REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO
|
|
- Angela Valentini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO Art. 1 SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE Il presente disciplinare s applica a tutti i dipendenti del Comune di Greccio appartenenti alle categorie A, B,C, D del nuovo ordinamento professionale del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o part-time e a tempo determinato. Art. 2 FONTI NORMATIVE Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001, così come da ultimo modificate dal D.Lgs. 150/09, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni Enti Locali e dalle norme del presente regolamento. Le disposizioni dell art.55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) del D.Lgs 165/01, così come da ultimo modificate dal D,Lgs 150/09 e di quelli seguenti, fino all art.55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Rimane ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile; ai rapporti di lavoro si applica l articolo 2106 del codice civile. Art. 3 DOVERI DEL DIPENDENTE 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l Amministrazione e i cittadini. In tale specifico contesto, tenuto conto dell esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell amministrazione nonché attuare le disposizioni dell amministrazione in ordine al D.P.R. 445/2000 in tema di auto certificazione; e) rispettare l orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l autorizzazione dei soggetti abilitati a rilasciarla;
2 f) durante l orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerenti l espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l ordine quando l atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell attività del personale sotto-ordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; m) non valersi di quanto è di proprietà dell Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l accesso ai locali dell Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; p) comunicare all Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; r) astenersi dal partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri. Art.4 SANZIONI DISCIPLINARI 1. Fatto salvo quanto introdotto dal Capo V dei D.Lgs 150/09 la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni sono stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il dipendente che viola i doveri di ufficio è soggetto, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni: SANZIONI MENO GRAVI rimprovero verbale rimprovero scritto (censura) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. SANZIONI PIU GRAVI sospensione dal lavoro e dalla retribuzione superiore ai dieci giorni. licenziamento con preavviso licenziamento senza preavviso 2. Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nel CCNL Regioni Enti Locali vigente.
3 Art. 5 FATTISPECIE DI SANZIONI INTRODOTTE CON D. LGS. 150/ Si applica il licenziamento disciplinare con preavviso nei seguenti casi: a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall amministrazione; b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall amministrazione per motivate esigenze di servizio; c) valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione. 2. Si applica il licenziamento senza preavviso per: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; c) reiterazione nell ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell onore e della dignità personale altrui; d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l estinzione, comunque denominata, del r apporto di lavoro. 3. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi per: a) condotte pregiudizievoli per aver provocato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. 4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni per: a) coloro che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti. 5. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi e della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione per: a) mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare, dovuti all omissione o al ritardo da parte del dirigente, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento. b) ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 6. Si applica il collocamento in disponibilità: a) in tutti i casi in cui il lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall amministrazione ai sensi
4 delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Art. 6 Forme e termini dei procedimento 1. Per le infrazioni di minor gravità per cui è prevista la sanzione dei rimprovero verbale, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni contrattuali che prevedono che la sanzione possa essere irrogata senza la preventiva contestazione di addebito. La sanzione deve comunque essere formalizzata attraverso un verbale sottoscritto dal dipendente,. 2. Per le infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare, si svolge secondo le seguenti disposizioni:. Il Responsabile del settore facente funzioni dirigenziali in cui il dipendente lavora, anche posizione dì comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari,di cui all art. 2, superiori al rimprovero verbale, entro e non oltre venti giorni contesta per iscritto l addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni; entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l esercizio della sua difesa; dopo l espletamento dell eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 3. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo fermo quanto stabilito dall art comma 5 lettera a) comporta, per l amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall esercizio dei diritto dì difesa. 5. Se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui ai commi i e 2, il Responsabile del Settore trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia dei fatto, all Ufficio Competente per i Procedimenti disciplinari dandone contestuale comunicazione all interessato. 6. Ogni comunicazione al dipendente, nell ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. II dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori dei procedimento. È esclusa l applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presénte articolo.
5 Art. 7 COMPETENZE DEI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. L ufficio competente ad irrogare le sanzioni di cui all art. 4, fino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, secondo le forme e i termini di cui all art. 6, è il Responsabile del Settore in cui lavora il dipendente 2. Per i responsabili di Settore, l ufficio competente ad irrogare le sanzioni di cui agli artt. 4 e 5, fino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, secondo le forme e i termini di cui all art. 6, è il Segretario Comunale. Al termine dei procedimento di competenza del Responsabile del Settore lo stesso provvede al trasferimento di tutti gli atti istruttori al I Settore, per l inserimento e la registrazione degli stessi nel fascicolo cartaceo ed informatico del dipendente. Art.8 COMPETENZE DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1. L ufficio competente per i procedimenti disciplinari, è individuato nel Servizio Gestione del Personale ed è composto dal Segretario Comunale. 2. L ufficio è competente in tutti i casi in cui la sanzione da applicare sia superiore a quella della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni o nei casi in cui il responsabile di servizio non abbia la qualifica dirigenziale. L Ufficio procede, su segnalazione dei singoli responsabili di settore, come indicato nell art. 6, alla contestazione dell addebito al dipendente, alla convocazione per il contraddittorio a sua difesa, all istruttoria e alla conclusione dei procedimento, con applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti all art. 6. Il termine per la contestazione dell addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi dell art. 6 ovvero dalla data nella quale l ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell infrazione, mentre la decorrenza dei termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile del settore in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente articolo comporta,per l amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero per il dipendente dall esercizio del diritto di difesa. 3. L Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, oltre alle competenze proprie per le infrazioni con sanzioni superiori alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, fornisce un supporto tecnico e giuridico alle strutture dell Ente, affiancando, se richiesto, i singoli responsabili del settore nell espletamento delle procedure di loro competenza. Art. 9 RISERVATEZZA DEGLI ATTI Per tutti gli atti formali, in partenza o in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si utilizza un protocollo generale riservato, garantendo la massima discrezione.
6 Art.10 SOSPENSIONE CAUTELARE La sospensione cautelare dall impiego in corso di procedimento disciplinare e in caso di pendenza dì un procedimento penale è disciplinata dai contratti nazionali collettivi di lavoro del comparto Regioni Enti Locali vigenti nel tempo. La sospensione è disposta dal Segretario comunale se trattasi dì personale responsabile di area facente funzioni dirigenziali e dal Responsabile del settore per i procedimenti disciplinari in tutti gli altri casi. Art. 11 IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI Le controversie relative ai procedimenti disciplinari sono devolute al Giudice Ordinario, ai sensi dell art. 63 dei D.lgs. 165/01, previo esperimento dei tentativo di Conciliazione previsto dall art. 66 del D.Lgs 165/01 davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro. Art. 12 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 1. Nel caso di commissioni in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l Ente, per il tramite dei responsabili dì settore inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all articolo 55-bis del D.Lgs 165/01, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per ie infrazioni di maggiore gravità, di cui all articolo 55-bis, comma 1, dei D.Lgs 165/01 secondo periodo, l ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all esito dell istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti dei dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l irrogazione di una sanzione e, successivamente, ìl procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro ii termine di decadenza di sei mesi dall irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l atto conclusivo in relazione all esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all esito dei giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni
7 dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell addebito da parte dell autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell articolo 653, commi i ed 1-bis, dei codice di procedura penale. Art. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Dall entrata in vigore delle clausole di diritto privato dei presente disciplinare reso esecutivo con formale delibera di Giunta - ai sensi dell art. 72 commi 3,4,5 dei D.Lgs. n.165/2001- sono abrogate tutte le sanzioni disciplinari incompatibili con le disposizioni del decreto citato. Art. 14 ENTRATA IN VIGORE Le clausole dei presente disciplinare entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione della delibera di Giunta che le rende esecutive e dalla stessa data cessano di produrre effetti le disposizioni precedenti.
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE REGIONE FVG-ENTI LOCALI
AI SENSI DELL ART. 55, COMMA 2 DEL D.LGS. N. SI PUBBLICA IL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO. LA PUBBLICAZIONE EQUIVALE A TUTTI GLI EFFETTI ALL AFFISSIONE ALL INGRESSO DELLA SEDE DI LAVORO.
DettagliREGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Direzione per la gestione amministrativa del personale Area personale tecnico amministrativo Settore affari generali Riferimenti normativi e contrattuali: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Artt.
Dettagli2 Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. 1 Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e
DettagliREGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
DettagliCodice Disciplinare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione
Codice Disciplinare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione In base a quanto previsto dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, è pubblicato il nuovo Codice Disciplinare di cui all art. 3 del CCNL 11/04/2008,
DettagliTABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI DISCIPLINARI
TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI DISCIPLINARI La tabella che segue riporta le fattispecie disciplinari previste dall ultimo CCNL sulle quali vengono innestate le modifiche del apportate dal D.Lgs. 27.10.2009,
DettagliTABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI (Aggiornata con il D. Lgs. 150/2009)
TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI (Aggiornata con il D. Lgs. 150/2009) Riferimenti Fattispecie Disciplinari Sanzioni Art 3 comma 4 Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
DettagliDisposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,
DettagliLE SANZIONI COMPORTAMENTO SANZIONATO NORME RIMPROVERO VERBALE SCRITTO MULTA DI IMPORTO MASSIMO PARI A 4 ORE DELLA RETRIBUZIONE
TABELLA DI SINTESI E RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DALL ART. 3 DEL CCNL 11.8.2008 E DAL D.LGS. COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 150/2009 LE SANZIONI COMPORTAMENTO SANZIONATO NORME RIMPROVERO
Dettagli2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
54. Codice di comportamento. 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti
DettagliCOMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE (Art. 3 CCNL dell 11/4/2008 integrato con le disposizioni del D.lgs n. 150 del 27.10.2009) FONTE FATTISPECIE
Dettaglib) condotta, nell ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
INFRAZIONI SANZIONI NORME DI RIFERIMENTO a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell orario di lavoro; b) condotta, nell ambiente di lavoro, non conforme
DettagliUFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (ALLEGATO A) CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE
UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Servizio Risorse Umane (ALLEGATO A) CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE FONTE FATTISPECIE DISCIPLINARI
DettagliFLUSSO PROCEDURALE DELL UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
FLUSSO PROCEDURALE DELL UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1 RESPONSABILITA DISCIPLINARE - OBBLIGHI DEI DIPENDENTI CCNL 6.7.1995 art. 23 (modificato dall art. 23 del CCNL 22.1.2004) integrato dall
DettagliNuovo Codice disciplinare Coordinato col Decreto attuativo Brunetta
Nuovo Codice disciplinare Coordinato col Decreto attuativo Brunetta Fonte Fattispecie Disciplinari Sanzioni Abrogazioni per incompatibilità CCNL in vigore Art 3 comma 4 CCNL 11/4/2008 a) Inosservanza delle
DettagliREGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
COMUNE DI ZUMPANO PROVINCIA DI COSENZA Piazza S. Giorgio, 2 Cap. 87040 Tel. 0984-788333/4 Fax 0984-788251 Email: comune@comunedizumpano.it REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE TITOLO I Disposizioni
DettagliCodice disciplinare. Lettura coordinata dell art. 3 CCNL 11/4/2008 con gli art. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001
Codice disciplinare Lettura coordinata dell art. 3 CCNL 11/4/2008 con gli art. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
DettagliAnalisi della legge 15/2009 e del D.Lgs 150/2009
Analisi della legge 15/2009 e del D.Lgs 150/2009 Delega al Governo finalizzata all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
DettagliAllegato n. 1 Delibera n. 914 del 23/12/2015
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AREA COMPARTO SANITÁ, AREA DIRIGENZA MEDICO- VETERINARIA E AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
DettagliNorme disciplinari e contenzioso nella scuola Cosa cambia per il personale della scuola dopo l entrata in vigore del DLgs n. 150 del 27 ottobre 2009
Norme disciplinari e contenzioso nella scuola Cosa cambia per il personale della scuola dopo l entrata in vigore del DLgs n. 150 del 27 ottobre 2009 Scheda di approfondimento sulla Riforma della pubblica
DettagliL importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell azienda o ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 5.
15 novembre 2009 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall art.55
DettagliREGOLAMENTO PER L IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
REGOLAMENTO PER L IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA (Approvato con provvedimento deliberativo n. 757 del 24.06.2010)
DettagliIL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE COSA CAMBIA CON LA RIFORMA PREVISTA NEL D.LGS DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009. L OBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE La pubblicazione sul sito istituzionale
DettagliCOMUNE DI BICCARI Provincia di Foggia
COMUNE DI BICCARI Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 17/11/2011 ad integrazione del vigente Regolamento sull Ordinamento
DettagliCodice disciplinare Comparto
Codice disciplinare Comparto 15 novembre 2009 integrato a seguito dell entrata in vigore del Dlgs nr. 150 del 27 ottobre 2009 - attuazione della Legge 4 marzo 2009, nr. 15, in materia di ottimizzazione
DettagliAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA G. CHIABÀ SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA G. CHIABÀ SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE DELL AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
DettagliREGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Allegato E - Regolamento comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione organica Norme di accesso REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con deliberazione G.C. n.
DettagliComune di CISANO SUL NEVA Provincia di Savona
Comune di CISANO SUL NEVA Provincia di Savona REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Contenuto del regolamento e attribuzioni)
DettagliDecreto legislativo 150/2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254 31-10-2009
Decreto legislativo 150/2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254 31-10-2009 Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare 1. Dopo l articolo 55
DettagliEstratto d.lgs. 150/2009, capo V
Estratto d.lgs. 150/2009, capo V Capo V del decreto legislativo 150/2009 - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici Art. 67 Oggetto e finalità In attuazione dell'articolo 7 della
DettagliComune di Chieri. Articolo 3 Codice disciplinare 1
Codice disciplinare per il personale non avente qualifica dirigenziale (art. 3 del CCNL 11.04.2008 e artt. 55 e 55 bis - septies del D. Lgs. 165/2001 come modificati dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs. 150/2009).
DettagliREGOLAMENTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO E SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE E DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
COMUNE DI FONTE NUOVA REGOLAMENTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO E SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE E DI QUALIFICA DIRIGENZIALE (CC.NN.LL. Personale del 6.7.1995 22.1.2004
DettagliCOMUNE DI CEFALA DIANA PROV. DI PALERMO
COMUNE DI CEFALA DIANA PROV. DI PALERMO CODICE DISCIPLINARE FONTE TIPOLOGIA DI INFRAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI 4, CCNL 5, CCNL a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
DettagliCODICE DISCIPLINARE. Segretario Comunale
CODICE DISCIPLINARE Segretario Comunale CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 Art. 5
DettagliCodice disciplinare (art. 3 CCNL del 11/04/2008 integrato e modificato dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150)
Codice disciplinare (art. 3 CCNL del 11/04/2008 integrato e modificato dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150) 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
Dettaglia) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell orario di lavoro; b) condotta non conforme ai
Codice disciplinare (art. 16 del C.C.R.L. del personale del comparto unico - area Enti Locali quadriennio normativo 2002 2005) integrato con le disposizioni del d.l.vo 150 del 27.10.2009 (le integrazioni
DettagliForme e termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego
Forme e termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego La riforma Brunetta, introdotta dal D.Lgs. 150/09, ha modificato profondamente il sistema disciplinare nel pubblico impiego, intervenendo
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Comuni di ARQUA PETRARCA-BAONE-CINTO EUGANEO REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI DELL UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DettagliCODICE DISCIPLINARE IN VIGORE DAL 15 NOVEMBRE 2009 RECEPIMENTO D. LGS 150/2009
CODICE DISCIPLINARE IN VIGORE DAL 15 NOVEMBRE 2009 RECEPIMENTO D. LGS 150/2009 A seguito dell entrata in vigore, del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
DettagliNuovo codice disciplinare per il personale non avente qualifica dirigenziale
Nuovo codice disciplinare per il personale non avente qualifica dirigenziale SANZIONI FONTI FATTISPECIE DISCIPLINARI rimprovero verbale rimprovero scritto multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
DettagliI soggetti della contrattazione collettiva/i
La contrattazione collettiva I soggetti della contrattazione collettiva/i ARAN: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni L ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico.
DettagliIl sistema sanzionatorio: tipologie di infrazioni e sanzioni previste dal CCNL Comparto Sanità
Il sistema sanzionatorio: tipologie di infrazioni e sanzioni previste dal CCNL Comparto Sanità IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:QUADRO SANZIONATORIO IL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RESPONSABILITA
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI VALLE AGRICOLA
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI VALLE AGRICOLA ( Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 6/11/2015) Art. 1 Oggetto del regolamento- Ufficio per I procedimenti
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
CITTA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con Delibera di G.M. n. 5 del 21.01.2014. 1 REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
DettagliNuovo codice disciplinare per dirigenti scolastici
Nuovo codice disciplinare per dirigenti scolastici Il 21 ottobre il Miur ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice disciplinare per i dirigenti scolastici, di cui all art. 16 del CCNL relativo
DettagliCOMUNE DI CASSAGO BRIANZA PROVINCIA DI LECCO CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIPENDENTE
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA PROVINCIA DI LECCO CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIPENDENTE Art. 1 Criteri, gradualità delle sanzioni e recidiva ( Art. 3, commi 1,2, e 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 ) 1.
DettagliRegolamento per i Procedimenti Disciplinari ASL 4 Lanusei
INDICE 1.0 Premessa 2 2.0 4 2.1 5 2.2 5 2.3 5 2.4 6 2.5 13 3.0 13 3.1 13 3.2 14 3.3 14 3.4 15 4.0 16 5.0 16 5.1 16 5.2 17 6.0 19 7.0 21 7.1 21 7.2 21 8.0 22 8.1 22 8.2 22 All. 1 24 All. 2 38 All. 3 39
DettagliCamera di Commercio di Pistoia. Codice disciplinare personale non dirigente
Camera di Commercio di Pistoia Codice disciplinare personale non dirigente CODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE (articolo 3 del CCNL 11.04.2008 integrato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 27
DettagliArt. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare. 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare).
DettagliCOMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI APPROVATO CON DEL. G.C.. N. 288/2010 MODIFICATO con Del. C.P. n. 78/2011 INDICE : Articolo 1 - Contenuto
DettagliPROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Pagina: 1 di 6 UNITÀ - NOME FIRMA DATA PREPARATO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO SDG Manuela Di Dio PCF Bruno Tribioli GRU Guido Rossetti SDG - Luciana Cecchetti Direttore Generale Luigi De Magistris
DettagliIl potere disciplinare del datore di lavoro pubblico
Prof. Avv. Sandro Mainardi Università degli Studi di Bologna La Terza Riforma del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni Il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico Una profonda revisione, mediante
DettagliART OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi
DettagliCODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO REGIONI E ENTI LOCALI
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO REGIONI E ENTI LOCALI Ai sensi dell articolo 55, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 la pubblicazione sul sito istituzionale dell amministrazione del codice
DettagliAi Dirigenti Scolastici del Veneto Loro Sedi
Prot.MIUR/A00DRVE/Uff.I/6102/A2a Venezia, 9.6.2010 Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali del Veneto Loro Sedi Ai Dirigenti Scolastici del Veneto Loro Sedi OGGETTO: procedimenti disciplinari e responsabilità
DettagliAssociazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
Sunto tratto dal convegno "Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego e la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente" del 26.6.2013 tenutosi a Verona promosso da AVAG Associazione Veronese
DettagliSETTORE AA.LL. e ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PER I
SETTORE AA.LL. e ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PER I Deliberazione di Giunta Provinciale n.7 del 08.01.2013 1 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Quadro normativo Articolo 2 - Contenuto del
DettagliCODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE
CODICE DISCIPLINARE PERSONALE NON DIRIGENTE (CCNL 11.04.2008 integrato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150) 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
DettagliCODICE DISCIPLINARE PERSONALE COMPARTO SANITA
CODICE DISCIPLINARE PERSONALE COMPARTO SANITA Riferimenti normativi: -art. 13,comma 10 del CCNL del Comparto del Personale del S.S.N. 2002-2005 del 19.4.04 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte
DettagliCOMUNE DI MONTELEPRE
COMUNE DI MONTELEPRE Provincia di Palermo CODICE DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ex art. 3 del C.C.N.L 11/04/2008 integrato con le indicazioni delle infrazioni
DettagliCOMUNE DI BOMPENSIERE
COMUNE DI BOMPENSIERE (Provincia di Caltanissetta) Regolamento Comunale per i procedimenti disciplinari. Approvato con delibera di Giunta Municipale n. del I N D I C E Art. 1 - Oggetto e contenuto della
DettagliCittà di Licata REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE DIPENDENTE
Città di Licata REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE DIPENDENTE INDICE CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 FONTI NORMATIVE E CONTENUTO
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 CAPO V. Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. Art. 67. Oggetto e finalità
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 CAPO V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici Art. 67. Oggetto e finalità 1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009,
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DELL AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA CAPO I
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DELL AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA CAPO I Art. 1 - NORMA GENERALE Il presente regolamento dispone sulla responsabilità
DettagliCodice Disciplinare Art. 3 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali dell 11 aprile 2008
Codice Disciplinare Art. 3 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali dell 11 aprile 2008 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
DettagliAZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA
AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA Regolamento Procedimenti Disciplinari Approvato con Delibera n. 23 del 19.12.2012 Rev. 0.0 14/12/2016 1 INDICE TIT. I PRINCÌPI E DISCIPLINA GENERALE ART. 1 -
DettagliCODICE DISCIPLINARE DIPENDENTI. Fattispecie Disciplinari
CODICE DISCIPLINARE DIPENDENTI Fonte ed Organo competente ad erogare la sanzione Fattispecie Disciplinari Sanzioni a) Inosservanza delle disposizioni di servizio (...); Art 3 comma 4 CCNL b) condotta non
DettagliLa contestazione degli addebiti
Il procedimento disciplinare come normato dal decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, dalle disposizioni contrattuali e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La procedura dr.ssa Federica
DettagliCOMUNE DI NOVARA CODICE DISCIPLINARE. OGGETTO E FINALITA (Art. 67 D.Lgs. 150/09)
COMUNE DI NOVARA CODICE DISCIPLINARE OGGETTO E FINALITA (Art. 67 D.Lgs. 150/09) 1. In attuazione dell art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia
DettagliMODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 SISTEMA DISCIPLINARE Rev. 00 del 13.03.2012 Pagina 1 di 6 Indice 1. I PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE... 3
DettagliCOMUNE DI VARESE LIGURE
COMUNE DI VARESE LIGURE PROVINCIA DI LA SPEZIA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPETENZE E PROCEDURE DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CONTENUTO 1. Le presenti norma, adottate ai sensi dell art. 59, comma 4, del
DettagliArticoli 23, 24 e 26 del C.C.N.L. 6/7/1995, come modificati dal C.C.N.L. 22/1/2004 Per quanto ancora applicabile dopo il D.Lgs. n.
Articoli 23, 24 e 26 del C.C.N.L. 6/7/1995, come modificati dal C.C.N.L. 22/1/2004 Per quanto ancora applicabile dopo il D.Lgs. n. 150/2009 Art. 23 Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la
DettagliUfficio unico per i Procedimenti Disciplinari
ALLEGATO 4) al Regolamento per i procedimenti disciplinari per i dipendenti dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese Ufficio unico per i Procedimenti Disciplinari TABELLA SINTETICA INFRAZIONI DISCIPLINARI
DettagliCONVENZIONE UFFICIO UNICO PERSONALE
CONVENZIONE UFFICIO UNICO PERSONALE (Comuni convenzionati Castel Frentano Mozzagrogna Paglieta Treglio) Ente capofila Comune di Castel Frentano Corso Roma n.25 66032 Castel Frentano (CH) Codice fiscale
DettagliCODICE DISCIPLINARE. Premessa
CODICE DISCIPLINARE Premessa Il presente regolamento si applica ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compresi i dirigenti limitatamente alle specifiche disposizioni
DettagliPROCEDIMENTO DISCIPLINARE. ancora.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ancora. D.Lgs 150/09 e Codice disciplinare! Modifiche all art. 55 del D.Lgs 165/01:! Pubblicità necessaria del codice disciplinare realizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale
DettagliArt. 7 Obblighi del dirigente
Art. 7 Obblighi del dirigente 1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità
DettagliRegolamento. per la gestione dei procedimenti disciplinari. Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 10 febbraio 2015
web www.comune.sassano.sa.it e mail info@comune.sassano.sa.it Via Croce - 84038 0975-78809/78849 0975/518946 Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari Approvato con delibera della Giunta
DettagliCodice disciplinare (Art. 3 CCNL del 11/04/2008) integrato con le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009
Codice disciplinare (Art. 3 CCNL del 11/04/2008) integrato con le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 Le disposizioni del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 sono evidenziate in grassetto nel testo
DettagliAran Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Art. 8 Codice disciplinare 1. Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti
DettagliCODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione
Dettaglid iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2208 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365) approvato dalla Camera dei deputati il
DettagliLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE
LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE ASSOARPA - BOLOGNA 9 GIUGNO 2010 A cura di Alberto Manfredi Selvaggi Direttore Amministrativo ARPA Molise 1 D. LGS. 150/09 RIFORMA BRUNETTA SANZIONI CONSERVATIVE
DettagliCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE CODICE DISCIPLINARE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE CODICE DISCIPLINARE Articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto delle regioni e delle
DettagliART. 69 DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009
CODICE DISCIPLINARE ART. 3 CODICE DISCIPLINARE - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DELL 11 APRILE 2008. Le disposizioni di cui
DettagliLa responsabilitàdisciplinare dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (anche alla luce del decreto legge n.
Pietro Barrera Percorso formativo per il Comune di Cerveteri 21 giugno 2010 La responsabilitàdisciplinare dei dipendenti pubblici dopo il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (anche alla luce del decreto legge
DettagliCODICE DISCIPLINARE. Premessa
CODICE DISCIPLINARE Premessa Allegato A Il presente regolamento si applica ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compresi i dirigenti limitatamente alle specifiche
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
104 REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.45 Reg./47 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 22/02/2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N 176 Reg./189
DettagliSistema Disciplinare
1 INDICE Premessa... 3 I principali riferimenti normativi nel Sistema Disciplinare... 3 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti... 4 Misure nei confronti dei dirigenti... 5 Misure nei confronti
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE DELL ART. 28 DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE DELL ART. 28 DEL CCNL DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOTTOSCRITTO IL 17 OTTOBRE
DettagliAZIENDA SANITARIA DI NUORO. REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Allegato alla deliberazione n. 56 del 2014
AZIENDA SANITARIA DI NUORO REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Allegato alla deliberazione n. 56 del 2014 ART. 1 Fonti normative Il presente Regolamento ha per oggetto gli obblighi del dipendente,
DettagliCODICE DISCIPLINARE (articolo 3 del CCNL 11 aprile 2008, come integrato dagli artt. 55-bis, 55-quater e 55-sexies del D.Lgs.
COMUNE DI TORINO DI SANGRO PROVINCIA CHIETI CODICE DISCIPLINARE (articolo 3 del CCNL 11 aprile 2008, come integrato dagli artt. 55-bis, 55-quater e 55-sexies del D.Lgs. 165/2001) Al Codice disciplinare
DettagliNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. Testo coordinato ed aggiornato
DettagliCODICE DISCIPLINARE. Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
CODICE DISCIPLINARE D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
DettagliSANZIONI DISCIPLINARI (ART. 25 C.C.N.L. 22.1.2004 CODICE DISCIPLINARE - INTEGRATO DAL D.L.GS 150/2009 DI MODIFICA DEL D.L.GS.
SANZIONI DISCIPLINARI (ART. 25 C.C.N.L. 22.1.2004 CODICE DISCIPLINARE - INTEGRATO DAL D.L.GS 150/2009 DI MODIFICA DEL D.L.GS. 165/2001) Ai sensi dell art. 24 del CCNL 2004 la violazione da parte dei lavoratori,
DettagliSANZIONI DISCIPLINARI TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE PER GLI ENTI LOCALI
modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2009 (Riforma del Pubblico Impiego) è necessario dividere da previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: sei mesi; una parte
DettagliDecreto Legislativo 30 marzo 2001, n Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TESTO VIGENTE
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TESTO VIGENTE Come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,
DettagliCODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA Art. 3 CCNL 11/4/2008 (testo aggiornato con le modifiche introdotte dagli artt. 68 e 69 del
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
COMUNE DI CERVETERI Provincia di Roma ALLEGATO A) REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 15/11/2012 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Articolo
Dettagli