REGOLAMENTO INTERNO. " CONSORZIO con attività esterna PER L EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA "

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1 REGOLAMENTO INTERNO " CONSORZIO con attività esterna PER L EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA " ARTICOLO 1 (Finalità) Il presente regolamento, approvato dall Assemblea ordinaria, integra lo statuto e regola i rapporti tra il Consorzio e i consorziati. ARTICOLO 2 (Pagamento dei contributi) Ciascuna impresa aderente al Consorzio è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contributivi relativi a) alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile di cui all art. 12 dello statuto e al versamento del relativo importo, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda; b) al versamento della quota di ammissione una tantum iniziale di cui all art. 5 lett. b) dello statuto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda; c) al versamento della quota consortile annuale di cui all art. 6 lett. a) dello statuto, entro 20 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo contro emissione di ricevuta bancaria; d) al versamento di eventuali contributi straordinari di cui all art. 6 lett. b) dello statuto, entro 20 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo contro emissione di ricevuta bancaria. Le imprese consorziate hanno diritto di usufruire dei servizi del Consorzio solo qualora risultino in regola con il versamento delle quote contributive. Decorsi trenta giorni dalle scadenze fissate, in mancanza di regolarizzazione di quanto dovuto saranno adottati dal Consiglio Direttivo i provvedimenti di cui all art. 8 dello statuto.

2 ARTICOLO 3 (Delibera trattative) Fermo restando che, secondo quanto stabilito dall art. 17 dello Statuto, le delibere inerenti l acquisizione di terreni e fabbricati sono di competenza dell Assemblea dei consorziati, la partecipazione alle gare di appalto e le trattative per 1'acquisizione di lavori connessi con l oggetto del Consorzio sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Nella formulazione delle offerte, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi delle proposte di un gruppo di lavoro appositamente incaricato, formato da soci consorziati e/o loro collaboratori. La partecipazione a tali gruppi di lavoro avviene su base volontaria ed è formalizzata mediante una lettera di incarico ai membri che lo costituiscono. La partecipazione alle attività del gruppo di lavoro costituisce titolo di preferenza per l assegnazione dei lavori secondo quanto disposto nel successivo art. 4. I compiti del gruppo di lavoro sono: - effettuare l esame delle gare d'appalto e delle offerte, definire i computi metrici e i capitolati e preventivare i costi; - definire i contratti d'appalto; - valutare gli adempimenti per la partecipazione alle gare d'appalto e per la redazione delle offerte. Nessun compenso è dovuto ai membri costituenti il gruppo di lavoro per le attività svolte. ARTICOLO 4 (Acquisizione e affidamento lavori) Il Consiglio Direttivo provvede all'acquisizione e all'affidamento dei lavori con la seguente procedura: 1. segnalazione alle imprese consorziate dei lavori da eseguire, con assegnazione del termine per la comunicazione di interesse ai predetti lavori e per la trasmissione della migliore offerta per l esecuzione degli stessi; 2. selezione delle imprese interessate, tenendo conto dei seguenti requisiti:

3 a. rilascio di impegno contrattuale preliminare all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del Consiglio Direttivo e inoltro puntuale della propria offerta; b. possesso dell Attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), qualora necessaria alla esecuzione dei lavori; c. giudizio di attuale idoneità in relazione alle caratteristiche tecniche, alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori; d. partecipazione alle azioni di promozione e presentazione delle iniziative che hanno dato luogo all'assunzione dei lavori da parte del Consorzio; e. partecipazione al gruppo di lavoro di cui al precedente articolo formazione della graduatoria tra le imprese selezionate e assegnazione dei lavori, tenendo conto che i requisiti a) e b) e il giudizio sub c) espresso dal Consiglio Direttivo sono considerati indispensabili mentre i requisiti sub d) ed e) vanno considerati titoli preferenziali. L'assegnazione dei lavori sarà effettuata in base alla graduatoria, fermo restando che a parità di requisiti, il Consiglio Direttivo terrà conto del principio di rotazione degli affidamenti tra le imprese consorziate, al fine di realizzare un'equa ripartizione delle opportunità di lavoro; nel caso in cui nessuna impresa consorziata abbia manifestato interesse per l'assegnazione dei lavori segnalati, ovvero le imprese consorziate non siano in possesso dei necessari requisiti, il Consiglio Direttivo ricorrerà alla licitazione privata o alla trattativa privata tra imprese esterne al Consorzio, tenendo conto di imprese in possesso dei requisiti di qualità e affidabilità di riferimento. ARTICOLO 5 (Documentazione) Perché la consorziata possa essere affidataria di commesse, essa è tenuta a produrre a semplice richiesta del Consiglio Direttivo la seguente documentazione aggiornata: attestazioni e certificazioni di qualificazione possedute;

4 copia dell ultimo bilancio approvato e delle relazioni allegate, ovvero, per le imprese minori, copia del conto economico. ARTICOLO 6 (Controlli Adempimenti delle imprese assegnatarie) Per effetto della partecipazione al Consorzio ciascuna impresa, pur conservando la propria autonomia e la propria responsabilità tecnica ed amministrativa, deve accettare la sorveglianza ed i controlli del Consorzio per i lavori dallo stesso procurati o comunque gestiti o concordati. Pertanto, è in facoltà del Consorzio sovrintendere ai lavori assegnati alle imprese, verificandone l'andamento e la conformità ai patti contrattuali a mezzo di personale tecnico anche non dipendente, e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, compresa la revoca dell assegnazione, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell andamento e nell esecuzione dei lavori assunti. La Consorziata è, in ogni caso, tenuta a mallevare il Consorzio da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze. La Consorziata si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque presti attività lavorativa - fra cui i subappaltatori a vario titolo impiegati - la piena e completa osservanza di: 1. tutte le disposizioni vigenti comunque attinenti alla regolare esecuzione dei lavori affidati; 2. tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute e richiamate nei contratti; 3. tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti in base ai contratti collettivi di lavoro vigenti, comprensivo degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali; 4. la normativa contenuta nei provvedimenti legislativi concernenti la sicurezza nei cantieri; 5. la normativa antimafia. La consorziata in particolare: 1. provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare con primaria compagnia e con congruo massimale le attività affidate relativamente alla responsabilità civile per danni ai propri

5 dipendenti o a terzi durante l esecuzione dei lavori assegnati. Qualora il Committente dovesse richiedere la stipulazione delle assicurazioni direttamente da parte del Consorzio, le spese e gli oneri relativi saranno comunque addebitati alle Consorziate in misura proporzionale all importo dei lavori da ciascuna eseguiti. Inoltre, su richiesta del Consorzio, la Consorziata sottoscriverà, in qualità di coobbligata, la polizza assicurativa a favore del Committente; 2. qualora delegata alla conduzione dei lavori, provvederà a tutti gli adempimenti finalizzati al subappalto e si obbliga a non dare corso a contratti di subappalto se non previo ottenimento, da parte della stazione appaltante, delle prescritte autorizzazioni in base alla normativa vigente; 3. accerterà il regolare adempimento delle denunce agli enti previdenziali e assicurativi di competenza dei subappaltatori, nonché l invio della necessaria documentazione prima dell inizio dei lavori. Essa curerà, inoltre, la periodica trasmissione alla Committenza e al Consorzio della documentazione relativa al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi facenti carico ad essa ed ai propri subappaltatori, nonché di quanto altro previsto dalla normativa vigente. Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente articolo rimarrà ad esclusivo carico della Consorziata assegnataria, che terrà indenne il Consorzio da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto degli obblighi di propria competenza. ARTICOLO 7 (Inadempienze e penalità) Le imprese associate sono tenute ad osservare scrupolosamente le norme statutarie e le disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi violazione sarà sottoposta all'esame dei Consiglio Direttivo per i dovuti provvedimenti, che dovranno essere preceduti dalla valutazione delle motivazioni scritte presentate dalle imprese inadempienti. Nella irrogazione delle sanzioni, il Consiglio Direttivo dovrà attenersi al principio della graduazione corrispondente alla gravità della violazione commessa. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

6 1. il richiamo scritto da inviare all'impresa associata e da trasmettere in copia agli altri consorziati; l'impresa assoggettata a tre provvedimenti di richiamo sarà automaticamente soggetta alla sospensione di cui al punto 2; 2. la sospensione, per un periodo variabile da sei mesi a un anno, dall assegnazione dei lavori; 3. la sospensione dei pagamenti in corso fino alla copertura dei danni causati al Consorzio e/o delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio stesso; 4. l addebito delle spese sostenute dal Consorzio o da qualsiasi altra associata, provocate dall'inadempienza dell'impresa soggetta al provvedimento; 5. l esclusione dal Consorzio, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi ed in caso di ricezione di due provvedimenti di sospensione. In ogni caso, il Consiglio Direttivo potrà dare corso a qualsiasi azione di carattere amministrativo o giudiziario ritenga necessaria a tutela dei legittimi interessi del Consorzio. ARTICOLO 8 (Revoca dell assegnazione) L inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, unitamente a quanto più in generale previsto dallo statuto del Consorzio, ovvero da altri regolamenti e/o codici di comportamento, può costituire causa di revoca delle assegnazioni di lavori. Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio Direttivo. Qualora ciò avvenga, ai fini della liquidazione dei lavori eseguiti sarà nominato di comune accordo un perito. In caso di mancato accordo, alla nomina provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo. Il perito nominato dovrà: a. determinare l esatta consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità dei lavori realizzati ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della direzione lavori, verificando la contabilità e apportando le rettifiche di integrazioni che si ritenessero necessarie; b. quantificare gli eventuali oneri per il ripristino dei lavori non conformemente eseguiti;

7 c. valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l esecuzione dei lavori (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.); d. quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere; e. valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per il collaudo dei lavori eseguiti; f. determinare le spese e gli onorari relativi al proprio ufficio. Il perito, quale unico arbitro, giudicherà secondo equità senza formalità di procedura e il suo giudizio farà stato fra le parti. La presente disposizione è da considerarsi clausola compromissoria agli effetti dell articolo 808 del codice di procedura civile. Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico della Consorziata revocata. ARTICOLO 9 (Spese legali) Le Consorziate assegnatarie sono obbligate a rimborsare al Consorzio le spese legali da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative da esso promosse o coltivate in dipendenza dell attività di assunzione di lavori, nonché della loro esecuzione. ARTICOLO 10 (Spese di esercizio del Consorzio) Le spese di esercizio del Consorzio saranno coperte: 1. in via principale, con i contributi da richiedere alle imprese consorziate assegnatarie delle opere acquisite dal Consorzio nel periodo, la cui misura sarà deliberata dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle diverse tipologie di intervento; 2. in via residuale, con i contributi determinati in uguale misura per ciascun consorziato. La misura dei contributi di cui ai precedenti punti dovrà risultare dalla relazione programmatica al bilancio di previsione annualmente predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all approvazione dell Assemblea dei Consorziati entro il termine del 15 dicembre di ciascun esercizio.

8 Le attività specifiche svolte nell esclusivo interesse di uno o più consorziati saranno retribuite secondo quanto previsto con appositi consuntivi. ARTICOLO 11 (Incassi e pagamenti del Consorzio) Gli incassi ed i pagamenti del Consorzio potranno essere effettuati dal Presidente del Consorzio ovvero dal Vicepresidente, rilasciandone ovvero ottenendone quietanza. Per l esecuzione dei pagamenti, essi agiranno con firma libera e disgiunta per importi fino a (diecimila)e con firma abbinata con qualsiasi componente del Consiglio Direttivo per importi superiori. Tale limite potrà essere modificato con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre attribuire a singoli componenti dell organo amministrativo, al direttore generale, a dipendenti del Consorzio il potere di effettuare incassi e pagamenti anche oltre il limite sopra stabilito in relazione a specifiche operazioni e/o categorie di operazioni, determinando le modalità e i limiti di esercizio della delega. ARTICOLO 12 (Garanzie) Tutte le eventuali garanzie che il Consorzio fosse tenuto a prestare a favore della parte committente in conseguenza dell'assunzione di un determinato affare saranno trasferite mediante idonei strumenti operativi alle imprese assegnatarie dei lavori, in proporzione all'ammontare degli stessi e saranno previamente comunicate unitamente agli oneri contributivi di cui all'art. 10, punto 1. ARTICOLO 13 (Clausola arbitrale) Negli impegni contrattuali preliminari con le imprese concorrenti alle assegnazioni dovrà essere inserita apposita clausola arbitrale, oltre alla specificazione delle garanzie del caso richieste dal Consiglio Direttivo in relazione alla natura del lavoro da eseguire. ARTICOLO 14

9 (Riservatezza) I componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti del Consorzio sono tenuti al segreto d ufficio relativamente alle informazioni riservate ricevute dalle consorziate. ARTICOLO 15 (Dipendenti del Consorzio) Le Consorziate si impegnano a non assumere personale dipendente del Consorzio se non trascorso un anno dalla cessazione del rapporto d impiego, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 16 (Controversie) La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di applicazione del presente regolamento sarà regolata in base all art. 27 dello statuto. Treviglio, 21 maggio 2010 Il Presidente (arch. Ezio BORDONI)

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