Le coperture assicurative di RC Professionale e Tutela legale per i professionisti dell area contabile-giuridica
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1 Le coperture assicurative di RC Professionale e Tutela legale per i professionisti dell area contabile-giuridica Simona Zirano Giovedì 10 Novembre 2016
2 Sommario Classificazione delle professioni Obbligo di assicurazione Nuovo regolamento delle professioni Decreto Giustizia del (Condizioni polizze assicurative avvocati) La responsabilità La responsabilità solidale Le coperture assicurative RC professionale Tipologia di contratto Danni materiali e perdite patrimoniali Claims made Parametri di polizza Polizza Lloyd s Tutela legale AIG PORTAL: quotazioni ed emissioni
3 Classificazione delle professioni 1/4 Protette Riconosciute Non regolamentate
4 Classificazione delle professioni 2/4 PROFESSIONI PROTETTE Hanno la caratteristica di avere un Ordine Professionale e possono essere divise in 3 grandi gruppi: Area Economico Giuridica (8 ordini) Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc. Area Tecnica (10 ordini) Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti, ecc. Area Socio Sanitaria (9 ordini) Medici, Infermieri, Veterinari, ecc. Esiste inoltre un ordine, quello dei Giornalisti, che non è inseribile in nessuno dei grandi gruppi.
5 Classificazione delle professioni 3/4 PROFESSIONI RICONOSCIUTE Sono le professioni disciplinate per legge. Hanno la caratteristica di richiedere l iscrizione a Registri, Albi, Ruoli, Elenchi presso la CCIAA, Ufficio Italiano Cambi, o presso delle Autority quali la CONSOB o IVASS (non è previsto un ordine). Es. Agenti e Broker di Assicurazioni, Periti assicurativi, Promotori finanziari, Revisori dei Conti, Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi, Agenti e Rappresentanti di Commercio, ecc.
6 Classificazione delle professioni 3/4 PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE Possono non avere registri o albi e convenzionalmente sono divise in: Arti, Scienze e Tecniche: amministratori condominiali, restauratori beni architettonici, gemmologi, geografi, ecc. Comunicazione d impresa: esperti relazioni pubbliche, pubblicitari, fotografi, interpreti, ecc. Medicina non convenzionale: naturopati, operatori shatzu, esperti yoga, erboristi, esperti riflessologia del piede, ecc. Servizi d impresa: manager del marketing, consulenti direzione e organizzazione, consulenti di investimenti, esperti recupero crediti, ecc. Sanitario: fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, ecc. Altre attività: sociologi, grafologi, educatori cinofili, esperti di aerobica e fitness, life coaches, ecc.
7 Obbligo di assicurazione NORMATIVA Legge 148/2011, art. 3 comma 5 lettera e) Liberalizzazioni, servizi professionali, art. 9.3 Regolamento delle Professioni DPR 137/12 Proroga per le professioni sanitarie al
8 Legge 148/2011, art. 3 comma 5 lettera e) A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipolare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione coi propri iscritti, dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti.
9 Liberalizzazioni, servizi professionali, art. 9.3 Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale..(omissis)
10 Nuovo Regolamento delle Professioni 1/3 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.
11 Nuovo Regolamento delle Professioni 2/3 Art. 1 a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita
12 Nuovo Regolamento delle Professioni 3/3 Art. 5 - Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
13 Decreto giustizia del /3 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall esercizio della professione di avvocato - Copertura qualsiasi tipologia di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro - Colpa grave dell assicurato e copertura della responsabilità civile derivante da fatti dolosi e colposi commessi da collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali - Estensione alla responsabilità solidale - Retroattività illimitata (o dall inizio dell attività) - Postuma 10 anni in caso di cessazione dell attività - Esclusione del recesso dell assicuratore a seguito di sinistro - Non opponibilità a terzi della franchigia CON EFFETTO DAL
14 Decreto giustizia del /3 Categoria Fascia di rischio Massimale minimo A B C Professionista individuale con fatturato fino a Professionista individuale con fatturato fino a Professionista individuale con fatturato superiore a D Attività in forma collettiva fino a 10 prof e fatturato fino a E Attività in forma collettiva fino a 10 prof e fatturato superiore a F Attività in forma collettiva con iù di 10 professionisti per sinistro e per anno per sinistro e per anno per sinistro e per anno per sinistro e per anno per sinistro e per anno per sinistro e per anno
15 Decreto giustizia del /3 Assicurazione contro gli infortuni - A favore di avvocati, collaboratori, praticanti, e dipendenti per cui non è prevista garanzia INAIL - Copertura dell attività professionale più rischio in itinere - Capitali minimi assicurati: - Caso morte Invalidità permanente Inabilità temporanea 50
16 La responsabilità 1/3 Civile Fatto illecito Risarcimento del danno Penale Reato Sanzione pecuniaria e/o detentiva Amministrativa Illecito amministrativo Sanzione pecuniaria
17 La responsabilità 2/3 Responsabilità extracontrattuale Art C.C. Dalla violazione del principio generale del neminem laedere Responsabilità contrattuale Art C.C Dalla violazione di un obbligo specifico risultante da un atto giuridico
18 La responsabilità 3/3 FONTE Responsabilità extracontrattuale Deriva da un atto illecito che presenti i requisiti indicati all art del C.C. (principio del neminem laedere) Responsabilità contrattuale Deriva dalla violazione di qualsiasi preesistente obbligazione tra le parti, di natura negoziale legale ONERE DELLA PROVA Spetta al danneggiato Spetta al danneggiante PRESCRIZIONE 5 anni (art C.C.) 10 anni(art C.C.)
19 La responsabilità solidale Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione. Ai sensi dell art c.c., ciascun debitore può essere costretto all adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri. Il debitore che ha pagato l intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di regresso). La responsabilità solidale mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori.
20 Le coperture assicurative Rc professionale (obbligatoria) Tutela legale (facoltativa)
21 RC Professionale Rischi nominati / All risks Danni materiali / perdite patrimoniali Loss occurence / claims made Retroattività e postuma Massimali e franchigie/scoperti Estensioni di garanzia
22 Tipologia di contratto Rischi nominati Elenco delle attività in garanzia All risks La garanzia comprende tutta la responsabilità professionale ad eccezione di quanto specificatamente escluso
23 Danni materiali e perdite patrimoniali Danni materiali Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
24 Claims made Periodo di validità della copertura RETROATTIVITA PERIODO VALIDITA DEL CONTRATTO ULTRATTIVITA / POSTUMA Periodo di accoglimento dei reclami
25 Parametri di polizza Massimale L importo massimo indennizzato dall Assicuratore All interno del contratto alcune clausole possono prevedere delle riduzioni di tale importo (sottolimiti) Franchigia Importo fisso, già noto prima di un eventuale sinistro Scoperto Percentuale del danno (10-20%) Può avere un minimo e un massimo
26 Polizza Lloyd s Avvocati Articolo 12 - Oggetto dell'assicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i Danni derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale (compresa la colpa grave) nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale, o comunque prevista dalle Tariffe Forensi in vigore al momento del sinistro - ivi compresa l'attività difensionale d'ufficio -, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casi nei quali si può adire la Corte dei Conti,così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.
27 Polizza Lloyd s Commercialisti Articolo 12 - Oggetto dell'assicurazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i Danni derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Commercialista e Esperto Contabile o Consulente del Lavoro o Revisore Legale o Tributarista, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casi nei quali si può adire la Corte dei Conti, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e/o svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
28 Polizza Lloyd s - estensioni 1. Sindaco di Società o altri Enti/Revisore (vedi Condizione Particolare A) 2. Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare B). 3. Visto Pesante di cui al D.Lgs. n. 241 del , dal D.M. n.164 del ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare C). 4. Assistenza Fiscale/Visto Leggero (vedi Condizione Particolare D). 5. Consigliere d Amministrazione (vedi Condizione Particolare E). 6. Ingiuria, calunnia e diffamazione (vedi Condizione Particolare F)
29 Polizza Tutela Legale AIG 1/3 Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi (assicurato prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o derubricazione a colposo o archiviazione per infondatezza)
30 Polizza Tutela Legale AIG 2/3 Pretese al risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi Richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi Pacchetto sicurezza D.Lgs 81/208 Tutela della Privacy D.Lgs. 196/03 Decreto legislativo 231/2001 Pacchetto Ordini Professionali
31 Polizza Tutela Legale AIG 3/3 Retroattività 3 anni Postuma 2 anni Massimale per sinistro e in aggregato per anno (opz. 1) oppure illimitato per anno (opz. 2) Condizione Particolare Platinum (vertenze datore lavoro, spese resistenza a primo rischio 50%, responsabilità contrattuali 40%) Condizione Particolare Diamond (vertenze datore lavoro, spese resistenza a primo rischio, responsabilità contrattuali)
32 GRAZIE Simona Zirano LINK SRL Via Savoia Roma Tel. 06/ (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) gaz@link-ua.com -
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