REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA. Atti di cui all art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32 SOMMARIO

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1 Mercoledì 28 Gennaio 2015 Anno XLVI N. 2 REPUBBLICA ITALIANA Direzione, Amministrazione: Tel Redazione: Tel Fax Abbonamenti e Spedizioni: Tel Internet: abbonati@regione.liguria.it burl@regione.liguria.it PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15 CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 3,00. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- Galleria E. Martino 9. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale: 160,00 - Parte I: 40,00 - Parte II: 80,00 - Parte III: 40,00 - Parte IV: 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n.,...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione 5,00 - Testo 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1 uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005 PARTE PRIMA Atti di cui all art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32 SOMMARIO LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 2015 N. 1 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). pag. 2

2 Parte I pag. 2 LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015 N. 1 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. la seguente legge regionale: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga Articolo 1 (Inserimento dell articolo 101 ter della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)) 1. Dopo l articolo 101 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: Articolo 101 ter (Disposizioni per l emissione del giudizio di idoneità al consumo umano) 1. In alternativa alla procedura prevista dall articolo 101 bis, comma 1, lettera b), e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia l Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresì: a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all albo dell ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione; b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all albo dell ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione. 2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell articolo 101 bis, comma 1, lettera b).. Articolo 2 (Modifica all articolo 114 della l.r. 18/1999) 1. Il comma 11 decies dell articolo 114 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 11 decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all artico-

3 Parte I pag. 3 lo 101 bis, comma 1, lettera d), anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni ad uso irriguo, sino all adozione di tale regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f).. Articolo 3 (Norma transitoria) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria per i quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le ASL disciplinano, secondo criteri uniformi, le modalità operative per l immediata attuazione della presente legge. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso agli uffici provinciali competenti in materia di derivazioni idriche i quali, nei trenta giorni successivi, comunicano le nuove modalità istruttorie ai richiedenti concessioni per le quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL. 4. Qualora il richiedente che intende avvalersi della procedura prevista dall articolo 101 ter della l.r. 18/1999, come inserito dalla presente legge, abbia già effettuato il versamento alla ASL previsto dal tariffario regionale, la ASL provvede al rimborso di quanto versato a condizione che gli adempimenti connessi all accertamento della potabilità delle acque non abbiano ancora avuto inizio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 21 gennaio 2015 IL PRESIDENTE Claudio Burlando NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2015, N. 1 PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell Area del Processo Normativo Ufficio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi originari. 1. DATI RELATIVI ALL ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Antonino Oliveri, Antonino Miceli, Franco Bonello, Massimo Donzella, Valter Giuseppe Ferrando, Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Sergio Scibilia, Aldo Siri, Andrea Stimamiglio, in data 13 novembre 2014, dove ha acquisito il numero d ordine 378; b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare ai sensi dell articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 13 novembre 2014;

4 Parte I pag. 4 d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, nella seduta del 10 dicembre 2014; e) è stata esaminata ed approvata all unanimità, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 2015; f) la legge regionale entra in vigore il 12 febbaio RELAZIONI AL CONSIGLIO Relazione di maggioranza (Consigliere Oliveri A.) La proposta di legge all esame dell Assemblea interviene sulle disposizioni della legge regionale 18/1999 in tema di concessioni di piccole derivazioni d acqua per uso umano, nell ottica di soddisfare diversificati interessi pubblici. In questo senso si fa riferimento alla semplificazione e accelerazione dell iter amministrativo, alla garanzia del diritto a derivare l acqua alle condizioni normativamente previste e alla tutela della salute mediante il contrasto ai prelievi abusivi che rappresentano anche un mancato gettito per le finanze pubbliche. Premessa la bipartizione normativa in grandi e piccole derivazioni d acqua a qualsiasi uso destinata, va rilevato innanzitutto che in Liguria la situazione relativa a queste ultime concessioni presenta un inquadramento critico a livello normativo ed amministrativo: l arretrato è così imponente che il numero di derivazioni attive senza che l iter amministrativo sia giunto alla propria conclusione è pari all incirca a quelle attive in virtù di un provvedimento concessorio. Tale distorsione deriva, in particolare, dalla pesante mole di domande in carico agli uffici provinciali in conseguenza del disposto dell articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/1999, che prevedeva, con successive reiterazioni fino al 30 giugno 2006, la possibilità di regolarizzare le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto mediante domanda in sanatoria e versamento di una sanzione ridotta. Da ciò il conseguente allungamento dei tempi delle istruttorie, aggravate dalla carenza di risorse umane e da ulteriori elementi di ritardo, soprattutto nei casi di consumo umano. A livello normativo regionale va rilevato che i provvedimenti di Giunta attuativi della suddetta l.r. 18/1999 (d.g.r. 1586/2004 che definisce gli indirizzi e la procedura relativamente allo sfruttamento di acque pubbliche e regolamento 1/2012 che disciplina i canoni di concessione relativi all utilizzo di acque pubbliche) prevedono la richiesta, da parte della Provincia, organo competente per le piccole concessioni di derivazione idrica, del parere dell Autorità di Bacino e, nei casi di acqua per consumo umano, anche di quello delle ASL, entrambi di natura pre procedimentale e, in quanto tali, ostativi al formale inizio del procedimento. Ciò vale in particolare per la mancata previsione dell istituto del silenzio-assenso nel caso del giudizio sanitario di idoneità (previsto ai sensi dell articolo 6, comma 5 bis, d.lgs. 31/2001), il quale comporta una complessa attività istruttoria in capo alle ASL i cui costi sono a carico del richiedente, già onerato da diversi adempimenti burocratici e tecnici, sia per le nuove concessioni che per le domande con prelievo in atto. Tale situazione in termini di costi e tempi è aggravata dalla mancata copertura dei costi sostenuti da ASL e Arpal e dalla disomogeneità esistente a livello di Province e Asl coinvolte in quanto l emissione del giudizio di idoneità al consumo umano, che è condizione per la procedibilità della domanda di concessione, è, in alcuni casi, sospesa dal mancato accordo fra ASL e ARPAL, in altri fortemente rallentata dalla carenza di personale dedicato. In questo contesto insostenibile dal punto di vista normativo, burocratico ed economico si inserisce la proposta di legge in esame che si propone, altresì, di dare piena attuazione alla disposizione normativa (l.r. 2/2002) che imponeva alla Giunta regionale di emanare il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche che riordini la materia, garan-

5 Parte I pag. 5 tendo certezza e chiarezza nei procedimenti di concessione, in sostituzione delle insufficienti disposizioni vigenti. In particolare, la proposta provvede ad inserire l articolo 101 ter nella legge regionale 18/1999 per introdurre una procedura alternativa che consenta alle ASL, su domanda del richiedente la concessione, di emettere il giudizio di idoneità delle acque destinate al consumo umano sulla base di un istruttoria svolta dallo stesso, seguendo le prescrizioni delle ASL, mediante ricorso a professionisti che effettuino le analisi dell acqua con metodologia analoga a quella in uso presso ARPAL e che certifichino la conformità alle norme di settore, accelerando così le procedure senza incidere sulla qualità degli accertamenti e consentendo il passaggio da un sistema di controllo analitico e ispettivo mediante sopralluogo a uno di tipo documentale. Viene, inoltre, modificato l articolo 114 della l.r. 18/1999 prescrivendo il termine del 31 dicembre 2015 per l emanazione del regolamento di attuazione, riordino e semplificazione della materia concessoria con riferimento non solo alle concessioni per uso umano, ma anche quelle destinate ad altri usi sia per le piccole che per le grandi derivazioni. Sono introdotte, infine, disposizioni transitorie al fine di consentire l applicazione delle suddette norme anche ai procedimenti in corso di istruttoria per i quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL e individuando gli adempimenti necessari ad una prima applicazione. Ricordando che l intervento normativo in esame è finalizzato alla doverosa risoluzione di un regime di precarietà ormai permanente nel servizio di concessione di acqua ad uso umano, connotato da pesanti elementi di insostenibilità dal punto di vista economico, delle tempistiche e in definitiva della stessa erogazione del servizio, si auspica che la proposta di legge, approvata dalla VI Commissione consiliare, possa ottenere il più ampio consenso dell Assemblea in virtù della tutela degli imprescindibili interessi pubblici enunciati in premessa. 3. NOTE AGLI ARTICOLI Note all articolo 1 La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10; il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 è pubblicato nella G.U. 3 marzo 2001, n. 52, S.O.; la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 è pubblicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 1998, n. L 330; il regio decreto 11 dicembre 1933, n è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5.

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