Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Auto EDIZIONE ASA 4-3

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1 Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Auto EDIZIONE ASA 4-3

2 Definizioni Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del ; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall assicurato. Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'impresa per il funzionamento delle garanzie d assistenza. Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il contraente o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dall Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

3 Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte. Massimale: limite economico massimo entro il quale l Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del emessa dall Impresa. Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri. Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni. Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d onda. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili. Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

4 NORME GENERALI Articolo 1 Decorrenza del contratto A condizione che sia stato pagato il, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti. Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni: la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa; le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010). In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per un ulteriore anno (12 mesi continuativi). La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale non si considera mai inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi); anche in questo caso, il tacito rinnovo può essere evitato mediante disdetta del contratto. Articolo 2 - Pagamento del Il o a prima rata di si pagano alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alle relative scadenze e la garanzia ha effetto alle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Il, salvo i casi di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di frazionamento del può essere prevista un addizionale nella misura indicata nel contratto. Il pagamento deve essere effettuato all Agenzia alla quale è assegnato il contratto, autorizzata al rilascio del certificato e contrassegno, o all Impresa. Il rilascio del duplicato dei documenti assicurativi è previsto nei seguenti casi: smarrimento o sottrazione: il contraente deve presentare un autocertificazione di quanto accaduto altri casi: il contraente deve restituire i documenti precedentemente ricevuti e non più utilizzabili. Articolo 3 Rinnovo del contratto 3a. Senza adeguamento del se l Impresa rinnova il contratto ferme restando sia le condizioni di polizza, sia di, ad esclusione della variazione di derivante dall evoluzione delle classi di merito, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 gg prima della scadenza, il contratto si rinnova per una durata pari ad un anno e così successivamente. In tal caso sarà applicato a favore dell Assicurato il termine di tolleranza di 15 gg previsto dall articolo comma del codice civile. 3b. Con adeguamento del se l Impresa rinnova il contratto ferme le condizioni di polizza, ma con variazione di in aumento rispetto a quanto in precedenza convenuto, ad esclusione della variazione di derivante dall evoluzione delle classi di merito, il Contraente, recatosi in Agenzia e presa visione del nuovo, potrà decidere di accettare o rifiutare il rinnovo e, in quest ultima eventualità, senza l obbligo di inoltrare disdetta all Impresa. Il nuovo proposto dall Impresa si intenderà accettato a fronte del pagamento del medesimo da parte del Contraente, contro il rilascio di quietanza e del relativo certificato-contrassegno. Se invece il Contraente rifiuta il nuovo, o non si presenta in Agenzia per il rinnovo, sempreché non abbia inoltrato disdetta, l Impresa manterrà operanti le garanzie prestate con il contratto in essere fino alla decorrenza della nuova polizza stipulata presso altra Compagnia e comunque non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Articolo 4 - Vendita e consegna in conto vendita del veicolo La vendita del veicolo, o la sua consegna in conto vendita determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti: a) Sostituzione con altro veicolo Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso: è necessario restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita; se ciò comporta una variazione del, si procede al conguaglio. b) Cessione del contratto Se la vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente deve comunicarlo immediatamente all Impresa, la quale, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, prende atto della cessione mediante emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti assicurativi. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione all Impresa della cessione del contratto. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di si procede al conguaglio.

5 Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, l impresa non rilascia l attestazione dello stato del rischio e per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto. L Impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio. c) Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo La polizza si risolve con rimborso del netto corrisposto e non usufruito dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, copia dell atto di vendita, o altro documento di prova dell avvenuta consegna in conto vendita. Se la vendita o la documentata consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso è calcolato dalla data di effetto della sospensione e comprende, se pagata, l integrazione del richiesta al momento della sospensione. In tutti i casi l impresa non restituisce la maggiorazione di richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. Articolo 5 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo Il contraente deve comunicare all'impresa il furto o la rapina del veicolo, consegnando copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del RCA netto corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo. Articolo 6 - Demolizione del veicolo Il contraente deve comunicare all Impresa la demolizione del veicolo consegnando copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente deve contestualmente restituire anche i documenti assicurativi del veicolo demolito; in questo caso può richiedere: di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo; la risoluzione del contratto e il rimborso del netto dal giorno di restituzione dei documenti sopra indicati. Se la demolizione è successiva alla sospensione del contratto, il rimborso è calcolato dalla data di effetto della sospensione e comprende, se pagata, l integrazione del richiesta al momento della sospensione. L Impresa non restituisce la maggiorazione di richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. Articolo 7 - Distruzione o esportazione definitiva del veicolo Il contraente deve comunicare all'impresa la cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, consegnando attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Il contraente deve contestualmente restituire anche i documenti assicurativi del veicolo distrutto o esportato; in questo caso può richiedere: di rendere valida la polizza del veicolo distrutto o esportato per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo; la risoluzione del contratto e il rimborso del netto dal giorno di restituzione dei documenti sopra indicati. Se la distruzione, o l esportazione è successiva alla sospensione del contratto, la restituzione del è calcolata dalla data di effetto della sospensione e comprende, se pagata, l integrazione del richiesta al momento della sospensione. L Impresa non restituisce la maggiorazione di richiesta per i contratti di durata inferiore all anno. Articolo 8 - Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto a) Sospensione Il contraente può richiedere la sospensione dell assicurazione restituendo all'impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde. La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con pagato deve avere una residua durata di almeno 90 giorni; se la durata è inferiore deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 90 giorni. Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 90 giorni, rimane anche sospeso e non ha effetti: il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di in relazione al verificarsi o meno di sinistri; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Per tali contratti, l Impresa rilascerà l attestato di rischio in occasione della prima scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se la sospensione è durata meno di 90 giorni non si procede né alla proroga della scadenza, né al rimborso del pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione. La sospensione non è prevista per: i contratti di durata inferiore all'anno, i ciclomotori, contratti amministrati a libro matricola o a seguito di furto del veicolo. b) Riattivazione La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente, per lo stesso o altro veicolo, senza modifica del proprietario e prevede: l'emissione di nuovi documenti contrattuali; la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a 90 giorni. Al momento della riattivazione il calcolo del viene determinato tenendo conto: della tariffa in vigore alla data dell ultima sospensione; del conteggio, a favore del contraente, del rateo di pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

6 Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il pagato non viene restituito. Tuttavia, in caso di mancata riattivazione entro l anno, la validità dell attestazione dello stato del rischio, relativa all ultimo periodo di osservazione completato, è fissata in 5 anni dal suo rilascio. Articolo 9 - Estensione territoriale Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'unione Europea, per il territorio della Norvegia, dell'islanda, del Principato di Monaco, Principato di Andorra, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L'Impresa procede al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro. La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, se la scadenza del documento coincide con quella del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il o la rata di e trovi applicazione l'articolo 1901, 2 comma, Codice Civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del o delle rate di successive. Se la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'impresa. In caso contrario l'impresa esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Articolo 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento del rischio Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione del rischio si applicano gli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Articolo 11 Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto, Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza, o sede legale del Contraente. Articolo 12 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTO Articolo 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. Pertanto, si impegna a corrispondere, entro i limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni, interessi e spese compresi, involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private Riguardo alle autovetture, l Impresa copre anche la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato, per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati durante la circolazione del veicolo e non compresi nelle coperture previste dall assicurazione obbligatoria. Non sono assicurati: i rischi della responsabilità per i danni causati all interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell Autorità competente; nel caso tale autorizzazione sia presente il massimale per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli sia superiore a , la garanzia, all interno di tali aree, si intenderà comunque prestata entro tale importo; i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare della gara. Articolo 2 Forme di copertura Riguardo ad autovetture, autocaravan, camper e motocicli, l assicurato, se persona fisica, sceglie la forma di copertura RCA fra le seguenti opzioni a seconda delle caratteristiche del conducente: 1. GUIDA LIBERA (valida per autovetture, autocaravan/camper e motocicli ad uso privato esclusa la locazione) La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età. 2. GUIDA ESCLUSIVA (valida per autocaravan/camper e motocicli ad uso privato esclusa la locazione)

7 La polizza è stipulata nella forma GUIDA ESCLUSIVA : alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o, se il proprietario ha un età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente. 3. GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, autocaravan/camper e motocicli ad uso privato esclusa la locazione) La polizza è stipulata nella forma GUIDA ESPERTA : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti. La forma di guida prescelta deve essere espressamente richiamata sul contratto; in mancanza di tale richiamo, la copertura RCA si intende pienamente operante a prescindere dal conducente del veicolo al momento del sinistro. Per i contratti a fronte dei quali è stata prescelta la forma GUIDA ESPERTA o GUIDA ESCLUSIVA, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l Impresa esercita il diritto di rivalsa (articolo 3 Esclusioni e rivalsa della presente Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto) fino ad un massimo di se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona diversa da quelle previste dal contratto. La tariffa RCA in vigore al momento della stipula o, per gli anni successivi al primo, del rinnovo del contratto contiene il coefficiente di determinazione del abbinato ad ognuna delle predette forme di guida. Articolo 3 Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni in vigore che ne disciplinano l utilizzo; veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente; danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, che sia stata sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada; trasporto di sostanze radioattive, di rifiuti e di residui di lavorazione industriali inquinanti, nonché per i danni provocati dall inquinamento graduale dell aria, dell acqua e del suolo, determinati da qualunque causa; macchine su cingoli o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale; per i trasportati, nel caso di veicoli quali motocicli o ciclomotori, se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente. Oltre che nei predetti casi, se la forma di guida è GUIDA ESPERTA o GUIDA ESCLUSIVA, l Impresa esercita diritto di rivalsa fino a un massimo di 5.000, se al momento del sinistro alla guida del veicolo vi era una persona diversa da quelle previste dal contratto. Tuttavia, l Impresa non esercita il diritto di rivalsa nei seguenti casi: veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione; veicolo circolante contro la volontà del proprietario o del contraente; veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza; forma di guida non espressamente richiamata sul contratto. L importo dell azione di rivalsa prevista dalle forme di guida di cui sopra è sempre dovuto per intero indipendentemente dall applicazione di eventuali franchigie previste dalla formula contrattuale. Articolo 4 - Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, una attestazione che contiene: la denominazione dell'impresa; il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente; il numero del contratto di assicurazione; i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del applicato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo; l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato; il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi si intendono:

8 i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest ultimi, del grado di colpa; sinistri riservati persone e riservati cose: indicazione prevista per le sole annualità antecedenti al 2 semestre del 2007; la firma dell'assicuratore. L'Impresa consegna l attestazione relativa all ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali: vendita/consegna in conto vendita, furto, demolizione/esportazione definitiva del veicolo o cessata circolazione. L impresa non rilascia l attestazione nel caso di: sospensione della garanzia in corso di contratto; contratti di durata inferiore ad un anno; contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di ; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati; Se il contratto è in coassicurazione, l attestazione è rilasciata dall Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce. Articolo 5 Mantenimento della classe di merito Nei casi di seguito elencati l assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata: 1. vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato: 1.1. mediante sostituzione del contratto originario se è richiesto di rendere valido il contratto del veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell assicurato e della stessa tipologia del precedente mediante emissione di un nuovo contratto a condizione di: consegnare l attestato di rischio del veicolo venduto o in conto vendita; consegnare documentazione dell avvenuta vendita/consegna in conto vendita. Il nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe indicata sull attestazione (validità 5 anni) del veicolo venduto/consegnato in conto vendita. 2. Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato: la classe indicata sull attestazione (validità 5 anni) di un veicolo non più circolante può essere mantenuta su un nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell assicurato e della stessa tipologia del precedente; ciò a condizione di: consegnare l attestato del veicolo non più circolante; consegnare la documentazione dell avvenuta cessata circolazione. 3. Vendita parziale del veicolo il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest ultimo a conservare la classe di merito maturata. 4. Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo per queste fattispecie l assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni: sostituire il contratto per altro veicolo di sua proprietà così come previsto per la vendita o la consegna in conto vendita; stipulare un nuovo contratto per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia del precedente, con riconoscimento della classe indicata sull attestazione (validità 5 anni) della polizza del veicolo demolito, distrutto o esportato definitivamente. 5. Furto del veicolo alla stipulazione del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l attestazione relativa al veicolo rubato (validità 5 anni). 6. Contratto sospeso e non riattivato l assicurato può stipulare un nuovo contratto per lo stesso veicolo dell attestato, o per altro veicolo, di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura), di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente; in questo caso è necessario consegnare: l attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso; la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell attestato. Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull attestazione relativa al contratto sospeso e non riattivato. 7. Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo l assicurato può stipulare un nuovo contratto per lo stesso veicolo dell attestato, o di altro veicolo, di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura), di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente; in questo caso è necessario consegnare: l attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto non rinnovato;

9 la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso dal quello dell attestato. Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull attestazione relativa al contratto non rinnovato. Salvo i casi di Contratto sospeso e non riattivato e Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo, attivabili dal solo contraente/proprietario del contratto originario, il mantenimento della classe di merito attraverso l emissione di un nuovo contratto, può essere ottenuto anche: dal coniuge dell assicurato, se quest ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; da un familiare convivente (del proprietario originario) o da l locatario nel caso di contratti in leasing; nel caso di variazione dell intestatario del veicolo assicurato relativamente a società con le seguenti precisazioni: per le società di persone da socio a società e viceversa, per le società di capitali, solo per le società a responsabilità limitata, da socio amministratore unico a società e viceversa. Inoltre, in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, l Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono fornire prova del loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo: emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito; considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza. Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze. Articolo 6 Utilizzo dell attestato per assicurare un ulteriore veicolo Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest ultimo è assegnato alla classe derivante dall attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti: l ulteriore veicolo da assicurare, della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura); il proprietario dei due veicoli quello nuovo e quello già assicurato è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili; l attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. Può usufruire del predetto istituto anche il familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato. In questo caso, fermi gli altri requisiti preliminari, è inoltre necessario: provare la condizione di familiare convivente mediante stato di famiglia da consegnare alla stipula del nuovo contratto. Se il veicolo originario era assicurato presso l Impresa, l assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall attestato della polizza di riferimento, è estesa anche ai casi di: veicolo consegnato in conto vendita, ma non venduto, se l assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata; veicolo rubato e successivamente ritrovato, se l assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata sulla polizza risolta per furto. Quanto sopra si applica a fronte di qualsiasi forma tariffaria bonus/malus, o del tipo bonus/malus, come ad esempio la bonus/malus autovetture, autocarri e motocicli, oppure la No Claim Discount ciclomotori. Articolo 7 Assegnazione della classe di merito Salvo quanto specificamente previsto dai precedenti articoli 5 Mantenimento della classe di merito e 6 Utilizzo dell attestato per assicurare un ulteriore veicolo della presente Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto e dalle singole formule contrattuali, l assegnazione della classe di merito di un nuovo contratto è regolamentata dalla tabella che segue. Provenienza veicolo CU Classe interna Documenti da consegnare/note Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) prima immatricolazione/volturato da 1 14 tabella classi CU documento identificativo di contraente e mese o meno proprietario prima immatricolazione/volturato da più Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) di 1 mese con dichiarazione di non 14 tabella classi CU documento identificativo di contraente e circolazione proprietario prima immatricolazione/volturato da più Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) di 1 mese senza dichiarazione di non 18 tabella classi CU documento identificativo di contraente e circolazione proprietario Classe CU da Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1) con attestato di altra impresa formula attestato tabella classi CU documento identificativo di contraente e B/M proprietario attestato di rischio veicolo da assicurare Calcolo Determinata da carta di circolazione/certificato di proprietà (1)

10 con attestato di altra impresa formula a franchigia fissa attestato di veicolo riscattato da leasing o noleggio lungo termine (utilizzatore del veicolo) con attestato scaduto da più di 12 mesi fino a 5 anni, con dichiarazione di non circolazione con attestato scaduto da più di 12 mesi fino a 5 anni, senza dichiarazione di non circolazione CU tabella classi CU documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio veicolo da assicurare Classe CU da attestato Classe CU da attestato Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU 18 Determinata da tabella classi CU carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio dichiarazione del precedente contraente che confermi l identità dell utilizzatore carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio veicolo nuovo con riconoscimento classe del veicolo venduto, demolito ecc. precedentemente assicurato ma privo di attestato già assicurato all estero con indicazione delle annualità indenni. già assicurato all estero senza indicazione delle annualità indenni. precedentemente assicurato con polizza temporanea Classe CU da attestato Determinata da tabella classi CU 18 Determinata da tabella classi CU Calcolo Determinata da Classe CU tabella classi CU 14 CU polizza temporanea veicolo con appendice di cessione 14 veicolo aggiuntivo stesso proprietario (validità attestato 12 mesi) veicolo aggiuntivo di familiare convivente Classe CU da attestato Classe CU da attestato Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU Determinata da tabella classi CU carta di circolazione/certificato di proprietà nuovo veicolo (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio e documento di vendita, demolizione ecc. del precedente veicolo Possibile revisione se l attestato è consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione carta di circolazione/certificato di proprietà (1) e documento identificativo di contraente e proprietario dichiarazione estera carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario dichiarazione estera carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario appendice polizza temporanea Se l appendice è scaduta, integrarla con dichiarazione di non circolazione. Da consegnare: carta di circolazione/certificato di proprietà (1) documento identificativo di contraente e proprietario e appendice di cessione carta di circolazione/certificato di proprietà di entrambi i veicoli (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio carta di circolazione/certificato di proprietà di entrambi i veicoli (1) e documento identificativo di contraente e proprietario attestato di rischio e stato di famiglia (1): Si intende copia tratta dalla documentazione originale. Carta di circolazione e certificato di proprietà possono essere sostituiti da: carta di circolazione: copia della fattura di acquisto del veicolo certificato di proprietà: atto di compravendita veicolo, documentazione provvisoria dell agenzia di pratiche automobilistiche incaricata del passaggio. Articolo 8 - Denuncia di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde ; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti. In alternativa, il Contraente o l Assicurato può dare avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l ora e le modalità dell evento, l entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. Ai sensi dell art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul Modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto Modulo Blu ) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità

11 intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell ipotesi in cui l Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all Assicurato all atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all art. 149 del C.d.A. b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto. Al momento della denuncia, l Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l invio della richiesta di risarcimento in via telematica. Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all Assicurato, solo nell ipotesi in cui l Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge. Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all atto della stipula. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota. Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l esibizione del certificato di stato di famiglia. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. Articolo 9 - Gestione delle vertenze L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa nè risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate) 51) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi: l'esaminatore; l'allievo conducente, anche quando è alla guida, eccetto che durante l effettuazione dell'esame; l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. 52) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI (autotassametri - autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico - autobus). L Impresa assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario o del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. Rimangono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli; bauli, valigie, colli e loro contenuto; danni derivanti da incendio, furto o smarrimento. 53) RIMORCHI - RISCHIO STATICO La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

12 Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia della polizza stipulata per il veicolo trainante. Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. 54) PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'art del Codice Civile, nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi. L'assicurazione è operante quando: il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante. 55) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Il presente contratto, non soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni speciali. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione dei casi di variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al P.R.A. o del locatario. Qualora la variazione comporti un aumento di, si procede al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione, non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. Nel caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di richiesta al momento della stipulazione del contratto. 56) CONTRATTO SENZA TACITA PROROGA A deroga dell'articolo 3 Rinnovo del contratto della Sezione Norme Generali la presente polizza non è soggetta a proroga e cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'art del Codice Civile. 58) MACCHINA AGRICOLA UTILIZZATA COME SGOMBRANEVE Si prende atto che la macchina agricola indicata in polizza viene utilizzata temporaneamente per lo sgombero della neve. Il Contraente dichiara di essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità. Il periodo di copertura non può essere inferiore a 60 giorni. 59) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIU' DI 9 POSTI Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. 60) RINUNCIA ALLA RIVALSA L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa in tutti i casi in cui compete, ad eccezione delle seguenti ipotesi: dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti (articolo 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento del rischio della Sezione Norme Generali); qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del ; qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente; qualora il conducente non abbia mai conseguito la patente idonea alla guida del mezzo; tuttavia, l Impresa rinuncia all azione di rivalsa nel caso in cui si rilevi, al momento del sinistro, che il conducente sia una persona che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l età per la conduzione del veicolo coinvolto nel sinistro stesso; per i danni subiti dai terzi trasportati, nel caso di veicoli facenti parte del Settore V (motocicli o ciclomotori), qualora dalla carta di circolazione non sia consentito il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, limitatamente al solo trasporto, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di trasporto di sostanze radioattive e di rifiuti industriali inquinanti, nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo. 61) AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria. 62) TRASPORTO DI COSE - ESCLUSIONI (SETTORE IV) Qualora il veicolo assicurato sia adibito al trasporto di cose, la garanzia è esclusa per il trasporto di: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.) (Legge 10/07/1970, n. 579); rifiuti

13 solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389); rifiuti speciali (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389). 63) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE (SETTORE IV) A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62), la garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili). Resta ferma l'esclusione prevista all'articolo 3 Esclusioni e Rivalsa della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto per il caso di inquinamento graduale 64) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI GAS TOSSICI E MATERIE ESPLOSIVE (SETTORE IV) A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62) la garanzia è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), nonché al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro etc.) di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite etc.) Resta ferma l'esclusione prevista all'articolo 3 Esclusioni e Rivalsa della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto per il caso di inquinamento graduale. 65) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SOLIDI URBANI (SETTORE IV) (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389) A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62), la garanzia è estesa al trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani. Resta ferma l'esclusione prevista all'articolo 3 Esclusioni e Rivalsa della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto per il caso di inquinamento graduale. 66) TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI RIFIUTI SPECIALI (SETTORE IV) (Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22 e 8/11/1997 n. 389). A parziale deroga della Condizione Aggiuntiva 62) la garanzia è estesa al trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati ai solidi urbani, nonché al trasporto di rifiuti speciali. Resta ferma l'esclusione prevista all'articolo 3 Esclusioni e Rivalsa della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto per il caso di inquinamento graduale. 67) CARICO E SCARICO La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. 68) ASSICURAZIONE SU TELAIO Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione. CONDIZIONI SPECIALI SCONTO GRUPPI FAMILIARI (condizione speciale S :valida per autovetture, camper e motocicli ad uso privato e solo se espressamente richiamata in polizza) E riservato al nucleo familiare costituisce famiglia anche la singola persona - che, stipulato con l Impresa almeno un contratto regolarmente in corso, assicura sempre con l Impresa gli ulteriori veicoli. Infatti, se sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli riconducibili al medesimo nucleo identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, ogni polizza può usufruire cumulativamente dei seguenti vantaggi: sconto quantità: dal secondo contratto è applicato uno sconto stabilito dalla Tariffa RCA in vigore. Al primo contratto invece, ferme le medesime condizioni preliminari per la sua concessione, lo sconto sarà applicato alla prima scadenza annua utile. L applicazione dello sconto è possibile solo se alla stipulazione del contratto il veicolo da assicurare è indenne da sinistri nell ultimo periodo di osservazione; i veicoli di prima immatricolazione o assicurati dopo voltura sono considerati indenni. In presenza di sinistri lo sconto sarà attribuito l anno successivo. Per gli anni successivi al primo, lo sconto da applicare è determinato dalla Tariffa RCA in quel momento in vigore, se al rinnovo, risulta essere contemporaneamente in vigore almeno un altra polizza riconducibile al medesimo nucleo familiare; sconto qualità: al rinnovo di ognuna delle polizze riferite al nucleo familiare si esamina retroattivamente un periodo di 12 mesi con termine 2 mesi prima della scadenza della polizza interessata; se in tale periodo non risultano sinistri a carico di alcuno dei veicoli del nucleo, alla polizza in rinnovo è attribuito lo sconto previsto dalla Tariffa RCA in vigore.

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