ALLEGATOA alla Dgr n. 741 del 14 maggio 2015 pag. 1/5
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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 741 del 14 maggio 2015 pag. 1/5 SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE VENETO E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE INTERREGIONALE VV.F. VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE PER LA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL MEDICO INCARICATO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESSO LE SEDI VV.F. DELLA REGIONE VENETO Tra la Regione del Veneto Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale , in seguito chiamata Regione, rappresentata dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale dott. Domenico Mantoan E il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - DIREZIONE INTERREGIONALE VV.F. VENETO E T.A.A CF con sede in Padova Via Dante n.55, nella persona del Direttore Interregionale pro tempore Dirigente Generale Dott. Ing. Fabio Dattilo PREMESSO CHE Il Titolo V, Parte II della Costituzione, definisce, tra l altro, i principi che informano i rapporti tra la Regione e lo Stato, ed in particolare il principio di sussidiarietà ed il principio di leale collaborazione; RICHIAMATI il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ed in particolare l art. 51, che disciplina le funzioni del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che ha individuato, in particolare, le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali ; gli artt. 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell articolo 140 del decreto
2 ALLEGATOA alla Dgr n. 741 del 14 maggio 2015 pag. 2/5 legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e concernenti, rispettivamente, Assistenza sanitaria, Accertamenti sanitari e Misure di profilassi ; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ; il decreto del Ministero dell Interno, adottato di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2001, con il quale sono determinati i compensi da corrispondere ai Medici Incaricati annualmente del Servizio sanitario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; le lettere circolari prot. n del 21 febbraio 2012 della Direzione Centrale per le Risorse Umane e prot. n del 1 marzo 2012 del l Ufficio Sanitario, concernenti indicazioni sulle modalità operative da seguire per l attuazione delle varie disposizioni normative in materia di accertamenti sanitari psicofisici e attitudinali, a norma della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché la lettera circolare prot n. 4845/04.01 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii. concernente indicazioni in materia di accertamenti sanitari nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, incluso il personale volontario; CONSIDERATO CHE il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare che siano svolte presso le proprie strutture le attività e i compiti del Medico Incaricato del Servizio sanitario e che fino ad oggi tali attività sono state assolte tramite incarico a tempo determinato da un medico selezionato con procedura comparativa a seguito di avviso pubblico e, quindi, con oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle procedure; l impegno mensile del suddetto Medico Incaricato non eccede le 16/20 ore; la Regione Veneto nell ottica del miglior impiego delle risorse professionali, è in grado, attraverso le proprie Aziende Sanitarie Locali, di mettere a disposizione specifiche professionalità per l assolvimento delle attività del Medico Incaricato del Servizio sanitario presso le sedi VV.F.; CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente Accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina la collaborazione tra la Regione e la Direzione interregionale VV.F. per la definizione delle linee quadro concernenti le funzioni svolte dal Medico Incaricato del Servizio sanitario presso le sedi territoriali VV.F. della Regione Veneto, in ordine agli obiettivi prefissati, all assistenza prestata, alle prestazioni rese ed ai corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate e della remunerazione tariffaria stabilita. 2. L attuazione del presente Accordo è rimessa alla stipula di specifici protocolli operativi tra la Direzione Interregionale VV.F. e una o più Aziende Unità Sanitarie Locali (di seguito Aziende USL) nei quali verranno declinati puntualmente gli obblighi a carico delle parti. Articolo 2 (Collaborazione tra Regione e Direzione interregionale VV.F.) 1. La Regione si impegna a dare attuazione a quanto previsto dal presente Accordo e, in particolare, ad agevolare la conclusione dei protocolli operativi con le Aziende USL rientranti nel proprio territorio di competenza, nel rispetto dei termini contemplati nelle linee quadro. 2. La Direzione Interregionale VV.F. si impegna a mettere a disposizione della Regione i report periodici (semestrali/annuali) contenenti il numero complessivo delle prestazioni rese dai Medici Incaricati. Articolo 3 (Compiti del Medico del Servizio sanitario) 1. Ai fini del presente accordo si prende atto che i compiti e le attività del Medico Incaricato del Servizio sanitario sono i seguenti: a) igiene ambientale e degli alimenti, prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, assistenza nei confronti del personale dei ruoli operativi, del settore tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-
3 ALLEGATOA alla Dgr n. 741 del 14 maggio 2015 pag. 3/5 informatico nonché del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza presso le sedi VV.F. della Regione Veneto; b) sorveglianza sanitaria. Il medico dovrà attenersi, oltre all applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione medica, anche alle indicazioni impartite dall Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile, con particolare riguardo a: a. tenuta e aggiornamento del libretto individuale sanitario e di rischio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come individuato al punto a) del presente paragrafo; b. valutazione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, cui viene sottoposto periodicamente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto a) del presente paragrafo, ai fini del giudizio di idoneità al servizio d istituto; c) accertamento preventivo dell idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti vigili del fuoco volontari ai fini dell iscrizione nei quadri del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; d) istruttoria delle pratiche medico-legali (attestazioni per il rilascio/rinnovo della patente di guida VF terrestre della I categoria, infortunistica sul lavoro, malattie professionali, causalità di servizio, equo indennizzo, pensionistica privilegiata, procedimenti di riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del servizio, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed equiparati ) del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come individuato al punto a) del presente paragrafo; e) presenza nelle Commissioni mediche ospedaliere territoriali, in qualità di componente, in rappresentanza dell Amministrazione e su disposizione dell Ufficio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quando le stesse devono pronunciarsi su idoneità al servizio, infermità o lesioni di dipendenti del C.N.VV.F.. Tale obbligo ricade, in via prioritaria, sui Medici Incaricati presso i Comandi provinciali ove ha sede la Commissione medica ospedaliera, nel caso in cui tale presenza non sia già garantita dal personale direttivo o dirigenziale del ruolo professionale dei Medici del C.N.VV.F., in servizio presso strutture dei Vigili del Fuoco ricadenti nell ambito territoriale della Commissione medica ospedaliera; f) organizzazione e supervisione, in sinergia con il medico competente, dei corsi di formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario, con particolare riguardo alle tecniche di primo soccorso sanitario applicate dai Vigili del Fuoco (TPSS, BLS, BLSD); g) organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale ordinaria e straordinaria, generica e specifica delle malattie infettive, con relativa annotazione nel libretto individuale sanitario e di rischio del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresa la componente volontaria; h) accertamento preventivo dell idoneità psicofisica degli aspiranti all abilitazione per l espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle eli-superfici, ove il servizio di salvataggio e antincendio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricadenti nel territorio di competenza del Comando provinciale, nonché verifica della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale che è già in possesso dell abilitazione stessa. Articolo 4 (Individuazione del Medico Incaricato del Servizio sanitario) 1. Con i protocolli operativi di cui al precedente articolo 1 comma 2 sono definiti le modalità e i termini di individuazione del Medico del Servizio Sanitario. Articolo 5 (Definizione dei corrispettivi) 1. Ai fini del presente accordo le Parti prendono atto che il compenso da corrispondere alle Aziende USL per lo svolgimento delle funzioni del Medico Incaricato è determinato, ai sensi del decreto del Ministero dell Interno, adottato di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze in data 22 novembre 2001, ed aggiornato ai sensi di legge, come previsto dal richiamato decreto, ed è costituito da: a) un compenso forfettario annuo lordo pari rispettivamente
4 ALLEGATOA alla Dgr n. 741 del 14 maggio 2015 pag. 4/ ,00 per il Comando provinciale di Belluno 1 medico 5.533,00 per il Comando provinciale di Padova e Direzione Veneto 1 medico 5.533,00 per il Comando provinciale di Treviso 1 medico 3.806,00 per il Comando provinciale di Rovigo 1 medico 6.341,00 per il Comando provinciale di Venezia 2 medici 5.533,00 per il Comando provinciale di Verona 1 medico 5.533,00 per il Comando provinciale di Vicenza 1 medico stabilito, come indicato nell allegato A al decreto del Capo Dipartimento n del 16 dicembre 2013, in base alle unità di personale assegnate rispettivamente ai Comandi provinciali; b) un compenso lordo pari a 17,30 corrisposto per l attività di aggiornamento, da effettuarsi alle previste scadenze stabilite dalla vigente normativa, di ciascun libretto individuale sanitario e di rischio, istituito per il personale operativo, per il personale del settore tecnico, amministrativo-contabile e tecnicoinformatico, nonché personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assegnato alle sedi VV.F. della Regione Veneto. Tale compenso sarà erogato alle Aziende USL dalle quali dipendono i Medici Incaricati del Servizio sanitario presso le sedi VV.F. della Regione, anche per le prestazioni medico-legali svolte per conto della Commissione medica ospedaliera, purché nominati componenti del medesimo organo collegiale, per la sottoscrizione e il rilascio di ciascun verbale di riconoscimento della dipendenza dell infermità da causa di servizio e/o d idoneità psicofisica nei confronti del personale del C.N.VV.F. Spetta altresì alle Aziende USL dalle quali dipendono i Medici Incaricati del Servizio sanitario presso le sedi VV.F. della Regione un compenso lordo pari a 17,30 per ciascun accertamento preventivo/periodico dell idoneità psicofisica del personale del servizio antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici ove il servizio di salvataggio e antincendio non è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. c) un compenso lordo pari a 2,42 per ogni visita medica generale effettuata agli aspiranti vigili volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata all iscrizione negli appositi quadri. 2. La Direzione interregionale VV.F. si impegna a corrispondere alle Aziende USL interessate i compensi spettanti al Medico Incaricato nei limiti di quanto previsto al comma 1, e, relativamente alle lettere b) e c), previa rendicontazione dell attività svolta e delle prestazioni rese dal Medico incaricato trasmessa dall Azienda USL, rendicontazione predisposta a cura del medesimo Medico incaricato dalla rispettiva Azienda USL. Detti compensi - fatto salvo per quanto concerne il compenso forfettario lordo di cui alla lettera a) del comma 1, che viene corrisposto nel mese di luglio - verranno corrisposti nel mese di luglio, per le spettanze maturate nel periodo gennaio-giugno; nel mese di dicembre, per le spettanze maturate nel periodo luglio-ottobre; entro il mese di febbraio successivo, per le spettanze afferenti alle mensilità di novembre e dicembre, oltre ad eventuali conguagli Art. 6 (Durata e rinnovo) 1. Il presente Accordo ha durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile previa espressa comunicazione a cura della Direzione Interregionale VV.F. da effettuarsi prima della scadenza Art. 7 (Trattamento dati) 1.Le Parti si impegnano al trattamento dei dati comunque riferibili all attuazione del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.
5 ALLEGATOA alla Dgr n. 741 del 14 maggio 2015 pag. 5/5 La presente Convenzione si compone di 7 articoli e viene redatta in duplice originale. Letto, confermato e sottoscritto. Venezia, lì Regione del Veneto Area Sanità e Sociale Il Direttore Generale Dott. Domenico Mantoan* per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco* *Firma apposta digitalmente ai sensi dell art. 24 D.Lgs n. 82
AVVISO PUBBLICO. 3) DURATA DELL INCARICO: periodo intercorrente dalla data di conferimento dell incarico sino al 31 dicembre 2016.
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