POLIZZA ASSICURA MUTUO

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1 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Garanzia solo Decesso tutte cause (Mod. CDFFIN data dell ultimo aggiornamento: ) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: - LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO; - LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. IL FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE /ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Mod. CDFFIN0615 Pagina 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA della polizza ASSICURA MUTUO GARANZIA SOLO DECESSO TUTTE CAUSE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione della Polizza. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). La Polizza è stipulata con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Telefono: ; sito internet: PEC [email protected]; [email protected]. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.974,087 Milioni di Euro di cui 717,559 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.256,528 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale ,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, Firenze - R.E.A FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI Cod. S.I.A Albo Banche n Iscritta all albo dei Gruppi Bancari - come Findomestic Gruppo al n Iscritta all Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS al n sez. D del RUI Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L entità della Prestazione assicurativa prevista in base alla Polizza dipende dall esistenza e dalla durata del Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e il 90 giorno successivo ad essa. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La durata della Polizza non potrà superare 360 mesi e non potrà avere una durata inferiore a 120 mesi. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La Polizza prevede la prestazione assicurativa esclusivamente in caso di Decesso. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Mod. CDFFIN0615 Pagina 1 di 6

3 Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 5. Premi Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alla durata della garanzia prestata ed al suo ammontare, all età dell assicurato ed al suo stato di salute. La Polizza non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito SDD mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente sottoscritto, il Contraente può comunicare la volontà di recedere, con effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalla Compagnia Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato Costi gravanti sul premio: Non sono previsti costi di emissione - Nella prima annualità di copertura, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari al 60,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 6,00; - Nelle annualità di copertura successive alla prima, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari a 19,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 1,90. il premio è comprensivo di costi di gestione, quale quota parte del premio, secondo le percentuali seguenti differenziate per fascia di età dell Assicurato: o da 18 a 25 anni: 32,0% o da 26 a 32 anni: 31,0% o da 33 a 38 anni: 30,0% o da 39 a 44 anni: 29,0% o da 45 a 55 anni: 26,0% ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 pagato da un Assicurato di 50 anni, i caricamenti per costi gestionali sono è pari ad Euro 26,00. AVVERTENZA: la Polizza non prevede visita medica, ma l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero ). 7. Sconti Non sono previsti sconti di premio. 8. Regime fiscale La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana, la quale Mod. CDFFIN0615 Pagina 2 di 6

4 prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Aderente/Assicurato; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari. D - ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA 9. Modalità di perfezionamento della Polizza Le modalità di perfezionamento della Polizza e la decorrenza della copertura assicurativa sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura. 11. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dalla Polizza entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Back Office Protezione Via Tolmezzo, Milano. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. 12. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all impresa per la liquidazione della prestazione, si rinvia all art. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Legge Applicabile alla Polizza La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana. 14. Lingua in cui è redatta la Polizza La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 15. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per Mod. CDFFIN0615 Pagina 3 di 6

5 iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, Milano - n fax indirizzo [email protected] La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia Le comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione Via Tolmezzo, Milano, fax n Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato. 18. Conflitti d interesse La Compagnia vigila per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell ambito delle operazioni in conflitto d interesse, ha rilievo l assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi degli stessi. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Mod. CDFFIN0615 Pagina 4 di 6

6 GLOSSARIO VITA Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Cessazione della garanzia Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Polizza Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Mod. CDFFIN0615 Pagina 5 di 6

7 Polizza collettiva Polizza di assicurazione sulla vita Polizza di puro rischio Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Rischio demografico Sinistro Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell assicurato che si ricollega l'impegno dell assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell assicurato. Mod. CDFFIN0615 Pagina 6 di 6

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSICURA MUTUO GARANZIA SOLOO DECESSO TUTTE T CAUSE DEFINIZIONI Assicurato - Contraente: la persona fisica per la quale è prestata l assicurazione e che altresì sottoscrive i Contratti e si impegna al pagamento del Premio. Assicuratore Compagnia: CARDIF ASSURANCE E VIE, Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 Palazzo D di Via Tolmezzo Milano, PECC [email protected], Capitale C Sociale di Euro ,00,, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVAA R.E.A , autorizzata all esercizio dellee assicurazionii con D.M. del , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I , società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Data di Decorrenza: data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale la garanzia è efficace. Debito Residuo: debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Mutuo, con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stataa concordata la sospensionee del pagamento. Decesso: la morte dell Assicurato. Dichiarazione di Buono Stato di Salute: documento che l Assicurato deve compilare, ove richiesto dall Assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso alla Data di Decorrenza. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Durata di Ammortamento: il periodo di ammortamento riferito allaa Somma Assicurata dichiarato dal Cliente ed indicato come tale nel Modulo di Polizza. Fumatore: la persona che fuma o ha fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), anche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la Data di Decorrenza. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza v nei confronti delle imprese di assicurazione. Modulo di Polizza: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di sottoscrizione della copertura da sottoscriversii a cura del Contraente. Mutuo: il finanziamento bancario garantito da ipoteca sottoscrittoo in Euro, in Italia e con istituto bancario autorizzatoo dalla Banca d Italia, ai fini dell acquisto o della ristrutturazione di un immobile o di operazione di surroga, dal Contraente/Assicurato antecedentemente alla Dataa di Decorrenza ovvero nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza della Polizza e il 90 giorno successivo a tale Data di Decorrenza. Parti: Assicurato, Assicuratore, Contraente. Piano di Ammortamento Francese: piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate costanti. Polizza: l insieme dei documenti, rappresentati dal fascicolo informativo e dal relativo r Modulo di Polizza, che attestano l esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: la somma, non superiore a ,00 Euro, dichiarata dal Cliente con riferimento alla quale è stipulata la Polizza ed indicata come tale nel Modulo di Polizza. Pagina 1 di 8

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della copertura L Assicuratore riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all Art. 5, la garanzia Decesso, valida in tutti i paesi del mondo. Art. 2 Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa Art Requisiti di assicurabilità È assicurabile la persona fisica: a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 55 anni; b) che abbia un età al termine della copertura non superiore agli 80 anni; c) che possa, unitamente al Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia. Per la stessa operazione di Mutuo, non sarà possibile assicurare più di 2 persone (siano esse cointestarie e/o coobbligate). La massima somma assicurabile per ogni persona è pari a Euro ,00 tenendo conto del cumulo di ogni altra somma assicurata dall assicurando con l Assicuratore. Art Formalità di sottoscrizione L assicurando manifesta l interesse a sottoscrivere la Polizza mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e, contestualmente, della Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia. Art. 3 Decorrenza, Durata e Cessazione della garanzia Art Data di decorrenza delle garanzie La garanzia ha efficacia dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) il Modulo di Polizza e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, sottoscritti in originale dall Assicurato- Contraente, siano inviati alla Compagnia, per il tramite dell intermediario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza, ovvero consegnati al momento della sottoscrizione; b) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; c) il premio sia pagato alla Compagnia entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza. Art Durata della garanzia La durata della garanzia assicurativa è pari a quanto previsto nel Modulo di Polizza. Art Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: a) alle ore 24 dell ultimo giorno dell ultimo mese di durata indicata nel Modulo di Polizza; b) in caso di liquidazione della Prestazione; c) in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo laddove il Contraente/Assicurato comunichi alla Compagnia la volontà di recedere dalla Polizza, alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalla Compagnia. Art. 4 Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 90 giorni dalla data di pagamento del Premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Pagina 2 di 8

10 Contraente del Premio versato al netto della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa per Decesso (I) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa. (II) Prestazione assicurativa Per i Mutui sottoscritti nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza della Polizza e il 90 giorno successivo a tale Data di Decorrenza, fermi i Massimali di cui all Art. 9: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre 90 giorni dalla Data di Decorrenza), l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). Per Mutui già in essere alla Data di Decorrenza della Polizza, fermi i Massimali di cui all Art. 9: c) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata residua del Mutuo rilevata al momento della sottoscrizione della Polizza, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo, calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l importo residuo del capitale finanziato (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), rilevato al momento della sottoscrizione della Polizza (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); d) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata residua del Mutuo rilevata al momento della sottoscrizione della Polizza, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). Art. 6 Esclusioni Le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo del Contraente, dell Assicurato ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio dell Assicurato, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; Pagina 3 di 8

11 g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni in base alla garanzia Decesso è l erede testamentario dell Assicurato ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi. Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti dell Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. Art. 8 Premio e modalità di pagamento Il Premio è periodico mensile anticipato. L importo del Premio mensile è indicato nel Modulo di Polizza. Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione, irrevocabile e per il numero di mesi di pagamento Premi indicato nel Modulo di Polizza, a Cardif Assurance Vie, ad addebitare su conto corrente bancario del Contraente, indicato nell apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale da sottoscriversi a cura del Contraente. Qualora il pagamento del Premio avvenga tramite addebito sul conto corrente dell Aderente, il primo addebito del Premio sarà effettuato 10 (dieci) giorni dopo la Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l intero importo del Premio, oppure, in caso di frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio. In caso di mancato buon esito dell addebito del primo Premio o della prima rata di Premio l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di tentato addebito fino alle ore 24 della data del pagamento di quanto dovuto. In caso di mancato buon esito dell addebito dei Premi o delle rate di Premio successivi al primo, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto. Mancando il pagamento di quanto dovuto, l assicurazione è risolta di diritto qualora la Compagnia, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del primo Premio o dei Premi successivi, non agisce per la riscossione. In tal caso la Compagnia ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Art. 9 Massimale La garanzia è prestata per il massimale indicato nel Modulo di Polizza e comunque la somma massima indennizzabile per ogni Assicurato è pari a Euro ,00 tenendo conto del cumulo di ogni altra somma assicurata dall Assicurato con altre polizze in corso di validità al momento del Sinistro con l Assicuratore. Art. 10 Denuncia dei Sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano, fax n L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare, ai fini della valutazione della liquidabilità del sinistro, sono (salvo integrazioni richieste dall Assicuratore): - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia Pagina 4 di 8

12 della cartella clinica; - in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; - in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; Ai fini dell individuazione del/i Beneficiario/i della prestazione, risultano necessari: - se l Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l età e la capacità di agire; - se l Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l età e la capacità di agire di tutti gli eredi. In ogni caso l Assicuratore dovrà ottenere la seguente documentazione attestante, alla data del Sinistro: - contratto di Mutuo originariamente stipulato; - prospetto relativo alla situazione debitoria del Mutuo ad evidenziare il Debito Residuo. Il diritto alla prestazione di un minore o un maggiore interdetto dovrà essere esercitata da chi ne abbia la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione l Assicuratore dovrà ricevere il Provvedimento di Autorizzazione del Giudice Tutelare. In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro. L Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 11 Liquidazione dei Sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro entro 30 giorni da tale ricezione. Art. 12 Legge applicabile La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 13 Comunicazioni Fatto salvo quanto specificato nell Art. 19, tutte le comunicazioni da parte dell Assicurato alla Compagnia, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D Milano, fax n Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato ovvero qualora l Assicurato abbia concesso l autorizzazione, all indirizzo specificato. Art. 14 Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. Si richiama particolare Pagina 5 di 8

13 attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell Assicurato, che richieste dall Assicuratore all'atto dell adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Art. 16 Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l obbligo per l Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli altri Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può consentire alla Compagnia di non corrispondere la Prestazione. Art. 17 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. La Compagnia si riserva il diritto di recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt e 1898 del Codice Civile. Art. 18 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e il Contraente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o avente diritto. Art. 19 Reclami Reclami all Impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito: - Cardif Assurance Vie - Ufficio Reclami Via Tolmezzo,15 Palazzo D Milano - n fax indirizzo [email protected] La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: - il nome, cognome e domicilio del reclamante; - l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; - la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: - all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Pagina 6 di 8

14 Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Art. 20 Tutela Dati Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informano che i dati personali del Contraente, dell Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: intermediari, riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: - Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Rappresentante Generale per l Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, Milano; [email protected] Esempi di cui all Art. 5 Esempio 1: durata della garanzia Decesso non inferiore alla durata del Mutuo e Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso ovvero uguale al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 240 mesi o superiore Pagina 7 di 8

15 Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: Debito Residuo* Esempio 2: durata della garanzia Decesso inferiore alla durata del Mutuo e Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso ovvero uguale al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 180 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: Debito Residuo teorico come da esempi sotto riportati. Esempio 3: durata della garanzia Decesso pari alla durata del Mutuo e Somma Assicurata inferiore al capitale finanziato originariamente concesso ovvero inferiore al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: 80% del Debito Residuo* Esempio 4: durata della garanzia Decesso pari alla durata del Mutuo e Somma Assicurata superiore al capitale finanziato originariamente concesso ovvero superiore al capitale finanziato residuo al momento della sottoscrizione della Polizza e mutuo in essere Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso: 125% del Debito Residuo* (con il massimo di Euro). Esempio 5: Mutuo non esistente o non più in essere al momento del sinistro Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: = = Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato / capitale residuo alla sottoscrizione: = = Prestazione assicurativa caso Decesso: Debito Residuo teorico come da esempi sotto riportati. * in ogni caso il Debito Residuo è calcolato al netto di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Esempi numerici per le casistiche 2 e 5 In caso di Polizza sottoscritta per una Somma Assicurata di Euro, il Debito Residuo calcolato sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%, in relazione alla Durata di Ammortamento e alla data di accadimento del sinistro è pari a: Durata di Ammortamento 120 mesi 240 mesi 360 mesi Mese di accadimento del sinistro dalla sottoscrizione 60 mese , , , mese , , mese , ,43 Avvertenza: gli importi sono sopra riportati con esclusiva finalità di esempio e non costituiscono alcun impegno contrattuale da parte della Compagnia nei confronti dell Assicurato. Pagina 8 di 8

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