ACCORDO ARGENTINA BRASILE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ACCORDO ARGENTINA BRASILE"

Transcript

1 ACCORDO ARGENTINA BRASILE ACCORDO AMMINISTRATIVO PARTE 1 Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) Ai fini dell applicazione della convenzione in materia di Sicurezza Sociale, è da intendersi per: 1. «Organismi di collegamento»: gli uffici che saranno designati dalle autorità competenti, i quali saranno autorizzati a comunicare direttamente tra di loro e per fungere da collegamento con le istituzioni competenti per l espletamento delle pratiche relative alle domande di prestazioni inoltrate ai sensi della presente Convenzione; 2. «Istituzione Competente»: gli organismi che hanno a loro carico la gestione di uno o diversi regimi di previdenza sociale; 3. «Lavoratori»: le persone comprese nell area di applicazione della legislazione di previdenza sociale; 4. «Beneficiari»: persone che percepiscono prestazioni di previdenza sociale; 5. «Periodi di assicurazione»: il tempo da calcolare per generare prestazioni di previdenza sociale conforme le legislazioni degli Stati contraenti; 6. «Familiari»: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile; 7. «Residente permanente»: persone che hanno dimora abituale in un luogo; 8. «Residente temporaneo»: persone che abitano temporaneamente in un luogo; 9. «Legislazione»: le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale di cui all articolo 1 della presente Convenzione; 10. «Prestazioni in natura»: ogni prestazione consistente nell erogazione di beni o servizi; 11. Qualsiasi altra esperessione o termine utilizzati nella Convenzione e nel presente Accordo avranno il significato che viene loro attribuito nella legislazione di cui trattasi. Art. 2 (Istituti competenti) L applicazione della Convenzione disicurezza sociale spetta alle seguenti Istituzini competenti: 1. Nella Repubblica Argentina: Agli organismi nazionali, provinciali, municipali di previdenza compresi nel regime nazionale di reciprocità, per quanto concerne le prestazioni di vecchiaia, invalidità e morte (pensioni e pensioni di reversibilità). All Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados e le istituzioni di assistenza sanitaria ( obras sociales ), per quanto riguarda il regime di prestazioni medico-assistenziali ai beneficiari di pensione e di rendita. Alla Dirección General de Protección Social della Subsecretaría de Seguridad Social, per quanto riguarda le prestazioni per infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Alle Cajas de Asignaciones y Subsidios Familiares per quanto riguarda il regime delle assegnazioni familiari dei lavoratori dipendenti. 1. Nella Repubblica Federativa del Brasile: All Instituto Nacional de Seguros Sociais (INSS), concessione e mantenimento dei benefici (prestazioni economiche), esami medico-legali, riabilitazione e riadattamento professionale, riscossione e fiscalizzazione dei contributi previdenziali. All Instituto Nacional de Asistencia Médica de Previdencia Social (INAMPS), prestazioni di assistenza sanitaria (medica, odontoiatrica, ambulatoriale, ospedaliera e farmacologica). Art. 3 (Organismi di collegamento) Per facilitare l applicazione della Convenzione di Sicurezza Sociale conforme quanto stipulato all articolo 25 della stessa, vengono istituiti i seguenti Organismi di Collegamento; a) Nella Repubblica Argentina: 1. L Instituto Nacional de Previsión Social, per quanto riguarda i regimi di pensione e rendita, assegnazioni familiari e prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. 2. L Insituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados del Ministerio de Salud y Acción Social.

2 b) Nella Repubblica Federativa del Brasile: 1. l Instituto Nacional de Seguros Sociais (INSS). PARTE II Disposizioni particolari Trasferimenti temporanei Art Nei casi previsti dall articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione, l impresa che invia ad un altro Stato un lavoratore a suo servizio per un periodo di fino a dodici (12) mesi, rilascerà un certificato (formulario n. AB-1) da cui risulti che, durante l occupazione temporanea dei lavoratori nel territorio dell altro Stato, il datore di lavoro continuerà ad applicare al surriferito lavoratore la legislazione dello Stato nel quale ha sede l impresa da cui dipendono. 2. Il certificato sarà rilasciato: in cinque (5) esemplari e verrà presentato dal datore di lavoro innanzi all Organismo di collegamento dello Stato in cui ha la sua sede, il quale registrerà nel summenzionato certificato la data della presentazione. Il suddetto Organismo di collegamento spedirà uno degli esemplari all Istituzione competente del suo Stato, restituirà al datore di lavoro due (2) esemplari, uno dei quali verrà consegnato al lavoratore e recapiterà all Organismo di collegamento dell altro Stato i due (2) esemplari restanti, uno da spedire all Istituzione competente di quello Stato e l altro all impresa che impiega il lavoratore trasferito. 3. Se il lavoratore cessasse di appartenere all impresa che lo ha trasferito prima di completare il periodo per il quale lo si è trasferito, il datore di lavoro dovrà comunicare tale circostanza all Istituzione competente dello Stato in cui ha la sua sede. Quest ultimo, comunicherà tale circostanza all Organismo di collegamento del suo Stato che informerà al suo corrispondente dell altro Stato la decadenza del certificato di cui al paragrafo Se il datore di lavoro que promuovesse il trasferimento del lavoratore verso un altro Stato reputa che la sua occupazione supererà il periodo dei dodici (12) mesi, potrà richiedere una proroga per altri dodici (12) mesi affinché il lavoratore continui ad essere sottoposto alla legislazione dello Stato di origine. In questo caso, il surriferito datore di lavoro dovrà presentare innanzi all Organismo di collegamento del suo Stato la richiesta di proroga (formulario n. AB-2), nella quale s indicherà il periodo richiesto affinché questo Organismo di collegamento recapiti al suo corrispondente dell altro Stato il summenzionato formulario. 5. Il datore di lavoro dovrà presentare in duplice copia la richiesta di cui al paragrafo 7, entro il termine di novanta (90) giorni naturali precedenti alla scadenza dei dodici (12) mesi. In caso contrario, il lavoratore resterà automaticamente sottoposto, a partire dalla data di scadenza dei dodici (12) mesi, alla legislazione dello Stato nel cui territorio continui a svolgere le sue attività. 6. L Organismo di collegamento dello Stato di accoglienza comunicherà al suo corrispondente dell altro Stato la decisione presa dall Autorità competente in relazione alla richiesta di proroga. 7. Nel caso in cui più lavoratori siano inviati insieme dallo stesso datore di lavoro a lavorare temporaneamente nel territorio dell altro Stato, verrà rilasciato un certificato collettivo. PARTE III Malattia e maternità Prestazioni in natura Art Per beneficiare delle disposizioni di cui all articolo 6, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di pensione o rendita dovrà presentare innanzi all istituzione del luogo di soggiorno un attestato che ne certifichi il suo diritto a percepire le prestazioni in natura conforme alla legislazione dello Stato competente. Nell attestato s indicherà la data di decadenza del diritto, nel caso esistesse. 2. Il certificato di cui al paragrafo 1) è valido anche per i membri della famiglia del titolare della pensione o rendita sempre che gli stessi siano compresi nello stesso. 3. Questo certificato sarà tenuto come valido fino a quando l istituzione del luogo di residenza non riceva dall istituzione competente notifica circa la sua decadenza. 4. L istituzione del luogo di residenza dovrà informare all istituzione competente l iscrizione del titolare della pensione o rendita e di qualsiasi cambiamento della situazione personale dell interessato. 5. Il certificato sarà rilasciato: In Argentina: dall «Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» o dalla corrispondente istituzione di assistenza sanitaria («obra social»). Nella Repubblica Federativa del Brasile: dall Instituto Nacional de Seguros Sociais (INSS). Art. 6

3 (Rimborsi) 1. Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in natura in virtù dell articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione, sono rimborsate dall istituzione competente all istituzione che ha erogato dette prestazioni sulla base del costo medio pro-capite in vigore, fissato da ogni Stato contraente. 2. I rimborsi verranno effettuati ai sensi dellla Convenzione di Pagamenti in vigore. 3. Le richieste di rimborsi verranno effettuate semestralmente, aggiornate per fondata decisione ministeriale; le richieste di rimborsi verranno liquidate entro il termine massimo di novanta (90) giorni a partire dalla data della loro presentazione. PARTE IV Prestazioni per Invalidità, Vecchiaia e Morte Art Le persone che intendano beneficiare delle prestazioni conformemente all articolo 7 della Convenzione, possono presentare domanda alla istituzione competente dell uno o dell altro Stato contraente, secondo le modalità indicate dalla legislazione applicata dalla istituzione innanzia alla quale la domanda sia stata inoltrata. A tale scopo saranno confezionati gli appositi formulari di domanda (AB-3). 2. Tali formulari devono contenere i dati personali del richiedente e, qualora fosse necessario, quelli dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione applicata dalla istituzione alla quale la domanda è indirizzata. 3. La data in cui viene presentata una domanda presso l istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità con il precedente paragrafo, verrà considerata come data di presentazione dalla istituzione competente dell altro Stato. 4. L istituzione competente che ha ricevuto la domanda trasmette tempestivamente all istituzione competente dell altro Stato. 5. Oltre al formulario di cui al paragrafo 1), la istituzione competente che ha ricevuto la domanda deve inviare alla istituzione competente dell altro Stato due copie di un formulario di collegamento (AB-4) che indichi i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall istituzione che trasmette il formulario e i diritti derivanti da tali periodi. 6. L istituzione competente dell altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 1) e 5), determina i diritti spettanti al richiedente tanto in base ai soli periodi accreditati ai sensi della legislazione che essa applica, quanto a quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi calcolati ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati. L istituzione predetta restituirà all istituzione competente dell altro Stato una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 5), compilato con i dati relativi ai periodi calcolati ai sensi della propria legislazione e con il diritto a prestazioni riconosciuto al richiedente. 7. L istituzione innanzi alla quale è stata presentata inizialmente la richiesta, ricevuto il formulario di collegamento compilato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 6), e determinato il diritto derivante dalla totalizzazione dei periodi calcolati in base alla legislazione di entrambi gli Stati, si pronuncia sulla domanda e ne comunica l esito all altra istituzione competente. 8. I dati personali contenuti nel formulario di domanda di cui al paragrafo 1) saranno accreditati mediante fotocopie dei documenti originali autenticate dall istituzione competente che gli invia. Art. 8 (Totalizzazione dei periodi) 1. I periodi assicurativi presi in considerazione per la totalizzazione delle prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte, saranno quelli che risultino calcolabili conforme la legislazione di ciascuno degli Stati in cui sono stati versati i contributi o si è data entrata alle cotizzazioni. 2. Quando in entrambi i paesi fossero stati compiuti simultaneamente periodi assicurativi computabili, al solo effetto della totalizzazione, i periodi assicurativi simultanei, si considereranno compiuti per metà in ognuno degli Stati. 3. La totalizzazione di periodi di cui al paragrafo 1 dell articolo 7 della Convenzione, non si applica alle pensioni concesse basate esclussivamente sul periodo di servizio. Art. 9 (Sussidio di sepoltura) 1. Il decesso di un beneficiario di prestazioni concesse in base alla convenzione, accaduto nel territorio di uno degli Stati contraenti, genera l erogazione di un aiuto o sussidio in danaro o in natura che concordi la legislazione di quello Stato. 2. Il decesso di un beneficiario di prestazione concessa, in virtù della legislazione di uno solo degli Stati, accaduto nel territorio dell altro Stato contraente, genera l erogazione di un aiuto o sussidio previsto dalla legislazione applicabile. Tuttavia, colui il quale risulti beneficiario potrà optare per la prestazione in natura concessa dallo Stato contraente di ultima residenza dell assicurato. In questo caso il servizio reso verrà rimborsato dall istituzione obbligata nella misura del valore di contrattazione o legale, a seconda dei casi.

4 3. In nessun caso potranno essere concessi, da entrambi gli Stati, sussidi od aiuti per il decesso del beneficiario. PARTE V Disposizioni Varie Art. 10 (Legge applicabile) Per determinare il diritto alle prestazioni in base alla Convenzione, l Istituzione competente di ogni Stato applicherà la Legge in vigore alla data dell ultima cessazione di servizio, anche se questa fosse accaduta nell altro Stato o, qualora fosse il caso, alla data del decesso, salvo disposizione legale in contrario. Art. 11 (Grado di incapacità e pagamento delle prestazioni per invalidità e superstiti) 1. La qualificazione e determinazione dell incapacità resteranno a carico dell Istituzione competente dello Stato nel quale il lavoratore si trovi a rendere servizio o nell ultimo in cui gli abbia resi. 2. Tale Istituzione competente potrà richiedere alla sua corrispondente dell altro Stato i precedenti e documenti medici que reputi necessari. 3. Il pagamento della prestazione per invalidità resterà a carico dell Istituzione competente di cui al paragrafo Se il diritto od il valore della prestazione per invalidità e superstite dipendessero dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi i paesi, il valore della suddetta prestazione verrà determinato e pagato proporzionalmente dalle Istituzioni competenti di ciascuna di esse, conforme quanto disposto dall articolo 8 della Convenzione. Se in tale ipotesi il richiedente non avesse diritto a questa prestazione in uno degli Stati, l Istituzione competente dell altro Stato soltanto liquiderà il valore proporzionale che risulti dal rapporto tra il periodo calcolato e totalizzato. 5. In nessun caso potranno essere concessi da entrambi gli Stati prestazioni indipendenti per invalidità, derivanti dalla medesima causa. Art. 12 Conforme quanto stabilito dall articolo 14 della Convenzione, il pagamento delle prestazioni a coloro i quali risiedano nell altro Stato contraente, verrà effettuato dall Istituzione competente che spetti ai procuratori nominati dai beneficiari. Art. 13 (Applicazione opzionale della Convenzione) Agli effetti dell articolo 10 della Convenzione, la opzione che facciano valere gli interressati avrà carattere di definitiva. Art. 14 (Obblighi dei beneficiari) I beneficiari delle prestazioni di previdenza sociale concesse in virtù della Convenzione, sono obbligati a rendere le informazioni richieste dalle rispettive Isituzioni competenti relative alla loro situazione ai sensi delle leggi che regolano la materia, ed a comunicare alle stesse ogni situazione prevista dalle disposizioni legali che alterino o possano alterare il diritto a percepire, totalmente o parzialmente, la prestazione nei rispettivi Paesi. Art. 15 (Notifica di nuovi fatti) 1. Qualora i beneficiari di prestazioni comunicassero il reinserimento all attività, l Istituzione competente dello Stato in cui effettuasse la comunicazione, informerà tale circostanza al suo corrispondente dell altro Stato. 2. Nello stesso modo procederà quando l Istituzione competente di uno degli stati venga a conoscenza del decesso di beneficiari di prestazioni, o di qualsiasi altro fatto o circostanza che a suo avviso alteri o possa alterare il diritto a percepire, totalmente o parzialmente, la prestazione che ricevono. Art. 16 (Esami medico-legali) Le Istituzioni competenti potranno richiedere alla loro corrispondente dell altro Paese, che vengano effettuati esami medico-legali dei propri assicurati e beneficiari residenti in quello Stato per determinare l incapacità di lavorare e di generare rendita, come così pure la loro revisione. Le spese derivanti da tali esami, le spese di soggiorno ed altre spese di viaggio, verranno liquidati dall Istituzione competente incaricata degli esami e rimborsate dalla sua corrispondente che gli ha richiesti. Il rimborso verrà effettuato in concordanza con le tariffe e le normative applicate dall Istituzione competente che ha effettuato gli esami, dovendo, a tale fine, presentare una relazione dettagliata delle spese affrontate. Art. 17

5 (Costatazione di fatti e documenti) Se i richiedenti o beneficiari delle prestazioni non allegassero alle loro richieste i documenti o certificati necessari o questi fossero incompleti, l Organismo di collegamento presso il quale è stata inoltrata la domanda potrà rivolgersi al suo corrispondente dell altro Stato contraente ai fini di completare la surriferita documentazione. Art. 18 (Modulistica) Per l applicazione delle disposizioni della Convenzione e del presente Accordo, verranno utilizzati i seguenti formulari, come così pure altri che siano necessari: Formulario AB-1, Certificato di trasferimento temporaneo; Formulario AB-2, Certificato di proroga di trasferimento temporaneo; Formulario AB-3, Domanda di prestazione pecuniaria; Formulario AB-4, Collegamento; Formulario AB-5, Certificato di notifica di Prestazioni per opzione; Formulario AB-6 Certificato di diritto ad Assistenza Sanitaria durante soggiorno temporaneo. Art. 19 (Controllo) Agli effetti del controllo dei suoi rispettivi beneficiari nell altro Paese, le Istituzioni competenti argentine e brasiliane potranno richiedersi reciprocamente, in qualsiasi momento, la verifica o costatazione di fatti dai quali possa derivare, secondo la sua propria legislazione, modifica, sospensione o decadenza del diritto alle prestazioni da esse riconosciute. Art. 20 (Vigore) Il presente Accordo Administrativo entrerà in vigore a partire dalla data in cui venga sottoscritto e si applicherà retroattivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione di Sicurezza Sociale tra l Argentina ed il Brasile (18 novembre 1982), ed avrà termine alla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

Capitolo I Disposizioni Generali

Capitolo I Disposizioni Generali ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Capitolo I Disposizioni Generali Art.

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 VENEZUELA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICIA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA (Firmata a Roma il 7 giugno 1988) Per l applicazione

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell I.N.P.S.

2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell I.N.P.S. BRASILE PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL ACCORDO DI EMIGRAZIONE FRA L ITALIA ED IL BRASILE DEL 9/12/1960 Firma: Brasilia, 30 gennaio 1974 Ratifica: legge 6 aprile 1977, n. 236 G.U. del 1 giugno 1977, n. 147 Entrata

Dettagli

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il

Dettagli

SCHEDA CILE SPAGNA. Cittadini spagnoli e cileni che lavorino o che abbiano lavorato in uno o in entrambi i Paesi e loro congiunti beneficiari.

SCHEDA CILE SPAGNA. Cittadini spagnoli e cileni che lavorino o che abbiano lavorato in uno o in entrambi i Paesi e loro congiunti beneficiari. SCHEDA CILE SPAGNA CONVENZIONE CILE-SPAGNA. Entrata in vigore La Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Spagna ed il Cile, sottoscritta il 28 gennaio 1997 ed in vigore dal 13 marzo 1998, sostituisce

Dettagli

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA La Repubblica italiana

Dettagli

ACCORDO AMMINISTRATIVO per l attuazione dell Accordo di sicurezza sociale tra l Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977

ACCORDO AMMINISTRATIVO per l attuazione dell Accordo di sicurezza sociale tra l Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977 ACCORDO AMMINISTRATIVO per l attuazione dell Accordo di sicurezza sociale tra l Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977 Parte I Disposizioni Generali Art. 1 Per l attuazione dell Accordo

Dettagli

Norme di applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di immigrazione tra il Brasile e l'italia, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974

Norme di applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di immigrazione tra il Brasile e l'italia, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974 Norme di applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di immigrazione tra il Brasile e l'italia, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974 Articolo 1 All'applicazione delle presenti Norme provvedono:

Dettagli

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA E LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica Ceca e La Repubblica Italiana animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati in materia

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

LVIII. 7 maggio 1987, Praia

LVIII. 7 maggio 1987, Praia LVIII 7 maggio 1987, Praia Accordo amministrativo fra l'italia, e il Capo Verde per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980 (1). ACCORDO AMMINISTRATIVO CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 693) approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1972 (V. Stampato n. 830) presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MEDICI)

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Economia e delle Finanze Comune di Catania DOMANDA DI CARTA ACQUISTI SPERIMENTALE Modello di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli

eng002/ /accordo_amministrativo.htm 1/8

eng002/ /accordo_amministrativo.htm 1/8 CAPOVERDE ACCORDO AMMINISTRATIVO fra l Italia e il CapoVerde per l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980 (1) (Praia, 7 maggio 1987) Capitolo I Disposizioni generali Art.

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI 1 Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche Le Le norme in in materia pensionistica

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali Testo originale Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali 0.831.109.454.1 Conchiusa il 17 ottobre 1951 Approvata dall assemblea federale il 21 dic. 1953 1 Entrata in vigore:

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione tra l'italia e il Brasile del 9 dicembre 1960

Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione tra l'italia e il Brasile del 9 dicembre 1960 L. 6 aprile 1977, n. 236. Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960. 1. È approvato

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1 Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi

Dettagli

02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. 02 PAESI CEE 2.1 DISTACCO 2.1.1 Adempimenti Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. E sufficiente richiedere

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.831.109.636.12 Accordo amministrativo su l applicazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali Conchiuso il 28 marzo

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2015 1 INDICE

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO ART. 1 SCOPO DELL ATTIVITÀ L ARCA, fra le sue attività istituzionali, persegue l obiettivo di favorire

Dettagli

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL Indice ART. 1 (FINALITÀ).......... 2 ART. 2 (INTERVENTI AMMISSIBILI)...... 2 ART. 3 (DESTINATARI)........ 2 ART. 4 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)...... 2 ART. 5 (COSTI AMMISSIBILI).........

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

Città di Roncade Provincia di Treviso

Città di Roncade Provincia di Treviso Città di Roncade Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Testo originale

Titolo I Disposizioni generali. Testo originale Testo originale 0.831.109.454.23 Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI

Dettagli

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 CRITERI PER L EROGAZIONE Finalità dell intervento L erogazione del Buono Sociale da parte dei Comuni del Distretto n. 5 si configura come servizio consolidato per

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000

Dettagli

PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA

PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA La sottostante tabella riporta i requisiti, introdotti dalla nuova riforma previdenziale, necessari per ottenere la pensione di anzianità e quella

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE

Dettagli

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 83 del 30.09.1997 1/6 SOMMARIO : ARTICOLO 1 - FINALITA DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento

COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento COMUNE DI APOLLOSA Provincia di Benevento Prot. 6262 BANDO DI CONCORSO Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11- Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione. Erogazione contributi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure cui i soggetti abilitati ad operare con MCC S.p.A. (di seguito MCC) devono attenersi per la concessione delle agevolazioni previste

Dettagli

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-CROATA DI SICUREZZA SOCIALE

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-CROATA DI SICUREZZA SOCIALE ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-CROATA DI SICUREZZA SOCIALE Ai sensi dell articolo 34 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia in materia

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

COMUNE DI GORLA MAGGIORE COMUNE DI GORLA MAGGIORE Provincia di Varese Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 1 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Articolo 1 PREMESSA L Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore in conformità

Dettagli

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di REGOLAMENT art. 1 ISCRIZIONE AL FONDO art. 2 PRESTAZIONI art. 3 FUNZIONAMENTO DEL FONDO art. 4 EROGAZIONE PRESTAZIONI art. 5 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI art. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI art. 7 QUOTE DI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO _Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore_ REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all

Dettagli

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 30/10/2009 CAPO

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Avviso di Concorso. Asili Nido 2015

Avviso di Concorso. Asili Nido 2015 Avviso di Concorso Asili Nido 2015 175 Contributi per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza presso Asili Nido per bambini nati nell anno 2013, a favore dei figli dei dipendenti del Gruppo di

Dettagli

1 - TIPOLOGIE DI LAVORATORI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

1 - TIPOLOGIE DI LAVORATORI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO TURISMO E SERVIZI CONFESERCENTI 1 - TIPOLOGIE DI LAVORATORI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA Lavoratori di cui all art. 1, comma 194, Legge 147/13 a) Lavoratori

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva Seminario Confindustria Bulgaria Sofia, 18 marzo 2015 PRINCIPALI TIPI DI MOBILITÀ ALL ESTERO 1. TRASFERTA 2. TRASFERIMENTO 3. DISTACCO 4. ASSUNZIONE LOCALE

Dettagli

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale:

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale: MODULO RICHIESTA RISCATTO DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE A FONDO SCUOLA ESPERO Via Aniene, 14 00198 - Roma 1. DATI DELL ISCRITTO 2. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI L iscritto ha cessato l attività lavorativa

Dettagli

eng002/ /Accordo_amministrativo.htm 1/6

eng002/ /Accordo_amministrativo.htm 1/6 TUNISIA ACCORDO AMMINISTRATIVO per l applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina Titolo I Disposizioni

Dettagli

Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Comune di Spoleto Direzione Politiche della Viabilità Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Il Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

ARTICOLO 7. Prestazioni Cassa Edile

ARTICOLO 7. Prestazioni Cassa Edile ARTICOLO 7 Prestazioni Cassa Edile Per quanto attiene la disciplina delle prestazioni della Cassa Edile si fa espresso riferimento all allegato E del C.C.N.L. 29 gennaio 2000. Dette prestazioni contrattualizzate

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ha rinviato al 1 gennaio 2007 esclusivamente l obbligo della destinazione del TFR maturando alla previdenza

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 36/ 20 DEL 26.7.2005 Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 Art. 1 Ai fini dell applicazione delle presenti direttive e criteri di

Dettagli