IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA. Aggiornamento settembre 2016

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1 IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA Aggiornamento settembre 2016

2 Nuove funzionalità e servizi rinnovati: Nuova ricerca impianti e nuova gestione ispezioni Settembre 2016 nuova interfaccia di ricerca impianti per tutti gli operatori; nuova gestione delle attività ispettive, rivolta esclusivamente agli operatori degli Enti Locali competenti. Nelle specifiche sezioni del portale dedicate ai manuali è stata messa a disposizione la documentazione per poter utilizzare al meglio le nuove funzioni.

3 D.P.R. 74/13 Manutenzioni e controlli sugli impianti termici D.M. 10/02/14 Nuova modulistica DGR 3965 del 31 luglio 2015 DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

4 DGR 3868 del «Disposizioni in merito alla disciplina per l efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazioni energetica a seguito dell approvazioni dei decreti ministeriali per l attuazione del D.LGS. 192/2005, come modificato L. 90/2013» DGR 6480 del 30 luglio 2015 Disposizioni in merito alla Disciplina per l efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del

5 Decreto del DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/3965 DEL E DELLA DGR X/4427 DEL

6 Direttiva della procura della repubblica

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8 DGR 3868 del «Disposizioni in merito alla disciplina per l efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazioni energetica a seguito dell approvazioni dei decreti ministeriali per l attuazione del D.LGS. 192/2005, come modificato L. 90/2013»

9 Revisione della procedura di calcolo e del relativo software CENED+ I requisiti di prestazione energetica per gli "Edifici ad energia quasi zero«in vigore dal 1 gennaio 2016 per tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. A decorrere da ottobre 2015 gli Attestati di Prestazione Energetica dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare.

10 Dal 1 gennaio 2016 i nuovi edifici dovranno essere NZEB (a consumo quasi zero) significa largo uso di Fonti rinnovabili.

11 DGR 6480 del 30 luglio 2015 Disposizioni in merito alla Disciplina per l efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del

12 Tipologia interventi previsti dal DGR 6480 Nuova costruzione (ai quali si affiancano gli NZEB, cioè gli edifici di nuova costruzione a consumi quasi zero con impianti FER) Ristrutturazione importante di primo livello: intervento con incidenza > 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio, comprende anche l impianto Ristrutturazione importante di secondo livello: intervento con incidenza > 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio, può comprendere anche l impianto Riqualificazione energetica : interventi diversi da quelli sopracitati, nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico o altri interventi parziali come la sostituzione del generatore

13 In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento ma a decorrere dal 1 gennaio 2016 gli edifici di tutte le destinazioni d uso dovranno essere Nzeb: significa l integrazione delle fonti rinnovabili come previsto dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28: copertura, con fonti rinnovabili, del 50% del fabbisogno energia primaria sia per l acqua calda sanitaria sia per la somma dell acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kw, calcolata secondo la formula: =(1/ )* Dove S è la superficie in pianta dell edificio al livello del terreno, misurata in m 2, e K è un coefficiente (m 2 /kw) avente valore pari a 50.

14 L impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica. In tal caso è fatto comunque obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica globale totale dell edifici inferiore al valore limite (calcolato con l'utilizzo dell'edificio di riferimento).

15 Relazione Legge 10 Nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale del focolare inferiore a 50 kw, gli obblighi di Relazione tecnica sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore. Non è altresì necessaria la relazione in caso di nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kw o sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kw.

16 TRATTAMENTO ACQUA IL DPR 59 È STATO ABROGATO ORA LE COSE STANNO COSÌ: Ferma restando l applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kw e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

17 OBBLIGO ADDOLCITORE 350 kw 100 kw Potenza UNI 8065 riscaldament o Decreto Requisiti Minimi UNI 8065 Riscaldamento e ACS UNI 8065 ACS UNI 8065 Riscalda mento e ACS 15 F 25 F 35 F Durezza

18 Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kw è obbligatoria l installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

19 UNI-CTI 8065: produzione acqua calda sanitaria Da prevedere: 1) Filtrazione di sicurezza a protezione degli impianti 2) Addolcimento e/o condizionamento chimico (con dosaggio automatico proporzionale) ad azione anticorrosiva e/o stabilizzante della durezza di tipo alimentare

20 UNI-CTI 8065: produzione acqua calda sanitaria a) Fino a 25 Fr di durezza temporanea è possibile utilizzare sia l addolcimento che il condizionamento chimico b) Oltre i 25 Fr di durezza temporanea è obbligatorio l addolcimento c) Ove necessario, l addolcimento sarà integrato da condizionamento chimico anticorrosivo e/o antincrostante

21 UNI-CTI 8065: impianti di riscaldamento ad acqua calda 1) Per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico 2) Per gli impianti di potenza maggiore di 350 kw ( kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliato comunque) 21

22 UNI-CTI 8065: impianti di riscaldamento ad acqua calda a) Per gli impianti di potenza maggiore di 350 kw, se l acqua ha una durezza totale maggiore di 15 Fr, è necessario prevedere un addolcitore per riportare la durezza a valori inferiori a 15 Fr. b) Per gli impianti di potenza inferiore a 350 kw, se l acqua ha una durezza totale minore di 35 Fr, l addolcimento può essere sostituito da idoneo condizionamento chimico.

23 Requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2016 per la climatizzazione invernale Nella sostituzione si intendono rispettate le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell energia se coesistono le seguenti condizioni: Per i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a : log Pn, Per valori di Pn maggiori di 400 kw si applica il limite corrispondente a 400 kw.

24 Requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2016 per la climatizzazione invernale le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP oppure GUE ) non inferiore :

25 Requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2016 per la climatizzazione invernale nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell impianto secondo la norma UNI EN 12831; nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare

26 Decreto requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2016 climatizzazione estiva Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni in tema di uso razionale dell energia, qualora coesistano le seguenti condizioni: le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kw, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a :

27 Decreto requisiti minimi in vigore 1 gennaio 2016 climatizzazione estiva nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

28 Decreto requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2016 climatizzazione estiva Negli impianti termici combinati di nuova installazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kw è obbligatoria l installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l impianto di climatizzazione invernale. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

29 DGR 3965 del 31 luglio 2015 DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

30 Delibera X/ /12/13 Aggiornamento disposizioni per l esercizio, il controllo e la manutenzione D.d.U.O. n Disposizioni operative per l esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione della DGR X/1118 DEL

31 Dichiarazione di avvenuta manutenzione o DAM il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell Autorità competente e di gestione del CURIT. E stato specificato che è possibile inserire rapporti per i quali non si paga il bollino

32 Impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono esclusi dall applicazione della normativa regionale Gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kw

33 In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall impianto centralizzato, si deve far riferimento al nuovo Decreto 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e da eventuali atti di recepimento di Regione Lombardia «Stop al DGR 8745 del 2008

34 E vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo all Autorità competente per territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A..

35 Il codice della targa identifica l impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

36 Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale.

37 Dal 1 gennaio 2016 l installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizioni della dgr 3868 del e smi.

38 L installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione relativa all intero libretto di impianto ed al rapporto di controllo tecnico all Autorità competente tramite l applicativo CURIT fino a 6 mesi dalla data di installazione. Nella prima versione la responsabilità era della sola scheda identificativa.

39 Qualora il termine entro cui effettuare la prima accensione (6 mesi dall installazione) venga superato, è necessario trasmettere comunque il libretto di impianto ed il Rapporto di controllo tecnico con relativo pagamento dei contributi economici. In questo caso, il Soggetto che effettua il collaudo è tenuto alla trasmissione. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione di cui al punto 24 comma 5 lettera b) si applica all Installatore.

40 Termoregolazione La L.R. 20/2015 ha modificato l art. 9 della l.r. 24/2006, allineando alla data del 31 dicembre 2016 la scadenza per l installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici centralizzati, anche se già esistenti, in conformità a quanto previsto dall art.9 del d.lgs. 102/2014.

41 Impossibilità tecnica Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.

42 Eventuale esenzione L esenzione dall obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile nel caso in cui l installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI

43 Eventuale esenzione Sono valutati i costi nell intero ciclo di vita di : investimento iniziale; gestione; sostituzione ed eventuale smaltimento. I costi di investimento iniziale contemplano: i sistemi realizzati per l approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati l installazione.

44 La gestione è composta da: dall approvvigionamento energetico interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente. L installazione dei sistemi di termoregolazione può essere omessa nel caso in cui la valutazione dell intervento non rientri nell intervallo di costo ottimale valutato in base alla norma UNI

45 Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell impianto secondo la metodologia indicata dalla norma UNI

46 L art. 9 del d.lgs. 102/2014 prevede che l applicazione del nuovo sistema di ripartizione dei costi possa decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione, il termine ultimo per mantenere il vecchio sistema è il 31 luglio 2018, Il nuovo sistema di ripartizione dei costi deve essere applicato: Nel caso di installazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 102/2014, a decorrere dal primo agosto 2015 Nel caso di installazione dopo il primo agosto 2016 (il termine ultimo previsto è il ), a decorrere dal primo agosto 2018

47 Il Responsabile di impianto è tenuto a: a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore; b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell impianto e le temperature d esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore; c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006; d) trasmettere attraverso l applicativo Curit all Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione nei casi ove quest obbligo è previsto in capo al Responsabile dell impianto; e) provvedere all installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile; f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell eventualità in cui la responsabilità dell impianto sia stata delegata ad un terzo.

48 Nomina revoca amministratore condominio In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all allegato 8 al D.D.U.O. n. 5027/2014 e ss.mm.ii.

49 La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell impianto ad eccezione degli impianti composti da più generatori di diversa tipologia che possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza ed ad effettuare la registrazione delle informazioni al catasto CURIT. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell impianto e alla compilazione del Libretto di Impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni. Al soggetto che ha provveduto alle operazioni di cui sopra spetta anche la registrazione nel CURIT della Targa impianto e del Libretto di Impianto e il pagamento dei contributi, nel caso si sia intervenuto sul generatore a combustibile fossile

50 Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell impianto e alla compilazione del Libretto di Impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni. Al soggetto che ha provveduto alle operazioni di cui sopra spetta anche la registrazione nel CURIT della Targa impianto e del Libretto di Impianto e il pagamento dei contributi previsti al successivo punto 19, nel caso si sia intervenuto sul generatore a combustibile fossile

51 I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

52 Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell impianto termico deve essere trasmesso al Catasto il Libretto di Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l impianto, in particolare della scheda 1 scheda identificativa dell impianto, corredato dei rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l impianto, per certificare l avvenuta prova di corretto funzionamento all atto dell installazione. I

53 I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione..

54 Ai fini dell individuazione dell importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione o, ove questo manchi, di un unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare.purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 5 kw ciascuno.

55 In caso di rifiuto del Responsabile dell impianto a corrispondere i contributi o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore è tenuto a: informare il Responsabile dell impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione; esplicitare i dati mancanti e il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico. registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico al catasto CURIT; in alternativa inviare i Rapporti di controllo che non è possibile registrare al catasto CURIT utilizzando il modello di distinta presente all allegato 5 del D.D.U.O. 5027/2014

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57 Il Responsabile dell impianto ha l obbligo di comunicare tutti i dati necessari al Manutentore/Installatore per la corretta registrazione a CURIT della documentazione, come, a puro titolo di esempio, i consumi, i riferimenti catastali dell immobile, il PDR o POD della fornitura di energia. Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento. Gli impianti, i cui Rapporti di controllo tecnico trasmessi non riportino tutti i dati richiesti, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati

58 La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore. Cancellato il riferimento ai 35 kw

59 Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori: Macchine frigorifere e pompe di calore; Apparecchi alimentati con biomassa legnosa; Sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento.

60 Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica. Il responsabile dell impianto termico che, in caso di sostituzione del generatore di calore, ristrutturazione o nuova installazione dell impianto termico non provvede a presentare al Comune la relazione tecnica di cui all art. 28 della l. 10/91 o a predisporre la diagnosi energetica, incorre nella sanzione amministrativa da a ;

61 NUOVA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DIGITALE Con la stagione termica 2015/2016 è stata attivata la nuova modalità di recupero dei contributi che consente di registrare sul Catasto CURIT i rapporti di controllo di tutte le manutenzione effettuate sugli impianti, comprese quelle che non hanno valore di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), al fine di raccogliere le informazioni sugli impianti in maniera completa. Sarà possibile registrare anche rapporti di controllo per impianti il cui responsabile non ha volontariamente acconsentito al pagamento dei contributi previsti. Tali rapporti non avranno la validità di DAM e saranno segnalati alle Autorità competenti per procedere in modo prioritario ai relativi accertamenti ed ispezioni. Le manutenzioni che vengono effettuate con frequenze maggiori rispetto alle tempistiche minime indicate dalla Delibera regionale ed a quelle relative alla validità della DAM saranno chiamate manutenzioni intermedie. Il sistema consente oggi di inserire un rapporto intermedio pagando i contributi gli viene attribuito il valore di Dam e la scadenza viene posticipata

62 Nuove funzionalità CURIT dal 18 settembre

63 Dal 18 settembre 2015 Nuova modalità di accesso a CURIT. Tutti gli operatori dovranno avere un proprio codice identificativo. Le nuove credenziali per accedere saranno differenziate e costituite da un nome utente e da una password per i diversi operatori : 1. manutentori/installatori 2. operatori CAIT 3. Amministratori di condominio

64 Nuova modalità di accesso a CURIT Nome utente codice costituito dalle lettere MA seguite da un numero composto da 6 cifre (ad esempio, MA023456), codice che rappresenta l utenza principale associata alla Ditta di appartenenza; Password quella collegata all indirizzo già oggi utilizzato per accedere all area riservata (oppure con possibilità di crearne una nuova).

65 Nuova modalità di accesso a CURIT Accedendo sarà possibile per esempio: visualizzare i dati della registrazione, degli operatori e degli strumenti inseriti; modificare i dati della registrazione, ad eccezione della partita iva; gestire gli strumenti inseriti, cancellarli, modificarli e inserirne di nuovi; gestire gli operatori inseriti, modificare la password delle loro utenze, porli in stato non attivo e inserirne di nuovi; accedere alle funzioni di Portafoglio (registrazione iban, informazioni su come ricaricare, ecc.); visualizzare l elenco dei CAIT e, se lo si desidera, associarsi ad uno di essi.

66 Per accedere ai singoli Catasti e registrare i libretti di impianto e i rapporti di controllo occorre invece accedere attraverso le utenze dei singoli operatori, associate all utenza principale, costituite a loro volta da: il nome utente dell utenza principale (quella sopra ricordata) seguito da un numero progressivo di 2 cifre, assegnato al singolo operatore. Gli operatori della ditta MA sono, ad esempio, MA , MA , MA la password che è stata indicata al momento della conferma della registrazione (qualora fosse stata dimenticata la password, l utenza principale - nell esempio MA può assegnare una nuova password all utenza dell operatore tramite la funzione di modifica password nella pagina di gestione operatori). Accedendo all area riservata del portale con l utenza dell operatore, è possibile visualizzare l elenco dei catasti degli Enti Locali e quindi selezionare quello su cui si desidera operare. L accesso al catasto avviene direttamente: non è più necessario digitare altri nomi utenti e password.

67 Decreto del DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/3965 DEL E DELLA DGR X/4427 DEL E D.d.u.o. 18 gennaio n. 224 Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015

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69 Non è più prevista più la compilazione della scheda tecnica relativa all installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più utenze o unità immobiliari

70 Il mancato rispetto delle disposizioni sulla termoregolazione comporta la decadenza dal ruolo del terzo responsabile Ricordarsi di aggiornare il libretto d impianto dopo l installazione della termoregolazione o contabilizzazione L installazione della termoregolazione comporta l emissione della dichiarazione conformità ai sensi del DM 37/08

71 Obbligo di allegazione all APE del libretto di impianto Il libretto d impianto, aggiornato in conformità alle disposizioni per il controllo sull efficienza energetica degli impianti termici civili, deve essere obbligatoriamente allegato all Attestato di Prestazione Energetica consegnato all acquirente o al locatario dell edificio, prima della stipula del contratto. Il suddetto libretto non deve necessariamente essere unito all APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione.

72 La sostituzione di una caldaia con un altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; Pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kw, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica (legge 10) L esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kw. Rimane l obbligo di trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e all Autorità competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto di controllo tecnico e l aggiornamento del libretto d impianto.

73 Requisiti per l installazione di un impianto termico alimentato a biomassa In caso di installazione di un generatore alimentato a biomassa la relazione tecnica dovrà attestare il rispetto dei requisiti di dgr 3965/2015, a prescindere dalla potenza dell impianto e dalle ulteriori caratteristiche. Nel caso in cui l installazione di un impianto termico alimentato a biomassa riguardi un edifico di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell efficienza globale media stagionale.

74 Installazione di una pompa di calore con potenza non superiore a 15 kw Nel caso in cui l installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kw, avvenga nell ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento (edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, riqualificazione energetica dell involucro edilizio, ristrutturazione dell impianto termico, riqualificazione energetica dell impianto termico) non si applica l esclusione di cui al punto 4.11 Assenza di uno dei sottosistemi dell impianto termico o di allacciamento alla rete del gas L edificio oggetto di certificazione si considera privo dell impianto termico nel caso in cui l impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente, non si considera privo dell impianto termico l edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono, ma manca l allacciamento alla rete del gas.

75 Riqualificazione energetica dell impianto termico Gli interventi sull impianto termico che rientrano nella definizione di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, così come la sostituzione del generatore con un altro generatore di potenza termica superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, sono soggetti ai medesimi obblighi di cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del Pompe di calore reversibili tipo split Ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.

76 Obbligo di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili Qualora un edificio soggetto ai requisiti degli edifici ad energia quasi zero (nuovo o ristrutturazione di primo livello) sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l acqua calda sanitaria. Resta soggetto all obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Sono altresì soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili previsti dall Allegato 3 al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante come definiti dall art. 2 del predetto decreto anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello ai sensi del decreto regionale n del

77

78 L identificazione dell impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto indicato nella relativa Targa al quale sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di prova e di ispezione, documenti allegati, contributi versati. A partire dal 1 agosto 2014 le informazioni che devono essere trasmesse al Catasto sono quelle contenute nei modelli di libretto di impianto e rapporti di controllo riportati Per ogni libretto di impianto compilato dovrà essere consegnata una corrispondente Targa Impianto.

79 Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, il Responsabile dell impianto termico è tenuto a versare un contributo a Regione Lombardia e all Autorità competente. Per gli impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari è versato dal terzo responsabile o dall amministratore di condominio, ove presenti, in tutti gli altri casi dal manutentore per conto del responsabile di impianto che gli deve riconoscere tali oneri.

80 Non sono previsti contributi per le seguenti tipologie di impianti: gli impianti di climatizzazione estiva; gli impianti costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati con biomassa legnosa; gli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore; gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.

81 I contributi sono corrisposti attraverso il Portafoglio digitale a disposizione di tutti manutentori, terzi responsabili e amministratori di condominio registrati in CURIT. Il manutentore dunque non applicherà più alcun Bollino sul Rapporto come accadeva in passato per diversi Enti competenti. A garanzia che sia il manutentore a versare i contributi per conto del cittadino, è necessario che nella fattura sia esplicitato l importo del contributo, che non costituisce imponibile IVA. Nel momento in cui il manutentore/amministratore/terzo responsabile inseriscono la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione in CURIT, il corrispondente contributo è detratto dal credito residuo presente sul Portafoglio digitale a loro intestato. Se il credito residuo sul Portafoglio digitale non è sufficiente, non è possibile concludere al registrazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione..

82 I contributi sono calcolati in base alla potenza dei generatori a combustibile fossile. La fascia, all interno della quale è individuato il contributo da corrispondere, è determinata dalla somma delle potenze di tutti i generatori a combustibile fossile che costituiscono l impianto. L entità dei contributi è riportata nella tabella che segue:

83 La singola Targa Impianto è gratuita ed è prodotta in n. 3 copie: una sarà apposta sul generatore principale le altre due conservate a cura del responsabile di impianto per eventuale sostituzione o deterioramento della targa Ogni Targa Impianto è corredata da due matrici contenenti il codice identificativo dell impianto termico, da apporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di Controllo Tecnico Il codice Targa Impianto è collegato all impianto fino alla sua rottamazione o ristrutturazione. Il cambio di combustibile non comporta più la sostituzione della targa.

84 Ogni manutentore o installatore consegna al cittadino un set di Targhe composto da 3 etichette adesive, rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e da 2 Matrici.

85 La prima Targa Impianto è da applicare sul generatore, le altre due Targhe Impianto sono da conservare a cura del responsabile di impianto, per essere utilizzate in caso di deterioramento della prima Targa o di sostituzione del generatore. La prima delle due Matrici è da applicare sul nuovo libretto di impianto rilasciato all utente; La seconda è da applicare sul Rapporto di controllo che conserva il manutentore/installatore, ai fini della corretta trascrizione del codice Targa Impianto all atto della registrazione dei dati in CURIT.

86 Nel caso ci siano più generatori al servizio di un unico impianto (con lo stesso sistema di distribuzione), la prima Targa Impianto va apposta su quello individuato come principale. Qualora vi siano generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale è individuato tra quelli a combustibile fossile di maggior potenza scegliendo in linea in ordine tra metano, gpl, gasolio.

87 La sola sostituzione del generatore principale non comporta la variazione del codice targa. Ogni manutentore non può ritirare più di 750 targhe per volta e può averne in giacenza al massimo l equivalente del 30% degli impianti gestiti. Le targhe non possono essere cedute ad altri

88 Per impianti installati in centrale termica, il responsabile deve applicare, in corrispondenza dell ingresso della centrale, idoneo cartello, non deteriorabile, su cui siano riportate le seguenti informazioni: il nominativo del Responsabile dell impianto con il relativo codice di registrazione a CURIT; il nominativo del Conduttore, se previsto, con il relativo codice di registrazione a CURIT; il periodo e l orario di funzionamento dell impianto; una copia della Targa Impianto; recapiti e numeri utili.

89 Sarà applicata un unica targa anche nel caso di impianto costituito da uno o più generatori di calore, anche se di tipo diverso, ma che condividono il medesimo impianto di distribuzione (il sistema di tubi che porta l acqua o l aria riscaldate ai termosifoni o ai pannelli radianti a pavimento oppure agli split o ai fancoil), poiché lo si considera un unico impianto termico. Le targhe impianto sono distribuite gratuitamente dalle Autorità competenti e possono essere utilizzate dall installatore o manutentore su qualsiasi impianto presente sul territorio regionale. Le Targhe, raggruppate in plichi da 50, vengono consegnate agli Enti locali, i quali, anche con l aiuto delle Associazioni di Categoria, le distribuiscono a manutentori/installatori. Ogni singolo plico viene associato al manutentore/installatore che lo ha ritirato e solo questi potrà utilizzarlo

90 1 Finlombarda Stampa targa: -Codici randomici ed univoci a livello regionale 3 Manutentore Associa la targa all impianto; Effettua la manutenzione; Compila il rapporto di controllo. 2 Consegna a: Enti Locali e/o Associazioni Enti Locali e/o Associazioni Effettua manutenzione e verifica se impianto già targato no Acquisisce l impianto in CURIT (se necessario); Associa il nuovo codice impianto che sostituisce l attuale; Registra la DAM. Consegna codici a manutentori e installatori Impianto targato? Se si tratta di un suo impianto procede alla registrazione della DAM. Assegnazione dei codici a manutentore o installatore sul portale CURIT sì In alternativa può acquisire l impianto più facilmente con il nuovo codice e successivamente registra la DAM.

91 Si noti che, in generale, con la conversione in legge del DL 63/2013 la definizione di "impianto termico" è stata rivista ritoccando la soglia da 10 a 5 kw: "... Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw....".

92 Cos è un impianto? L impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

93 Cos è un impianto? I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico. In questi casi verrà attribuito un unico codice impianto.

94 Cos è un impianto? Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw.

95 Per capire quali sono gli edifici residenziali e loro assimilati occorre fare riferimento al DPR 412/93 ed al DM 22/2012: Cos è un impianto? Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

96 la Regione Lombardia ha escluso dall ambito di applicazione del DGR : gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia < a 12 kw; gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kw; i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica. gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

97 Gli impianti termici devono in generale essere dotati di: Libretto di impianto conforme ai modelli previsto dal D.P.R. 74/2013. Libretto di uso/manutenzione dell impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell impianto forniti dai produttori; Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia Inail/ISPESL Dichiarazione di conformità DM 37/08 (anche parte elettrica) I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria (ad esempio UNI e UNI 10436);

98 Targa dell impianto Certificato Prevenzione Incendi per impianti > 115 kw Dichiarazione titolo II e III alla parte V del Dlgs 152/06 s.m. certificazione ex UNI 8364 parte 1,2,3 esercizio, conduzione, manutenzione Certificazione o Autodichiarazione della mancanza di amianto sui componenti dell impianto termico

99 La Lombardia ha deciso che di applicare le tempistiche diverse 5 kw!

100 La Lombardia ha cambiato e introdotto nuovi modelli Rapporti di Ispezione Modello Libretto Impianto Termico ; Modelli Rapporti di Controllo; Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile; Comunicazione di responsabilità per impianti termici; Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio.

101 Dicembre 2015

102 La Lombardia pertanto introdotto nuovi modelli e modificato i precedenti

103 F Gas I CONTROLLI di EFFICIENZA ENERGETICA previsti dal D.P.R. 74/13 e da riportare, come risultati, nel Libretto di impianto per la climatizzazione e nel Rapporto di controllo di efficienza energetica NON vanno confusi con gli OBBLIGHI di ISPEZIONE per macchine/impianti contenenti fluidi refrigeranti HCFC o F-Gas. Gli IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE contenenti gas refrigeranti, pertanto, devono essere corredati, oltre che del Libretto di impianto previsto dal D.P.R. 74/13, anche di: - Libretto di impianto, se contengono più di 3 kg di HCFC (tipo R11, R12, R22, etc., ormai in dismissione), - Registro delle apparecchiature, se contengono più di 5 tonnellate equivalenti di CO2 di HFC Il personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto al D.P.R. 43/2012.

104 TIPO GAS RIF. LEGGE ADEMPIMENTI NOTE F-Gas (R410A, R407C, ) D.P.R. 43/12 Registro apparecchiatura per applicazioni fisse refrigerazione, condiz. aria e pdc; si riportano le info di interventi effettuati sul circuito frigorifero, (es. interventi recupero gas, verifiche di perdite, caricamento circuito frigorifero, prove di tenuta, etc). Controlli periodici fughe con relativa registrazione nel Registro dell impianto Registro d impianto e controlli fughe obbligatori su apparecchi/impianti contenenti F-Gas in q.tà superiore ai 5 teq CO2 Periodicità controlli: annuale per contenuti 5 < 50 teqco2 semestrale per contenuti 50 e < 500 teqco2 trimestrale per contenuti 500 teqco2 (obblig. anche sistema rilevamento perdite) Acquisizione dati sulle emissioni attraverso l invio telematico della Dichiarazione F-Gas Invio Dichiarazione F-Gas (per applicazioni fisse con contenuto 3 kg): cadenza annuale (entro il 31 maggio di ogni anno), a partire dal 31/05/13, mediante sito ISPRA ( CFC (R11, R12 ) HCFC (R22 ) D.P.R. 147/06 Libretto d impianto (conforme all All. I del D.P.R. 147/06) Controlli periodici fughe con utilizzo Rapporto di controllo tecnico e di manutenzione Libretto e controlli fughe obbligatori su apparecchi/impianti contenenti sostanze controllate in q.tà superiore ai 3 kg Periodicità controlli: annuale per contenuti tra i 3 e i 100 kg semestrale per contenuti > 100 kg

105 Frequenza della verifica delle perdite Formalmente con i nuovi parametri introdotti dal regolamento CE 517 : - Le Attrezzature con più di 3 kg, ma con meno di 5 tonnellate di CO2-eq di refrigerante non sono più obbligate alla verifica annuale sulle perdite - Le Attrezzature con meno di 3 kg, ma con più di 5 tonnellate di CO2-eq di refrigerante, avranno l obbligo della verifica delle perdite solo dal 1 Gennaio 2017 Quantità gas HCF Frequenza dei controlli delle perdite Senza Leakage detection system Con Leakage detection systems 5-50 t CO2-eq 12 mesi 24 mesi t CO2-eq 6 mesi 12 mesi Oltre 500 t CO2-eq 3 mesi 6 mesi

106 Sono stati confermati i VALORI MINIMI del RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Per la Lombardia è come per le condensazione

107 Per il DGR X/1118 i nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti minimi : Dovranno inoltre essere manutenuti con la seguente cadenza minima: Minore di 15 kw ogni 2 anni Uguale o maggiore di 15 kw ogni anno; Non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi. Tale misura sarà possibile nel momento in cui sarà disponibile una norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale.

108 Il controllo di efficienza energetica che deve riguardare : a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo 192/2005; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. I controlli di efficienza energetica, oltre a quanto descritto nella tabella con le relative periodicità, dovranno essere realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

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