APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE. a norma dei Decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 e della L. 23 marzo 2016, n.

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1 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE a norma dei Decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 e della L. 23 marzo 2016, n. 41

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3 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I Dei reati in generale Codice penale Titolo III Del reato Capo II Delle circostanze del reato 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti (280 5 ). Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze (280 5 ). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole (70 2 ), esclusi i casi previsti dall articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ( 1 ) ( 2 ). (Omissis) ( 3 ). ( 1 ) Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 5 novembre 2012, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella

4 art. 157 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 4 parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all art. 99, quarto comma, del codice penale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 18 aprile 2014, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 648, secondo comma, c.p., sulla recidiva di cui all art. 99, quarto comma, c.p. La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 18 aprile 2014, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 609 bis, terzo comma, c.p., sulla recidiva di cui all art. 99, quarto comma, c.p. La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall art. 99, quarto comma, c.p. ( 3 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale. Ricordiamo che la Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2016, n. 74, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti) sulla recidiva reiterata prevista dall art. 99, quarto comma, cod. pen. Titolo VI Della estinzione del reato e della pena Capo I Della estinzione del reato 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell aumento massimo di pena previsto per l aggravante.

5 5 R.D. 19 ottobre 1930, n art. 157 Non si applicano le disposizioni dell articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell ergastolo, anche come effetto dell applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n ( 2 ) Si veda l articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). Codice penale

6 art. 157 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 6 ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n L articolo in commento ha subito una modifica per ragioni di coordinamento con la nuova legge 23 marzo 2016, n. 41, sulla Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n Al sesto comma è stata aggiunta l indicazione all art. 589 bis che, per l appunto, introduce il reato di omicidio stradale prevedendo anche per quest ultimo il raddoppio dei termini di prescrizione. È stato poi soppresso il riferimento al quarto comma dell art. 589, che è diventato comma 3 (e già presente nell articolo in esame) per effetto dell abrogazione del comma precedente (il cui contenuto è ora trasfuso proprio nell art. 589 bis; si veda commento). Libro II Dei delitti in particolare Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica Capo III Della falsità in atti ( 1 ) ( 1 ) A norma dell art. 602 ter, comma secondo, c.p., così come inserito dall art. 3, comma 1, lett. d), della L. 2 luglio 2010, n. 108, se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Rinviando alla dettagliata disamina articolo per articolo ricordiamo che l art 2, comma 3, lett. a), c), d) ed e), L. 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al Governo in ordine alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di sanzioni civili. In particolare, da un lato, la lett a) della disposizione citata delega il Governo a procedere all abrogazione dei reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale; dall altro, la successiva lett c), «fermo il diritto al risarcimento del danno», conferisce mandato al Governo di «istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a)». Dopo aver ribadito il "carattere aggiuntivo" della sanzione pecuniaria civile rispetto al diritto al risarcimento del danno dell offeso, la lett. d) della disposizione in esame stabilisce che il legislatore delegato indichi tassativamente: 1) le condotte alle quali si applica la sanzione pecuniaria civile; 2) l importo minimo e massimo della sanzione;

7 7 R.D. 19 ottobre 1930, n ) l autorità competente ad irrogarla. La successiva lett. e) individua, infine, con particolare analiticità i criteri di commisurazione della sanzione. Il legislatore delegante intende depenalizzare alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell onore e del patrimonio, che sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private. Intende riconsiderare il ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile nel nostro ordinamento, affiancando alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell intervento penale. Il fondamento e la premessa di carattere costituzionale delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal presente decreto sono individuabili nell art. 23 Cost., sotto il profilo dell indefettibile previsione legale di presupposti e conseguenze sanzionatorie. A tale referente si collegano le "garanzie" (sostanziali e processuali) che devono essere estese all autore del fatto, al fine dell osservanza dei vincoli sovranazionali in tema di sanzioni punitive, tenuto conto dei profili di omogeneità funzionale intercorrenti tra le fattispecie penali oggetto di "depenalizzazione" e le nuove figure di "illecito civile". In considerazione del carattere innovativo dell istituto delle sanzioni pecuniarie civili si è reso necessario individuare con chiarezza i criteri di riferimento emergenti dalla delega, ovvero: a) la funzione, per un verso, ultra-compensativa e, per l altro, preventiva e repressiva, assegnata dal legislatore alle istituende "adeguate" sanzioni civili pecuniarie; b) l esigenza di tipizzazione legislativa degli illeciti civili e di predeterminazione dei livelli sanzionatori. Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 reca Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 dà attuazione ai principi sopra riportati, e si compone di 13 articoli: - Articolo 1 (Abrogazione di reati). Vengono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 594 c.p. (Ingiuria), 627 c.p. (Sottrazione di cose comuni), 647 c.p. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) e 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato). Prevede l indicazione di fattispecie di reati che, in virtù del presente decreto legislativo, vengono abrogati. Si rimanda alle valutazioni finanziarie esposte in premessa. - Articolo 2 (Modifiche al codice penale). Tale articolo ha ad oggetto le modificazioni che, a seguito dell abrogazione degli articoli sopra indicati, devono essere apportate alla formulazione di disposizioni che, pur non essendo integralmente abrogate, Codice penale

8 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 8 includono nel proprio campo di applicazione, ipotesi oggetto di depenalizzazione nonché disposizioni che si collegano ad articoli oggetto di abrogazione. - Articolo 3 (Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie). Tale articolo costituisce il perno su cui ruota il nuovo sistema. Tuttavia si sottolinea l aspetto meramente procedimentale e dispositivo delle prescrizioni contenute nei due commi. - Articolo 4 (Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie). In tale articolo vengono elencati i casi e/o le ipotesi in cui gli illeciti civili vengono sottoposti a sanzione pecuniaria. Assai importante, in questo caso, la previsione di tale elencazione che si distingue anche, in virtù dei limiti degli importi fissati per le sanzioni pecuniarie, oscillanti da euro 100 ad euro 8.000, secondo la tipologia di illecito, fino ad arrivare, da un minimo dì euro 200 ad un massimo di euro Articolo 5 (Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie). In ordine ai criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili, tale articolo stabilisce che, in sede di determinazione dell importo, il giudice debba attenersi ad un parametro di proporzionalità, alla gravità della violazione, alla reiterazione dell illecito, all arricchimento del soggetto responsabile, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria azione, alla personalità e alle condizioni economiche dell agente. La norma prevede soltanto dei meri parametri di carattere oggettivo cui determinare l importo della sanzione. Tale imporlo risulta quindi fortemente condizionato dalla presenza sola o congiunta di una serie di fattori che danno luogo alla parametrazione della sanzione. - Articolo 6 (Reiterazione dell illecito). Tale articolo è chiamato a svolgere la funzione sul presupposto secondo cui la valutazione giudiziale debba essere circoscritta ai soli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile. Si prevede, inoltre, che si abbia reiterazione quando l illecito civile è compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. - Articolo 7 (Concorso di persone). L articolo in esame disciplina l eventualità che alla realizzazione di uno o più illeciti cooperino più persone, prevedendo che, in tale ipotesi, ciascuno soggiaccia alla correlativa sanzione pecuniaria civile. - Articolo 8 (Procedimento). Tale articolo prevede esclusivamente la disciplina dello svolgimento del procedimento per l applicazione delle sanzioni pecuniarie civili. Il giudice civile decide sulla relativa applicazione al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. Al procedimento vengono applicate le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. Al riguardo si precisa che il passaggio di competenza in merito alle fattispecie di reato oggetto dì depenalizzazione dal giudice penale a quello civile non dà luogo a riflessi negativi sulla ordinaria attività processuale.

9 9 R.D. 19 ottobre 1930, n art Articolo 9 (Pagamento della sanzione). La norma contiene il rinvio ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze entro il termine di sei mesi dall entrata in vigore del decreto con il quale vengono stabiliti sia i termini che le modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell importo dovuto. - Articolo 10 (Destinazione del provento della sanzione). L articolo disciplina la destinazione del provento delle sanzioni che verranno versate a favore della Cassa delle ammende. - Articolo 11 (Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie). Al fine di assicurare la operatività della disposizione in materia di reiterazione, tale articolo stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, siano adottate norme aventi ad oggetto la tenuta di un registro, in forma automatizzata, per l iscrizione dei provvedimenti con cui il giudice applica la sanzione pecuniaria civile. - Articolo 12 (Disposizioni transitorie). Tali disposizioni prevedono che possano applicarsi le sanzioni pecuniarie civili anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7/ Articolo 13 (Disposizioni finanziarie). Codice penale 485. ( 1 ) [Falsità in scrittura privata. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata ( , 493 bis)]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. A norma dell art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento, se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell esecuzione provvede con l osservanza delle disposizioni dell articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Articolo abrogato dall art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67). Si veda, ora, l art. 4, comma 4, lett. a), D.Lgs. 7/2016 cit. che per la medesima fattispecie prevede la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. Tali nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria (comma 5). Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie

10 art. 486 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 10 autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (comma 6). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente ( 1 ) [Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco (488), del quale abbia il possesso per un titolo che importi l obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (491, 493 bis). Si considera firmato in bianco (488) il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. A norma dell art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento, se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell esecuzione provvede con l osservanza delle disposizioni dell articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Articolo abrogato dall art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67). Si veda, ora, l art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. 7/2016 cit. che per le medesime fattispecie prevede la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila. Tali nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria (comma 5). Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (comma 6). Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito (comma 7). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente ( 1 ) Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici (491, 492, 493 bis). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

11 11 R.D. 19 ottobre 1930, n art. 489 Alla luce dell abrogazione dell art. 486 ad opera dell art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), è stato riformulato l articolo in commento eliminando il riferimento alle scritture private e circoscrivendo il richiamo (in precedenza esteso ai "due articoli precedenti", in funzione di applicazione residuale) al solo art. 487 (articolo 2, comma 1, lett. a). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente Uso di atto falso. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo ( 1 ). [Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (491, 492, 493 bis)] ( 2 ). ( 1 ) Le pene detentive massime che risultano applicabili alle varie ipotesi sono le seguenti: a) ipotesi riferibile all art. 476, primo comma: 4 anni; b) ipotesi riferibile all art. 476, secondo comma: 6 anni e 8 mesi; c) ipotesi riferibile all art. 477: 2 anni; d) ipotesi riferibile all art. 478, primo comma: 2 anni e 8 mesi; e) ipotesi riferibile all art. 478, secondo comma: 5 anni e 4 mesi; f) ipotesi riferibile all art. 478, terzo comma: 2 anni; g) ipotesi riferibile all art. 479, rapportato al 476, primo comma: 4 anni; h) ipotesi riferibile all art. 479, rapportato al 476, secondo comma: 6 anni e 8 mesi; i) ipotesi riferibile all art. 480: 1 anno e 4 mesi; l) ipotesi riferibile all art. 481: otto mesi; m) ipotesi riferibile all art. 482, rapportato al primo comma: 2 anni e 8 mesi; n) ipotesi riferibile all art. 482, rapportato al 476, secondo comma: 4 anni, 5 mesi e 10 giorni; o) ipotesi riferibile all art. 482, rapportato al 477: 1 anno e 4 mesi; p) ipotesi riferibile all art. 482, rapportato al 478, primo comma: 1 anno, 9 mesi e 10 giorni; q) ipotesi riferibile all art. 482, rapportato al 478, secondo comma: 3 anni, 6 mesi e 20 giorni; r) ipotesi riferibile all art. 482, rapportato al 478, terzo comma: 1 anno e 4 mesi; s) ipotesi riferibile all art. 483: 1 anno e 4 mesi; t) ipotesi riferibile all art. 484: 4 mesi; u) ipotesi riferibile all art. 486: 2 anni. ( 2 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. Note procedurali: Arresto: ipotesi a), b), e), g), h), n), q), facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); altre ipotesi non consentito. Fermo di indiziato di delitto: ipotesi b), h), consentito (384 c.p.p.); altre ipotesi non consentite. Misure cautelari personali: ipotesi a), b), e), g), h), n), q), consentite (280, 287 c.p.p.); altre ipotesi non consentite. Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.) se si tratta di testamento olografo. Codice penale

12 art. 490 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 12 Alla luce dell abrogazione dell art. 485 ad opera dell art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), è stato abrogato il secondo comma dell articolo in commento, avente ad oggetto l ipotesi di uso di atto falso in scrittura privata, da parte dì chi non sia concorso nella falsità (l ipotesi particolare dell uso di testamento olografo o di cambiale o titolo di credito falso, da parte di chi non sia concorso nella falsità, viene presa in considerazione dall art. 491, comma 2). Si veda, ora, l art. 4, comma 4, lett. d), D.Lgs. 7/2016 cit. che per la medesima fattispecie prevede la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila. Tali nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria (comma 5). Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (comma 6). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute ( 1 ). [Si applica la disposizione del capoverso dell articolo precedente] (491) ( 2 ). ( 1 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. ( 2 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. L art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) ha sostituito il primo comma ed abrogato il secondo comma dell articolo in commento. Il riferimento alla scrittura privata vera è stato sostituito dal richiamo al testamento olografo o alla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in aggiunta al dolo specifico contemplato dall art. 489, comma 2 (in origine applicabile in virtù del comma 2 dell articolo in oggetto); risultando ormai priva di qualunque funzionalità in rapporto alle falsità in scritture private eccettuate dalla depenalizzazione (alle quali la previsione in tema di dolo specifico risulta de plano applicabile, per effetto della riformulazione del presente articolo e dell art. 491 successivo).

13 13 R.D. 19 ottobre 1930, n art. 491 Si veda l art. 4, comma 4, lett. e), D.Lgs. 7/2016 cit. che per la medesima fattispecie prevede la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila. Tali nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria (comma 5). Nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (comma 6). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente ( 1 ) Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (602 c.c.), ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (2003, , 2023 c.c.) e il fatto è commesso al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell articolo 476 e nell articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso (110) nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell articolo 489 per l uso di atto pubblico falso (492). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. Codice penale In sede di riformulazione dell articolo in commento (la cui nuova rubrica è la seguente: Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito ) ad opera dell articolo 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), la rilevanza penale delle condotte di falsificazione prese in considerazione dagli artt. 476 (482), 487 e 488, con riferimento agli atti pubblici, è stata estesa agli oggetti materiali presi in considerazione dalla legge delega, in funzione limitativa della portata dell intervento di depenalizzazione: il testamento olografo, la cambiale o il titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. Per effetto dell abrogazione degli artt. 485 e 486 (e della riscrittura dell art. 488), la natura giuridica della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è destinata, dunque, a mutare: al posto dell originaria circostanza aggravante (applicabile agli artt. 485, 488 e 490), subentra una nuova fattispecie autonoma. Viene, inoltre, confermato il trattamento sanzionatorio già previsto nella formulazione originaria dell articolo in commento (in luogo della pena stabilita dall articolo 485 per le falsità materiali in scrittura privata), ossia l applicabilità delle pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell articolo 476 e nell articolo 482 (a seconda che il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale oppure da un soggetto privato). Il secondo comma dell articolo oggetto di commento concerne la disciplina applicabile al soggetto che, non avendo preso parte alla falsificazione, faccia uso degli atti

14 art. 491 bis APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 14 suddetti (testamento olografo, cambiale, ecc.), rinviando - quod poenam - alla previsione di cui all art. 489 (uso di atto pubblico falso). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente. 491 bis. ( 1 ) Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. ( 1 ) Questo articolo, aggiunto dall art. 3 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, è stato così sostituito dall art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. In conseguenza del venir meno della rilevanza penale delle falsità aventi ad oggetto scritture private (e della sostanziale inapplicabilità della disposizione alle falsità in scritture private eccettuate dalla depenalizzazione), ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) è stato eliminato dalla formulazione dell articolo in commento il riferimento ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria (articolo 2, comma 1, lett. e). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente. 493 bis. ( 1 ) Casi di perseguibilità a querela. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.). Si procede d ufficio (50 c.p.p.), se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (602 c.c.). ( 1 ) Questo articolo, aggiunto dall art. 89 della L. 24 novembre 1981, n. 689, è stato così sostituito dall art. 2, comma 1, lett. f), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. A seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) il disposto dell articolo in commento è stato adeguato: a) all abrogazione degli artt. 485 e 486, eliminando, appunto, il riferimento ai predetti articoli; b) alla riformulazione degli artt. 488, 489, 490 e 491, con la conseguente limitazione del campo di applicazione dell articolo oggetto di commento alle sole disposizioni aventi ad oggetto condotte incidenti su un testamento olografo o su una cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (artt. 490 e 491), prevedendo la procedibilità d ufficio, nel primo caso, e la punibilità a querela della persona offesa, nel secondo (articolo 2, comma 1, lett. f, D.Lgs. 7/2016 cit.). Si veda, anche, commento sub Capo III precedente.

15 15 R.D. 19 ottobre 1930, n Titolo IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume Capo II Delle offese al pudore e all onore sessuale art Atti osceni ( 1 ). Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (529) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (726) ( 2 ) ( 3 ). Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi ( 4 ) se il fatto è commesso all interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano ( 5 ). Se il fatto avviene per colpa (43), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 ( 6 ). ( 1 ) L art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall art. 3, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che la pena per i delitti non colposi previsti da questo articolo sia aumentata da un terzo alla metà qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale. ( 2 ) Le parole: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro » dall art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8. ( 3 ) A norma dell art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell esecuzione provvede con l osservanza delle disposizioni dell articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. ( 4 ) Le parole: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono state così sostituite dalle attuali: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» dall art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8. ( 5 ) Questo comma è stato inserito dall art. 3, comma 22, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 6 ) Le parole: «la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall art. 44 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n Codice penale

16 art. 528 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 16 Note procedurali: Arresto: secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.). L articolo 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nel rispetto della legge delega del 2014, interviene sull articolo in commento modificando il primo e il secondo comma. Nel primo caso sostituendo la pena della reclusione da tre mesi a tre anni con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ; nel secondo caso prevedendo l applicazione della pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi in luogo dell originario incremento da un terzo alla metà della previgente fattispecie punitiva. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell illecito depenalizzato (art. 5, D.Lgs. 8/2016). L autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative è il prefetto (art. 7, comma 2, D.Lgs. 8/2016) Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (4 2 ), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni (529, 725) di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ( 1 ) ( 2 ) (21 6 Cost.) ( 3 ). Alla stessa sanzione ( 4 ) soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (266 4 ). Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 ( 5 ) a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell Autorità (565, 725; 21 6 Cost.; 112 T.U. di P.S.) ( 6 ). ( 1 ) Le parole: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro » dall art. 2, comma 2, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8. ( 2 ) A norma dell art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni

17 17 R.D. 19 ottobre 1930, n art. 528 commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell esecuzione provvede con l osservanza delle disposizioni dell articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. ( 3 ) Si veda inoltre l art. 30, primo comma della L. 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato di cui si riporta il testo: « Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell art. 528 del codice penale (*)». (*) Ora sanzioni amministrative ( 4 ) Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali: «Alla stessa sanzione» dall art. 2, comma 2, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8. ( 5 ) Le parole: «Tale pena si applica inoltre» sono state così sostituite dalle attuali: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» dall art. 2, comma 2, lett. c), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8. ( 6 ) Si veda la L. 17 luglio 1975, n. 355, recante norme in tema di esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli artt. 528 e 725 c.p. e dagli artt. 14 e 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa. Note procedurali: Arresto: terzo comma, non consentito. Fermo di indiziato di delitto: terzo comma, non consentito. Misure cautelari personali: terzo comma, non consentite. Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.). Codice penale L articolo 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nel rispetto della legge delega del 2014, interviene sull articolo in commento modificando il primo, il secondo e il terzo comma. Nel primo caso sostituendo la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ; nel secondo caso apportando una correzione di ordine formale sostituendo la parola pena con la parola sanzione ; nel terzo caso confermando espressamente l applicazione della pena della reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103.

18 art. 582 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 18 Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell illecito depenalizzato (art. 5, D.Lgs. 8/2016). L autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative è il prefetto (art. 7, comma 2, D.Lgs. 8/2016). Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo I Dei delitti contro la vita e l incolumità individuale 582. Lesione personale ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell ultima parte dell articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all art. 582 del codice penale. ( 2 ) L art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre

19 19 R.D. 19 ottobre 1930, n art. 589 una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n ( 9 ) Si veda l art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 f c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: consentite le misure coercitive (280, 391 5, 381 f c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a, D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall articolo 577, secondo comma, c.p., ovvero contro il convivente; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.); a querela di parte (336 c.p.p.) se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell art. 582 c.p. Codice penale La legge 23 marzo 2016, n. 41 sulla Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oltre ad introdurre nuove fattispecie di reato (di cui si veda oltre), apporta, tra l altro, delle modifiche alle disposizioni vigenti. Infatti nell articolo in commento viene aumentata la pena edittale minima che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi, mentre il massimo è confermato in 3 anni di reclusione ( 1 ) Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 2 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ). [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 6 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 4 ) ( 7 ) ( 8 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall art. 1 della L. 11 maggio 1966, n. 296, recante modifiche degli artt. 589 e 590 del codice penale. ( 2 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

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