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra loro;.3 i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;.4 i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;.5 i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati; 2. i contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli; d) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare. 7.3 Per i rifiuti pericolosi: a) copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni;

10 0 di 12 10/09/ :50 b) copia dei moduli di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370, (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso paesi comunitari e paesi terzi); c) limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, recante regolamento concernente la disciplina per i trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n Per alcune merci pericolose per le quali sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come indicato nel codice IMDG, tali dichiarazioni devono essere trascritte sul documento di trasporto (annesso 5). 7.5 La documentazione indicata nel presente punto 7 può essere presentata in fotocopia -anche non autenticata - oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 7.6 La documentazione indicata nel presente punto 7 deve riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo status all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza. 8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI TRANSHIPMENT - NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO 8.1 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi), tranne il gruppo 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna. 8.2 Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell'istanza, dovrà essere presentata da parte dell'armatore o raccomandatario marittimo della nave, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o tempi inferiori, determinati in sede locale dall'autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una «comunicazione» (vedi annesso 6), in duplice copia, contenente: a) i seguenti dati: 1. nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci; 2. ormeggio previsto della nave in porto; 3. porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci; 4. nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui è previsto il successivo imbarco delle merci, specificando quali per ogni singola nave, o con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della richiesta di autorizzazione all'imbarco; 5. codice alfanumerico del contenitore; 6. quantità, numero dei colli, tipo o codice di identificazione imballaggio e massa lorda/netta o volume; 7. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e quando assegnato gruppo di imballaggio (Packing Group) delle merci;

11 11 di 12 10/09/ :50 b) nella comunicazione, deve essere attestato, che sulla base delle dichiarazioni ricevute, la nave è in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di validità, che i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata, che gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) ed i contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformità alle disposizioni del codice IMDG ovvero, quando previsto, in conformità alle norme dei decreto 18 novembre 2005, che i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale, che la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte. 8.3 L'autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce copia della comunicazione stessa con le determinazioni adottate ai richiedente che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'autorità marittima può restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto. 8.4 Di norma, ai fini dell'applicazione delle presenti procedure, sarà consentita la sosta, in attesa del successivo imbarco, per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di quarantacinque, su richiesta del raccomandatario marittimo interessato. 8.5 Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta per transhipment dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui all'annesso All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovrà essere allegata esclusivamente copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall'autorità marittima. 8.7 Alle operazioni di transhipment si applicano, altresì, le norme di cui ai precedenti punti 6.2 (solo per l'imbarco), 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e 6.14(solo per l'imbarco). 8.8 Per le operazioni effettuate presso «terminal specializzati», l'autorità marittima può stabilire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8,2, restando salva, comunque, l'indicazione del numero UN e della classe delle merci pericolose. 9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN QUANTITÀ LIMITATE 9.1 Nel caso di trasporto di sole merci pericolose a bordo in quantità limitate, dovrà essere presentato esclusivamente il documento di trasporto, recante la specificazione «quantità limitate». Tale documento deve; essere vistato dall'autorità marittima del porto di imbarco, accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito all'autorità marittima del porto di sbarco. Per i trasporti effettuati in conformità ai decreti 27 febbraio 2002 e 18 novembre 2005, il predetto documento, se non previsto da tali norme, non deve essere presentato. 9.2 Ai comandante della nave devono essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 6.14 Annesso 1

12 2 di 12 10/09/ :50 STANDARD FORMAT OF THE DOCUMENT OF COMPLIANCE Annesso 2 ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE STATEMENT OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS Annesso 3 Annesso 4 LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE(1) Annesso 5 DOCUMENTAZIONE - Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 32 Emendamento (Traduzione non ufficiale) Annesso 6 Annesso 7 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2006, n. 90, S.O. (2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (3) Il presente provvedimente è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 4, D.P.R. 9 maggio 1968, n

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