Antonio Pettinari Presidente della Provincia di Macerata

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1 pesca 2015

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3 Con il via alla stagione di pesca nelle acque dolci, la Provincia di Macerata, come consuetudine, distribuisce un piccolo opuscolo sulle disposizioni vigenti in materia. Un prontuario agevole, senz altro utile a tutti i pescatori, soprattutto per la praticità e la facilità di consultazione delle informazioni, che consentiranno di svolgere l attività nel pieno rispetto delle regole. È bene ricordare che le norme che disciplinano l esercizio della pesca sono concepite e finalizzate a conservare l equilibrio della natura, preservando prima di tutto la continuazione della riproduzione della fauna ittica. Chi ama la pesca questo lo sa, ed è pienamente consapevole non solo della bellezza dei nostri fiumi e dei nostri laghi, ma anche dell importanza della loro salvaguardia, avendo profondo rispetto della natura, vivendola e potendone apprezzare in prima persona la straordinaria armonia. Per questo, in un territorio purtroppo sempre più fragile e minacciato, i pescatori assumono un ruolo fondamentale, di prevenzione e sorveglianza: custodi e sentinelle dell ambiente, in stretta collaborazione con la Provincia che, per prima, mantiene vivo e costante l impegno a tutela dei corsi d acqua e di tutto l ambiente. Sono sicuro che, in questa stagione 2015, sarà ancora più efficace il rapporto con le Associazioni: il Servizio Pesca della Provincia e la Polizia provinciale sono, come sempre, a disposizione, pronti a dare chiarimenti ed informazioni, anche attraverso il numero verde gratuito , al quale sarà inoltre possibile segnalare criticità sull attività di pesca o sullo stato dei fiumi e dei laghi. A tutti i pescasportivi, una stagione ricca di soddisfazioni! Antonio Pettinari Presidente della Provincia di Macerata

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5 LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne. (B.U. 12 giugno 2003, n. 51) Norme di interesse del pescatore (il testo integrale è consultabile sul sito della Provincia di Macerata: Art. 21 (Licenza di pesca) 1. L esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza è di tipo A, B, C e D secondo quanto stabilito dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. La licenza di tipo A e C ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità per tre mesi dalla data del rilascio. 2. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d età; i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d età possono richiedere il rilascio della licenza con l assenso di chi esercita la potestà o la tutela. 3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa e sopratassa di cui all articolo 22, previa partecipazione ad un corso volto all acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell attività piscatoria e sul ricono- 5

6 scimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l esercizio della pesca. 4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui all articolo Non sono soggetti all obbligo di ottenere la licenza: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell esercizio dell attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento; b) i minori di quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato; c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all articolo 26. Nota relativa all articolo 21: Così modificato dall art. 14, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall art. 39, l.r. 27 novembre 2012, n. 37. Art. 22 (Tassa di concessione regionale) 1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dovuta per la licenza per l esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B di cui all articolo 21, è determinata nella misura di: 6

7 a) euro 25,00 per la tassa di rilascio; b) euro 25,00 per la tassa annuale. 2. Alla tassa di cui al comma 1 non si applica la relativa sopratassa annuale prevista al numero d ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158). 3. La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di validità della licenza. Nota relativa all articolo 22: Così sostituito dall art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45. Ai sensi del comma 2 dell art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, la tassa sulla concessione regionale per l esercizio della pesca nelle acque interne di tipo D di cui alla presente legge è soppressa. Ai sensi del comma 3 dell art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio Art. 23 (Registro dei pescatori) 1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate. 2. Le Province comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero ed il tipo delle licenze rilasciate o rinnovate nell anno precedente. Art. 24 (Calendario regionale di pesca) 1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sen- 7

8 tite le Province e le associazioni piscatorie di cui all articolo 5, stabilisce il calendario regionale di pesca per l anno successivo. Entro il 15 gennaio seguente, le Province predispongono il calendario di pesca relativo al territorio di competenza, in conformità alle prescrizioni contenute nel calendario regionale. 2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche. Art. 25 (Pesca controllata) 1. Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili; nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico, ed il relativo divieto di pesca, nei giorni di martedì e venerdì per l intero periodo stabilito con il calendario regionale di pesca. 2. Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all articolo 21, deve essere in possesso di apposito tesserino, valido per l intero territorio regionale, su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi catturati. 3. Il tesserino di cui al comma 2 è rilasciato dalla Provincia di residenza; per i cittadini di altre regioni e per gli stranieri, il tesserino è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio s intende esercitare la pesca. Il tesserino deve essere riconsegnato alla Provincia entro il mese di novembre di ogni anno. Per le operazioni di rilascio e riconsegna del tesserino, le 8

9 Province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni piscatorie di cui all articolo 5. Nota relativa all articolo 25: Così modificato dall art. 39, l.r. 27 novembre 2012, n. 37. CAPO V Divieti, sanzioni e vigilanza ittica Art. 28 (Divieti) 1. Nelle acque interne è vietato a chiunque: a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; b) esercitare la pesca nelle zone di protezione; c) reimmettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall articolo 18; d) esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque; e) esercitare la pesca nei tratti dei corsi d acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l intera durata di questa; f) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; g) esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario; h) abbandonare esche, pesci, o altro materiale lungo i corsi d acqua, bacini e relativi argini; i) abbandonare rifiuti lungo i corsi d acqua e bacini o immetterli nelle acque; l) esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con 9

10 materiali esplodenti, con l impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l uso di tali sistemi; m) esercitare la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; n) reimmettere pesce morto nei corsi d acqua e bacini al termine delle attività agonistiche. 2. È altresì vietato asportare pesce in vivo dalle strutture autorizzate di pesca a pagamento di cui all articolo 26, comma 2. Art. 29 (Sanzioni) 1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali: a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione; c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima 10

11 infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati; d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell articolo 13; e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando, deviando o ingombrando corsi d acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul fondo; f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi d acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro; g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e 11

12 sospensione della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni; i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi dell articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro; l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall articolo 25, comma 2; m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi organizza attività di pesca a pagamento senza l autorizzazione prevista dall articolo 26, comma 2; n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo; o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel caso d inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo; p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi d acqua, bacini e relativi argini; q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro; 12

13 r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; si applica, inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l uso di tali sistemi; s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento. t-bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all articolo 25, comma La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna ittica e dell ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a ,00 euro; 1 Lettera aggiunta dall art. 17, comma 2, L.R. 29 novembre 2013, n

14 3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni. 5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di assistenza. 6. Le funzioni inerenti l irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 33/ Comma così modificato dall art. 14, comma 2, L.R. 28 luglio 2009, n. 18 e poi dall art. 17, comma 3, L.R. 29 novembre 2013, n

15 CALENDARIO PISCATORIO REGIONALE 2015 Classificazione delle acque interne Ai sensi dell art. 20, comma 1, della L.R.11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell esercizio della pesca, le acque interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie: categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi; categoria B: acque intermedie a popolazione mista; categoria C: acque popolate da ciprinidi. Acque di categoria A e B: attrezzi consentiti Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata. Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l intera stagione di pesca, ed è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l ardiglione schiacciato. La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo. È consentita la pesca a lancio con esca artificiale, con moschera e camolera con massimo di tre ami. Nell esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono proibiti l uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l uso di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione. Acque di categoria C: attrezzi consentiti Nelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con: a) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, col- 15

16 locate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata di un solo amo ciascuna. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami. Nelle acque di categoria C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione. Con le seguenti massime quantità: bigattino Kg 2 granaglie Kg 2 boiles kg 2 altre pasture Kg 2 L uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato. Misure consentite È consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate: Trota... cm 22 Trota lacustre... cm 30 Coregone... cm 30 Luccio... cm 40 Barbo... cm 20 Cavedano... cm 18 Carpa... cm 40 (è fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di esemplari di Carpa superiori a cm 65 (sessantacinque) Tinca... cm 30 Persico reale... cm 18 Cefalo... cm 20 Cheppia... cm 25 16

17 Le misure di cui sopra vanno rilevate dall apice del muso all estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamatura possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza. Periodi di pesca e relative modalità La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi appresso indicati: trote di tutte le varietà, a partire da un ora prima della levata del sole di domenica 22 febbraio ad una ora dopo il tramonto di domenica 4 ottobre. La pesca è comunque vietata alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati: Coregone, 15 dicembre-15 gennaio Luccio, 15 febbraio-15 marzo Carpa, tinca, 1 giugno-30 giugno Persico reale, 1 marzo-30 aprile Cheppia, 15 maggio-15 giugno In tutte le acque della Regione l esercizio della pesca è consentito da un ora prima della levata del sole a un ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque). Nelle Acque di categoria A, una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca. Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota. Nelle acque di categoria B, dopo la chiusura della pesca alla trota, è consentita la pesca alle altre specie ittiche fino al 22 novembre

18 È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca. In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche. Posto di pesca Il posto di pesca spetta al primo occupante. Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca ed alle immediate adiacenze fino ad un ora prima della levata del sole. Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. Tesserino di pesca Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall art.25 della medesima legge, valido per l intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati. Il tesserino rilasciato dalla Provincia di residenza, conforme al fac-simile che segue in calce, è predisposto dalla stessa, la quale esige, a titolo rimborso spese, per il rilascio dello stesso 18

19 un corrispettivo pari a 5,00. Si rammenta che la L.R. 11/03 dispone, all art. 25, comma 3, la riconsegna del tesserino alle Amministrazione provinciali entro il 30 novembre. La mancata riconsegna del tesserino entro detto termine comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro, così come stabilito dall art.29, comma 1, lett.t bis) della L.R. 11/2003. Divieti e Limitazioni Tra i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti: di immettere nei corsi d acqua la trota iridea (Oncorhynchus mykiss); esercitare la pesca al gambero (Austropotamobius pallipes); esercitare la pesca allo scazzone (Cottus gobio); esercitare la pesca al granchio di fiume (Patamon fluviatile); esercitare la pesca alla lampreda padana (lampetra zanandreai); esercitare la pesca all anguilla; abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell alveo dei corsi d acqua e dei bacini; gettare e depositare nei luoghi di cui alla linea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone cosi come previsto dall articolo 18; esercitare la pesca senza licenza; esercitare la pesca senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale; 19

20 esercitare la pesca senza il tesserino di cui all articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario; esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; esercitare la pesca nelle zone di protezione; esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque; esercitare le pesca nei tratti dei corsi d acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l intera durata di questa; esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l uso di tali sistemi; esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; reimmettere pesce morto nei corsi d acqua e bacini al termine delle attività agonistiche. Calendari Provinciali Le Province con proprio calendario piscatorio possono: consentire, ai soli fini della cattura del siluro e della pratica del carp-fishing, la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d acqua dove è possibile effettuare tale attività, per la pratica del carp-fishing possono altresì regolamentare l uso contemporaneo di 20

21 tre canne e l eventuale uso di natanti, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie a carico degli stessi, per il posizionamento dell esca; dopo la chiusura della pesca alla trota, anticipare la chiusura, nelle acque di categoria B, della pesca alle altre specie ittiche o diversamente disciplinare l esercizio della pesca; regolamentare l esercizio della pesca nei tratti di corsi d acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione; istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo; consentire nelle acque di categoria C l uso della bilancia, avente per lato massimo della rete la misura di m. 1,50, montata su asta di manovra, con il lato delle maglie almeno di mm.10, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1 maggio al 30 settembre; disporre misure atte al contenimento delle seguenti specie alloctone: gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarckii), siluro (Silurus glanis), aspio (Aspius aspius), pseudorasbora (Pseudorasbora parva), gardon (Rutilus rutilus). Relativamente a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell articolo 13 della L.R. 11/03, le Province nell emanazione dei propri provvedimenti non possono comunque modificare: le misure minime di cattura delle specie ittiche sopraindicate; modificare il numero dei capi prelevabili; istituire giornate di divieto di pesca. Nel caso in cui una Provincia intenda adottare un qualsiasi provvedimento, su di un corso d acqua confinante con un altra 21

22 Provincia, detto provvedimento deve essere concertato tra entrambe le Amministrazioni. Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11. Sanzioni Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all articolo 29 della L.R 3 giugno 2003, n

23 Calendario per la pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Macerata anno 2015 (L.R. n. 11 /2003, art. 24) (Allegato A all Atto di Giunta Provinciale) CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNE (DGR n del , DGP n. 623 del e DGP n. 133 del ) Acque di Categoria A (Acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi) Fiume Esino: dalla sorgente al ponte La Sfercia (entro centro abitato di Esanatoglia) compresi affluenti e subaffluenti, escluso Rio Imbrigno e Torrente Terricoli Fiume Potenza: Torrente Palente: Fosso Selvazzano: Torrente Scarsito: dalle sorgenti sino al ponte della SS. 361 per Camerino loc. Torre del Parco (escluso canale di Leo); canale di Lanciano; Rio Lanciano; fosso Gregorietti dalla sorgente al Ponte in Loc. Le Calvie in prossimità dell incrocio per la strada Caselle intero percorso intero percorso e suoi affluenti 23

24 Chienti ramo di Muccia: Chienti ramo di Pievetorina: Torrente San Martino: Torrente La Folla: Fosso di Statte: Torrente Cesolone: Rio Boccafornace (ex Torrente Fornace): Fiume Fiastrone: Fosso di Rio Vagno: Fosso Vallone: Fiume Nera: Fiume Ussita: Fiume Fiastrella: Rio Terro: Torrente Bittacci: Fiume Tennacola: Torrente Acquita (Comune di Sarnano): dalla sorgente all incrocio dei due rami (escluso canale Micucci) (Comune di Muccia) ivi compresi gli affluenti e subaffluenti dalle sorgenti alle vasche di depurazione presso l allevamento Nino, compresi gli affluenti e subaffluenti intero percorso intero percorso intero percorso intero percorso intero percorso compresi gli affluenti (escluso laghetto Boccafornace) dalla sorgente al ponte di Morico ivi compresi gli affluenti escluso lago di Fiastra intero percorso intero percorso intero percorso ricadente nella provincia di Macerata intero percorso dalle sorgenti sino al ponte dell abitato di Campanelle intero percorso intero percorso dalla sorgente al molino di Regoli intero percorso 24

25 Torrente Monocchia: Fiume Musone: Fosso di Frontale: Fosso di Ficano: Rio Le Conce: dalla sorgente fino al ponte sulla S.S. Iesina (a monte del lago di Cingoli) dalle sorgenti fino alla confluenza con il fosso di Castel Sant Angelo; (a valle del lago di Cingoli) dal muro della diga di Castreccioni al ponte del Molino Nuovo dalla sorgente alla Località Varco compresi gli affluenti dalla sorgente fino alla confluenza con l Esinante dalle sorgenti fino al ponte per la Strada Provinciale per Sarnano Acque di Categoria B (Acque intermedie a popolazione mista) Rio Imbrigno: intero percorso Torrente Terricoli: intero percorso dal Ponte in località Le Calvie in prossimità dell incrocio per la strada Caselle fino alla confluenza con Torrente Palente: il Potenza dal ponte della Sfercia al confine Fiume Esino: con la provincia di Ancona dal ponte sulla S.S. 361 per Camerino in loc. Torre del Parco sino al Fiume Potenza: ponte di Taccoli - Colotto Chienti ramo di Muccia: canale Micucci 25

26 Fiume Chienti (ramo di Pievetorina): dalle vasche di depurazione presso l allevamento Nino fino alla confluenza con il ramo di Muccia dall incrocio dei due rami fino alla Fiume Chienti: diga di Belforte (escluso il lago di Caccamo e Polverina) dal ponte di Morico alla confluenza Fiume Fiastrone: con il fiume Chienti, ivi compresi gli affluenti dal ponte per la Strada Provinciale per Sarnano fino all incrocio col Rio Le Conce: Fiume Chienti Laghetto Boccafornace: intero invaso dall abitato di Campanelle fino al Fiume Fiastrella: ponte delle Macchie Torrente Salino: intero percorso dal molino di Regoli fino al confine Fiume Tennacola: con la Provincia di Ascoli Piceno limitatamente alla sponda (confine con la Provincia di Ascoli Piceno) Fiume Tenna: ricadente nel territorio della Provincia di Macerata dal ponte sulla S.S. Iesina al ponte Torrente Monocchia: sulla Strada Prov.le Montefano- Montecassiano dal ponte del Molino Nuovo al ponte della Codarda (confine con la Fiume Musone: Provincia di Ancona) dalla Località Varco fino alla confluenza nel Fosso di Frontale: lago 26

27 Fiume Esinante: Lago di Cingoli: Torrente Fiumicello: dalla sorgente fino al confine amministrativo con la Provincia di Ancona intero invaso dalla cascata vicino alla Frazione Capo di Rio al Ponte Piancavallino Acque di categoria C (Acque popolate da ciprinidi) Sono da classificare in categoria C i laghi: LAGO DI FIASTRA (dal ponte che l attraversa fino alla diga), LAGO DI POLVERINA (dal km della SS 77 alla diga in sponda sinistra e dal km 2100 della strada di circonvallazione alla diga in sponda destra, LAGO DI CACCAMO (dal Km della SS 77 alla diga in sponda sinistra e dalle opere di presa dell acquedotto di Tolentino alla diga in sponda destra), LAGO MARIOTTI entro i limiti già indicati nella classificazione ex L.R. 28/83 e tutti gli altri tratti di Fiumi compresi i Laghi non classificati né in A né in B. ZONA NO KILL (ART. 13 L.R. 11/03) 1) Fiume Potenza: tratto dalla passerella del castello di Lanciano al ponte della S.S. 361 per Camerino In tale zona la pesca è consentita con le modalità di cui al seguente regolamento adottato ai sensi dell Art.13, L.R. 11/03: Art. 1 Per la tutela delle popolazioni ittiche e per la rein troduzione di 27

28 ceppi autoctoni di salmonidi, sono istituite, a livello sperimentale, zone in cui la pesca è consen tita con particolari restrizioni di mezzi e di catture. Art. 2 Nella zona di cui all articolo 1, la pesca è consen tita previo rilascio, da parte dell Amministrazione Provinciale, di apposito tesserino gratuito, ove è obbli gatorio annotare, prima dell azione di pesca, la data della giornata. Le giornate di pesca sono liberamente scelte dal pescatore nell ambito dei periodi consentiti e non possono essere in numero superiore a dodici, nell arco dell anno. Art. 3 Nella zona di cui all articolo 1, fermi restando i limiti ed i divieti generali, è consentita la pesca con la sola mosca artificiale, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. La pesca a mosca è consentita solo con l utilizzo della coda di topo. È comunque sempre vietato l uso di ancorette nonché di piombi o galleggianti lungo la lenza. È altresì vietata la detenzione di esche naturali. Art. 4 È fatto obbligo di reimmettere in acqua i pesci catturati in vivo. Gli stessi debbono essere slamati con la massima rapidità e maneggiati con cautela, in modo da non arrecare alcun danno. Art. 5 Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si applica, la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 11/03. 28

29 ISTITUZIONE DELLA SEGUENTE ZONA AI SENSI DELL ART. 13 COMMA 1 LETT. D) DELLA L.R. 11/03 È istituita, a livello sperimentale, la seguente zona in cui la pesca è consentita con particolari restrizioni di mezzi e di catture: Tratto che va dal ponte di Fiume Potenza: Gregorietti sino all imbocco del vallato Art. 1 In tale zona la pesca è consentita con le modalità di cui al seguente regolamento adottato ai sensi dell art. 13, L.R. 11/03 e del calendario regionale di pesca anno Art. 2 Nella zona di cui all articolo 1, e fermi restando i limiti ed i divieti generali, è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l ardiglione schiacciato. La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami. Sono proibiti l uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l uso di pesce vivo; e altresì vietata ogni forma di pasturazione. Resta fermo l obbligo del rispetto di ogni altra disposizione prevista per le acque di cat b dal calendario piscatorio regionale 2015 e dalla L.R. 11/

30 Art. 3 È fatto obbligo di reimmettere in acqua i pesci catturati in vivo. Gli stessi debbono essere slamati con la massima rapidità e maneggiati con cautela, in modo da non arrecare alcun danno. Art. 4 Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si applica, la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 11/03. Art. 5 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nei giorni stabiliti per le gare di pesca autorizzate, limitatamente alla loro durata (Vedi allegati B e C). ZONE DI PROTEZIONE (ART. 10 L.R. 11/03) 1) Fiume POTENZA: a) Fosso Gregorietti per l intero percorso al confine tra S. Severino e Castelraimondo; b) Tratto dalle sorgenti di Laverinello e di Fonti di Brescia fino alla cascata nei pressi del km 89,400 SP 361; c) Tratto compreso dalla passerella in legno del Comune di Pioraco fino alla 1a cascata (esclusa) a valle del Ponte Marmone compreso il tratto parallelo del canale collettore; d) Tratto compreso tra la presa dell acqua dell allevamento Sprega fino al punto di rilascio dell acqua stessa nel fiume (Comune di Fiuminata). 30

31 2) Fiume NERA: 3) Fiume CHIENTI: 4) Fiume USSITA: 5) Fiume MUSONE: 6) Fiume ESINO: a) tratto parallelo all allevamento di trote Cherubini Remo; b) interno vasca di captazione dell acqua della centrale elettrica sita nella zona artigianale del Comune di Castelsantangelo sul Nera; c) tratto compreso tra lo sbarramento ENEL a valle di Visso e l inizio della recinzione del Villino Angelotti (Comune di Visso); d) dalla sorgente Rapegna alla confluenza con l altro ramo all interno dell abitato di Castel Sant Angelo sul Nera (Comune di Castel Sant Angelo); e) tratto compreso tra Ponte Lato (ubicato a monte del Giardino della Sibilla, nei pressi del ristorante La Filanda ) e il punto di confluenza del Fiume Nera con il Torrente Ussita); f) dal ponte della Provinciale Visso Castelsant angelo sino al ponte Serafini (centrale idroelettrica). a) Torrente Val Sant Angelo, dalla confluenza nel fiume Chienti al ponte Santucci; b) tratto dallo sbocco della Centrale Enel di Valcimarra fino al ponte per Valcimarra stessa; c) Fosso di Statte intero percorso. a) tratto compreso tra l allevamento Cherubini e la Madonna dell Uccelletto ; b) dalla sorgente fino alla trasanna Paparelli (Comune di Ussita). tratto compreso tra la diga di Castriccioni e la sorgente Crevalcore; intera fascia impermeabilizzata posta a monte della diga Castreccioni di Cingoli. tratto dalla sorgente alla prima passerella in legno a valle di casa Mosconi in località La Valle, coincidente con il confine della ZPS (come da tabellazione). 31

32 7) Fiume FIASTRA: 8) Fiume MONOCCHIA: 9) Fiume SCARSITO: 10) Torrente VALLOPA: 11) Torrente TENNACOLA: 12) RIO TERRO: dalla confluenza con il torrente Entogge fino al termine del tratto compreso nella Riserva Naturale Abbadia di Fiastra. tratto compreso tra le sorgenti ed il ponte di Via S. Maria delle Grazie. a) Tratto dalla sorgente al ponte a valle della cascata di fronte al Ristorante Faustina; b) Tratto tra la presa dell acqua dell allevamento F.lli Rossi e lo sbocco dello stesso (Comune di Sefro); c) tratto dalla confluenza col Fiume Potenza fino al ponte per la strada che conduce al Comune di Sefro subito a monte dei lavatoi comunali. tratto compreso tra la confluenza col Nera e il ponte del laghetto in corrispondenza di Ponte Spagnolo (Comune di Castel Sant Angelo sul Nera). Tratto dalla sorgente alla confluenza con il fosso dell Acqua Santa (Comune di Sarnano). Tratto dalle Sorgenti fino alla cascatella sotto il ponte all inizio dell abitato di Terro (Comune di Sarnano). 32

33 1) ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE RIPRODUTTIVA (ART. 9 L.R. 11/03) Nei tratti dei corsi d acqua ricadenti nel territorio provinciale di seguito identificati la chiusura alla pesca è fissata per tre anni a decorrere da un ora prima della levata del sole dell ultima domenica di febbraio 2013 fino ad un ora prima della levata del sole dell ultima domenica di febbraio 2016: FIUME musone: Dal ponte di Bachero al ponte delle Rangore. FIUME fiastrella: Dalla sorgente al ponte di Campanelle. FIUME chienti: Dalla diga di Caccamo al ponte frantoio Mariotti. 2) ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE RIPRODUTTIVA (ART. 9 L.R. 11/03) Nel tratto del corso d acqua ricadente nel territorio provinciale di seguito identificato la chiusura alla pesca è fissata per tre anni a decorrere da un ora prima della levata del sole dell ultima domenica di febbraio 2014 fino ad un ora prima della levata del sole dell ultima domenica di febbraio 2017: Fiume chienti: Torrente Valsantangelo: chiusura dalla sorgente fino al Ponte Santucci. 33

34 ZONE IN CUI LA PESCA È VIETATA DA UN ORA PRIMA DELLA LEVATA DEL SOLE DEL 15 APRILE AD UN ORA PRIMA DELLA LEVATA DEL SOLE DEL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO (ART. 13 LETT. A) L.R. 11/03) 1) Fiume CHIENTI: 2) Fiume POTENZA: 3) Fiume MUSONE: tratto dalla cascata sita all imbocco del bacino artificiale Le Grazie di Tolentino allo sbocco della centrale idroelettrica di Fonte Moreto (inclusa); tratto dal ponte di Piediripa fino al Campo Sportivo di Villa S. Filippo in corrispondenza del confine amministrativo della Provincia di Fermo. dall altezza della casa di proprietà Pagani fino all uscita (canale di scarico) della Centrale Elettrica ASSEM di Cannucciaro. tratto dal Ponte nuovo di Civitello alla confluenza con il fosso di Castel Sant Angelo; ramo Fosso Frontale: dalla concessione piccolo Lido alla Loc. Varco. DIVIETI E LIMITAZIONI È vietato esercitare la pesca all anguilla; È consentita esclusivamente nel lago di Polverina, Caccamo, Cappelletti e Mariotti la pesca notturna al siluro e il Carp-fishing (quest ultimo escluso per il periodo in cui non è consentita la pesca alla carpa) con l uso di massimo due canne, armate con un solo amo; il Carpfishing è consentito anche nel Lago di Fiastra e nelle acque di cat C del bacino Le Grazie (in quest ultimo ad esclusione del periodo in concomitanza a gare di pesca); 34

35 È fatto obbligo per il Carp-fishing di reimmissione in vivo del pescato e l utilizzo dell amo munito dell hair rig; È fatto divieto di reimmettere in acqua gli esemplari di siluro catturati; È fatto divieto, ad esclusione delle eccezioni sotto riportate, di pescare, pasturare e posizionare la lenza con l ausilio della barca o di altri mezzi natanti e galleggianti, compresi i battellini radiocomandati finalizzati alla pasturazione e posizionamento delle lenze. Per questi ultimi ne è vietata anche la detenzione sul posto di pesca. Nel lago di Castreccioni è consentito invece pescare con mezzi natanti e galleggianti. È vietato comunque l uso del motore a scoppio mentre è consentito quello elettrico; È consentita invece, la pesca, a titolo sperimentale, escluso quando ci sono gare in corso, con l uso di mezzi galleggianti con propulsione a pinna (belly-boat e pontoon) e ogni dispositivo di sicurezza a norma CEE, in tutti i laghi della Provincia con eccezione del lago di Boccafornace. È fatto divieto di asportazione delle seguenti specie ittiche nei laghi di Polverina e Le Grazie: savetta, scardola, triotto, vairone, alborella, carassio, cavedano. Tali specie vanno conservate in vivo in apposito contenitore avente diametro non inferiore a 40 cm. e lunghezza non inferiore a m. 1,00, munito di almeno tre cerchi tendirete, e reimmesse in acqua al termine dell azione di pesca; È fatto divieto, salvo ogni altra limitazione disposta dalla Legge 11/2003 e dal calendario piscatorio regionale 2015, al singolo pescatore di detenere e di utilizzare più di 2 kg di bigattini, più di 2 kg di granaglie, più di 2 kg di boiles e più di 2 kg di altre pasture per ogni giornata di 35

36 pesca nei laghi di Polverina, Le Grazie, Fiastra e Caccamo; limitatamente ai partecipanti all attività agonistica autorizzata dalla Provincia e per il solo orario di gara sono consentiti l uso e la detenzione di 2 kg di bigattini e 5 kg di pasture comprese le granaglie; È fatto divieto di pesca al gambero e al granchio in tutte le acque interne della Provincia a tempo indeterminato; È fatto obbligo del rilascio immediato e sul posto di esemplari di Carpa superiori a cm. 65 (sessantacinque); È fatto divieto di pesca nelle acque di CAT B a partire da un ora dopo del tramonto del 4 ottobre 2015 fino ad un ora prima della levata del sole del giorno di apertura alla pesca dell anno 2016, con esclusione del Lago di Castreccioni, fermo restando il divieto di pesca ai salmonidi. SANZIONI Il contravventore alle disposizioni del presente calendario di pesca è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 11/03. Per quanto non contemplato valgono le norme della sopracitata L.R. n. 11/03 e del calendario regionale di pesca

37 SI PORTA A CONOSCENZA CHE I SEGUENTI TRATTI DEI CORSI D ACQUA, RICADENTI NELLA ZONA 1 DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, SONO SOTTOPOSTI AL DIVIETO DI PESCA: AI SENSI DELL ART. 4 COMMA 4 DEL D.M Torrente Ussita: Torrente Acquasanta: Fiume Rio Sacro: Fiume Fiastrone: Torrente Rapegna: dalla sorgente fino a Loc. Le Vigne, m 850. dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fiastrone, entrambi i rami. dalle sorgenti fino all incrocio con il sentiero che scende dalla grotta dello Scortico, a circa 850 metri dalla confluenza con il torrente Fiastrone (m 749 s.l.m.). dalla sorgente, lungo tutta la valle del Fargno, fino a poco dopo Villa da Capo di Bolognola (a circa m 980 s.l.m.); tutto il ramo sinistro dell affluente che sorge sotto Monte Val di Fibbia (m 1577 s.l.m.) Comune di Acquacanina, fino al di sotto del Colle di Meriggio di Acquacanina (compresa Valle Trocca); dalla diga del Fiastrone, lungo tutta la Valle del Fiastrone, fino all incrocio con il sentiero segnato che giunge dal cimitero di Monastero, Comune di Cessapalombo, in prossimità di Monte di Bozzi (m 745 s.l.m.); compresi gli affluenti (Rio Fessa). dalla sorgente, lungo tutta la valle di Rapegna fino all abitato di Rapegna di Castelsantangelo sul Nera. 37

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39 Piano triennale per l allestimento di campi di gara di pesca permanenti nelle acque interne 2013/2016 (Allegato B all Atto di Giunta Provinciale) CAMPI PERMANENTI PER EFFETTUAZIONE GARE DI PESCA TRIENNIO A) LAGHI Lago Le Grazie; Lago di Polverina; Lago di Fiastra; Lago Caccamo; Lago Mariotti. B) FIUME POTENZA: TRATTI IN CAT. C: 1) Tratto dal ponte in loc Taccoli/Colotto fino alla centrale idroelettrica A.S.S.E.M. Loc Cannucciaro; 2) Tratto dal ponte sul Potenza in Loc Passo di Treia fino al ponte nuovo di Villa Potenza. MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI: 1) Le associazioni regionali e nazionali dei pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca nei campi permanenti sopra individuati richiedendo entro il 31 gennaio di ogni anno preventivamente apposita autorizzazione alla Provincia; 2) È consentita la detenzione del persico reale, della carpa e della tinca nei periodi di divieto compresi gli esemplari sot- 39

40 to misura con l obbligo di reimmetterli in acqua al termine della gara; 3) In caso di gare di pesca alla trota è consentita esclusivamente l immissione di trote tipo fario; 4) Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell attività agonistica; 5) Sono consentiti l uso e la detenzione di 2 kg di bigattini e 5 kg di pasture comprese le granaglie; 6) Il pescato va mantenuto in vivo, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota, in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a 40 cm. e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta centimetri, munito di almeno 4 cerchi tenderete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura. Limitatamente alla tecnica del Carp Fishing è consentito mantenere il pescato in apposite sacche di mantenimento, che va reimmesso immediatamente dopo la fase di pesatura; 7) La Provincia resta sollevata da qualsiasi eventuale necessità di acquisire permessi o consensi dovuti dagli aventi titolo sull area oggetto di pesca; 8) Potrà essere consentito, ove necessario, l utilizzo del lago fino ad massimo di una sponda del bacino, fermo restando l obbligo della tabellazione. Limitatamente alle gare d interesse nazionale o per circostanze eccezionali potrà essere consentito l uso di tutto il lago; 9) Delle immissioni dovrà essere data preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale (Tel ; numero verde ); 10) L Associazione dovrà risultare in possesso di documentazione idonea a provare la provenienza e lo stato di perfetta 40

41 sanità della fauna che verrà immessa. Copia del certificato sanitario dovrà essere inviato al Servizio di Polizia Provinciale; 11) Copia del verbale di semina, controfirmata dal personale della Polizia provinciale, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione; 12) È vietato altresì effettuare gare di pesca nelle zone di balneazione; 13) Il termine della gara dovrà essere rimossa la tabellazione; 14) In caso di accertata inosservanza delle norme di cui sopra l Associazione sarà passibile delle sanzioni previste dalla L.R. n. 11/03; 15) Per quanto non contemplato nei precedenti punti e non in contrasto con il loro contenuto, restano confermati tutti i divieti e limitazioni stabiliti dalla Legge e dai calendari piscatori regionale provinciale

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43 CAMPI TEMPORANEI PER EFFETTUAZIONE GARE DI PESCA ANNO 2015 (Allegato C all Atto di Giunta Provinciale) 1. Fiume Potenza nei seguenti tratti e canali annessi: tratto dal ponte Gregorietti sino all imbocco del Vallato; Canale di Leo; 2. Fiume Musone: tratto compreso dal ponte di Colognola al Ponte Molino Nuovo; 3. Fiume Chienti: Canale Micucci; dalle vasche di depurazione dello stabilimento Nino alla confluenza con il ramo di Muccia; 4. Fiume Esino: dal Ponte della Sfercia al confine con la Provincia di Ancona; 5. Lago di Castreccioni CRITERI PER LA EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI PESCA NEI SUDDETTI CAMPI INDIVIDUATI 1) Nelle Acque di CAT. B, durante le competizioni non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario, alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina, da trasmettere alla Provincia; 2) Nelle Acque di CAT. A sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il 43

44 divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento; 3) Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della pesca e concesso alle associazioni organizzatrici: a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine della stessa, per acque di CAT. C dalle ore 14 del giorno precedente sino al termine della stessa per il genere trota; b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa, per le acque di CAT. A e B; 4) Nelle acque di Cat C il pescato va mantenuto in vivo, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota, in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a 40 cm. e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta centimetri, munito di almeno 4 cerchi tenderete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura. Limitatamente alla tecnica del Carp Fishing è consentito mantenere il pescato in apposite sacche di mantenimento, che va reimmesso immediatamente dopo la fase di pesatura; 5) Consentire la detenzione del persico reale, della carpa e della tinca nei periodi di divieto, compresi gli esemplari sotto misura con l obbligo di reimmetterli in acqua al termine della gara; 6) In caso di gare di pesca alla trota dovranno essere immesse esclusivamente trote di tipo fario; 7) Limitatamente alle acque di CAT C sono consentiti l uso e la detenzione di 2 kg di bigattini e 5 kg di pasture comprese le granaglie; 8) La Provincia resta sollevata da qualsiasi eventuale necessità di acquisire permessi o consensi dovuti dagli aventi titolo sull area oggetto di pesca; 9) delle immissioni dovrà essere data preventiva comunica-

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