DURC: SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE
|
|
|
- Gianluigi Alfredo Dini
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Viale Nazioni Unite, MATERA Tel / Fax 0835 / [email protected] C.F DURC: SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE 01. RICHIESTA DEL DURC pag VALIDITA DEL DURC pag BNI pag CASSA EDILE COMPETENTE AL RILASCIO DEL DURC pag SOSPENSIONE DELL EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / DIA pag APPALTI DI FORNITURE / SERVIZI pag APPALTI IN ECONOMIA DI FORNITURE / SERVIZI pag IMPRESE EDILI CON IMPIEGATI, MA SENZA OPERAI pag LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE ARTIGIANE pag COOPERATIVE EDILI pag PART-TIME - LIMITI DI ASSUNZIONE pag SUBAPPALTI pag SCOSTAMENTO NON GRAVE pag RESPONSABILITA SOLIDALE pag INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE pag INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE STAZIONI APPALTANTI pag CESSIONE DI CREDITO pag AZIENDE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO pag CONTESTAZIONE DEL DURC pag RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag QUADRO NORMATIVO pag Matera, 31 ottobre 2013 COS E IL DURC Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento. Ai sensi dell art. 9 comma 76 della Legge n. 415/1998, quando l impresa è edile il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente dalla Casse Edile. Le Casse Edili autorizzate al rilascio sono quelle regolarmente costituite dalle parti che hanno sottoscritto l Avviso Comune del 16/12/2003 e che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l Accordo 18/12/1998.
2 2 01. RICHIESTA DEL DURC Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 legge di conversione n. 98 del 09/08/2013 art. 31 Circolare CNCE n. 523 del 15/07/2013 Circolare CNCE n. 19 del 04/07/2012 Circolare 12/2012 del Ministero del Lavoro DL 09/02/2012 n.5 convertito in Legge 04/04/2012 n.35 Nota Inail n. 573 del 26/01/2012 DPR 445/2000 modificato con Legge n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012) Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/ art. 16 e art. 16-bis D.Lgs 07/03/2005 n.82 - Codice dell Amministrazione Digitale art.47 punto 3 Circolare INAIL prot del 04/02/2009 Circolare 848/2004 del Ministero del Lavoro LAVORI PRIVATI Prima di rilasciare il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, le Pubbliche Amministrazioni devono richiedere, per ogni impresa esecutrice, il DURC. La tipologia di Durc da utilizzare è: lavori privati in edilizia. Le imprese edili non possono autocertificare la regolarità contributiva in sostituzione del DURC (non possono ricorrere a una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 art.46). I Comuni possono evitare di richiedere il Durc solo se i lavori vengono effettuati in economia direttamente dal proprietario del fabbricato, senza conferire l'incarico a un'impresa edile (Legge 98/ art. 31). Il Durc per lavori privati è un DURC generico e può essere richiesto: - dalle Pubbliche Amministrazioni per l acquisizione d ufficio del Durc ai fini del rilascio della Dia o del permesso di costruire - dalle imprese per presentarlo ai committenti privati che ne fanno richiesta. Nota: i Durc richiesti dalle imprese non vanno mai trasmessi alle Pubbliche Amministrazioni. APPALTI PUBBLICI Dal 13/02/2012 il DURC per appalti pubblici va richiesto ESCLUSIVAMENTE dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti. Queste tipologie di Durc riguardano: - appalti/subappalti/affidamenti di contratti pubblici di lavori, forniture o servizi - contratti pubblici di forniture o servizi in economia con affidamento diretto - agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Le imprese interessate possono accedere allo Sportello Unico Previdenziale, verificare che il Durc sia stato richiesto e consultare l esito. Al momento della partecipazione alla gara e fino alla sua aggiudicazione, l impresa può autocertificare l assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 D. Lgs. 163/2006; art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000); dopo l aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno sempre essere verificate dalla Stazione Appaltante richiedendo un DURC. L'impresa può presentare un autodichiarazione in luogo del DURC per i contratti di forniture e servizi stipulati con la Pubblica Amministrazione o con le società in house, per un importo massimo di euro. Anche in questi casi, le dichiarazioni dell impresa restano soggette a verifica con l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'amministrazione che le riceve.
3 La Legge 98/ art prevede che, nella sola fase di affidamento, il Durc per verifica autodichiarazione in corso di validità possa essere utilizzato dalla stessa Stazione Appaltante anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Con riferimento al comma 4 dell art. 31 la circolare 24/2013 del Ministero del Lavoro chiarisce che il Durc in corso di validità richiesto per la verifica autodichiarazione (lettera a) può essere utilizzato dalla Stazione Appartante che lo ha richiesto anche per l aggiudicazione gara d appalto (lettera b) e per la stipula del contratto (lettera c). Il Durc per SAL in corso di validità può essere utilizzato anche per il pagamento di altri SAL, ma riferiti sempre allo stesso lavoro. Invece il Durc per liquidazione finale (pagamento ultima fattura) va sempre richiesto (non può essere tenuto valido un precedente Durc per SAL). INVIO DEL DURC A MEZZO PEC Dal 2 SETTEMBRE 2013 l invio del DURC avverrà esclusivamente tramite PEC (Comunicazione CNCE n. 523 del 15/07/2013). Il Durc allegato alla PEC è un file firmato digitalmente: un file pdf.p7m che può essere aperto solo con un programma di lettura (es.: Dike). Se viene stampato, la copia cartacea perde valore legale. 02. VALIDITA' DEL DURC Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 legge di conversione n. 98 del 09/08/2013 art. 31 Chiarimenti del Ministero del Lavoro: circolare 36/2013 del 06/09/2013 Circolare INAIL del 20/09/2013 Decreto Legge 273 del 30/12/2005 DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008 Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008 Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/ LAVORI PRIVATI validità 120 giorni Il 2 Febbraio 2006 è stato convertito in legge il Decreto Legge n 273 del 30 Dicembre 2005 con l inserimento di un maxiemendamento che prevede l estensione della validità temporale del D.U.R.C. per i LAVORI PRIVATI da 30 a 90 giorni. La nuova normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2006 ed è entrata in vigore con decorrenza 1 marzo Il 09/08/2013 la Legge 98/2013 ha esteso la validità temporale del Durc a 120 gg. Questa disposizione resterà in vigore solo fino al 31 dicembre AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI validità 120 giorni Il DM 24/10/2007 stabilisce che questa tipologia di DURC va richiesta per: - agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale - finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria. SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI validità 120 giorni Come per i lavori pubblici, anche i DURC richiesti per ottenere un attestazione SOA o l iscrizione all Albo Fornitori sono legati esclusivamente al motivo della richiesta e non possono essere utilizzati per fini diversi.
4 4 APPALTI PUBBLICI: LAVORI / SERVIZI / FORNITURE I Durc emessi per un lavoro pubblico non possono essere utilizzati per fini diversi da quello della richiesta. FASE PRECEDENTE L INIZIO DEI LAVORI VERIFICA AUTODICHIARAZIONE / PARTECIPAZIONE o AGGIUDICAZIONE APPALTO / STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE validità di 120 gg La Stazione Appaltante in possesso di un Durc per verifica autodichiarazione può utilizzare quel Durc in corso di validità anche per: - le fasi successive di quell appalto (aggiudicazione gara / stipula contratto) - l affidamento di altri appalti della stessa impresa. Nota: la validità del Durc per verifica autodichiarazione decorre dalla data di verifica indicata nella richiesta, non dalla data di emissione (circolare del Ministero del Lavoro 36/2013). FASE ESECUTIVA DEI LAVORI SAL / EMISSIONE ORDINATIVO o LIQUIDAZIONE FATTURE per servizi o forniture validità di 120 gg legata allo specifico appalto La Stazione appaltante ha l obbligo di richiedere il Durc per il pagamento dei SAL e per la liquidazione di fatture relative a servizi o forniture. Il Durc emesso ha validità 120 gg, quindi se non sono trascorsi più di 120 gg dalla data di emissione, quel Durc può essere utilizzato anche per il pagamento dei Sal successivi, purché riferiti al medesimo appalto. LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI validità legata allo specifico appalto e limitata alla fase dell appalto per cui il DURC è stato richiesto Per la LIQUIDAZIONE FINALE la Stazione appaltante deve sempre richiedere un nuovo Durc (non può utilizzare il Durc precedente per Sal, anche se ancora in corso di validità). ANNOTAZIONI RIPORTATE SUL DURC (da luglio 2012) - su tutti i Durc richiesti dalle Stazioni Appaltanti / Pubbliche Amministrazioni viene riportata la dicitura RILASCIATO AI FINI DELL ACQUISIZIONE D UFFICIO (da ottobre 2013) - su tutti i Durc (qualunque sia la tipologia) viene riportato che il certificato è VALIDO 120 GIORNI - sui Durc richiesti per AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI, per SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI e per ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE viene specificato che si tratta di una certificato NON UTILIZZABILE PER APPALTI PUBBLICI E LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA O A PERMESSO DI COSTRUIRE.
5 03. BNI Circolare CNCE n. 346 del Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005 Nel 2005 la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha istituito la Banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI), che consente di verificare su tutto il territorio nazionale se un impresa è stata considerata irregolare da una o più Casse Edili. L obbligo di consultare la BNI è entrato in vigore il 2 gennaio Come riportato nel Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili del alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese. La BNI va consultata per tutte le richieste di Durc relative a: - lavori privati, - iscrizioni all albo fornitori - attestazioni SOA, - domande di agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni - altri usi consentiti dalla legge. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture o servizi la BNI va consultata quando le richieste riguardano: - la verifica dell autodichiarazione - la partecipazione / aggiudicazione gara d appalto - la stipula di contratto / convenzione / concessione - contratti pubblici di forniture e servizi in economia (sia stipula contratto, sia liquidazione fattura). Dopo aver consultato la BNI, qualunque sia la Cassa Edile che rilascia il Durc, nel documento viene dichiarato che: - l impresa è in regola, quando nessuna Cassa Edile ha segnalato l irregolarità dell impresa - l impresa non è in regola (e quindi il Durc è negativo), quando almeno una Cassa Edile ha segnalato l irregolarità dell impresa. 04. CASSA EDILE COMPETENTE AL RILASCIO DEL DURC Circolare CNCE n. 346 del Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005 APPALTI PUBBLICI FASE PRECEDENTE L INIZIO DEI LAVORI Per VERIFICA AUTODICHIARAZIONE / PARTECIPAZIONE / AGGIUDICAZIONE APPALTO / STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE è competente al rilascio del Durc la Cassa Edile in cui l impresa risulta iscritta. La verifica viene eseguita a livello nazionale, quindi la BNI va consultata obbligatoriamente. FASE ESECUTIVA DEI LAVORI Per SAL / LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI è competente al rilascio del Durc esclusivamente la Cassa Edile del luogo in cui si sono svolti i lavori. La verifica viene eseguita solo sul singolo cantiere, quindi la BNI non va consultata. Lo stesso principio è applicato anche per servizi forniture: EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA / CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LAVORI PRIVATI e altri tipi di richieste Competente al rilascio del Durc è la Cassa Edile in cui l impresa risulta iscritta. La verifica viene eseguita a livello nazionale, quindi la BNI va consultata obbligatoriamente. NOTA: tranne nella fase esecutiva dei lavori, è stato spesso riportato che la Cassa Edile competente al rilascio del Durc è la Cassa del luogo in cui l impresa ha la sede legale. Poiché l impresa può essere iscritta in una Cassa Edile diversa da quella dove ha la sede legale, la circolare CNCE n. 346 del ha ribadito che l impresa ha facoltà di richiedere il Durc anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC. 5
6 05. SOSPENSIONE DELL EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / DIA D.Lgs 251/2004 D.Lgs 81/08 del DPR 380/01 Testo Unico Edilizia - art. 23 Prima di rilasciare la DIA o il permesso di costruire, le Pubbliche Amministrazioni devono richiedere, per ogni impresa esecutrice, un Durc per lavori privati in edilizia. Da luglio 2012 è obbligo delle Stazioni appaltanti richiedere questa tipologia di Durc sullo Sportello Unico Previdenziale. La mancanza del DURC o l attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la sospensione dell efficacia del permesso di costruire o della DIA. Per lavori privati, il committente deve trasmettere all Amministrazione Comunale, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di ogni impresa esecutrice relativa all idoneità tecnico-professionale: 1. iscrizione alla Camera di Commercio 2. iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile 3. applicazione del contratto collettivo di settore 4. organico medio annuo, distinto per qualifica 5. copia della notifica preliminare ASL. Anche nel caso di variazione dell impresa esecutrice, l Amministrazione Comunale dovrà acquisire il DURC dell impresa che materialmente eseguirà i lavori APPALTI DI FORNITURE / SERVIZI Circolare CNCE n. 27 del 10/12/2009 Circolare CNCE n. 2 del 11/01/2010 Dal 1 gennaio 2010 anche le Casse Edili sono abilitate a gestire le richieste di Durc per appalti di forniture e servizi. Il rilascio del Durc a imprese edili per queste tipologie di richieste va gestito con la stessa procedura e le medesime regole previste per gli appalti di lavori pubblici. 07. APPALTI IN ECONOMIA DI FORNITURE / SERVIZI Risposta del Ministero del Lavoro protocollo n. 25/I/ del 20/02/2009 all interpello n. 10/2009 Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010 Il Durc va richiesto per ogni contratto pubblico, a prescindere dalla procedura di selezione adottata. Va richiesto anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità quando la prestazione è affidata a terzi (cottimo fiduciario o affidamento diretto). Ai fini del pagamento, nel caso di ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI per cui è consentito l affidamento diretto, il Durc ha validità trimestrale in relazione all oggetto della prestazione. Per semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno una complessità tecnica e una rilevanza economica minore, nel periodo di validità trimestrale il Durc può essere utilizzato nei confronti di più stazioni appaltanti, a condizione che l'oggetto della prestazione sia il medesimo. L'impresa può presentare un autodichiarazione in luogo del DURC per i contratti di forniture e servizi stipulati con la Pubblica Amministrazione o con le società in house, per un importo massimo di euro. 08. IMPRESE EDILI CON IMPIEGATI, MA SENZA OPERAI Risposta del Ministero del Lavoro n del 13/02/2009 all interpello n. 56/2008 Il Ministero del Lavoro ribadisce che le imprese che non occupano operai, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico, non hanno obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche se inquadrate o inquadrabili nel settore dell edilizia. Tuttavia, competente al rilascio del Durc è la Cassa Edile.
7 09. LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE ARTIGIANE DM 24/10/2007 Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del del 30 gennaio 2008 A differenza di quanto precedentemente espresso nella Circolare n del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, il DM 24/10/2007 impone l obbligo del Durc anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia nell ambito degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati. In questi casi il Durc viene rilasciato solo da INPS e INAIL. 10. COOPERATIVE EDILI Circolare CNCE n. 487 del 23/02/2012 Legge n. 142/01 del 03/04/2001 Se una cooperativa edile ha soci lavoranti a libro paga, questi soci vanno considerati dipendenti a tutti gli effetti, quindi la cooperativa deve iscriversi alla Cassa Edile e iscrivere tutti i soci lavoranti. Infatti, la legge n. 142/01 dispone l equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Per queste cooperative il Durc va richiesto alla Cassa Edile. Se la cooperativa ha soci artigiani/lavoratori autonomi, quindi non presenti a libro paga, questi non vanno iscritti alla Cassa Edile. Per queste cooperative il Durc va richiesto a Inps e Inail per ogni socio lavoratore autonomo che opera sul cantiere. 11. PART-TIME: LIMITI DI ASSUNZIONE Interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del L impresa che assume operai con contratto part-time, superando i limiti previsti dal CCNL 18/06/2008 e successive modifiche del 19/09/2010, dovrà versare agli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) una contribuzione virtuale come se l operaio lavorasse a tempo pieno. L impresa che non rispetterà i limiti per le assunzioni part-time senza versare la contribuzione virtuale sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del Durc. APPALTI PUBBLICI 12. SUBAPPALTI Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163/ art. 118 punto 1), punto 2), punto 6) L impresa principale, affidataria dei lavori, è tenuta a eseguire in proprio le opere previste dal contratto. Può subappaltare fino al 30% dei lavori della categoria prevalente, comunicando alla Stazione Appaltante il nominativo di ogni subcontraente, l importo e l oggetto del subappalto. Oltre la soglia massima del 30%, l impresa principale è penalmente sanzionabile (Legge 646/82 - art. 21). I principi generali della normativa riguardano anche i subaffidamenti che, per valore e incidenza della manodopera, non sono formalmente qualificabili come subappalti (es.: fornitura con posa in opera e noli a caldo). L impresa principale è responsabile in solido per le prestazioni rese nel subappalto SCOSTAMENTO NON GRAVE DM 24/10/ art. 8 Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio art. 8 Ai soli fini della verifica di un autodichiarazione per l aggiudicazione di un appalto pubblico, il Durc va rilasciato regolare anche in presenza di un debito dell impresa, sempre che il debito si riferisca a uno scostamento non grave tra le somme dovute e le somme versate. Con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, lo scostamento va considerato non grave se: - la differenza fra il dovuto e il versato è inferiore o uguale al 5% del debito - la differenza è superiore al 5% del debito, ma inferiore a 100 euro L impresa è comunque obbligata a regolarizzarsi entro 30 giorni dall emissione del Durc.
8 8 14. RESPONSABILITA SOLIDALE Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 legge di conversione n. 98 del 09/08/2013 art. 31 Chiarimenti del Ministero del Lavoro: circolare 36/2013 del 06/09/2013 D.Lgs. n. 81/ art. 90, commi 9 e 10 / D.Lgs. correttivo 106/ art. 59 D.Lgs. 251/2004 art. 6 / D.Lgs. 276/2003 art. 29 Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n art. 118 punto 6) T. U. su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.L. 223/2006 art. 35 (Decreto Bersani) Legge n. 296 del 27/12/2006 L. 248/2006 art. 35 (Decreto Visco-Bersani) L. 55/1990 art. 18 L. 1369/1960 art. 3 Codice Civile artt APPALTI PUBBLICI La normativa non prevede la corresponsabilità patrimoniale a carico dell ente pubblico. Tuttavia attribuisce all ente il ruolo di garante attraverso l obbligo degli accertamenti di legge (richiesta del Durc) e, in presenza di Durc negativo, tramite l intervento sostitutivo. RESPONSABILITA SOLIDALE FRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE L impresa appaltatrice è responsabile in solido con le imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto del subappalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto (piena responsabilità solidale biennale). La responsabilità solidale riguarda: 1. il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell appalto 2. il versamento dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali. Nel settore edile vanno considerati in regime di responsabilità solidale anche le quote da versare alle Casse Edili, in quanto costituite da: - retribuzione differita (GNF: gratifica natalizia e ferie) - contributi assicurativo-previdenziali. LAVORI PRIVATI Il committente privato che esercita attività d impresa o attività professionale è responsabile in solido con l impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto dell appalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto. La responsabilità solidale riguarda: 1. il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell appalto 2. il versamento dei relativi contributi previdenziali. Restano esclusi i trattamenti assicurativi per infortuni sul lavoro / malattie professionali e le ritenute fiscali. Il committente privato persona fisica che non esercita attività d impresa o attività professionale non rientra fra i soggetti responsabili in solido. NOTA La normativa non prevede niente di scritto che imponga all impresa l obbligo di esibire un Durc al committente privato prima di ottenere il pagamento delle fatture. Per i lavori privati, la normativa prevede soltanto che il Durc vada presentato alla Pubblica Amministrazione concedente prima dell inizio dei lavori. Invece, non prevede nessun obbligo di pagamento subordinato alla richiesta di Durc. Quindi, a differenza degli appalti pubblici, l obbligo di presentare un Durc aggiornato prima di ottenere il pagamento delle fatture deriva esclusivamente dalle clausole previste nel contratto firmato da committente e impresa.
9 9 IMPRESE IRREGOLARI 15. INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE DM 24/10/2007 Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008 Circolare CNCE n. 4 del 12/03/2010 I debiti contributivi sono sempre regolarizzabili (esclusi i casi di verifica autodichiarazione). Prima di rilasciare un Durc irregolare, gli Enti Previdenziali devono invitare l impresa a regolarizzarsi entro 15 giorni dalla data della comunicazione. L INAIL, con circolare n. 7 del febbraio 2008, ritiene che l invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata A/R), tenuto conto delle esigenze di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile. La CNCE, con comunicazione n. 376 del 12/12/2008, imponeva l invito alla regolarizzazione con raccomandata A/R, ma le implementazioni dello Sportello Unico del 12 marzo 2010 (versione ) consentono, come alternativa alla raccomandata, l invio di un fax o di un a mezzo PEC. APPALTI PUBBLICI - DEBITI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI 16. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE STAZIONI APPALTANTI Circolare del Ministero del Lavoro del 06/02/2012 n. 3/2012 Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163/ art. 40 punto d) - art. 118 punto 6) Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/10 - art. 4 comma 2 L'impresa appaltatrice e' tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e da quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori. Fra i requisiti di ordine generale necessari per eseguire lavori pubblici, è necessario che l impresa risulti regolare dal punto di vista contributivo e contrattuale anche nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. Se una Pubblica Amministrazione riceve un Durc negativo per appalti di lavori pubblici dovuto all irregolarità contributiva dell imprese appaltatrice o subappaltatrice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è tenuto a: - bloccare il pagamento del SAL o dello stato finale dei lavori - trattenere dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza segnalata nel Durc e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. La Stazione Appaltante si sostituisce al debitore e: - ripartisce proporzionalmente tra gli Enti creditori l importo che avrebbe altrimenti pagato all impresa (se l importo dei debiti non è stato riportato nel Durc, la Stazione Appaltante richiederà la specifica ai singoli Enti) - invia una comunicazione preventiva agli Enti creditori per informarli dell intenzione di pagare il debito dell impresa (nei limiti di quanto dovuto in forza del contratto di appalto) ed evitare così eventuali duplicazioni di pagamento da parte di altre Stazioni Appaltanti - verifica (anche in via telematica) se sono state notificate all impresa debitrice anche delle cartelle esattoriali, qualora il pagamento da effettuare sia superiore a ,00 euro. NOTA 1: La ritenuta dello 0,50% sull importo netto progressivo delle prestazioni può essere svincolata solo in sede di liquidazione finale (DPR 207/10 - art. 4 comma 3). La Stazione Appaltante può trattenere le somme dovute all impresa inadempiente solo dopo avere trattenuto lo 0,50% (Circolare Ministero del Lavoro 3/2012). NOTA 2: Se l irregolarità del Durc riguarda l impresa in subappalto, l intervento sostitutivo della Stazione Appaltante svincola il pagamento nei confronti dell appaltatore, anche se i debiti contributivi del subappaltatore vengono coperti solo parzialmente (Circolare Ministero del Lavoro 3/2012).
10 CESSIONE DEL CREDITO Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 13/03/2013 Chiarimenti del Ministero del Lavoro: circolare n. 40/2013 del 21/10/2013 Comunicazione CNCE n. 528 del 24/10/2013 DL n. 52 del 07/05/2012 (spending review) - Legge di conversione n. 94 del 06/07/ art. 13 bis - comma 5 La cessione del credito consente di rilasciare un Durc regolare anche in presenza di mancati versamenti contributivi qualora venga prodotta una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall impresa nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri accertati e non ancora versati. Nella richiesta di Durc per cessione del credito ai sensi del DL 52/2012 e successive modifiche andrà inserita la motivazione della richiesta. Questo Durc emesso regolare avrà validità 120 gg e potrà essere utilizzato per tutte le finalità previste, tranne per quelle che implicano il pagamento di SAL o di fatture per servizi o forniture. In questi casi va applicata esclusivamente la procedura di INTERVENTO SOSTITUTIVO (la Stazione Appaltante si sostituisce al debitore e invece di pagare l impresa paga, nei limiti del dovuto, gli enti verso cui l impresa ha un debito). Presupposti per la CESSIONE DEL CREDITO: - l impresa deve avere pendenze contributive nei confronti degli enti che rilasciano il Durc (Istituti previdenziali / Casse Edili) - l impresa deve vantare crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali o enti del Servizio Sanitario Nazionale). La Cassa Edile deve acquisire dall impresa copia (o gli estremi) della certificazione del credito. 18. AZIENDE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO Interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2012 del 21/12/2012 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/03/2013 Comunicazioni CNCE n. 508 del 17/01/2013 e n. 514 del 18/03/2013 Perché un impresa venga ammessa al concordato preventivo, deve presentare una proposta di concordato che va omologata dal Tribunale. La proposta deve contenere il piano di assolvimento di tutti i debiti contributivi dell impresa, rilevati alla data della proposta. Quando la proposta verrà omologata dal Tribunale, l impresa avrà tempo 1 anno dalla data di omologazione per saldare tutti i debiti elencati nella proposta. Una volta che l impresa è stata ammessa al concordato preventivo, dopo che il Tribunale ha omologato la proposta di concordato, il Durc potrà essere rilasciato regolare per i debiti elencati nella proposta. Il Durc non potrà essere rilasciato regolare per eventuali debiti contributivi insorti dopo la proposta di concordato. Per rilasciare il Durc regolare, la Cassa Edile dovrà essere in possesso del piano concordatario e dell omologa del Tribunale.
11 11 APPALTI PUBBLICI - GARA D APPALTO 19. CONTESTAZIONE DEL DURC: OBBLIGO A CARICO DELL IMPRESA Consiglio di Stato - V sezione - Decisione n. 5936/2010 del 24/08/2010 La Stazione Appaltante che riceve un Durc negativo per l aggiudicazione di una gara di appalto non ha l obbligo di svolgere accertamenti sull entità e la natura delle irregolarità contributive segnalate nel Durc. Semmai è l impresa che deve contestare immediatamente le risultanze del Durc e ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara. APPALTI PUBBLICI - DEBITI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/10 - art. 6 comma 8 La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto di appalto se riceve per due volte consecutive un Durc negativo per l impresa affidataria dei lavori. Nel caso di subappalto, la Stazione Appaltante può chiedere la decadenza dell autorizzazione se riceve per due volte consecutive un Durc negativo per l impresa subappaltatrice.
12 20. QUADRO NORMATIVO Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 legge di conversione n. 98 del 09/08/2013 art. 31 Chiarimenti del Ministero del Lavoro: circolare 36/2013 del 06/09/2013 Circolare INAIL del 20/09/2013 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 13/03/2013 Chiarimenti del Ministero del Lavoro: circolare n. 40/2013 del 21/10/2013 Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 04/07/12 Nota del Ministero del Lavoro 02/07/2012 Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 2012 Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 6 del 2012 Legge n. 183 del 12/11/ art. 15 Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010 DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008 D.Lgs 276/2003 Legge Biagi D.Lgs 251/2004 (Gazzetta Ufficiale 11/10/2004 n. 239): regolamentazione delle opere di edilizia pubblica e di edilizia privata. Legge 266/2002 art. 2: obbligatorietà del DURC per i lavori pubblici, a integrazione di quanto già stabilito in materia di appalti pubblici dalla Legge 55/1990 art. 18 e dal D.P.C.M. 55/1991 art. 9. D.Lgs. 276/2003 art. 86 comma 10: obbligatorietà del DURC per i lavori privati oggetto di concessione edilizia o denuncia inizio attività (DIA). Convenzione 15 aprile 2004 sottoscritta presso il Ministero del Lavoro: costituzione su tutto il territorio nazionale degli sportelli provinciali atti al rilascio del DURC; viene stabilito che gli sportelli avranno sede presso le Casse Edili. Circolare 230/2005 del Ministero del Lavoro: testo congiunto che riepiloga ambito e modalità di applicazione del DURC. Comunicazione congiunta INPS/INAIL/CASSA EDILE - Brescia, 28/11/2005: entrata in vigore del DURC a partire dal 2 gennaio Informazioni: Ufficio DURC: Ele Cappiello - Filomena D Alessio
Il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva LEGGI E NORMATIVE SUL DOCUMENTO UNICO
Il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva LEGGI E NORMATIVE SUL DOCUMENTO UNICO Introduzione INDICE 1 La richiesta del DURC 3 1.1 1.2 1.3 Lavori privati Appalti Pubblici Invio del DURC a mezzo
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC NORMATIVA Legge N. 266/2002 Decreto Legislativo N. 273/2003 Convenzione 15 aprile
DURC: SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE
CASSA EDILE BRESCIA VIA DEI MILLE 18 25122 BRESCIA TEL. 030 289061 FAX 030 3756321 / 030 5030823 www.cassaedilebrescia.it DURC: SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE 01. RICHIESTA DEL DURC pag. 2 - lavori
Cassa Edile Emilia Romagna
DURC: SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE 01. RICHIESTA DEL DURC pag. 2 02. VALIDITA DEL DURC pag. 3 03. BNI pag. 4 04. CASSA EDILE COMPETENTE AL RILASCIO DEL DURC pag. 4 05. CARTA FILIGRANATA pag. 5
DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA CONTRIBUTIVA D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO
DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA CONTRIBUTIVA D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO OBBLIGATORIETA DEL DURC Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010 DM 24/10/2007 e Circolari
Semplificazione. Le novità in tema di DURC
Semplificazione. Le novità in tema di DURC Previste dal Decreto "del fare oggetto semplificare i rapporti contrattuali tra privati e Pubblica Amministrazione. in vigore dal 21 agosto 2013 1 Validita e
Circolare numero 145 del 17/11/2010
1 di 5 18/11/2010 10:30 Versione Testuale Circolare numero 145 del 17/11/2010 Direzione centrale Entrate Dirigenti centrali e periferici Direttori delle Agenzie Coordinatori generali, centrali e Roma,
2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva?
1) Nel caso di Lavori Pubblici, da svolgersi ad opera di lavoratori autonomi (con o senza dipendenti), è la Stazione Appaltante a dover richiedere il DURC, visto che il Dlgs 494/96 e s.m.i. art. 3 comma
COMUNE DI PALERMO Ufficio Segreteria Generale Contratti
Via S. Biagio n. 4 - c.a.p. 90134 - Fax 091 6112346 e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected] Palermo 12.09.2013 prot. n. 749533 Responsabile del procedimento: D.ssa
SOMMARIO. Presentazione... Introduzione... Nota Autore...
Sommario SOMMARIO Presentazione... Introduzione... Nota Autore... V VII IX Capitolo 1 Definizione e oggetto del DURC 1. Definizione e finalità... 1 2. La disciplina normativa di riferimento... 4 3. I soggetti
Avv. Bianca Maria Baron
Roma, 28 Maggio 2015 » i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010» gli Organismi di attestazione SOA» le amministrazioni pubbliche concedenti» le amministrazioni pubbliche procedenti,
- di applicare il CCNL
MARCA DA BOLLO EURO 16,00 Al Sindaco del Comune di Ventimiglia Piazza della Libertà, 3 18039 - Ventimiglia IL SOTTOSCRITTO NATO A IL NELLA SUA QUALITÀ DI (eventualmente ) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE
CIRC. L DURC e responsabilità solidale tra le imprese
CIRC. L.149 - DURC e responsabilità solidale tra le imprese Eventuali denunce contributive non veritiere da parte delle imprese non influenzano il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA Medaglia al Valore Civile III SETTORE Pianificazione e Gestione Territoriale Al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestioneterritoriale DICHIARAZIONE DEL
Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti.
Bologna, 05/03/2013 Circolare n. 4/2013 Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. A seguito della circolare n. 2/E dell 1 marzo 2013 dell Agenzia delle Entrate, che ha precisato e risposto ad alcune
CIRCOLARE n. 19/2012
CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40) 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI
Oggetto: Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010.
CIRCOLARE N. 056 Bergamo, 24 febbraio 2011 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010. Sono stati pubblicati, con la circolare
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI
MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI MOD. 3 Schema di lettera da utilizzare - da parte delle imprese - per comunicare alla Cassa Edile di competenza l affidamento di lavori da parte di Enti Pubblici MOD. 3
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (art. 21, comma 6, LR 19/2009)
Area Pianificazione Territoriale e Ambiente Pratica edilizia Ufficio Tecnico Comunale Sportello Unico Edilizia Sportello Unico Attività Produttive Altra struttura comunque denominata competente in materia
MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI
MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI MODULO 3. Schema di lettera da utilizzare da parte delle imprese per comunicare alla Cassa Edile di competenza l affidamento di lavori da Enti Pubblici. MODULO 3 Bis. Da
Appalto, debiti tributari e responsabili solidale
RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) Comma 28 e 28-ter, art. 35, D.L.
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO A CURA U.O. CONTRATTUALISTICA E FISCALITA 9 GIUGNO 2008 NOZIONE DI RESPONSABILITA SOLIDALE Con la responsabilità solidale: più soggetti sono ugualmente
RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI CASSA EDILE PISA - AREA DURC ON LINE E APPALTI
RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI La responsabilità solidale negli appalti Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva,
Circolare Prot. 418 del 25/01/1993 ALLEGATI L E G E N D A
Circolare Prot. 418 del 25/01/1993 ALLEGATI L E G E N D A - Mod.1 - "Comunicazione preventiva " - Mod.2 - "Denuncia Impresa Appaltatrice" - Mod.3 - "Denuncia Impresa Appaltatrice nel caso di impiego di
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
Allegato 5 SCHEDA 5 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PdC/DIA versione 14/12/2016 Al Comune di Spazio riservato al Protocollo presso Ufficio Tecnico Comunale/Sportello unico edilizia/struttura edilizia privata/altra
Modulistica edilizia C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
ALLEGATO 4 Modulistica edilizia C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE E AD ESSERE IMMEDIATAMENTE RIMOSSE AL CESSARE DELLA NECESSITÀ E,
NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. 01/07/2008 www.studiolaplaca.it
NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE A.1 Solidarietà passiva dei debitori attiva dei creditori A.2 Solidarietà passiva debitori soggetti plurimi medesima
Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.-
ALLE IMPRESE EDILI Lecce, 02.07.2015 Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.- Il Ministro del Lavoro con nota del 1 luglio 2015 ha confermato l orientamento
AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE I DATI PER LA RICHIESTA D.U.R.C. ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2002 n. 445)
Protocollo Prov. di LATINA SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO Piazza del Comune n 1 04016 SABAUDIA AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE I DATI PER LA RICHIESTA D.U.R.C. ai sensi dell'art. 38 e dell'art.
CASSA EDILE DI MUTUALITÁ E DI ASSISTENZA Regione Autonoma Valle d Aosta
CASSA EDILE DI MUTUALITÁ E DI ASSISTENZA Regione Autonoma Valle d Aosta Ns.Rif.: AM Aosta, 2 luglio 2015 Spettabile I M P R E S A CONSULENTE DEL LAVORO LORO SEDI Oggetto: Procedura Durc on-line 1 luglio
INCENTIVI INAIL ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO AVVISO REGIONALE (art. 11 c. 1 e 5 del decreto 81/2008 e s.m.i)
INCENTIVI INAIL ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO AVVISO REGIONALE 2013 (art. 11 c. 1 e 5 del decreto 81/2008 e s.m.i) Entità del finanziamento A livello nazionale: 307 milioni di euro circa Per
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE A cura dell U. O. Lavoro e Previdenza Settembre 2006 PRIMA PARTE L APPALTO L APPALTO è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione
A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014
Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Dott.ssa Monica Pazzini Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014
Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta
Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta ISTRUZIONI GENERALI Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente
La gestione degli avvisi di irregolarità. Modalità operative
La gestione degli avvisi di irregolarità Modalità operative MILANO 21 GIUGNO 2016 Gli inviti a regolarizzare Ad oggi sono stati inviati mediante PEC due inviti a regolarizzare, similari nella forma ma
LAVORI DI, IN COMUNE DI IL SUBAPPALTO
LAVORI DI, IN COMUNE DI IMPRESA AGGIUDICATARIA: IL SUBAPPALTO Referente: Lorena Gualtieri. Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica Dipartimento Opere Pubbliche e
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Al DIRIGENTE del 1 SETTORE Pianificazione del Territorio e Ambiente Riservato all ufficio COMUNE DI PONTEDERA Provincia di PISA Pratiche edilizie di riferimento Pratica edilizia
STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI
STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI IMPIEGATI NELL ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E/O SUB APPALTO DI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
DURC DOCUMENTO UNICO REGOLARITA CONTRIBUTIVA
ATTIVITA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE 2007-2013 Regione Siciliana Asse VII
APPROFONDIMENTO. Documento Unico di Regolarità Contributiva
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DURC: Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Permesso di Costruire
Cartella Edilizia da compilarsi a cura del dichiarante, Direttore dei Lavori, Impresa Esecutrice COMUNE DI CAMISANO VICENTINO SPORTELLO UNICO EDILIZIA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Permesso di Costruire
Morgantina: dalla città di pietra alla sua immagine virtuale CUP G91H10000080006- C.I.G. 5088613848- SI. 1 8859
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali Servizio Soprintendenza
Responsabilità solidale negli appalti. Dott.ssa Elisa Salvadeo
Responsabilità solidale negli Dott.ssa Elisa Salvadeo Art. 13-ter D.L. n. 83/2012 La responsabilità fiscale negli è disciplinata dall art. 35 del D.L. n. 223 del 2006 (convertito nella Legge n. 248/2006).
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
ALLEGATO 1 AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA Spett.le PROVINCIA DI LECCO P.zza L. Lombarda, 4 23900- LECCO OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L AFFIDAMENTO
COMUNE DI SANT AGOSTINO PROVINCIA DI FERRARA Settore Territorio - Urbanistica - Ambiente Ricostruzione e Rilevamento del danno privato
MODULO 1 ZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (Ai sensi dell art. 12, comma 3, L.R.11/2010 e dell art. 3 del Protocollo d intesa tra Regione Emilia Romagna e Prefetture dell Emilia Romagna
COMUNE DI SPINETOLI Provincia di Ascoli Piceno
Prot. n 11228 del 25/10/2010 PUBBLICAZIONE ALBO N 234 dal 25/10/2010 al 09/11/2010 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI DI OPERE PUBBLICHE CON PROCEDURA
PROTOCOLLO DI LEGALITA. tra. PREFETTURA DI MILANO e STAZIONE APPALTANTE PREMESSO
PROTOCOLLO DI LEGALITA tra PREFETTURA DI MILANO e STAZIONE APPALTANTE L'anno, il giorno del mese di, presso la Prefettura di Milano, PREMESSO 1. che i firmatari del presente Protocollo esprimono la comune
INDICE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI COMUNI
INDICE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI COMUNI 1. Principi generali in tema di contratti pubblici e i principi fondamentali del Trattato. Pag.1 2. I rapporti tra la legislazione statale, regionale
Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria
COPIA REG. SETTORIALE N. 15 REG. GENERALE N.236 DEL 05/03/2014 Comune di Cittanova Prov. di Reggio Calabria SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTIGIANPOZZI DI
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI Ai sensi dell art. 15 del D.P.R. n. 380/01
PRESENTARE ALL UFFICIO PROTOCOLLO IN DUPLICE COPIA, TRATTENENDO LA SECONDA CON IL SOLO TIMBRO DI PERVENUTO PROTOCOLLO COMUNALE AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA DEL COMUNE DI ISOLA RIZZA (VERONA)
Dichiarazione di inizio dei lavori
Al Comune di PRIOLO GARGALLO Protocollo del Sportello Unico Attività Produttive Sportello Unico Edilizia Pratica Edilizia Dichiarazione di inizio dei lavori Oggetto: Dichiarazione di inizio dei lavori
Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto
Alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata una fotocopia di un documento identità valido del dichiarante.
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL ART. 90 COMMA 9 LET.A DEL lgs 81/08 In applicazione art.90 del D.Lgs. N 81/2008 in caso di affidamento di lavori privati anche a un'unica impresa a seguito di presentazione
CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO. regolamento gestioni
CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO regolamento gestioni 21 22 REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE NUORESE ARTICOLO 1 Iscrizione alla Cassa: imprese / operai L iscrizione presso la
Circolare n.4/enti/2013 Circolare n.7/imprese-cdl/2013
CE/bs Cuneo, 3 Ottobre 2013 Circolare n.4/enti/2013 Circolare n.7/imprese-cdl/2013 Alle STAZIONI APPALTANTI/ AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI Alle IMPRESE e ai CONSULENTI DEL LAVORO Loro Sedi Oggetto: chiarimenti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 91 SETTORE Settore Welfare Cittadino NR. SETTORIALE 24 DEL 12/02/2015 OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ A DIVERSI RICHIEDENTI
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (Ai sensi dell art., 121 comma 3 della L.R. 1/2015 e art.90 comma 9 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
Area Governo e Sviluppo del Territorio Unità Operativa Architettura Pubblica e Privata - SUAPE SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (Ai sensi dell art., 121 comma 3 della L.R. 1/2015
